LA LEGGE 12/99 AGGIORNATA CON TUTTE LE MODIFICHE FATTE PER LA SANATORIA E VENDITE

21. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrativeregionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 11:

1) al comma 1, lettera d) le parole “o derivata” sono abrogate;

2) il comma 2 è così sostituito: “2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere

posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.”;

3) Il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

“2-bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito,anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove.

Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

b) all’articolo 12, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi.

5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza.”. 

36. Il comma 87, dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) è così sostituito:

“87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo di tutte le attività commerciali, delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a quello desumibile dalle quotazioni OMI minime per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente per le unità immobiliari non rientranti nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica che si trovano nei quartieri periferici di Roma capitale, nei comuni medio grandi e nei piccoli comuni per evitare il rischio di decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale disposizione di riduzione del 50 per cento dei canoni si applica altresì ai terreni, alle aree periferiche utilizzate per attività sportive, florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine di agevolare il recupero delle morosità salvaguardando la continuità operativa delle attività le somme dovute possono essere dilazionate fino ad un massimo di 240 rate mensili. La vendita di tali porzioni immobiliari è sempre consentita su richiesta dei conduttori.

Il valore di alienazione sarà calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita.”. 

140. In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 27/02/2020 –  occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio.

141. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata:

a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014;

b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f)limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006; 

c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.

142. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda.

Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi contratti di locazione.

143. Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell’alloggio, trascorsi cinque anni dall’assegnazione in regolarizzazione, può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a procedure di mobilità verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori, a tal fine, riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilità.

144. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è dovuta una indennità pari al canone determinato sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione. 

145. Le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si applicano agli immobili, occupati successivamente alla data del 23 maggio 2014, inseriti nei piani di gestione della locazione di cui al comma 66 dell’articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 ovvero nei piani di alienazione adottati dagli enti gestori, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 febbraio 2015. 

146. La regolarizzazione è richiesta tramite domanda di regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello di domanda, nonché i termini e le modalità di presentazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile. I soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati. 

148. L’ente competente alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 12/1999 provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato degli immobili, comunque non oltre centoventi giorni, da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato. L’ente gestore trascorsi centoventi giorni può disporre autonomamente il recupero degli immobili.

149. Gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l’immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere una sospensione dell’obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali, è presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l’attuazione delle procedure di cui al comma 147. 

150. Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, completano le istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti: richieste presentate ai sensi della legge regionale 33/1987 e successive modifiche; assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa; ampliamenti dei nuclei familiari.

151. Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 

152. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato l’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l’assegnazione di alloggi ERP.

Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari che abbiano occupato l’alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio. Le indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l’assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l’alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria.

QUESTA E’ LA LEGGE, MA PER FARE LA DOMANDA OCCORRE SEMPRE ASPETTARE LA DELIBERA DI GIUNTA CHE STABILIRA’ COME E QUANDO FARE LA DOMANDA.

LA DELIBERA DOVREBBE ESSERE APPROVATA ENTRO IL 30 MARZO MASSIMO. 

PER CUI DOBBIAMO ASPETTARE LA DELIBERA SENZA QUELLA NON SI PUO’ FARE ANCORA NULLA!!!

 

 

45 pensieri su “LA LEGGE 12/99 AGGIORNATA CON TUTTE LE MODIFICHE FATTE PER LA SANATORIA E VENDITE

  1. Pippo

    Qui parla delle vendite per chi si trova in fase di regolarizzazione, se gli alloggi rientrano nel piano vendita, non parla degli alloggi che rientrano nei piani vendita relativi alla l. 560/93.
    Mi volevo ricollegare all’articolo che avevate postato precedentemente “AFFINCHE TUTTI SAPPIANO QUALI SONO I REDDITI PER ACCEDERE E STARE NELLA CASA POPOLARE”, argomento che citava al discorso del superamento di reddito per 2 anni consecutivi, c’era una signora che chiedeva a quale piano vendita si faceva riferimento, se non erro si è parlato di quello relativo alla L. 560/93, ma quello non è dell’Ater e dell’Ex-IACP, giusto? quindi non ho capito bene, per l’obbligo di vendita da parte dell’Ater per superamento del reddito per 2 anni consecutivi, è riferente agli alloggi rientranti nel piano vendita della L. 560/93 o sarebbe quello dell’Ater? Dimenticavo, questo ovviamente vale sia per l’Ater di RM che per l’Ater Pr. di RM? Grazie

  2. addante Autore articolo

    EX IACP E ATER SONO LA STESSA COSA!!!!!
    E LA LEGGE 560/93 SI APPLICA IN TUTTA ITALIA NELLE VARIE EX IACP OGGI ATER,ALER ECC… COME LE HANNO CHIAMATE.
    E IL SUPERAMENTO DEL REDDITO LO STABILISCE LA LEGGE 560/93.
    PURTROPPO ABBIAMO UNA CLASSE POLITICA IGNORANTE E INCOMPETENTE

  3. addante Autore articolo

    DOBBIAMO ASPETTERE CHE LA REGIONE FACCIA LA DELIBERA,MA ORA LA REGIONE E’ CHIUSA

  4. addante Autore articolo

    NO DOBBIAMO ASPETTARE LA DELIBERA DELLA GIUNTA,MA LA REGIONE E’ ANCORA CHIUSA

  5. Enrico

    Buongiorno MAria, ma per coloro definiti occupanti abusivi che hanno riconsegnato l’immobile all’ater, comma 152, l’indennità di occupazione è ricalcolata come recita il comma 142 quindi è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili !?!? Non so se ho capito bene

  6. addante Autore articolo

    ma che stai dicendo il comma 152 è questo:
    152. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato l’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l’assegnazione di alloggi ERP.

  7. Enrico

    Mi scusi ma dice anche questo… non so se l’ha visto!!
    “Tale deroga si applica altresì ai nuclei familiari che abbiano occupato l’alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio. Le indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l’assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l’alloggio è rilasciato e rientra nella disponibilità del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria.”
    E parla dell’indennità dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo il comma 142, ora bisogna vedere se parla di coloro che hanno restituito l’immobile o se di coloro che non rientrano nella regolarizzazione perchè occupanti post 2014

  8. addante Autore articolo

    OCCUPANTI CHI HA RICONSEGNATO L’ALLOGGIO HA LA POSSIBOILITA’ INVECE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CHE PRIMA NON AVEVA

  9. Enrico

    Da quello che c’è scritto sembra che chi ha riconsegnato casa, diciamo cittadino “onesto” ha la possibilità di partecipare al bando, ma paga l’indennità d’occupazione come sempre, prezzi assurdi. Mentre chi ha occupato anche dopo il 2014, potrà usufruire del comma 142, ossia non più indennità d’occupazine, ma affitto normale calcolato in base al reddito.
    F O L L I A !!!!!!!!!!!!!!!!!

  10. GINA

    Alla luce delle modifiche che verranno apportate alla L.12/1999 più che un commento ho un quesito.
    IL CASO: alla morte della madre (settembre 2011) leggittima assegnataria invalida civile al 100% con assegno di accompagno, la figlia dal gennaio 2009 convivente di fatto perchè costretta dall’aggravamento delle condizioni di salute della madre, si è autodenunciata con raccomandata A/R chiedendo all’Ente la possibilità di subentro con un adeguamento del canone di affitto in base al proprio reddito, per un motivo “affettivo” scaturito dalla coabitazione nell’immobile durante gli ultimi anni di vita della madre. In questo periodo la figlia ha versato regolarmente all’ATER un canone di affitto forfettario di circa 280 euro mensili, ritenendo ingiusto il pagamento di una indennità di occupazione di circa 550 euro al mese e sperando sempre nella possibilità di una regolarizzazione o dell’eventuale acquisto dell’immobile a lei così caro. Tutto ciò pur in assenza dei requisiti per l’accesso previsti dalla normativa. La figlia è consapevole di aver sbagliato, seppur in buona fede, e di aver sottovalutato la gravità degli esiti, ma questo è quanto è avvenuto.
    Oggi, prima di lasciare libero l’immobile (unica soluzione evidentemente percorribile), può almeno usufruire di una riduzione delle morosità pregresse che al 31/12/19 le vengono richieste per un ammontare di circa 50.000 euro? La nuova normativa prevede qualche agevolazione?

    CHIEDO CORTESEMENTE ALLA PRESIDENTE A.M. ADDANTE UN SUO PARERE COMPETENTE NEL MERITO.
    LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE

  11. addante Autore articolo

    gentile sig.ra per darle una corretta risposta ho bisogno di chiederle alcune cose per cui mi può chiamare al 3394581140

  12. Daniela

    Buongiorno Sig.ra Addante,
    posso richiedere la residenza in aloggio ater assegnato a mia madre, avendo fatto domanda di ampliamento nucleo famigliare ed essendo in regola con i requisiti richiesti previsti dalla legge ma non avendo ricevuta risposta dall’ente neanche la ricevuta di RR? Per ottenere la residenza è sufficiente presentare copia della domanda inviata all’ater?

  13. addante Autore articolo

    SI BASTA PRESENTARE LA DOMANDA INVIATA ALL’ATER E COPIA DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI QUESTO LA LETTERA CHE VI INVIA L’ATER TUTTI MESI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DOVE C’E’ SCRITTO CANONE E LA CIFRA DA PAGARE SE GLI FANNO STORIE AL MUNICIPIO MI CHIAMA AL CELLULARE QUANDO E’ LI

  14. Giuseppina santa Privitera

    Salve mi chiamo Privitera Giuseppina Santa e vivo in un alloggio case popolare da 20 lacasa è interessataa me sicome mio figlio a perso il lavoro e come con suo moglie io. I devo trasferire con il mio compagno per.motivi famigliare. La casa se la puo intestare mio figlio

  15. addante Autore articolo

    SE SUO FIGLIO VIVE CON LEI ED E’ NEL CONTRATTO SI, MA IN CHE REGIONE SIETE?
    PERCHE’ OGNI REGIONE HA LA SUA LEGGE SE ME LO DICE LE RISPONDERO’ CON PIU’ PRECISIONE

  16. emanuela

    ho ricevuto dall’ater la notifica di avvio al procedimento di restituzione alloggio per decadenza dei requisiti.
    La rivalutazione delle microzone del comune di Roma, ha scaturito un aggiornamento della rendita catastale di un negozio, ricevuto in donazione dai miei genitori più di quarant’anni fa e peraltro sempre sfitto.
    Posso avvalermi del comma 2bis che ha variato il testo della legge 12/1999. C’è bisogno di accettazione da parte dell’ater?

  17. addante Autore articolo

    mi devi far capire bene chi è il titolare del contratto dell’alloggio popolare
    se il tuo riferimento è questo :2 bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove o alla data della suddetta comunicazione dell’ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (30)
    forse è meglio che mi telefoni cosi ci capiamo meglio e ti posso dare il consiglio giusto 3394581140

  18. Danilo

    Non ho ben capito la modifica dell’art 11 al comma 2
    Cioè io sono assegnatario ATER e chi fa parte del mio
    Nucleo familiare può acquistare una proprietà immobiliare senza farmi perdere il diritto alla casa popolare ?

  19. addante Autore articolo

    2 bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove o alla data della suddetta comunicazione dell’ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (30)
    CHI HA PROPRIETA’ CHE FA PARTE DEL TUO N.F. TRASFERISCE LA PRIOPRIETA’ AD ALTRI O SE NE VA DA CASA, ATTENZIONE SE E’ LA MOGLIE NON VALE

  20. Danilo

    Quindi se mia moglie compra casa e trasferisce la residenza nella nuova casa io assegnatario perdo il diritto alla casa ATER ?

  21. addante Autore articolo

    SI PER NON PERDERLO TI DEVI PRIMA SEPARARE LEGALMENTE E POI LEI PUO’ COMPRARE

  22. Massimiliano

    Salve dottoressa Addante.
    Quindi se un povero cristo invalido civile vive in 3 persone in una casa di 44 mq che non gli vogliono vendere, pur avendone i diritti, intesta una casa ad un figlio fuori comune gli tolgono la casa Ater se la rendita catastale di questa casa supera i 1000 euro? Ho capito bene?
    Grazie

    Massimiliano

  23. addante Autore articolo

    si perchè specialmente fuori Comune di roma una R.C superiore mille euro non è un casetta ma una villa e se uno ha i soldi x comprare una villa non può pretendere di avere una casa popolare anche se piccola

  24. Antonio

    Salve dottoressa sto facendo il censimento ad oggi non ho nessuna proprietà immobiliare ma vedevo il riquadro relativo con la % di proprietà cosa vuol dire? Io sapevo che l’Ater provincia ti toglie casa se sei proprietario di in ‘altra casa ? con mia moglie ci piacerebbe comprarci casa al 50% ma non lo facciamo per non rischiare di perdere questa .volevo delucidazioni in merito a quella % se possibile .grazie

  25. addante Autore articolo

    % QUESTO SEGNO SIGNIFICA LA PERCENTUALE DI PROP5IETà DI UN ALLOGGIO PERCHE’ LO STESSO ALLOGGIO POTREBBE AVERE PIU’ PROPRIETARI.
    MA BASI BENE CHE SE LEI COMPRA UN ALLOGGIO CON SUA MOGLIE LA PROPRIETA’ PER L’ATER E’ COME SE L’AVESTE ENTRAMBI AL 100% PER CUI VOI VI POTETE COMPRARE UN ALLOGGIO ,MA FUORI ROMA E LA RENDITA CATASTLE NON DEVE SUPERARE I MILLE EURO ANZI E’ MEGLIO MOLTO MENO ALTRIMENTI PERDETE LA CASA POPOLARE

  26. Rosa

    2 bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall’assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell’ente gestore di cui al comma 2 dell’articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove o alla data della suddetta comunicazione dell’ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (30)

    Ciao Maria,
    perchè dici che per la moglie non vale questo comma 2 bis?
    C’è qualche altro articolo di legge che non permette alla moglie di liberarsi della proprietà?
    Grazie
    Rosa

  27. addante Autore articolo

    PERCHè LA MOGLIE è ASSEGNATARIA INSIEME AL MARITO SOLO CON LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO POTREBBE,MA DOVREBBE ESSERE STATO FATTO PRIMA DELL’ACQUISTO.qUELLA NORMA RIGUARDA FIGLI E NIPOTI

  28. Claudio

    Dalle io sono assegnatario di una casa popolare e dal 2021 abito in questa casa con mia moglie (sposati nel 2022) che è residente.
    Stiamo comprando una casa nello stesso comune (pomezia) al 50% (compromesso già fatto).
    Come posso fare per non perdere la casa popolare ?
    Siamo in separazione dei beni.
    Devo far acquistare l’immobile solo a mia moglie ed io devo rimanerne fuori lasciando la residenza nell’alloggio popolare e facendola togliere a mia moglie appena prenderà possesso di casa ?(che è in costruzione)

  29. addante Autore articolo

    LA SEPARAZIONE DEI BENI NON SERVE A NULLA VI POTETE TUTELARE SOLO CON LA SEPARAZIONE LEGALE DOVE L’ALLOGGIO POPOLARE IL GIUDICE LO ASSEGNA A UNO DEI DUE E L’ALTRO ESCE

  30. Claudio

    E se io casa nuova la facessi comprare a mia suocera ?(io e mia moglie prendiamo il mutuo) e poi facessi mettere la residenza a mia moglie nella casa nuova?

  31. addante Autore articolo

    la residenza sua moglie se non si separa legalmente da lei non la può mettere perchè se lo fa gli tolgono la casa popolare inoltre la separazione dei beni non centra nulla per l’Ater di Roma.
    Caro signore non si può avere

  32. Claudio

    Buongiorno una domanda ma come mai nel censimento ATER c’è una parte denominata DICHIARAZIONE PROPRIETÀ IMMOBILIARI” se poi in realtà non posso avere proprietà altrimenti perdo l’assegnazione della casa?

  33. addante Autore articolo

    UNO PUO’ AVERE LA PROPRIETA’ ALLE SEGUENTI CONDIZIONI CHE SE SONO FUORI ROMA O FUORI DAL COMUNE DELLA RESIDENZA DELLA CASA POPOLARE ,SE LA RENDITA CATASTALE DI TALE PROPIETA’ NON SUPERA I MILLE EURO LA PUO’ AVERE E LA PUO’ AVERE ANCHE NELA COMUNE DOVE RISIEDE CON LA CASA POPOLARE SE TALE PROPRIETA’ NON E’ ADEGUATA AL SUO NUCLEO FAMIGLIARE.
    INOLTRE TALE ALLEGATO SERVE PER VERIFICARE I SOLITI FURBETTI

  34. addante Autore articolo

    SE LA CASA è IDONEA AL TUO NUCLEO FAMIGLIARE LASCI LA CASA POPOLARE E VAI A CASA TUA

  35. Fabio

    Buonasera dottoressa, scrivo da zagarolo… residente nell’alloggio dal 2005( all’epoca nipote della signora assegnataria) alla morte nel 2011 comunicai tempestivamente all’ater il decesso e da quel momento l’affitto è arrivato a mio nome( anche se senza titolo) . Ho effettuato l’’ultima sanatoria concordando le rate con l’ater che ha confermato tutto inviando il nulla osta al comune …….ora mi trovo di traverso il comune che mi contesta l’art 15 della 12/99 e mi chiede 21999( pag in forma ridotta ) !!??possono farlo?

  36. addante Autore articolo

    SE LA CASA è DELL’ATER IL COMUNE NON PUO’ AVANZARE NESSUNA RICHIESTA
    L’ART.15 SI APPLICA QUANDO UNO OCCUPA NO DOPO CHE E’ STATO SANATO.
    sI FACCIA METTERE PER ISCRITTO CIO’ CHE VOGLIONO E POI ME LO INVII AM.ADDANTE44@LIBERO.IT E METTA IL SUO RECAPITO TELEFONICO

    Art. 15
    (Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni)

    1. Il competente organo dell’ente gestore persegue con querela, ai sensi dell’articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall’ente medesimo.

    2. L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione. (38)

    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l’obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. La preclusione dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di contributi a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 3 ha durata di cinque anni dal rilascio dell’immobile. (56)

    3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. (39)

    4. (40)

    5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c).

  37. Francesco

    Salve, volevo porre un quesito in merito alla possibilità di perdita del diritto di assegnazione: mia moglie, assegnataria, ha ricevuto informazione informale che, avendo io (in precedenza residente nell alloggio Ater) comprato un immobile quando ancora residente, lei ed i figli perdono diritto all alloggio. Casa comprata a maggio 2022, residenza spostata mi sembra a novembre dello stesso anno (credo entro 6 mesi) . È possibile che mia moglie ed i suoi figli perdano casa a causa del mio acquisto?

  38. roberto

    salve mia figlia abita da 2anni e mezzo con la nonna in una casa comunale da 1 anno ha la residenza mia suocera intestataria e’ venuta a mancare recentemente perdera’ l abitazione? Grazie

  39. addante Autore articolo

    spero e mi auguro che abbiate fatto l’ampliamento dl N.F. e se risiedete in una città o Paese del Lazio non ci sono problemi

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