Gentile dott,ssa RICCI
questi sono i commi 20 e 25 dell’art.1 della legge 560/93, che la invito a leggere con attenzione:
- Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
- Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Se nel rogito di acquisto dell’alloggio popolare è menzionata solo la dicitura: In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
il diritto di PRELAZIONE è il diritto riconosciuto a un soggetto (prelazionario) di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel momento in cui un soggetto si deve costituire un determinato negozio giuridico.