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L’ATER NON VENDE A CHI NE HA DIRITTO CON LA SCUSA DEL MIBAC, MA STUDIASSERO ALL’UFFICIO VENDITE!!!!!

SE LA SALUSTRI SI LEGGESSE BENE LA NORMATIVA CI RISPAMIEREMMO TEMPO E FATICA ED EVITEREBBE UN INGOLFAMENTO AL MIBAC!

CARO COMMISSARIO POSSIAMO ERUDIRE LA DOTT.SSA SALUSTRI?

ANCHE PERCHE’ TALI NEGLIGENZE CREANO ANCHE UN DANNO ALL’ATER PER MANCATO INTROIDO, VISTA LA NECESSITA’ DI DENARO CHE L’ATER DI ROMA HA!!!

SE GLI ALLOGGI DEI PIANI DI VENDITA L’ATER SI SBRIGASSE A VENDERLI AI LEGITTIMI SASSEGNATARI  NON CI SAREBBE L’ILLEGALITA’ DI VENDERSI ALL’ASTA QUEGLI ALLOGGI CHE ANDAVANO VENDUTI ALL’ASSEGNATARIO!

MA VI RENDETE CONTO L’ATER NON LO VENDE ALL’ASSEGNATARIO, LUI MUORE E L’ALLOGGIO VA ALL’ASTA, E’MUNA TRUFFA LO VOLETE CAPIRE SI O NO!

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Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (5)

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (2)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; (6)

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; (8)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (3)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (1)

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. (4)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (7)

ERA ORA! MA ORA OCCORRE ANCHE FARE UN SERIO PIANO CASA CHE VE NE E’ UN VERO BISOGNO!!!

CONTRASTO ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE – È introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva. Per rendere più efficace questa norma è prevista una causa di non punibilità per l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l’immobile occupato; viene inoltre disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto. In via ordinaria su questo provvederà il giudice, ma nei casi urgenti, in cui l’immobile occupato sia ad esempio l’unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione/restituzione dell’immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l’intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice.

E SI CI VOLEVA, VISTO CHE CON L’ART.5 DELLA LEGGE LUPI, OCCUPAVANO LO STESSO, ORA CREDO CHE GLI DIVENTI UN PO PIU’ DIFFICILE!!!

PERO’ CARA MELONI ORA MAGARI CON IL PROSSIMO ANNO DOVRAI OCCUPARTI SERIAMENTE DEL PROBLEMA CASA  E IO MI PERMETTO DI CONSIGLIARTI DI DARE UN’OCCHIATA AL FAMOSO PIANO FANFANI.

QUELLO FU UN PIANO MERAVIGLIOSO CHE DIETE CASA A TANTE FAMIGLIE,MA CON INTELLIGENZA E SERVI ANCHE COME STIMOLO PER IL LAVORO , PER CUI HAI FATTO BENISSIMO A FARE QUESTA NORMATIVA, MA ORA DEVI DARTI DA FARE AFFINCHE I PIU’ POVERI POSSANO AVERE UN TETTO SOPRA LA TESTA E POTER COSI FARE I FIGLI, PER FAR SI CHE QUESTO PAESE FINALMENTE RINASCA!!!

IMMAGINO QUANTI RODERANNO PER QUESTA NORMA CHE IO INVECE APPREZZO MOLTO,MA SE TU PERO’ FARAIANCHE UN PIASNO CASA VERO, ALLORA QUESTA NORMA SARA’ PREZIOSISSIMA!!!

SAN SABA UN GIOIELLO CHE FA GOLA A MOLTI!!!

ATER ROMA – INAUGURATA LA MOSTRA PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DEL QUARTIERE SAN SABA, 1923 – 2023

Data pubblicazione 10/11/2023

Al via oggi, in uno dei lotti di proprietà di Ater Roma nello storico rione di San Saba, la mostra celebrativa per il centenario della fondazione del quartiere: “SAN SABA – Il progetto di Quadrio…

CHE DIFFERENZA TRA ALLORA E OGGI, QUESTO CAPOLAVORO LO HANNO VOLUTO POLITICI E SINDACI DEGNI DI TALE NOME  NON CERTO COME QUELLI DI OGGI!

SE ALL’EPOCA CI FOSSERO STATI POLITICI E SINDACI COME GLI ATTUALI SAN SABA NON SAREBBE MAI NATA!!!

OGGI QUESTA MERAVIGLIA ANZICHE’ VENDERE GLI ALLOGGI AGLI INTERESSATI A PREZZO POLITICO E NO DI MERCATO ,L’ATER ASPETTA CHE MUOIONO PER VENDERSELE ALL’ASTA, VI RENDETE CONTO CHE DIFFERENZA TRA ORA E ALL’ORA?

PER NON PARLARE DELL’ATER DI OGGI E DELLO IACP DI QUEI TEMPI.

PURTROPPO LA  ROVINA DI QUESTO PAESE  E’ INIZIATA CON L’OMICIDIO DI MORO E LA MORTE DI BERLINGUER GLI UNICI BALUARDI DELLA POLITICA VERA E DELLA DEMOCRAZIA E LEGALITA’!

PURTROPPO DOPO DI LORO IL CAOS E IL DISFACIMENTO COMPLETO, GRAZIE ANCHE A UN POPOLO NON ATTENTO E NON SVEGLIO!!!

OGGI VEDERE AGGIRARSI PER SAN SABA CERTI PERSONAGGI E’ UNA VERA TRISTEZZA, MA SOPRATTUTTO UN’OFFESA NEI CONFRONTI DI COLORO CHE HANNO VOLUTO E REALIZZATO SAN SABA!!!

GLI ALLOGGI DI SAN SABA NON SI VENDONO ALL’ASTA CARA ATER, MA SI DEBBONO VENDERE AGLI ASSEGNATARI MA CON LA LEGGE 560/93 E NON CON LE TRUFFE FATTE DALLA REGIONE ALLOGGI DI PREGIO!!!
QUESTE CASE SONO STATE COSTRUITE PER I LAVORATORI ROMANI E TALI DEBBONO ESSERE , NON PUO’ ESSERCI SPECULAZIONE E NE POSSONO ESSERE ALTRO!!!

LA VERA STORIA DI TALE SGOMBERO!!! STORIA VERAMENTE INCREDIBILE CHE DIMOSTRA COSA E’ L’ATER DI ROMA!!!!

STAMATTINA ALLE 5  UN NUTRITO GRUPPO DI POLIZIA MUNICIPLE DI OSTIA E POLIZIA DI STATO, NONCHE’ L’ATER DI ROMA HANNO FINALMENTE RIPRESO IN POSSESSO TALE ALLOGGIO LE CUI VARIE OCCUPAZIONI SONO INIZIATE NEGLI ANNI 2020.

TALE ALLOGGIO AVEVA REGOLARE ASSEGNATARIO E QUANDO IL NONNO E’ DECEDUTO LA NIPOTE LO STAVA RESTITUENDO ALL’ATER,MA DURANTE LA FSE DEL TRASLOGO UN TIZIO LO HA OCCUPATO.

LA SIG.RA HA SUBITO DENUNCIATO IL TUTTO ALL’ATER E CREDO PURE ALLA POLIZIA, MA NULLA E’ ACCADUTO!

POI SECONDO QUELLO CHE DICE IL POPOLO DI VIA DELLE SALINE, SEMBREREBBE CHE COSTUI SE LO SIA VENDUTO A CERTI ZINGARI E COSI INIZIA IL CAOS!

VENGO INFORMATA DI TALE FATTO SCRIVO ALL’ATER CHE SE NE FREGA ALTAMENTE,E LA POLIZIA NE VIENE A CONOSCENZA ED E’ COSTRETTA A SGOMBRARLI.

PER CUI A QUEL PUNTO L’ATER AVREBBE DOVUTO RIPRENDERSI L’ALLOGGIO, METTERLO IN SICUREZZA, MA NON LO HA FATTO SE NE E’ ALTAMENTE FREGATA!

I CITTADINI DI VIA DELLE SALINE GIUSTAMENTE PREOCCUPATI SI CHIEDEVANO PER QUALE MOTIVO L’TER NONOSTANTE LO SGOMBERO FATTO DALLA POLIZIA DI STATO, NON RIPRENDEVA IN CONSEGNA L’ALLOGGIO, FINCHE’ NON MI SONO INCAZZATA DI BRUTTO E ALLORA IL DOTT.FOLLEGA FINALMENTE HANNO INIZIATOLE NORMALIPROCEDURE DI SGOMBERO,E MI SONO CHIESTA, MA PERCHE’?

SE LA POLIZIA LO AVEVA SGOMBRATO PER CUI NON CI ABITAVA PIU’ NESSUNO PER QUALE MOTIVO L’ATER NON E’ INTERVENUTA SUBITO E MESSO IN ALLARME L’ALLOGGIO?

QUESTO E’ UN MISTERO CHE L’ATER PRIMA O POI CI SPEGHERA’I!!!

MA OGGI PER FORTUNA DOPO SVARIATE INSISTENZE  SI E’ ARRIVATI AL RIENTRO IN POSSESSO E ABBIAMO AVUTO TALE SORPRESA!!!!

Centomila euro nascosti in un appartamento Ater occupato

Nell’abitazione di Ostia anche una macchina conta banconote e della documentazione sulla quale sono in corso accertamenti

I soldi e la macchina conta banconote trovati dalla polizia nell’appartamento occupato a Ostia Antica
ROMATODAY

OSTIA ANTICA- VIA DELLE SALINE

Mauro Cifelli

Centomila euro e una macchina conta banconote nascosti in un armadio di un appartamento occupato. Siamo a Ostia Antica, dove gli agenti della municipale sono intervenuti per liberare un’abitazione dell’Ater abitata illegalmente. Entrati in casa la sorpresa del denaro. Il sospetto è che siano il provento di un’attività di spaccio.

In particolare il bottino in contante è stato trovato in una casa dell’Ater in via delle Saline. All’arrivo degli agenti del Gssu della polizia locale di Roma Capitale e dei poliziotti del commissariato Lido nell’appartamento non c’era nessuno. Ad un primo accertamento la casa è risultata comunque abitata da qualcuno. Nell’immobile anche della documentazione – riconducibile a una presunta attività di spaccio – sulla quale sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.

Sequestrati il denaro e quanto trovato nell’abitazione, la casa popolare è stata sgomberata con il personale Ater che ha allarmato il portoncino e chiuso nuovamente l’appartamento.

QUESTA E’ LA SITUAZIONE DEI CAAT DEL COMUNE DI ROMA!!!!!

QUESTA E’ LA SITUAZIONE DEI CAAT CHE IL COMUNE DI ROMA PAGA PROFUMATAMENTE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI, MA POI I POVERI DISGRAZIATI CHE CI VANNO A VIVERE ECCO LE CONDIZIONI IN CUI STANNO!!!

LA POLITICA DELLA CASA VA COMPLETAMENTE RIVISTA, PERCHE’ SI BUTTANO UN SACCO DI SOLDI E I CITTADNI VIVONO MALE O STANNO PER STRADA!

OCCORRE UN NUOVO PIANO FANFANI LO VOLETE CAPIRE SI O NO!!!

BASTA CON QUESTO SISTEMA CHE SERVE SOLO ALLA POLITICA E VA A VANTAGGIO SOLO DEI POSSESSORI DEI CAAT E QUALCUN’ALTRO!!!

A STI POVERETTI GLI TOCCA ANDARE AL BAGNO CON L’OMBRELLO, MA VI SEMBRA NORMALE???

ATTENTI ALLE TRUFFE!!!

IN ALCUNI QUARTIERI GIRA TALE MESSAGGIO ATTACCATO AI PORTONI, FATE ATTENZIONE E’ UNA TRUFFA, IN QUANTO SE ANDATE A CERCARE QUELLE NORME  RIGUARDANO COSE A VOI NON ATTINENTI, INOLTRE IL MINISTERO DELL’INTERNO SE DEVE COMUNICARE AI CITTADINI INVIA UNA RACCOMANDATA A CASA.

PER CUI MI RACCOMANDO NON FATEVI FREGARE E APRITE BENE GLI OCCHI E NON APRITE A SCONOSCIUTI:

PERO’ PER LA REGIONE LAZIO QUESTI ALLOGGIO SONO DI ELEVATO PREGIO !!!

 E SI LO HA DECISO LA GIUNTA ZINGARETTI CON UN EMENDAMENTO FATTO ALLA LEGGE 27 DEL 2006 :(39) Comma modificato prima dall’articolo 2, comma 11, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9,

ZINGARETTI E LA SUA GIUNTA E MAGGIORANZA SENZA VERGOGNA, HANNO SALASSATO I CITTADINI , HANNO MASSACRATO LA SANITA’ E LE LEGGI DELLE CASE POPOLARI STRAVOLGENDOLE SOLO E UNICAMENTE PER LA LORO INCAPACITA’ POLITICA E GESTIONALE,PER PAGARE DEBITI CON IL COMUNE PER MANCATO PAGAMENTO ICI, MENTRE NEL RESTO DI ITALIA DA ROMA IN SU HANNO RISOLTO BENISSIMO TALE PROBLEMA, MA PER FARE LA BUONA POLITICA OCCORRE INTELLIGENZA CONOSCENZA E CAPACITA’ COSE CHE NELLA POLITICA DEL LAZIO NON ESISTONO!!!

MA SPERO CHE DIO ABBIA TEMPO DI OCCUPARSI ANCHE DI COSTORO!!!

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SAN LORENZO / VIA DEGLI APULI, 37 

Lorenzo Nicolini 

Piove in città e dentro la casa Ater, pavimenti allagati e infiltrazioni tra i muri. Il video

La denuncia a RomaToday arriva dagli inquilini di una palazzina Ater in via degli Apuli. I residenti, da tempo, lamentano i problemi all’interno dei loro appartementi

Il rumore delle gocce che, cadenzate, hanno riempito le bacinelle di fortuna posizionate alla buona. I pavimenti letteralmente allagati. Le infiltrazioni, la muffa e le perdite dentro casa. Condizioni fatiscenti che la pioggia caduta a Roma nella notte, ha reso ancora più evidenti. Problemi enormi quelle nelle case Ater di San Lorenzo, già segnalati dagli inquilini più volte e nel corso degli anni. 

Massimo, 65 anni, ha vissuto una notte da incubo. L’ennesima da quando vive nel suo appartamento – comprato – all’interno della palazzina Ater in via degli Apuli 37. Il nubifragio caduto tra il 3 e il 4 novembre, che ha allagato le strade di Roma, ha invaso anche parte della sua abitazione al quarto piano, dove vive con il figlio. L’acqua è entrata in bagno, nel corridoio, in cucina e in soggiorno. Massimo, per limitare i danni, ha dovuto mettere alcune bacinelle di fortuna, per poi farsi aiutare da alcuni vicini. Un modo per raccogliere l’acqua piovana che, ormai, era in casa. 

“Sono oltre 20 anni che segnalo all’Ater le problematiche dell’appartamento. Pago 160 euro di condominio al mese, ma sembra che non ho nessun diritto. In casa ci sono due perdite grandi, il controsoffitto pagato a mie spese quando ancora c’erano le Lire rovinato dalle infiltrazioni e la pioggia che, quando piove, entra puntualmente in bagno da anni”, racconta Massimo a RomaToday: “La situazione è grave e non solo l’unico”.

Massimo, infatti, alla nostra redazione ha inviato foto e video dell’appartamento della sua vicina di casa, lei affittuaria Ater e dirimpettaia al quarto piano. Allagamenti riscontrati anche da altre due famiglie Ater, anche loro in affitto, quelle che vivono al terzo piano. 

Il 65enne, che da cinque anni ha comprato l’appartamento, fa manutenzione all’interno, ma non perché perché il problema, secondo lui e gli altri residenti del palazzo, arriva dall’alto. Dal terrazzo condominiale. “L’ho catramato una volta a spese mie, mille euro di lavori, ma non è servito”, aggiunge. Che il terrazzo sia l’epicentro del problema lo sostengono anche altri residenti, ossia le 105 famiglie che vivono negli edifici Ater ai civici 37e 38 in via degli Apuli e quelli in via dei Marsi 68.

Simona, inquilina della palazzina, insiste: “L’infiltrazione arriva dal terrazzo già in parte già transennato dai vigile del fuoco, intervenuti più volte”. A maggio scorso i residenti hanno scritto ad Ater sottolineando “la difficile situazione di profondo degrado che da anni continua a peggiorare”. Secondo i residenti, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica sarebbe intervenuta “per dei sopralluoghi, senza mai risolvere nessun problema”.

Nelle mail, protratte nel tempo, i residenti lamentano una scarsa manutenzione, una sicurezza assente e una mancata pulizia di giardino e terrazzi, con transenne pericolanti. Ma non solo.

“Gli appartamenti sono pieni di muffa e le colonne di scarico perdono a tal punto che alcuni soffitti stanno per crollare. Un  – hanno scritto i condomini dei 105 appartamenti a maggio – Noi siamo esausti di vivere in queste condizioni e pretendiamo una vostra tempestiva risposta”. Nella notte, con la pioggia, quei problemi irrisolti sono tornati a galla, nel vero senso della parola.

Ater, interpellata da RomaToday, ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema e che, poche settimane fa, aveva fatto un sopralluogo con il direttore generale. L’azienda nella mattinata del 4 novembre è intervenuta per disostruire un bocchettone dell’acqua rimasto otturato che, insieme alla nota problematica del terrazzo, ha causato gli allagamenti. Ater, tuttavia, tornerà nei prossimi giorni a San Lorenzo per fare altri interventi sui bocchettoni di scarico della palazzina. Per quanto riguarda il problema più grande, quello del terrazzo, stando a quando emerso i lavori per rimetterlo a nuovo supererebbero il milione di euro. Soldi, tanti, che al momento bloccano lo stato dei lavori. (ATER SENZA VERGOGNA DOVE VEGETANO PERSONAGGI CHE DOVREBBERO FAR FUNZIONARE LA MACCHINA E SONO BEN PAGATI MA DEDITI SOLO AD ACCAPARARSI UN LAUTO STIPENDIO NON GUADAGNATO!)

san lorenzo-11
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QUESTO SECONDO LA GIUNTA ZINGARETTI SAREBBE UN ALLOGGIO DI PREGIO!!!

PDF Scanner 01-11-23 2.03.30.pdf.2

CARI CITTADINI,

QUESTA INDECENTE MODIFICA  APPORTATA NELLA LEGGE 27 DEL 2006 DA ZINGARETTI, VALERIANI, PATANE’, CON LA BENEDIZIONE PERCHE’ VOLUTA, DA YURI TROMBETTI, E’ UNA VERA INDECENZA!!!

ZINGARETTI HA IGNORATO COSA ERA TALE QUARTIERE DOVE FURONO COSTRUITE LE CASE POPOLARI, CHE LUI OGGI HA LEGIFERATO CHE SONO DI ELEVATO PREGIO:

STORIA

     Sorto come intervento di edilizia a destinazione popolare. L’edificazione dell’area iniziò nel 1878 a sud della Tiburtina, riproponendo in tono più dimesso l’eclettismo che caratterizzava i quartieri borghesi del tempo (Esquilino, Prati), mentre all’interno le esigenze di sfruttamento intensivo imposero in alcuni casi l’adozione della tipologia a ballatoio rara per Roma. E’ qui che nel 1907 Maria Montessori aprì la prima Casa dei Bambini. L’edificazione si concluse negli anni Trenta. La sua posizione, al di fuori delle mura cittadine contribuì ad isolarlo dal contesto urbano. Le strade sono intitolate ai popoli italici pre-romani.

NON HO TROVATO PAROLA ADEGUATA NEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA PER DIRE CHE COSA SONO TALI SOGGETTI, IN QUANTO PERSONAGGI CHE SI MASCHERANO DI SINISTRA  POI FANNO NORME COME L’ART.48 BIS ART.48 BIS DELLA L.R.L N.27 2006 INSERITO NELLA LEGGE 27/2006, ARTICOLO RIMANEGGIATO PIU’ VOLTE :

Così è stato fatto il 48 bis, maneggiato e rimaneggiato in tutti questi anni tirandovi per la cavezza e prendendovi così bene in giro!

Articolo inserito dall’articolo 3, comma 123, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17(39)

Comma modificato prima dall’articolo 2, comma 11, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9,

dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale  22 ottobre 2018, n. 7,

dall’articolo 22, comma 139, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e

da ultimo dall’articolo 9, comma 77, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(40) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 139, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

e poi modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(40a) Comma modificato dall’articolo 9, comma 77, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(40b) Comma inserito dall’articolo 9, comma 77, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(41) Comma aggiunto dall’articolo 17, comma 47, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(42) Comma aggiunto dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

e poi modificato dall’articolo 22, comma 139, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(43) Comma aggiunto dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(43) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.

Periodo così modificato dall’art. 2, comma 2, lettera a), legge regionale  19 luglio 2007, n.11.

(44) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 139, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

e poi modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

e da ultimo dall’articolo 9, comma 77, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(44a) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

MODIFICATO BEN 19 VOLTE E QUESTO DIMOSTRA SOLO L’INCOMPETENZA,L’INCAPACITA’ E LA DISONESTA’ POLITICA DI TALE ARTICOLO E DI TUTTE LE LORO MODIFICHE CHE SONO ANDATE A MODIFICARE DI FATTO L’ART.48 DELLA LEGGE 27 DEL 2006 FATTO DAL CONSIGLIERTE ALAGNA E DALLA SOTTOSCRITTA!

TESTO STORICO

CAPO III
Edilizia residenziale pubblica

Art. 48
(Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)

  1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani.2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni.3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni.4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
    a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario;
    b) i figli non conviventi dell’assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà;
    c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo.5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio.6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti ad esclusione di coloro che hanno aderito alla transazione di cui alla l.r. 4/2006 per l’estinzione delle morosità legate ai canoni di locazione. Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento.

    7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.

    8. I termini previsti al comma 20 della l. 560/1993 per l’alienazione degli alloggi acquistati sono ridotti a cinque nei seguenti casi:
    a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente;
    b) successione mortis causa;
    c) età superiore ad anni 65.

    9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER e dei comuni, possono esercitare il diritto di acquisto entro sei mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario.

    10. Per gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, si applicano le seguenti disposizioni:
    a) gli alloggi liberi o non regolarmente occupati sono alienati su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica;
    b) gli alloggi regolarmente occupati sono alienati all’assegnatario al prezzo previsto dalla normativa vigente;
    c) nei casi di cui alla lettera b), qualora l’assegnatario non intenda acquistare, l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica e nei confronti dell’assegnatario residente è disposta la mobilità, ai sensi del Capo II del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, verso altro alloggio non compreso nelle zone omogenee A di cui al d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
    d) qualora non si ritenga di procedere alla mobilità come previsto alla lettera c), l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura con evidenza pubblica e l’assegnatario è ammesso a permanervi dietro versamento di una indennità una tantum pari a venti volte l’ultimo canone di locazione mensile per l’attribuzione del diritto di usufrutto.

PURE QUESTO E’ STATO RIMANEGGIATO E MODIFICATO DALLA VERGOGNOSA GIUNTA E MAGGIORANZA ZINGARETTI!

Art. 48

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani (17).

2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni (18).

3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo (19). La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima (20).

4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:

a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario (21);

b) i figli non conviventi dell’assegnatario, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (22). [È fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà] (23);

c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi della L.R. 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, della L.R. 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), della L.R. 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dellarticolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla L.R. n. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi (24).

c-bis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima L.R. n. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro (25).

4-bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario e degli altri familiari conviventi (26).

5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore (27).

6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti (28). Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita (29).

7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10-bis, della L. n. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.

8. I termini previsti al comma 20 dell’art. 1 della L. n. 560/1993 (30) e all’articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l’alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi (31):

a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l’acquirente, tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente (32);

b) successione mortis causa;

c) età dell’acquirente superiore ad anni 65 (33);

c-bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio (34).

9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario (35).

10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante (36).

10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).

ED ECCO LE MODIFICHE APPORTATE INDECENTI E VERGOGNOSE TUTTE PER PENALIZZARE L’ASSEGNATARIO E QUI SONO ADDIRITTURA 21 MODIFICHE! E COSTORO SAREBBERO I POLITICI DI SINISTRA?

TUTTE LE MODIFICHE DEL 2007 LE FECE CARAPELLA ALLA FINE DI LUGLIO ALLA CHETICHELLA, IO LO SEPPI DOPO PERCHE’ ERO IN FERIE!

(17) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(18) Comma modificato dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(19) Periodo modificato dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(20) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(21) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(22) La prima parte della presente lettera è stata modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(23) Periodo soppresso dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(24) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(25) Lettera aggiunta dall’articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(26) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(27) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 8, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(28) Periodo modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(29) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(30) Nel Bollettino ufficiale è erroneamente mancante l’indicazione dell’articolo 1

(31) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 10, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(32) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(33) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(34) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 10, lettera d), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(35) Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(36) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 12, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(37) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, modificato dall’articolo 67, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, dall’articolo 35, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 ed infine così sostituito dall’articolo 83, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

POPOLO DELLE CASE POPOLARI SVEGLIATE L’ARTICOLO 48 BIS CREA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI UGUALI(ART.3 COSTITUZIONE ITALIANA)

L’ATER DI ROMA SEMPRE PIU’ INDECENTE!!!

Autore: Domenico ***********

Email:********

Dottoressa Buongiorno.

Siamo bloccati per la vendita dei nostri alloggi. 2 anni fà ci inviarono  proposta d’acquisto ma ora non possiamo andare al rogito.

L’ATER di Roma non ci risponde se ha richiesto o meno il nulla osta alla vendita al MIC.

Come possiamo fare?

Non rispondono né alle email, alle PEC o alle lettere.

Grazie di cuore.

LETTERE COME QUESTE NE RICEVO TANTE IO SCRIVO ALLA SALUSTRI, MA LEI SE NE FREGA E NON E’ L’UNICA, PER CUI CARO COMMISSARIO E CARO ASSESSORE E PRESIDENTE ROCCA SE VOLETE FAR FUNZIONARE L’ATER DI ROMA LA DOVETE RIPULIRE DA TUTTI I RESPONSABILI ATTUALI E LORO AFFINI!

ALL’ATER DI ROMA CI VUOLE GENTE NUOVA E NON COMPROMESSA CON LA VECCHIA GIUNTA ZINGARETTI-SMERIGLIO, ALTRIMENTI FOGNA E’ E FOGNA RIMANE!!!!

QUANTO MI RIMPIANGO IL DOTT.MARI!!!

POVERA ROMA IN MANO A COSTORO E POVERA TESTACCIO!!!

MI CHIEDO, MA UN POLITICO PRIMA DI SPARARE UN PROGETTO HA L’OBBLIGO DI SENTIRE I RESIDENTI E SOPRATTUTTO VERIFICARNE ANCHE PRIMA LA FATTIBILITA’!

QUESTO MODO DI FARE POLITICA DIMOSTRA SOLO UNA COSA O C’E’ UNGRANDE INTERESSE DIETRO TALE PROPOSTA O SONO DEI POLITICI INCAPACI, PERCHE’ NON SI SPARANO PROPOSTE IN QUESTO MODO ASSURDO E RIDICOLO, SOPRATTUTTO IN UN QUARTIERE STORICO COME TESTACCIO!!!

PURTROPPO OGGI LA POLITICA LA FANNO I PARENTI, SPECIALMENTE LE MOGLI QUANDO I MARITI VEDONO LE DIFFICOLTA’ !

MA CARO POPOLO DI TESTACCIO DI CHE TI LAMENTI?

LI AVETE VOTATI VOI ,IMPARATE AD APRIRE GLI OCCHI CHE DI FREGATURE FINO AD OGGI NE VETE PRESE TANTE DA COSTORO, VEDI IMMOBILI DI PREGIO!!!

Testaccio in rivolta contro la pista su ghiaccio delle feste di Natale: “Lasciateci la piazza”

Testaccio in rivolta contro la pista su ghiaccio delle feste di Natale: “Lasciateci la piazza”

E’ una follia, non dormiremo più” accusano i residenti che hanno lanciato anche una petizione.

La replica del municipio

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Una pista da ghiaccio a piazza Testaccio? Mentre il I Municipio studia la fattibilità del progetto di Ice Park A.s.d, per il periodo dal 25 novembre al 7 gennaio, i residenti dello storico rione si oppongono: non voglio trascorrere le feste natalizie nel caos che comporterebbe la realizzazione di una struttura circolare per pattinare tra le case e i locali commerciali, in uno dei quartieri più popolosi e popolari di Roma.(SE STAI ANCORA VERIFICANDO LA FATTIBILITA’ PERCHE’ LO DICI?)

«È una follia», «sarà aperta dalle 10 alle 24, quindi non dormiremo più», «i bambini dove giocheranno? E i parcheggi diventeranno un dramma» le istanze degli abitanti di Testaccio, che oggi protesteranno con una lettera in Municipio per chiedere di cambiare location.

Tutto ha inizio il 20 ottobre, quando il mini-parlamento approva una direttiva di giunta per valutare l’iniziativa che prevede il montaggio di una pista di 25×25 metri su 541.15 metri quadrati e altre strutture come tende e prefabbricati.(SCUSATE TANTO, MA LA GIUNTA APPROVA UNA SIMILE DIRETTIVA SENZA AVER PRIMA ASCOLTATO I CITTADINI? MA E’ FOLLIA PURA)

Le firme sull’atto sono di Claudia Santoloce, assessora alle Politiche Sociali, Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura e della presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi.

«Non abbiamo fondi interni per iniziative di Natale — spiegano Santoloce e Ghia —(E COME MAI? NON CI AVETE PENSATO IN TEMPO AL NATALE? MALE DOVEVATE ATTIVARVI TROVARE I FONDI E FARE UN NATALE ADATTO AL QUARTIERE E NO IL PRIMO CHE CAPITA CHE FORSE VI DA QUALCHE CONTRIBUTINO) quindi non potevamo dire ‘no’ a prescindere a un progetto innovativo, presente in altre città europee. Così abbiamo dato mandato agli uffici di valutare con gli organi competenti la compatibilità con le norme di tutela e con le esigenze dei residenti».(MA VI RENDETE CONTO DI CIO’ CHE DITE? LA TOPPA E’ PEGGIO DEL BUCO!!!)

Però su internet già c’è il sito con tutte le info (10 euro per pattinare un’ora) e addirittura la possibilità di prenotare una lezione a piazza Testaccio.(MA ALLORA E’ GIA’ TUTTO DECISO, NONE’ PIU’ UNA PROPOSTA, VISTI ANCHE I TEMPI)

«Ci attiveremo, è sbagliato», puntualizzano dal Municipio. I residenti sono infuriati e hanno lanciato anche una petizione per contrastare la pista da ghiaccio: non voglio perdere uno spazio sociale per fini commerciali. Con tutte le conseguenze sul parcheggio (già ora complicato) e sull’inquinamento acustico-ambientale.(MA I RESSIDENTI HANNO RAGIONE DA VENDERE)

«Nessuno ci ha chiesto un parere. Non hanno rispettato la gente che la sera torna a casa dal lavoro e, dopo aver schivato mille cantieri, vuole solo riposare.(MA CERTI POLITICI IL POPOLO LO USANO NON LO SENTONO) Invece — commenta Lorella, che abita sopra piazza Testaccio — per un mese e mezzo nessuno potrà dormire per il rumore dei macchinari per il ghiaccio e per la musica. Questo posto poi è un polmone di sfogo per i bambini che in quel periodo non andranno a scuola e quindi addio a partite di calcio e altri giochi».( MA ANCORA NON AVETE CAPITO CHE RAZZA DI POLITICI CI SONO OGGI? SI SENTONO I PADRONI PER CUI IL POPOLO NON CONTA!!!)

Aspetti che Santoloce e Ghia chiariscono: «Non abbiamo aperto un dibattito perché ancora dobbiamo capire se sarà fattibile a Testaccio.(MA SE CI STA GIA’ LA LOCANDINA SU INTERNET CON I PREZZI, A CHI VOLETE PRENDERE IN GIRO?) Il progetto prevede anche luminarie, spettacoli per bambini e la pista non va a coprire tutta la piazza. La musica? Daremo la possibilità di accenderla solo in alcune ore. Se non sarà possibile realizzare il progetto a piazza Testaccio, penseremo a un’altra location del centro storico dove non ci sono manifestazioni natalizie per bambini e adolescenti».(MA NON SIATE RIDICOLI RICONOSCETE DI AVER FATTO UNA CAZZATA E CHE VI E’ ANDATA MALE!!!)