LEGGE 12 DEL 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)
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Gradi di parentela e di affinità
Si indicano i criteri che il codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) detta per il calcolo dei gradi di
parentela ed affinità.
Parenti
La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e
quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono
l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite
comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza
calcolare il capostipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo
stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
Quindi (a titolo esemplificativo) sono:
Parenti di primo grado
– Figli e genitori (linea retta)
Parenti di secondo grado
– Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
– Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).
E se il nonno e’ deceduto prima della recente modifica della legge 12 di dicembre scorso?
BELLA DOMANDA LA LEGGE PURTROPPO NON è RETROATTIVA PER CUI PER IL MOMENTO CONSIGLIO DI STARE FERMI E ASPETTARE LE MOSSE CHE FARA’ L’ATER E POI VEDREMO
Secondo la Regione quindi nipote di secondo prima del 99 ok…con residenza dopo il 99 abusivo se nonno e’ morto e di nuovo regolare se nonno e’ rimasto in vita dopo il 28/12/2018?quando hanno fatto quest ultima modifica a qualcuno e’ venuta in mente questa cosa?le leggi non dovrebbero essere eque?
MI SCUSI MA PERCHE’ ABBIAMO POLITICI INTELLIGENTI ALLA REGIONE? E POI BASTA VEDERE CHI è IL RESPONSABILE DELLA CASA DEL PD PER RENDERSENE CONTO.A ME VIENE IL DUBBIO CHE L’ABBIANO APPROVATA PER COPRIRE UNA VERGOGNOSA MARCHETTA FATTA DALL’ATER DI ROMA MA GLI HA DETTO MALE PERCHE’ NON LA COPRE
Buongiorno Signora . Io rientrai nel nucleo familiare con mia figlia e avevamo la residenza che poi ci fu tolta a ns insaputa .Ora a casa nostra dopo il decesso dell’intestatario del contratto di affitto ci vivono dei Colombiani senza titolo.Possiamo io e mia figlia rientrare in casa? Ho tutta la documentazione del caso.
innanzitutto devi accertare chi vi ha fatto togliere la residenza, perché se te l’ha fatta togliere la titolare del contratto ne aveva tutti i diritti e non puoi fare nulla
Poi non comprendo perché dici colombiani potevi dire altra famiglia quelli sono li perché gli è stata molto probabilmente assegnata dal comune
Mentre come per la convivenza di fatto in questa legge 12 e’ specificata la data della l. 76/2016 per il subentro dei parenti di secondo grado a leggerla così com ‘e’ sembra senza tempo….non so se mi sono spiegata…l’Ater pensa chiederà alla Regione una nota esplicativa?Grazie.
per la convivenza di fatto è specificata perché fa riferimento alla legge nazionale che ha riconosciuto le convivenze, ma la legge 12 la prevedeva erano le convivenze moro uxorio mentre per i nipoti non esisteva
Salve, a seguito della modifica della legge 12/99 abbiamo inserito mio nipote nel censimento ed ora faremo la comunicazione di ampliamento nucleo io sono regolare assegnataria….il CAF mi ha detto che mio nipote non avrà cmq diritto al subentro io invece ritengo che con la modifica della legge del 99 ne abbia diritto…chi ha ragione?
IL CAF APRE BOCCA E GLI DA FIATO LALEGGE èCHIARA PARENTE DI SECONDO GRADO ATTENZIONE Perché NON TUTTI I NIPOTI SONO DI 2 GRADO. IO VI HO PUBBLICATO SUL MIO BLOG I GRADI DI PARENTELA
Ecco il risultato! un grazie alla giunta regionale, ora c e chi amplia comodamente regolarmente il proprio nucleo in base alla modifica della legge 12/99 e chi come noi con la lo stesso grado di parentela convivente dal 2002 riceve il decreto di rilascio, multa e canone sanzionatorio perché l assegnarario(mia nonna )e’ deceduta due anni fa’.ultima lettera di rilascio proprio a gennaio scorso dopo tale modifica.Cioe’ questi un nipote lo cacciano e uno lo inseriscono nel contratto!
Grazie…come pensavo e come ho detto al CAF….l’ATER deve limitarsi ad applicare la legge…io sono la nonna del ragazzo…qui di nipote di secondo grado
PERFETTAMENTE! I CAF PURTROPPO NON TUTTI LAVORANO BENE ANCHE PERCHE’ L’ATER E’ UN CASINO
IO PERò NON MI ARRENDEREI ORA VOGLIO SENTIRE L’AVVOCATO GALEANI PER VEDERE SE E’ POSSIBILE FARE QUALCOSA
Gentile dott.ssa, visto che a me la situazione non è molto chiara le chiedo quanto segue.
Io sono residente a casa di mia nonna dal 2004 come “ospite”.
Mia nonna purtroppo è deceduta nel 2016 e io continuo a vivere in quella casa.
Ad oggi c’è qualche legge che consente di regolarizzare la mia posizione?
No solo una sanatoria per cui aspetti forse la faranno
Salve
Sono andata a vivere da mia nonna x motivi di studio e l assisto anche xche è invalida.. Ho chiesto residenza lì devo fare qualcos altro per nn perdere la casa ater un giorno che nonna nn ci sara più
Ringrazio
SI CHIAMAMI AL 3394581140 E TI SPIEGO TUTTO
Salve,volevo porre qualche domanda spiegando la mia situazione….La casa dove alloggio era assegnata a mio nonno che negli ultimi anni di vita era allettato, ho fatto il cambio di residenza agosto 2008 e purtroppo nonno a febbraio 2009 è deceduto
A dicembre 2019 mi é arrivata la prima diffida di rilascio posso fare qualcosa in merito?purtroppo non mi sono mai autodenunciato ad ater perché pensavo bastassero i censimenti che ho fatto regolarmente comunicando anche il decesso di mio nonno.
Nel frattempo ho avuto una figlia che risiede a casa con me dal 2012
NON PUOI FA5RE NULLA DEVI SOLO ASPETTARE CHE FACCIANO S5TA BENEDETTA SANATORIA CHE DOVREBBE USCIRE PRESTO COSI DICONO
PERCHE’ TU SEI UN OCCUPANTE ABUSIVA
Salve,vorrei avere delle informazioni. Sono una mamma single di un figlio minorenne di 16 anni che abita con me e un altro di 27 da un po di anni abita in un altro posto. abbitiamo nelle case popolari, Purtroppo si sentono tante cose….se mi succedesse qualcosa manderebbero via mio figlio minorenne dalla casa?cosa succederebbe?
INNANZITUTTO NON DEVE SUCCEDERGLI NULLA, COMUNQUE NESSUNO LO POTRA’ CACCIARE
Salve, nipote inserito nel nucleo familiare della nonna, inserito fin dall’origine nel contratto d’affitto stipulato dalla nonna nel 2008, cambia residenza nel 2016, anche se di fatto non abbandona mai l’alloggio, e rientra a gennaio 2019 perchè la nonna è invalida 100%. La nonna è deceduta nel luglio 2019. Nel frattempo continua ad occupare l’alloggio, insieme al figlio minore. Ha diritto a voltura o sanatoria?Grazie
LA MODIFICA PER I PARENTI DI SECONDO GRADO E’STATA FATTA AD AGOSTO 2018 PER CUI CI DOVRESTI RIENTRARE, TI CONVIENE ANDARE PRESSO IL TUO UFFICIO DI ZONA E CHIEDERE LA VOLTURA, FAMMI SAPERE QUAL’E’ IL TUO UFFICIO DI ZONA
Buon giorno ,vorrei chiederle un consiglio,mio nonno è purtroppo venuto a mancare due giorni fa ,io ho abitatoncon lui per sei anni insieme a mia moglie e i miei due bambini si sei e tre anni ,in questa casa ha la residenza mia sorella che al momento è alle Canarie e non può neanche tornare a causa del covid-19 volevo sapere se c e qualche possibilità che ci lascino questa cosa e posso continuare a vivere qui con la mia famiglia ,grazie
MA TU HAI LA RESIDENZA IN QUELLA CASA?
O CI HAI SOLO ABITATO? SE VUOI CHIAMAMI AL CELLULARE 3394581140
Gent.ma si tratta del comune di Palermo, sostengono che non può fare voltura in quanto manca il requisito della stabile convivenza, avendo lasciato l’immobile dal 10.16 al 01.2020. Nè sanatoria, che attualmente è prevista per gli occupanti al 31.12.17. Grazie
SE LA LEGGE PREVEDE CIO’ A MENO CHE LUI POSSA DIMOSTRARE CHE HA TOLTO LA RESIDENZA PER …E SPIEGARNE IL MOTIVO,MA CHE DI FATTO ABITAVA SEMPRE LI MA DOVREBBE FARE UN ATTO NOTORIO IN TRIBUINALE CON 2 TESIMONI.
LA SANATORIA PURTROPPO SE SUA NONNA è MORTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SANATORIA NON LA PUO’ FARE
Di fatto continuava a vivere con la nonna. Il cambio è stato fatto per nascita di un figlio e quindi avere la stessa residenza con il figlio. Sarebbe eventualmente sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio? Grazie
ci provi dipende da come reagiscono al comune
Salve . Volevo sapere x cortesia: Sono divorziato è invalido 80%. Sono tornato da mia mamma in una casa popolare, lei è anziana spero campi ancora 100 anni. Ma in caso di morte, io subentro nell’alloggio? Percepisco assegno di invalidità . grazie.
si ma tua madre deve comunicare alle case popolari che il proprio figlio è rientrato nel suo nucleo famigliare
Buonasera. Cercavo su google una risposta alla mia domanda. E spero Lei possa darmela.
Premessa: mio padre era assegnatario di casa popolare Ater a Viterbo dal 1986. Poi morto è passata intestaria mia madre.Dentro casa eravamo: mia madre, mio padre, io e mio fratello. In seguito al decesso dei genitori, sono subentrato come intestatario della casa popolare.
Mio fratello nel corso degli è andato via formandosi una famiglia (quindi ha avuto la residenza altrove). Oggi vivo da solo in questa casa. L’idea da qualche tempo è andar via dalla casa popolare per motivi personali e parlando con mio fratello sarebbe disposto con moglie e un bambino di 8 anni a entrare e prendere come intestatario la casa. Mettendo la propria residenza. È possibile farlo? Ci sono vincoli? O la casa verrebbe in automatico intestata a mio fratello? Io sarei ben felice di dargliela a Lui. Puo darmi delle info? Ci sono documenti da presentare? (se fosse fattibile il passaggio)
Grazie mille!
LEI DEVE ANDARE SUL SITO ATER DI VIERBO PRENDERE IL MODULO AMPLIAMENTO RIEM,PIRLO CON IL NOME DI SUO FRATELLO E DEI SUOI MOGLIE E FIGLI E LO CONSEGNA ALL’ATER CON RACCOMANDATA a/r CON LA COPIA DI TALE ATTO E IL SUO CONTRATTO VA IN COMUNE PER FARE LORO LA RESIDENZA, SI STAMPA LA LEGGE CHE LE ALLEGO E SE LA PORTA APPRESSO
Legge regionale Lazio n.12 del 6 agosto 1999 e sue modifiche e integrazioni
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)
BUONA SERA , VOLEVO PORLE QUESTO QUESITO , IL FRATELLO DI MIO MARITO E’ ASSEGNATARIO DI UNA CASA POPOLARE ATER A ROMA , NON E’ SPOSATO RISIEDE LI DAL 1964 , E’ INVALIDO , ALLA SUA MORTE SPERIAMO TARDI , NON VORREMMO PERDERE LA CASA , LE VOLEVO CHIEDERE SE I NIPOTI POSSONO SUBENTRARE , GRAZIE
possono subentrare in caso di decesso i parenti di secondo grado se abitano con lui
Buongiorno gentile dott.ssa Addante,
vorrei chiederle un consiglio. Mio padre, invalido, a novembre ha fatto richiesta all’ATER di Roma con raccomandata AR, di ampliamento del nucleo familiare a mio favore, che ero già presente nel contratto originario di assegnazione. Sono anche andata a fare il cambio di residenza e l’ho ottenuto, ma dall’ATER non ho ancora avuto alcun riscontro. Essendo passati 7 mesi e sapendo che hanno ricevuto la raccomandata, ho sollecitato un riscontro, ma al momento tutto tace.
Come dovrei procedere?
Grazie per la disponibilità
Serena
Salve, io e mio padre viviamo in un appartamento ater in cui siamo residenti da tempo. La casa all’epoca era stata assegnata a mio nonno e poi è passata a mio zio che tuttavia è deceduto all’estero e non aveva figli. La moglie di mio zio ha perso la residenza anagrafica e non è stata censita,dopo la morte di mio zio è tornata in italia ( da uno stato extraue) e reclama la casa, può accampare diritti? In più vorremmo regolarizzare la nostra presenza in quanto ora risultiamo occupanti senza titolo
NON PUO’ ACCAMPARE NESSUN DIRITTO Poiché AVENDO TOLTO LA RESIDENZA E MORTO IL MARITO LEI NON HA NESSUN DIRITTO
NON DEVE FARE NULLA PER L’AMPLIAMENTO SI DEVE FARE SOLO UNA COMUNICAZIONE CHE SUO PADRE HA FATTO LEI HA LA RESIDENZA PER CUI è A POSTO .
NON HA NESSUN DIRITTO IN QUANTO NON HA LA RESIDENZA IN QUELL’ALLOGGIO E NON PUO’ ACCAMPARE NULLA. VOI POTETE VEDERE DI FARE LA SANATORIAC SE CI RIENTRATE MA BIUSOGNA ASPETTARE CHE LA REGIONE FACCIA LA DELIBERA PER FARE LA DOMANDA
NON DEVI FARE NULLA AL PROSSIMO CENSIMENTO SE GIA’ NON APPARI TI INSERISCE L’IMPORTANTEW E’ CHE TUO PADRE LO HA COMUNICATO E CHE HAI LA RESIDENZA
NO NESSUN DIRITTO E VOI POTETE FARE LA SANATORIA APPENA LA REGIONE FA LA DELIBERA LA LEGGE è STATA GIà APPROVATA SE STATE NELL’ALLOGGIO NDAL 2014 MAGGIO LA POTETE FARE
NON DEVE FARE NULLA LEI è A POSTO NEL PROSSIMO CENSIMENTO SE NON è GIà INSERITA SI INSERISCE
negli ultimi 4 anni praticamente vivevo con i miei genitori malati di vari problemi, adesso non ci sono piu’. ed io sono rimasto in quella casa, ma purtroppo non ho un contratto d’ affitto che era intestato a mia madre dopo la morte di mio padre. come posso fare x avere un contratto d’ affitto x poter essere in regola? ho sepre pagato regolarmente tutte le spese.
se lei è residente nell’alloggio da prima della morte dei genitori ed è stato sempre messo nei censimenti lei ha diritto alla voltura del contratto
Buon giorno, sono separata da circa 20anni e vivo con mio figlio di 24 anni. Il padre di mio figlio vive in una casa popolare e in questi giorni si è trasferito a vivere nella casa della nuova compagna. Può subentrare mio figlio nella casa popolare? Andando a viverci cosa rischia? Oltretutto mio figlio è intestatario dell affitto dell alloggio in cui ora sta vivendo. Grazie
il suo ex deve inviare una raccomandata all’ater dicendo che il figlio rientra nel suo nucleo famigliare poi con la copia della lettera e il contratto di casa va in municipio con il figlio per fare la residenza in questo modo suo figlio sta nell’alloggio a pieno diritto se al municipio gli fanno problemi mi faccia chiamare subito al 3394581140
Buon pomeriggio. Mio nonno proprietario del contratto d affitto è morto a febbraio 2015 io sono entrata tramite consenso dell ater a novembre 2014 ma senza diritto all alloggio. Io ero incinta. Ora mi ritrovo che nn ho il diritto alla casa con 2 minori. Mio nonno ha il mio stesso cognome. Cé un modo per sistemare la questione? Non rientro nella sanatoria per 6 mesi.
Salve, vorrei un’ informazione. Io vivo con mio padre e con mia figlia di nove mesi in un alloggio comunale del quale mio padre è assegnatario da sempre. Mio marito vive in casa di mia suocera in quanto ci stiamo separando. Mio padre che è sposato da cinque anni si sta separando dalla moglie la quale rivendica il diritto alla casa. Io però vivo con mio padre da sempre e non ho mai tolto la residenza mentre lei solo da quattro anni. Essendoci un minore ,ovvero mia figlia , quante speranze abbiamo affinché la casa rimanga a mio padre? Grazie in anticipo. Preciso che mio padre in quanto nonno provvede a tutto sia a me che a mia figlia.
Salve vivo in una casa gestita da ACER da 14 anni la ditta dove lavoro è fallita per trovare un lavoro intendo tentare l’estero e lasciare la casa a mio figlio maggiorenne studente .può in questo caso diventare l’assegnatario anche se non lavora.grazie
SI
MA QUALE DIRITTO, SUO PADRE SI RIVOLGA AL NOSTRO AVVOCATO CHE E’ ESPERTO DI ATER, AFFINCHE’ NELLA SEPARAZIONE VENGA ESPLICITAMENTE SCRITTO CHE ALLA MOGLIE NON SPETTA LA CASA IN QUANTO VI E’ LA FIGLIA
AVV.TO GALEANI 06 4817341 TELEFONARE DI POMERIGGIO PER APPUNTAMENTO
MI CHIAMI AL CELLULARE PERCHE’ MI OCCORRONO ALTRE INFORMAZIONI PER RISPONDERLE 3394581140
Gentile Dott.ssa Addante
sono Anna da Civitavecchia,alcuni giorni orsono mio padre (invalido e cardiopatico di 81 anni)Le aveva chiesto se fosse possibile il mio subentro nel contratto di locazione del monolocale di proprrietà Ater.Sono già residente nella predetta abitazione,perchè dopo la separazione ho perso anche l’abitazione ed il lavoro,sopravvivevo con lavori in nero e l’aiuto di mio padre,infatti l’assegno mensile,stabilito dal giudice, ammonta ad euro 200.(il mio ex è un dipendente dello stato)A seguito del COVID nessuno mi ha più chiamata a lavorare.Purtroppo lo stato di salute del mio congiunto è peggiorato e mio fratello,residente in altro comune si è offerto di ospitarlo ed assisterlo:Per i vari adimpimenti mio padre dovrebbe cambiare residenza ed io subentrare nella locazione.Ho chiesto informazioni(in camera caritatis)sul citato subentro ad un funzionario ATER il quale mi ha comunicato che a causa della mancanza di un lavoro fisso non posso subentrare a mio padre!!Mi sembra una st……….!!!a chi danno le case a quelli che hanno magari due redditi ,auto e SUV?Il mio Vecchio ha una pensione INPS da marittimo e mi aiuta a vivere.Le chiedo cortesemente di darmi informazioni a riguardo.Grazie
Gentile Dottoressa Addante
non sono certa di aveLe inviato il mio quesito,quindi le ripeto la domanda.Posso subentrare a mio padre nella locazione di un monolocale Ater di Civitavecchia, con soli duecento euro mensili assegnatomi dal giudice,dopo la separazione legale?Mio padre deve trasferirsi,presso mio fratello,in un posto più salubre e tranquillo in altro Comune.Dopo la Sua risposta positiva all’ATER mi hanno invece comunicato(in camera caritatis) che non è possibile in quanto non ho reddito accertabile!!BISOGNA AVERE DUE REDDITI AUTO E SUV PER ABITARE NELLE CASE ATER??Certa di una Sua gradita risposta ringrazio e saluto Anna
VAI SUL SITO DELL’ATER DI CIVITAVECCHIA E CERCHI SULLA DX COME FARE POI CERCHI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE LO STAMPI TUTTI I MODULI LI RIEMPI E LI SPEDISCI ALL’ATER DI CIVITAVECCHIA CON TUO PADRE LA COPIA DEL CONTRATTO E LA COPIA DEI MODULI STAMPATI VAI AL COMUNE A FARE LA RESIDENZA NELL’ALLOGGIO DI TUO PADRE SE AL COMUNE TI FANO STORIE MI CHIAMI SUBITO AL 3394581140 SENZA MUOVERTI DA LI.
MI DICI CORTESEMENTE CHI TI HA DETTO TALE STRONZATA!!!
CARA SIG.RA LE HA DETTO UNA GROSSA STRONZATA E LE DO IL MIO CELLULARE PREGANDOLA DI CHIAMARMI 3394581140
PERCHE’ DEVO SAPERE SE SUO PADRE HA COMUNICATO ALL’ATER IL SUO RIENTRO.
Buon pomeriggio. Mio nonno proprietario del contratto d affitto è morto a febbraio 2015 io sono entrata tramite consenso dell ater a novembre 2014 ma senza diritto all alloggio. Io ero incinta. Ora mi ritrovo che nn ho il diritto alla casa con 2 minori. Mio nonno ha il mio stesso cognome. Cé un modo per sistemare la questione? Non rientro nella sanatoria per 6 mesi.
devi fare la domanda per la casa popolare e se rientri nella graduatoria potrai rimanere, ma se mi interpellavi prima forse avresti risolto il problema
BUONASERA HO LETTO I COMMENTI SOPRA E HO UNA SITUAZIONE SIMILE CON ATER DI CIVITAVECCHIA
A BREVE DEVO LASCIARE UNA CASA IN AFFITTO PER TRASFERIRMI IN UN ALTRA E MIO FIGLIO ANDRA’ A VIVERE CON IL PADRE PER POTER FREQUENTARE LA SCUOLA CHE HA SCELTO ORA ALL ANAGRAFE AL MOMENTO DEL CAMBIO CI HANNO DETTO CHE PRIMA BISOGNA FARE LA DOMANDA AMPLIAMENTO STABILE POI SI PUO’ PROCEDERE CON IL CAMBIO RESIDENZA . IO LO TROVO ASSURDO NONOSTANTE HO FATTO COME RICHIESTO NESSUNA RISPOSTA E A QUANTO PARE LA RICHIESTA E’ INVERSA PRIMA RESIDENZA E POI ENTRO 30 GG COMUNICAZIONE ALL ATER DA COME HO LETTO SU VARIE FONTI . ORA IL PROBLEMA E’ CHE A FINE MESE DEVO CHIUDERE IL CONTRATTO E LE UTENZE MA SE PRIMA NON TRASFERISCO MIO FIGLIO NON POSSO PROCEDERE CON LE PRATICHE SPERO SI COMPRENDA LA GIUSTA URGENZA DELLA MIA RICHIESTA NESSUNO RISPONDE SONO DUE SETTIMANE CHE CHIAMO E SCRIVO SPERO DI RISOLVERE QUANTO PRIMA PUO’ CONSIGLIARMI? GRAZIE
Salve Dottoressa.Alcuni giorni fa è deceduto il mio ex marito, aveva il contratto con una casa del comune di Roma zona magliana.In comune abbiamo un figlio di 20 anni ha vissuto in codesta casa da qualche mese fino al decesso del padre,purtroppo non ha fatto in tempo a fare la residenza per ovvi motivi.Ora la mia domanda ha diritto alla casa?come deve procedere?La ringrazio sentitamente attendo sue.Cordiali saluti
mi chiama al 3394581140
gentile sig.ra nessuno le deve rispondere lei faccia riempire il modulo da suo marito e li spedisca all’Ater con la copia e il contratto suo marito va in comune e fa la residenza per il figlio
se trova l’impiegato ignorante le sbatti sotto il muso l’art.12 della legge 12/99 e sue modifiche e integrazioni che le allego
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)
E SE GLI FANNO STORIE MI CHIAMI AL CELLULARE E CHIAMI ANCHE I CARABINIERI 3394581140
Buon pomeriggio. Mio nonno proprietario del contratto d affitto è morto a febbraio 2015 io sono entrata tramite consenso dell ater a novembre 2014 ma senza diritto all alloggio. Io ero incinta. Ora mi ritrovo che nn ho il diritto alla casa con 2 minori. Mio nonno ha il mio stesso cognome. Cé un modo per sistemare la questione? Non rientro nella sanatoria per 6 mesi.
Mi scuso se ripubblico ma non ho avuto risposta
MI OCCORE SAPERE ALTRE COSE O MI CHIAMI AL CELLULARE O VIENI LUNEDI PROSSIMO IN ASSOCIAZIONE 3394581140
Buongiorno dottoressa vorrei un suo parere sulla procedura giusta da effettuare onde evitare problematiche, Mia zia è deceduta e con lei viveva il nipote dall’anno 2007 in quell’anno era ancora minorenne e aveva circa 13 anni. Il nipote è sempre stato inserito nel censimento ma non sappiamo dirle se all’epoca cioè nel 2007 ha chiesto l’ampliamento del nucleo familiare. Secondo lei Ha diritto il nipote a chiedere la voltura del contratto ? o deve aderire alla sanatoria 2020 che va presentata entro il 27/02/2021.
per darle una risposta corretta devo sapere quando è deceduta la zia se è deceduta quest’anno può tranquillamente chiedere la voltura del contratto vedi legge regione lazio 12/99 e sue modifiche e integrazioni art.12
È’ deceduta nel 2019
Salve, io e mio marito viviamo in una casa del comune che è intestata a mia suocera, lei è malata da anni ed è rinchiusa in una struttura, io vorrei sapere se può venire ad abitare con noi mia madre
Suo marito in quanto figlio se la madre è ricoverata in una struttura e ci rimarrà può chiedere la voltura del contratto a suo nome e l’ospitalità per la suocera
Buongiorno, mio marito abita in una casa dell ‘Ater intestatario , siamo separati, le volevo fare una domanda, ho tre figli , la figlia maggiore è ragazza madre vorrebbe rientrare con il padre si potrebbe e come, grazie
certamente basta che il padre prenda il modulo AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE che è sul sito dell’ATER di Roma lo riempie lo spedisce facendosi una copia all’ATER e poi con la copia e il suo contratto di casa va in municipio e fa la residenza per la figlia e per il nipote.
Se in municipio gli rompessero che vogliono l’autorizzazione dell’ater di Roma gli sbatte sotto gli occhi l’articolo 12 della legge 12/99
LEGGE REGIONALE N.12 DEL 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a)matrimonio o unione civile dell’assegnatario;(34)
b)convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l.76/2016;(35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d)affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)
sono separata ma no divorziata vivo con mio figlio in un alloggio comunale assegnato a mia madre dopo la sua separazione abbiamo gia ottenuto l ampliamento del nucleo familiare .la domanda e quando mamma non ci sara piu avro diritto all assegnazione qualcuno sostiene che ci vuole per fora il divorzio.grazie
ASSOLUTAMENTE NO CHI E’ CHE DICE TALI FESSERIE?
Buonasera Dottoressa, dopo il Covid abbiamo fatto richiesta all’Arca di ampliamento del nucleo famigliare in un alloggio assegnato a mia zia. A settembre è stato approvato e con mio marito e i miei figli abbiamo fatto il cambio di residenza. Purtroppo a distanza di un mese e mezzo mia zia è improvvisamente deceduta. Ho fatto richiesta all’Arca di restare nell’alloggio a causa di un disagio socio-economico (figlio con grave disabilità e marito in cassa integrazione) allegando anche relazione scritta da un assistente sociale del comune. In risposta ho ricevuto una lettera con revoca dell’autorizzazione dell’ampliamento del nucleo famigliare e un’altra lettera che mi invita a contattarli per fissare un un’appuntamento per lasciare l’alloggio. Cosa posso e devo fare? Sono davvero preoccupata.
SE GLIE LO HANNO APPROVATO NON CAPISCO PERCHè GLIE LO ANNULLANO MI DICA DI QUALE REGIONE E’ LEI CHE VERIFICO LA LEGGE E LE POSSO DARE UNA RISPOSTA IN MERITO
Vivo dal 82 in un alloggio ater assegnato al nucleo famigliare di cui ho sempre fatto parte dall’ inizio e intestato a mio padre . Quindi vi ho sempre vissuto e ho sempre sfatto parte del censimento. Nel 2005 mio padre è morto e io sono rimasta da sola . Ora l’ ater dopo 15 anni mi ha fatto lo sfratto come abusiva . Perché dicono che non ho richiesto il subentro . Ma in tutti questi anni quando ho fatto il censimento non ne hanno mai parlato e quando io ho comunicato la morte di mio padre le bollette sono arrivate intestate a me . Quindi pensavo avessero già fatto automaticamente la voltura . Cosa devo fare a questo punto ?
Le stanno facendo un abuso, se può venga da me lunedi portandosi dietro i censimenti e la lettera dove gli dicono di andarsene
Buonasera
Ho da porre un quesito
Io e mia moglie , con due figli , viviamo a casa di mamma che è assegnataria di alloggio popolare.
Nel caso in cui io e mia moglie ci separiamo , cosa succede?
CHE IL GIUDICE STABILIRà DOVE DOVRà VIVERE IL CONIUGE A CUI VENGONO AFFIDATI ANCHE I FIGLI CHE POTREBBE ESSERE BENISSIMO LA CASA DI SUA MADRE VISTO CHE CI ABITATE
Signora Addante buona sera volevo un informazione,sono in una casa Ater con residenza dal 2001,la casa era assegnata a mia nonna che è deceduta nel 2014,ora visto che sono uscite queste nuove leggi mi potrebbero accettare il subentro oppure solo sanatoria? Il caaf ha presentato tutti e due,ma la sanatoria mi hanno detto che si deve pagare 12 mila euro, quindi volevo sapere se per legge posso accedere al subentro, grazie
Buonasera,
mio marito è assegnatario di una casa Ater di Roma,purtroppo ci stiamo separando,tra i moduli per il subentro tra i requisiti trovo quello che devo dichiarare che non ho mai occupato un’alloggio erp,quando ho preso la residenza nel 2006 nell’appartamento in questione mio marito non aveva ancora il contratto il quale è stato fatto nel 2010 a seguito della sanatoria del 2006,volevo sapere se io posso subentrare al contratto di locazione oppure se ci sono problemi considerando che rimane con me mio figlio che è piccolo.
La ringrazio anticipatamente.
MA CERTO BASTA CHE IL GIUDICE NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE ASSEGNA A LEI LA CASA
LA SANATORIA PREVEDE IL PAGAMENTO OLTRE IL CANONE DI 250 EURO MENSILI PER 5 ANNI PER CUI SE SI FA I CONTI IN 5 ANNI SONO 15MILA EURO, MA HA FATTO BENE A FARLA IN VIA PRECAUZIONALE
LEI DEVE INSISTERE PER IL SUBENTRO, SI FACCIA DARE LA DOCUMENTAZIONE CHE HA INVIATO IL CAF PER IL SUBENTRO E POI ME LA FA AVERE CHE COSI LO SOLLECITIAMO
Buonasera, mio nipote, figlio di mio fratello, rimasto orfano di entrambi i genitori e sotto la mia tutela, nel 2005 all’età di 16 anni è andato a vivere con mia madre prendendo la residenza da lei in una casa dell’ater. Mamma è venuta a mancare il 19/01/2020. Pensavamo bastasse la residenza per subentrare automaticamente a mio nipote, invece dopo la morte di mamma abbiamo saputo che non era così. Lui ora è grande, lavora e naturalmente continua a vivere lì.
Su consiglio non so più di chi ha fatto la domanda per la sanatoria.
Ma è giusto così? In realtà lui non è un abusivo. Ci sono altri modi per mettersi in regola ed avere l’assegnazione a suo nome?
La ringrazio in anticipo per la risposta
NO ASSOLUTAMENTE NO LUI HA DIRITTO AL SUBENTRO MI CHIAMI CHE LE SPIEGO TUTTO 3394581140
Buongiorno vorrei sapere come fare a regolarizzare la residenza di un nipote in casa Ater dove abita mia madre da 50 anni GRAZIE
se è la ninna basta che va sul sito dell’Ater e prende il modulo ampliamento lo riempie e lo spedisce all’Ater con la copia va in municipio e fa la residenza non serve l’autorizzazione dell’Ater
Salve, abito con le mie due figlie in una casa acer. Per un mese e per motivi personali non sono stata presente nell’appartamento. Qualcuno ha fatto la spia all’acer dicendo che me ne ero andata, ma mia figlia c’era e adesso riceverò convocazione dai vigili per spiegare la situazione. Rischio qualcosa? Grazie
ASSOLUTAMENTE NO SE LEI NON HA TOLTO LA RESIDENZA E SUA FIGLIA E’ RIMASTA NELL’ALLOGGIO, L’ALLOGGIO NON E’ RIMASTO DISABITATO.
Buona sera. Io sono residente in una casa ayer dal 2006 Dove mía nonna era assegnataria dal 1977. Purtroppo leí é deceduta nel marzo del 2021. La richiesta di apliamento del núcleo familiare non l abbiamo fatta all’ater ma in circoscrizione quando ho messo residenza (2006). Ovviamente ogni 2 anni sono stata presente nel censimento assieme a mia nonna e attualmente sono residente con i miei 3 figli di 7-6 e 4 anni.
Posso richiedere il si entro nel contratto ora che leí non c’é piu? Come posso fare?
Grazie anticipatamente!
DEVO SAPERE DOVE E’ LA CASA DELL’ATER SE E’ A ROMA O NEL LAZIO ALTRIMENTI NON POSSO DIRTI NULLA PERCHE’ OGNI REGIONE FA A MODO SUO ATTENDO TUE NOTIZIE
Buongiorno io sono residente in una casa dell’ater di potenza dal 2014 risiedevo con i miei nonni e sono entrato nel nucleo familiare dal momento in cui ho avuto la residenza li quindi dal 2014. I miei nonni sono passati a miglior vita prima mio nonno nel giugno 2020 poi mia nonna nel febbraio 2021 mia nonna ha avviato la voltura a suo nome ma l’ater da giugno 2020 a febbraio 2021 non ha comunicato nulla io ora continuo a risiedere nella stessa casa ho fatto richiesta di volutura ma l’ater l’ha sospesa pkè dice che dovrei essere coniugato per la voltura. Ma ora mi ha detto di fare la sanatoria che sarebbe l’importo del canone di locazione per 2 più iva per i mesi dalla morta di mia nonna in pratica al momento in cui ho presentato domanda di sanatoria. Inoltre io vorrei fare dei lavoretti tipo impianto elettrico risalente al 1970(anche pericoloso con prese pericolose) e rifare il pavimento ormai datato e anche a tratti rotto. Cosa devo fare?
GLI HANNO DETTO UNA CAVOLATA SI VADA A LEGGERE LA LEGGE REGIONALE BASILICATA DEL 18 DICEMBRE 2007 N.24 E PRECISAMENTE L’ART.3 2 COMMA E L’AT.19 1 COMMA E 3 COMMA E GLIE LO SBATTA SOTTO AL MUSO ALL’IMPIEGATA CHE GLI HA DETTO NO
Buongiorno, riguardo alla mia lettera del 3 aprile, in cui dicevo che i vigili hanno fatto un controllo in casa su segnalazione, confominio acer, mi hanno mandato una raccomandata che dice che faranno altri controlli nel giro di un anno e se negativi mi toglieranno la residenza anagrafica. Io non sono quasi mai a casa, faccio i turni e seguo mia madre, se non mi trovano ripetutamente che succede? Possibile che non posso essere libera di andare e venire come voglio?
LIBERA DI MUOVERSI SI MA DEVE DIMOSTRARE ANCHE CHE IN QUELLA CASA LEI CI ABITA CHE NON è UNA RESIDENZA SOLO E UNICAMENTE PER NON PERDERE LA CASA
Salve, e’ vero che le domande per l ampliamento familiare presso le Ater nel Lazio devono ricevere risposta entro 90 giorni?
Grazie
MA CHI VE L’HA DETTA STA CAZZATA? L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE E’ UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE E NULL’ALTRO L’ATER NON DEVE RISPONDERE E NON DEVE AUTORIZZARE LEGGETEVI LA LEGGE 12/99 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZUIOONI IN PARTICOLARE L’ART.12 COMMA 5 E 5 BIS
Buongiorno, vorrei esporre la mia problema situazione alla sua gentilissima attenzione:
Ho 26 anni vivo da 10 anni con mia nonna, schizzofrenica, quasi ceca ecc.. praticamente le faccio da badante in cambio di un posto dove vivere.
La situazione è diventata insostenibile, i miei genitori non mi hanno mai dato una mano da quando ho 16 anni.
Io sono residente a casa di mia nonna e lo è anche mio padre, quindi io faccio parte del nucleo familiare di mio padre che ha un ISEE di €9600 e un patrimonio immobiliare di 75.000
Vorrei fare richiesta per un alloggio popolare, come devo fare per avere un ISEE in cui si tenga conto solamente del mio patrimonio che è da povertà, senza tenere conto di quello di mio padre? NON MI HA MAI AIUTATO E QUINDI NON USUFRUISCO DEL SUO PATRIMONIO!!
Vorrei avere un nucleo familiare in cui ci sono solo io, è possibile?
Un’ultima domanda mi perdoni.
Ho combinato un po’ un pastrocchio: ho fatto richiesta del reddito di emergenza in via telematica. Al momento della compilazione dell’ISEE, essendo ignorante sulla materia, ho sbagliato e ho compilato una DSU e un ISEE senza tener conto di mio padre.
La mia richiesta del reddito è stata accettata ma vengo poi a conoscenza che mio padre ha chiesto anche lui tale REM con un altro ISEE fatto da lui in cui c’è il nucleo familiare corretto ovvero io e lui.
Al momento quindi a mio nome risultano due ISEE uno con il nucleo familiare composto da me mio padre e l’altro fatto da me composto solamente da me.
A mio padre è stata rifiutata la richiesta del REM con la motivazione “domanda con altri soggetti già presenti in altra domanda in corso di elaborazione”
Avrei bisogno davvero di una mano per cercare di sistemare la mia situazione sono disperata!!
D devo annullare tutto? come faccio, rischio qualcosa?
Come posso fare per cercare di ottenere un alloggio popolare?
Mi scusi per la lunghezza spero davvero lei possa gentilmente e caritatevolmente aiutarmi
INNANZI TUTTO SE SUO PADRE HA UNA PROPRIETA’ IMMOBILIARE NELLA STESSA CITTà DOVREBBE ANDARE VIA DA CASA DI NONNA ALTRIMENTI RISCHIATE DI PERDERE L’ALLOGGIO POPOLARE.
IN MERITO AL RdC SE SUO PADRE HA PROPRIETà IMMOBILIAR E NON CI ABITA NON CREDO CHE GLI SDIANO IL RdC PER LEI CHE NON HA INTESTATE PROPRIETA’ E NON HA UN ISEE ED E’ MAGGIORENNE NON CREDO CHE CORRA NESSUN RISCHIO.
SE SIETE RESIDENTI NEL LAZIO DEVE VERIFICARE BENE LA SITUAZIONE DELLA PROPRIETA’ DI SUO PADRE SEMMAI MI CHIAMI 3394581140
IO SONO AFFITTUARIA DI UNA CASA POPOLARE E HO MIA SORELLA CHE VORREBBE VENIRE AD ABITARE CON ME, LA POSSO INSERIRE NEL MIO NUCLEO FAMILIARE PREMETTO CHE IO SONO SOLA.
SE SEI A ROMA O NEL LAZIO DEVI FARE LA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE PRENDENDO IL MODULO DAL SITO ATER POI LO SPEDISCI ALL’ATER CON RACCOMANDATA A/R E TE NE FAI UNA COPIA ,CON LA COPI E CON IL CONTRATTO VAI IN MUNICIPIO E FAI LA FARE LA RESIDENZA A TUA SORELLA LA RESIDENZA TE LA DEBBONO FARE SENZA STORIE E NON SERVE NESSUNA AUTORIZZAZIONE DELL’ATER, SE TI FANNO PROBLEMI QUANDO SEI LI MI CHIAMI AL CELLULARE 3394581140
Mi scusi, le vorrei porre una domanda:
Io sono locatario dell’affitto in una palazzina Ater, dopo il decesso di mia madre..
Avendo una compagna che vive fuori comune dal mio, dovrei dichiarare, oltre lei, anche tutti i suoi componenti famigliari ed ISEE loro ( questo è quello che mi ha chiesto l’Ater per un ricalcolo poi del mio affitto ), ed essendo una famiglia numerosa neanche ho provato a farlo per la “sola” richiesta di ospitalità, non oso immaginare che affitto mi chiedessero poi calcolando che sono in 6, con una proprietà ed un conto cointestato da parte di uno dei membri ed altri lavorano e/o sono in pensione ( solo per rendere l’idea di tutto il caos burocratico che mi chiedono di dichiarare perché non sono nello stesso comune di residenza ).
La domanda è semplice, se ci coniugassimo nel mio comune, la richiesta verrebbe accolta nel comune in cui si è effettuato il matrimonio, senza di conseguenza la necessità di dichiarare l’intero nucleo famigliare della mia compagna e/o necessitando del cambio di residenza e subentrando poi automaticamente appunto in quanto coniuge previa notifica o bisogna per forza cambiare la residenza?
Perché cambiando la residenza lei deve risultare in una proprietà d’affitto dal momento che chiede il cambio di residenza, che sia in condominio che privato ed ovviamente non c’è l’ha e l’Ater come ovvio che sia richiede i suoi tempi, quindi non trovo una soluzione..
ma chi ti ha detto sta cavolata?
se tu fai la convivenza con questa ragazza in municipio il resto della famiglia non centra nulla, vorrei sapere con chi imbecille hai parlato
Ti do il mio cellulare chiamami che ne parliamo meglio 3394581140
Buongiorno signora Addante io sono subentrato a mia mamma deceduta nell’assegnazione della casa a Roma essendo parte del nucleo familiare
Adesso sono diversi anni che il canone di affitto viene a nome mio perciò è tutto regolarizzato
Il quesito che ho da porle è il seguente: volendo sposarmi vorrei fare l’ampliamento del nucleo familiare con comunicazione all’Ater, dopo la comunicazione vorrei fare la residenza a mia moglie e da quello che ho letto nelle sue risposte basta andare al comune senza autorizzazione Ater ma con copia del contratto, ecco a me copia del contratto non l’hanno mai data ,nonostante miei solleciti, come mi devo comportare x fare il cambio di residenza a mia moglie
Grazie x una sua risposta e della sua pazienza
P.S. io in mano ho solo una dichiarazione di accettazione di subentro da parte dell’Ater è sufficiente quella? che mi è servita x fare le volture delle utenze.
SI GLI E’ SUFFICIENTE E LA PORTI INSIEME AL FOGLIO CHE GLI ARRIVA INSIEME ALLA BOLLETTA DOVE C’E’ SCRITTO QUANTO PAGA DI CANONE IL SUO NOME E IL SUO INDIRIZZO E SI PORTI DIETRO ANCHE LA COPIA DELLA RICHIESTA INVIATA ALL’ATER DELL’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE
Buon giorno io ho un contratto di locazione con gli edifici comunali di verona Agec
Vorrei a breve convivere com il mio compagno in questo alloggio ma da ricerche che ho fatto sembra che non si possa . Parlano di figli ex marito ecc
Vorrei iniziare con un ospitalità temporanea
È possibile ?
ASSOLUTAMENTE NO CARA SIGNORA LEI DEVE FARE LA CONVIVENZA IN MUNICIPIO E POI FA LA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL n.f ORMAI C’è LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI ED è UNA LEGGE NAZIONALE A CUI TUTTI SI DEBBONO ADEGUARE
Buonasera signora Addante, volevo farle una domanda, io ho la separazione consensuale da circa 9 anni, ho fatto un anno fa’ la domanda per il subentro nel nucleo familiare da mia madre in una casa del comune di Roma.Mi è stata respinta perché risulto ancora sposato con la mia ex coniuge che occupa abusivamente un alloggio comunale ( ha fatto l`ultima domanda di sanatoria). Ma allora la separazione non conta nulla. Lei cosa dice? Grazie
LE DICO CHE LA SEPARAZIONE CONTA ECCOME CHI GLI HA DETTO TALE CAVOLATA? SE VUOLE MI CHIAMI AL 3394581140
Buongiorno,
mi hanno assegnato un alloggio popolare e dovrò andarci a vivere dal prossimo mese (nel mio nucleo ci siamo io e 3 figli minorenni); con me pero ci abita anche mia mamma 65 anni ma ha residenza in un altro indirizzo.
Siccome probabilmente prossimo anno io e i miei figli ce ne andremo in un altro paese la mia domanda è:
come posso fare a inserire mia mamma e lasciarla li senza che ce ne siano dei problemi?
Saluti
Salve sono veronica dalla Toscana… Mia nonna assegnatari di casa erp è venuta a mancare da pochi giorni… Io sono residente con lei dal luglio 2011..come ospite in quanto la nonna era invalida al 100.. I primi quatto anni, ogni due anni mi arrivava una lettera per la continuazione della ospitalità.. Poi più niente fino a gennaio 2021 dove mi dicevano che la mia ospitalità era finita… Io ho mandato un certificato della mia nonna sia al comune che all erp nel quale era specificato che la nonna era sempre in vita e bisognosa d assistenza… Ora purtroppo è deceduta… Secondo lei ho una mi ima possibilità di rimanere nella alloggio?? Sono disperata non so dove andare… Attendo sua risposta grazie
Purtroppo lei ha sbagliato a farsi inserire come ospite per cui ora lei è occupante abusiva, ma le consiglio di non muoversi finche l’non le mandano qualcosa per iscritto e appena glie la mandano me la invii e vediamo se si può fare qualcosa, ci avrebbe dovuto pensare prima che sua nonna morisse
ma lei nella domanda sua madre l’aveva inserita?
le do il mio cellulare mi faccia sapere 3394581140 cosi vediamo come risolvere tale problema
la mia compagna è assegnataria di un alloggio Ater a Rieti di 60 mq insieme alla madre ed a un figlio maggiorenne, ora ci vogliamo sposare civilmente io posso richiedere la residenza nello stesso alloggio ? L’ater mi ha detto che per ragioni di sovrafolamento non mi concedono la residenza anche se siamo coniugi
Grazie
gli dica all’ater che la regione ha seguito dell’emendamento presentato dalla consigliere oggi assessore Lombardi del M5S ha ridotto i mq. minimi per alloggio popolare a 38 mq. anzichè ai 45 che erano prima vigenti ,pertanto lei ha pieno diritto ad avere l’ampliamento del N.F.
Salve io e il mio compagno alloggiamo in casa popolare ater abbiamo 2 figli minori ,io ho dovuto cambiare residenza per un periodo, posso ora richiedere la residenza visto che ho due minori già residenti nello stesso alloggio?
CERTO BASTA RICHIEDERE CON IL MODULO PREVISTO L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE INVIARLO ALL’ATER FARSI UNA COPIA E CON QUELLA E IL CONTRATTO ANDARE A FARE LA RESIDENZA IN MUNICIPIO
Anni fa 2008 a mio compagno gli è stata assegnata la casa popolare, dove ero io compagna rumena, la nostra figlia di 3 anni e lui il padre della bimba! In 2011 lui è stato allontanato da me, figlia tolta da me dai servizi sociali e rimasi da sola in 2015 il sindaco mi ha tolto la casa lasciandomi in mezza la strada! Il motivo a ncora sconosciuto! Io avevo il diritto di stare o no? Grazie… Ed un altra domanda… Adesso mia figlia ha 16 anni ,possiede legge 104,e siamo residenti da 3 anni nel comune, dopo un’altro problema famigliare siamo quasi in strada… Abbiamo diritto di fare domanda per casa popolare adesso che scade il 31 dicembre?! Grazie mille!
fare la domanda si ma forse è il caso che fate meno casini, comunque se vuole mi telefoni per darle una risposta più precisa x le devo fare delle domande x dargli la certezza che possa rifare la domanda
Vorrei farvi una domanda.. abito in uns casa popolare intestata a mia madre per varie cose hanno dato lo sfratto a mia madre, io potrei intestarmi casa al posto suo?
FORSE è MEGLIO CHE MI TELEFONA E MI SPIEGHI MEGLIO ALTRIMENTI NON POSSO DARLE NESSUN CONSIGLIO 3394581140
Buonasera io vivo in case aicp case popolari ,sono in questa casa dal 2014 però senza residenza perché accudito nonna perché le ziee lavoravano,poi nonna morì e dop poco tempo sono morte anche tutte due le mie zie per malattia ora sono rimasta in questa casa io e mio marito o fatto voltura dei pigioni a nome mio e mi è stato fatto lo pago dal 2019 con il mio nome ,ater lo sa che sto in questa casa sono venuti anche i vigili solo che il comune non mi da residenza,o anche enel e gas a mio nome solo acqua gori non posso intestarmi però pago con nome del nonno cosa posso fare per chiedere la residenza?grz se mi risponde
NULLA IN QUANTO SEI OCCUPANTE ABUSIVA, MA DOVREI SAPERE IN CHE REGIONE ABITI PER DARTI ULTERIORI INFORMAZIONI MI PUOI CHIAMARE AL 3394581140
Salve io vorrei rientrare nell’alloggio aler di mia madre che è morta nel 2020 io avevo la residenza altrove ora è stato intestato a mia sorella che ha il 100% d’invalidità come posso fare grazie mi resterà la casa?
Buon giorno sto mandando all ater la documentazione per fare il subentro in casa ater dove mio nonno è morto ,io sono la nipote ed ho regolare residenza con mia figlia di tre anni. Mi richiedono la dichiarazione fiscale dei redditi .io sono sposata ma mio marito non ha la residenza con me e mia figlia ,quindi nella domanda dovrei inserire anche i redditi di mio marito o solamente i miei? Grazie
SE NON è SEPARATA LEGALMENTE DEVE METTERE ANCHE I REDDITI DI SUO MARITO
sua sorella deve chiedere all’Aler l’ampliamento del suo nucleo famigliare con lei.
Buongiorno, espongo un dubbio da madre!
Mio figlio vorrebbe andare a convivere con la fidanzata che vive in una casa dell’ Ater di Roma. Facendo una convivenza di fatto mi sembra di aver capito che Potrà trasferire la sua residenza. (Mi corregga se sbaglio cortesemente.) Le chiedo: in futuro di quali diritti potrà avvalersi?
O meglio; potrebbe diventare assegnatario dello stesso immobile qualora sciogliessero la convivenza di fatto e l’attuale assegnataria cambi residenza?
Nel ringraziarLa mando i miei più cordiali saluti
LA CONVIVENZA VA FATTA IN MUNICIPIO LEI DEVE CHIEDERE L’AMPLIAMENTO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE INVIANDO IL MODULO ALL’ATER SE LA CASA E’ ATER O AL COMUNE SE LA CASA E’ DEL COMUNE-AEQUAROMA CON LA COPIA DEL MODULO INVIATO VA IN MUNICIPIO PER LA RESIDENZA E PER POTER ACCAMPARE TALE DIRITTO DEBBONO PASSARE DUE ANNI.
Buona sera io ho mia suocera assegnataria delle case dell ater di tivoli invalida e gli hanno accettato l accompagno e quindi con lei è andato a vivere mio figlio perché non può più stare sola .Siamo andati al comune di Tivoli e non gli hanno dato la residenza perché vonno okk dell ater vi faccio presente che sull primo incensimento da quando vive la con la nonna l abbiamo messo noi a penna. il secondo che è arrivato l hanno messo loro stampato ma al comune dell incensimento non gli interessa cosa posso fare?grazie
devi semplicemente andare sul sito dell’Ater della Provincia stamparti il modello ampliamento del nucleo famigliare riempirlo e spedirlo all’Ater e con la copia del modulo e l’art.12 della legge 12 del 1999 e sue modifiche e integrazioni e con queste vai in Comune e fai la residenza, se trovi ancora qualche cretino he ti dice di no mi chiami immediatamente al cellulare senza muoverti da li 3394581140
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)
TI STAMPI TUTTO E GLI FAI LEGGERE CON ATTENZIONE IL COMMA 5
Buonasea dottoressa.puo dirmi se mio marito intestatario acquista una casa fuori Roma( paesino per vacanze) e la intesta mettendovi la residenza, mio figlio che fa parte del nucleo familiare originale( e’ gia residente nella casa dell ater) puo’ subentrare come titolare?
SUO MARITO PUò TRANQUILLAMENTE ACQUISTARE UNA CASA FUORI ROMA E PUO’ RIMANERE ASSEGNATARIO DELLA CASA POPOLARE BASTA CHE LA RENDITA CATASTALE DELLA CASA ACQUISTATA FUORI ROMA NON SUPERA I MILLE EURO DI RENDITA CATASTALE
Buonasera io dal 2006 vivo da mia nonna come ragazza madre con atto comunale, poi dal 2007 ho fatto la residenza io mio marito e i ns due figli nati nel 2005 e 2012 facciamo parte del nucleo familiare e nei censimenti mia nonna aveva la T come titolare e noi come A assegnatari e segnati come nipoti ora mia nonna è morta a marzo e sto aspettando il certificato di morte per fare il subentro ma il Caf mi ha detto che l’Ater potrebbe creare dei problemi vorrei avere una sua opinione . Grazie in anticipo
EVIDENTEMENTE IL CAF è INCOMPETENTE CERCA SUL MIO BLOG L’ARTICOLO COME PRESENTARE LE ISTANZE E STAMPATI IL MODULO SUBENTRO LO RIEMPI E LO INVII ALL’ATER DI ROMA CON RACCOMANDATA A/R E ALLEGHI IL CERTIFICATO DI MORTE DI TUA NONNA. I CAF FANNO SOLO CASINI PERCHE’ SONO RARI QUELLI COMPETENTI.
L’ARTICOLO MI SEMBRA CHE LO PUBBLICATO IL 29 MARZO
Buongiorno volevo porre il mio quesito, sono cresciuta con mia nonna che era assegnataria di alloggio Aler a Bergamo, ho trasferito la residenza nel 2013 per assisterla in quanto invalida al 100%. A marzo 2022 mia nonna purtroppo viene a mancare e chiedo voltura per il contratto, purtroppo viene rigettata in quanto mi viene detto che non ho requisiti, l’ampliamento del nucleo familiare era stato accettato solo provvisorio dal 2013 al 2016 e viene detto che non facevo parte del nucleo all’origine (cosa che non poteva essere in quanto la nonna alloggia dall’81 e io sono nata nel 93). Secondo lei si può fare qualcosa per rimanere in questa casa dove ho i ricordi di una vita? La ringrazio
QUESTA E’ LA LEGGE CHE REGOLA LA GESTIONE DELLE CASE POPOLARI IN LOMBARDIA, IO RITENGO CHE TU ABBIA TITOLO LEGGENDO LA LEGGE TROVATI UN BRAVO AVVOCATO COMPETENTE DELLA MATERIA, CHE SIA VERAMENTE BRAVO .
SE IL TUO AMPLIAMENTO ERA STATO ACCETTATO TU HAI TITOLO A MENO CHE TI ABBIANO FATTO L’OSPITALITA’ PROVVISORIA E ALLOR TI HANNO FREGATO, MA TI CONSIGLIO DI SENTIRE COMUNQUE UN BRAVO AVVOCATO.
REGIONE LOMBARDIA
SOMMARIO Regolamento regionale 4 agosto 2017 – n. 4 Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
Art. 11 (Subentro nella domanda) 1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine: a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente; c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
Art. 18 (Ampliamento del nucleo familiare) 1. L’ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei soli casi di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici. 2. Se l’ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l’ente proprietario dichiara la decadenza dall’assegnazione del nucleo assegnatario. 3. L’ampliamento del nucleo familiare non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 21 (Subentro nell’assegnazione) 1. Il diritto al subentro nell’assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici: a) componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo decesso, b) coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a segui to di nascita, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso. 2. In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, con accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita oppure sia stato attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale, al richiedente subentra il coniuge se tra i due si sia così convenuto. In carenza di accordo tra i coniugi, subentra il coniuge che risulta abitare stabilmente nell’unità abitativa. In caso di cessazione della convivenza di fatto, è data priorità al convivente affidatario dei figli minori. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016. 4. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. 5. L’ente proprietario procede all’autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell’ente proprietario o gestore. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve riportare l’indicazione del termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi. Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame all’ente proprietario che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, l’ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi. 6. In caso di decesso dell’assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, l’ente proprietario provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’unità abitativa e alla messa in custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi.
Salve Dottoressa Addante,
Volevo sottoporle la mia intricata situazione.
Io sono sposato e con una figlia e negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto e siamo stati residenti all’estero
Salve Dottoressa Addante,
Volevo sottoporle la mia intricata situazione.
Io sono sposato con una figlia e negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto e siamo stati residenti all’estero per motivi lavorativi.
Causa salute, da una settimana mia moglie e mia figlia sono scese nuovamente in Sicilia ed io a tempo debito dovrò fare lo stesso per non separarmi da loro.
La nonna di mia moglie é intestataria di una casa popolare e l’anno scorso é rimasta vedova…..volevamo quindi spostare la residenza di moglie e figlia li per ovviare a 2 problemi: il primo era di natura puramente economica poiché, non navigando nell’oro, sarebbe per noi di grande vantaggio poter usufruire di una casa a basso affitto (almeno per un periodo iniziale transitorio) e secondo dare la possibilità alla nonna di non essere riallocata dato che la casa ha una quadratura troppo grande per una sola persona e c’é il rischio che venga riassegnata.
Purtroppo però, informandoci, abbiamo appreso che anche se io (padre) dovessi scegliere una residenza diversa da quella della casa di nonna, la stessa rischierebbe di perdere il diritto alla casa popolare in quanto i miei redditi pregressi andrebbero cumulati con quelli della nonna e supererebbero la soglia per rientrare nel diritto reddituale minimo di assegnazione.
Se é così gentile potrebbe darmene conferma?
Ancora più importante, se questa non dovesse essere una soluzione perseguibile, potrebbe suggerirmi quale sia la migliore applicabile in questo scenario?
La ringrazio anticipatamente della sua disponibilità e le auguro una splendida giornata.
devo cercare la legge che disciplina tale materia, ma è difficile trovarla mi dia tempo e le saprò dire se lei la sa me la dica
Perchè ogni regione ha la sua legge
Salve ho sapute che è uscito il bando per fare domanda alle case popolari io vivo con mia mamma che lei adesso farà la domanda …..visto che sto nel suo stesso nucleo io non la posso fare visto che già la fa lei? Tengo anche un figlio.
Salve ,io sono residente(con i miei 3 figli) a casa con mio padre da più di 5 anni ,se mio padre decidesse di cambiare indirizzo ,la casa verrebbe assegnata a me di diritto? Oppure?
SE TUO PDRE HA FATTO REGOLARE RICHIESTA ALL’ATER O AL COMUNE SECONDO DI CHI E’ LA CASA CON I RELATIVI MODULI SI SUBENTRI TU
NESSUNO TI IMPEDISCE DI FARLA, IL PROBLEMA E’ AVERLA
e allora?
Buonasera dottoressa, avendo la voltura della casa di mio padre da 20 anni, e Mio marito non avendo la residenza con me in casa,come si fa per procedere a questa residenza?? Grazie
BASTA RIEMPIRE IL MODULO PER L’AMPLIAMENTO INVIARLO ALL’ATER O AL COMUNE A SECONDA SE LA CASA è DELL’ATER O DEL COMUNE E POI CON IL CONTRATTO E QUESTO MODULO INVIATO VA IN MUNICIPIO E FA LA RESIDENZA PER SUO MARITO
Buonasera dott.ssa….
Ho una domanda che mi tormenta da tempo…
Sono assegnatario di un alloggio Aler vivo due due figlie di cui una disabile alc75%….
La domanda è questa :il mio compagno vive in un altro comune e vorremmo convivere ….
Posso chiedere all Aler l ampliamento o mi fanno problemi?????
CERTAMENTE!
Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 18 (Ampliamento del nucleo familiare)
1. L’ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei soli casi di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici. 2. Se l’ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l’ente proprietario dichiara la decadenza dall’assegnazione del nucleo assegnatario. 3. L’ampliamento del nucleo familiare non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.
VAI SUL SITO ALER MILANO SE STAI A MILANO E VEDI SE C’è IL MODULO PER COMUNICARE TALE AMPLIMENTO POI CON LA COPIA DEL MODULO CON IL CONTRATTO VAI IN MUNICIPIO E FAI LA RESIDENZA PER IL TUO COMPAGNO
Sono Annamaria, ci siamo sentite al telefono volevo ringraziarla….se ho bisogno posso ancora disturbata …???? Grazie
quando vuole
Buongiorno mamma è morta nel 2020abitava in una casa popolare San Basilio, a settembre 2020 e subentrato papà abbiamo continuato a pagare sempre l’affitto papà e mamma erano divisi ma risultano sposati a maggio 2022 a papà gli viene amputato mezzo piene quindi disabile adesso ottobre 2022 arriva una lettera nel quale c”e scritto di fare il subentro/voltura o ricosengna alloggi e. r. p lui a la residenza da un’altra parte anche perché prima non la mettevano come si può fare mi prego mi aiuti sono disperata papà a 74 anni lo possono mandare via con la forza. Grazie
le consiglio di rivolgersi all’avvocato GALEANI Stefano per risolvere il tutto le do il numero 064817341 chiami di pomeriggio dalle 15.30 in poi
Gentilissima .
Sono assegnataria di Immobile Ater a Roma citta’. Vorrei separarmi da mio marito e con lui siamo d’accordo che io andrei a vivere da mia madre fuori regione perché malata e lui che comunque lavora a Roma vorrei che fosse assegnata la casa avendo tutti i requisiti (redditto basso e senza casa )Non abbiamo figli . Premesso che abbiamo chiesto il subentro ma mai concesso dall’Ater . Lui non ha ancora la residenza qui . Cosa e’ meglio fare come tempistica dopo che saremo riuscisti ad ottenere la residenza :annullamento del matrimonio o separazione consensuale omologata ? In ogni caso ci sarebbe il giudice che decide a chi assegnare ? Grazie . Cordialmente .Michela
cara Signora l’Ater non deve autorizzare nessuno per l’ampliamento in quanto la legge prevede solo una comunicazione entro 30 giorni dalla residenza.
Se lei ha il contratto e ha riempito i moduli che trova sul sito dell’Ater di Roma per ampliamento Nucleo famigliare e spero si sia fatta una copia e con tali documenti e l’art.12 che ora gli allego va in municipio e fa la residenza per suo marito.
poi basta la separazione legale omologata lei cambia residenza e suo marito chiede il subentro sempre prendendo il modulo dal sito
Salve dott.ssa Addante,
sono un’educatrice e lavoro in una comunità psichiatrica di Bologna. È stata assegnata casa Acer ad una signora di cui mi occupo con invalidità 75% ma al momento, per questioni relative a problemi giudiziari, non può viverci. Ha una figlia (incinta al 7 mese) ed una nipote di 2 anni e anche loro sono in attesa di una casa Acer (manca 1 punto in graduatoria). Alla Signora era stata tolta la patria podestà quando la figlia era minorenne.
Al momento la figlia, non sapendo dove andare, sta alloggiando nella casa Acer della madre senza aver fatto comunicazione.
Abbiamo chiesto all’Acer se fosse possibile fare domanda di Ospitalità Temporanea ma hanno risposto che è possibile solo se la signora vive stabilmente nella casa assegnata.
Conosce un modo per aiutare la ragazza (non ha un posto dove andare) evitando però che la madre perda il diritto alla casa? Si può sollecitare Acer per assegnare Alloggio alla ragazza dato che è incinta e con una bimba?
Grazie
SE MI CHIAMA AL CELLULARE LE SPIEGO COME FARE PERCHE’ PRIMA DEVO SAPERE ALCUNE COSE PER INDIRIZZARLA BENE CELL.3394581140
Gentile dott.ssa Addante,
La ringrazio per la risposta, non l’ho chiamata perché nel frattempo pare si stia sbloccando qualcosa per la richiesta della casa acer fatta dalla ragazza. Se non la
disturbo e ci dovessero essere intoppi la contatterò telefonicamente.
La ringrazio ancora e le auguro buone feste.
ok e tanti auguri
Buonasera, abito in una casa popolare in provincia di Arezzo, l’intestatario era mia madre che è deceduta il 13 dicembre scorso. La casa è stata assegnata nel 1983, nel 1993 per 4 mesi presi la residenza con mio nonno allo stesso n civico stessa scala. Poi rientra nel nucleo familiare con mia madre è non l’ho più tolto, vivevo con lei. Ad Arezzo Casa mi hanno detto che non posso subentrare perché ho tolto momentaneamente la residenza. Io non so dove andare, grazie
MA LEI HA RIFATTO LA RESIDENZA QUANDO E’ RIENTRATO? SE HA FATTO LA RESIDENZA LEI HA DIRITTO ALLA VOLTURA
QUESTA E’ LA LEGGE:
Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 17
Variazioni del nucleo familiare
1. All’atto dell’assegnazione dell’alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all’assegnazione dell’alloggio deve essere comunicata dall’assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.
3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all’articolo 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla Sito esternolegge 76/2016 , nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione.
5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell’ufficio dell’anagrafe comunale.
7. In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all’assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non hanno titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio ma è consentito loro l’utilizzo autorizzato ai sensi dall’articolo 14, comma 9.
8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla Sito esternolegge 76/2016 , e il convivente more uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati fiTO DICE LA LEGGE:
Grazie, si io ripresi la residenza, ma Arezzo casa non sente ragioni
E’ FALSO CIò CHE TI DICONO PERCHè HO PARLATO CON IL SIG.GORETTI DELLO IACP E MI HA DETTO CHE LEI HA TUTTO IL DIRITTO DI AVERE IL SUBENTRO E MI HA DETTO DI DIRLE DI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE A LUI E VUOLE ANCHE SAPERE CHI GLI HA DETTO UNA SIMILE COSA.
IN QUANTO E’NON FANNO PIU’ LA VOLTURA A COLORO CHE SONO USCITI E RIENTRATI DAL 23/APRILE 2010, PER CUI A TE NON RIGUARDA ASSOLUTAMENTE
FAMMI SAPERE CELL.3394581140
Grazie a te ho potuto fare il subentro. grazie di nuovo ora sono più tranquillo
Buona sera,avrei bisogno di alcune informazioni.
Mia madre proprietaria di una casa popolare Area è deceduta qualche mese fa.
Era invalida al 100% con seri problemi sia di salute psica .ora anche se non abbiamo la residenza possiamo chiedere un subentro cm conviventi? Naturalmente dimostrando che eravamo lì da anni?
La ringrazio
Buongiorno dottoressa Addante,
Mi trovo in una brutta convivenza in casa popolare con mio fratello da anni. Abbiamo fatto domanda al Comune di residenza tantissimi anni fa ed ottenuto un alloggio Aler intestato a mio fratello che lavorava ed io a suo carico. ( a lui singolo non l’avrebbero assegnata). Purtroppo abbiamo avuto problemi di convivenza per via di certe sue imposizioni e regole in casa ed io fuggivo all’estero per periodi senza aver mai spostato la mia residenza. Da 9 anni sono a casa fissa con lui ed i problemi sono peggiorati tanto da causarmi depressione. Ho provato a fare la mia domanda da singola per alloggi popolari singolarmente ma mi è stato comunicato che dal 2019 vengono calcolati entrambi i nostri ISEE e di conseguenza superiamo la soglia patrimoniale determinata solo in reddito ( lui arriva ai 35.000 € annui mentre io ho un lavoro part time per motivi di salute. Quindi essendo un nucleo familiare l’unica opzione sarebbe di cambiare residenza e di andare a vivere via, impossibile per me a livello economico. Mio fratello ha tutte le possibilità economiche di vivere altrove ma aggressivamente ribadisce che la casa è sua perché il contratto era stato fatto a suo nome, anche se assegnata ad entrambi. Posso fare richiesta alla Aler della mia provincia in Lombardia? Ho probabilità che mi venga riconosciuto il diritto di rimanere vista la situazione invivibile in casa ed economica?
Mi scuso per il lungo messaggio e ringrazio anticipatamente
IO TI CONSIGLIO DI ANDARE A PARLARE CON IL RESPIONSABILE PATRIMO DELL’ALER
LA VEDO DIFFICILE SENZA RESIDENZA DOVRESTE FARE CAUSA PORTARE TESTIMONI E IL GIUDICE VI DOVREBBE DARE RAGIONE
NE SONO FELICE!!!
Buongiorno Dottoressa Addante sono assegnataria di casa erp con mia figlia, un anno e mezzo fa mia figlia ha acquistato un auto superiore a 80KW una jeep(acquistata con rate lunghe e corte)non sapendo che la regione Toscana aveva posto dei limiti in riguardo . L’altro giorno è arrivata una lettera che ci intima la risoluzione del diritto alla casa erp cosa possiamo fare ?
DOVREI LEGGERE LA LETTERA PER DARE UN CONSIGLIO ADEGUATO SE ME LA MANDA TRAMITE E.MAIL ,LA E.MAIL LA TROVA SUL SITO
Buonasera, ho la residenza assieme ai miei figli (3 minorenni e un maggiorenne) in un alloggio Ater del quale però è assegnatario mio padre.
Ho litigato con lui e ci ha mandato via, se nel frattempo avesse fatto entrare in casa altri parenti (figlia e nipote di primo grado che NON HANNO RESIDENZA) potrebbero chiedere il subentro a mia insaputa?
Purtroppo mio padre è anziano ed io sono uscita dall’appartamento non per mia volontà, aspetterò il decesso per rientrare, cosa potrebbe ostacolarmi?
I nuovi inquilini senza residenza li ha inseriti lui stesso nel censimento, MA NON NELLA RESIDENZA escludendo me e i bambini.
Non posso mettere residenza altrove ma nemmeno perdere la casa.
Cosa mi consiglia?
INNANZI TUTTO NON TOLGA LA RESIDENZA DALL’ALLOGGIOD SUO PADRE E SE COLORO CHE SONO ENTRATI SUO PADRE HA INVIATO ALL’ATER IL MODULO PER AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE E SONO PARENTI DI SECONDO GRADO ALLA SUA MORTE HANNO DIRITTO AL SUBENTRO NEL’ALLOGGIO CON RELATIVO CONTRATTO.
SUO PADRE E’ SANO DI MENTE? PERCHE’ SE NON LO E’ LEI POTREBBE AVERE QUALCHE POSSIBILITA’RIVOLGENDOSI A UN BRAVO AVVOCATO COMPETENTE DELLA MATERIA ATER.
MA LA COSA PIU’ IMPORTANTE E’ CHE LEI NON TOLGA LA RESIDENZA, ATTENZIONE PERO’ CHE SUO PADRE POTREBBE CHIEDERNE LA CANCELLAZIONE LUI, MA PER OTTENERLA CI VUOLE UN ANNO E 4 VISITE DEI VIGILI CHE NON LA DOVREBBERO MAI TROVARE.
Purtroppo mio padre è sano di mente.
Ma 1) non capisco potrebbero subentrare alla sua morte anche se costoro non hanno la residenza?
2) cosa succede se nel censimento attuale mio padre non inserisce né me né i miei figli?
Nel censimento praticamente è inserito lui, la figlia (mia sorella) e il nipote (figlio della sorella)
3) ha già provato a toglierci la residenza e non ci è riuscito perché i vigili sanno già tutta la vicenda.
Quindi alla fine di tutto cosa posso fare per tutelarmi, alla sua morte?
VOI FATE PARTE DEL CONTRATTO ORIGINARIO? SIGNORA SE MI CHIAMA FORSE E’ MEGLIO COSI LE SAPRO’ DIRE MEGLIO LE COSE PONENDOGLI ALCUNE DOMANDE 3394581140
Buongiorno, vista la sua gentilezza approfitto per un parere. Io e il mio ex compagno abbiamo una figlia. Dopo una brutta malattia ci siamo ritrovati e vorremmo vivere insieme nella casa popolare dell’aler a Milano dove lui è intestatario del contratto.Per avere diritti anch’io e mia figlia un domani succedesse qlca a lui cosa devo fare oltre portare la residenza? Registrandoci come coppia di fatto ho diritto?
L’ampliamento del nucleo famigliare deve essere comunicato entro 30 giorni. Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell’ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all’ALER. Documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza.
VA SUL SITO DELL’ALER E PRENDE IL MODULO POI CON LA COPIA DEL MODULO VA IN MUNICIPIO E IL CONTRATTO E FATE LA RESIDENZA
Buonasera,
nonno assegnatario è venuto a mancare.
Io sono il nipote e vivevo con lui sin da prima della pandemia prestandogli assistenza sanitaria.
Se non ho capito male ho diritto a chiedere il subentro nel contratto quale parente di secondo grado convivente. Ho i requisiti previsti dalla legge ma la residenza è sempre rimasta a casa della mia ex compagna.
1. Posso trasmettere la richiesta di subentro e fare tutto il necessario per poi spostare la residenza? oppure
2. La domanda di subentro deve presentarla mia mamma (figlia del nonno venuto a mancare ed inserita nel nucleo familare del nonno). Preciso che mia mamma non è assegnataria di alcuna casa popolare e vive, separata in casa, con altro assegnatario di casa popolare, in questo modo potrebbe anche andarsene e vivere da sola, finalmente.
In attesa di risposta, ringrazio anticipatamente.
SE SUO NONNO NON HA CHIESTO L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE CON LEI NON PUO’ CHIEDERE IL SUBENTRO E PER SUA MADRE OVVERO LA FIGLIA E’ LA STESSA COSA.
MA PERCHE’ NON VI DOCUMENTATE PRIMA DELLE DISGRAZIE?
Buongiorno,
mio fratello abita in una casa dell’ater prossima alla vendita. Mio fratello è intestatario del contratto ma ha ceduto a nostra madre il diritto di acquistare l’immobile. Da circa un anno e mezzo siamo in attesa del certificato Vic del Mibact, in quanto l’immobile è sotto vincolo delle belle arti e non si riesce ad andare a rigito. Volevo sapere se c’è la possibilità che mia madre, prossima acquirente, possa rientrare di diritto nell’abitazione insieme a mio fratello.
Grazie
certo, ma sua madre può rientrare anche ora a casa del figlio basta che il figlio riempie il modulo ampliamento nucleo famigliare che trova sul sito dell’Ater lo riempie se ne fa una copia e lo spedisce all’ater tramite raccomandata a/r e poi con quella copia e il contratto va in municipio e fa la residenza sua madre se gli fanno problemi in municipio mi chiami immediatamente
Buonasera, sono da anni residente in una casa popolare di la Spezia dove vivo von i miei genitori,una casa a cui sono molto legata. Ho da anni una relazione e ora vorrei sposarmi con il mio compagno ma lasciando la residenza in questa casa. È possibile?
Il mio compagno rimarrebbe residente inella sua casa che è di sua proprietà in un altro comune.
Ma in questo caso il suo reddito andrebbe a gravare sul nostro isee condizionando il nostro canone?
Vorrei sapere a cosa vado incontro facendo questo passo, considerando che in futuro potrei usufruire della 104 potendo essere più d’aiuto ai miei genitori oramai anziani.
SE TUO MARITO HA UNA CASA DI PROPRIETA’ IDONEA AL VOSTRO NUCLEO FAMIGLIARE TU DOVRESTI ANDARE AD ABITARE CON LUI, BISOGNEREBBE LEGGERE CON ATTENZIONE COSA DICE LA LEGGE DELLA LIGURIA IN MERITO ALLE PROPRIETA’,MA SICURAMENTE IL REDDITO DI TUO MARITO GRAVITA SULLA CASA POPOLARE
Buongiorno,
mi è arrivata lettera acquisto casa Ater.
Io sono l’intestatario dell’affitto.
Da qualche anno ho moglie e un figlio che risiedono con me. Con mia moglie siamo in regime di separazione dei beni.
Mia moglie ha una casetta di montagna e dei terreni agricoli in un’altra regione e sta per acquistare una casa fuori il comune di Roma per le vacanze.
Io non ho nulla invece.
Se mia moglie acquistasse la casa in cui metterebbe la residenza andiamo a superare i centomila euro di rendita catastale.
Se lo facesse rischio che non mi vendono più la casa e che addirittura mi cacciano da qui?
Grazie per l’aiuto.
PURTROPPO SI SE SUPERI I MILLE EURO TOTALI DI R.C, ALTRIMETI TI DEVI SEPARARE PERCHè LA DIVISIONE DEI BENI PER L’ATYER NON CONTA E SE LEI CAMBIA RESIDENZA NON CONTA SOLO LA SEPARAZIONE LEGALE TI SALVA DA PERDERE LA CASA .SE DECIDI TI CONSIGLIO L’AVVOCATO GALEANI CHE SA COME FARE
Buongiorno abito in una casa popolare con il mio compagno assegnatario vivo è residente con lui dal 2012 lui è separato davanti al giudice che rischi avrei auguro 100 anni di vita al mio compagno
signora innanzi tutto devo sapere in che regione siate perchè ogni regione fa a se per cui mi faccia sapere in che regione sta e le rispondo
Siamo separati consensualmente ora lui ha bisogno di assistenza ho già trasferito la mia residenza con lui un giorno che lui non ci sara più essendo case del Ater posso restare io grazie
se avete fatto la convivenza si
Mia nonna aveva una casa dell istituto di fuorigrotta Napoli quando è deceduta due anni fa ho scoperto che nel suo stato di famiglia c era mio cugino cioè il figlio di mio zio .mio cugino ora rivendica i suoi diritti sulla casa come faccio io a rientrare in quella casa posso fare residenza lì con la mia famiglia ? Grazie
SE NON ABITAVATE CON LEI E NON AVEVATE LA RESIDENZA IN QUELLA CASA SE ENTRATE SIETE OCCUPANTI ABUSIVI
Salve Anna Maria,
Sono ancora in attesa che lavorino la pratica per la sanatoria 2020 per casa di mia Madre per la regolarizzazione. Mia madre è Disabile al 100%.
Ma sono passati altri 3 anni e mia madre ha 80 anni. Ho paura che con i loro tempi non si farà mai in tempo a regolarizzarsi. Per questo motivo vorrei subentrare anche per dargli assistenza!
Ma sono sposato in separazione dei Beni con 2 figlie e moglie a carico ed ho un piccolo appartamento di 50mq cointestato con mia moglie ed Uno stipendio intorno ai 2200 euro. Mi potrebbe dire quali sono i requisiti per l’ampliamento (vorrei rientrare come figlio)
Gentilmente mi potrebbe consigliare cosa posso fare?
Purtroppo sono 15 anni che cerco di regolarizzarla….. MA NIENTE!
Grazie
Per non darle risposte sbagliate debbo chiederrle alcune cose mi chiami al 3394581140
Buonasera, mia mamma e’ assegnataria di una casa atc.
Io devo vendere la mia casa e vorrei mettere la residenza lì insieme a mio marito e ai miei figli minorenni.
E’ possibile secondo lei?
Se mettendo la residenza essendo lavoratori sia io che mio marito ed essendo mia mamma pensionata con la minima l ‘ isee si all’asse troppo, mia mamma perderebbe i requisiti per la permanenza nell’ alloggio?
Buona serata
SIGNORA SE LEI NON MI DICE IN CHE REGIONE ABITA NON POSSO RISPONDERGLI PERCHE’ OGNI REGIONE HA LA SUA LEGGE
Abito in Piemonte. Grazie per la risposta
Buonasera, mia mamma e’ assegnataria di una casa atc a Torino.
Io devo vendere la mia casa e vorrei mettere la residenza lì ampliando il nucleo familiare insieme a mio marito e ai miei figli minorenni.
E’ possibile secondo lei?
Se mettendo la residenza essendo lavoratori sia io che mio marito ed essendo mia mamma pensionata con la minima l ‘ isee si all’asse troppo, mia mamma perderebbe i requisiti per la permanenza nell’ alloggio?
Buona serata
PRIMADI FARE CASINI DOVETE LEGGERE LE LEGGI DEL PIEMONTE IN MRITO ALLE GESTIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI SIA PER L’AMPLIAMENTO CHE PER QUANTO RIGUARDA IL REDDITO
SE HA ANCORA PROBLEMI MI PUO’ CHIAMARE
Buongiorno Dottoressa.
Le chiedo un suo aiuto riguardo un’appartamento che era stato assegnato a mio padre dall’ATER di Roma. Mio fratello ha vissuto con mio padre dal 2006, logicamente aveva la residente nello stesso.
Alla morte di mio padre nel 2008, ha comunicato il decesso, ed e’ rimasto a vivere nello stesso appartamento fino ad oggi Luglio 2023. Nel 2022 aveva fatto richiesta di intestare la fattura del canone di affitto a suo nome, cosa avvenuta dal mese di Marzo 2023.
In data 16 Luglio, ha ricevuto una lettera dell’ATER, dove gli comunicano che non ha il diritto ad abitare in questo appartamento, perche; non ha i requisiti, ma e’ possiile tutto questo?
Non ci sono morosita’, tutto sempre pagato. Isee di mio fratello non supera i 6000 euro anno, non ha altre proprieta’, se lasci l’appartamento si troverebbe in mezzo alla strada,io lavorando all’Estero non ho un posto dove ospiratlo.
Le chiedo un suo parere.
Cordialmente
L’UNICO REQUISITO CHE GLI PUO’ IMPEDIRE DI STARCI è QUELLO CHE LUI ABBIA UNA PROPRIETA’ IMMOBILIARE A ROMA OPPURE FUORI ROMA CHE IN QUESTO CASO PERO’ LA RENDITA CATASTALE DEVE SUPERARE I MILLE EURO SE VUOLE MI PUO’ CHIAMARE AL 3394581140
Buongiorno, le spiego brevemente la mia situazione, per lavoro e matrimonio ho cambiato residenza molte volte. Quando mio figlio quando è nato avevamo la residenza nella casa in questione. Insieme a tutto il nucleo famigliare poi l’abbiamo tolta. Nel 2018 mi sono separato e sono tornato da mio padre che è intestatario di casa erp , poco tempo dopo anche uno dei due figli è voluto tornare, entrambi abbiamo la residenza presa previa autorizzazione del Comune, 2019/2020 dato che papà è morto c’è la possibilità di chiedere al voltura del contratto a nome di mio figlio?
potete chiedere la voltura di contratto, ma se in casa con suo padre c’è anche lei la voltura spetta a lei che è il figlio dell’assegnatario
Salve dottoressa. Vorrei sottoporre alla sua attenzione la mia attuale situazione. Mio fratello e, la sua famiglia, da poco risultano essere assegnatari di un alloggio popolare. A causa di perdita del lavoro e, con problemi di salute (invalidità del 50 %), ho la necessità di trasferirmi nel nuovo alloggio con loro. Il problema è la richiesta di residenza, nel mio caso. C’è tanta confusione in merito, posso andare al comune e fare richiesta? Oppure inviare prima richiesta ad Acer Campania e, poi fare richiesta per la residenza? Aspetto sue delucidazioni e dritte. Nell’attesa, la ringrazio anticipatamente. Saluti.
Articolo 21
Ospitalità temporanea nell’alloggio.
1. L’ospitalità temporanea, nei limiti di adeguatezza dell’alloggio all’esigenze del nucleo familiare così come previsto all’articolo 6, previa richiesta da parte dell’assegnatario e autorizzazione dell’Ente Gestore, è ammessa per una durata massima anche non continuativa di due anni, e prorogabile per altri due anni sempre previa autorizzazione dell’Ente Gestore sulla base di comprovati motivi. (1)
2. L’ospitalità temporanea di terze persone nell’alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro.
3. L’ospitalità per i familiari di primo e secondo grado con evidente e grave disagio economico a seguito di separazione consensuale o giudiziale non comporta maggiorazione per quote servizi. A tal fine si richiede la presenza di sentenza passata in giudicato nel caso di separazione giudiziale o di separazione omologata nel caso di separazione consensuale. (2)
4. In tutti gli altri casi l’ospitalità temporanea di cui al comma 1 comporta un aumento delle quote servizi.
Buongiorno, le spiego brevemente la mia situazione, per lavoro e matrimonio ho cambiato residenza molte volte. Quando mio figlio quando è nato avevamo la residenza nella casa in questione. Insieme a tutto il nucleo famigliare poi l’abbiamo tolta. Nel 2018 mi sono separato e sono tornato da mio padre che è intestatario di casa erp , poco tempo dopo anche uno dei due figli è voluto tornare, entrambi abbiamo la residenza presa previa autorizzazione del Comune, 2019/2020 dato che papà è morto c’è la possibilità di chiedere al voltura del contratto a nome di mio figlio? Non ho specificato che sono intestatario di casa ater assegnata nella separazione poi dal giudice alla mia ex moglie. Naturalmente è specificato nel verbale di separazione, per questo motivo chiedevo se era possibile fare la voltura direttamente a mio figlio
Non credo la voltura viene fatta a suo nome con suo figlio, poi se un domani lei se ne vuole andare rimane a suo figlio
buonasera dal1996 convivevo con una signora vedova assegnataria ATER,nella medesima abitazione c’era anche la figlia sposata .Dopo alcuni anni la figlia (divorziata) e andata altrove ma ha lasciato la residenza a casa della madre.ho lasciato la mia residenza in un comune limitrofo per non cambiare medico documenti ecc,,Ho sempre pagato a mio nome utenze e migliorie nella casa dove abitavo insieme alla mia compagna.Ho sempre curato e assistito la mia povera compagna che purtroppo e deceduta a causa di un incidente. La figlia che e’ subentrata all’assegnazione(risulta divorziata)mi ha fatto capire che non gradisce il fatto che io resti nella abitazione dove ho vissuto per circa trent’anni con la madre.Purtroppo anni orsono con la mia compagna stilammo un promessa autografa evidenziando la volonta di restare uniti sino alla fine.Considerato che sono invalido C02.84 e con varie patologie cardiache Le chiedo se possono mandarmi via oppure eè possibile chiedere la concessione dell’ospitalita’ all’ATER per questi altri mesi che mi restano da vivere!grazie dell’eventuale risposta
mi perdoni l’errore 84 si riferisce ai miei anni(un po’svanitello)
mi chiami al cellulare perchè devo capire meglio alcune cose 3394581140
mi chiami
Buongiorno, il padre di mia figlia ( non siamo mai stati sposati o conviventi) ha una casa popolare . Se volesse mettere mia figlia residente con lui per un domani lasciarle la casa ma dovesse morire prima che mia figlia sia maggiorenne cosa succederebbe? Mia figlia ne avrebbe diritto e può tenerla? Grazie
Dottoressa dimenticavo di dirle che la casa popolare è a Milano. Grazie
SE è LA FIGLIA DEVE AVERE LA RESIDENZA CON LUI E UN DOMANI LA CASA RIMANE A LEI
MA I FIGLI SONO FIGLI DA PER TUTTO
Dottoressa mi scusi ma intendevo se la morte del padre dovesse avvenire prima che mia figlia sia maggiorenne. Grazie
Buongiorno, sono intestataria di una casa Ater in Abruzzo, con me fanno residenza mio figlio e mia zia. Se un domani dovessi togliere sia io che mio figlio la residenza mia zia potrebbe fare la voltura per non perdere la casa?
Buonasera,sono il figlio del proprietario della casa popolare, ero fuoriuscito perché ero andato all estero,ora mio padre ha bisogno di assistenza perché solo è vecchio,,posso rientrare nella popolare per assistere il padre? Pur fare domanda per il motivo di assistenza al padre? Grazie saluti
Per la regione è toscana
Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019
Art. 17
Variazioni del nucleo familiare
1. All’atto dell’assegnazione dell’alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all’assegnazione dell’alloggio deve essere comunicata dall’assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.
3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all’articolo 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla legge 76/2016 , nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione.
5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 3. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l’eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell’ufficio dell’anagrafe comunale.
7. In caso di decesso o di abbandono dell’alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all’assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non hanno titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio ma è consentito loro l’utilizzo autorizzato ai sensi dall’articolo 14, comma 9.
8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all’assegnazione ordinaria dell’alloggio i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla legge 76/2016 , e il convivente more uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli.
PER CUI LO PUOI FARE
TI HO INVIATO LA LEGGE LO PUOI FARE
SE LA ZIA è NEL CONTRATTO SI ALTRIMENTI LA VEDO COMPLICATA
NON CAMBIA NULLA LA FIGLIA HA DIRITTO A RIMANERE IN QUELLA CASA, QUANTI ANNI HA QUESTA FIGLIA
Salve, mia madre è assegnataria della casa ATER dal 1994, e io ci vivo da quando sono nato, quindi dal ‘95.
Ora dovrei spostare la residenza per motivi di lavoro, nel caso lei decedesse e io non ho la residenza con lei, potrei comunque fare il subentro o perderei la casa?
La casa si trova nella Regione Lazio
Grazie mille
se togli la residenza e lei dovesse morire perdi la casa
SONO ASSEGNATARIA DI UN ALLOGGIO ATER,MIO FRATELLO(SEPARATO)CHE VIVE IN ALTRA CITTA’,PER RAGIONI DI LAVORO DOVREBBE TRASFERIRSI PER CIRCA UN ANNO E MEZZZO PRESSO LA CITTA DOVE RISIEDO SINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI.POSSO CHIEDERE ALL’ATER I PERMESSO DI OSPITALITA’TEMPORANEA?C’E’ BISOGNO DI PRESENTARE DOCUMENTAZIONE?GRAZIE
SE LEI E’ A ROMA O NEL LAZIO PUO’ CHIEDERE DIRETTAMENTE L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE, CHE SE POI SUO FRATELLO SI TRASFERISCE NUOVAMENTE DECADE CON IL CAMBIO DI RESIDENZA
SE STA IN UN’ALTRA REGIONE PROVI A CHIEDERE L’OSPITALITA’ TEMPORANEA
Buonasera,mi domandavo se fosse possibile il subentro all’interno di una casa popolare assegnata al nucleo famigliare di mia sorella,siccome hanno acquistato una casa e le toglieranno il diritto ad averla mi chiedevo se fosse possibile subentrare all’interno del suo nucleo famigliare e dichiararmi come residente all’interno della popolare
CERTO FACENDO LA RICHIESTA PER L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE, MA SE L’HANNO GIA’ ACQUISTATA E FATTO IL ROGITO NON è PIU’ POSSIBILE FARLO PERCHE’ HA PERSO IL DIRITTO ALLA CASA
buonasera dottoressa,spero di essere chiaro nell’esporre il quesito,*appartamento ATER assegnato a mio fratello venuto a mancare dopo qualche anno,passaggio dell’assegnazione alla moglie, mia cognata, figlie residenti tra Roma e le Marche con le rispettive famiglie, i loro impegni lavorativi ed economici derivati dai rispettivi mutui, le condizioni di salute di mia cognata, ormai ottantatreenne, divenute precarie la portano ad una assistenza costante quotidiana in qualunque soluzione a pagamento non realizzabile a causa delle scarse risorse.* Potrei io in figura di cognato, disposto a fare l’assistenza del caso, abitare presso di lei in maniera regolare e in caso positivo fino a che punto, eventualmente anche quando non ci sarà più? Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti
L’AMPLUIAMENTO è CONSENTITO FINO AL 2 GRADO DI PARENTELA E LEI PURTROPPO NON CI RIENTRA
Buongiorno,
Io vivo in Lombardia Brescia, sono intestataria della casa popolare. I miei genitori sono sempre stati residenti con me e si trovano all’interno del contratto. Purtroppo per motivi personali devo togliere la residenza, loro potrebbero effettuare il subentro?
Grazie mille
Buongiorno come saprà le recenti disposizioni su isee fanno ricadere i soggetti maggiorenni non sposati e senza figli nel nucleo dei genitori pur non convivendo con loro e non essendo nel loro stato di famiglia, se fiscalmente a loro carico. Ho residenza con i miei nonni fin dal 2006 in una casa comunale erp in seguito ad ampliamento nucleo e da quando sono entrambi morti sono subentrata nel 2021 e ho regolare contratto. Ho sempre fatto isee da sola dopo subentro, poiché avevo più di 26 anni pur essendo a carico IRPEF miei genitori. Sono fiscalmente a loro carico in quanto, avendo redditi esenti, in pratica non ho redditi superiori ai 2800 previsti in tali casi. Vorrei sapere cosa mi succederà con questo nuovo isee? Terranno conto di tutti i redditi e patrimoni oppure dovranno tenere conto che il mio nucleo previsto per casa popolare non ha nulla, né case di proprietà e né redditi? Grazie
NON TI SUCCEDERà NULLA PAGHERAI IL CANONE IN BASE AL REDDITO
SE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SI
Grazie infinite, i miei genitori hanno una casa di proprietà e pensioni e quindi sicuramente mi faranno superare le somme consentite per restare in una casa popolare. Ero preoccupata per questo. Dovrò pagare in base al mio reddito che è nullo o in base ad isee intera famiglia, quindi tutti i redditi e i patrimoni familiari? Mi scuso se ho richiesto precisazione ma per me è molto preoccupante la cosa. Nel caso dovessi pagare in base ad isee risultante da tutta la famiglia ci sono dei tetti massimi per un 70 mq? Non so se potrò affrontare un affitto normale. E stata gentilissima.
Le mie perplessità descritte nei miei precedenti ommenti sono diventate certezze. Le inoltro articolo apparso su Repubblica Bologna oggi che tratta il tema. Come può vedere la situazione è questa ed è anche la mia e di tanti altri.
I regolamenti regionali, compreso quello mia Regione quando parlano di nucleo si riferiscono alla famiglia come risulta da anagrafe comunale ovvero chi sta nello stato di famiglia, ma niova isee invece con nuove regole ignora questa cosa.
Che fare?
La Repubblica
WELFARE
Case popolari, quanti esclusi con le nuove regole dell’Isee
di Micol Lavinia Lundari
Gli over 26 senza reddito tornano nel nucleo famigliare dei genitori e, se questi hanno introiti o case, perdono i diritti. La normativa è cambiata e mette a rischio non solo l’assegno di inclusione
23 GENNAIO 2024 ALLE 05:00 2 MINUTI DI LETTURA
Rischia di scatenarsi una tempesta che potrebbe travolgere le fasce più deboli della popolazione. Chi si ritrova senza reddito e confidava nell’assegno di inclusione, ovvero la nuova formula disegnata dal governo Meloni che ha cancellato il reddito di cittadinanza targato Cinque stelle, ma anche chi sperava di poter accedere a un alloggio popolare, o addirittura già vi abita, e teme ora di essere messo alla porta perché non ne ha più diritto, nonostante le sue condizioni di vita non siano affatto migliorate.
A mettere in guardia sono i Caf della città: le nuove modalità del calcolo dell’Isee, base di partenza per la richiesta dei sussidi, rischiano di fotografare una realtà diversa da quella vissuta dai singoli contribuenti. Chi ha più di 26 anni, è solo e disoccupato, non viene più considerato un nucleo a sé stante come accadeva finora, ma viene conteggiato in quello dei genitori, che spesso sono titolari di una pensione o proprietari di una casa. A quel punto si accumulano entrate, risparmi, redditi, proprietà immobiliari. E così l’Isee si gonfia, aumenta di valore, e si rischia di perdere il diritto all’assegno di inclusione e all’alloggio popolare. Cosa che fa salire la rabbia per una misura considerata ingiusta e che colpisce chi è già fragile.
Se in Piemonte alcuni centri di assistenza fiscale sono stati presi d’assalto e si sono registrate persino aggressioni fisiche nei confronti di incolpevoli sportellisti, a Bologna non sono mancate situazioni di tensione. Lo conferma Simone Zucca, direttore Caf Acli: «Il grosso problema sotto le Due Torri è proprio quello degli alloggi popolari. Le persone rischiano di perdere la casa se vengono attratte dal nucleo famigliare dei genitori, sono situazioni che ci stanno capitando». Come il caso di una persona disabile in affitto in un alloggio Acer che si è ritrovata fiscalmente a carico della madre che però abita in Calabria. Di fronte a queste novità comprensibilmente mal digerite da tanti utenti «noi spieghiamo la normativa e cerchiamo di farla rispettare. Bisogna poi capire che tipo di controlli ci saranno sugli Isee precompilati».
La scelta del governo di cancellare la soglia limite dei 26 anni per essere inglobati nel nucleo genitoriale di fatto limita la platea dei potenziali beneficiari. «Non è piacevole dover comunicare questi cambiamenti, si registrano malumori e noi cerchiamo di tenere buoni gli animi – aggiunge Caterina Dall’Oglio, responsabile dei Caf Acli della montagna bolognese – Quando le persone si innervosiscono comprendiamo che l’arrabbiatura non è contro il nostro personale, ma siamo il veicolo attraverso cui le persone si sfogano».
La situazione è estremamente delicata e potenzialmente esplosiva. Ne è cosciente anche il presidente di Acer, Marco Bertuzzi. «Il tema c’è tutto, presto incontreremo i responsabili dei vari Caf per capire esattamente le ripercussioni in una riunione dedicata perché è molto chiaro che ci potrebbero essere dei problemi, che del resto ci sono già stati segnalati. Chiederemo anche un incontro specifico in Regione – precisa Bertuzzi – perché è del tutto evidente che si pone una questione molto rilevante: se risultano delle proprietà di case, su tutto il territorio italiano, si perde il diritto alla casa popolare».
E così l’appartamento dei propri genitori, che si trova magari in un’altra regione, finisce per essere una condanna. «Questo significa – chiarisce infatti il numero uno dell’Azienda casa Emilia-Romagna – che non ti può essere assegnato l’appartamento se sei in graduatoria, ma anche che la normativa prevede che si lasci l’alloggio se uno già vi risiede. Si tratterebbe quindi di perdere il diritto alla casa popolare, una situazione che va assolutamente messa a fuoco».
SIGNORA FORSE è IL CASO CHE MI TELEFONI PERCHè CIò CHE HA SCRITTO MI PREOCCUPA
QUESTA E’ LA LEGGE LA SIGNORA HA SCRITTO UNA FAVOLETTA!!!!
La legge di bilancio 2023 non modifica i requisiti previsti dall’articolo 2 del D.L. 4/2019 per avere accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza o, per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età superiore a 67 anni, della Pensione di cittadinanza.
Per avere diritto al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza, il nucleo familiare deve dunque possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
possesso della cittadinanza UE o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o residenza in Italia da almeno dieci anni;
ISEE inferiore a 9.360 euro;
patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementabile di 2.000 euro per ogni ulteriore componente, fino a 10.000 euro (ulteriormente incrementabile di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo); ulteriori incrementi sono ammessi in caso di componenti in condizioni di disabilità;
non possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto;
reddito familiare inferiore ad un importo di 6.000 euro, moltiplicato per un parametro definito dalla scala di equivalenza descritta nella tabella di seguito (la medesima soglia è elevata a 7.560 euro per l’accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 in caso di nucleo familiare in affitto).
È escluso dal diritto al Reddito di Cittadinanza il soggetto (e non l’intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
È prevista, altresì, l’esclusione dal beneficio del RdC per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.
La Legge di Bilancio 2023 riduce, invece, la durata massima del beneficio nel 2023 a sette mensilità. Ciò, quindi, in deroga all’articolo 4, comma 6, in base al quale il Rdc è riconosciuto, sempre che mantenga i requisiti previsti, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, con la possibilità di rinnovarlo (in tal caso, salvo non si tratti di Pensione di cittadinanza, l’erogazione del beneficio è sospesa per un mese). Sul punto, l’art. 13 del D.L. 48/2023 specifica che la fruizione del beneficio in esame non può andare oltre il 31 dicembre 2023.
La riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 2013), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e ai soggetti che sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, prima della scadenza dei sette mesi. In tale ultima ipotesi, i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine del 30 novembre 2023 l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione (art. 13 D.L. 48/2023) (cfr. Mess. INPS 2835/2023).
Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l’erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.
Quanto alla determinazione del beneficio, la Legge di Bilancio 2023 prevede che, ferme restando le ordinarie modalità di calcolo, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono quindi comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
In altri termini, mentre di norma, in caso di variazione della condizione occupazionale nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE, in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, esso non comporta alcuna decurtazione dell’importo erogato a titolo di Rdc, fino al raggiungimento del limite massimo di 3.000 euro lordi. Superato tale limite, il beneficiario deve darne comunicazione all’INPS ed il beneficio è ridotto dell’80 per cento del maggior reddito percepito in eccedenza.
La Legge di Bilancio 2023, inoltre, dispone che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
È demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione. In ogni caso, alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è costituito da:
un’integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, a copertura del canone annuo, per i nuclei residenti in un’abitazione in locazione, ovvero
un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, a copertura delle rate del mutuo, qualora il nucleo risieda in un’abitazione di proprietà, per i nuclei residenti in un’abitazione di proprietà.
Il beneficio economico della Pensione di Cittadinanza, invece, è costituito da:
un’integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 7.560 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, a copertura del canone annuo, per i nuclei residenti in un’abitazione in locazione (non cumulabile con i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (vedi articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 e, da ultimo, il messaggio INPS n. 3782 del 19 ottobre 2022), ovvero
un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, a copertura delle rate del mutuo, qualora il nucleo risieda in un’abitazione di proprietà, per i nuclei residenti in un’abitazione di proprietà.
Il beneficio economico del RdC e della Pensione di Cittadinanza, esente dal pagamento dell’IRPEF, non può in ogni caso essere:
superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare;
inferiore a 480 euro annui.
Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e la DIS-COLL. Tuttavia, tali prestazioni comportano una riduzione dell’importo del RdC. L’avvio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo, come sopra ricordato, è compatibile, salvo l’obbligo di darne comunicazione all’INPS e l’adeguamento dell’importo riconosciuto.
Si prevede, inoltre, la sospensione dell’erogazione del Reddito o della Pensione di Cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC, che permette di effettuare acquisti e prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per individuo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza).
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2 GENNAIO 2023
Buonasera avvocato, un informazione mia madre e io siamo residenti in una casa popolare a Roma casa intestata a mia nonna eppoi passata a mia madre dopo la morte di mia nonna.
Ora io vorrei prendere una casa per me con il mutuo a mio nome e andarci a vivere con la mia ragazza, lasciando mia madre in questa casa la domanda è questa.
Io posso comprare una casa con il mutuo a mio nome e eppoi in futuro potrei venderla oppure affittare e stare con la mia ragazza e i miei figli nella casa di mia madre? Lasciando la residenza sempre lì ovviamente mai togliendola oppure la potrei assegnare a mio figlio anche se il mutuo e intestato a me.?
C’è esiste un modo per fare quadrare questa idea? Nel modo più corretto possibile?
CHIAMAMI AL 3394581140 PERCHE’ PER DARTI UNA CORRETTA RISPOSTA MI OCCORRE SAPERE ALCUNE COSE CHIAMAMI
Salve, nel caso dell’ampliamento del nucleo familiare per accrescimento della prole, bisogna necessariamente aspettare la nascita o si può chiedere già durante la gravidanza?
NO SERVE CHE NASCE!!!!
Salve Dott.ssa,
la contatto nella speranza di ricevere una risposta alla mia domanda.
Sono intestatario di un appartamento Ater di Roma, mio fratello attualmente ha la residenza con i miei genitori sempre in un appartamente Ater di Roma. Per motivi personali tra la fine di questo 2024 e l’inizio del 2025 dovrò spostarmi per lavoro. Vorrei sapere se posso effettuare un ampliamento del nucleo familiare ed inserire mio fratello nel mio contratto, così da spostare la sua residenza da casa dei miei genitori alla mia, pensando anche ad un possibile cambio della mia residenza.
La ringrazio anticipatamente
CERTO
Grazie per aver risposto alla mia domanda.
Quindi cosi facendo anche se io sposterò la mia residenza, mio fratello potrà restare nell’appartamento e diventarlo l’assegnatario?
Niovamente grazie
si
Salve dottoressa. Pongo un quesito : la mia compagna ed io vorremmo stipulare un patto di convivenza , lei verrebbe ad abitare da me proprietario di casa . Abitando lei attualmente in una casa Ater di Roma e dovendo cambiare residenza presso di me , avrebbe intenzione di lasciare la casa Ater alla nipote con bimbo di 5 anni , con il sistema ampliamento nucleo familiare . Ci sarebbero problemi per la nipote con bimbo se lei dovesse lasciare quella casa … magari dopo qualche mese . Grazie
Salve dottoressa Addante, vorrei porle gentilmente un quesito.
Sono residente in un comune della montagna pistoiese, quest’anno hanno aperto le domande per alloggi di edilizia pubblica e vorrei fare domanda in quanto rientro nei requisiti. Farei domanda per me e i miei due bambini mentre il mio cogniuge non ha ancora ottenuto il visto per ricongiungimento familiare, quindi per ora è ancora all’estero.
Se facendo la domanda, dovessero assegnarmi un alloggio e successivamente mio marito ottenesse il visto per raggiungerci, io posso ospitarlo e successivamente farlo rientrare nella residenza con noi o a lui non sarà permesso vivere con noi? La ringrazio anticipatamente per la risposta
MA CERTO E’ TUO MARITO
DIVENTA OCCUPANTE ABUSIVA IN QUANTO ESSENDO LA ZIA E’ PARENTE DI TERZO GRADO e l’ampliamento e’ consentito solo fino al secondo grado.
puo’ risolvere il problema adottando la nipote
Non mi sono ben spiegato , nipote in quanto nonna della stessa , figlia di suo figlio . Grazie
ALLORA HA TITOLO IN QUANTO DI SECONDO GRADO, MA LEI AVEVA SCRITTO BISNONNA
Buongiorno,
volevo chiedere informazione per il caso di una mia amica che era entrata nel nucleo familiare della nonna, assegnataria dell’alloggio e di aver convissuto ininterrottamente con lei fino alla sua morte, ora fatta la richiesta di subentro non è stata accettata. Le sta continuando a restare e pagare l’affitto che arriva.
Non c’è modo per regolarizzare la posizione e poter rimanere in qualche modo? L’immobile si trova a Bergamo.
Grazie
Cordiali saluti
PER QUALE MOTIVO NON E’ STATA ACCETTATA SE QUESTO DICE LA NORMA, FAMMI SAPERE IL MOTIVO DEL DINIEGO
Subentrare nel contratto di locazione
Subentrare nel contratto di locazione
Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell’unione civile
cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile
decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:
coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
ascendenti
altri discendenti
collaterali fino al terzo grado
affini sino al secondo grado
persone non legate da vincoli di parentela e affinità
presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.
Buonasera, avrei bisogno di una piccola info.
Al momento io, lavoratrice part time, convivo con una signora dichiarata invalida 100%. Tra noi non c’è alcun legame di parentela, se non una vecchia amicizia e abbiamo condiviso per un po di anni l’affitto dato che io lavoro part time e lei essendo invalida, le è stato sempre più difficile poter lavorare. Al momento però le spese iniziano a pesare troppo, vorremmo provare a far richiesta di un alloggio Aler, saremmo disposte anche ad averne uno per entrambe pur di avere un aiuto. Ma non so se questo sia possibile. Le chiedo dunque, è possibile ottenere l’assegnazione di uno stesso alloggio per due estranei? spero di essermi spiegata bene, grazie
dovete fare la domanda si che potete il problema è vedere in che posto andrete in graduatoria mettete anche l’invalidità
Buona sera,vorrei porre una domanda,mia mamma 77 anni affetta da carcinoma al fegato,ultimamente si è aggravata e ha avuto anche un aneurisma transitorio che gli ha lasciato degli strascichi e non può più vivere da sola,adesso io sono a casa della mamma,cosa devo fare per rientrare nel nucleo famigliare con la mamma?
Grazie
Cordiali Saluti
SCUSATE TANTO SE VOLETE RISPOSTE DOVETE DIRMI DOVE SIETE IN CHE REGIONE E SE LA CASA è DELL’ATER O DEL COMUNE
Io e la mia famiglia siamo entrati come ospiti in casa di mia nonna paterna e cugino di terzo grado poi nemmeno un anno mia nonna e deceduta e il nuovo affituario e diventato il cugino di grado sono passati 21 anni il cugino di terzo grado e deceduto mi anno detto che dovevo lasciare l’alloggio perché come grado di parentela non avevo il diritto di occupare l’alloggio po passato qualche mese abbiamo fatto un accordo e firmato anche per pagare affitto arretrato mi è arrivato una lettera che dovevo lasciare definitivamente l’alloggio
voi chiedete le cose senza dire dove si trova tale alloggio, per cui se non so in quale ater siete e in quale regione come piosso risponderti se ogni regione fa a se
buongiorno..mia madre è assegnataria di un alloggio dell’ater a roma e per un lungo periodo di tempo si è occupata della figlia di mia sorella..quindi della nipote..mia madre è stata poi nel 2021 ricoverata e mia sorella è andata a vivere nell’appartamento perchè la figlia ancora 16enne non poteva stare sola..mia madre è morta 4 giorni fa e mia sorella non intende uscire dall’appartamento con la figlia ormai maggiorenne..se ne è appropriata..ci tengo a dire che mia sorella ha una casa di proprietà..è lecito che faccia a mia insaputa un subentro? Inoltre non vuole nemmeno farmi entrare in casa per fare l’inventario delle cose di nostra madre..mi aiuti a capire..grazie mille
se sua sorella ha casa di proprietà a Roma non ha diritto alla casa popolare, basta comunicarlo all’Ater che gli fanno subito il decreto di rilascio
Sua nipote se ha la residenza e la nonna ha fatto la richiesta a suo tempo per ampliamento del Nucleo Familiare si
Buongiorno, leggendo trai i vari commenti ho visto la sua disponibilità. Volevo una delucidazione, per quanto riguarda una casa popolare a napoli. L assegnatario fino al 2018 e stato mio nonno, poi dopo il suo decesso e subentrata mia madre in quanto lei non e mai uscita dalla casa dei suoi genitori e io e mio fratello da quando stiamo nati non abbiamo mai cambiato residenza. Ora e sorto un enorme problema. C’è ne siamo accorti inoltrando la richiesta di acquisto della casa popolare, visto che il comune le ha messe in vendita, che mia madre ha perso il diritto della casa, in quanto lei e proprietaria di un altro immobile che usufruisce solo nel periodo estivo. Purtroppo nel 2018 ci siamo affidati a un incompetente che ci disse che non capitava nulla perché l immobile non aveva valore, visto che era situata in una zona degradata di Castel Volturno. Ora volevo chiedere possiamo fare qualcosa io o mio fratello in quanto residenti della casa per non perderla? Non abbiamo mai cambiato residenza e abbiamo sempre vissuto nella casa popolare.
DOVETE DIMOSTRARE CHE LA CASA DI PROPRIETA’ è DISASTRATA E NON ABITABILE CHE RENDITA CATASTALE HA QUESTA CASA?
Purtroppo la casa risulta abitabile e adatta al nostro nucleo familiare, visto che e di 180mq. Quindi vorrei sapere se c’è la possibilità che se mia madre si trasferisce nella casa in cui lei e proprietaria, io o mio fratello possiamo subentrare in quanto l assegnatario che e mia madre si allontana dalla casa. Perché fortunatamente ancora non e arrivata nessuna richiesta di sfratto. il comune sta attendendo la risposta dell altro comune per vedere se e abitabile. E purtroppo lo è.
temo di no perchè sono anni che tua madre ha ereditato, ci potete provare a fare uscire lei
Salve, mio padre è venuto a mancare il 12/05, per subentrare in casa Ater cosa posso fare? Sono separato e con residenza a lecce ma lavoro a Roma
DETTA COSI NON POSSO DARTI NESSUNA RISPOSTA PERCHè DEVO SAPERE ALCUNE COSE CHIAMAMI E NE PARLIAMO 3394581140
buon giorno signora.. Addante sono intestatario/ereditario di un alloggio ater a Roma nello stato di famiglia c’è mio figlio di 25 anni che vive tuttora con me, dopo diversi anni di fidanzamento sto valutando di andare a convivere con la mia attuale compagna (ovviamente non madre del ragazzo) in un appartamento di sua proprietà spostando la mia residenza a casa sua, questo potrebbe comportare problemi per quanto riguarda il mio alloggio ater? dato che mio figlio è residente con me da più di 10 anni può restare a vivere nel suddetto alloggio pagando regolarmente il canone anche se io non vi ho più la residenza? e necessario volturare il contratto d’affitto a nome suo o posso lasciarlo a nome mio?
la ringrazio anticipatamente per la risposta e le auguro una buona giornata
se cambia residenza e va in un altro alloggio per di più di proprietà lei deve inviare una e.mail all’Ater dove comunica che lei esce dall’alloggio perché va a vivere con la sua compagna e suo figlio deve riempire il modulo per il subentro. Il modulo lo trova sul sito Ater le do l’e.mail a chi inviare: direzionegenerale@aterroma.it; p.follega@aterroma.it
grazie ancora per la sua disponibilità. buon proseguimento di serata
DOVERE E CORDIALI SALUTI
Buonasera sig.ra Addante, mio marito vorrebbe richiedere il congedo biennale per assistere la madre disabile assegnataria di una casa Ater comune di Roma. Abbiamo visto che esiste il modulo per l’ospitalità temporanea con residenza limitata per al congedo biennale. Vorremmo sapere se per fare il cambio di residenza serve per forza l’autorizzazione dell’Ater o se basta la richiesta di l’ospitalità provvisoria. Vorremmo capire anche i tempi massimi per ricevere l’eventuale nulla osta in modo da indicare correttamente l’inizio del congedo all’inps. Grazie mille
SERVE L’AUTORIZZAZIONE PER CUI AUGURI!!!
MA INVECE PERCHE’ NON FATE L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO DFAMIGLIARE CHE BASTA PRESENTARE IL MODULO E NON SERVE L’AUTORIZZAZIONE DELL’ATER.
SE VUOLE MI PUO’ CHIAMARE AL 3394581140
Buongiorno ,ho letto alcuni commenti prima di disturbarla senza trovare quello che mi interessa . Vivo in regione lombardia Varese di precisione .
La domanda che vorrei porle è la seguente : Vivo con mia madre assegnataria dell’appartamento invalida al 100 X CENTO in quanto non deambula da diversi anni ,vorrei far entrare la mia compagna nel nucleo familiare per avere un aiuto nelle cure in quanto per me diventa sempre più difficile gestire la situazione ,
sarei disposto fare una convivenza di fatto in Comune se necessario anche sposarmi logicamente la posizione dovrà essere definitiva .Laler può eventualmente agevolarmi essendo tutto in regola anche con i pagamenti è apliamento del nucleo familiare con regolare lettera dell’istituto .La ringrazio Buona giornata .
LO PUO’ FARE TRANQUILLAMENTE DEVE PRENDERE IL MODULO AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE SUL SITO DELL’ALER DI VARESE TROVA IL MODULO, PUO’ ANCHE SCRIVERE SU GOOGLE MODULO AMPIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE ALER VARESE E GLI ESCE
Salve Sig.ra Addante, a marzo 2023 – a causa di uno sfratto per morosità, i miei genitori e io ci siamo stabiliti a casa di mia zia (casa del comune di Roma) che nel frattempo si era trasferita in una rsa e recentemente è venuta a mancare. Non abbiamo ancora denunciato la nostra situazione ma vorremmo trasferire la nostra residenza anagrafica da “occupanti abusivi” applicando la deroga all’art.5 Renzi-Lupi in modo da avere un indirizzo. Sappiamo che così facendo andremo incontro alla sanzione di 21000 euro e conseguente rischio di dover lasciare l’immobile. Mia madre ha accudito mia zia dal 2020 fino al suo trasferimento in rsa. Possiamo fare ricorso alla sanzione portanto avanti la motivazione dell’accudimento? Possiamo far valere l’art.54 CP di “stato di necessità” (lo sfratto, i miei genitori sono ultrasettantacinquenni con assegno sociale)?
Una volta presentata la dichiarazione di residenza dopo quanto vengono i vigili per l’accertamento e per farci la sanzione?
Distinti saluti,
Per aggiungere al mio messaggio; fino a che grado di parentela è concesso l’ampliamento nelle case del comune di Roma (politiche abitative)? Sono parente di terzo grado con mia zia. Sarei considerato un occupante abusivo?
SI
praticamente sua zia era la sorella di sua madre?
e perché non avete messo la residenza quando era ancora in vita?
oggi purtroppo siete occupanti abusivi con tutto quello che comporta
Mia zia era la sorella della madre di mia madre. Non abbiamo messo la residenza quando era in vita per una forma di rispetto, ma comunque saremmo stati occupanto abusivi anche se mettevamo la residenza un anno fa.
Mia madre vorrebbe far valere la linea dell’accudimento di mia zia (con tanto di testimoni) prima del suo trasferimento in rsa.
avete sbagliato tutto ora non potete fare più nulla le cose vanno fatte a tempo debito
oggi siete solo occupanti abusivi
salve,
le scrivo in caso di voltura a favore del figlio convivente, per cambio di residenza dell’assegnatario.
L’assegnatario deve cambiare la residenza prima di fare la rinuncia di assegnazione alloggio, o dopo averla fatta?
fa la rinuncia e cambia residenza in contemporanea e invia una lettera all’Ater comunicando che lei esce dall’alloggio per….. e chiede di fare la voltura a suo figlio.
Suo figlio poi deve prendere il modulo per il SUBENTRO sul sito dell’ATER se la casa è dell’ATER oppure del COMUNE se la casa è del COMUNE lo riempie se ne fa una copia e lo spedisce.
Se dopo un paio di mesi nulla accade mi chiama che sollecito