QUANTA IGNORANZA ALLO IACP SICULO, LA SICILIA NON MERITA CIO’ !!!!!

Gentile dott,ssa RICCI

questi sono i commi 20 e 25 dell’art.1 della legge 560/93, che la invito a leggere con attenzione:

  1. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
  1. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Se nel rogito di acquisto dell’alloggio popolare è menzionata solo la dicitura: In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

il diritto di PRELAZIONE è il diritto riconosciuto a un soggetto (prelazionario) di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel momento in cui un soggetto si deve costituire un determinato negozio giuridico.

Ovvero il proprietario prima di vendere l’alloggio a terzi lo deve chiedere allo IACP in questo caso alle FF.SS se lo vuole acquistare indicandone il prezzo.

Se entro 60 giorni  non si ha risposta lo può vendere a chi gli pare, infatti lo IACP di Messina ha prodotto il modulo apposito che vi allego .

PER CUI NON COMPRENDO PER QUALE MOTIVO LA DOTT.SSA RICCI VUOLE FAR PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE AI PROPRIETARI DI TALE IMMOBILE.

L’ALLOGGIO E’ STATO ACQUISTATO CON LA LEGGE 560/93 COMMA 20 DAL SIG.******* NELL’ANNO 1997 IL GIORNO 15 DEL MESE DI DICEMBRE E NON CON IL COMMA 25 COME VORREBBE FAR CREDERE LA DOTT.SSA RICCI.

INOLTRE IL MODULO PER L’ESTINZIONE SI RIFERISCE ALL’ART.10 DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 15/05/2013, (REGIONE SICILIA) TALE ALLOGGIO  E’ STATO ACQUISTATO NEL 1997 E LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE, PERTANTO INVITO  LA DOTT.SSA  RICCI AD APPLICARE CORRETTAMENTE LE LEGGI DELLO STATO ITALIANO.

E PER TRANQUILLIZZARLA LE HO ALLEGATO ANCHE UN PARERE NOTARILE CHE LA INVITO A LEGGERLO CON MOLTA ATTENZIONE,  IN QUANTO GLI ALLOGGI SIA DELLE POSTE CHE DELLE FERROVIE NON SONO ALLOGGI ERP E INOLTRE VENGONO DATI SOLO E UNICAMENTE AI LORO DIPENDENTI.

Spero di essere stata chiara, attendo una sua cortese risposta in merito

Cordiali saluti Annamaria Addante

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