SINCERAMENTE RIMANGO SEMPRE PIU’ ESTEREFATTA QUANDO MI SCRIVONO CHE CERTI NOTAI NONOSTANTE CHE NEL ROGITO DI ACQUISTO DELL’ALLOGGIO DELLA CASA POPOLARE NON CI SIA SCRITTO CHE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE PAGANDO IL 10 X CENTO DELLA R.C. X PER CENTO.
MA C’E’ SOLAMENTE SCRITTO CHE LE CASE POPOLARI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE CHE E’ TUTT’ALTRA COSA, INFATTI CHE COSA E’ IL DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto di prelazione concede a una persona il privilegio di stipulare un contratto di acquisto prima della vendita di un immobile. Prima che il venditore possa vendere la proprietà a terzi, deve offrirla alla persona che ha diritto alla prelazione. Solo se quest’ultimo non esercita il suo diritto, la vendita può essere effettuata a terzi.
MENTRE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ TUTT’ALTRA COSA OVVERO: TALE DIRITTO SI ESTINGUE VERSANDO VERSANDO IL 10 PER CENTO DELLA R.C MOLTIPLICATO PER CENTO.
MA SE SUL ROGITO C’E’ SCRITTO DIRITTO DI PRELAZIONE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, MA MOLTI NOTAI SONO DURI DI COMPRENDONIO E VOGLIONO SEMPRE FAR PAGARE ANCHE A CHI NON DEVE,
INOLTRE VA PRECISATO CHE SE IL VENETO HA FATTO LA GRAN PARACULATA PER FREGARE I SOLDI AI CITTADINI CON LA LEGGE REGIONALE n. 18 del 10 agosto 2006
Art. 16 – Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti
