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CARI CITTADINI,
QUESTA INDECENTE MODIFICA APPORTATA NELLA LEGGE 27 DEL 2006 DA ZINGARETTI, VALERIANI, PATANE’, CON LA BENEDIZIONE PERCHE’ VOLUTA, DA YURI TROMBETTI, E’ UNA VERA INDECENZA!!!
ZINGARETTI HA IGNORATO COSA ERA TALE QUARTIERE DOVE FURONO COSTRUITE LE CASE POPOLARI, CHE LUI OGGI HA LEGIFERATO CHE SONO DI ELEVATO PREGIO:
STORIA
Sorto come intervento di edilizia a destinazione popolare. L’edificazione dell’area iniziò nel 1878 a sud della Tiburtina, riproponendo in tono più dimesso l’eclettismo che caratterizzava i quartieri borghesi del tempo (Esquilino, Prati), mentre all’interno le esigenze di sfruttamento intensivo imposero in alcuni casi l’adozione della tipologia a ballatoio rara per Roma. E’ qui che nel 1907 Maria Montessori aprì la prima Casa dei Bambini. L’edificazione si concluse negli anni Trenta. La sua posizione, al di fuori delle mura cittadine contribuì ad isolarlo dal contesto urbano. Le strade sono intitolate ai popoli italici pre-romani.
NON HO TROVATO PAROLA ADEGUATA NEL VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA PER DIRE CHE COSA SONO TALI SOGGETTI, IN QUANTO PERSONAGGI CHE SI MASCHERANO DI SINISTRA POI FANNO NORME COME L’ART.48 BIS ART.48 BIS DELLA L.R.L N.27 2006 INSERITO NELLA LEGGE 27/2006, ARTICOLO RIMANEGGIATO PIU’ VOLTE :
Così è stato fatto il 48 bis, maneggiato e rimaneggiato in tutti questi anni tirandovi per la cavezza e prendendovi così bene in giro!
Articolo inserito dall’articolo 3, comma 123, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17(39)
Comma modificato prima dall’articolo 2, comma 11, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9,
dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7,
dall’articolo 22, comma 139, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e
da ultimo dall’articolo 9, comma 77, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(40) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 139, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
e poi modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(40a) Comma modificato dall’articolo 9, comma 77, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(40b) Comma inserito dall’articolo 9, comma 77, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(41) Comma aggiunto dall’articolo 17, comma 47, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(42) Comma aggiunto dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
e poi modificato dall’articolo 22, comma 139, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(43) Comma aggiunto dall’articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(43) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.
Periodo così modificato dall’art. 2, comma 2, lettera a), legge regionale 19 luglio 2007, n.11.
(44) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 139, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
e poi modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
e da ultimo dall’articolo 9, comma 77, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(44a) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
MODIFICATO BEN 19 VOLTE E QUESTO DIMOSTRA SOLO L’INCOMPETENZA,L’INCAPACITA’ E LA DISONESTA’ POLITICA DI TALE ARTICOLO E DI TUTTE LE LORO MODIFICHE CHE SONO ANDATE A MODIFICARE DI FATTO L’ART.48 DELLA LEGGE 27 DEL 2006 FATTO DAL CONSIGLIERTE ALAGNA E DALLA SOTTOSCRITTA!
TESTO STORICO
CAPO III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 48
(Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)
- Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani.2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni.3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni.4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario;
b) i figli non conviventi dell’assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà;
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo.5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio.6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti ad esclusione di coloro che hanno aderito alla transazione di cui alla l.r. 4/2006 per l’estinzione delle morosità legate ai canoni di locazione. Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento.
7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
8. I termini previsti al comma 20 della l. 560/1993 per l’alienazione degli alloggi acquistati sono ridotti a cinque nei seguenti casi:
a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente;
b) successione mortis causa;
c) età superiore ad anni 65.
9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER e dei comuni, possono esercitare il diritto di acquisto entro sei mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario.
10. Per gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli alloggi liberi o non regolarmente occupati sono alienati su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica;
b) gli alloggi regolarmente occupati sono alienati all’assegnatario al prezzo previsto dalla normativa vigente;
c) nei casi di cui alla lettera b), qualora l’assegnatario non intenda acquistare, l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica e nei confronti dell’assegnatario residente è disposta la mobilità, ai sensi del Capo II del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, verso altro alloggio non compreso nelle zone omogenee A di cui al d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
d) qualora non si ritenga di procedere alla mobilità come previsto alla lettera c), l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura con evidenza pubblica e l’assegnatario è ammesso a permanervi dietro versamento di una indennità una tantum pari a venti volte l’ultimo canone di locazione mensile per l’attribuzione del diritto di usufrutto.
PURE QUESTO E’ STATO RIMANEGGIATO E MODIFICATO DALLA VERGOGNOSA GIUNTA E MAGGIORANZA ZINGARETTI!
Art. 48
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.
1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani (17).
2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni (18).
3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo (19). La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima (20).
4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario (21);
b) i figli non conviventi dell’assegnatario, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (22). [È fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà] (23);
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi della L.R. 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, della L.R. 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), della L.R. 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell‘articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla L.R. n. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi (24).
c-bis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima L.R. n. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro (25).
4-bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario e degli altri familiari conviventi (26).
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore (27).
6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti (28). Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita (29).
7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10-bis, della L. n. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
8. I termini previsti al comma 20 dell’art. 1 della L. n. 560/1993 (30) e all’articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l’alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi (31):
a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l’acquirente, tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente (32);
b) successione mortis causa;
c) età dell’acquirente superiore ad anni 65 (33);
c-bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio (34).
9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario (35).
10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante (36).
10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).
ED ECCO LE MODIFICHE APPORTATE INDECENTI E VERGOGNOSE TUTTE PER PENALIZZARE L’ASSEGNATARIO E QUI SONO ADDIRITTURA 21 MODIFICHE! E COSTORO SAREBBERO I POLITICI DI SINISTRA?
TUTTE LE MODIFICHE DEL 2007 LE FECE CARAPELLA ALLA FINE DI LUGLIO ALLA CHETICHELLA, IO LO SEPPI DOPO PERCHE’ ERO IN FERIE!
(17) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(18) Comma modificato dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(19) Periodo modificato dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(20) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(21) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(22) La prima parte della presente lettera è stata modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(23) Periodo soppresso dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(24) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(25) Lettera aggiunta dall’articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
(26) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(27) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 8, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(28) Periodo modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(29) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(30) Nel Bollettino ufficiale è erroneamente mancante l’indicazione dell’articolo 1
(31) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 10, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(32) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(33) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(34) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 10, lettera d), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(35) Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(36) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 12, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11
(37) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, modificato dall’articolo 67, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, dall’articolo 35, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 ed infine così sostituito dall’articolo 83, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
POPOLO DELLE CASE POPOLARI SVEGLIATE L’ARTICOLO 48 BIS CREA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI UGUALI(ART.3 COSTITUZIONE ITALIANA)