L’ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA HA MESSO IN VENDITA CIRCA MILLE ALLOGGI POPOLARI E GLI ASSEGNATARI DI TALI ALLOGGI STANNO RICEVENDO UNA LETTERA DI PROPOSTA ALL’ACQUISTO DOVE PER ACCETTAZIONE SI CHIEDE IL VERSAMENTO DI EURO 5MILA.
MA FATE ATTENZIONE IL NUMERO DEL BONIFICO INDICATO PER UN MERO ERRORE DI BATTITURA NON E’ QUELLO ESATTO PER CUI TUTTI COLORO INTERESSATI ALL’ACQUISTO CHIAMINO I SEGUENTI NUMERI SIA PER INFORMAZIONI MA SOPRATUTTO AVER IL NUMERO PER IL BONIFICO GIUSTO.
TEL.06 398632610 – 06 398632635
I PREZZI SONO DATI DALLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER 150 AL QUALE POI DEBBONO ESSERE DETRATTI GLI ABBATTIMENTI DI LEGGE.
VISTO I PREZZI CREDO CHE SIA VERAMENTE CONVENIENTE ACQUISTARE LA PROPRIA ABITAZIONE.
PER VOSTRA COMODITA’ VI HO RIPORTATO UNA PARTE DELL’ARTICOLO 48 DELLA LEGGE 27/06, LA PARTE CHE VI INTERESSA SOTTOLINEANDO LE COSE CHE VI RIGUARDANO.
Art. 48
(Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa)
1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani. (2)
2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. (3)
3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima.(4)
4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario; (5)
b) i figli non conviventi dell’assegnatario, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; (6)
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 , a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi. (7)
cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro. (7a)
4bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario e degli altri familiari conviventi.(8)
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore.(9)
6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti . Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita. (10)
7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
…………………….
Buona sera Signora Addante, come sempre rende a noi utenti un servizio eccezionale! Volevo sapere se per caso anche Ater Comune di Roma stia mettendo in vendita alloggi e sia previsto un invio massivo di lettere di comunicazione come quella di Ater Provincia di Roma. Un caro saluto
DEVO RIDERE? SE LEI LEGGE IL MIO ULTIMO ARTICOLO SI RENDERA’ CONTO COME STA MESSA L’ATER DI ROMA
Buongiorno Dott.ssa Addante, gli alloggi in vendita, che zone interessano?
Grazie
E già! L’ho letto….si che l’ho letto……che tristezza|
Buonasera, volevo informazioni riguardo la vendita degli alloggi Ater, come da suo consiglio ho provato a chiamare i numeri sopra indicati ma senza esito.
Parlo a nome di mio padre che, non ha mai ricevuto la lettera di cui sopra, rientrando lui nella categoria di coloro che hanno chiesto la regolarizzazione della pozione, mi pare con la sanatoria del 2006.
Le sarei grata se potesse darmi maggiori informazioni in merito alle vendite.
grazie
caterina
PURTROPPO PER SAPERNE DI Più DEVE PARLARE CON LORO, E INSISTA CHE PRIMA O POI GLI RISPONDONO,MA SUL SITO DEL’ATER DELLA PROVINCIA CREDO CI SIA L’ELENCO DEGLI IMMOBILI IN VENDITA
COMUNQUE SE MI DICE COSA VUOLE SAPERE CERCHERO’ DI RISPONDERGLI
TI RENDI CONTO IN CHE MANI STIAMO?
SONO MILLE ALLOGGI SPARSI IN TUTTA LA PROVINCIA CREDO CI SIA L’ELENCO SUL SITO DELL’ATER DELLA PROVINCIA
L’elenco è quello relativo al Piano Vendita, giusto?
Annamaria, noi ricevemmo la lettera di cui fà riferimento al punto 2 di questo articolo:
2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. (3)
Abbiamo ricevuto la lettera con la richiesta di consenso all’acquisto relativo alla L. 27/06, ma a quanto dice l’Ater della Pr. di RM , quello era solo un sondaggio.
IO NON SO A QUALE LETTERA LEI SI RIFERISCE,MA LE LETTERE INVIATE DALLA PROVINCIA DOVE CHIEDONO IL VERSAMENTO DI 5MILA EURO COME ACCONTO PER L’ACQUISTO NON E’ ASSOLUTAMENTE UN SONDAGGIO E CORTESEMENTE MI PUO’ DIRE CON CHI HA PARLATO?
PERCHE’ DA UNA VERIFICA FATTA NESSUNO DEI NUMERI INDICATI NELLA LETTERA HA RISPOSTO IN TALE MODO.
QUELLO CHE LEI INDICA E’ L’ARTICOLO DI LEGGE LA LETTERA INVIATA DALL’ATER DELLA PROVINCIA E’ QUELLA CHE HO PUBBLICATO E NON ALTRE, LA PREGO DI NON FARE CONFUSIONE.
A QUALE ELENCO TI RIFERISCI? NON POTETE PORRE DOMANDE VAGHE
Annamaria Addante cita: SONO MILLE ALLOGGI SPARSI IN TUTTA LA PROVINCIA CREDO CI SIA L’ELENCO SUL SITO DELL’ATER DELLA PROVINCIA
Gianni chiede: L’elenco è quello relativo al Piano Vendita, giusto?
Annamaria Addante cita: A QUALE ELENCO TI RIFERISCI? NON POTETE PORRE DOMANDE VAGHE
è ovvio che mi riferisco all’elenco degli alloggi messi in vendita con il Piano vendita, riportato sul sito dell’Ater della Pr. di RM
Quindi la domanda è: questo elenco di cui citate voi, fà riferimento all’elenco degli alloggi messi in vendita con il Piano Vendita e riportato sul sito dell’Ater della Pr. di RM? O questi 1000 alloggi sono una cosa diversa da quelli inseriti nel Piano Vendita?
ECCO ORA SEI STATO CHIARO SONO QUELLI DEL PIANO VENDITA CHE STA SUL SITO DELL’ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA
Domanda: se a suo tempo ricevemmo la lettera di acquisto basata sulla L. 560/93 dall’Ex Iacp (alloggi inseriti nel piano vendita dall’Ex IACP), e nel Piano di Vendita attuale dell’Ater Pr. di RM è presente anche il mio civico, che fa parte purtroppo dei 985 alloggi successivamente esclusi , posso chiedere ugualmente all’Ater della Pr. di RM l’acquisto dell’alloggio?
Lo dico sempre, ma vorrei prendere un appuntamento con l’Avv. Galeani.
Lei scriva all’Ater dellaProvincia citando tale lettera e dica che vuole acquistare
per appuntamento con l’avv.to Galeani basta telefonare di pomeriggio allo 06 4817341
Bongiorno Anmalaria.vorrei sapere come si fa per ricevere la leterna per aquisto di imobile del ater di roma.vivo di 60 ani în questo alloggio,ho pagato tuto regolare non ho adebiti.io vorrei prima che moio compra il aloggio e consegna a mio nipote.Grazie
SCRIVI ALL’ATER CHE LA VUOI COMPRARE
Buogiorno, vorrei sapere se anche ciampino rientra nel piano di alloggi messi in vendita dall’ater…grazie!!
CIAMPINO FA PARTE DELL’ATER DELLA PROVINCIA DEVE VEDERE SULPIANO VENDITA CHE HANNO PUBBLICATO SUL SITO LORO
COME MAI NEI PIANI DI VENDITA NON FIGURA NESSUN ALLOGGIO DEL LOTTO X ALLA GARBATELLA, SEBBENE NEL 1989 SIANO STATE PAGATE £. 200.00 PER LA PRENOTAZIONE E L’ACCETTAZIONE DELLA PROPPOSTA D’ACQUISTO E SIA STATA CONFERMATA LA VOLONTA’ ALL’ACQUISTO A NOME DEL SOTTOSCRITTO NEL 1995 (RAC.TA 3847-18/12/1995), E NEL 1996 (RAC. 00046-13/06/1996) ABITANTE DALLA NASCITA NELL’ALLOGGIO POSTO IN VENDITA, PERCHE L’ASSEGNATARIA DECEDUTA NEL 1992
GENTILE SIGNORE PERCHE’ NON MI VIENE A TROVARE IN ASSOCIAZIONE E MI FA VEDERE TALI LETTERE,PERCHE’ CREDO CHE LEI ABBIA TUTTO IL DIRITTO AD ACQUISTARE L’ALLOGGIO L’ASPETTO LUNEDI DALLE 17 ALLE 19 IN VIA ELISABETTA CANORI MORA 21, LE DO IL MIO CELLULARE 3394581140
io sono assegnatario di una casa ater ad acilia volevo sapere se posso comprare l immobile a me assegnato lotto hf via corrado cagli 80
SE RIENTRA NEI PIANI DI VENDITA SI, SE NEL SUO STABILE HANNO GIà VENDUTO QUALCHE APPARTAMENTO PUO’ INVIARE LA RICHIESTA D’ACQUISTO ALL’ATER.
se sei occupante abusivo NO devi essere o sanato o avere avuto l’assegnazione
se sei occupante abusivo NO
no
NO!
Io faccio badante per un signore in una casa popolare, lui è al corrente con tutte le spese da 30 anni, i figli non abitano con lui e non sono interessati al appartamento, io lo posso comprare? Grazie.
NO LEI NON HA NESSU DIRITTO PER ACQUISTARLO LO PUO’ ACQUISTARE LUI O I FIGLI SE E’ ARRIVATA LALETTERA DI ACQUISTO HA RISPOSTO DI SI
LA CASA LA PUO’ COMPRARE SOLO LUI
Sono un papà divorziato 2 volte, con due bambini 1 di 12 anni e 1 di 1 anno ,lavoro ma non riesco a trovare un affitto adeguato, volevo sapere se è possibile comprare o farmi assegnare una casa popolare,non so che fare ho finito tutti i miei risparmi pagando affitti enormi per cantine riverniciate. Vorrei una casa dove poter far dormire i miei figli…una casa decente
DOVE ABITO IO A TORRESPACCATA STANNO VENDENDO UN APPARTAMENTO A MEZZANINO CUCINA GRANDE ABITABILE CAMERA LETTO CAMERA PRANZO INGRESSO BAGNO SCABUZINO E CANTINA L’AGENZIA GLIE LO HA VALUTATO 185MILA EURO MA CREDO TRATTABILI
FARE LA DOMANDA PER AVERE UNA CASA POPOLARE DEVI FARE LA DOMANDA E POI ASPETTARE…… PERCHE’ NON CI SONO MOLTE CASE
Buonasera,
ho un dubbio che spero possa essere risolto.
La mia residenza è presso la casa di mia nonna dal 2005. Faccio parte dello stato di familia però non ho mai fatto la domanda di assegnazione per l’immobile. Mia nonna è ormai deceduta.
Nel caso in cui ci fosse un bando di vendita dell’appartamento, ho la possibilità, come nipote residente, di poterlo comprare? O forse non essendo assegnataria non posso accedere alla vendita?
Da qualche parte ho anche letto che il diritto di acquisto della casa è permesso solo ai figli (vedovi o separati) della persona deceduta e non ai nipoti.
La ringrazio con anticipo e le faccio i complimenti per il lavoro di informazione che fa, il mondo ATER è una vera giungla!
Ho cercato informazioni su internet ma mi è tutto molto poco chiaro.
La ringrazierei se potesse fornirmi il n. di legge in riferimento al mio quesito.
Cordiali Saluti
quando è morta sua nonna?
Perché la legge 12 /99 è stata modificata recentemente e consente anche ai nipoti il subentro
Mia nonna è morta nel 2008.
Quindi si apre anche per me la possibilità di comprare nel caso ci fosse un bando? Anche se non sono assegnataria?
Grazie
Mia nonna è morta nel 2008.
Quindi pur essendo solo residente e non assegnataria si apre anche per me la possibilità di comprare la casa nel momento in cui venga messa in vendita?
Grazie
NO SE NON HAI OTTENUTO L’AMPLIAMENTO DEL N.F CON TUA NONNA E NON HAI LA VOLTURA A NOME TUO SEI UN OCCUPANTE ABUSIVA
NO SE NON FAI PARTE DEL N.F E NON TI HANNO FATTO LA VOLTURA TEMO CHE TU SIA OCCUPANTE ABUSIVA
Abusiva? Devo controllare tutti i documenti ma credo di avere il requisito
dell’ ampliamento del n.f , quello che mi manca é la voltura a nome mio. Si doveva fare prima del decesso di mia nonna? o posso farlo anche ora?
Cosa dovrei fare per riportare tutto in regola e poter comprare la casa?
Mi scusi le mille domande ma il fatto dell’ occupante abusiva mi ha lasciato perplessa.
Grazie mille
Cara sig.ra mi dispiace dirlo ma se tua nonna è deceduta prima del 2018 e tu non abiti con lei da prima del 1999 e se tua nonna non ti ha adottato sei occupante abusiva
Ottimo lavoro e la ringrazio per le informazioni
Grazie!