LE LEGGI VANNO APPLICATE E NO INTERPRETATE DA FANTASIOSI DIRIGENTI

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT.FOLLLEGA

Riguardo l’interpretazione dell’articolo relativo al programma di mobilità.

  1. Distinzione tra programma di mobilità e cambi consensuali:

L’articolo afferma che “Non possono costituire oggetto del programma di mobilità alloggi inseriti in piani di cessione”.

Secondo l’interpretazione dell’ATER, ci sarebbe un implicito riferimento anche ai cambi consensuali, ritenendo che essi siano inclusi nei programmi di mobilità che l’ente gestore, d’intesa con il comune, predispone ogni biennio.

Tuttavia, nel testo non viene fatto alcun riferimento ai cambi consensuali, che sono tutt’altra cosa. Il regolamento riguarda esclusivamente il programma di mobilità e non menziona in alcun modo limitazioni sui cambi consensuali richiesti autonomamente dai cittadini.

Del resto se fosse vero che il programma di mobilità includesse i cambi consensuali, si dovrebbe supporre che ogni istanza di cambio consensuale, fatta autonomamente da due intestatari, per essere autorizzata, debba aspettare che i due immobili vengano inclusi nel programma di mobilità successivo.

Questo implicherebbe per i richiedenti un’attesa di anche due anni e oltre, cosa che nella pratica non avviene.

Infatti, le autorizzazioni ai cambi consensuali vengono rilasciate indipendentemente dai programmi di mobilità, in base alle necessità immediate degli assegnatari.

Questo dimostra e conferma che i cambi consensuali e il programma di mobilità sono gestiti separatamente e che sono due cose ben distinte.

  1. Finalità del programma e cosa dice il Regolamento Regionale:

Come specificato chiaramente nell’articolo del Regolamento Regionale, il programma di mobilità mira a eliminare condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento e disagi abitativi attraverso un piano biennale strutturato dall’ente gestore e dal comune.

La frase “Non possono costituire oggetto del programma di mobilità alloggi inseriti in piani di cessione” ha lo scopo di escludere giustamente gli alloggi nei piani di vendita dal programma di mobilità per evitare contraddizioni. Non è ragionevole infatti comunicare a un assegnatario che il suo immobile è nei piani di vendita e successivamente che lo stesso rientra nel programmai di mobilità.

Per questo nel testo non viene fatto minimo riferimento ai cambi consensuali, che come scritto, sono tutt’altra cosa. Interpretare la suddetta frase in modo da includerli nel programma di mobilità risulta una illegittima forzatura del testo normativo oltre il suo ambito previsto.

  1. Finalità dei cambi consensuali:

D’altro canto, l’istituzione dei cambi consensuali ha proprio questa finalità: permettere ai cittadini di risolvere il loro problema autonomamente, senza mettere ulteriore pressione sulle risorse amministrative dell’ente gestore e del comune, che altrimenti dovrebbero risolvere il problema specifico attraverso il programma di mobilità.

I cambi consensuali sono quindi:

  • una soluzione efficace per i cittadini perché risolve necessità abitative urgenti e specifiche senza ricorrere al programma di mobilità.
  • un beneficio per l’amministrazione in quanto riduce la pressione sul sistema di gestione, diminuendo la necessità di interventi amministrativi (come il programma di mobilità). 

Si richiede pertanto, alla luce di quanto esposto, di procedere all’autorizzazione del cambio consensuale in oggetto, dal momento che nessuna normativa regionale lo impedisce, evitando così un abuso di potere da parte di dirigenti incompetenti, che potrebbero anche creare  un danno economico all’amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

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