NUOVI REDDITI PER L’ASSEGNAZIONE E LA DECADENZA ALLOGGI ATER

REGIONE LAZIO

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati

G12871 27/09/2019

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Edilizia Residenziale Sovvenzionata”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 270, concernente il “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e laPianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G08050 del 25 giugno 2018, di affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata al Dott. Pierpaolo Rocchi;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 concernente “Modalità per la determinazione del reddito”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione lefunzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e l’aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l’art. 7, comma 4 della L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l’art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale “il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro”;

VISTA la determinazione del Direttore regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G13219 del 29 settembre 2017, che ha stabilito il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, per il biennio luglio 2017 – luglio 2019 in € 20.528,02;

VISTO il comunicato dell’Istituto Nazionale di Statistica concernente “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2019, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai

sensi dell’art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 197 del 23 agosto 2019;

TENUTO CONTO che le risultanze delle rilevazioni ISTAT di cui al comunicato sopra indicato evidenziano una variazione percentuale pari all’1,7% rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente, luglio 2017 – luglio 2019;

RITENUTO di dover aggiornare il limite di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per i bandi emessi e per le domande pervenute successivamente al 31 luglio 2019, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, e, conseguentemente a quanto sopra, di dover determinare il limite di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2019;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2019 – luglio 2021, in € 20.876,99;

2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1 agosto 2019, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;

4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad  € 29.227,79, con decorrenza 1 agosto 2019;

5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Direttore Arch. Manuela Manetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 pensieri su “NUOVI REDDITI PER L’ASSEGNAZIONE E LA DECADENZA ALLOGGI ATER

  1. pippo

    Scusi l’ignoranza sign.ra Addante, ma allora bisogna far riferimento al punto 1 che indica come reddito 20.876,99 da luglio 2019 a luglio 2021, o al punto 4 in cui viene indicato il reddito di € 29.227,79 a decorrere dal 1 agosto 2019?

  2. addante Autore articolo

    I 20.876,99 è IL REDDITO PER L’ACCESSO CHI HA GIà UN CONTRATTO è L’ALTRO REDDITO CHE NON DEVE SUPERARE OVVERO DAL REDDITO LORDO COMPLESSIVO DI TUTTO IL N.F VIENE DETRATTO IL 40 X CENTO E 2MILA EURO PER FIGLIO MASSIMO 3 FIGLI SE NE HAI 4 NON CONTA IL 4

  3. pippo

    Salve gent.ma M. Addante,
    le volevo fare alcune domande:
    quindi se ho capito bene, per chi ha già un contratto regolare d’affitto, il reddito del n.f dev’essere max € 29.227,79 lordi annuo? ma non ho capito una cosa: questi 2 mila euro per il familiare a carico convivente, vanno detratti dai 29.227,79 € e quindi corrisponderebbero a € 27.227,79? in pratica i 2.000 € verrebero scalati dai 29.227,79 € lordi annui, è corretto? inoltre, il 40%, corrisponderebbe al 40% dei 29.227,79 € lordi annuo? Per capire meglio, faccio un esempio: se sono affittuario, ho un contratto regolare d’affitto, ho 1 familiare a carico convivente, ed ho un reddito pari a 29.227,79 € lordi annuo, togliendo il 40% sui 29.227,79 € lordi annuo , il reddito considerato complessivo, sarà corrispondente a € 17536,674, è corretto? inoltre, scalando ulteriormente i 2.000 € ai 17536,674 € per il familiare a carico convivente, il reddito considerato complessivo dovrebbe essere pari a 15536,674, è corretto il ragionamento che ho fatto o ho capito male?
    Grazie
    Pippo

  4. Rosy

    Con la nuova legge 12 dicono metteranno l isee.non saranno penalizzati dunque quelli che non possono mettere la residenza ai figli gia conviventi ma nati dopo il 2014 perché non hanno il contratto anche se hanno la residenza da tanto tempo.

  5. addante Autore articolo

    L’ISEE SERVE SOLO PER IL CALCOLO ECONOMICO DEL REDDITO, QUELLO CHE DICI TU IN MERITO ALLA RESIDENZA DEI FIGLI NATI DOPO IL 2014 SE VENGONO SANATI TUTTI GLI OCCUPANTI FINO AL 28 MARZO 2014 POI COSTORO POTRANNO METTERE LA RESIDENZA

  6. addante Autore articolo

    NON HA CAPITO NULLA RILEGGA CON CALMA E ATTENZIONE E RIFLETTA CON LEI OGNI VOLTA E’ COSI

  7. Rosy

    Ho capito, semplicemente abbiamo supposto una sanatoria futura con un limite isee non reddito da lavoro come prima , isee che come lei ben saprà si abbatte di parecchio con la presenza di altri componenti nel nucleo.ora se io non posso mettere i miei figli appena nati con me e mia moglie anche se ho la residenza risultero’ solo quindi con un isee molto più alto.ovvlamente problema che non hanno le donne in quanto anche se sono occupanti basta che abbiano la residenza e i figli per legge la prendono.insomma temo che con un reddito lordo da commesso che oggi ti farebbe rientrare nei limiti anche da solo domani con l isee e’ tutto da vedere.grazie

  8. Liliana

    LaLegge regionale 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decadenza per superamento dei limiti di reddito, non prevede il canone concordato, ma il rilascio dell’alloggio.

    Vorrei sapere se è ancora valida l’applicazione del canone concordato, come previsto dal comma 3 con l’art. 50 L.r. n. 27/2006 e se si può richiedere l’acquisto nel caso si tratti di un alloggio compreso in un precedente piano di vendita :
    al comma 3, “Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per
    la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani
    di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi
    dell’art. 13 della Lr n.12/1999, l’applicazione di un canone determinato, sulla base di
    criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo
    anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’art. 2,
    comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
    degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni
    ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri
    comuni della provincia”;

  9. addante Autore articolo

    CARA SIGNORA LO DICE LA LEGGE 27 DEL 2006 LEI STAI TRANQUILLA CHE NESSUNO LA CACCIA SE NON CAMBIANO LA LEGGE E SE IL SUO IMMOBILE è NEI PIANI DI VENDITA GLIE LO DEVONO VENDERE E NON POSSONO APPLICARGLI IL CANONE CONCORDATO,MA VENDERGLI L’ALLOGGIO

  10. Rosy

    Ho letto nella sua cortese risposta 28 marzo 2014, quindi dovrebbe essere se ho capito bene la data inserita nella nuova proposta di legge depositata e ancora da approvare per questa benedetta sanatoria?grazie

  11. Maria

    Buonasera, ho letto con attenzione il post ma non riesco a trovare in maniera chiara i piani di vendita per capire se l’alloggio dove vivo sia mai rientrato nei piani di vendita…
    inoltre le chiedo se può inviarmi la legge a cui si fa riferimento alla vendita per superamento del reddito.Grazie mille il suo blog è sempre illuminante .Maria

  12. addante Autore articolo

    la legge è la legge 560 del 1993la trova su internet
    se mi dice dove abita via e quartiere glie lo posso dire io

  13. Danilo

    Quindi in pratica per calcolare l’affitto devo fare la somma dei redditi(57500 nel mio caso) per 40 /100 e sottrarre ciò che viene al reddito totale giusto
    Ad esempio 57500-(57500×40/100) giusto? Se sto come nel mio caso sopra i 29000 euro pagherò un canone concordato

  14. Danilo

    quindi nel mio caso per calcolare il canone dovrò fare 50000 totale redditi – (tot redditi x40/100) se supero i 29000 pagherò un canone concordato esatto?

  15. Pippo

    Sign.ra Maria, ma a quale piano vendita fate riferimento, in questo articolo non viene citato alcun piano vendita, comunque sign.ra Addante, il mio alloggio rientra nei piani vendita della l. 560/93, quindi se dovessi superare il redditto , hanno l’obbligo di vendermi casa? Ti cacciano via, non ho capito bene o forse ho capito male.
    Grazie

  16. Valerio

    Buonasera,
    Se ho ben capito chi supera un certo reddito complessivo annuo Non può accedere alla sanatoria, anche se sta pagando indennità di occupazione regolarmente. Vero ?

  17. addante Autore articolo

    SI, MA ASPETTATE DI VEDERE LA DELIBERTA DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA

  18. Pippo

    ok, quindi se supero il reddito per 2 anni e l’alloggio rientra nel piano vendita relativo alla l. 560/93, hanno l’obbligo di venderti l’alloggio. Io pensavo invece che se pur rientravi nel piano vendita della l. 560/93 , ma non rientri nell’ultimo piano vendita dell’Ater che fù fatto nel 2016, superando il reddito per 2 anni, ti cacciano.
    Ma mettiamo il caso che si rientra nel piano vendita in base alla l. 560/93 e non si rientra nell’ultimo piano vendita dell’Ater stilato nel 2016, perchè c’era il problema che gravava sul diritto di superficie , per cui gli alloggi non risultano vendibili, si ricorda i 985 alloggi ex-iacp, sostituiti da 985 ex-erariali, in questo caso, rientrando nel piano vendita della l. 560/93, superando il reddito per 2 anni consecutivi, cosa si rischia? Grazie

  19. Max

    Salve,
    Al reddito per il superamento di € 29.227,79
    Vanno aggiunti 2000€ per ogni familiare a carico
    Fino ad un massimo di 6000€?
    In sostanza 31.227,79€ con un familiare?
    Grazie

  20. addante Autore articolo

    4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad € 29.227,79, con decorrenza 1 agosto 2019;

    NO DAL TUO REDDITO COMPLESSIVO FAMIGLIARE TOGLI I 2000 EURO E POI DAL RISULTATO ABBATTIMENTO DEL 40 PER CENTO E DAL RISULTATO NON DEVI SUPERARE LA CIFRA DI EURO 29.227,79

  21. Max

    Grazie,
    Della pronta risposta!
    Nel mio caso 33000€ lordi reddito complessivo familiare sottraggo 2000€ per figlio=
    31000€ sottraggo 40%
    =18600€
    Sono dentro i limiti corretto?
    Grazie 1000 saluti

  22. Gianfranco

    nel mio caso 31.933 euro lordi complessivo familiare sottraggo 2000 £ per mia moglie
    29.933 sottraggo 40 % = 11,973
    sono dentro i limiti corretto ?

  23. addante Autore articolo

    NO! prima decurti e poi fai l’abbattimento comunque ci rientri lo stesso se adottano tale sistema

  24. MASSIMILIANO CAPITANI

    Salve sono in attesa di essere regolarizzato dopo molti anni dalla sanatoria del 2007 tutto ciò mi ha portato a dover sanare un indennità di occupazione dal 2005 al 2007 non indifferente parliamo di circa 19000 euro compresi interessi che ovviamente ho chiesto di rateizzare ora la mia domanda è visto che parliamo di un alloggio di 45 mq e io e la mia compagna abbiamo 2 figli minori possiamo chiedere un alloggio più grande ? Inoltre in sede di stipula contrattuale posso chiedere che il contratto sia intestato alla mia compagna?
    Grazie

  25. addante Autore articolo

    GLI POSSO DIRE CHE è UN GRAN FREGNONE’ SE LEI MI AVESSE TELEFONATO PRIMA AVREBBE RISPARMIATO UN BEL PO DI SOLDI
    INVECVE IN METRITO AL CAMBIO NON POSSO FARE NULLA DEVE FARE LA DOMANDA AL COMUNE E ALL’ATER CHIEDENDO UN CAMBIO E AUGURI
    A meno che non trovi un cambio consensuale da solo allora e’ piu’ facile

  26. addante Autore articolo

    auguri e buona fortuna non potete fare la sanatoria ma se avete gia’ un contratto nessuno vi caccia

  27. Filippo

    Buonasera Sig.ra Addante volendo fare un ampliamenti del nucleo familiare ed avendo io un reddito di circa € 27000 aggiungendo un ulteriore reddito di€13000 con l’ampliamento di una persona raggiungo il totale di circa € 40000 corro il rischio della decadenza dell’alloggio popolare ?
    Grazie della sua gentile risposta

  28. addante Autore articolo

    No!deve superare i 47mila e poi non lo cacciano ma pagherà di più di canone

  29. Vale

    Gentile Annamaria, sono io e mio figlio con reddito di 31.900 nel 2019, molto meno nel 2020.

    Il limite di decadenza è € 29.227,79. + 2000 per figlio a carico giusto?

    Supererei quindi limite di decadenza per la sanatoria?

  30. Manu

    Gentile Sig.ra Addante,

    vivo sola ed il reddito del 2019 è stato 31.851,00 euro, supero il limite per rientrare nella sanatoria? non riesco a capire i calcoli da fare.
    Grazie mille

  31. Davide

    Buonasera,
    nel mio caso in cui sono l’unico componente del nucleo familiare e con reddito 33000€ da lavoratore dipendente, rientrerei nei limiti previsti per accedere alla sanatoria?

  32. addante Autore articolo

    se applicano l’abbattimento del 40xcento sul reddito lordo si. lei la domanda la faccia comunque

  33. Fabio

    Buongiorno sig’ra Addante , sono subentrato nell’alloggio di mia nonna nel 2006 ( compilando relativa documentazione a cui non hanno mai risposto) e i vari censimenti negli anni avvenire….. dopo la morte di nonna nel 2011 l’affitto arriva a mio nome ma per loro sono sempre sempre affittuario senza titolo….. ora ho un reddito di 27.700 devo comunque fare la sanatoria?

  34. addante Autore articolo

    ma lei la voltura del contratto la mai richiesta all’Ater di Roma, lei può fare la sanatoria precauzionalmente, ma le consiglio di rivolgersi al nostro Avvocato Galeani e far richiedere la voltura a suo nome,se vuole mi chiami 3394581140

  35. Umberto

    Buongiorno sono in affitto ater zona tufello composizione nucleo quattro persone di cui due figli con reddito 2019..e moglie con invalidita 75per cento con i quali percepisce euro 290 mese..totale reddito nucleo approssimativo di euro53.000…calcolando i previsti abbattimenti…a cosa potrei andare incontro…grazie

  36. addante Autore articolo

    LEI PER I FINI DELLA DECADENZA IL REDDITO DEI FIGLI LO DEVE CALCOLARE AL 50% E VEDRà CHE STA DENTRO

  37. anna

    Buongiorno, come faccio a spaere se il mio alloggio rientra nei piani vendita anche vecchi?c’è un documento pubblico o altro da cui si può evincere

  38. addante Autore articolo

    si lo trovi sul mio stesso blog cerca l’articolo finalmente ce l’hanno fatta

  39. Domenico

    Salve devo fare ampliamento/rientro a casa di mia madre invalida assegnataria dal 1975 zona Aurelio le chiedo se cortesemente dato il mio reddito di euro 30,000.00 più la pensione di mia madre che percepisce circa 1200 euro al mese ha cosa posso andare incontro con le spese dell’affitto e se non ci sono problemi con l’immobile. Grazie

  40. addante Autore articolo

    supera il reddito per cui pagherà di più di pigione, ma nessuno la caccierà via

  41. Danilo

    Salve volevo sapere se sono già usciti i nuovi limiti di reddito per la decadenza per il biennio 2021-2023
    Grazie

  42. GIULIA LUPI

    Buonasera Signora Addante
    sono una anziana di anni 86,invalida civile con accompagno,vivo da circa 40 anni in una casa ATER.Insieme a me risiedono dalla nascita mia figlia e due miei nipoti(gemelli) di anni 22.Siamo sempre rientrati con il reddito nei limiti previsti dalla normativa vigente,nell’anno 2020 mia nipote ha iniziato a lavorare,con contratto a tre mesi.
    Quest’anno(2021)l’Ater di Civitavecchia ci ha richiesto la situazione dei redditi familiari,(il mio,quello di mia figlia(divorziata)e quello di mia nipote ,che lavora. L’altro nipote è iscritto all’Università e quindi senza reddito e “a carico “della madre.
    La somma dei redditi percepiti del nucleo familiare ammonta a circa 39.000 Euro e quindi ho cercato di informarmi sulle conseguenze di decadenza per “reddito”dall’ASSEGNAZIONE,una mia coinquilina mi ha consigliato di rivolgermi a Lei per chiedere una eventuale soluzione del problema.Confido nella Sua esperienza ed in attesa ringrazio e saluto Giulia Lupi ved.Antonini

  43. addante Autore articolo

    CARA SIGNORA, MI SCUSO PER IL RITARDO A DARLE LA RISPOSTA MA E’ STATO UN PERIODO NEFASTO PER CAUSA DELL’ATER PER LE LETTERE CHE HA INCVIATO A CHI AVEVA COMPRTATO DA ANNI CHIEDENDO SOLDI E MINACCIANDO DI RIPRENDERSI L’ALLOGGIO SE NON PAGAVANO,PURTROPPO C’E’ UN INCOMPETENTE DIRIGENTE CHE HA CREATO STO CASINO. SE IL SUO REDDITO LORDO E’ DI 39MILA EURO LEI NON CORRE NESSUN RISCHIO PERCHE’ IL SUO REDDITO NON E’ DA DECADENZA STAIA TRANQUILLA
    QUESTO REDDITO LORDO VA DECURATO DEL 40% PER CUI IL SUO REDDITO è DI EURO 23.400 E STA TRANQUILLAMENTE NELLA NORMA

  44. addante Autore articolo

    1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2019 – luglio 2021, in € 20.876,99;

    2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

    3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1 agosto 2019, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;

    4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad € 29.227,79, con decorrenza 1 agosto 2019;

    5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

    La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it.

    Il Direttore Arch. Manuela Manetti

    NON CREDO CHE ABBIANO GIA’ PROVVEDUTO IN QUANTO IL SISTEMA INFORMATICO DEL LAZIO E’ STATA ACHERATO E HA RIPRESO A FUNZIONARE SOLO DA POCHI GIORNI .
    APPENA POTRO’ PUBBLICHERO IL NUOVO

  45. Daniela

    buonasera, leggendo la fattura mensile inviatami mi ritrovo un aumento riferito al superamento limite di reddito per alloggi erp. avendo superato il questo limite ho rischio di perdere l’alloggio?

  46. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO!!!
    LE FARANNO SOLO IL CANONE CONCORDATO OVVERO GLI AUMENTERANNO IL CANONE E UN DOMANI CHE IL REDDITO GLI DOVESSE DIMINUIRE RITORNA AL CANONE IN BASE AL REDDITO

  47. Antonio

    Gentilissima sig.ra Addante
    Mi viene il dubbio ,sono un locatario Ater Roma ho fatto il censimento nel 2021? ho superato il reddito perché mio figlio adesso lavora e da Gennaio 2022 hanno aumentato il canone . Non è questo il problema ,ma se per gli anni avvenire supero sempre il reddito c’è pericolo che decade l’assegnazione? E mi cacciano? Grazie di una usa cordiale risposta , cordiali saluti

  48. addante Autore articolo

    NO NON CORRE NESSUN PERICOLO NESSUNO LO CACCIA AL PIU’ GLI AUMENTANO IL CANONE, MA IL SUO ALLOGGIO E’ PER CASO NEI PIANI VENDITA?
    NEL SUO PALAZZO NON HA MAI ACQUISTATO NESSUNO L’ALLOGGIO?

  49. Alessio

    Buongiorno gentile signora Addante, sono separato e ho due figli che vivono con me, ho fatto domanda per la regolarizzazione dell’alloggio da me occupato nel 2012. Volevo chiederle due cose:
    1) il mio reddito, per l’anno in cui ho fatto la domanda e per l’anno precedente era di 35000 euro circa; non ho capito se rientro nei requisiti reddituali; io ho capito che posso soltanto detrarre ai 35000 euro 4000 euro per i due figli e dunque starei a 31000 euro e così non ci rientrerei; leggendo il suo blog però mi sembra che invece potrei applicare una diminuzione ulteriore del 40%, che lei sappia è davvero così?
    2) a Roma hanno cominciato a chiamare qualcuno per la regolarizzazione oppure è ancora tutto fermo?
    Grazie infinite per i suo prezioso aiuto!
    Alessio

  50. addante Autore articolo

    Gentile sig.ra Stia tranquillo lei con il reddito ci rientra tranquillamente, il vero problema è che le sanatorie che le approva il Comune e non l’Ater ci vuole tempo in genere 2-3 anni a volte 4 anni, se lei paga l’indennità di occupazione caso mai mi chiami che le diroò come fare 3394581140

  51. Marco

    Buongiorno,
    Con l ultimo censimento mi ritrovo un aumento dell affitto abbastanza importante per aver superato riferito il limite di reddito per alloggi erp per più di 2 anni consecutivi, ora se il mio reddito diminuisce anche l affitto diminuirà? O avendolo superato il limite di reddito per più di due anni non potrò più usufruire dell agevolazioni? Grazie e buona giornata

  52. addante Autore articolo

    se il reddito diminuisce lei lo comunica subito all’Ater e gli abbassano il canone se il suo alloggio è nei pini di vendita glie lo devono vendere

  53. Ada

    Gentile signora Addante,
    approfitto della sua grande disponibilità per chiedere quattro cose sulla questione della DECADENZA, che penso possano interessare molti degli inquilini ATER suoi lettori che si trovano in situazioni simili.

    A. dal BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 84, leggo che
    a partire dal 1 agosto 2021 il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso è stabilito, per il biennio luglio 2021 – luglio 2023, in € 21.190,14;
    E ai fini della decadenza dall’assegnazione, leggo che il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare si calcola aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso. Quindi il limite di reddito per non avere la decadenza è di 29.666,20 con decorrenza 1° agosto 2021. Me lo può confermare per favore?

    B. Su questo sito
    https://www.romatoday.it/politica/modifiche-reddito-permanenza-case-popolari.html
    c’è la notizia che dal novembre 2020 per il calcolo del reddito di decadenza nelle case popolari nel Lazio, il reddito dei figli verrà calcolato al 50%.
    Non ho trovato la prova della sua promulgazione. Lei può confermarlo ?

    C. Io sono la titolare di un affitto ATER e ho ampliato il nucleo familiare con mia figlia e suo marito. Con il censimento 2022 abbiamo dichiarato un reddito totale di oltre 37.000 €, composto per la gran parte – 32.400 € – da quello di mio genero. Se la notizia del punto B. precedente è vera, lui potrebbe essere considerato “figlio” (anche se è mio genero) e quindi applicare il calcolo del suo reddito al solo 50% ? Mia figlia è a carico del marito.

    D. A quanto potrebbe arrivare il nuovo canone concordato ?

    Può rispondere punto per punto per favore?
    Grazie infinite in anticipo.

  54. addante Autore articolo

    IL GENERO NON PUO ESSERE CONSIDERATO FIGLIO
    INOLTRE DEVE STARE TRANQUILLO PERCHE’ NESSUNO LO CACCIA DI CASA ANCHE SE SUPERA IL REDDITO DI DECADENZA.
    LEI DEVE SEMPRE TOGLIERE IL 40% DAL REDDITO LORDO COMPLESSIVO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE E IL TOTALE NON DEVE SUPERARE LA SOMMA DI EURO29.666,20
    E ANCHE SE DOVESSE SUPERARE NESSUNO LO CACCIA PAGHERA’ DI PIU’ DI ANONE

  55. Ada

    Grazie della risposta.
    Può dirmi ad ogni modo se è vero quanto detto al punto B?
    Inoltre, continuo a non capire da dove vien fuori la regola che si deve levare il 40%.
    Leggendo dall’inizio del suo blog, vedo che sono almeno tre anni che lei fornisce questa risposta, che non ha assolutamente nessuna relazione con quanto espresso dalla normativa ufficiale che ho citato al punto A.
    Può gentilmente dirmi da quale testo si ricava la regola “DEVE SEMPRE TOGLIERE IL 40% DAL REDDITO LORDO COMPLESSIVO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE E IL TOTALE NON DEVE SUPERARE LA SOMMA DI EURO29.666,20” ??
    Sono contenta che nessuno mi caccerà di casa, ma può indicarmi dove posso avere informazioni di quanto pagherò di canone aumentato per il nuovo reddito?
    Grazie di nuovo,
    Ada

  56. addante Autore articolo

    LO STABILISCE LA DELIBERA DELLA REGIONE LAZIO, https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CAS-DD-GR4103-24-08-2021.pdf

    DETERMINA
    ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni
    espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale
    pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione
    fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2021 – luglio 2023, in € 21.190,14;
    2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5
    agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione
    prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in
    2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila
    euro;
    3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal
    1° agosto 2021, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di
    edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;
    4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
    all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con
    l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato
    aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad €
    29.666,20, con decorrenza 1° agosto 2021;
    5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente
    determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n.
    457 e successive modifiche ed integrazioni.
    La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
    internet http://www.regione.lazio.it.
    L’efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell’atto in formato cartaceo e
    alla contestuale registrazione; l’atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica
    regionale al termine del periodo emergenziale.
    Il Direttore
    Arch. Manuela Manetti

  57. Ada

    Gentile signora Addario,
    grazie ancora della risposta, in cui non fa altro che copiare quella legge e quindi confermare esattamente quanto già scritto da me il 4 marzo.
    Le chiedo scusa, ma continuo a non capire come da questa legga possa mai venir fuori la regola che lei da anni fornisce come risposta “DEVE SEMPRE TOGLIERE IL 40% DAL REDDITO LORDO COMPLESSIVO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE E IL TOTALE NON DEVE SUPERARE LA SOMMA DI EURO29.666,20” (fino al 1 agosto 2023 – cambia ogni due anni e prima era leggermente meno) .

    Forse la chiave è nel citato art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ?

    Grazie in anticipo della sua risposta completa.

  58. addante Autore articolo

    E’ semplicemente il calcolo più facile per verificare se uno è dentro o fuori e deve sempre calcolare la detrazione per figlio di 2mila euro a figlio per un massimo di 3 figli è pur vero che i figli non li fa più nessuno ma questa limitazione solo i politici imbecilli la potevano fare e in regione ne sono passati tanti.
    1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2019 – luglio 2021, in € 20.876,99;

    2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

    3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1 agosto 2019, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;

    4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad € 29.227,79, con decorrenza 1 agosto 2019;

    5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

  59. Ada

    Gentile signora Addante,
    mi spiace essere petulante, ma lei continua a NON RISPONDERE alla mia domanda.

    Stavolta lei ha ripetuto pari pari la sua prima risposta del 6 marzo in cui copiava la legge, ma stavolta ha addirittura riportato quella precedente di due anni fa, in cui i massimali erano leggermente inferiori.

    Ripeto per l’ultima volta:
    vorrei capire INSIEME A TUTTI GLI INTERESSATI come da questa legga possa mai venir fuori la regola che lei da anni fornisce come un mantra
    “DEVE SEMPRE TOGLIERE IL 40% DAL REDDITO LORDO COMPLESSIVO DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE E IL TOTALE NON DEVE SUPERARE LA SOMMA DI EURO29.666,20” (fino al 1 agosto 2023) .

    L’unica spiegazione potrebbe essere nel citato art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ??

    E visto che lei non risponde, ho trovato io l’art. 21 di questa legge, che recita così

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Art. 21.
    (Modalita’ per la determinazione del reddito)

    ((Ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal presente
    titolo nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi
    preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto
    il reddito complessivo del nucleo familiare e’ diminuito di lire un
    milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi
    fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi
    da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per
    ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura
    del 60 per cento)).

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    Ci siamo quasi !
    Qui si parla di ridurre il reddito del 40% come dice lei, ma si parla anche della diminuzione di 1 milione per ogni figlio a carico (cioè circa 500 euro).

    Lei invece scrive che la diminuzione è di 2.000 euro.

    C’è stato quindi un aggiornamento di questo articolo 21 ??
    Per dimostrare il suo mantra, potrebbe gentilmente segnalarci dove si trova il testo aggiornato ??

    Grazie ancora,
    Ada

  60. addante Autore articolo

    Cara Signora se lei mi scrive per sapere le cose io gli rispondo come fare se poi vuole le leggi se le cerchi su internet.
    Lei vuole fare solo polemica e io sinceramente non ho tempo da perdere con chi vuole fare polemica.
    Se la legge vecchia dice un milione credo che lei sappia che la lira non esiste più da un pezzo, per cui non potrà essere un milione e dato che un euro equivale a Lire 1.936,27 il legislatore intelligentemente ha messo 2000 euro a figlio per un massimo di 6mila euro, mi dispiace che non è arrivata a capire tale lapalissiana questione.
    Inoltre se non gli sta bene ciò che dico si può rivolgere tranquillamente altrove e vedrà che nessuno le darà le risposte a gratis come faccio io!

  61. Ada

    Gentile signora Addante, mi spiace che la prenda così.
    La mia non era polemica ma solo necessità di risposte precise che possano tranquillizzare me e altri su cosa aspettarsi dalla ATER.

    Le ho scritto sempre con molta chiarezza. Ogni volta ho fatto domande semplici e dirette suggerendo anche la soluzione, a cui però lei ha sempre risposto ottusamente e ora addirittura rovescia il tavolo.

    Per inciso, se li faccia i lei i conti tra lire ed euro e chiarisca da dove escono fuori 2.000 euro partendo da 1 milione di lire (cioè 500 euro), aggiungendo anche il limite di 6.000 euro. Non è mica così lapalissiano, visto che quell’articolo 21 riportato non ne parla.
    D’altra parte, è ovvio che quella legge è stata aggiornata ai valori attuali, ma io non ho trovato le modifiche ed era proprio per questo che cercavo il suo aiuto.

    Concludendo, lei dice
    “scrivo per sapere le cose io gli rispondo come fare se poi vuole le leggi se le cerchi su internet.”

    Bene, chi legge questo nostro scambio ora saprà come giudicare le sue risposte su “come fare”, dato che – anche se a gratis – lei dimostra di non sapere o non voler provare quanto scrive.

    Un saluto,
    Ada

  62. addante Autore articolo

    CARA SIGNORA LE HO SEMPRE RISPOSTO, MA LEI EVIDENTEMENTE NON HA NULLA DA FARE E NON SA COME PASSARE IL TEMPO RIPETENDO LE STESSE DOMANDE CON RICHIESTE INUTILI, INOLTRE L’OTTUSA E’ LEI E LE AGGIUNGO FORSE LE MANCA QUALCOSA E NON SA COME SFOGARSI
    LA SALUTO E CORTESEMNTE NON MI DISTURBI PIU’.

  63. Aneta

    Salve, cortesemente mi può dire come si fa’ la domanda per comprare un appartamento in edilizia agevolata.Le sarei grata se mi darà una risposta,da dove prendere i moduli e l’indirizzo dove spedire la domanda. Sicuramente ci sarà un bando e una data per fare la domanda, grazie

  64. addante Autore articolo

    INNANZITUTTO DEVI VERIFICARE SE IL TUO ALLOGGIO FA PARTE DEI PIANI VENDITA

  65. Giuseppe

    Buongiorno sig/ra addante sono divorziato da 15 anni. Da sentenza ho lasciato la casa famigliare e mi sono trasferito
    da mio padre lo assistito fino alla scomparsa e ho fatto la voltura nel 2016, io Lavoro nella pubblica amministrazione percepisco un reddito di 22000 mila euro con la nuova legge introdotta per i nuovi affitti aterp cz ,si deve presentare l’isee 2024 con l’isee ammonta a un importo superiore a 25670 e con conseguenze di un sostanziale aumento canone.
    N.b l’aumento lsee del reddito mi viene da due case una al 50% dove e stata assegnata dal tribunale ai miei tre figli insieme a ex moglie e una casa mi viene da una eredità con un 17% del valore un 6°di proprietà di mia sorella deceduta il nuovo importo e di 250 € mentre prima era 80 € secondo lei non è un po’ eccessivo un aumento di 170 € io prendo 1400 € di cui 320 sono alimenti di mio figlio all’università secondo me e sbagliato presentare l’isee x l’affitto la mia l’entrata e di 1400 € che centrano le case mica entrano iredditi di queste case un vostro parere e giusto vi ringrazio anticipatamente
    Poi un’altra questione visto che ho un fitto discreto ho fatto domanda per l’acquisto potrei comprare l’alloggio anche sono proprietario di case una al 50% assegnata gai miei figli e a mia mogli dal tribunale e unaltra ereditata con un sesto di proprietà con i miei fratelli
    io non ho una casa in cui posso abitarci spero che mi sono fatto capire saluti sig/ra addante grazie attendo una risposta

  66. addante Autore articolo

    secondo me è sbagliato in quanto quelle proprietà non ti danno reddito ma solo spese, ti consiglio di andare a parlare con un dirigente delle case popolari o a un avvocato esperto della materia. ma loro vogliono proprio l’ISEE ?
    Se la tua casa è nei piani di vendita la puoi acquistare a meno che la regione Calabria non abbia fatto una legge apposita che esclude anche il possesso di una minima proprietà, ma puoi chiederlo a loro facendoti dire qual’è la legge

  67. Giuseppe

    Buona sera signora addente si mi hanno chiesto l’isee 2024 e so per certo che mi hanno aumentato il canone di 80€ e passato a 250€ sono stato dal dirigente due anni fa
    E mi a detto che non devo avere nessuna proprietà anche minima per poter acquistare l’alloggio ma io non ho la proprietà intera non ho un alloggio che ci posso abitare comunque sulla domanda c’è questa dicitura……(non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio regionale;) mi può interpretare questa dicitura grazie

  68. addante Autore articolo

    che non devi avere il 100x cento di proprietà di un immobile adeguato al tuo nucleo familiare nella tua regione
    esempio se ha una proprietà al 100x 100 di un alloggio di 50mq e il tuo nucleo familiare è composto da 6 persone quell’alloggio non è adeguato al tuo N.F.
    Per esempio la nuda proprietà non è titolo di reale godimento.

  69. Giuseppe

    Quindi io posso comprare, visto che sulla domanda non c’è altro che mi Possono negare l’alloggio, io ho già fatto la domanda in caso metto un avvocato che dite voi un vostro parere mi tranquillizza grazie signora addante
    La casa coniugale e affidata dal tribunale a mia moglie e figli io non ho case in cui posso abitare e ho alimenti da versare

  70. Giuseppe

    Grazie molto gentile ma con questa non ho capito se si o no scusate la mia ignoranza quale la legge io non capisco di leggi basta che mi rispondete di un si o un no grazie

  71. addante Autore articolo

    tu non hai pieno possesso della proprietà per cui puoi comprare, ma l’altra parte della proprietà chi la tiene?

  72. Giuseppe

    Un appuntamento lo ereditato da mia sorella deceduta nel 2019 ho un 6° di proprietà con i miei fratelli e l’altro c’è l’ho al 50% con mia ex moglie affidato hai miei figli con mia moglie dopo la separazione il giudice la assegnata a mia moglie con i miei figli

  73. addante Autore articolo

    LEI HA UN APPARTAMENTO PIU’UN 6 DI PROPRIETA’ DI UN’ALTRO APPARTAMENTO.
    MA SE L’APPARTAMENTO CHE HA AL 100X100 E’ IDONEO AL SUO NUCLEO FAMILIARE NON PUO’ AVERE UN APPARTAMENTO DELL’ARCA

  74. Domenico

    Buona sera signora Addante le scrivo per un consiglio di quanto mi succede. Abito in una casa ater in via Vaiano Roma alla Magliana, sono residente in questo alloggio dal 1985 c’è ne era assegnatario
    Alla sua scomparsa feci domanda di voltura nel 1998 ma questa domanda non fu mai lavorata dalla
    Gestione romeo. Un giorno ero andato alla romeo chiedendo spiegazioni e un impiegato mi aveva detto
    Che se bollettini arrivavano a nome mio era tutto a posto io ho creduto e sono andato via fino a quando mi arriva una lettera di rilascio del l’immobile ho fatto la sanatoria 2020 ma mi hanno risposto di no perché nel 2019 ho superato il reddito perché anno preso anche il reddito di mio figlio che ad aprile 2020
    Prima della sanatoria è andato via a vivere da solo diffatto togliendo la residenza cosa posso fare oltre far
    Rispondere da un avvocato. Consideri che pago 400 € al mese da diversi anni grazie per una sua risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *