INCREDIBILE MA VERO
Riporto questi due articoli di legge e mi chiedo: MA LE LEGGI PERCHE’ SI FANNO?
Quando viene fatta una nuova legge che rimuove vecchie incrostazioni e vuole stabilire la trasparenza è sempre difficile attuarla perchè immediatamente scattano tutte quelle manovre atte a boicottarla e a nulla servono anche illustri pareri di giuristi notissimi ed espertissimi, la raccomandazione politica conta di più.
E conta ancora di più essere amico di un capo di gabinetto che a volte è molto più potente dello stesso Ministro o Presidente.
Questa purtroppo è l’Italia e poi certi personaggi si permettono anche di attaccare RENZI, ma è naturale che lo attacchino perché vuole demolire il loro sottobosco dove prolifera sempre di più il privilegio e…..
Leggendo questi due articoli i dirigenti di Frosinone dovrebbero andare tutti a casa perché si sono fatti stipendi ad personam, si sono presi anche la 14 che non gli spettava, ma stranamente stanno tutti li, l’unica cosa è che i dipendenti ogni mese tribolano per lo stipendio che lo prendono sempre o spesso in ritardo di 10 o 15 giorni circa.
Se poi andiamo sulla legge che manda tutti in pensione a 65 anni e che trovo giusta altrimenti sti giovani quando fanno carriera o trovano lavoro?
Allora apriti cielo, si scatenano tutte le spinte e controspinte e stranamente chi dovrebbe applicare correttamente le leggi dice che sono fatte male (le hanno fatte loro) e che non si devono applicare.
Questa è l’ITALIA e speriamo che RENZI ce la faccia a cambiarla, ma la vedo dura perché il sottobosco che è quello che maggior mente ha influito in questo assurdo e incredibile sistema italiano è duro a morire, sottobosco che nelle ATER è ben proliferato nel corso di tutti questi anni, con la connivenza della politica.
“Art. 23bis
(Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici – Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”)
1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale, in analogia a quanto già previsto dagli articoli 20 e 23, il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante ai dirigenti e al personale dipendente delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca degli organi di governo delle ATER.”.
70. Le ATER di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all’articolo 23 bis della l.r. 4/2013, come inserito dal comma 69, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Legge salva Italia
Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all’art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all’art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all’art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all’art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
Riportiamo un esempio del rispetto della norma di certi funzionari
ATER ROMA
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Area Gestionale Servizio Alienazione Ufficio Alienazioni Alloggi
Sig…………………
RACCOMANDATA A. R. I
Aggetto: Riscontro raccomandata del 15/12/11 n. ……..L.R. 42/91 – Richiesta estinzione anticipata del diritto di prelazione, alloggio via ………………………..
Si riscontra la ulteriore istanza della S.V. precisando che questa Azienda intende esercitare il diritto di prelazione di cui al c. 9 dell’art. 28 della L. 513/77. A tal riguardo si fa presente che il riacquisto del bene è previsto ad un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e pertanto ammonta a € 26.813,00. Detto ammontare, al netto del debito residuo per saldo del prezzo di cessione di cui all’allegata nota, sarà versato dall’Azienda al momento della stipula dell’atto di riacquisto, tramite accredito bancario presso l’istituto di credito che la S.V. vorrà indicarci.
Si precisa altresì, per quanto attiene la facoltà di estinzione del diritto di prelazione da parte della S.V., che questa si concretizza con la possibilità di rivendere l’alloggio, pertanto solo successivamente al decorso dei termini prescritti dallo stesso art. 28 della L. 513/77 ovvero dal c. 8 art. 48 della L.R. 27/06, oltre, ovviamente, una volta effettuato l’integrale pagamento delle rate di ammortamento e per il quale si rimanda all’allegato predetto.
Per quanto sopra, ove la S.V. non intenda aderire alla proposta di riacquisto da parte dell’Azienda così come sopra riportato, e formulata ad esclusiva tutela del pubblico interesse al fine di scongiurare speculazioni private, con la presente si ribadisce che l’istanza della S.V. di estinzione anticipata del diritto di prelazione, non trovando il fondamento nella norma di riferimento, non può che essere rigettata.
Il Dirigente
Dr.Mari
IL DOTT.MARI SAPEVA BENISSIMO CHE NON POTEVA SCRIVERE QUESTA LETTERA PERCHE’ LA LEGGE 560 DEL 1993 HA ANNULLATO L’ART.28 DELLA 513 DEL 1977.
MA LA LEGALITA’ ALL’ATER E’ UN OPZIONAL
