MA ALL’ATER DI ROMA E’ STATA CONTAMINATA DAL VIRUS DELL’IDIOZIA???

IL DOTT. FOLLEGA NE HA COMBINATA UN’ALTRA, NON E’ BASTATA L’IDIOZIA DELLA LETTERA AI MUNICIPI DOVE AFFERMA CHE LARESIDENZA PER AMPLIAMENTO SI PUO’ FARE SOLO SE SI HA IL CEDOLINO DI ASSEGNAZIONE OIL CONTRATTO!

IL DOTT.FOLLEGA NONOSTANTE SIANO DECENNI CHE LAVORA ALL’ATER SI DIMENTICA  CHE CI SONO MIGLAIA DI LEGGITTIMI ASSEGNATARI CHE NON HANNO CONTRATTO PER UNICA COLPA DELL’ATER CHE GLI UFFICI PREPOSTI NON LI FANNO, MA CHE COSTORO SONO LEGITTIMI ASSEGNATARI IN QUANTO SULLA BOLLETTA DEL CANONE VI è SCRITTO CANONE ALTRIMENTI VI SAREBBE SCRITTO INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE!!!

MA LUI POVERINO LO HA DIMENTICATO E NONOSTATE CHE GLI SIA STATO SUGGERITO DI CORREGGERE TALE NOTA LUI SI RIFIUTA DI FARLO.

MA OGGI HO SCOPERTO UN’ALTRA IDIOZIA DEL DOTT.FOLLEGA PERCHE’ SECONDO LUI LA MADRE DELL’ASSEGNATARIO NON HA DIRITTO ALL’AMPLIAMENTO IN QUANTO  LUI AFFERMA CHE : IL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 12 COSI’ RECITA:

e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)

E SECONDO IL GENIO FOLLEGA ESSENDO LA MADRE DI PRIMO GRADO NON NE HA DIRITTO!

MA VI RENDETE CONTO CHE CAZZATA ENORME DICE E SCRIVE FOLLEGA CI SONO PAGINE DI DIRITTO  CHE DICONO ESATTAMENTE IL CONTRARIO

INOLTRE IL CARO FOLLEGA NON CAPISCE CHE LE LEGGI SI DEBBONO LEGGERE NEL LORO COMPLESSO E NO A PEZZETTI INFATTI IL COMMNA 5 DELLA LEGGE 12 COSI’ RECITA:

5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. L’ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d’ufficio dall’ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall’ente medesimo. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)(54)

MA NON SOLO E AGGIUNGE ANCHE:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi o per i quali, alla medesima data, sia stata presentata apposita istanza di ampliamento, anche ai fini del successivo procedimento di subentro. (37) (55)

5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)

 PER CUI CARO FOLLEGA CERCA DI FARE UN CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO AFFINCHE’ LA TUA MENTE RIESCA A COMPRENDERE LE NORME LEGISLATIVE E NON SOLO!!!

A QUESTO PUNTO NON MI RESTA CHE DIRE ARIDATECE LA PACE!!!!

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