I MISTERI DEL CANONE

Abbiamo pubblicato le leggi che disciplinano i canoni e non riusciamo a comprendere da dove nasce tale iniziativa dell’Ater di Roma.
Forse non lo capiamo,ma credo che la legge dica ben altro di quanto loro hanno scritto con le delibere che si sono succedute.

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Legge Regionale n.25 del luglio 1997
Capo II
Norme transitorie
Art. 7

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme l’accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti gestori richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione.

2. Nella determinazione del reddito annuo complessivo non si tiene conto della detrazione degli assegni familiari fino alla elaborazione dei dati del primo censimento reddituale utile, salvo conguaglio degli eventuali scostamenti.

3. la Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui all’articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il versamento dello 0,50% al fondo di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1^ gennaio 1996. Ai fini della loro applicazione sono individuate le seguenti modalità:
a) l’aggiornamento dei canoni decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 4 è di lire diecimila per i primi dodici mesi e di lire quindicimila dal tredicesimo mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) i canoni di cui al comma 1, lettere f) e g), dell’articolo 4 sono incrementati di un’addizionale pari ad un punto in percentuale per ogni scaglione di cinque milioni di reddito a partire dal reddito imponibile di lire sessantuno milioni annui. Tale addizionale è destinata dagli IACP al finanziamento del fondo sociale di cui all’articolo 42 della L.R. 33/1987;
d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone le modalità di riscossione dei canoni aggiornati per il periodo dal 1^ gennaio 1996 alla data di effettiva applicazione di essi da parte degli enti gestori.

5. Qualora dall’applicazione delle norme contenute nel titolo V della legge regionale n. 33 del 1987, come modificato dal titolo I della presente legge, derivi un aumento del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle fasce di reddito di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 4, la differenza tra canone in atto e canone corrispondente a ciascuna delle suddette fasce è ridotta del 50 per cento per i primi 4 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti soggetti all’applicazione della presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa l’anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi.

Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza. )

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Legge Regionale n.12 del 6 agosto 1999
Art. 18
(Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di esecutività dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 4, comma 4 della l. 431/1998, i criteri per la fissazione del canone di locazione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 1997, n. 25 fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificata dalla l.r. 25/1997.

3. Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 20001, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, come modificata dalla l.r. 25/1997 e dall’articolo 20.(14)

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, ai fini della fissazione del canone di locazione con riferimento alla categoria catastale, agli alloggi regolarmente occupati da legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi si applica il coefficiente previsto per la categoria catastale A4.

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Quando abbiamo fatto l’incontro con il Commissario, subito dopo il suo insediamento e con il precedente direttore Panella avevamo spiegato molto bene le anomalie della delibera che aveva fatto la dott.ssa Grassia sottolineando tra le altre cose anche la questione delle rendite catastali.

Ma nella modifica effettuata il problema della Rendita Catastale è rimasto tale e quale,ma è così difficile far capire a questi signori che così creano una pesante discriminazione tra soggetti uguali?

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