TRA ATER E COMUNE E MUNICIPI NON SE NE SALVA NESSUNO !!! MA POPOLO PERCHE’ NON TI RIBELLI???

VI SEMBRA UNA COSA NORMALE CHE IL SINDACO VIOLA LA LEGGE PER FAR FARE LE RESIDENZE A CHI NON AVREBBE DIRITTO E A CHI NE HA DIRITTO I MUNICIPI  IL 4 PRECISAMENTE LA NEGA?

MA QUESTI DIPENDENTI PUBBLICI SONO IN GRADO DI ESPELATRE LA LORO FUNZIONE O SONO DEI ROBOT?

Fwd: Rifiuto cambio residenza*************

Gentili Politici e Direttore del 4 Municipio e direttore dell’Ater di Roma,

ma vi rendete conto come lavorano i vostri uffici?

l’Ater di Roma dopo 10 anni dal decesso e che è stata richiesta la voltura più volte alla vedova non ha fatto nulla.

Ma l’assurdità è che il Sindaco di Roma da direttive di fare la residenza agli occupanti abusivi violando la legge lupi e i suoi municipi si rifiutano di fare la residenza a un figlio che torna nella casa dei genitori, ma vi rendete conto in che situazione state messi?

All’anagrafico del 4 municipio ci sono burocrati incompetenti e incapaci, perchè il Municipio poteva accertare che quella era la moglie che ha abitato sempre li e soprattutto poteva alzare il telefono e chiamare l’Ater .

Ma se il sindaco ha dato dispo0sizioni di fare la residenza a TUTTI qual’è il problema della sig.ra polverini a fare tale residenza?

Spero che vi diate una mossa cari politici a far si che sia l’ATER che il Comune e i suoi Municipi siano efficienti, perchè tali situazioni sono da denuncia penale!!!

Cordiali saluti

Annamaria Addante

residente Ass.ne Inq.ni e Prop.ri ATER-ERP

cell.3394581140

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Fwd: Rifiuto cambio residenza *************

 

Caro dott. Follega e Gentile sig.ra Polverini,

siete entrambi fuori legge in quanto non rispettate ne le leggi e ne i regolamenti e ne le direttive.

Questo cittadino ha pieno  diritto ad avere la residenza e il municipio che non mi sembra brilli di competenza e d’intelligenza e perspicacia, in quanto nega la residenza al figlio del defunto dove ci vive da sempre la madre ovvero la moglie del defunto e impedisce al figlio di rientrare nella casa della madre in quanto il contratto è ancora intestato al marito deceduto 10 anni fa.

Che l’Ater di Roma non funzione è cosa notoria, ma il municipio sinceramente non lo capisco perchè bastava vedere il certificato anagraficio e avrebbe visto che la signora era la moglie del defunto e che abitava con lui da sempre, inoltre il foglio che vi ha mostrato dove paga il canone ed è in regola con i pagamenti dimostra che non sono occupanti abusivi.

Ma la cosa più indegna del Comune di Roma è che fanno la residenza agli occupanti abusivi e a chi non è occupante la negano.

Il figlio della signora ha pieno titolo ad entrare nell’alloggio in questione in quanto è il figlio del defunto e della vedova.

Al dott.Follega che ha preso in gestione tale ufficio da solo un anno chiedo cortesemente che prenda sta benedetta pratica e provveda immediatamente alla VOLTURA e invito il Municipio  a fare IMMEDIATAMENTE la RESIDENZA a questo ragazzo onde evitare QUERELE AD ENTRAMBI.

Inoltre visto che con voi non si può dialogare perchè non rispondete mai al telefono questo è il mio cellulare 3394581140 .

Attendo una VOSTRA URGENTE RISPOSTA IN MERITO!

Cordiali saluti

Annamaria Addante

———- Messaggio originale ———-
Da: ********************>
Data: 17/05/2023 11:46
Oggetto: Fwd: Rifiuto cambio residenza

Sigra Addante buongiorno come da sue indicazioni allego documentazione più volte presentata al 4° municipio e più volte respinta relativa al cambio di residenza di mio fratello ***** ******.

Oltre a quanto allegato abbiamo indicato anche dati catastali perché in fase di definizione l’acquisto.

Mio padre è morto nel 2013 e nonostante comunicazioni e censimenti l’ater non ha mai adeguato gli archivi con il nome di mia madre ******ivi residente e moglie del defunto ******.

Io confido in Lei perché io ho fatto legalmente tutto quello che era possibile.

Grazie infinite. 

4 pensieri su “TRA ATER E COMUNE E MUNICIPI NON SE NE SALVA NESSUNO !!! MA POPOLO PERCHE’ NON TI RIBELLI???

  1. Sergio

    buonasera, io inquilino ater dal 1967, da circa 3anni sto facendo denunce ed esposti in procura, all’ater, in municipio, alla regione, riguardo occupanti abusivi sopra il mio appartamento, molesti,aggressivi e violenti,a natale di quest’anno c’è stata anche una aggressione fisica seguita da denunciail resto degli inquilini?…omertà…paura…forse perchè molti di loro al”epoca, entrarono a 4 zampe in queste case…, faccio presente che non c’è, e non c’era al momento dell’occupazione, nessuna drammatica emergenza umanitaria, questa è gente che ha le rispettive residenze nel raggio di 100 metri da qui, ma nulla è cambiato…le case popolari vanno assegnate, e non fatte occupare…servono denunce “pesanti”, deve essere un tribunale a sentenziare se quello schifo di delibera sia leggittima o no…ma l’impressione è che a nessuno interessi veramente scoperchiare questa pentola di vermi….quella delle occupazioni…cè solo da perdere….

  2. addante Autore articolo

    Ma se lei non mi invia tutti gli elementi affinche io possa verificare come faccio ?
    Le do la mia e.mail am.addante44@libero.it mi metta tutti i dati nome cognome via e interno e quando hanno occupato e il suo cell.
    Cordiali Saluti

  3. Alessandro

    Salve io sono Alessandro da lanciano ch abruzzo le scrivo x informazione il municipio mi ha detto che x il cambio della residenza siccome voglio abitare con mio fratello inquilino Ater devo avere il permesso dellater altrimenti non la fanno ma lo possono fare?la ringrazio

  4. addante Autore articolo

    PURTROPPO L’ATER DELL’ABBRUZZO NON E’ COME L’ATER DEL LAZIO PER CUI TI DEVI ATTENERE ALLE SEGUENTI NORME:
    NUCLEO FAMILIARE:
    AMPLIAMENTO

    Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di:

    matrimonio dell’assegnatario;
    convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge ed a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Ispettivo dell’Azienda,
    accrescimento della prole a seguito di nascita, riconoscimento o adozione;
    affidamento di minori;
    rientro di figli, già componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, a seguito di separazione consensuale omologata dal giudice competente.
    Cosa fare:

    Al determinarsi di una delle condizioni indicate in elenco, l’assegnatario deve comunicare immediatamente la nuova situazione all’Ater chiedendo di conseguenza l’ampliamento del nucleo familiare tramite la compilazione di apposito modello scaricabile dal sito. L’Ater, dopo accertamenti e verifiche, invia una formale comunicazione sull’esito delle stesse all’interessato. Qualora nel corso dei controlli emergano dichiarazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetto ai fini dell’eventuale subentro nell’assegnazione.

    Inoltre, se il nucleo costituitosi per uno dei motivi indicati perde uno o più requisiti per l’assegnazione (ad es. perché il nuovo entrato possiede un reddito al di sopra del limite consentito), oppure non è rispettato lo standard abitativo regionale, l’assegnatario incorre nella decadenza dall’assegnazione e l’Ater non provvederà ad autorizzazione alcuna nel caso la richiesta di ampliamento dovesse causare situazione di sovraffollamento.

    L’ampliamento stabile del nucleo familiare, così come previsto dall’art. 16 della L.R.96/96 è ammissibile oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell’uno o nell’altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

    Salvo il caso di separazione o scioglimento matrimonio, l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell’assegnatario.

    OSPITALITA’ TEMPORANEA
    L’Assegnatario per iscritto, utilizzando la modulistica preposta e scaricabile dal sito, dovrà chiedere all’ATER autorizzazione all’ospitalità temporanea specificando i motivi ed il tempo presunto corredando l’istanza con eventuali documenti giustificativi. L’Ater provvederà ad autorizzare, ove sia rispettato lo standard abitativo regionale così definito dalla L.R. 96/96 e qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore, per poi trasmettere all’assegnatario l’autorizzazione rilasciata.

    L’Azienda autorizza l’ospitalità per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 25 ottobre 1996 n° 96.

    Si rende noto che tale disponibilità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere generale.

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