Assessore alle Periferie, al PNRR, all’attuazione dei Progetti PUI, PINQUA, CAPUT MUNDI, QUARTICCIOLO, ai PRU e alla Città dei 15 minuti, ai Servizi anagrafici ed elettorali, al Decentramento amministrativo

Giuseppe Battaglia
Assessore alle Periferie, al PNRR, all’attuazione dei Progetti, PUI, PINQUA, CAPUT MUNDI, QUARTICCIOLO, ai PRU e alle Città dei 15 Minuti, ai Servizi anagrafici ed elettorali ed al Decentramento Amministrativo, già componente dello staff dell’On. Antony Barbagallo e precedentemente dell’On. Chiara Braga presso la Camera dei Deputati. Ha ricoperto il ruolo di Segretario particolare del Ministro della Cultura e prima ancora del Ministro dei Beni e delle attività culturali e per il turismo, è stato Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale, ricoprendo il ruolo di capogruppo dal 2006 al 2008, fine della consigliatura. È stato Presidente della Circoscrizione VII dal 1993 al 2001.
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CARO ASSESSORE GIUSEPPE BATTAGLIA,
VISTO CHE LEI E’ ANCHE ASSESORE ALLE PERIFERIE, LE CHIEDO CORTESEMENTE DI ISTRUIRE O FAR IASTRUIRE I DIPENDENTI E RESPONSABILI DEI MUNICIPI IN MERITO ALLE RESIDENDE NEGLI ALLOGGI POPOLARI, PERCHE’ GLI IDIOTI, NON TUTTI, SE SI LEGGESSERO LE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI IO NON STAREI QUI A DISTURBARLA.
LA LEGGE REGIONALE N.12 DEL 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 12 COMMI 4 E 5 COSI AFFERMA:
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. L’ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d’ufficio dall’ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall’ente medesimo. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro
