MA IL DOTT.FOLLEGA SA SVOLGERE IL SUO RUOLO? TEMO PROPRIO DI NO!!!

PURTROPPO 10 ANNI DI ZINGARETTI SONO STATI UNA TRAGEDIA DOVE HANNO PREVALSO SOLO INTERESSI LORO E SE NE SONO FREGATI DEL POPOLO VERAMENTE BISOGNOSO SPERO SOLO CHE DIO VEDA E PROVVEDA!!!

MA MI CHIEDO COME SI FA A DARE ALLOGGI IN HOUSING SOCIALE QUANDO CI STA UNA LISTA DI CENTINAIA DI POVERI CHE ASPETTANO CASA?

SOLO LA SINISTRA E ZINGARETTI FANNO SIMILI OSCENITA’ BERLINGUER NON L’AVREBBE MAI TOLTA UNA CASA A UN POVERACCIO PER DARLA A UNO CHE HA UN REDDITO MOLTO SUPERIORE PER AVERE ACCESSO A UNA CASA POPOLARE

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MA COME MAI LE CASE POPOLARI CHE SI LIBERANO VENGONO OCCUPATE?

PERCHE’ NON SI TENGONO ANNI VUOTE SI RIASSEGNANO E SE LE DEBBONO DARE IN HOUSING SOCIALE DEBBONO UTILIZZARE SOLO QUELLE INDICATE E QUESTA NON CI RIENTRAVA E COMUNQUE NON LASCIARLE VUOTE PER ANNI!!!

OGGI ALTRA OCCUPAZIONE IN VIA ORESTE SALOMONE N.49, MA LA COSA STRANA E’ CHE CHI ABITAVA IN TALE ALLOGGIO A MARZO 2022 AVEVA CHIESTO UN CAMBIO CHE PER AVERLO HA DOVUTO PENARE MOLTO CON IL DOTT.FOLLEGA E SOLO GRAZIE AL COMMISSARIO E AL DIRETTORE CI E’ RIUSCITA, MA NEL FRATTEMPO LA MADRE E’ DECEDUTA.

QUESTA PERSONA L’ALLOGGIO LO HA RICONSEGNATO A FEBBRAIO 2025 E PERCHE’ NON LO HANNO ASSEGNATO???

ORA FOLLEGA SI VUOLE GIUSTIFICARE DICENDO CHE FORSE E’ IN HOUSING SOCIALE, MA LE CASE POPOLARI SI POSSONO DARE IN HOUSING SOCIALE?

No, non è possibile utilizzare le “case popolari” (Edilizia Residenziale Pubblica – ERP) per progetti di housing sociale (social housing), poiché sono due canali abitativi distinti destinati a fasce di reddito differenti. [1]

Le differenze principali sono:

  • Case Popolari (ERP): Sono gestite dagli enti pubblici (come l’ATER o i Comuni) e sono destinate a persone in forte disagio economico con ISEE molto basso. I canoni sono minimi e calcolati in base al reddito. 

  • Housing Sociale: Si rivolge al cosiddetto “ceto medio”, ovvero a famiglie e individui che non possono accedere alle case popolari (perché superano i limiti di reddito) ma che, allo stesso tempo, non riescono a sostenere i prezzi del libero mercato. I canoni sono calmierati ma non legati alle fasce minime ERP. 

Tuttavia, in alcune regioni (come nel Lazio tramite ATER Roma), gli enti pubblici hanno avviato specifici bandi di housing sociale. In questo caso, però, l’ente non converte una casa popolare esistente, ma offre una parte del proprio patrimonio immobiliare destinandolo a locazioni a canone sostenibile con formule ibride, come il diritto di riscatto (rent-to-buy). 

MA SAPPIAMO BENE CHI HA FATTO LA DELIBERA N.157 DEL 2 MARZO 2018, QUEL CRIMINALE DI ZINGARETTI CHE E’ LO STESSO CHE HA FATTO IL 48 BIS DELLA LEGGE 27 DEL 2006!!!

ZINGARETTI E VALERIANI HANNO MASSACRATO TUTTE LE LEGGI GIA’ ESISTENTI INSERENDO EMENDAMENTI OSCENI!!!

E INOLTRE LA DELIBERA INTERPRETA A MODO PROPRIO PER APPLICARE L’HOUSING SOCIALE PERCHE’ LE NORME NAZIONALI SONO CHIARE PER QUESTO OBIETTIVO OVVERO NON SI POSSONO USARE SOLO CASE ERP, MA CASE DI PROPRIETA’ NON ERP!!!

Tabella comparativa delle categorie

Caratteristica [1, 2, 3, 4, 5]

Case Popolari (ERP)

Alloggio Sociale / Social Housing

Proprietà

Pubblica (Comuni, Enti Regionali)

Pubblica o Privata (Cooperative, Fondazioni)

Destinatari

Fasce a reddito bassissimo o nullo

Fascia grigia (reddito troppo alto per ERP, troppo basso per il mercato)

Canone

Sociale (calcolato sul reddito minimo)

Calmierato / Concordato (inferiore ai prezzi di mercato)

Quindi, lo Stato e i Comuni possono utilizzare sia il patrimonio esistente delle case popolari sia i nuovi interventi di edilizia convenzionata per raggiungere gli obiettivi di riduzione del disagio abitativo fissati dalla legge. [, 2]FREGANDOSENE COSI’ DEI POVERI VERI CHE NON AVRANNO MAI UNA CASA!

INFATTI COSI’ HA FATTO ZINGARETTI PER CUI LA COLPA E’ SOLO SUA E DI VALERIANI!!!

PURTROPPO OGGI LA REGIONE LAZIO HA UN ASSESSORE ALLA CASA IDIOTA PER CUI TUTTE LE ILLEGALITA’ FATTE DA ZINGARETTI E VALERIANI RIMANGONO LI PER CUI ALLE PROSSIME ELEZIONI SE NON CAMBIANO LE COSE NON VANNO PIU’ VOTATI!!!

MA LA COSA CHE MI FA INCAZZARE PIU’ DI TUTTO CHE OLTRE ALLE VERGONOSE NORME CRIMINALI DI ZINGARETTI E VALERIANI I DIRIGENTI ATTUALI DELL’ATER LE APPLICANO A CAZZO DI CANE SENZA VERIFICARE NULLA E COMMETTENDO COSI MOLTO PROBABILMENTE GRAVI ILLEGALITA!!!

2. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
Possono essere oggetto dei piani di gestione della locazione di cui all’art. 17, comma 66 della L.R. n. 9/2017 gli alloggi disponibili del patrimonio immobiliare dell’Ente situati in condomini regolarmente costituiti (condomini c.d. “misti”), ivi compresi gli alloggi disponibili inseriti in precedenti programmi di alienazione per i quali la procedura di vendita non si è conclusa. Sono, invece, esclusi dai predetti piani, gli alloggi inseriti nei programmi di alienazione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 febbraio 2015, adottati per favorire la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la
proprietà pubblica è inferiore al 50%.

PERCHE’ LA LEGGE NON DICE CIO’ CHE INVECE LA DELIBERA AFFERMA E LE LEGGI VANNO RISPETTATE, MA ALL’ATER SE NE FREGANO E NON RISPETTANO NEANCHE IL COMMA 2 DELL’ALLEGATO A DELLA INDECENTE DELIBERA 157/2018 !!!

ECCO COSA DICONO LE LEGGI:

ART.17 COMMA 66 DELLA LEGGE 9 DEL 2017 

Gli enti gestori di edilizia residenziale sociale possono, in deroga alla normativa vigente, predisporre appositi piani di gestione della locazione dei propri immobili:

  1. a) nei condomini regolarmente costituiti, locando gli immobili che si rendono disponibili con contratto di patto di futura vendita, canone calmierato, canone sostenibile;

  2. b) realizzando interventi di frazionamento per il recupero edilizio e per interventi di rigenerazione urbana, tesi ad incrementare la dotazione di alloggi, con il ricorso a sistemazioni temporanee dei nuclei familiari, presenti nelle strutture da recuperare, in altri alloggi di proprietà degli enti, anche al fine di evitare situazioni emergenziali di disagio abitativo.

REGOLAMENTO REGIONALELAZION.2 DEL 2000

ART.9 COMMA 4 TER

4 ter. Per i piani di gestione della locazione dei propri immobili che gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono adottare, in deroga alla normativa vigente, ai sensi del comma 66 dell’art.17 della l.r. 9 2017, la Giunta Regionale definisce le caratteristiche degli alloggi da destinare a tali piani, i requisiti di accesso e di permanenza, i criteri per la definizione del canone di locazione e del prezzo di cessione in caso di locazione con patto di futura vendita, nonché la durata minima della loczione, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 6 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 (Misure urgenti  per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80. (25)

D.L 47 DEL 2014 ART.6

  1. Entro ((novanta giorni))

 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d’uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. La semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

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