AVVISO IMPORTANTISSIMO!!! diritto di prelazione legge 560/93

Pareri Federcasa

Data di redazione: 11/11/2003

Gestione patrimonio

Oggetto
Estinzione diritto di prelazione ex Lege n. 560 del 24 dicembre 1993.

Quesito
L’Ente chiede il parere in ordine all’applicabilità in via analogica delle modalità di estinzione monetizzata del diritto di prelazione (previste dall’art. 1 comma 25° della L. 560/93 per le vendite effettuate ai sensi della L. 513/77) anche alle nuove vendite effettuate in base alla citata L.560/93.

Parere
Al quesito, nei termini sopra esposti, non pare che possa essere data risposta positiva. La disposizione di cui all’art.1 comma 25° della L.560/93 è infatti particolare ed eccezionale, come evidenziato sia dal testo della medesima, sia dalla sua collocazione sistematica; si rileva infatti che, ove il legislatore avesse voluto dare alla predetta disposizione applicazione generale non avrebbe mancato di inserirla al comma 20°, precisando magari poi con la disposizione di cui al comma 25° l’applicabilità di detta disposizione anche agli atti ex L.513/77. Va anche considerato che, nonostante l’identità della terminologia utilizzata (“prelazione”), la disposizione dell’art. 28 della L. 513/77 introduce un istituto assimilabile più ad un patto di riscatto (atipico, in quanto attivabile solo al verificarsi della volontà di rivendita dell’assegnatario-acquirente) che non ad una vera e propria prelazione: è noto infatti che il prezzo della “prelazione” art. 28 L. 513/77 non è che quello originario di vendita, semplicemente adeguato al mutato valore monetario. Quella introdotta dall’art. 1 comma 20° della L. 560/93 è invece una prelazione in senso proprio, essendosi il legislatore limitato a stabilire a favore dell’ente la preferenza all’acquisto, evidentemente al prezzo definito dall’alienante. Si conferma quindi che mancano nella fattispecie tutti i presupposti per un’ analogia legis estensiva dell’art. 1 comma 25° della L. 560/93. Ciò detto, si nota che la problematica posta può essere esaminata in un ambito più generale. Non si rileva in effetti nell’art. 1 comma 20° della L. 560/93 un esplicito divieto alla conversione in denaro del diritto di prelazione, né si può sostenere che il legislatore L.560/93 abbia voluto valorizzare l’istituto della prelazione per gli alloggi venduti, come mezzo per ricondurne all’e.r.p. un numero considerevole in caso di rivendita; si rileva infatti (come detto) che, rispetto alla citata L. 513/77, la mancata previsione di un prezzo “politico” di prelazione-riscatto rende del tutto ipotetico il riacquisto stesso, per l’evidente insostenibilità finanziaria di una simile iniziativa. Si deve ritenere che il legislatore abbia quindi riproposto il diritto di prelazione per consentire all’ente alienante di intervenire in situazioni molto particolari, dove il ritorno alla piena proprietà pubblica di un fabbricato sia, ad esempio, funzionale ad un intervento di ristrutturazione radicale. In ogni caso, come detto, certamente il legislatore L. 560/93 non ha dimostrato di considerare l’esercizio della prelazione come un obiettivo generale di valore pubblicistico, con la conseguenza che la relativa scelta è libera e risponde unicamente a valutazione economico-gestionali dell’ente alienante. In tale quadro di riferimento la facoltà per l’ente di “monetizzare” la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione ex art. 1 comma 20° L. 560/93 non pare preclusa in via generale, né potrebbe apparire in contrasto con il principio di buona amministrazione, consentendo anzi di conseguire somme finalizzabili allo “sviluppo” dell’e.r.p., secondo quanto voluto dall’art. 1 comma 5° della stessa L. 560/93. In tal senso può anche valere il riferimento analogico all’art. 1 comma 25° della L. 560/93, purchè si abbia chiaro che si tratta di un’analogia juris, cioè di un richiamo a principi generali di efficacia dell’amministrazione di cui la citata disposizione non è che una particolare espressione. Volendo andare oltre su questa strada si potrebbe anche rilevare che la facoltà di monetizzazione può fondarsi su un’interpretazione a fortiori della più volte citata disposizione dell’art. 1 comma 25° L. 560/93; è evidente, infatti, che la rinuncia all’esercizio della “prelazione” ai prezzi L.513/77 è ben più dolorosa per l’ente alienante della rinuncia alla prelazione a prezzi di mercato ai sensi dell’art. 1 comma 20° L. 560/93, tanto che, al contrario, può porsi semmai in dubbio che l’assegnatario-acquirente abbia convenienza ad estinguere quest’ultimo diritto.

Riferimenti normativi
L. 560/93 art. 1 comma 20° e 25° L. 513/77
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QUESTO PARERE DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA LA MALAFEDE DELL’ATER DI ROMA, infatti chi acquistya un alloggio con la legge 560/93 non deve pagare nessun diritto di prelazione, ma solo comunicare all’Ater che vuole vendere l’alloggio e indicare il prezzo di vendita, se l’Ater non si fa avanti per acquistarlo lo può vendere tranquillamente senza pagare nessun diritto di prelazione, ma l’alloggio dovrà essere venduto al prezzo che è stato indicato, perché se viene venduto a un prezzo inferiore si dovrà rifare la comunicazione all’Ater e se non accetta vendere tranquillamente l’alloggio.
Avevamo questo dubbio da un po’ di tempo e a forza di cercare abbiamo trovato questo parere della Federcasa che l’Ater di Roma conosce bene e questo dimostra ancora una volta la malvagità dell’Ater di Roma a succhiare soldi sempre e comunque a discapito dei cittadini.
Divulgatelo al massimo.

230 pensieri su “AVVISO IMPORTANTISSIMO!!! diritto di prelazione legge 560/93

  1. anonim

    Sono tornato dopo 7 giorni di assenza linea ADSL, leggendo l’art sopra riportato, mi domando:
    chi ha aderito alla legge legge 560/93 e vuole acquistare, può andare all’ater e chiedere di farsi vendere l’alloggio?

    Anonim

  2. addante Autore articolo

    Può benissimo scrivere all’Ater dicendo che avendo risposto di si all’acquisto e conoscendone il prezzo in base alla legge 27/06 art.52 comma 2 vuole acquistare il proprio alloggio, vediamo cosa rispondono.

  3. Anonim

    Salve sign.ra Addante,

    stavo leggendo una settimana fa, sul vostro forum, che in v. Kafka le lettere sono arrivate a maggio del 2013, com’e’ possibile questo, cosa ha fatto il sign. Vincenzo per ottenere le lettere di vendita?

    Grazie

    Anonim

  4. Anonim

    Salve annamaria,

    ho sentito una buona notizia al tg oggi, il governo vuole accellerare per la dismissione del patrimonio publico, sopratutto per quanto riguarda l’immobiliare, credo che domani si saprà qualcosina di più, entro il 21 dovranno uscire le nuove leggi sulla legge del fare o qualcosa del genere ora non ricordo, cosa ne pensa lei?

    Saluti

    Anonim

  5. addante Autore articolo

    LO DICONO SEMPRE E NON LO FANNO MAI,SPERIAMO CHE QUESTA VOLTA FACCIANO SUL SERIO.

  6. Fabrizio

    Ho deciso di vendere la mia casa Ater, ed ho mandato una raccomandata chiedendo, quanto dovrò pagare per avere la famosa rinuncia da parte Ater. Mi è stato risposto dall’Ater, che hanno 120 gg. per rispondere. Ma nel caso se passano i 120 gg. senza risposta dell’Ater, posso richiedere “il silenzio assenso”.
    Fabrizio

  7. Enrico

    Salve,
    meno di 5 anni fa i miei genitori hanno riscattato una casa Ater. A distanza di poco tempo, purtroppo, sono venuti a mancare entrambi, e quest’anno ho ereditato la casa. Posso venderla e quali sono i passi che devo fare?

  8. addante Autore articolo

    dipende con quale legge hanno acquistato, comunque deve aspettare i cinque anni,mi faccia sapere la legge qual’è

  9. giuseppe

    circa 4 anni fa (14/01/2010) il comune assegna una casa di sua proprietà a mia zia (sordomuta), la volontà della stessa era di riscattare l’immobile, in data maggio 2013 la stessa produce domanda di acuisto dell’immobile in questione, per nostra sfortuna la zia viene a mancare a giugno 2013, attualmente la casa e rimasta così come era da lei abitata, la mia domanda è:
    possono gli eredi chiedere al comune di espletare tale volonta? e se si in che modo?
    cordialmente saluta

  10. addante Autore articolo

    se il comune ha risposto affermativamente comunicandone il prezzo si, altrimenti no.

  11. anonimo

    Salve vorrei sapere un informazione
    Dobbiamo vendere con urgenza un immobile
    Iacp acquistato nel 2003 decorsi dieci anni abbiamo inoltrato
    La pratica di vendita pochi giorni dopo l ente comunica che monettizza
    Il diritto di prelazione mi.chiedo noi non abbiamo quei soldi da dare
    Subito all ente in quanto vendiamo per costose cure mediche
    Che soluzione potrebbe esserci

  12. addante Autore articolo

    nessuna il diritto di prelazione si estingue pagandolo, fatevi dare l’anticipo da chi compra e lo estinguete.

  13. Enrico

    Salve,
    torno a scriverle per darle l’informazione che mi aveva chiesto.
    Ai sensi della legge 560/93 i miei genitori nel 2010, con scrittura privata, hanno riscatto la casa. Nel frattempo sono entrambi deceduti e a gennaio di quest’anno io e mia sorella l’abbiamo ereditata. Dobbiamo tenerla almeno un tot di anni per venderla? E nel caso possiamo venderla cosa dobbiamo fare?
    Grazie.

  14. addante Autore articolo

    la potete vendere nel 2015, nel 2015 mandate una lettera all’Ater dicendo che volete vendere la casa a euro XXX mettendo il prezzo di mercato che volete ricavare, se l’Ater è interessato la vendete all’Ater a quel prezzo altrimenti ad altri,ma se poi il prezzo lo abbassate dovete rifare la proposta all’Atyer.

  15. Antonella

    Buon pomeriggio,

    in riferimento alla proprietà di una casa ATER acquistata nel 2000, che adesso vorrei vendere, mi conferma che ci sono le seguenti due opzioni:

    1. Dare all’ATER il diritto di prelazione, comunicando la vendita (il prezzo proposto) e se interessato l’acquista (l’ATER); quest’ultimo deve darmene comunicazione entro 60 giorni altrimenti vale il silenzio assenso ?

    2. Eliminare il diritto di prelazione pagando il 10% del valore catastale. Per far ciò l’ATER ha diritto di farmi attendere 120 giorni dalla mia richiesta, ma poi sono libero di fare quello che voglio e in questo caso non vale il silenzio assenso ?

    In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti

  16. Marta

    Salve,

    innanzittutto Le faccio i complimenti per il blog.

    Premetto che abito a Padova e mi rivolgo alla sua cortese attenzione perché non ho trovato riferimenti/aiuti nella mia zona (magari lei mi potrà essere di aiuto in tal senso).

    Le espongo velocemente la mia storia.
    Mia nonna a settembre 2006 ha acquistato un appartamento Ater, legge 560/93.
    Dopo circa un anno è deceduta e, in qualità di un’unica erede, ho ereditato l’immobile.
    Tralasciando tutte le spese e i problemi che ho dovuto sopportare in questi anni, le chiedo cortesemente:
    1) avendo ereditato l’immobile, è possibile vendere, come mi sembra di capire, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, cioè prima del 2016? se sì, quando? in base a quale legge? (mi scusi per le tante domande ma ho già interpellato l’ater sul tema e la risposta è sempre stata la stessa: “deve attendere 10 anni”);
    2) devo pagare lo stesso la “tassa” relativa al diritto di prelazione se si può vendere prima dei dieci anni?

    La ringrazio infinitamente e anticipatamente per la risposta.

    Un cordiale saluto.

    Marta

  17. addante Autore articolo

    NO NON PUO’ VENDERE PRIMA DEI 10 ANNI,E QUANDO VENDERA’ LEI DEVE FARE LA PROPOSTA INDICANDO IL PREZZO A CUI LA VUOLE VENDERE PRIMA ALL’ATER E SE L’ATER NON ACCETTA E’ LIBERA DI VENDERLA A CHIUNQUE,MA SE ABBASSA IL PREZZO DEVE RIFARE LA PROPOSTA ALL’ATER. I 5 ANNI VALGONO SOLO X GLI ALLOGGI ATER DEL LAZIO

  18. salvatore

    volevo chiederle nel caso volessi acquistare un alloggio con la legge 560/93 e’ possibile affittare l’appartamento , se cio non e’ possibile a quale articolo fare riferimento grazie

  19. claudio

    i miei genitori, ormai deceduti, hanno acquistato un alloggio ater ad aprile del 2005.
    Il contratto di acquisto prevedeva la possibilità di vendere dopo 5 anni, fermo restando il benestare dell’ente per il diritto di prelazione.
    Poichè tra circa un anno saranno trascorsi 10 anni dall’acquisto vorrei sapere se allo scadere del decimo anno bisogna sempre pagare il 10 % del valore dell’immobile per poter vendere
    grazie
    Claudio

  20. Damiano Nutarelli

    Salve,
    dal 10/01/2014 siamo gli eredi di un immobile riscattato dall’ ex istituto autonomo case popolari da mio nonno nel 10/10/1991.
    La legge a cui si fa riferimento è la 513 del 8/8/1977.
    Che occorre fare per vendere l’immobile ad un altra persona??

  21. addante Autore articolo

    chiedere all’Ater l’estinzione del diritto di prelazione pagando il 10 x cento della R.C. moltiplicata x cento più iva al 22%

  22. Tiziana

    Salve,
    in data 15,04,2008 mia madre ha riscattato dall’IACP Campania l’immobile in cui ha vissuto per oltre 30 anni. L’anno scorso mia madre e deceduta e io e i miei 4 fratelli avremmo intenzione di vendere l’immobile.
    Vorrei gentilmente sapere, se possibile, se, qualora comunicassimo all’IACP la nostra intenzione di vendere l’immobile, questo lo deve comprare al prezzo di mercato o noi siamo vincolati all’importo con il quale mia madre ha riscattato l’immobile nel 2008?
    Ringrazio in anticipo per la cortesia e la gentilezza
    Tiziana

  23. addante Autore articolo

    Se la Regione Campania non ha fatto nessuna modifica in merito all’applicazione della legge 560/93 la proposta voi dovete farla in base al prezzo di mercato,ma temo che non sia così che dobbiate pagare il diritto di prelazione per venderla e credo anche che lo abbiano aumentato dal 10 al 20%

  24. Francesco

    Buonasera,
    Prima di arrivare alle richieste gli faccio un punto della mia situazione.
    Nel febbraio 2012 ho acquistato la casa dall’ ATER dopo un anno dall’acquisto ho richiesto all’ater la documentazione per estinguere il diritto di prelazione ad oggi senza successo, detto questo veniamo alle mie due richieste:

    La prima come devo procedere per ricevere la modulistica per estinguere il diritto di prelazione?
    La seconda lei è a conoscenza di qualche agenzia che si prende in carico le vendite differite delle case acquistate dall’ ATER?
    Resto in attesa di una sua cortese risposta ringraziandola del tempo dedicatemi
    Cordiali saluti

  25. Loredana

    Salve. Abbiamo acquistato un appartamento dell’Ater a febbraio 2012. È un anno che abbiamo fatto richiesta per pagare il diritto di prelazione ma l’Ater ci ha comunicato che non possiamo ancora pagarlo non essendo scaduto il vincolo di 5 anni.
    Vorrei sapere se è davvero cosi o se invece Il diritto di prelazione può essere pagato in qualsiasi momento, e se cosi fosse come ci dobbiamo comportare?
    Inoltre, so che possiamo vendere la casa anche ora attraverso la formula della vendita differtita, per caso lei conosce qualche agenzia immobiliare che effettua vendite con la suddetta formula e può aiutarci a vendere la nostra casa?
    La ringrazio anticipatamente.

    Cordiali saluti

    Loredana

  26. addante Autore articolo

    la vendita differita occorre fare atti legali le posso consigliare il nostro avvocato Galeani.
    Per il diritto di prelazione inviate all’Ater una lettera raccomandata dicendo che essendo il diritto di prelazione un diritto podestativo si può estinguere in qualsiasi momento.L’ater vi ha risposto x iscritto dicendo no?

  27. addante Autore articolo

    mi scuso x il ritardo, ma per la vendita differita vi consiglio di andare dall’avv.to Galeani se trovate chi è disposto a farla. Il diritto di prelazione sono obbligati a farvelo estinguere x è un diritto podestativo

  28. francesco

    Salve volevo sapere per legge dopo quanti anni si ha la possibilità di acquistare un appartamento dell’ IACP?
    GRAZIE

  29. Maurizio

    Salve, io e miei fratelli abbiamo ereditato un appartamento acquistato nel 2005 dall’Ater con la 560/93.
    Ora leggendo il parere di federcasa e alcune risposte in questa pagina non mi è chiaro se per risolvere il diritto di prelazione in favore dell’Ater è necessario estinguere il diritto di prelazione pagando RCx100x10% +Iva oppure è sufficiente comunicare solo la volontà di voler vendere ed il prezzo di mercato stabilito. In quest’ultimo caso l’Ater deve darne formale riscontro se esercita o no la prelazione?

  30. addante Autore articolo

    NO x estinguerlo occorre pagare
    Era così prima che l’Ater facesse modificare la legge ,questo è un altro regalo che ci fece Petrucci e Carapella, per cui occorre pagare

  31. Cristian

    Buongiorno, sono interessato ad acquistare un immobile della’ATER; l’immobile in questione è stato acquistato dagli attuali inquilini nel 2001. Mi chiedo se per vendere l’appartamento a me gli inquilini debbano pagare per l’estinzione del diritto di prelazione oppure qualora basti inviare all’ATER la comunicazione che si sta per alienare il bene. Da quanto leggo per avete la sicurezza di poter vendere gli inquilini devono pagare l’estinzione del diritto della’ATER. Inoltre in entrambi i casi ci sono dei vincoli nella determinazione del prezzo di vendita? Faccio questa domanda in quanto se non sbaglio tali leggi furono scritte anche per evitare che venissero effettuate delle speculazioni. Grazie e a presto.

  32. addante Autore articolo

    Si devono estinquere il diritto di prelazione pagandolo, ma poi l’alloggio lo possono vendere al prezzo che vogliono

  33. Leonardo

    Buonasera, i miei genitori comprarono un immobile dall’Ater di roma (ex Incis) il 5/2/1987 ai sensi dell’art. 28 della Legge 513/77 modificato dall’art. 52 della Legge 457/78. Ora che sono deceduti entrambi a (mio padre nel maggio di quest’anno), ho rreditato l’immobile al 50% con mia sorella; volendo, eventualmente, alienare lo stesso, è possibile che debba pagare una somma per liberarlo dal diritto di prelazione dell’Ater, dopo ben 27 anni? Grazie e distinti saluti.

  34. mariagrazia

    buona sera ho acquistato 11 anni fa un appartamento nel quartiere giuliano dalmato dal demanio e IACP HO SOLO INTENZIONE DI ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE COSA DEVO FARE GRAZIE E DISTINTI SALUTI

  35. addante Autore articolo

    inviare la richiesta all’Ater di Roma allegando copia del rogito rendita catastale aggiornata codice fiscale e documento di riconoscimento

  36. Roberto

    Gent.ma Sig.ra Addante, ho acquistato un immobile ATER nel 2010, essendo invalido al 100% ho chiesto dopo 5 anni di estinguere il diritto di prelazione in base alla legge 560/93 e L.R. 27/06. Cosa che ho fatto, ora l’ATER mi ha inviato la dichiarazione liberatoria dove in calce riporta:
    “La presente dichiarazione liberatoria non costituisce autorizzazione alla rivendita dell’immobile, essendo questa subordinata all’accertamento ntarile del verificarsi delle condizioni richieste dalla legge”.
    Dovendo io vendere l’appartamento, cosa comporta questa postilla?
    Grato per l’attenzione porgo distinti saluti

  37. addante Autore articolo

    NULLA E’ SOLO L’INFAMITA’ DI QUALCHE FUNZIONARIO O DIRIGENTE DELL’ATER

  38. Stefano Fabrizi

    Gentilissima,
    Dovrei acquistare un immobile ex ferrovie. I venditori l’acquistarono nel 1986 ai sensi del d.p.r. 2/1959.
    Per vendere a me cosa devono fare oggi per estinguere il diritto di prelazione? Avvisare l’Ater della vendita rischiando che esercitino il diritto di prelazione al loro prezzo o devono pagare il famoso 10% del valore catastale?
    Grazie mille

  39. Stefano Fabrizi

    Quindi se l’acquisto fu fatto ai sensi del DPR 2/1959 l’Ater non ha proprio prelazione?

  40. addante Autore articolo

    Il diritto di prelazione si paga solo per gli alloggi acquistati ai sensi della legge 513/77 la legge regionale lazio 42/91 e la legge 560/93 per gli altri, compreso Poste e Ferrovie non si paga nulla.
    Inoltre deve essere scritto nel rogito che si deve pagare

  41. Marco

    avete per caso una bozza della raccomandata da mandare all’ater per comunicargli che sto vendendo ? così passano i 120gg e la posso vendere tranquillamente

  42. addante Autore articolo

    No forse non hai capito se non ti rispondono e non paghi il diritto di prelazione non puoi vendere nulla.
    se mi mandi una e-mail te la mando ,ma la puoi trovare anche sul blog se la cerchi

  43. Marco

    l’atto l’ho fatto visionare ad un notaio, e per venderlo il proprietario/comproprietario deve avere almeno uno di questi tre requisiti: successione mortis causa, un’invalidità oltre il 66% e infine età superiore di anni 65. (art. 48 della LR 28 dicembre 2006 n27)
    cmq ti lascio l’email grazie:
    marcoangelini@hotmail.com

  44. Marco

    se avete per caso una bozza della raccomandata da mandare all’ater per comunicargli che sto vendendo al prezzo di 200mila..

  45. addante Autore articolo

    il parere della federcasa era valido per il lazio fino al novembre 2006 poi a dicembre hanno fatto la legge 27/06 e quel parere non è più valido perché hanno cambiato la legge.
    Non dovete dire a che prezzo lo vendete,ma dovete pagare l’estinzione del diritto di prelazione

  46. Vincenzo

    1. Buon pomeriggio,

    innanzittutto Le faccio i complimenti per il blog.

    Sono proprietario di una casa ATER acquistata nel 1998, ai sensi della L.24 dicembre 1993 n. 560 subordinata all’art. 1 c. 20 e 25 L. 560/93, che adesso vorrei vendere, mi conferma che sono vincolato alle seguenti due opzioni:
    1. Dare all’ATER il diritto di prelazione, comunicando la vendita (il prezzo proposto) e se interessato l’acquisto (l’ATER); quest’ultimo deve darmene comunicazione entro 60 giorni altrimenti vale il silenzio assenso.
    2. Per eliminare il diritto di prelazione devo versare la somma di circa €. 5000,00, questa somma è dovuta?
    In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti

  47. addante Autore articolo

    Lei deve solo fare la richiesta per estinguere il diritto di prelazione pagando il 10% della R.C. x per cento e null’altro

  48. Vincenzo

    Scusi la mia ignoranza, il 10% che dovrei pagare è riferito al prezzo che io ho pattuito con l’acquirente? ho al prezzo di acquisto di allora?
    Ancora grazie

  49. Samantha

    Buonasera
    Mio padre ha acquistato dall’ente nel 2007. Circa due anni abbiamo inviato la raccomandata all’ater chiedendo l’estinzione del diritto di prelazione per problemi di salute . Non abbiamo mai ricevuto risposta . Ora dopo due anni avendo anche ottenuto l’invalidità al 100% abbiamo inviato nuovamente la raccomandata allegando tutta la documentazione (compreso il certificato dell’invalidità) …so che hanno 120 gg per rispondere….ma se non dovessero farlo come la prima volta cosa dobbiamo fare? Per motivi economici abbiamo fretta di vendere!

  50. addante Autore articolo

    andate dai carabinieri e denunciateli e fatemelo sapere,perche dovevano risposndere anche la prima volta

  51. giovanni

    Buongiorno Annamaria, sono proprietario di un immobile aterp acquistato nel 2002 in attuazione della legge n. 550 oggi vorrei donare la casa a mia figlia a titolo gratuito per quanto riguarda il diritto di prelazione dell’istituto come mi debbo comportare in merito.
    grazie per la cortese risposta

  52. addante Autore articolo

    lo deve estinguere, ma perché fa la donazione? Lo sa che con la donazione sua figlia non può utilizzare l’immobile per fare nessuna ipoteca per un eventuale prestito, lo sa che a fino a dieci anni dalla morte del donate su quell’immobile se qualcuno pensa di averne diritto può impugnare la donazione?Perche non glie la vende direttamente?

  53. Sergio

    Buonasera, i miei genitori hanno acquistato un immobile ex iacp nel 1982, in base all’art. 28 V comma della L. 513 del 1977.
    Dovendo vendere l’immobile, il notaio, mi ha detto che non posso vendere senza la liberatoria dell’ente al costo del 10% della rendita catastale.
    Sul contratto di acquisto e’ scritto testualmente che:l’acquirente potra’ alienare l’alloggio e in tal caso darne comunicazione all’istituto venditore, il quale potra’ esercitare, entro 60 gg, dal ricevimento della comunicazione. Se non rispondono entro 60 gg, esiste il silenzio assenso? La ringrazio per la sua cortese risposta.

  54. addante Autore articolo

    la legge 513/77 art.28 è stato sostituito dalla legge 560/93 per cui ha ragione il notaio.
    Devi chiedere all’Ater di estinguere il diritto di prelazione e pagare il 10c% della R.C. moltiplicato per cento più il 22 x % di IVA

  55. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

  56. Stefania

    Buongiorno, vorrei avere la conferma che l’IVA è il 22% o si può far riferimento all’IVA agevolata essendo casa di abitazione principale?
    Ringrazio della Sua cortese risposta

  57. Stefania

    Buongiorno,
    vorrei sapere se l’IVA deve essere al 22% o si può far riferimento all’aliquota agevolata per casa di abitazione?
    La ringrazio della Sua cortese risposta.

  58. Franci

    Buongiorno, complimenti per il blog.

    Spero di non arrecare disturbo con la mia domanda. Mia sorella ha la residenza in un immobile di proprietà dell’INAIL. Dico residenza poichè assisteva mia madre, deceduta un anno fa, che era l’effettiva conduttrice dell’immobile. Ora, mia sorella sarebbe interessata ad acquistare il suddetto immobile, usufruendo del diritto di prelazione. Contattato l’INAIL, tuttavia, questo sostiene che mia sorella è decaduta dal diritto di prelazione. Preciso che due anni fa l’INAIL ci aveva fatto una proposta irrevocabile d’acquisto; mia madre aveva risposto in maniera affermativa ma aveva chiesto che il prezzo fosse abbassato. Attendo Sue, grazie mille.

  59. addante Autore articolo

    se aveva risposto di si ne avete diritto,però occorre vedere bene la lettera x se ha messo la condizione di acquisto solo a un prezzo più basso potrebbero esserci problemi,le consiglio di prendere un appuntamento con il nostro legale Avv.to Galeani telefonando di pomeriggio allo 064817341

  60. addante Autore articolo

    No perché non è per acquisto ma per estinguere un diritto di prelazione l’IVA è il 22%

  61. Stefano

    Dunque, nel 2007 mia nonna ultrasessantacinquenne ha acquistato dall’Ater di Roma un immobile ex legge 560/93 pagando interamente il prezzo.
    Nel 2014 ha poi donato alla ad un familiare detto immobile estinguendo prima il diritto di prelazione con l’ater.
    Nel 2015 muore la donante.
    Oggi, a circa un anno e mezzo dalla donazione, la donataria (che ha ricevuto il bene) intende vendere a terzi. Le domande sono le seguenti:
    1) può rivendere l’immobile a terzi nonostante non siano decorsi 10 anni dall’acquisto del bene della donante all’ater? (sig.ra ultrasessantacinquenne)
    2) avendo la nonna donato il bene prima del decennio previsto dalla legge 560/93, in quanto beneficiaria dell’opzione “età” previsto dalla delibera 571/04 della Giunta Regionale (rivendita dopo 5 anni), l’attuale proprietaria (donataria) può considerarsi “libera” di rivenderlo a terzi, avendo la donante già “soddisfatto” il vincolo temporale previsto sull’immobile?
    Grazie.

  62. addante Autore articolo

    colei che lo ha avuto in dono può rivenderlo tranquillamente a meno che le regole della donazione non le mettono altri vincoli

  63. Luisa

    Buongiorno,
    nel 1989 i miei suoceri acquistarono una casa dall’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA.
    I miei suoceri sono deceduti e l’appartamento è passato in eredità a mio marito ( unico erede ) .
    Per vendere l’appartamento dobbiamo comunque pagare per l’estinzione del diritto di prelazione ?
    Anche se si tratta di eredi?
    Anche se sono passati 27 anni dall’acquisto?
    Grazie infinite.

  64. lidia

    Buonasera, ho acquistato nel 1997 un immobile aler nel 1982, in base all’art. 28 V comma della L. 513 del 1977.
    Dovendo vendere l’immobile, il notaio, mi ha detto che non posso vendere senza l’autorizzazione da parte dedll’aler.
    L’immobile mi è stato venduto dagli eredi., ed a quanto ho potuto capire gli stessi non hanno comunicato all’aler la riscossione del diritto di prelazione.
    Il mio rogito non specifica nessun tipo di prelazione, però il notaio dice che non posso vendere, la mia domanda è :
    – devo pagare io un diritto di prelazione che non mi compete??
    – può l’aler richiedere il costo del diritto di prelazione hai vecchi proprietari??

  65. addante Autore articolo

    SE LEI HA ACQUISTATO L’IMOBILE NEL 1977 NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE E INFATTI LEI MI DICE CHE SUL ROGITO NON èM SCRITTO
    LA LEGGE 513/77 DA LEI CITATA è STATA APPROVATA AD AGOSTO E COMUNQUE LEI NON HA ACQUISTATO CON TALE LEGGE PER CUIO NON DEVE PAGARE NULLA NE LEI E NE I PRECDENTI PROPRIETARI
    DICA AL NOTAIO DI STUDIARE E DOCUMENTARSI MEGLIO,
    sE VUOLE LE Può DARE IL IO TELEFONO CHE GLIE LO SPIEGO

  66. Monica

    Buongiorno dott.ssa Le scrivo in quanto io ho acquistato un immobile ATER nel giugno 2009 con “contratto di cessione in proprietà con pagamento in contanti aisensi della LR 42 del 29 agosto 1991 della LR n. 4 del 18 marzo 1994 e LR 57 del 15 novembre 1994”, mi scuso se Le riporto tutto questo ma è quanto indicato in epigrafe del contratto di compravendita. Nel corpo dell’atto è chiaramente spiegato anche se non è menzionata legge alcuna, che non posso alienare l’immobile se non attesi i 10 anni, e che l’ater potrà esercitare il diritto di prelazione. Poichè allo scadere del termine vorrei poter vendere l’immobile mi potrebbe indicare chiaramente e dettagliatamente quali sono i passi corretti da fare. Devo pagare il diritto di prelazione e come si procede. Scusi ma non so come muovermi.
    Grazie sempre della Sua disponibilità è impagabile

  67. Gianluca Nebbiai

    Buongiorno Dott.ssa sono proprietario di un alloggio ATER acquistato da mio padre nel 1985 il contratto di cessione recita :
    “Ai sensi dell’articolo 28 -V comma – della legge 8.8.1977 n.513, l’acquirente non potrà costituire alcun diritto reale di godimento prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni dalla data del presente contratto e sempreché sia stato pagato l’intero prezzo.
    Verificatesi le condizioni di cui al precedente comma, l’acquirente potrà alienare l’alloggio ed in tal caso darne comunicazione, mediante raccomandata A.R. all’istituto venditore, il quale potrà esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cui all’articolo 3 (prezzo di vendita) del presente atto rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
    I contratti di alienazione stipulati in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono nulli di pieno diritto e la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal Giudice.”

    In base a quanto scritto come posso fare per vendere l’immobile, e a quale prezzo?

    Ringrazio e resto in attesa-

  68. addante Autore articolo

    LA LEGGE 513/77 E’ STATA MODIFICATA DALLA LEGGE 560/93 PER CUI LEI DEVE INVIARE UNA LETTERA ,SE VUOLE LA TROVA SUL MIO BLOG, PER ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO IL 10XCENTO DELLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA X PER CENTO PIU’ IVA AL 22 X CENTO

  69. Aurora Capretti

    Buongiorno Dottoressa
    ho ricevuto circa due anni fà in eredità un appartamento ex-ater in provincia di Chieti dopo la perdita di mia nonna.
    La casa risulta riscattata nel 1983 e le rate per l’acquisto estinte nel 1997.
    Adesso dopo molto tempo ho trovato un acquirente ma al momento della vendita mi è giunta dall’agenzia mediatrice, la notizia di questa quota da pagare all’ATER per l’estinzione del diritto di prelazione.
    Purtroppo sono completamente digiuna in materia e non riesco a trovare nessun parere certo in materia, salvo ovviamente quello dell’ater stessa…
    Devo anche io pagare questo 10% più iva?!?
    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità!!

  70. addante Autore articolo

    si per poter vendere deve prima estinguere il diritto di prelazione pagando il 10 x cento della R.C x per cento

  71. Lucio

    Buongiorno Dottoressa, credo che bisogns far chiarezza su alcuni punti. Se l’atto è stato effettuato con la legge 560/93 come recita la Legge 560/93, art. 1 comma 20
    “Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.”
    Per cui si evince che vi è una penale non rispettando il periodo, ma una volta rispettato i termini la prelzione si sopprime. Per cui l’atto deve essere effettuato inerente ad una legge, la legge non puo essere retroattiva, perché tutti girano intorno al problema senza essere precisi?

  72. addante Autore articolo

    LEI NON SA LEGGERE I DIVIETI SONO DUE UNO TEMPORALE E UNO ECONOMICO
    QUELLO TEMPORALE SI RIFERISCE AI TEMPI CHE DEBBONO TRASCORRERE PER POTER RIVENDERE L’ALLOGGIO
    QUELLO ECONOMICO E’ IL COSI DETTO DIRITTO DI PRELAZIONE CHE E’ UN DIRITTO PODESTATIVO IN CAPO AL PROPRIETARIO,MA CHE PER POTERLO ESECITARE E AVERE LA LIBRATORIA DOVRA’ PAGARE IL 10 X CENTO DELLA R.C MOLTIPLICATA PER CENTO PIU’ IVA AL 22%
    IL DIRITTO DI PRELAZIONE ESSENDO UN DIRITTO PODESTATIVO PUO’ ESSERE ESERCITATO IN QUALSIASI MOMENTO ANCHE ALL’ATTO DI ACQUISTO ED E’ UN DIRTTO CHE VA ESERCITATO SOLO E UNICAMENTE PAGANDOLO E NON SCADE MAI SE NON CON IL PAGAMENTO SI EREDITA ANCHE

  73. MARIO

    Buonasera,
    Qualora io abbia acquistato la casa ai sensi della L. 560/1993, posso eccitare il diritto di prelazione dell’Ater (art. 1 co. 20 L. 560/1993) comunicando che voglio vendere a prezzo di mercato e, se non mi rispondono entro 60 gg, posso vendere liberamente senza dover pagare per estinguere il diritto di prelazione… ?
    In base al Parere di Federcasa riportato, non sembra che il comma 25 dell’art. 1 della legge citata si applichi anche alla prelazione di cui al comma 20 dell’art. 1 della medesima legge.
    La Legge regionale del 2006 (art. 48 comma 10bis) si applica solo alle case acquistate prima della L. 560/1993 quindi, se io ho acquistato con la 560/1993 non devo pagare nulla per estinguere la prelazione?
    Posso invitare l’ATER a comprarsi l’immobile a prezzo di mercato o la prelazione può essere esercitata dall’Ente a prezzo vincolato?

  74. addante Autore articolo

    NO IL DIRITTO DI PREKLAZIONE VA ESTINTO PAGANDOLO
    E LEI CREDO CHE ABBIA FATTO MOLTA CONFUSIONE CON LE LEGGI

  75. Rocco

    Buonasera,
    dovrei acquistare una casa che il venditore ha comprato dall’Iacp nel 1979, con atto di cessione di alloggio ex Gescal, a seguito di atto di assegnazione con patto di futura vendita del 1960.
    L’ente vuole che estingua la prelazione, ma in atto non si dice nulla al riguardo e sono richiamate solo alcune leggi del ’49 e del ’60, e successive leggi complementari e integrative.
    L’Ater dice che si deve pagare perché l’atto di cessione è stato fatto dopo l’entrata in vigore della legge del 1977.
    Ma è giusto? E se non è giusto, come posso replicare, sulla base di quale legge o parere?
    Grazie per l’eventuale risposta

  76. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO LEI NON DEVE PAGARE NESSUN ATTO DI PRELAZIONE MI CHIAMI AL CELLULARE CHE GLI SPIEGO MEGLIO IL TUTTO 3394581140.
    PURTYROPPO ALL’ATER DI ROMA CI SONO MOLTI INCOMPETENTI

  77. Rocco

    La ringrazio per la risposta e per la disponibilità, ma purtroppo non è l’ATER di Roma.
    Il notaio sosteneva che non ci fosse prelazione, l’ATER invece ha detto di sì, per cui mi sono imbattuto in questo sito e volevo verificare chi avesse ragione e se per caso ci fossero sentenze o leggi da far vedere all’ATER.

  78. addante Autore articolo

    c’è poco da far vedere se lei doveva pagare il diritto di prelazione sarebbe stato scritto nell’atto di acquisto fatto a suo tempo, se nell’atto non è menzionato nessun diritto di prelazione, ma solo il tempo che deve passare prima di vendere allìAter non deve nulla e soprattutto se glie lo ha detto anche il notaio di che si preoccupa?
    Quale Ater è me lo fa sapere grazie,se vuole può anche telefonarmi

  79. Daniele

    Ma trascorsi i 10 anni ed effettuata la vendita dell’alloggio (visto che l’ente ex proprietario non ha esercitato il diritto di prelazione) il diritto si estingue o anche nelle successive vendite del medesimo alloggio dovrà essere sentito l’ex ente proprietario? Mi sembra di capire che il diritto di prelazione può essere esercitato solo una volta, nella prima vendita fra privati trascorsi i 10 anni, ma ho in mano un atto notarile dove vengono reiterate (essendo la seconda vendita dell’alloggio) le disposizioni del comma 20 dell’articolo unico della 560. Mi sembra un palese errore.

  80. addante Autore articolo

    SE LE COSE STANNO COSI E’ UN’ASSURDITA’CHE VA DENUNCIATA SE VUOLE MI MANDI COPIE DEI DUE ROGITI O PUO’ VENIRE DA ME IN STUDIO LUNEDI PROSSIMO DALLE 17 ALLE 19 IN VIA ELISABETTA CANORI MORA,C’E’ IL RISCHIO CHE GLI ATTI SONO NULLI

  81. Elisabetta

    Buongiorno
    sto per vendere un immobile ex poste acquistato dai miei genitori nel 2000. Il notaio oltre al pagamento del diritto di superficie mi ha detto che devo anche pagare il diritto di prelazione all’Ater che però non viene nominato all’interno dell’atto di vendita. Viene solo fatta la citazione relativa ai 10 anni dall’acquisto.
    Anche se non si nomina il diritto di prelazione come funziona? L’immobile è sito in Rieti. Ci sono diverse citazioni relative alla legge 560 che però non riesco a copiare. Se serve potrei inviargli l’intero atto.

    Grazie
    Saluti

  82. addante Autore articolo

    NO ASSOLUTAMENTE NO NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE LEGGESSERO BENE LA LEGGE 560/93

  83. Patsy

    Buongiorno,
    ho delle difficoltà ad interpretare le conclusioni dell’articolo, rispetto alle risposte date nei commenti.
    Nello specifico leggo: “infatti chi acquistya un alloggio con la legge 560/93 non deve pagare nessun diritto di prelazione, ma solo comunicare all’Ater che vuole vendere l’alloggio e indicare il prezzo di vendita, se l’Ater non si fa avanti per acquistarlo lo può vendere tranquillamente senza pagare nessun diritto di prelazione, ma l’alloggio dovrà essere venduto al prezzo che è stato indicato, perché se viene venduto a un prezzo inferiore si dovrà rifare la comunicazione all’Ater e se non accetta vendere tranquillamente l’alloggio.”
    Nei commenti invece leggo che chi ha acquistato con legge 560/93 deve pagare il diritto di prelazione.
    Nel mio caso specifico, l’alloggio è stato acquistato da mia zia in contanti nel 2006, con legge 560/93+ 136/99 (aumento del prezzo per stanziamento lavori di manutenzione straordinaria, credo mai eseguiti).
    Nell’ART. 8 del contratto è riportato: “L’Azienda venditrice, come sopra rappresentata, dichiara e la parte acquirente prende atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 560/93, così come modificata dalla normativa regionale in materia, l’immobile non potrà essere alienato neppure parzialmente, nè potrà esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di registrazione del presente contratto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
    E’ tuttavia prevista la vendita anticipata dell’alloggio, previa autorizzazione da parte dell’Ente, esclusivamente nei casi previsti dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio n.517 del 2 luglio 2004.
    E’ comunque fatto obbligo dalla parte acquirente di comunicare alla parte venditrice, o suoi aventi causa, la volontà di alienare l’immobile acquistato, al fine di consentire a questa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, di cui al comma 20 dell’art.1 della legge 560/1993”
    Dobbiamo dunque pagare all’ATER Roma l’estinzione? O nulla è dovuto (a parte la comunicazione)?
    Grazie

  84. addante Autore articolo

    CARO SIGNORE QUANDO LEGGETE I MIEI ARTICOLI DOVETE FARE ATTENZIONE ALLE DATE
    LA DELIBERA CITATA NON ESISTE PIU’ Perché ERA UNA TRUFFA IN QUANTO UNA DELIBERA NON PUO’ MODIFICARE UNA LEGGE, MA STORACE AVEVA LA CAMPAGNA ELETTORALE ALLE SPALLE E HA FATTO DI TUTTO E DI PIU’ CON LA COMPIACENZA E CONNIVENZA DELL’ATER DI ROMA E DEI SUOI DIRIGENTI.
    COMUNQUE PER FARLA BREVE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE SOLO PAGANDOLO

  85. Maurizo

    Gentilissima
    Vorrei contribuire alla discussione relativa al diritto di prelazione con la nostra esperienza personale e recentissima. In analogia con casi citati nel vostro sito, ci siamo ritrovati a chiedere all’Aler Milano, tramite apposito modulo, di estinguere il diritto di prelazione per un appartamento ex Iacp gestione Aler.
    La risposta è stata che a partire dal febbraio 2017 una apposita delibera consente all’ente di proporre una unica via: il versamento all’ente del 10 % del valore calcolato sugli estimi catastali più iva.
    La mia domanda è: questo pagamento è dovuto anche se si tratta di una persona invalida ?
    Perché tale somma è assoggettata ad iva ?
    Grazie
    Cordialmente
    Maurizio

  86. addante Autore articolo

    si compete a chiunque voglia estinguere il diritto di prelazione che si estingue solo pagandolo.
    Si IVA al 21%

  87. Antonello

    Buonasera Annamaria e grazie per il suo instancabile lavoro.
    da intestatario di assegnatario ATER nel 2010 ho acquistato l’immobile in base alla Legge 560 del 24/12/1993 e s.m.

    Ho letto il quesito posto da Federcasa ad Ater ed il conseguente parere negativo di Federcasa in merito alla applicabilità della monetizzazione del diritto di prelazione).

    Le domando se ad oggi la normativa è ulteriormente cambiata e nel frattemposi siano verificate vendite di immobili riscattati dove non si sia “pagato” il famigerato 10% di estinzione della prelazione.
    Inoltre vorrei affidare la mia tutela ad un consulente legale di sua fiducia.

    Grazie ancora.
    Antonello L.

  88. Antonello

    Chiedo scusa per il secondo seguente quesito:

    sono un ex-assegnatario che ha riscattato l’immobile dall’ATER nel maggio 2010. Ora sono al 7° anno dall’acquisto e vorrei vendere l’immobile in anticipo usufruendo delle eccezioni consentite dalla legge (trasferimento della residenza per motivi di lavoro da dimostrare attraverso dichiarazione del datore di lavoro). Io sono amministratore di una piccola società di consulenza e quindi datore di lavoro di me stesso….. Purtroppo il legislatore si è dimenticato che esistono i lavoratori “indipendenti, i professionisti e i piccoli imprenditori”, e non menziona in alcun modo come questi soggetti debbano dimostrare di cambiare luogo di lavoro… la mia società è una srl di cui io rappresento il 99% e ne sono amministratore unico. L’Ater prima mi dice che devo fare un’autocertificazione dove dichiaro di cambiare residenza per motivi di lavoro legati alla mia società, poi mi dice che l’autocertificazione non è più valida perchè non annovera tra i motivi quello legato alla dichiarazione del luogo di lavoro; l’Ater mi dice anche che non è necessario spostare la sede sociale della srl, ma poi mi dice anche che se produco un contratto di affitto di un locale o azienda nel comune dove vado a risiedere allora “forse” va bene… il parere probabilmente sarà richiesto dall’ufficio alienazione alloggi all’avvocatura… capirai e quando affittiamo????… intanto io mi sono spostato di residenza perchè devo lavorare e non posso aspettare l’Ater…

    Secondo lei cosa è legittimo e sufficiente produrre per attestare che mi sono trasferito per motivi di lavoro? io non ho bisogno di un negozio o un ufficio da prendere in affitto perchè sono un consulente e il mio lavoro lo svolgo tranquillamente a casa.

    Grazie ancora

  89. addante Autore articolo

    LA LEGGE CHIEDE LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER CUI LEI DICHIARA CHE LA SUA AZIENDA SI è TRASFERITA INDICHI IL LUOGO E BASTA

  90. Alfredo

    Scusi Dott.ssa Addante, non mi è ben chiara una cosa. Mi sembra che sia stato ribadito più volte che un alloggio acquistato ai sensi della L. 560/93 può essere ceduto dopo 10 anni senza necessità di pagare il famoso 10% della rendita, ma solo presentando all’ente ex proprietario la proposta di vendita, con la cifra del contratto e chiedendo se vuole esercitare o meno il diritto di prelazione previsto dall’art. 1 comma 20. Qualora non venga esercitato tale diritto di prelazione lo stesso si estingue o no? Perchè continua a ripetere che il diritto di prelazione si estingue solo pagando? Si riferisce agli immobili ceduti ai sensi della L. 513? Mi scusi, ma non ho capito questo concetto. Io penso che anche nel primo caso il diritto di prelazione si estingua, in quanto non esercitato, e senza dover pagare alcunchè. Grazie.

  91. addante Autore articolo

    CARO SIGNORE LEI PENSA MALE PURTROPPO L’ATER DI ROMA APPORTANDO UNA MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE HA ESTESO IL DIRITTO DI PRELAZIONE ANCHE AGLI IMMOBILI ACQUISTATI CON LA LEGGE 560/93 NEL LAZIO E’ COSI

  92. Alfredo

    Dottoressa, io mi trovo in Toscana e per fortuna qui tale modifica non mi risulta sussista. Fra l’altro non mi è molto chiaro come una modifica alla Legge Regionale possa inficiare una norma legislativa nazionale, ma tant’è. Quindi mi conferma che a prescindere dal Lazio e secondo il disposto della L. 560/93, gli immobili ceduti ai sensi di questa legge (non della 513/77) una volta che il Comune/Ater non ha esercitato il diritto di prelazione divengono liberi da qualsiasi vincolo? Io intendevo che il diritto di prelazione si estingue in tale senso, cioè una volta non esercitato, purchè ovviamente poi l’alloggio sia ceduto al prezzo comunicato all’Ente ex proprietario, non sussite più un diritto alla prelazione su quell’immobile nelle vendite successive per il mancato esercizio dello stesso. Grazie della sua gentilezza e puntualità.

  93. addante Autore articolo

    SE NELLA REGIONE TOSCANA NON HANNO FATTO NESSUNA MODIFICA SI.
    LE REGIONI LO POSSONO FARE GRAZIE ALLE MODIFICHE FATTE DA BERLUSCONI AL TITOLO 5 PER QUESTO RENZI AVEVA PROPOSTO ALCUNE MODIFICHE TRA CUI QUELLA DI LIMITARE ALCUNI POTERI ALLE REGIONI PER NON AVERE REGIONI CON DIVERSI INDIRIZZI SU PROBLEMI UGUALI PER TUTTI,MA IL POPOLO NON LO HA CAPITO

  94. Annarita

    Buonasera dott.ssa Addante, in merito all’estinzione del diritto di prelazione, vorrei sottoporle il mio caso è di consaguenza i miei dubbi. Nel 2009 io e mio marito, in comunione di beni, abbiamo acquistato un immobile ATER nel comune di Roma ai sensi della legge 42/91 e successive. A breve vorremmo effettuare la separazione dei beni e mio marito vorrebbe cedermi il suo 50%, effettuando un atto di vendita e non attraverso la donazione, definita troppo vincolante. Se non erro, essendo un vero e proprio atto dì vendita, si dovrebbe estinguere il diritto di prelazione attraverso il pagamento in solido (rendita catastale e IVA al 22%) e questa è la prima conferma che le chiedo. La seconda è questa: nel rogito effettuato nel 2009 è indicato un vincolo di inalienabilità di anni 10, ridotto a 5 come da leggi regionali 27/06 e 11/07, nostro figlio minore, purtroppo, è invalido con L. 104/92 art. 3 comma 3 e con infermità non più revisionabile da parte dell’ INPS, quindi anche il vincolo temporale non ha più ragion d’essere, giusto? Siamo ora alla terza conferma, sempre nel rogito è scritto: è comunque fatto obbligo alla parte acquirente dì comunicare alla parte venditrice, o suoi aventi causa, la volontà di alienare l’immobile al fine di consentire a questa di esercitare il diritto di prelazione secondo la normativa vigente. A questo punto però, se ho ben capito l’estinzione in solido, come più volte riportato nel blog, è un diritto “potestativo”, cioè che permette di escludere, in un certo senso, la prelazione da parte dell’ater o sbaglio? Quindi possiamo effettuare a prescindere l’estinzione del diritto di prelazione? Oppure questa operazione deve essere fatta in concomitanza con la separazione dei beni? Grazie per la sua disponibilità e spero di essere stata più chiara possibile.

  95. Alan Urso

    Buongiorno ho acquistato un appartamento dall’Aler di Milano al prezzo di euro 90000 soggetto alla prelazione ex Legge 560 93. All’epoca dell’acquisto nel 2016 il mio venditore aveva ottenuto dall’Aler una lettera di rinuncia al diritto di prelazione a quel prezzo. In caso di rivendita anche allo stesso prezzo dovrò sempre chiedere all’Aler la rinuncia o pagare il riscatto o posso vendere liberamente?
    Grazie

  96. Alan Urso

    Buongiorno ho acquistato un appartamento dall’Aler di Milano al prezzo di euro 90000 soggetto alla prelazione ex Legge 560 93. All’epoca dell’acquisto nel 2016 il mio venditore aveva ottenuto dall’Aler una lettera di rinuncia al diritto di prelazione a quel prezzo. In caso di rivendita anche allo stesso prezzo dovrò sempre chiedere all’Aler la rinuncia o pagare il riscatto o posso vendere liberamente?
    Grazie

  97. Diodata Coppola

    Salve,abbiamo ereditato un appartamento ex IACP,per venderlo dobbiamo pagare il diritto di prelazione all’ente, giacché siamo 5 eredi , e’ possibile che ognuno di noi paghi disgiuntamente la quota che gli spetta, senza fare un unico bollettino postale intestato ad un solo erede? Grazie

  98. addante Autore articolo

    LA COSA CHE LEI MI DICE MI RISULTA UN PO STRANALEI HA QUESTA LETTERA DOVE C’E’ LA RIMUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE?

  99. addante Autore articolo

    SE LEI HA RIACQUISTATO DAL PRECEDENTE ASSEGNATARIO-PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO LEI NON DEVE PAGARE Più NULLA E VENDERE L’ALLOGGIO COME GLI PARE, COMUNQUE IL NOTAIO CHE VI HA FATTO L’ATTO DEVE AVERE TALE LETTERA SE LA FACCIA DARE

  100. addante Autore articolo

    IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA ESTINTO A PRESCINDERE POI VOI POTETE VENDERE X AVETE DIRITTO AI 5 ANNI A CAUSA DELL’INVALIDITA’ SI SUO FIGLIO TRANQUILLAMENTE SUL MIO SITO TROVATE IL MODULO

  101. Andrea

    Dovrei acquistare una casa ex Ater,
    per sapere se è tutto apposto che documenti devo richiedere all’agenzia che me l’ha proposta.

    Cordiali saluti

    Andrea

  102. addante Autore articolo

    INNANZITUTTO VERIFICARE CON CHE LEGGE è STATA ACQUISTATA DAL PRIMO PROPRIETARIO, SE è UNA DELLE SEGUENTI LEGGI 513/77 – 42/91 – 560/93 CHI VENDE DEVE PRIMA ESTINGUERE PAGANDO IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
    POI DEVE VERIFICARE QUANTI ANI SONO PASSATI DALL’ACQUISTO Perché VI è UN LIMITE TEMPORALE PER POTER VENDERE CHE è DI 10 ANNI O 5 ANNI PER TERMINATI CASI

  103. Filippo

    Perche bisogna pagare l iva al 22% x liberare l appartamento da vincoli all ente popolare che rinuncia alla prelazione e non al 10 o al 4 visto che si tratta di integrazione sul prezzo di vendita chi ha deciso che l iva deve essere al 22%?
    Valore catastale x 10% x iva al 22% quale normativa lo impone.cordiali saluti

    L.f.

  104. Tiziana

    Buongiorno. Aler Milano per svincolarmi dalla prelazione , mi chiede il 10% + iva calcolo basato sulgli estimi catastali , anche se ho un acquirente e li ho informati della proposta di vendita !
    Devo darglieli per forza questi ?
    Grazie
    Tiziana

  105. angela

    Ho acquistato un immobile a milano nel 2000 con legge 560/93, sul rogito c’e scritto : decorso il termine di 10 anni, qualora l’acquirente intenda alienare l’alloggio, dovrà darne comunicazione all’azienda cedente , o i suoi aventi causa, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione all’acquisto con le modalità fissate dalla norma vigente “o da successivi provvedimenti di legge che potranno intervenire”.
    Quanto sopra vuol dire che posso vendere la casa da solo comunicazione all’Aler oppure la frase virgolettata indica che valgono anche le successive leggi e cioè devo pagare il 10% + iva? Nel secondo caso la RC è di £ 1,140.000, quali sono i calcoli da fare?
    Grazie in anticipo per la risposta e porgo cordiali saluti.
    Angela

  106. addante Autore articolo

    OCCOREREBBE VERIFICARE SE LA REGIONE LOMBARDIA HA APPROVATO LEGGI SUCCESSIVE IN MERITO.
    ALTRIMENTI LEI DEVE COMUNICARE IL PREZZO A CUI LA VUOLE VENDERE E LORO DEBBONO RISPONDERGLI SE GLI INTERESSA ACQUISTARLA.
    NEL LAZIO INVECE SI PAGA DIRETTAMENTE PER ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE,MA LI IN LOMBARDIA DA COME MI HA SCRITTO E’ DIVERSO,VA SOLO VERIFICATO SE HANNO APPROVATO LEGGI SUCCESSIVE

  107. Sena Daniela

    Buongiorno vorrei un chiarimento sul diritto di prelazione.Nel contratto di acquisto in base alla legge 560/93 L’ater rivendica il diritto di prelazione senza menzionare nessuna percentuale a lui dovuta in caso di vendita. Ho acquistato a rate fino a giugno 2025.Volendo pagare in un unica soluzione la differenza alla ater e trascorsi 10 anni sono obbligata a pagare la prelazione avendo superato 65 anni di eta’?grazie

  108. silvio

    salve,
    mia madre vorrebbe vendere la casa ALER di Milano, avrebbe un acquirente e non vorrebbe pagare il 10% di “liberatoria”, ma comunicandone il diritto di prelazione e aspettare i 60 giorni come per legge (nel rogito del 1993 si fa riferimento alla legge 513/77).
    Nella comunicazione può comunicare la cifra di vendita (che avrebbe pattuito con il probabile acquirente) o l’ALER acquisterebbe al prezzo a cui ha venduto a mia madre rivalutato negli anni?
    O il 10 % va pagato comunque anche aspettando i 60 giorni?
    Dai pareri letti su internet non sono riuscito a capire bene.
    La ringrazio anticipatamente per la risposta e per la cortesia.
    grazie

  109. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione è stato cambiato con la legge 560/93 per cui lei se vuole vendere deve solo pagare il diritto di prelazione

  110. Adolfo

    sulle case ex I.N.C.I.S ,passate poi all’IACP, una volta acquistate dal legittimo proprietario INCIS, devono pagare il diritto di prelazione per la vendita?

  111. Elisabetta

    Buonasera,io sono una proprietaria ho comprato un appartamento Ater nel 2004 e oggi sono andata al comune di Verona per comprare il terreno la superficie ma il comune mi dice che devo andare all ater per il diritto di prelazione…esco dalle nuvole vado all ater e mi chiede 10.000 euro più 8000 il comune sono 18.000 mila euro come e possibile tutto ciò…io sapevo del comune ma non del ater!!e penso anche che questi soldi non sono dovuti…cosa devo fare ?io volevo sistemare questa situazione e essere proprietaria a tutti gli effetti…
    Grazie per la vostra attenzione ..
    Elisabetta

  112. addante Autore articolo

    SONO DUE COSE BEN DIVERSE UNA E’ L’ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CHE AVREBBE DOVUTO FARE L’ATER PRIMA DI VENDERGLIELA COMUNQUE NON AVENDOLO FATTO LO DEVE FARE LEI
    L’ALTRA QUESTIONE E’ IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER CUI SE LEI HA ACQUISTATO TALE ALLOGGIO CON LA LEGGE 513/77 IL 10% DELLA RENDITA CATASTALE Più IVA INVECE SE L’HA ACQUISTATA CON LA LEGGE 560/93 E LA SUA REGIONE NON HA FATTO NESSUNA MODIFICA A TALE LEGGE LEI DEVE SOLO COMUNICARE CHE LA VENDE E DIRE IL PREZZO E L’ATER DOVRA’ DECIDERE SE ACQUISTARLA OPPURE NO.
    MA SE NON L’HA ACQUISTATA CON NESSUNA DELLE DUE LEGGI NON DEVE NULLA A MENO CHE NON L’ABBIA ACQUISTATA CON UNA LEGGE REGIONALE CHE HA RIPRESO I PRINCIPI DELLA 513/77
    COMUNQUE DEVE LEGGERE CON ATTENZIONE COSA C’E’ SCRITTO NEL SUO ROGITO
    LE DO LA MIA E.MAIL MI MANDO LA COPIA DEL ROGITO CHE LO GUARDO E LE DICO CON PIU’ PRECISONE. am.addante@tin.it

  113. Daniela

    Riferimenti normativi
    L. 560/93 art. 1 comma 20° e 25° L. 513/77
    **************************************************************************
    QUESTO PARERE DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA LA MALAFEDE DELL’ATER DI ROMA, infatti chi acquistya un alloggio con la legge 560/93 non deve pagare nessun diritto di prelazione, ma solo comunicare all’Ater che vuole vendere l’alloggio e indicare il prezzo di vendita, se l’Ater non si fa avanti per acquistarlo lo può vendere tranquillamente senza pagare nessun diritto di prelazione, ma l’alloggio dovrà essere venduto al prezzo che è stato indicato, perché se viene venduto a un prezzo inferiore si dovrà rifare la comunicazione all’Ater e se non accetta vendere tranquillamente l’alloggio.
    Avevamo questo dubbio da un po’ di tempo e a forza di cercare abbiamo trovato questo parere della Federcasa che l’Ater di Roma conosce bene e questo dimostra ancora una volta la malvagità dell’Ater di Roma a succhiare soldi sempre e comunque a discapito dei cittadini.LA RISPOSTA CHE HO RICEVUTO DA LEI E’ IN CONFLITTO CON QUANTO PUBBLICATO ALL’INIZIO DELLA PAGINA.PUÒ CHIARIRE PER FAVORE.GRAZIE

  114. addante Autore articolo

    GENTILE SIGNORA LEI AVREBBE RAGIONE ,MA PURTROPPO L’ATER DI ROMA HA CHIESTO ALLA REGIONE LAZIO UNA MODIFICA DI LEGGE PER FARE CASSA E I POLITICI …..LI HANNO ACCONTENTATI SUBITO MODIFICANDO L’ART.48 DELLA LEGGE 27/06 AL QUALE HANNO AGGIUNTO IL COMMA 10 BIS CHE DICE SOSTANZIALMENTE CHE TUTTI DEBONO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 513/77 Applicando la legge 560/93 art.1 comma 25
    MI SCUSO PER IL RITARDO NELLA RISPOSTA MA HO AVUTO DEI PROBLEMI AL COMPIUTER

  115. Carlo

    Buongiorno
    Casa ex INCIS (ora ACER PARMA) acquistata nel 1964, nel contratto si faceva riferimento al DPR 2/1959, pagamento rateale in venti anni e trasferimento di proprieta’ con atto del 1984.
    La prelazione e’ da pagare?
    Glielo chiedo perche’ in questo blog si dice sempre che la prelazione si paga solo per legge 513/77 e Legge 560/93, ma la Sua risposta al seguente commento di Adolfo del 11/5/2018:
    “sulle case ex I.N.C.I.S ,passate poi all’IACP, una volta acquistate dal legittimo proprietario INCIS, devono pagare il diritto di prelazione per la vendita?”

    e’ stata :

    “addante Autore articolo
    11 maggio 2018 alle 10:58
    SI IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA SEMPRE PAGATO PER ESTINGUERLO.

    Grazie e buongiorno

  116. Alessandro

    Sono in attesa che l’attuale proprietario dell’immobile evada tutti i suoi oneri per poter procedere all’acquisto di un immobile ATER (zona corviale), contestualmente per eccesso di scrupolo abbiamo fatto anche richiesta al comune per aver nero su bianco l’assenza di affrancazione su suddetta casa.

    Il proprietario ha inviato il modulo per l’estinzione del diritto di prelazione che l’ater ha reso disponibile sul proprio sito al seguente link:

    http://aterroma.it/DOC/Modulistica/estinzione-della-prelazione/MODELLO_2-_Richiesta_di_estinzione_del_diritto_di_prelazione.pdf

    A questo punto possiamo considerare che il modulo sia forviante?

    In caso quale sarebbe la modalità corretta per comunicare la volontà di vendere?

    A questo punto non so come fare perché ormai la documentazione è stata presentata via raccomandata a/r circa 70 gg fa… se l’ATER dovesse avanzare una richiesta economica sarebbe contestabile?

    Grazie mille
    Saluti

  117. patrizia vedovati

    Buon giorno,
    anch’io ho venduto di recente l’appartamento acquistato dal Comune di Milano e con mio sommo stupore mi sono sentita chiedere la somma corrispondente al 10% della rendita più IVA !!! E anch’io mi chiedo a che titolo L’Aler chieda l’Iva su una somma che non rappresenta né un bene e nemmeno un servizio! Inoltre la delibera presidenziale che legittimerebbe questo prelievo che ricorda la dominazione spagnola, non è nemmeno pubblico e si può richiederne copia pagando 15 euro per due fogli in A4!
    Io ho richiesto quella delibera e sto cercando di trovare il modo per recuperare quel denaro letteralmente estorto. Se Le può interessare, Le posso far avere la delibera via mail e Le sarei grata se fosse in grado di darmi una indicazione utile su come muovermi.

  118. patrizia vedovati

    Buon giorno,
    nel maggio scorso ho venduto l’appartamento acquistato nel 2000 dal Comune di Milano. Poco prima del rogito mi è stata chiesta dall’ufficio del notaio la liberatoria dell’ALER che a Milano gestiva le case del Comune. Ho acquistato l’immobile in base alla legge 560 del 1993 e nel rogito l’articolo 4 recita:
    “la parte venditrice garantisce la proprietà di quanto venduto nonché la disponibilità e la libertà da pesi, vincoli, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli” Al successivo articolo 6 si fa riferimento al limite temporale di 10 anni: per 10 anni l’immobile non può essere alienato né può essere modificata la destinazione d’uso.
    Ho dovuto pagare il 10% della rendita catastale più il 22% di IVA all’ALER in cambio di questa liberatoria senza la quale non avrei potuto procedere al rogito ma, a tutt’oggi non sono affatto convinta della liceità di questo prelievo forzato. Tutto dipenderebbe da una delibera presidenziale dell?Aler, peraltro recentissima e segretissima n. MI 018/17 del 16 febbraio 2017 dal titolo RISCATTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SUGLI ALLOGGI CEDUTI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. Questa delibera non è pubblicata all’albo, non si trova sul sito e se il cittadino ne vuole copia , deve pagare 15 euro per due fogli in A4!
    Non ho una cultura giuridica ma leggendo quella delibera mi pare che gli appigli di legittimità siano estremamente labili. Sarei interessata a sottoporre quel documento alla Sua attenzione se la cosa interessa anche Lei e certamente m’interesserebbe un Suo parere nel merito. Vorrei tentare un’azione legale per vedermi restituita quella somma che io ritengo estorta con una strategia degna della dominazione spagnola!
    Grazie!

  119. addante Autore articolo

    E’ STATA FREGATA IN QUANTO LA DELIBERA NON è RETROATTIVA E COMUNQUE UNA DELIBERA NON MODIFICA UNA LEGGE LI DENUNCI

  120. Giovanni Perretti

    Mia mamma ha 94 anni ed è invalida al100%,vuole vendede l’immobile acquistato nel 1999 passato poi ad IACP.Gli hanno chiesto il 10% del valore catastale piu’ IVA.E’ un importo dovuto? Giovanni Perretti

  121. addante Autore articolo

    SE TUA MADRE HA ACQUISTATO L’ALLOGGIO CON UNA DELLE SEGUENTI LEGGI SI: LEGGE 513/77, LEGGE REGIONALE 42/91, LEGGE 560/93

  122. elisabetta

    Buongiorno,io ho comprato con legge 560/1993 ancora nel 2003 (regione Veneto),oggi vorrei vendere l’appartamento e mi trovo davanti 2 enti Ater di Verona e Comune che mi chiedono soldi…il comune per trasformare da diritto di superfice a diritto di proprietà e lo trovo giusto!!ma l’Ater?mi parla di una legge regionale del 10 Agosto 2006 art 16 diritto di prelazione…per quanto abbia pagato ancora soldi….e si parla di tanti soldi…la mia domanda devo dare questi soldi all’ater?dopo 15 anni?

  123. addante Autore articolo

    DEVE LEGGERE IL ROGITO CON CUI HA ACQUISTATO L’ALLOGGIO LI DENTRO C’E’ SCRITTO TUTTO

  124. addante Autore articolo

    DEVE LEGGERE CON ATTENZIONE COSA DICE IL ROGITO CON CUI HA COMPRATO L’ALLOGGIO

  125. Luciano

    Buongiorno,
    Successivamente a acquisto immobile con L. 530/93 nell’anno 1997, nel caso di intenzione di vendita di detto immobile, essendo trascorsi 22 anni dal riscatto, se il diritto di prelazione non viene esercitato dall’ente nei termini (ovvero se si decide di versare il 10% della rendita per tacitare la prelazione), successivamente si può vendere l’immobile riscattato al prezzo di mercato o si è comunque costretti a vendere a prezzo imposto calmierato?

  126. Emilia

    Salve approfitto della sua gentilezza. Se faccio richiesta di estinzione della prelazione (dopo 10 anni dall’acquisto) inviando raccomandata dopo quanto tempo l’ater in media risponde e mi comunica quanto devo pagare? Devo vendere ma gli acquirenti non vogliono aspettare molto tempo quindi ho bisogno di capire la fattibilità. Grazie mille

  127. GIUSEPPE

    BUONASERA DEVO VENDERE L’APPARTAMENTO DI MIA MADRE AQUISTATO DALL’ATER NEL 2003 MI CHIEDONO 9000,00 EURO DA PAGARE SU DIRITTO DI PRELAZIONE COSA DEVO FARE ?????

  128. addante Autore articolo

    LI DEVI PAGARE IN QUANTO TU VAI A RIVENDERE A PREZZO DI MERCATO UN ALLOGGIO ACQUISTATO A PREZZO POLITICO

  129. Anna Cassano

    ho ereditato da mia sorella deceduta un appartamento per venderlo devo pagare la prelazione…grazie

  130. Giuseppe Mascia

    ho ereditato un appartamento di mio padre aquistato nel 1960 mi chiedono di pagare il dirito di prelazione ma se la legge e 560 / 1993 devo pagare? La legge è retoattiva? grazie

  131. Nunzio

    Buongiorno scusa sono erede della casa di papà al 50% con mia sorella e devo prelevare la metà di mia Sorella devo chiedere di togliere la prelazione e quando si deve pagare per intero o a metà.

  132. Vincenzo

    Devo vendere un immobile del Ater, riscattata 15 anni fa dai miei genitori.
    Aquistata con la legge 560/93.
    Mi spetta pagare i diritti di prelazione?
    Grazie.

  133. addante Autore articolo

    IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SELO SE HAI ACQUISTATO CON LE SEGUENTI LEGGI 513 DEL 1977 -560/93 – LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991 .
    AVENDO TU ACQUISTATO L’ALLOGGIO NEL 1960 NON DEVI PAGARE NULLA

  134. isa

    sono Isa e sono erede con altri 4 fratelli, abbiamo ereditato la casa di mio padre acquistata nel 1977, il notaio dell’acquirente ci ha detto che dobbiamo fare raccomandata all’ATER per chiedere la cessazione del diritto di prelazione e per far decadere dobbiamo pagare, è vero?

  135. addante Autore articolo

    IL PAGAMENTO DIPENDE DALLA LEGGE CON CUI AVETE ACQUISTATO.
    LE LEGGI CHE PREVEDONO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LA LEGGE 513/77 LA LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991 E LA 560 DEL 1993 TUTTE LE ALTRE LEGGI NON DEVONO PAGARE NULLA

  136. Flavia

    Buongiorno, volevo sapere, se è possibile svincolarsi dal diritto di prelazione dell’ATER superati i 10 anni, pur non avendo le necessità di vendere a terzi, e anche come si calcola l’importo eventuale che si dovrebbe pagare.
    Grazie

  137. addante Autore articolo

    DAL DIRRITTO DI PRELAZIONE CI SI PUO’ SVINCOLARE IN QUALSIASI MOMENTO BASTA PAGARLO SI INVIA LAMRICHIESTA ALL’ATER SI DEVE PAGARE IL 10% DELLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER CENTO PIU’ IL 20% IVA

  138. lele

    salve,sto vendendo un alloggio comprato nel 2003 da Poste Italiane.
    Poste Italiane cita la legge 560/93 comma 20 per la rinuncia al diritto di prelazione…ma il notaio dice che devo pagare lo Iacp perchè è presente nel comma, ma come è possibile?se è un alloggio privato di proprietà di Poste Italiane che centra lo iacp.?
    io penso che il comma 20 viene utilizzato per analogia in quanto il comma 2 dice che anche gli alloggi privati di Poste Italiane fanno riferimento alla legge 560/93
    e per di più è il comma 25 che parla di pagare lo iacp per estinguere la prelazione e non il comma 20.

  139. Luigi

    Buona sera, chiedo gentilmente di poter capire, nel mio caso, la rendita catastale del mio appartamento(iI.A.C.P.), e’ di euro : 418,330, pagando all’istituto il 10% della su’ citata rendita, moltiplicato per 100, più il 21% Iva, quanto dovrei corrispondere, in termini di danaro, all’istituto? Sarei molto grato a qualcuno che mi possa rispondere, grazie.

  140. Paolo

    Buonasera, voglio vendere alloggio riscattato più di 10 anni fa in accordo alla 560/93.
    Ho capito che volendo, posso estinguere il diritto di prelazione pagando il dovuto.
    Ma io non voglio per forza vendere a chi mi ha fatto la proposta di acquisto, sono disponibile a far esercitare la prelazione all’ente, ovviamente al prezzo indicato nella proposta di acquisto allegata alla comunicazione da inviare all’ente. Se l’ente esercita deve comunque pagare quanto li indicato, é corretto ?
    Grazie

  141. addante Autore articolo

    purtroppo non è più cosi almeno nel Lazio perché hanno modificato la legge per cui lei deve estinguere per forza il diritto di prelazione

  142. Daniele

    Buonasera ,
    sto acquistando un appartamento con diritto di superficie ma non ha vincoli di prelazione essendo di Poste Italiane.
    Ho anche la documentazione degli stessi che comunicano di non esercitare prelazione su questo appartamento.
    Il notaio mi ha bloccato la pratica dicendomi che l’ATER potrebbe censirlo e richiedere la prelazione.
    Mi chiedevo se può farlo e quindi fare richiesta a loro e aspettare 3 mesi o cambiare direttamente notaio visto che ne ho trovato un altro che non la pensa in questo modo.
    Grazie

  143. Simone Faggion

    Salve. Io sto per comprare la casa di mia nonna.
    Essendo una casa ex popolare poi è stata rogitata negli anni 80 risulta esserci il diritto di prelazione verso l’aler di MILANO.
    Il notaio ha scritto una lettera controfirmata da noi che dice che noi stiamo vendendo. L’aler ha risposto entro i 60 giorni dicendo che dobbiamo pagare 7000 euro per eliminare la prelazione.. solo che il notaio invece dice che la risposta da parte dell’aler deve essere o che accettano di comprarla allo stesso valore di acquisto attuale o rinunciare.
    Giusto o sbagliato?

  144. addante Autore articolo

    HA RAGIONE L’ALER SBAGLIA IL NOTAIO CHE DOVREBBE SAPERE CHE TUTTI GLI ALLOGGI VENDUTI9 CON LA LEGGE 513/77 SI APPLICA ILO COMMA 25 DELLA LEGGE 560/93 E NON IL COMMA 20.
    QUESTO NOTAIO NON MI SEMBRA MOLTO BRAVO E PRE4PARATO,PERCHE’ SE LUI FA L’ATTO L9O STESSO L’ATTO E’ NULLO

  145. Roberto B.

    Buon giorno,
    Le chiedo un parere.
    Vogliamo vendere un appartamento Ex IACP Como – Lombardia (ora Aler) riscattato nel 1988 con legge n. 513 del 77.
    Aler ci risponde che possiamo estinguere il diritto di prelazione solo pagando 10% + iva del valore catastale.

    Qui ci sono pareri diversi da quello di ALER:
    https://www.e-glossa.it/wiki/diritto_di_prelazione_ex_art._28_della_legge_513_del_1977_(alloggi_di_edilizia_residenziale_pubblica).aspx
    https://www.prontoprofessionista.it/articoli/il-diritto-di-prelazione-dello-i-a-c-p-sulla-vendita-degli-alloggi-avvocati-civile-avv-leonardo-sagnibene-napoli-napoli-campania.html

    Si può proporre ad ALER l’acquisto e se rifiutano ritenere libero l’immobile ?

    Grazie.

  146. addante Autore articolo

    EVIDENTEMENTE AVETE LETTO E NON CAPITO QUELLO CHE SPIEGAVA L’AVVOCATO. CHI HA ACQUISTATO CON LEGGE 513 DEL 1997 DEVE PAGARE IL 10 X CENTO DELLA R.C. X PER CENTO Più IVA PERCHE’ A COSTORO SI APPLICA IL COMMA 25 DELLA LEGGE 560/93

  147. Antonella Fiorito

    Chi ha acquistato con legge 560/1993 deve pagare il 10% all’Aterp? Mi riferisco a quello di Cosenza

  148. addante Autore articolo

    in base alla legge 560 del 1993,comma 20 se la Regione non l’ha modificata dovete solo comunicare il prezzo di vendita a loro perché hanno diritto di prelazione sull’acquisto e non dovete pagare nulla

  149. Dario Cuccaro

    Salve,
    Il precedente proprietario del mio appartamento aveva ricevuto in successione lo stesso dalla madre che lo aveva a sua volta riscattato dall’ATER di Roma.
    Quando ho acquistato l’appartamento da lui, il notaio non ha indicato nell’atto se il diritto di prelazione fosse stato pagato.
    Adesso devo vendere io l’appartamento ma tutt’ora ignoro se il diritto di prelazione sia stato pagato.
    In caso negativo, ho qualche possibilità di sanare la situazione io personalmente? Eventualmente richiedendo in seguito risarcimento al vecchio proprietario per aver venduto l’immobile non privo di vincoli e senza aver adempiuto ai suoi doveri verso l’ATER?

  150. addante Autore articolo

    SE NON è STATO FATTO L’ATTO CHE HA LEI è NULLO, MA LEI SI Può RIFARE TRANQUILLAMENTE SUL NOTAIO CHE HA REDATTO L’ATTO E SUL PROPRIETARIO, MA COMUNQUE DEVI VEDERE LA LEGGE CON CUI è STATO VENDUTO QUELL’IMMOBILE Perché è LA LEGGE CHE STABILISCE SE SI DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE

  151. Stefano Sammarchi

    Spett.le Anna Maria Addante ,
    mi chiamo Stefano sSammarchi e le chiederei , se possibile , un aiuto per il mio caso .
    Devo andare a rogito a fine maggio per un appartamento ereditato dai genitori in provincia di Bologna . che è vincolato alla prelazione dell’Acer di Bologna .
    Ho mandato richiesta di estinzione l’11 marzo con tutta la documentazione e mi è arrivata la comunicazione del numero del loro protocollo e del fatto che mi avrebbero mandato la fattura .
    A tutt’oggi non ho ancora ricevuto nulla (mi hanno detto che sono incasinati ) , ma io a fine maggio dovrei andare a rogito . Ma esiste una scadenza entro la quale dovrebbero mandarmi questa fattura , in modo che io possa pagare e quindi estinguere la prelazione ?
    La Ringrazio anticipatamente , se vorrà dedicarmi un pò del suo tempo .

  152. addante Autore articolo

    LEI LI RICHIAMI IMMEDIATAMENTE FACENDOGLI SAPERE CHE SE PER COLPA LORO PERDE L’ACQUIRENTE NE POTRANNO ESSERE RESPONSABILI IN QUANTO A LEI NON GLI HANNO DETTO IN QUANTO TEMPO POTEVA AVERE LA RISPOSTA.

  153. Renata

    Buon giorno Sig.ra Addante,

    è mia intenzione vendere un appartamento in edilizia popolare con ATC di Torino, avuto in successione dopo il decesso dei titolari (genitori). L’appartamento era stato acquistato nel 2002 ai sensi della L. n. 560 del 24 dicembre 1993. Il prezzo a cui verrebbe venduto (prezzo di mercato) è UGUALE al prezzo a cui era stato acquistato nel 2002, rivalutato dell’indice ISTAT (questo perché la zona soffre di forte crisi immobiliare).
    Pertanto, in teoria, a me farebbe addirittura comodo se il consorzio case popolari me lo riacquistasse, in quanto non dovrei pagare i diritti di Agenzia Immobiliare per venderlo sul libero mercato. Detto questo, appare chiaro che non è mio interesse pagare il 10% del valore per estinguere il diritto di prelazione, ma vorrei solo dare comunicazione dell’intenzione di vendere, indicando il prezzo che sarebbe uguale a quello di acquisto rivalutato all’indice ISTAT, dando la possibilità al consorzio, ove volesse, di esercitare la prelazione, come previsto da Art.1 comma 20 della suddetta legge.
    Mi conferma che ciò è possibile e che, in caso di rinuncia alla prelazione, essendo il prezzo di vendita UGUALE a quello che pagherebbe il consorzio, non sono tenuta a versare il 10% per eliminare il loro diritto?

    Grazie in anticipo.

  154. addante Autore articolo

    DEVE VERSARE IL 10 X CENTO PER ELIMINARE IL DIRITTO,ANCHE PERCHE’ LE AZIENDE SONO COSI INCASINATE CHE NON SE LO RICOMPREREBBERO MAI

  155. Tina

    Buonasera e complimenti per la preparazione e la puntualità delle risposte.
    Il mio quesito è il seguente:
    Anche se sono proprietario di un alloggio, posso comunque comprare con le agevolazioni fiscali se entro un anno dall’atto vendo o cedo i diritti sulla mia prima casa.
    A novembre 2022 scadono i 10 anni ed inoltrerò domanda per il pagamento del 10% all’atc di Torino, a gennaio dello stesso anno posso comunque fare l’atto visto che entro l’anno alieno i diritti sull’alloggio acquistato con la legge 560/1993?

  156. addante Autore articolo

    CERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ UN DIRITTO PODESTATIVO CHE SI PUO’ ESTINGUERE IN QUALSIASI MOMENTO, LA VENDITA NON SI PUO’ FARE PRIMA DEI 10 ANNI

  157. Simona Porziotta

    Buon giorno. Siamo eredi di un immobile riscattato da mia nonna nel 1991. Poiché l’intenzione è quella di vendere l’immobile, abbiamo comunicato all’ istituto case popolari affinché esercitasse il diritto di prelazione. L’ente ha risposto oltre i 60 gg dicendo che non è interessato all’esercizio del diritto di prelazione e richiede il pagamento del 10% della rendita catastale più iva più diritti amministrativi.
    Sono obbligato a pagare questo 10% della rendita catastale?

  158. FRANCESCO PASTORE

    Avvocato buongiorno
    ho letto il parere di Federcasa ed i commenti sul forum.
    A quanto capisco, mi sembra che in caso di provenienza ex lege 513/77 è necessario estinguere la prelazione, altrimenti l’Ater può acquistare ad un prezzo “politico”, cioè quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, di solito molto inferiore al valore attuale di mercato.
    Ma nel caso di immobili acquistati ai sensi della legge 560/93, credo sia obbligatorio solo comunicare all’Ater le condizioni della vendita e non estinguere la prelazione con il 10% del valore di rendita rivalutata.
    Cioè, se l’Ater vuole acquistare al prezzo proposto, bene, altrimenti il notaio potrà fare l’atto. Se invece io non voglio correre il rischio che l’Ater acquisti, allora dovrò estinguere la prelazione.
    E’ corretto il mio ragionamento?
    Grazie per una risposta e complimenti

  159. addante Autore articolo

    NO NON E’ CORRETTO PERCHE’ LEI NON HA CAPITO SE LEI VA A LEGGERSI LA LEGGE 27/06 LA REGIONE LAZIO HA FATTO UNA MODIFICA APPLICANDO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ANCHE A CHI ACQUISTA CON LA LEGGE 560/93 E DI QUESTO RINGRAZIATE D’ALEMA MODIFICA TITOLO V LE REGIONI HANNO POTERE DI MODIFICARE LEGGI NAZIONALI.
    AVEVA RAGIONE RENZI MA IL POPOLO NON LO HA CAPITO E HA VOTATO NO AL REFERENDUM, SE FOSSE PASSATO QUEL REFERENDUM LEI OGGI AVREBBE AVUTO RAGIONE E INVECE GLI TOCCA PAGARE

  160. Elisabetta

    Preg.ma Dott.ssa Addante,
    acquisto di immobile Ater Chieti nel 1999 ex L. 560/1993; l’erede vuole procedere oggi alla vendita ad un terzo e procedere con relativa comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’Ater ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione (come contrattualmente previsto).
    L’Ater, in sede di accesso per l’acquisto di informazioni, precisa che dovrà essere “riscattato” il diritto di prelazione ed ha fornito la modulistica in merito. Nel link di riferimento sul sito Ater Chieti si precisa tra le FAQ che: “Se l’alloggio è stato acquistato in base alla legge 08/08/1997 n.513, affinché l’Azienda rinunci ad esercitare tale diritto, l’interessato deve versare una somma pari al 10% + IVA al 20% del valore catastale dell’alloggio”.
    Ritiene che tale diritto dovrà essere corrisposto? Parliamo di circa € 9.500,00.
    La ringrazio infinatamente e porgo cordiali saluti,
    Elisabetta C.

  161. addante Autore articolo

    PURTROPPO SI DEVE ESSERE CORRISPOSTO ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO VI FARA’ IL ROGITO PER LA VENDITA

  162. FRANCESCO PASTORE

    Dottoressa Addante
    grazie per la sua risposta.
    Volevo segnalare che l’Aler di Milano, sul proprio sito, dice chiaramente che in caso di rivendita di alloggi ex 560/93, l’assegnatario ha la facoltà e non l’obbligo di estinguere la prelazione
    Sul web, un’altra Ater chiede la visura catastale, per poter calcolare il 10% sulla rendita, solo per la vendita degli alloggi ex 513/77 e non per la 560/93.
    Ma allora è un problema di leggi regionali?
    Per esempio io sono in Veneto e la legge regionale ricopia il testo della 560/93
    Grazie ancora
    Francesco P

  163. addante Autore articolo

    CERTO è UN PROBLEMA DI REGIONI E PER QUESTO ERO D’ACCORDO CON RRENZI E CON IL SUO REFERENDUM PERCHE’ D’ALEMA GOVERNO AMATO, MA AMATO NON ERA D’ACCORDO MODIFICO’ IL TITOLO QUINTO DELLA COSTITUZIONE DANDO POTERI ALLE REGIONI SU VARIE COSE COMPRESA LA SANITA’ E OGGI SIAMO IN QUESTA BABELE!
    REGIONI CHE HANNO POTUTO MODIFICARE COSI LA LEGGE NAZIONALE 560/93 FACENDO COSI CASSA ANCHE DOVE NON DOVEVANO.
    PER FORTUNA ORA CON DRAGHI GRAZIE A RENZI FORSE RIUSCIREMO A METTERE UN PO’ DI ORDINE IN QUESTO VIOLENTATO PAESE DA POLITICI SENZA SCRUPOLI!

  164. Gianni

    Gentilissima Dottoressa
    Le sottopongo il mio caso per avere il Suo pregevole parere.
    Nel 1995 mia madre riscatta dall’ATER di Latina un alloggio costruito negli anni 1960 tramite la legge 560/93. Deceduta nel 2018 divento erede con mie sorelle del citato appartamento che vogliamo vendere al prezzo di mercato. Comunichiamo all’ATER tale volontà tramite un preliminare fatto con il compratore, al fine di far esercitare il diritto di prelazione all’acquisto da parte dell’ATER entro 60 giorni ( Art.1 c.20 L. 560/93). L’ATER risponde comunicando che per estinguere la prelazione dobbiamo pagare circa 5.000 euro, in particolare dice……. A tal proposito la Legge Regionale Lazio n. 27 del 28/12/2006, Art. 48 c. 10 bis….
    Riporto per intero l’art. 10 bis
    10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA FINANZIATI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo.

    Nel caso di specie l’alloggio in questione è stato costruito negli anni 1960 ed è quindi precedente all’entrata in vigore della legge 513/1977.
    PERTANTO RISULTANO INAPPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL’ART 10 BIS. E DI CONSEGUENZA LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CON LE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 28, NONO COMMA, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 513.
    Permane tuttavia, la possibilità di ATER di esercitare il diritto di prelazione (ai sensi dell’Art 1 c. 20 L. 560/93) per l’alloggio in questione, al prezzo concordato nel preliminare di vendita che è quello di mercato precedentemente inoltrato all’ATER .
    Mi scuso per la lunga esposizione necessaria ad evidenziare il punto legislativo non chiaro per cui si richiede il Suo illustre parere su quanto sopra esposto.
    Nel RingraziarLa cortesemente saluto. Gianni

  165. addante Autore articolo

    SE L’ALLOGGIO DI SUA MADRE ERA UN ALLOGGIO CON PATTO DI FUTURA VENDITA NON DEVE PAGARE NULLA SE INVECE ERA UN ALLOGGIO DATO SOLO IN LOCAZIONE ALLORA LO DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEVE VEDERE QUANDO GLI HANNO ASSEGNATO L’ALLOGGIO SE ERA IN LOCAZIONE O PATTO FUTURA VENDITA

  166. Carlo

    Gentilissima Dott.ssa,
    mio padre ultra ottantenne ha riscattato un immobile ATER a ROMA in zona Peep 38 Laurentino nel 2014 e successivamente pagato il diritto di prelazione all’ATER.
    Essendo in zona Peep, l’immobile è soggetto a vincoli sul prezzo massimo di cessione oppure e’ necessaria l’affrancazione per la vendita a prezzo libero di mercato?
    La ringrazio anticipatamente.
    Carlo

  167. addante Autore articolo

    L’AFFRANCAZIONE SI PAGA SOLO PER GLI ALLOGGI IN COOPERATIVA, MA SE HA POAGATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON PUO’ ESSERE IN COOPERATIVA, MI FACCIA SAPERE CON CHE LEGGE GLIE LOHANNO VENDUTO.

  168. Mario

    Buongiorno,

    l’Ater di Roma, a seguito di una richiesta di estinzione del diritto di prelazione ex art. 28, L. 513/1977 e s.m.e.i., a distanza di oltre 21 anni, mi ha inviato in qualità di erede una diffida al pagamento di rate ritenute insolute: mi chiedo se vi sia qualche norma specifica che deroghi alla prescrizione ordinaria decennale.

    La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

    Mario

  169. Emilio

    Buona sera, se uno dei comproprietari compra una casa iacp, è comunque soggetto alla prelazione da parte di iacp , atteso di non essere un terzi?

  170. addante Autore articolo

    BISOGNA VEDERE CON QUALE LEGGE QUELLA CASA FU ACQUISTATA SE LO è STATA CON LA LEGGE 513/77 O LA LEGGE 560/93 SI DEVE ESTINGUERE ILDIRITTO DI PRELAZIONE FACENDO DOMANDA E PAGANDOLO

  171. addante Autore articolo

    DOPO 21 ANNI ? LE CONSIGLIO DI PRENDERE UN APPUNTAMENTO CON IL NOSTRO LEGALE AVVOCATO GALEANI PER CHIEDERNE LA PRESCRIZIONE 06 4817341 TELEFONARE DI POMERIGGIO PER APPUNTAMENTO

  172. Giovanna

    Buonasera, vorrei estinguere il diritto di prelazione per una casa di categoria A3. I’IACP di catania richiede per l’estinzione del riitto di prelazione di applicare la seguente formula:
    Valore catastale X rivalutazione dello 0,5% X 160. A tale risultato vogliono aggiuta anche l’IVA al 22% e 70 euro di istruttoria specificando inoltre che l’importo viene determinato sulla base di quanto disposto con Decreto Regionale n. 517 del 22/03/2012 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana in merito alla determinazione dell’importo del diritto di prelazione, facendo riferimento ai parametri di cui al comma 4 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con legge n.214 del 22/12/2011, recepiti con deliberazione del commissario straordinario n. 39 del 7/6/2012.Tale calcolo fa però da una mia ricerca fa riferimento al caloco dell’IMU (Imposta Municipale Propria).E’ corretto che IACP catania vada in deroga alla 590/93 dicendo che siccome siamo una Regione a Statuto speciale bisogna applicare questa aliquota abnorme? Grazie.

  173. luciano salamone

    Gentilissima Dott.ssa,
    ho comprato l’ apprtamento dove abito dall’ IACP di Agrigento con legge 560/1993 in data 18/05/2015 .
    Sono trascorsi i 5 anni richiesti e dovrei dare l’appartamento a mia figlia sposata con figli . Come posso regolarmi ? L’ IACP mi chiede di compilare una “richiesta di disinteresse all’aquisto per farmi sapere l’ammontare del prezzo da pagare per l’estinzione del diritto di prelazione”. Io sono disposto a vendere l’immobile al’IACP se lo vogliono. Che mi consiglia?
    Grazie per una risposta
    cordiali saluti , luciano

  174. addante Autore articolo

    NON E’ UNA DICHIARAZIONE DI DISINTERESSE ALL’ACQUISTO,MA LA RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.LEI DEVE LEGGERE IL ROGITO CON CUI HA ACQUISTATO E LEGGERE COSA C’E’ SCRITTO SE E’ CITATO L’ART.20 O L’ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 560/93 E ASSICURARSI SE QUELL’ARTICOLO LA REGIONE NON LO HA MODIFICATO CON LEGGE, PERCHE’ NEL LAZIO LO HANNO FATTO.

  175. addante Autore articolo

    ESSENSO UNA REGUIONE A STATUTO SPECIALE HA PIU’ DIRITTI, MA TALE DIRITTO NON GLI PROVIENE DALLO STATUTO SPECIALE,MA DALLA MODIFICA DEL TITOLO 5 DELLA COSTITUZIONE CHE FECE FARE D’ALEMA CHE HA FATTO LA PEGGIO COSA CHE UN POLITICO POTEVA FARE RELEGANDO ALLE REGIONI COMPETENZE CGHE ERANO PRETTAMENTE STATALI. MA LE POSSO DIRE CHE SIETE FORTUNATI PERCHE’DA NOI NEL LAZIO SI CALCOLA IL 10 X CENTO DELLA R.C X PER 100 PIU’ IL 22 X CENTO IVA ,MA PER L’ISTRUTTORIA L’ATER DI ROMA CHIEDE 1708,00 EURO, PER CUI LA SICILIA SI E’ COMPORTATA MEGLIO.

  176. vernamonte antonio

    Buon giorno,
    nel 2001 ho concesso la somma necessaria a mia madre per acquistare l’alloggio ATER dove risiedeva ormai da circa 40 anni. Di ritorno ,mia madre, ha disposto che fossi io unico erede per cui, con la rinuncia delle mie sorelle, ho fatto dono dell’appartamento ai miei due figli. L’atto di compravendita, redatto ovviamente in presenza del notaio e del rappresentante dell’ATER, all. articolo 6 recita cosi: Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di registrazione del presente contratto e comunque fino a quando non pagato integralmente il prezzo, l’alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè potrà essere modificata la destinazione d’uso. Decorso il termine suddetto , qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio deve darne notizia all’azienda a mezzo lettera raccomandata con aviso di ricevimento; l’Azienda potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
    Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia intreresse ed è rilevabile dal’ufficio del giudice.
    Dopo 11 anni, volendo uno dei miei figli rilevare il 50% appartenente al fratello, inviava lettera raccomandata A. R. così come previsto nell’atto di compravendita, evidenziando la sua volontà di vendere la sua parte al fratello già proprietario del 50% e chiedendo se l’Azienda ATER, così come previsto dagli accordi, fosse interessata a far valere il loro diritto di prelazione. Durante tutti questi anni non abbiamo mai ricevuto risposta dall’ATER alla ns. raccomandata. In seguito, per motivi che no sto qui ha spiegare, la compravendita tra fraelli non fu più fatta. Oggi vi sono le giuste condizioni per fare l’operazione ma vengo a sapere dal notaio che bisogna estinguere il diritto di prelazione all’ATER, che comunque ripeto, non ha mai risposto alla ns. lettera. Ci viene detto che purtroppo, non avendo indicato sulla ns. raccomandata il prezzo di acquisto, la nostra richiesta è praticamente nulla.
    Sono veramente senza parole!!!! sull’atto hanno scritto di tutto, tranne la cosa piu’ importante; l’estinzione del diritto di prelazione. Al tavolo della compravendita vi erano tutti professionisti, inclusa la parte venditrice e nessuno a proferito parola su questa questione così importante. Per non ritrovarmi oggi questa sorpresa avrei dovuto studiarmi per intera la legge 560/93 , ma essendomi servito, ovviamente, di professionisti immaginavo che le cose salienti, le piu’ importanti, sarebbero state riportate sull’atto di compravendita. Invece no; a conti fatti dovrei versare all’azienda circa 5.000 € pur essendomi atttenuto passo passo a quanto indicato sull’atto nel caso di vendita. Mi piacerebbe avere un suo parere. Per Sua informazione trattasi dell’ ATER di chieti.. grazie

  177. addante Autore articolo

    lEI IN BASE ALLA LEGGE 560/93 AVREBBE DOVUTO INVIARE ALL’ATER LA LETTERE CHE STAVA VENDENDO CASA INDICANDO IL PREZZO A CUI LA VENDEVA CHIEDENDO ALL’ATER SE ERANO INTERESSATI LORO AD ACQUISTARLA E L’ATER AVREBBE DOVUTO RISPONDERGLI .
    NON CAPISCO PERCHè GLI CHIEDONO IO DIRITTO DI PRELAZIONE PERCHè IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO SUGLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513 DEL 1977 OVVERO COME STABILITO AL COMMA 25 DELLA LEGGE 560/93 MENTRE SE LEI HA ACQUISTATO CON LA LEGGE 560/93 GLI DEVONO APPLICARE IL COMMA 20 IL QUALE PREVEDE CHE LEI COMUNICHI LA VOLONTà DI VENDERE E IL PREZZO E L’ATER DOVRà VALUTARE SE ACQUISTARLO O NO, MENTRE CREDO CHE A LEI IL NOTAIO STIA FACENDO CONFUSIO9NE APPLICANDOGLI IL COMMA 25.
    PURTROPPO MOLTI NOTAI INCAPPANO IN SIMILI ERRORI, MA POI SE NE AVVEDONO.
    IL NOTAIO0 DEVE APPLIACRE IL COMMA 20 E NON IL COMMA 25

  178. Marco

    Buona sera, mio zio nel giugno 2016 ha riscattato una casa ex Iacp in Campania; dopo due mesi e’ deceduto e la casa e’ passata all’erede sua sorella che ha pagato per 5 anni il mutuo. Nel giugno 2021 ha terminato di pagare il mutuo e ora a febbraio 2022, essendo passati 5 anni necessari per venderla in quanto avuta per successione ereditaria, ha chiesto all’ex Iacp gli adempimenti necessari e gli e ‘ stato risposto che vanno pagati 8 mila euro (aliquota del 35% su valore casa) per annullare il diritto di prelazione a prescindere se ex Iacp voglia esercitate o meno tale diritto. Se poi ha capito bene altrimenti deve aspettare i 10 anni per vedere cadere il diritto di prelazione e non pagare più nulla all’ex Iacp e vendere la casa. Mi sembrano clausole capestro.. può essere vero tutto ciò? Su atto stipulato si parla solo di legge 560/93. Grazie

  179. addante Autore articolo

    deve vedere bene il rogito cosa c’è scritto x la legge 560/93 ha due commi il 20 e il 25 a lei quale gli hanno applicato?
    Inoltre occorre verificare se la Regione Campania ha modificato la legge 560/93

  180. Marinella

    Buongiorno Dott.ssa, vorrei chiederle se nel caso che descrivero’ sussiste o meno il diritto di prelazione : il 02.02.1981 l’ I.A.C.P. di Chieti ha venduto ai sensi del D.P.R. n 2 del 17 gennaio 1959 e successive modificazioni un alloggio. Il prezzo di cessione era stato comunicato all’assegnatario il 25.09.1976 e accettato in data 02.10.1976, 0ggi gli eredi vogliono vendere l’alloggio e avendo chiesto un parere all’ATER è stato detto loro di dover pagare l’estinzione del diritto di prelazione. Le chiedo, gentilmente un suo parere. Cordiali saluti Marinella

  181. addante Autore articolo

    se deve pagare il diritto di prelazione lo trova scritto nel rogito, ma vista la legge con cui ha acquistato credo che non lo troverà in quanto il diritto di prelazione si paga solo per la legge 513/77 art. 28 e la legge 560/93 comma 25.e la l

  182. aldo

    buonasera,
    le chiedo informazioni perchè con ATER non si riesce a parlare, mia madre nell’anno 1999 acquisto un appatameto da ater Roma pagato immmediatamente all’atto notarile, ma nel 2006 e venuta a mancare e quindi è passato a me e mio fratello.
    Ora mio fratello vende il suo 50% alla nipote, nel cotratto di compravendita tra ater e mia madre l’istituto intende alienare il predetto immobile in piena osservanza della legge regionale del 28/8/1991 n.42 e legge regionale 18/03/1994 n.4, ma anche in questo caso devo chiedere se fossero interessati a far valere il loro diritto di prelazione.
    La ringrazio per la sua disponibilità.
    Distinti saluti.

  183. addante Autore articolo

    IL DIRITTO DI PRELAZIIONE CON LA MODIFUICA FATTA DALLA LEGGE 560/93 VA PAGATO ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO TI FARA’ IL ROGITO

  184. Giaampiero

    Ciao, ho trovato una risposta direttamente dalla Legge che mi appare ottima ed applicabile.
    Confermami, se puoi per cortesia, solo che è ancora il vigore il comma 10 dell’art. 1 della Legge 24/12/1993 n. 560.
    Tale definitivo comma, aggiunto nella Legge dall’art. 4 della L 136 del 30/4/1999), dopo aver descritto come viene calcolato il valore o “prezzo” dell’immobile, all’ultimo capoverso dice testualmente: “Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione”; (ovvero il rogito).
    E’ tutto ok? A quanto mi risulta, quiindi possiamo pagare il benedetto balzello del 10% fino a 15 giorni dopo il rogito per liberare la prelazione.
    Confermami tu, grazie mille.

  185. Giampiero

    Per cortesia, non è chiaro dalla Legge 560 se l’estinzione della prelazione, pagando il 10% del valore catastale dell’immobile, succede necessariamente ad una domanda (modi? tempi?) da inoltrare all’Ente (quando? come?); oppure è possibile pagare autonomamente tale 10% con un normale bonifico ad un IBAN di c/c dell’Ente, anche al momento del perfezionamento del rogito? Non trovo risposte in merito da alcuna parte. Non c’è scritto nulla in contrario circa “quanti giorni prima o dopo del rogito” va corrisposto all’Ente il 10%; c’è scritto solo che va “versato all’Istituto” tale importo: non c’è scritto ne come, ne quando, ne in che modo. Vorrei chiarezza tramite riferimenti normativi, se mi faccio queste domande è chiaro che luce non è stata fatta verso che deve sborsare decine di migliaia di euro per estinguere un diritto di altri, senza rispetto per il diritto di un proprietario di sapere “almeno” in che modo, come e quando, se deve pagare tale “soldo” all’Ente. Grazie per dettagliarmi i dubbi qui sollevati.

  186. addante Autore articolo

    L’ITALIANO E’ UNA LINGUA DIFFICILE SPERO DI ESSERE CHIARA: IL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ UN DIRITTO PODESTATIVO E LEI LO PUO’ ESTINGUERE QUANDO VUOLE FACENDONE RICHIESTA ALL’ATER E PAGANDO IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE PIù IL 22 X CENTO IVA SOPERTO DI ESSERE STATA CHIARA

  187. addante Autore articolo

    LA PRELAZIONE LA PUOI ESTINGUERE QUANDO VUOI ANCHE IL GIORNOI STESSO CHE COMPRI CASA DALL’ATER QUANDO FAI IL ROGITO BASTA CHE GLIE LO DICI PRIMA ALL’ATER COSI PREPARA TUTTO

  188. Gino

    Buonasera, chiedo cortesemente un parere. Con atto del 3 novembre 1982, il signor X stipulava un contratto di riscatto di un alloggio sito in Calabria con l’allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Il contratto è stato stipulato ai sensi della Legge del 21 Marzo 1958, numero 447 – del Decreto del Presidente della Repubblica 17 Gennaio 1959, numero 2 – della Legge del 27 Aprile 1962, numero 231 – della Legge 8 Agosto 1977, numero 513 e della Legge 5 Agosto 1978 numero 457. Con Tale atto le Ferrovie cedevano la proprietà dell’immobile al precedente Signor X al prezzo in Lire di 3.625.750 con le riduzioni previste dall’articolo 28 della legge del 8 agosto 1977, numero 513. Il prezzo di cessione è stato saldato a mezzo versamento a rogito di una cifra e con piano di rateizzazione in 180 rate, direttamente addebitate in busta paga al cessionario. Nel 2001, il 24 maggio , veniva stipulato l’atto la dichiarazione di quietanza con conseguente estinzione dell’ipoteca, da trasmettere presso la conservatoria. Nel medesimo atto di quietanza, si riferisce che l’atto originario di compravendita tra ferrovie ed il sig. è stato stipulato ai sensi del DPR del 17 gennaio 1959, numero 2, della Legge del 27 Aprile 1962, numero 231 e delle successive norme modificative ed integrative. Nel 2004, a seguito della morte del proprietario, l’immobile è andato in successione alla coniuge in comunione dei beni e al figlio. A seguito della morte della coniuge, avvenuta nel 2016, il signor Y, figlio del sig. X è divenuto unico proprietario dell’immobile. Oggi il sig. Y vorrebbe vendere l’immobile a mia moglie. Abbiamo concordato prezzo ed ottenuto il mutuo dalla banca ma il notaio sostiene che ci sia un diritto di prelazione dell’Aterp Calabria. Chiedo cortesemente per tale diritto si debba necessariamente provvedere all’estinzione a meZzo pagamento in favore di Aterp, secondo la legge dell’agosto del 1977, oppure tale diritto di prelazione non sussiste, essendo un immobile ceduto dalle Ferrovie. Ringrazio in anticipo e spero di essere stato chiaro.
    Cordiali saluti

  189. addante Autore articolo

    CAMBIATE NOTAIO IN QUANTO COSTUI E’ UN INCOMPETENTE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER LE CASE DELLE FERROVIE E DELLE POSTE NON SI PAGA L’UNICO DIRITTO CHE POTREBBERO AVANZARE SONO LE FERROVIE COMPRANDOLO LORO AL PREZZO DI MERCATO A CUI LO VOGLIONO VENDERE.
    INOLTRE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI APPLICA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALLOGGI ACQUISTAATI CON LA LEGGE 513/77 ART.28 E CON LA LEGGE 560/93 ARTICOLO UNICO COMMA 25 E CON LA LEGGE REGIONALE LAZIO N.42 DEL 1991.
    TUTTI GLI ALTRI NON DEBBONO PAGARE NULLA!
    INOLTRE SE AVREBBE DOVUTO PAGARE SAREBBE STATO SCRITTO NELL’ATTO, NELL’ATTO L’UNICO DIVIETO E’ QUELLO DI NON POTER RIVENDERE L’ALLOGGIO PRIMA DEI 15 ANNI
    PURTROPPO STI NOTAI NON LEGGONO E NON SI DOCUMENTANO

  190. Anonimo

    mia madre vorrebbe acquistare un immobile di proprietà del Comune ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560. Per farlo intende richiedere un mutuo, per almeno parte della liquidità. Per una verifica preliminare la Banca mi chiede se è definito un prezzo massimo di vendita. Io non trovo nulla in merito nella legge. Mi potrebbe dare conferma? Inoltre il diritto di prelazione è presente per tutti gli Enti? L’articolo 20 della Legge parrebbe far riferimento solo agli ” IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale”.
    E’ possibile contattarLa direttamente anche tramite e-mail per altri quesiti relativi ad alcuni articoli della legge?
    Grazie in anticipo. Cordiali saluti.

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