VORREI TANTO SAPERE CHI E’ STATO ALL’ATER DI ROMA AD INVENTARSI UNA SIMILE IDIOZIA IN QUANTO LA LEGGE COSI AFFERMA: COMMA 20 E COMMA 25
Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
TALE LEGGE NON ESCLUDE LA DONAZIONE, ALTRIMENTI L’AVREBBE CITATA, INOLTRE VORREI FAR PRESENTE A QUEL GENIO DELL’ ATER CHE LO HA DETTO CHE SE FOSSE COSI SAREBBE UN TRATTAMENTO DI DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI UGUALI IN QUANTO POI IL DIONATE SI POTRA’ RIVENDERE TRANQUILLAMENTE L’ALLOGGI A PREZZO DI MERCATO SENZA PAGARE NULLA!!1
METRE CHI VENDE E NON DONA DEVE PER FORZA PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
DA QUANTO E’ ANDATO VIA IL DOTT,MARI I “GENI” ABBONDANO ALL’ATER DI ROMA!!!
C’è’ stato detto questo da un notaio.
Il quale ha contattato l’ATER e quest’ultima, ha detto, che se c’è una donazione, allora la prelazione non si deve pagare.
Come possiamo metterci in contatto con l’ATER in maniera urgente?
Non si riesce a prendere neanche un appuntamento di persona!!!
Al telefono rispondo gli interni, i quali dicono di mandare le pec…
Grazie per l’attenzione
