LEGGETE CON MOLTA ATTENZIONE VERAMENTE INTERESSANTE

Comunicato Stampa 15082022_PD

 

Spett.le
Partito Democratico
Via Sant’Andrea delle Fratte, 16
00187 Roma

c.a. Segretario Enrico Letta
A mezzo pec all’indirizzo pec: tesoreria@pec.partitodemocratico.it
Spett.le  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Via Golametto, 12 00195 Roma
A mezzo pec all’indirizzo pec: prot.procura.roma@giustiziacert.it

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA DEL 15 AGOSTO 2022

Le sottoscritte Associazioni/Comitati/Sindacati Istanza Diritti Umani, Diritti Umani e
Salute, Arbitrium, Avvocati Liberi, Spezia SI, FISI, La Genesi, Immuni per sempre, in persona
dei rispettivi presidenti pro tempore, e i sottoscritti firmatari, formulano la presente al fine di
rappresentare e richiedere quanto segue.

PREMESSO CHE
La S.V., in data 15 agosto 2022, a seguito di evidente preoccupazione per le “evidenze
scientifiche” emerse dagli studi dei Dott.ri Giovannini, Benzi Cipelli e Pisano, apparse sul
quotidiano “La Verità”, per mezzo dei propri canali social ufficiali diffondeva il seguente
comunicato stampa:
Posto che (SE CLICCATE IN ALTO VI SI APRE L’ORIGINALE CON LA FOTO E LE DICHIARAZIONI DI LETTA)

Gli studi dei citati medici, condotti secondo i canoni di “scienza e coscienza”, e secondo
il principio della divulgazione medica, hanno rilevato un impilamento dei globuli rossi
nei vetrini dei soggetti vaccinati, anche con una sola dose. Tali modifiche potrebbero
essere la causa di gravi eventi avversi trombogeni;

I suddetti eventi si stanno manifestando in modo preoccupante su scala mondiale con
sempre maggiore frequenza, anche e soprattutto nei soggetti giovani, con conseguenti
trombi, miocarditi, pericarditi, infarti, etc;

Tali studi, come emerge dalle immagini allegate oltre che dal testo, hanno inoltre
evidenziato la presenza nel sangue di inclusioni mai riscontrate prima di varie
dimensioni e morfologia, molto simili – per caratteristiche strutturali (alta presenza di
ossigeno e carbonio rilevate con microscopio spettrometrico) e fisiche (alta
luminescenza) – a composti grafenici e nanotecnologie (come peraltro possibile sulla
base di brevetti industriali depositati), circostanza che non può essere ignorata e di cui
tanto la comunità scientifica quanto l’AIFA deve occuparsi. Sulla base infatti dell’art.
144 D.L.vo 219/2006, nel caso di un medicinale avente una composizione dichiarata
diversa da quella autorizzata, l’AIFA ne dispone l’immediato ritiro dal commercio (tale
norma ex art.149 si estende ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata ex
regolamento 726/2004, come nel nostro caso) e peraltro si rileva come non si possa
obbligare i cittadini a somministrarsi qualcosa di anche solo potenzialmente dannoso
facendo loro firmare un consenso che non tiene conto di elementi importanti come
l’introduzione o lo sviluppo nel corpo di strutture sconosciute. La stessa norma art. 144
D.L.vo 2019/2006 prevede poi che l’AIFA possa disporre l’immediato ritiro dal
commercio (nel nostro caso bloccare la somministrazione), e altresì disporre il sequestro
del medicinale quando sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della
materiale disponibilità del medicinale possa assicurare un’efficace tutela della salute
pubblica;

I 4 “vaccini” anticovid non hanno mai ricevuto un’autorizzazione permanente alla
commercializzazione, bensì un’autorizzazione condizionata, in quanto non sono mai
stati sottoposti ai lunghi anni di sperimentazione, né a studi di genotossicità e
cancerogenicità, e molti aspetti (vedasi la somministrazione a minori o a donne gravide
ovvero sul punto “fertilità”) non sono stati approfonditi per nulla (così per le
vaccinazioni pediatriche) o non sufficientemente (studi solo sugli animali). Detta
procedura “condizionata” è subordinata all’adempimento di precise condizioni, tra cui
l’obbligo per le case farmaceutiche di depositare, entro una precisa tempistica, “rapporti
e relazioni di sicurezza” al fine di comprovare, già nel breve periodo, a tutela della
Salute Pubblica, la sussistenza degli imprescindibili requisiti di “efficacia” e
“sicurezza”. In altri termini è imprescindibile fornire i suddetti dati aggiuntivi al fine di
comprovare la sussistenza dei requisiti di efficacia e sicurezza già nei primi 6 mesi di
somministrazione del prodotto. Il regime di autorizzazione condizionata è reso noto
dagli stessi “Foglietti Illustrativi” dei 4 “vaccini” anticovid-19: “A questo medicinale è
stata rilasciata un’autorizzazione subordinata a condizioni”. Ciò significa che
“devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale”;

La Spett.le AIFA ha emesso 4 Determine (Rep. 154/2020, Rep. 1/2021, Rep. 18/2021,
Rep. 21/2021), pubblicate in Gazzetta Ufficiale, disciplinanti le regole per la
commercializzazione in Italia dei 4 “vaccini”, subordinando il mantenimento del
“regime di autorizzazione condizionata” all’obbligo per le case farmaceutiche di
completare attività sperimentali e fornire dati aggiuntivi attraverso il deposito di:
Primo PSUR (Rapporti periodici di sicurezza) da depositare entro sei mesi successivi
all’autorizzazione;
Relazioni Intermedie (Rapporti di Sicurezza mensili) secondo un calendario
prestabilito.

Le indagini condotte con estenuanti istanze di accesso agli atti hanno fatto emergere che
le nostre Istituzioni, in primis Ministero della Salute e AIFA, in gravissima violazione
del Reg. UE 507/2006 e delle Determine emesse dalla stessa AIFA (Rep. 154/2020,
Rep. 1/2021, Rep. 18/2021, Rep. 21/2021), non posseggono gli “PSUR” e le “Relazioni
Intermedie di Sicurezza”, e pertanto non sono mai state in grado di verificare la
sussistenza degli imprescindibili requisiti di “efficacia e sicurezza” dei “vaccini”
anticovid a tutela della salute pubblica, nonché il rapporto favorevole di
rischio/beneficio, altro requisito essenziale, unitamente alla domanda insoddisfatta
di cure (anche quello ad oggi insussistente) previsto dal regolamento europeo per il
rinnovo dell’autorizzazione condizionata, ciò nonostante effettuato. Per non
parlare del fatto che il “vaccino” non protegge dall’infezione per stessa indicazione
del produttore, requisito su cui si è tuttavia fondato l’obbligo vaccinale;

In virtù della violazione di cui sopra, non sono state soddisfatte le condizioni per il
mantenimento dell’“autorizzazione condizionata” imposte dalla stessa AIFA, e non
sussiste prova documentale e scientifica dell’esistenza dei requisiti di “efficacia” e
“sicurezza” che legittimerebbe l’obbligo vaccinale imposto dai vari Decreti Legge;

La gravissima circostanza a danno della salute pubblica dell’inesistenza delle Relazioni
Intermedie di Sicurezza e di PSUR, è stata oggetto di due interrogazioni parlamentari
presentate il 12 e il 30 maggio scorsi da sei Senatori, cui il “Vostro” Ministro Roberto
Speranza ha volontariamente omesso qualsivoglia risposta;

Attualmente studi e dati ufficiali confermano un aumento drammatico di reazioni
avverse e mortalità causate dalla somministrazione dei predetti “vaccini”. I dati
Eudravigilance registrano 46.999 decessi e 4.731,883 eventi avversi sino al 30 luglio
2022. Gli attuali dati rilevano, inoltre, che i predetti “vaccini” non sono conformi alle
prescrizioni di legge in quanto gravemente inidonei ad impedire la trasmissione, la
prevenzione dell’infezione e il contagio fra soggetti vaccinati, dato esperienziale che
conferma quanto noto sin dall’inizio, come sopra esplicitato, per stessa indicazione
risultante dagli allegati tecnici delle case farmaceutiche, atteso che i database ufficiali
riportano un fenomeno opposto rispetto a quello che si voleva raggiungere con la
vaccinazione.

La S.V., nonostante le evidenti e preoccupanti circostanze di cui sopra, e nonostante la
necessaria documentazione scientifica imposta dalle norme di legge non sia mai entrata in Italia, ritiene che i “vaccini” anticovid siano “efficaci e sicuri”, basando il proprio comunicato stampa su un’improvvisazione approssimativa che ha esclusiva fonte nel “dogma” imposto dalle case farmaceutiche.

Il comunicato stampa del 15 agosto è dunque gravemente propagandistico, diffamatorio
e denigratorio in quanto qualifica l’operato dei Medici “bugie”: tutto ciò aggravato dal fatto che
la S.V. non ha mai verificato le analisi compiute dagli stessi, e non ha mai eseguito controprove
scientifiche e/o analisi sui soggetti vaccinati.

Si rammenta peraltro che la stessa AIFA, nel suo “Rapporto annuale sulla sicurezza dei
“vaccini” anti-covid 19” relativo al periodo 27/12/2020-26/12/2021” scrive, a pag.14: “Oltre
alle segnalazioni di sospetto AEFI, altre fonti sono rappresentate da singoli casi o serie di casi
descritti in letteratura, studi clinici, revisioni sistematiche e metanalisi e qualunque altro tipo di
informazione relativa a un sospetto evento avverso da vaccinazione”. Dunque AIFA dovrebbe
tenere nella dovuta considerazione tutti gli studi svolti nella comunità scientifica nazionale e
internazionale e di quanto rilevato dai medici operanti sul campo, tra cui sicuramente rientra
uno studio come quello svolto da un professionista quale il dr. Giovannini, che conduce tale tipo di osservazioni sul sangue da oltre 35 anni, e ha affermato di aver notato, solo dopo l’avvio
della campagna vaccinale, i fenomeni descritti e approfonditi unitamente gli altri colleghi
menzionati nella pubblicazione citata.

Posto quanto sopra,
SI RICHIEDE
alla S.V., al fine di supportare e comprovare le proprie affermazioni, e quindi smentire l’operato
scientifico dei suddetti medici, di rendere noti i seguenti dati e documenti

Gli studi di genotossicità, cancerogenicità, teratogenicità condotti sui “vaccini”
anticovid, nonché sulle vaccinazioni pediatriche.

Gli studi scientifici di Fase I e II già conclusi e pubblicati.

La prova scientifica che gli eccipienti presenti in alcuni “vaccini”, come ad esempio
ALC-0315 e ALC-0159 di Pfizer, non siano cancerogeni per l’uomo, posto che la
scheda di sicurezza resa nota dal produttore classifica l’eccipiente come “Carc. 1A
H350”.

La prova effettiva che i “vaccini” anticovid siano conformi alle prescrizioni di cui al
DL. 44/2021, ovvero idonei a prevenire il contagio e l’infezione.

La verifica scientifica e garantita, anche da fonti indipendenti e partecipate, che in tutti i
c.d. “vaccini” anticovid sia completamente assente la componente grafenica, non
essendo prevista e autorizzata in nessuna quantità e non sapendo quali problemi possa
causare nell’organismo.

Tutti gli studi almeno di Fase II pubblicati per ogni inserimento in 648/96 e relativi
aggiornamenti degli elenchi.

La prova effettiva che le Case Farmaceutiche abbiano assolto ai propri doveri, peraltro
resi noti nei foglietti illustrativi, di aver fornito i dati aggiuntivi richiesti in virtù del
regime di autorizzazione condizionata cui sono sottoposti.

“PSUR” e “Relazioni intermedie di Sicurezza” di cui alle Determine AIFA (nn. Rep.
154/2020, Rep. 1/2021, Rep. 18/2021, Rep. 21/2021), che sarebbero stati depositati dai
4 produttori dei “vaccini” anticovid comprovanti gli imprescindibili requisiti di
“efficacia e sicurezza” e il rapporto positivo “rischio/beneficio”.

La documentazione comprovante il soddisfacimento di tutte le condizioni normative
imposte da AIFA per il mantenimento del regime di autorizzazione condizionata dei 4
“vaccini” anticovid.

La prova effettiva che, a tutela della salute pubblica, le Istituzioni Italiane abbiano
soddisfatto i precetti normativi di cui all’art. 9 del Reg. UE 507/2006.

Il motivo per cui nelle determinazioni AIFA conseguenti all’autorizzazione
all’immissione in commercio condizionata (la seconda 7.12.2021) è menzionato il
regolamento europeo 1394/2007 sulle terapie avanzate ovvero terapie geniche.

La valenza del Regolamento europeo 1043/2020 del 15 luglio 2020 relativo
“all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla
prevenzione della malattia da Coronavirus (Covid-19) e relativo alla fornitura di tali
medicinali” e la spiegazione del perché questo non sia mai stato menzionato.

La prova effettiva che i Report ufficiali Eudravigilance ed Euromomo (incremento dei
morti dai 14 ai 59 anni nel 2021 rispetto al 2020) siano mendaci.

La prova scientifica di aver condotto analisi e studi sui soggetti vaccinati e di non aver
rilevato quanto illustrato dai Dott.ri Giovannini, Benzi Cipelli e Pisano.

I nominativi di tali presunti “scienziati”, possessori del sapere scientifico, nei cui
confronti i predetti medici nutrirebbero addirittura “paura”.
La sussistenza della predetta documentazione è imprescindibile, sia per poter affermare
“efficacia e sicurezza” dei “vaccini” anticovid a tutela della salute pubblica, sia per essere
legittimati a qualificare l’operato dei medici come una bugia antiscientifica e senza basi.

In caso contrario, il comunicato del 15 agosto, oltre che essere gravemente diffamatorio,
antiscientifico, propagandistico, costituisce un doloso tentativo di disinformazione in danno
della popolazione, con evidente nocumento alla tutela della salute pubblica, in quanto elargito
nella piena consapevolezza di dichiarare il falso, con l’intento dunque di convincere i cittadini
italiani a non conferire credibilità ad “evidenze scientifiche” che riguardano proprio la loro
salute, e con l’aggravante di aver fornito alla stessa opinione pubblica una percezione distorta
della reale entità dei “vaccini” anticovid, senza aver preventivamente verificato l’esistenza della
documentazione medica prevista dal vigente quadro normativo.

Preme puntualizzare che il dovere di un Partito Nazionale non è quello di diffondere
gratuitamente tesi propagandistiche, basate su dogmi astratti, diffamando l’operato dei medici,
ridicolizzando seri professionisti che operano secondo i canoni di “scienza e coscienza”, e senza
peraltro aver preventivamente verificato documenti ed evidenze scientifiche. Il ruolo sarebbe
invece, a tutela della salute pubblica, e nel rispetto del mandato elettorale ricevuto, quello di
verificare in modo attento e minuzioso che le Nostre Istituzioni abbiano accertato la
sussistenza di tutti i requisiti comprovanti “efficacia e sicurezza” dei “vaccini” anticovid, e
che abbiano dunque adempiuto agli obblighi di legge e rispettato tutte le procedure
normativamente imposte, ovvero che vi sia stato un controllo attento e capillare in tutto il
percorso scientifico/normativo che ha condotto all’utilizzo emergenziale, e che
eventualmente potrà condurre alla commercializzazione in regime permanente. Controllo,
imprescindibile e necessario, in quanto detti “vaccini” sono stati autorizzati in regime di
autorizzazione condizionata.

In tal senso la S.V., piuttosto che propagandare tesi astratte, millantando proclami
commerciali e slogan impressionistici, dovrebbe invece interessarsi in modo serio al problema e
all’evidenza scientifica emersa dagli studi condotti dai 3 Medici, indagando, a tutela della salute
pubblica, quali complicanze e quali eventi avversi stia determinando la somministrazione dei
“vaccini” nella popolazione italiana. Si ricorda che il Codice etico del Partito Democratico è
ispirato alla Costituzione, e non alla tutela del bilancio di soggetti privati a danno della
popolazione.

In campo scientifico non si ribatte ad una seria pubblicazione mediante insulti,
dichiarazioni pregiudizievoli per la salute basate sullo sfruttamento della credulità o della
paura, bensì replicando lo studio e pubblicando dati diversi.

Le scriventi associazioni, in virtù della deriva antidemocratica reiterata giornalmente dai
Vostri esponenti, si sente in dovere di controllare che la S.V. non commetta ulteriori violazioni
della Costituzione, delle leggi, dei diritti e delle libertà individuali e sociali del Popolo Italiano,
dei cittadini e dei lavoratori.

Per ultimo sarebbe gradito convincere il “Vostro” Ministro Speranza ad adempiere ai
propri doveri Istituzionali rispondendo alle interrogazioni parlamentari, piuttosto che fuggire
dalle proprie responsabilità per trovare conforto in programmi televisivi, privi peraltro di
contraddittorio, per ripetere a memoria “dogmi antiscientifici” con l’intento di denigrare il serio
lavoro condotto dalla Dott.ssa Zanda del Tribunale di Firenze.

Fiduciosi di ricevere con celerità quanto richiesto.
Con i migliori saluti.

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