INCREDIBILE MA VERO, SOLO ALL’ATER DI ROMA POSSONO ACCADERE CERTE COSE!!!

MA ALL’ATER LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE 12/1999 LE CONOSCONO ?

CREDO PROPRIO DI NO!!!

E A MIO AVVISO STANNO FACENDO UN FURTO AI PROPRIETARI E AGLI INQUILINI PIU’ POVERI, ECCO COSA DICE LA LEGGE:

Art. 17 bis (44)
(Criteri per la determinazione degli oneri accessori dovuti ai comuni e agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Nelle more dell’effettivo avvio dell’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, secondo quanto disciplinato dal regolamento regionale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i), i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali, con le modalità di cui al presente articolo, sulla base di acconti mensili calcolati sul consuntivo degli anni precedenti e successivi conguagli.

2. Ai fini della determinazione delle somme dovute a conguaglio dall’utenza, i comuni e gli enti gestori calcolano, su base annua, il costo complessivo sostenuto per l’erogazione dei singoli servizi, così come risultante dal bilancio consuntivo di gestione per l’anno di riferimento ed il costo per le utenze dei singoli lotti o caseggiati. L’importo, come sopra ricavato, viene diviso per la superficie utile di tutti gli alloggi in cui è presente il servizio e i singoli lotti o caseggiati e successivamente moltiplicato per la superficie utile delle singole unità immobiliari, individuando, in tal modo, il costo annuo, per assegnatario, di ogni singolo servizio erogato e delle utenze comuni ai lotti o caseggiati. Qualora non siano disponibili i dati relativi alle superfici utili, il costo annuo di ogni singolo servizio erogato viene individuato tenendo conto dei vani convenzionali di quattordici metri quadrati ciascuno.

3. I comuni e gli enti gestori concedono una riduzione del 30 per cento degli importi dovuti in favore degli assegnatari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da assegni sociali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) oppure da pensione minima INPS;
b) stato di effettiva disoccupazione;
c) totale inabilità al lavoro risultante da certificazione emessa dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
d) reddito di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore all’importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

4. Il contributo relativo agli oneri accessori è dovuto per i servizi effettivamente erogati.

PER CUI CARO FOLLEGA DI AI TUOI COLLABORATORI DI AGGIORNARSI E DI RESTITUIRE IL MAL TOLTO, PERCHE’ LA QUOTA SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA MODIFICA DELLA LEGGE 12/99 LE POTETE METTERE SOLO SE CI SONO STATI EFFETTIVI LAVORI FATTI E NON A CACCHIO DI CANE COME VI PARE, PERCHE’ E’ UN FURTARELLO E NON LO POTETE FARE.

INOLTRE LA LEGGE DICE ANCHE CHE TALI TRATTENUTE PER LA GESTIONE CONDOMINIALE VANNO FATTE TENUTO CONTO IL REDDITO E A ME SEMBRA INVECE CHE AVETE FATTO IL CONTRARIO, PERCHE’ SE IL CANONE E’ IN BASE AL REDDITO MI SPIEGATE PERCHE’ CHI PAGA MENO CANONE PAGA DI PIU’ DI ONERI ACCESSORI, DI CHI INVECE HA UN CANONE PIU’ ALTO?

FATE PACE CON IL CERVELLO!!!!

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