QUESTA SENTENZA DIMOSTRA SOLO DISUMANITA'(e per fortuna è una donna) CATTIVERIA E INVIDIA! IN QUANTO COSI’ SI ESPRIME! E PURTROPPO COSI’ FACENDO ROVINANO LE PERSONE!!!
che l’utilizzazione del termine “rientro” sottende l’appartenenza del “figlio” al nucleo familiare contrattualizzato( ma sta cazzata dove l’ha letta? )o ampliato per accrescimento; che, pertanto, l’ipotesi contemplata riguarda il “figlio”, già facente parte del nucleo assegnatario o ampliato che, uscito dall’alloggio, vi faccia successivamente ritorno;(la legge non dice affatto questa sua fantasiosa affermazione che mi piacerebbe sapere da dove scaturisce? Da una sua interpretazione? Ma la giudice lo sa che l’interpretazione di una legge la può dare solo il legislatore si informi) che, oltre a non essere coerente con il termine prescelto dal legislatore regionale,(Ma questa giudiceè una veggente o legge nel pensiero del legislatore? Inoltre si andasse a leggere tutte le corrette interpretazioni della legge fatte dal legislatore per forza maggiore vista l’ignoranza o cattiveria di certe giudicesse, ECCOLA LA INTERPRETAZIONE ORIGINALE DEL LEGISLATORE:“4 bis. Ai fini del subentro nell’assegnazione degli alloggi di erp, il termine “rientro” di cui all’art. 12, comma 4, lettera e) della L.R. 12/1999 identifica il ritorno nel nucleo familiare originario di appartenenza.) una diversa lettura della disposizione preluderebbe all’introduzione di un principio di ereditarietà dell’alloggio sociale, (Allora il mio dubbio è certezza perchè simile espressione é solo cattiveria o invidia viscerale) non compatibile con l’obiettivo dell’edilizia residenziale pubblica (Ma costei la conosce bene l’edilizia residenziale pubblica? Temo di no) e irragionevole nel consentire un accesso preferenziale a chi, rispetto ai richiedenti in graduatoria in pari o peggiori condizioni di svantaggio, non abbia requisiti aggiuntivi; (Se invece di giudicare con le viscere avesse giudicato con buon senso DOCUMENTANDOSI il figlio rientrato aveva tutti i numeri per avere una casa popolare ) che ulteriore elemento di conferma della soluzione privilegiata (PRIVILEGGIATA? Ma costei si rende conto di ciò che dice?) proviene, infine, dall’inclusione della fattispecie nella voce “ampliamento”, ciò che si giustifica con la dinamica su riportata che vede il nucleo familiare, ridottosi per l’uscita di un membro, incrementarsi per effetto del suo rientro; . rilevato che da quanto sopra discende l’inconcludenza del richiamo al “diritto all’abitazione costituzionalmente garantito dall’art 2 della Costituzione” (cfr citazione pag 6),(Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. DOVE LO HA LETTO CIO CHE AFFERMA?) diritto sul quale poggia il sistema dell’edilizia sociale e il cui riconoscimento non può prescindere dalla ricorrenza dei presupposti costituenti condizioni per l’accesso al relativo beneficio; ( INVITO TALE GIUDICESSA A LEGGERE BENE COSA E’ L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NONCH’E’ SOCIALE,PERCHE’ LE COSIDETTE CASE POPOLARI VENGONO ANCHE VENDUTE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI SI DOVREBBERO DOCUMENTARE MEGLIO STI GIUDICI !!!
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