Art. 21
(Razionalizzazione del patrimonio. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche”)
1. La Regione persegue l’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici competenti predispongono piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Gli uffici competenti comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dagli stessi predisposti. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi è utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, è destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dall’amministrazione regionale, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati alla predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per l’amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al comma 2, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.
4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall’amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti; l’amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l’erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte dell’amministrazione regionale degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del comma 3, deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
5. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell’amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.
6. L’assessore regionale competente trasmette apposita relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria.
7. Alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, dopo le parole: “legge 23 dicembre 2000, n. 388” sono aggiunte le seguenti: “purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali”.
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CI SIAMO RIUSCITI NONOSTANTE TUTTO ED ORA DOBBIAMO ANDARE AVANTI TUTTI UNITI, MA NON SOLO QUELLI DI SAN LORENZO,MA CON TUTTI QUELLI INTERESSATI DEGLI ALLOGGI DEMANIALI.
Ecco la legge Approvata la legge n.4 del 28 giugno 2013 comma 7
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