ORMAI NEGLI UFFICI SOLO ANALFABETI CULTURALI!!!!

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aurelio.chiacchiarini@comune.roma.it

 Gentile, sig.ra Addante,

la circolare del Dipartimento servizi Delegati prot. n. GC/13729 del 05/02/2021, che è ben nota a tutti gli ufficiali di anagrafe in servizio presso lo scrivente Municipio,(PER FORTUNA) in ragione della precipua funzione istituzionale che è propria del loro incarico, riguarda un chiarimento interpretativo dell’art. 12, comma 5 L.Reg. Lazio n. 12/1999 resosi necessario a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 21 della Legge Reg. Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020. (MA CHE CACCHIO CENTRA TALE ARTICOLO CON LA LEGGE 12/99)  Nello specifico, detto chiarimento è limitato al profilo della obbligatorietà o meno della preventiva autorizzazione dell’Ente gestore degli alloggi ERP, ai fini della procedibilità dell’iscrizione anagrafica conseguente alla dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare, e conferma come, ai fini di detta procedibilità la legge non richieda tale preventiva autorizzazione (LA LEGGE 12/99 NON HA MAI PRETESO NULLA PER LE RESIDENZE LEGGETEVELA TUTTA LA LEGGE) 

Ciò premesso, la circolare n. GC/13279/2021 (QUALE CIRCOLARE E’ QUESTA?) lascia del tutto impregiudicato, ai fini della procedibilità della domanda di iscrizione anagrafica, l’aspetto relativo all’accertamento della legittima titolarità dell’alloggio in capo al soggetto che dichiari di aver provveduto, o di provvedere entro trenta giorni a trasmettere la comunicazione dell’ampliamento all’Ente Gestore (MA DOVE STA SCRITTO CHE DEVI FARE SIMILI ACCERTAMENTI? L’UFFICIALE ANAGRAFICO PRIMA DELL’ART.5 LEGGE LUPI NON VERIFICAVA MAI NULLA E’ L’IGNORANZA CHE C’E’ NEGLI UFFICI CHE HA CREATO TALI CASINI!!!); accertamento che, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 47/2014 e come espressamente richiamato dal modulo ministeriale di dichiarazione di residenza, necessita, nel caso di iscrizione in alloggio ERP, l’allegazione del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile. (ENORME CAZZATA E SOPRATTUTTO QUANTA IGNORANZA L’ART.5 DELLA LEGGE LUPI LO FECI FARE IO E DICE SOLO  CHE AGLI OCCUPANTI ABUSIVI NON SI FA RESIDENZA, MA SOLO AGLI ABUSIVI ALGLI ALTRI SI!!!) E SE TI LEGGESSI CON ATTENZIONE L’ART.6 DEL MODULO MINISTERIALE TI RENDERESTI CONTO CHE IL FOGLIO PER PAGARE IL CANONE E’VALIDO)

IL COMUNE DI ROMA DOVREBBE FARE LEZIONI DI DIRITTO AI SUOI DIPENDENTI PERCHE’ VEDO CHE VE NE E’ ESTREMO BISOGNO!!!

Pertanto, in assenza di emanazione di nuove e ulteriori disposizioni operative che autorizzino la prova del requisito della legittima titolarità dell’immobile in capo a colui che dichiari l’ampliamento del nucleo familiare con mezzi diversi dalla produzione di copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile, (COSTUI SCRIVE UN CUMULO DI CAZZATE PERCHE’ EVIDENTEMENTE NON CONOSCE LO STATO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DELL’ATER )non è possibile acquisire a tale scopo l’allegazione dei bollettini di pagamento del canone locatizio (MA CHI LO DICE CHE NON E’ POSSIBILE?

MANDATELO A SCUOLA STO FUNZIONARIO PER LUI IL FOGLIO CHE TUTTI I MESI L’ATER O IL COMUNE INVIA AGLI ASSEGNATARI CON SCRITTO CANONE PER COSTUI NON VALE? MA E’ C0SI’ RIDOTTO MALE IL COMUNE DI ROMA?)

Si fa inoltre presente che, nel pieno spirito di servizio verso l’utenza,(MA QUANTO E’ BUONO LEI) lo scrivente ufficio chiederà chiarimenti all’Ente Gestore, circa la valenza della lettera di richiesta di pagamento recante la dicitura canone, quale prova della regolare assegnazione dell’immobile di edilizia residenziale pubblica.(CAZZO LA LEGGE LUPI E’ DEL 23 MARZO 2014, SO 10 ANNI CHE STATE A FARE CASINI E NEGATE LE RESIDENZE ANCORA NON AVETE CHIESTO NULLA IN 10 ANNI?  VI BASTAVA LEGGERE CON ATTENZIONE IL PUNTO 6 DEL MODULO PER LA RESIDENZA)

 Cordiali saluti

Aurelio Chiacchiarini

QUESTA IN BASSO INVECE E’ LA MIA RISPOSTA ALLA E.MAIL DEL FUNZIONARIO DEL COMUNE, POI NELL’ARTICOLO SOPRA GLIE LO DETTE COME SI DEVE!!! POVERI CITTADINI IN MANO A COSTORO!!!

Da:Annamaria addante <annamaria.addante.44@gmail.com>

A: Aurelio Chiacchiarini; salvatore.buccola

Gentile sig. Chiacchiarini,

nel leggere la sua nota di risposta alla mia e.mail rimango veramente sbigottita, in quanto lei ha affermato di conoscere bene la circolare da me indicata, ma dalla sua risposta debbo apprendere che lei non la conosce affatto o debbo dubitare che sia affetto da analfabetismo culturale, in quanto tale circolare afferma esattamente il contrario di ciò che lei afferma ovvero: DICE ESATTAMENTE: PER QUANTO SOPRA ESPOSTO L’UFFICIALE D’ANAGRAFE DEVE SOLO ACCERTARE CHE IN QUELL’ALLOGGIO VI SIANO GIA’ RESIDENTI ALTRI INDIVIDUI PER I QUALI DEVE VERIFICARE SOLO L’ESISTENZA DI PARENTELA FINO AL SECONDO GRADO

DEVE PROCEDERE ECC.ECC.INOLTRE VORREI CAPIRE CHE COSA DICE TALE CIRCOLARE DA LEI MENZIONATA la circolare n. GC/13279/2021

LA INVITO ANCHE A LEGGERSI IL REGOLAMENTO NAZIONALE SULLA RESIDENZA E LA INVITO CORTESEMENTE DI FARE IMMEDIATAMENTE TALE RESIDENZA, E LA LETTERA DELL’ATER DOVE C’E’ IL NOME E COGNOME E L’INDIRIZZO DI CASA DEL RICHIEDENTE FA TESTO PER DIMOSTRARE CHE E’ UN LEGITTIMO ASSEGNATARIO (VEDI PUNTO 6 DEL CERTIFICATO PER RICHIEDERE LA RESIDENZA), ALTRIMENTI CI SAREBBE SCRITTO INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE

Cordiali saluti

QUESTA E’ LA CIRCOLARE LEGGETELA PURE VOI E POI MI DITE

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