Il Consiglio regionale del Lazio ha sconfessato il Presidente dell’ATER di Roma approvando nella finanziaria il riconoscimento di estinzione del diritto di prelazione pagando il 10% della rendita catastale.
I proprietari non debbono più temere che l’Ater si ricompri il loro alloggio.
Anche le OO.SS. intervenute nell’audizione della commissione di giovedì 18 ad eccezzione dell’unione inquilini hanno criticato l’Ater per questo modo di gestire l’azienda.
Il nostro ringraziamento va all’Assessore Di Carlo che si è dimostrato immediatamente sensibile al problema, ma un ringraziamento particolare va al Consigliere Alagna della Lista Civica Lazio che si è battuto in commissione per sostenere le nostre tesi.
L’altro obiettivo raggiunto è la corretta applicazione della legge in merito all’aumento ISTAT per coloro che devono comprare l’alloggio, infatti l’Ater fa partire l’aumento dell’Istat non da quando l’assegnatario riceve la prima lettera con il prezzo, ma direttamente dal 2002 gravando così pesantemente sul prezzo di acquisto.
Tutti coloro che hanno già acquistato con la legge 560/93 verifichino quanto ha gravato l’aumento Istat sul prezzo di acquisto, perchè è stato calcolato in modo errato.
La nostra Associazione è a disposizione per far recuperare ai proprietari quanto versato in eccesso.
Per ulteriori informazioni potete chiamarmi al 3394581140
Colgo l’occasione per poregere a voi tutti un augurio di Buon Natale e felice Anno Nuovo
Annamria Addante

Salve.
Poiché sono interessato a capire come funzionerà il nuovo diritto di prelazione, vorrei capire come funzionerà il nuovo diritto di prelazione. Ho cercato sul sito del consiglio regionale del Lazio uno straccio di pdf..ma ovviamente non c’è nulla…
Idee?
Grazie,
Matteo
Caro Matteo è molto semplice chi vuole cancellare il diritto di prelazione deve versare all’ATER di roma il 10% della rendita catastale.
Lo troverari scritto nella legge finanziaria approvata sabato 20 Dicembre, è chiaro che per trovarla su internet ci vorrà qualche giorno, comunque per qualsiasi informazione e delucidazione c’è l’associazione al 06.23239827 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00, ovviamente dopo le feste ciao
Bravissima come al solito.
Di nuovo carissimi auguri per un felice Natale e un Sereno Anno Nuovo.
C.Pavan
annamaria addante risponde
Grazie, auguri anche a te e famiglia
Gentile sig.ra Addante, ho trovato il volantino dell’Associazione nella cassetta della posta che comunicava questa grande vittoria.
Le faccio i miei migliori complimenti nonché i migliori auguri per il 2009 a Lei e famiglia
Stefano
PS – Credo che nel post ci sia un errore. Quando si parla di “rendita catastale” forse si intende “valore catastale”
Annamaria addante risponde
Ti ringrazio per gli auguri che contracambio, i riferimenti al pagamento del 10% è riferito alla cifra che viene indicata per il pagamento dell’ICI ti faccio un esempio categoria A/3 classe 2 Euro 960,62, il 10% è 9.600 euro circa e questa è la cifra da pagare all’ATER per estinguere il diritto di prelazione.
Buongiorno Annamaria,
e complimenti per tutti i risultati raggiunti.
Ho una domanda da farle e la cito in breve.
Vivo con mia suocera ( intestataria del contratto di locazione) che in tempi brevi dovrà acquistare l’abitazione dove viviamo.
Posso acquistare con la nuova norma del riscatto della prelazione direttamente io l’abitazione ( è mia suocera che lo desidera) pagando all’atto direttamente il 10% in piu o devo aspettare del tempo per rifare un nuovo atto di acquisto ??
la ringrazio anticipatamente e la saluto.
Anna
Annamaria Addante risponde:
Se convivi con tua suocera e sei regolarmente nel contratto, tua suocera può intestare l’alloggio direttamente a te e a lei rimane il diritto di abitazione, senza pagare il 10% della rendita catastale.
Buongiorno Annamaria,
grazie per la dedizione nello svolgere il tuo lavoro.
Avrei una domanda da farti.
Nel 2004, alla morte di mio padre, l’abitazione dell’ATER, da questi precedentemente acquistata, è stata oggetto di successione per eredità.
Mi chiedevo: nel caso dovessi vendere l’appartamento, devo pagare il 10% del diritto di prelazione.
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti
Stefano
Annamaria Addante risponde:
purtroppo il diritto di prelazione di eredita.
Cara Anna Maria,
ti faccio innanzitutto i più sinceri e doverosi complimenti per l’impegno e la passione con cui conduci le tue battaglie a tutela dell’associazione.
Permettimi di porti un quesito: se uno dei figli, intendesse acquistare la casa del genitore defunto, di cui ne ha ereditato una quota parte come e pari agli altri fratelli, deve pagare l’estinzione del diritto di prelazione? E se si, come suppongo, anche per la sua quota, o questa può essere detratta da tale diritto?
Es.:dato 100 il valore cat.le della casa, diviso 4 eredi, l’estinzione è su 100 o 1/4 può essere esente in quanto già in possesso per successione?
Saluti e grazie.
Annamaria addante risponde
Bella domanda, purtroppo il diritto di prelazione deve essere pagato anche dagli eredi, purtroppo non si estegue con il decesso del proprietario.
sto per acquistare una casa acquistata a sua volta dall’ATER nel mese di febbraio 2006. il proprietario ha riscattato il diritto di prelazione nel mese di luglio 2007 pagamdo il 10% del valore catastale. il prezzo concordato è superiore al 300% del prezzo di acquisto originario.
ci sono problemi? alla luce delle successive deliberazioni dell’azienda vedi la n. 36/2008?
Ringraziandola in anticipo attendo fiduciosa una sua risposta e la saluto cordialmente
Annamaria Addante risponde
Se l’alloggio è stato acquistato dall’assegnatario nel 2006 non lo può vendere e dubito che abbia estinto il diritto di prelazione.
I vincoli per l’acquisto di un alloggio ater sono che per 10 anni non si può vendere ,ridotti a cinque in caso di morte del proprietario,età superiore ai 65,invalidità superiore al 66% che comporti il non utilizzo dell’alloggio che deve essere certificato.
In più c’è il diritto di prelazione che deve essere estinto dietro pagamento del 10%moltiplicato cento della rendita catastale più il 20%iva.
Per cui non credo che lei possa acquistare tale alloggio a meno che non accetti la vendita differita,ma stia attenta perchè per garantirsi ci sono una serie di atti legali da espletare.
cara anna maria nel settembre 2005 ho comprato casa del’ater legge 24.12. nr.560, avrei intenzione di vendere per andare ad abitare vicino alle figli che si trovano nel comune di Fonte Nuova, io operato di angioplastica, mia mogli un calcinoma alla tiroide con invalidità 65%
Annamaria Addante risponde
Si puoi vendere dopo cinque anni,colgo l’occasione per farti tanti auguri a te e tua moglie.
continua ferraro posso vendere nel settembre del 2010 passati 5 anni devo avvisare l’ater e pagare il 10% di prelazione la ringrazio per la sua cortese attenzione aspetto una sua risposta grazie
Annamaria Addante risponde
Si passati i cinque anni può vendere pagando il diritto di prelazione.
sono ferraro e stata molto gentile ha rispondermi, ho riguardato l’invalidità di mia moglie è il 60%, io riformato con la 3° categoria nella Polizia di Stato, cambia qualche cosa? la rigrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione le faccio tanti saluti a presto
Annamaria Addante risponde
Bisogna verificare la 3 categoria che invalidità corrisponde.
Cara Annamaria,
sono in procinto di vendere il mio alloggio Ater acquisto nel 2005, sul cui contratto è scritto che posso vendere dopo i cinque anni.
Mi potresti spiegare cortesemente in che cosa consiste il diritto di prelazione. Nel caso divessi pagare il 10% delle redita catastale come devo compilare la domanda e a chi deve essere inviata.
Ti ringrazio.
Fabrizio.
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione praticamente è una tassa che si paga all’ater per rivendere l’alloggio a prezzo di mercato,avendolo acquistato ad un prezzo politico.
La domanda va indirizzata all’Ufficio alienazione alloggi Dot.Mari viale di Valle Aurelia 286 H, alla domanda va allegato la copia del rogito, codice fiscale, copia documento identità,copia rendita catastale ed eventuiale successione se è deceduto il titolare dell’alloggio.
Si paga il 10%della rendita castale moltiplicato per cento più il 20% iva.
Vorrei acquistare un appartamento ATER (regione LAZIO), gia’ riscattato dalla legittima assegnataria con atto di vendita nel 2004. Da un controllo effettuato si e’ scoperto che l’atto di vendita non e’ mai stato trascritto ( o registrato),tant’e’ che la casa risultava al catasto ancora intestata all’Ater. Vorrei sapere se i cinque anni (la proprietaria ha 80 anni) decorrono dalla stipula o dalla trascrizione dell’atto. La ringrazio e Le invio distinti saluti.
Annamaria Addante risponde
Dalla stipula, anche chi ha fatto il patto di futura vendita e poi rogitato in un secondo momento la decorrenza parte dal momento della stipula.
Ciao Annamaria, sto vendendo la casa ereditata da mio padre e ho trovato non poche difficoltà perchè le informazioni per l’estinzione del diritto di prelazione mi sono arrivate a rate. Ora ho pagato e, salvo il fatto che la raccomandata1, essendo arrivata all’ATER di sabato sarà recapitata non so quando , visto che non so se l’ufficio si prenderà la briga di telefonare alle poste per andarsela a prendere, spero che si risolva tutto bene e in tempo utile. Ti mando un saluto esprimendoti tutta la mia simpatia e ti auguro buon lavoro.
Annamaria Addante risponde
ti ringrazio e spero che tu concluda presto ciao.
Gentilissima signora Annamaria,
sono un consulente e stò assistendo dei miei clienti nella vendita di un immobile con provenienza ATER da loro ricevuto in eredità dal defunto padre (la moglie in comunione dei beni è a tuttoggi vivente e parte della compravendita). Il rogito sottoscritto dal de cuius è stato trascritto in data 16/06/2005, quindi l’immobile dovrebbe essere libero per la vendita dal giugno prossimo. Avendo reperito per loro conto un acquirente, il quale, informato di tutto, ha accettato di rogitare dopo codesta data, avrei bisogno di sapere:
1- Qual’è la prassi in questa circostanza ?
2- Quanto tempo dovrà passare per effettuare il nuovo rogito dopo aver provveduto a saldare l’onere del 10 % da lei meglio descritto nella presente discussione ?
La ringrazio anticipatamente per la gentile risposta e per l’alacre lavoro che svolge in favore di tutti i contribuenti con la sua associazione.
Andrea FUSCO
Annamaria Addante risponde
Inviare immediatamente la richiesta per estinguere iul diritto di prelazione allegando la certificazione richiesta e attendere che inviano le coordinate bancarie e il prezzo da versare,ingenere ci mettono 120 giorni e altri 30 per dare la liberatoria dopo il versamento.
Gentilissima Signora Addante
In qualità di erede di un alloggio, acquistato da mia madre nel luglio 2002 dall’ ATER di Roma, in base alla legge 560/93, vorrei ora procedere alla sua vendita.
Ho già pagato all’ ATER il famoso 10% per estinguere il diritto di prelazione che gravava sull’alloggio, ottenendo formale liberatoria in tal senso.
Ora mi viene richiesto, dall’Agenzia immobiliare incaricata della vendita, di fare produrre all’ATER una ulteriore liberatoria che mi consenta di poter vendere l’appartamento.
Sembra infatti che alcuni Notai interpretino il caso b), successione mortis causa, del comma 8 dell’articolo 48 della legge 27/2006 della Regione Lazio, non in maniera retroattiva, per cui io dovrei aspettare 10 anni ( 2012 ), come citato sull’atto di acquisto, e non 5 come appunto prevede la suddetta legge.
L’ ATER, da me interpellata, mi ha confermato che mi trovo nelle condizioni di poter vendere liberamente ( sono trascorsi 8 anni dall’acquisto ) ma non ritiene di rilasciare dichiarazione scritta in tal senso, in quanto la liberatoria inviatami è sufficiente per un’ eventuale vendita.
Le chiedo, pertanto, delucidazioni su quanto espostole e indicazioni sul come comportarmi nel caso mi venga sollecitata la suddetta liberatoria.
Mi è gradita l’occasione per ringraziarla anticipatamente e, nell’inviarle i miei più cordiali saluti, le faccio i migliori complimenti per il suo blog.
Antonio Giammusso
Annamaria Addante risponde
Cambi Agenzia,perchè sono degli incapaci e evidentemente hanno a che fare con notai sprovveduti.
E gli dica che la riduzione mortis causa significa che il tempo viene ridotto da 10 a 5 proprio perchè si è verificato l’evento, ovvero che il compratore è deceduto e l’erede può decidere di vendere quando vuole.
Le torno a ripetere cambi agenzia perchè altrimenti si troverà in altri guai se questi ragionano in questo modo.
Si faccia dire quali sono i notai che interpretano in quel modo che ci voglio parlare e gentilmente mi faccia sapere che agenzia è perchè vorrei chiarirle le idee se è possibile.
Certo che l’ignoranza in questo paese aumenta ogni giorno di più.
Cordiali saluti
Gentile signora Addante
Sono in trattativa per l’acquisto di un alloggio ATER del Testaccio
la venditrice ha ricevuto l’alloggio in eredità dall’assegnataria recentemente deceduta.
l’assegnataria aveva sottoscritto con l’ATER patto di futura vendita nel 1999 e contratto di trasferimento della proprietà nel dicembre 2006.
solo nell’atto notarile del 1999 si fa riferimento al limite dei 10 anni per la successiva possibile alienazione dell’immobile. Non se ne fa invece cenno nell’atto notarile del 2006.
La signora ha fatto ora istanza all’ATER per poter estinguere il diritto di prelazione
la mia domanda è: i 10 anni (nel caso di specie i 5 anni) per poter vendere l’immobile decorrono dalla data del rogito del patto di futura vendita o del successivo rogito della vendita (e quindi dal 1999 o dal 2006) ??.
Sento opinione diverse ma lei mi sembra la più esperta della materia.
La ringrazio e le porgo cordiali saluti.
Dante D’Alessio
Annamaria Addante risponde
I 10 anni decorrono dal PATTO di FUTURA VENDITA, se ha fatto la domanda adesso l’Ater ci mette 120 giorni per rispondere,vi conviene sollecitarli dopo 30 giorni.
Annamaria buongiorno, le faccio i complimenti per tutte le informazioni chiare che è riuscita a dare alla varie domande.
Le pongo una domanda aanche io perchè non ho capito bene una ocsa.
Le sintetizzo:
A mia suocera le è arrvata l’offerta da parte dell’ater di comprare la casa dove abita,lei ha intenzione di pagare tutto l’importo immediatamente valore catastale €. 118.000,00 a lei con gli sconti le verrebbe €. 85.000,00. Ora se lei paga tutto subito, deve sempre aspettare 10 anni prima di rivenderala? Il pagamento del diritto di prelazione è in base al valore catastale indicato? Grazie e buona giornata
AnnaMaria Addante risponde
Anche se paga subito deve aspettare 10 anni ridotti a cinque se ha più di 65 anni o se ha una invalidita superiore al 66%.Il diritto di prelazione è il 10% della rendita catastale moltiplicato per cento più 20% iva.
Ma se il prezzo per l’acquisto è di 118.000,00 perchè lo paga 85.000,00? al prezzo si deve fare lo sconto del 30% se avi abita da 20 anni e più un 10% per il pagamento in contanti,
Grazie Annamaria per la risposta.
Cosa succede se mia suocera non è intenzionata a comprare casa, può rimanere li con lo stesso affitto?
Dal momento che l’appartamento è grande può chiedere all’ater che gli venga assegnata una casa più piccola.
Garzie e buon lavoro
Enrico
Annamaria Addante risponde
Se sua suocera non compra nessuno la può cacciare a meno che non superi il reddito di decadenza a quel punto è obbligata all’acquisto o deve lasciare l’alloggio.
Ma se lei non supera tale reddito può rimanere tranquillamente nel suo alloggio e non è obbligata a lasciarlo anche se è grande.
Se vuole può chiedere uncambio con una casa più piccola,ma vi conviene?
Ma perchè non lo comprate? Non vorrei che poi ve ne pentite.
grazie ancora per tutte le informazioni. Come si calcola il reddito di decadenza? in quella abitazione ci abita mia suocera che percepisce circa €. 800,00 di pensione, in più mia moglie ha mantenuto la residenza anagrafica in quella abitazione e lei ha una busta paga di circa €. 600,00.
Perchè siamo incerti nel comprarla??
Mia suocera ha tre figli 2 femmine e un maschio. tutte sposate tranne il maschio.Se prendessimo noi casa significherebbe aprire un muto che andrebbe pagato dai 3 figli. Mio cognato e mia cognata hanno una loro casa e stanno già pagando un mutuo. La potremmo comprare io e mia moglie, però divremmo dare dei soldi ai 2 fratelli, in più se la comprassi io dovrei tenere mia suocera con me, sono giovane e ho una bimba di 5 anni e vado d’accordo con mia moglie, non possiedo una casa di mia proprietà è vero, però mi sento ugualmente un uomo felice che sta facendo dei sacrifici per comprare una piccola casa. Non me la sento proprio di vivere con mia suocera, voglio gustarmi la vita matrimoniale meravigliosa che ho, dovrei pagare un prezzo a mio avviso alto dover vivere con mia suocera.
Annamaria Addante risponde
Lei HA RAGIONE la FELICITA? prima di tutto e gli faccio tanti auguri di cuore e con affetto.
Per chiarire meglio la sua posizione il reddito di sua suocera e di sua moglie non sono redditi di decadenza,ma lei lavora e a quel reddito deve aggiungerci anche il suo altrimenti deve fare la separazione legale anche se non è residente nell’alloggio.
Per maggior chiarezza se nell’alloggio vi ha la residenza solo sua moglie e la madre, lei può comprare l’alloggio della madre e non deve dare i soldi a nessun fratello e sorella, perchè non avendo più il domicilio i fratelli hanno perso il diritto all’alloggio e non possono accampare nessun diritto, specialmente quella che ha già una proprietà.
Per cui sua suocera potrebbe acquistare l’alloggio intestandolo alla figlia (sua moglie) mantenendo il diritto di abitazione finchè vive e alla sua morte (tra cento anni) sua moglie è l’unica proprietaria dell’alloggio.
La ringrazio ancora di cuore per tutte le delucidazioni che mi ha fornito.
Proprio ieri sera vi è stata una piccola riunione di famiglia, dove i 3 fratelli (tra cui mia moglie) sarebbero intenzionati a comprare quella casa.
Ora l’offerta di vendita che ci ha mandato l’ater è abbastanza chiara anche se ci sono delle cose che non riusciusciamo a capire.
Ora vorrei da lei un consiglio, ci conviene avere dei contatti diretti con loro oppure è meglio che ci appoggiamo (ovviamente pagando) alla sua organizzazione in modo di avere assistenza qualificata e precisa?
Un’alta domanda che le faccio e che non mi sembra di avere letto qui sul blog è questa: abbiamo intenzione di comprare casa, vorremmo chiedere un mutuo ad una banca di circa €. 90.000,00 farlo a 20 anni con ovviamente ipoteca sulla casa in questo modo la pagheremmo subito , tra 10 anni estinguere il diritto di prelazione e mettere la casa in vendita, estinguendo il mutuo con la banca che ci ha fornito i soldi. Lei pensa che si puà fare oppure ci sono dei vincoli particolari.
Dottoressa se volessi avere un contatto diretto con lei posso (tramite appuntamento) venire nel suo ufficio? come sempre la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Enrico
Annamaria Addante risponde
Se mi viene a trovare le spiego tutto meglio,anche perchè gli anni sono 5 e non 10.l’associazione è in via Elisabetta Canori Mora 15/21 dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 tel.06 23239827, l’aspetto.
Ciao Annamaria. I miei genitori, assegnatari, hanno acquistato un immobile IACP nel dicembre 1995. Ora, in seguito al decesso di mio padre sono diventato comproprietario di 1/12 e vorrei acquistare le quote dei miei familiari. come funziona il diritto di prelazione IACP? debbo pagare? e quanto? Ti ringrazio. Cordiali saluti. Antonio.
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione lo paga chi vende e non chi acquista.
Comunque è il 10% della rendita catastale moltiplicata per cento più il 20% iva.
Perfetto Annamaria la prossima settimana la vengo a trovare presso l’associazione all’indirizzo che mi ha dato, sarà un piacere conoscerla di persona
Per il momento la ringrazio infinitamente per tutto.
Saluti
Enrico
Annamaria Addante risponde
OK. l’aspetto
Annamaria buongiorno, vorrei venire presso l’associazione Lunedi 21 Giugno intorno alle 17,00, ho provato svariate volte a telefonare al numero che lei mi ha dato ma senza successo, le chiedevo se potevo venire ugualmente o se bisogna fissare un appuntamento.
la ringrazio come sempre.
Enrico
Annamaria Addante risponde
Si può venire lunedi alle ore 17.30.
Ottimo Annamaria ci vedremo Lunedi 21 ore 17,30.
saluti
Enrico
annamaria addante risponde
Ok, a lunedì
Gent.ma Sig.ra Addante,
nel mese di settembre 1996 mia madre ha firmato rogito per l’acquisto di un immobile sito a Milano; ho presenziato all’atto quale garante per il mutuo, non è mai stato fatto cenno ad alcun diritto prelazione nei confronti dell’Aler in caso di vendita successiva.
Nel mese di febbraio 2001 mia madre è venuta a mancare, essendo unico erede ho verificato l’atto di acquisto e ho visto che risultava solo il vincolo di 10 anni per poterlo vendere.
Al termine dei 10 anni (settembre 2006), avendo serie difficoltà a sostenere il pagamento delle rate del mutuo acceso su detto immobile, ho affidato la vendita dell’appartamento ad una agenzia immobiliare, alla quale ho consegnato, oltre al resto, copia dell’atto di acquisto da parte di mia madre e atto di successione; in dicembre 2006 ho firmato compromesso e in marzo 2007, davanti ad un notaio, abbiamo rogitato per la vendita a prezzo di mercato.
Ho versato buona parte di quanto incassato per l’estinzione del mutuo, il nuovo acquirente attualmente abita nell’appartamento nel quale ha provveduto ad effettuare costose ristrutturazioni.
Poco tempo fa ho ricevuto una telefonata da parte dell’acquirente e dal notaio che mi chiedevano informazioni riguardo all’estinzione del diritto di prelazione nei confronti dell’Aler.
Sono caduto dalle nuvole: ho controllato nuovamente il rogito firmato da mia madre e non compariva alcun riferimento a detto vincolo, ma veniva riportata la dicitura “per quanto non esplicitato nell’atto si fa riferimento alle legge 560/93”.
Vero che la legge non ammette ignoranza, ma nè l’agenzia immobiliare (una delle società più affermate nel campo della vendita immobiliare) nè il notaio mi hanno mai parlato di questo particolare.
A questo punto ho chiesto al notaio una soluzione: mi ha invitato a fare richiesta di estinzione all’Aler come se nulla fosse.
Un consiglio da parte sua mi sarebbe di grande aiuto.
Inoltre, quali responsabilità sono a carico dell’agenzia e del notaio … anche perché noi che non siamo preparati su certi argomenti, coinvolgiamo professionisti e pubblici ufficiali ma poi le responsabilità ricadono solo su di noi?
La ringrazio in anticipo e la saluto cordialmente.
Annamaria Addante risponde
Il notaio esiste perchè deve garantire l’acquirente nella vendita,per cui è responsabilità del notaio che ha fatto l’atto senza verificare cosa diceva la legge 560/93.
Per cui a mio avviso lei si deve rifare nei confronti del notaio, anzi più precisamente è l’acquirente del suo alloggio che deve rifarsi nei confronti del notaio, se questo acquirente si rivolge a un bravo avvocato vedrà che le darà ragione,perchè il compito del notaio è quello di ferificare gli atti e non avrebbe dovuto rogitare mancando la liberatoria.
Comunque è anche una questione di interpretazione perchè sembrerebbe che la legge 560/93 il diritto di prelazione lo stabilisce per gli alloggi venduti con la 513/77 e non per la 560/93 anche perchè i prezzi di acquisto sono diversi.Con la 513/77 lo sconto è del 30% più il 10% se pagato in contanti(mutuo) la 560/93 lo sconto è del 20% più il 10%,inoltre con la 560/93 si paga in base alla rendita catatstale con la 513/77 era la stima UTE considerata anche la vetustà,insomma i prezzi erano molto inferiori.
Gent.ma Sig.ra Addante,
il prossimo settembre acquisterò una casa a Roma che a suo tempo fu acquistata dallo IACP ( oggi ATER) di Roma con regolare atto noraile del 06/1977 ( registrato il luglio 1977).
In particolare l’immobile fu assegnato ad aprile ’61 in affitto con patto di futura vendita e successivamente acquistato a giugno ’77 con atto registrato regolarmente ( acquisto di piena proprietà). Io sto acquistatando dai leggittmi eredi ( i tre figli) della persona che stipulò il contratto di acquisto, oggi deceduta. La particolarità è che sull’atto notarile del ’61 come del ’77 risulta che il diritto di prelazione dell’Ente cessorio durava solo due anni dalla data di firma del contratto di vendita( è proprio esplicitato).
Nonostante questo Il notaio al quale mi sono rivolta per il rogito ha richiesto una dichiarazione da parte dello IACP attestante l’assenza del diritto di prelazione a favore dell’istituto stesso.
I venditori dell’appartamento non vogliono interessarsi di questa dichiarazione perchè a loro detta quanto citato nell’atto è già sufficiente a garantire la mancanza di diritto di prelazione sull’immobile stesso, e io di mio non posso richiedere questa dichiarazione per motivi di privacy ( così mi è stato risposto dal personale dell’ente stesso quando ho telefonato per esporre il mio problema). Secondo lei, effettivamente posso stare tranquilla e pensare che l’appartamento è libero da qualsiasi diritto di prelazione da parte dello IACP? Devo comunque esigere da parte dei venditori questa “famosa” dichiarazione?
Annamaria Addante risponde
Lei non deve pagare nessun diritto di prelazione e se le posso dare un consiglio cambi notaio.
Perchè se un notaio nonostante che nell’atto vi sia scritto che il diritto di prelazione scade dopo due anni e chiede all’Ater la liberatoria,significa che lei aspettera 120 giorni per avere la risposta dall’ater che non deve pagare nulla,in quanto il diritto di prelazione si paga solo per gli alloggi acquistati con la legge 513 dell’agosto 1977 e con la legge regionale 24 del settembre 1991 e la legge 560 del 1993.
Dato che l’alloggio è stato venduto a giugno del 77 lei non deve pagare proprio nulla.
Le posso consigliare il notaio Ungari-Trasatti di viale liegi 16 ottimo notaio che conosce benissimo tutte le problematiche dell’Ater.
La ringrazio tantissimo della risposta tempestiva e chiarificatrice. Seguirò i suoi consigli. Colgo l’occassione per inviarLe i miei più distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Grazie contracambio con piacere
Gentile Signora Addante,
ho preferito scriverle non appena ricevuto ulteriori risposte da parte del notaio; scrivo gli sviluppi nel caso possano essere di aiuto ad altre persone.
Il notaio ha presentato a suo nome una Istanza in Sanatoria all’Aler di Milano, nella quale ha fatto presente l’avvenuta vendita dell’immobile con menzione della involontaria violazione al diritto di prelazione.
L’Istituto ha risposto nel giro di un mese circa: ha fornito il conteggio dettagliato e quindi l’importo preciso con il quale, una volta effettuato il versamento, viene considerato estinto il vincolo anche a vendita avvenuta.
Il conteggio corrisponde a quello previsto, senza ulteriori interessi o sanzioni, ma calcolato sulla base delle rendite catastali eventualmente aggiornate alla data odierna.
Ho accettato una proposta del notaio per il pagamento della quota suddivisa fra noi in parti uguali al 50% e che effettueremo entro il mese di settembre.
A questo punto intendo ringraziarla, anche se ormai in ritardo, per l’attenzione e la preziosa disponibilità dimostrate.
Antonietta, Milano
Annamaria Addante risponde
Mi fa piacere che avete risolto e la ringrazio della comunicazione che è molto utile.
Buongiorno Dott.ssa Addante.
Ho stipulato l’atto di futura vendita il 22 febbraio 2000; l’atto di trasferimento conseguente a patto di futura vendita risale invece al 28 gennaio 2009.
Da quando decorrono i 10 anni per poter esercitare il mio diritto alla vendita?
Grazie per il suo prezioso lavoro
Angela
Annamaria Addante risponde
Dal 28 gennaio 2009.
Buongiorno Dott.ssa Addante,
innanzitutto la ringrazio per la risposta.
Desiderò altresì fornirle altri elementi che, per brevità, avevo omesso.
La stipula del patto di futura vendita tra me e il direttore generale dell’ex IACP avvenne il 22 febbraio 2000 CON SCRITTURA PRIVATA e l’importo richiestomi fu pagato per contanti e senza ausilio di mutuo.
All’art.6 l’Istituto indicò che trattavasi di l’importo PROVVISORIO e che “il presente atto sarà sostituito con il contratto definitivo di trasferimento della proprietà, quando sarà possibile determinare il prezzo definitivo dell’alloggio”.
Ciò avvenne dopo 9 ANNI, e io pagai la differenza pari a 3.413,00 euro.
Il mio dubbio deriva da quanto citato all’art.9 “…l’immobile non potrà essere alienato(…) prima che siano trascorsi dieci anni dalla DATA DI ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE ATTO”.
L’atto notarile di trasferimento conseguente a patto di futura vendita risale al 28 gennaio 2009, ovviamente richiama il precedente patto, e fa riferimento, in caso di rivendita, alla normativa di ERP e al diritto di prelazione dell’ATER.
A questo punto la mia domanda è: possibile che ho dovuto aspettare 10 anni dal patto di futura vendita (dopo aver pagato anticipatamente in contanti quanto richiestomi, salvo il conguaglio di 3.413,00 euro) per poter trasferire la proprietà e adesso devo aspettare altri 10 anni dal rogito per alienare l’immobile?
Le confesso che anche l’ufficio vendite dell’ATER mi ha dato risposte contrastanti e credo che solo una persona qualificata come LEI possa dipanare il mio dubbio!
Grazie ancora
Angela
Annamaria Addante risponde
Cara signora stia tranquilla i 10 anni decorrono dal patto di futura vendita,la differenza che lei ha dato è perchè al momento dell’acquisto non erano state fatte ancora le stime definitive da parte dell’ute,ma erano state fatte solo delle stime approssimative per accelerare le vendite,che purtroppo non si sono accelerate per niente.
Per cui lei se vuole vendere deve chiedere l’estinzione del diritto di prelazione, che tra l’altro lo può chiedere quando vuole per quello non occorre che passino 10 anni, volendo uno lo può estinguere anche al momento dell’acquisto, poi comunque deve aspettare 10 anni o 5 anni se ricorrono alcuni fattori come l’età,l’invalidità,la morienza o il trasferimento per lavoro.
Buongiorno Dott.ssa Addante,
Mi sto accingendo ad acqustare un immobile acquistato a suo tempo (anno 2000) in asta dall’ATER, con il notaio abbiamo visto che nell’atto d’acquisto della parte venditrice è citata la solita legge 560/93.
Il mio notaio dice di essersi informato presso un dirigente dell’Ater, lui dice che l’atto di rogito si puo’ fare, perchè l’immobile e stato acquistato in asta pubbilica e sono già passati 10 anni, quindi per lui non ci sono problemi di vincoli.
L’ater da parte sua non ci fornisce nessun documento che certifica la sua rinuncia alla prelazione; a quanto mi ha spiegato il mio notaio.
Mi aiuti Lei a capire la situazione e come devo muovermi per non ritrovarmi un domani con una spada di Damocle sulla testa.
La ringrazzio anticipatamente per una sua cortese risposta, la Saluto Cordialmente e Grazie.
Alessandro
Annamaria Addante risponde
Se l’alloggio è stato acquistato all’asta lei non deve pagare nulla.
in quanto il diritto di prelazione si paga una sola volta e essendo stato venduto all’asta significa che l’ater si è ripreso ampiamente i suoi soldi.
Stia tranquillo
Salve dott.ssa Addante,
sto acquistando un appartamento Ater e ho già stipulato con i proprietari il preliminare notarile.
All’atto del preliminare i proprietari hanno fornito un documento emesso dall’Ater per l’estinzione del diritto di prelazione, ed io ho intestato all’Ater gli assegni per l’estinzione di tale diritto.
I proprietari hanno effettuato i versamenti ed hanno inviato la raccomandata al servizio alienazione dell’ater comune di roma il 27 settembre scorso.
Ad oggi 3 novembre l’Ater non ha ancora emesso la liberatoria definitiva per la vendita dell’immobile.
Devo preoccuparmi?
Cordialmente e grazie.
Annamaria Addante risponde
Non so se si deve preoccupare,perchè l’ufficio alienazioni dell’Ater non brilla di efficienza,ma le suggerisco di chiamare questo numero e chieda chiarimenti sig.ra Clarizio 0668842582
Buongiorno dott.ssa Addante ,
pochi giorni fa ho stipulato un compromesso per l’acquisto di un’appartamento ex ATER con una situazione decisamente particolare, infatti questo appartamento e’ pervenuto all’attuale proprietario per meta’ con diritto di successione da parte della madre che aveva riscattato lo stesso con regolare rogito del ’99 mentre per l’altra meta’ con una compravendita datata 2001 dalla sorella che a sua volta aveva ricevuto in eredita’ dalla madre,quest’ultimo atto e’ chiaramente irregolare visto che non ha rispettato il vincolo di inalienabilità ne e’ stato pagato all’ater il recesso dal diritto di prelazione.Premesso questo e premesso che l’attuale proprietario si e’ impegnato ad estinguere il diritto di prelazione prima del rogito (visto che ormai i vincoli temporali sono scaduti), secondo la sua esperienza dovremmo comunicare all’ater questi errori precedenti o chiedere semplicemente la cancellazione del diritto di prelazione nella sua classica forma?
Annamaria Addante risponde
Chiedere semplicemente la cancellazione del diritto di prelazione.
Questo dimostra che quando si va da un notaio necessita andare da un notaio competente e bravo ed è per questo che io consiglio a tutti il notaio Ungari di viale liegi 16 a Roma.
Comunque lei stia tranquillo faccia estinguere il diritto di prelazione oggi, anche perchè tale diritto si estingue una volta sola.
Grazie mille per la tempestiva e precisa risposta.
Ok.
carissima anna maria, io con molti altri amici nel 2001 e successivi anni abbiamo acquistato dall’allora IACP l’alloggio in assegnazione secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 560. Quest’anno 2011, come bene comprenderai scadono i famosi 10 anni per la eventuale alienazione dell’immobile e la vexata quaestio rimane ancora irrisolta. Si deve o non si deve pagare il diritto di prelazione all’Ater? Vi sono delle fonti normative che stabiliscono in maniera definitiva la questione? Puoi eventualmente citarmele? Grado della cortese collaborazione, anche a nome dei numerosi amici ringrazio anticipatamente. antonio la gioia
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione si paga sempre o dopo 5 anni in caso di decesso del prprietario oppure se ha una invalidità superiore al 66% oppure se si deve trasferire per lavoro oppure se ha oltre i 65 anni.
Altrimeti deve aspettare 10 anni e comunque pagare il 10% della rendita catastale moltiplicata x cento
Carissima anna maria, innanzitutto la ringrazio per la premurosa risposta, solo che, qualche dubbio, anche leggendo le domande e le risposte del suo blog rimane inalterato, proprio per questo esplicito motivo, avevo chiesto di conoscere le fonti nomative che stabilivano in modo inequivocabile il diritto di prelazione, non a caso appunto alcuni notai esercitano pareri diversi. La ringrazio, nella certezza che non mancherà di essere chiara e puntale, come sempre, ne fornire le notizie richieste. antonio la gioia
Annmaria Addante risponde
legge regionale 27 del 2006 art.48 comma 10 bis e legge 560/93.
Buongiorno sig. Annamaria, sono un praticante di uno studio legale e avrei bisogno di risolvere un problema per il mio primo cliente.
La mia cliente ha una sorella con cui è in causa. I loro genitori erano proprietari (con regolare atto di cessione in proprietà da parte dell’Ater) dal 2004 di un immobile nella zona di Testaccio. I genitori della mia cliente sono entrambi deceduti. Il problema è: in attesa di fare la successione (che non avverrà in tempi rapidi suppongo dato lo scontro tra le parti), una delle 2 figlie può acquistare dall’altra la metà dell’immobile? Inoltre, come posso fare (se posso farlo per la cliente, non essendo stata ancora fatta la successione) per conoscere esattamente la somma da versare all’Ater per eliminare il diritto di prelazione (so che è pari al 10% della rendita catastale moltiplicata per 100, maggiorata dell’iva del 20%)?
In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti e la ringrazio sentitamente.
p.s: è possibile prendere un appuntamento con lei? Grazie ancora e buon lavoro.
Annamaria Addante risponde
si può venire in associazione nei giorni dispari dalle 17 alle 19. le conviene telefonarmi per conferma.
Anche perchè per darle una risposta precisa mi occorre di sapere altre cose.L’associazione è in via Elisabetta Canori Mora 15/21. tel.06 23239827 oppure mi chiama sul cell.3394581140
Gentile signora AnnaMaria,
grazie per la sua disponibilità, le vorrei sottoporre questo quesito.
Ho fatto con un’agenzia la proposta di acquisto , che è stata accettata per un alloggio sito a roma garbatella ex IACP,
Il patto di Futura vendita risale al giugno 1998 , nel frattempo la signora che vi abitava è deceduta lasciando erede universale la nipote che a luglio 2003 ha perfezionato l’acquisto corrispondendo la somma di euro 3000, la nonna ne aveva già versati circa 30000 (tradotti in euro).
Lo si puo’ comprare ,se ha ricevuto il benestare dall’ater sulla prelazione ? o bisogna aspettare sino al 2013?
dal patto di Futura vendita si evince “l’immobile non potrà essere alienato dalla data di acquisto di cui al presente atto”, mentre dal patto di futura vendita si evince “per un periodo di 10 anni dalla data del patto di futura vendita , l’alloggio non potrà essere alienato”.
Non c’è quindi accordo tra i 2 contratti.
Inoltre nella famiglia dell’attuale proprietaria c’è un componete con un’invalidità del 50% e non c’è l’ascensore (3 Piano), ma penso che questo non comporti nulla non raggiungendo il 66%.
IL mio notaio , sostiene che non ci sono le posssibilità per fare un atto che sarebbe nullo.
Vorrei avere un suo parere. Grazie Eventualmente mi farebbe piacere poterla venire a trovare Venerdi prossimo 25 marzo . Pensa sia possibile?
A presato Giorgia
Annamaria Addante risponde
I 10 anno decorrono dal patto di futura vendita, per cui la nipote faccia richiesta di estinzione del diritto di prelazione all’ater allegando copia del patto di furura vendita e del rogito,codice fiscale,rendita catastale e successione.
salve signora anna maria io ho acquistato l’immobile nel 2008 devo aspettare cmq i 10 anni o ho la possibilità di poterla vendere prima dei 10 anni??esiste una legge a tal proposito?grazie, luca
Annamaria Addante risponde
Dopo 5 se hai più di 65 anni,o una invalidità del 66% o ti devi trasferire per lavoro, si la legge 27/06 il capitolo edilizia residenziale pubblica
Buongiorno Sig.ra Annamaria.
A proposito del diritto di prelazione, in base alla legge regionale del Luglio 2008, l’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ater mi ha scritto che per rivendere un appartamento gli eredi non hanno il vincolo del decennio, ma del quinquennio, dall’anno dell’acquisto.
Le risulta?
Grazie
Annmaria Addante risponde
Certo è scritto nella legge 27/06 regionale
Buongiorno, le chiedo alla sua autorevole e stimata persona, una sola
risposta in merito all’ A T E R P – di Cosenza a cui mi sono rivolto su indicazione della conservatoria sempre di Cosenza , per reperire una copia
in bollo dell’Atto Notarile di compravendita immobile ( casa popolare sita in Acri (CS) di cui ho interesse personale per eredità parete mio Padre)
premetto di aver inviato ben due email e un Fax senza ricevere nessuna
risposta in merito, poi ho inviato per posta certificata idonea documentazione ,copia mio documento carta D’Identità e allegato copia
Visura per Soggetto con dati relativi Rogito Notarile ecc. per trovare il detto
Atto di compravendita, ma trascorsi 6 giorni e non ricevo risposta.
COSA POSSO FARE SE NON RICEVO UNA RISPOSTA ?
In attesa di una Vostra possibile risposta in merito a quanto esposto,Vi invio i miei cordiali saluti. da Roberto Stefan – prego se possibile rispondermi con il mio indirizzo email – roberto.stefan@alice.it
Annamaria Addante risponde
lei deve rivolgersi al notaio che ha stipulato per avere una copia,che comunque dovreste avere,oppure alla conservatoria.
Gent.ma sig.ra Annamaria, le espongo il mio problema sperando possa aiutarmi: mia mamma è intestataria da alcuni anni di un contratto di affitto con l’Ater per una cantina. Purtroppo mia mamma è venuta a mancare 20 giorni fa e, dopo appena 3 giorni dalla sua scomparsa, mi hanno chiamato perchè la cantina era stata occupata da delle persone, che tra l’altro hanno rotto tutto il mobilio che c’era dentro (non di alto valore, ma a me molto caro da un punto di vista affettivo). Volevo sapere quindi se io come erede posso fare causa a queste persone e chiedere un piccolo risarcimento danni oppure no. L’amministratore del palazzo dice di si ma io ho qualche dubbio in più.
Restando in attesa di una sua risposta la ringrazio moltissimo della cortesia.
Eleonora
Annamaria Addante risponde
Si lei ha pieno diritto.
Cara signora annamaria,
mia madre ha acquistato un alloggio dell’ater il 17 maggio 2007 e purtroppo è deceduta il 10 agosto 2008. Siamo due figli ed abbiamo provveduto alle pratiche di successione dell’immobile che da quanto ci è sembrato di leggere su questo forum puo’ essere venduto in caso di decesso del proprietario dopo 5 anni . Giusto? Inoltre il diritto di prelazione visto che l’intestatario è deceduto va comunque pagato all’ater ?
Grazie ancora e buon lavoro.
Annamaria Addante risponde
Lo ripeto il diritto di prelazione si cancella soltanto con l’estinzione ovvero pagandolo,non c’è altro modo.
Gentile Signora Addante, Mia madre ha acquistato un alloggio Ater nel 1996, ora purtroppo è deceduta, siamo io e mio fratello e vorrei riscattare con un mutuo la parte di mio fratello. In questo caso il diritto di prelazione viene pagato solo per la parte di mio fratello e cioè il 50 % dell’importo?
La ringrazio per la sua risposta
buon lavoro
Annamaria Addante risponde
No viene pagato tutto,ma perchè invece non vi mettete daccordo?
Tuo fratello rinuncia all’eredità (tu gli dai la parte dei soldi che vuole) e così non pagate il diritto di prelazione.
Gentile signora Addante ,nel 2008 ho acquistato in riferimento alla legge 24 dicembre 1993 n.560 un appartamento dall’ater , come posso fare per venderlo? e inoltre e’ possibile venire da lei per un colloquio in tal merito?
La ringrazio per la sua risposta
Annamaria Addante risponde
Non può venderlo prima di 10 anni o 5 anni a se ha più di 65 anni.
da me potete sempre venire nei giorni dispari dalle 17 alle 19.
devo vendere un alloggio iacp oggi ater ereditato con mio fratello, la vendita avviene con un garage costruito a parte successivamente fuori del fabbricato su terreno privato,domanda.: facendo corpo unico rimane la prelazione? – se viene effettuato l’atto pubblico quanto tempo ha l’ater per per esercitare i propri diritti(10%+iva)
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione si eredita e si può estinguere solo pagandolo.
Gentile dottoressa Addante,
stavo cercando di capire se il vincolo dei 10 anni per la vendita decorra dal rogito o dal patto di futura vendita. Purtroppo mi sembra di aver trovato in questo blog così come altrove in internet diverse risposte contrastanti (v. risposte 21 maggio 2010 e 4 settembre 2010, di senso diametralmente opposto). so che molti notai si regolano in base al rogito, ma la mia agenzia immobiliare sostiene che il loro invece conta a partire dal patto di futura vendita. Vorrei capire qual’è il criterio per far partire i 10 anni dal patto o dal rogito. grazie 1000.
Annamaria Addante risponde
Non ho tempo per ricercare le risposte che non credo siano discordanti.Comunque gli anni si contano dal patto futura vendita e non dal rogito
Buongiorno,
una mia cliente si è rivolta a me per la questione seguente (non ho ancora visionato la documentazione). Anni fa ha acquistato dai suoi parenti (eredi della nonna materna) un immobile Ater. All’epoca il Notaio non ha rilevato la presenza del vincolo e la prelazione (lo svincolo pertanto non è mai stato pagato).
Qualche giorno fa la signora,in procinto di vendere, si è sentita opporre dal nuovo notaio l’esistenza della prelazione e la possibile nullità dell’atto originario per mancanza del pagamento. La Signora ha preso contatti con l’Ater (Umbria) e dovrà ora pagare il diritto. Mi domando (io ritengo di sì) se la Signora potrà rivalersi verso il primo Notaio
Annamaria Addante risponde
De nel rogito di acquisto non è menzionato nessun diritto di prelazione la sig.ra non lo devev pagare, il diritto di prelazione di paga solo per gli alloggi venduto con la legge 513/77,42/91 legge regionale del lazio e la 560/93.
Se il primo notaio ha sbagliato è responsabile e la sig.ra può rivalersi, i notai ci sono apposta per guardare gli atti.
I parenti non hanno per caso rinunciato all’eredità in cambio dei soldi? se fosse così, la sig.ra ha ereditato dietro pagamento?
..mi è partito l’invio mi scusi.
il primo Notaio rifiuta ovviamente ogni addebito di responsabilità ed interpreta la normativa a suo modo.
L’unico mio dubbio è una prescrizione dell’azione essendo decorsi più di dieci annni (anche se la scoperta è di questi giorni)
grazie per la risposta
Annamaria Addante risponde
Caro Avvocato,purtroppo se sul regito era menzionato si deve pagare perchè lei sa bene che il diritto di prelazione si eredita anche,il notaio che ha fatto questo casino è responsabile perchè l’atto di vendita è nullo e pertanto deve essere anche corretto.
Gentile signora,
Io e mio marito abbiamo acquistato nel 2003 un appartamento ATER (Perugia) conservando il diritto di abitazione per mio suocero di anni 85. Vogliamo vendere (e portare con noi anche mio suocero) possiamo dunque vendere anche se sono passati soltanto 9 anni dall’acquisto?Mancano ancora 12 rate mensili da saldare per un importo irrisorio di euro 2000 possiamo chiedere l’estinzione anticipata? Inoltre per capire l’ammontare della prelazione dobbiamo guardare nella casella “rendita” ? perché se cosi fosse ho letto categoria A/2 classe 3 consistenza 5,5 vani e rendita 411,87…dobbiamo calcolare il 10% di 411,87 e moltiplicarlo per 100 più IVA?
grazie per i suoi preziosi consigli nonché il rendere pubblica e alla portata di tutti la sua conoscenza in materia.
Annamaria Addante risponde
il diritto di prelazione si può estinguere l’importante e di non dire che lo volete estinguere per vendere.
una volta estinto così come lei ha riportato potete anche fare una vendita differita. Se volete potete anche estinguere quanto rimane.La rendita è quella.
Avevate capito bene.
Aggiungo che abbiamo comprato con la legge 560/93.
OK!
Salve,
Avevo scritto un post ieri giovedi 5 gennaio 2012 chiedendo informazioni sul mio immobile acquistato con l’ATER di Perugia …ma non lo vedo più…non riesco a capirne il motivo. Lo devo riscrivere? grazie
Annamaria Addante risponde
non so che dirle non l’ho visto lo riscriva.
Salve,
La ringrazio per le informazioni nonché per il servizio che lei rende a tutti noi.
GRAZIE!
Salve vorrei sapere se un alloggio popolare di proprietà del Comune di Anzio assegnato nel 1970 con patto di futura vendita dopo 35 anni e riscattato dalla moglie dell’assegnatario nel dicembre 1999 con atto notarile, possa essere stato rivenduto nel gennaio 2000. Esiste un vincolo per le case con patto di futura vendita.
grazie
serena
Annamaria Addante risponde
Credo che lei voglia sapere se la moglie poteva rivendere l’alloggio.
Ebbene si, perchè se ha comprato con patto di futura vendita e ha fatto il rogito nel 1999 il tempo decorre dal patto di futura vendita e non dal rogito, per cui lo poteva vendere benissino.
Inoltre se l’alloggio come lei dice è stata dato in PFV 35 anni fa non ha nessun vingolo e nessun diritto di prelazione,in quanto solo gli alloggi venduti con la legge 513/77,42/91 e 560/93 hanno dei limiti gli altri no.
Buongiorno Dott.ssa Addante,
ho acquistato l’alloggio popolare ex Ater Roma il 25/1/2011 ai sensi della LR 42 del 29/8/91-LR 4 del 18/3/94-LR 57 del 15/11/94.
Posso già esercitare il diritto di prelazione?
A quale ufficio dovrei inviare la richiesta?
la ringrazio anticipatamente e la saluto
Amedeo
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione si può estinguere in qualsiasi momento,ma non può vendere prima che siano trascorsi gli anni previsti.
Gentile Signora,
vorrei sottoporLe un quesito. Mio padre e mia madre in regime di separazione dei beni hanno acquistato a settembre del 1993 ai sensi della legge 513/77 un immobile dell’ATER pagandolo in contanti. Si sono separati consensualmente quest’anno, e mio padre vuole comprare una nuova casa. Se cede a mia madre la sua quota di proprietà deve dare la prelazione all’ATER pagandone il diritto di prelazione? chi deve pagare la prelazione? a quanto ammonta l’importo?
La ringrazio vivamente
Annamaria Addante risponde
Si la deve pagare chi vende ed è il 10% della rendita catastale più iva
Innanzi tutto, la ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente.
La mia storia è:
Più di 4 mesi fa abbiamo (io e i miei fratelli) chiesto l’estinzione anticipata del mutuo della casa eredita alla morte di nostro padre.
Sorvolando sulla scortesia degli operatori telefonici che per nulla chiari sulle procedure e nei modi, ci hanno costretto a prendere una giornata di ferie per recarci di persona……
Insomma… produciamo la documentazione (tutto ok)
Ieri arriva la raccomandata che, oltre i circa 7000,00 euro residui di mutuo (somma che ci risultava essere da noi dovuta) dobbiamo anche 36000,00 euro per interessi. Ora dico io….. l’importo del finanziamento era di 50.000.000 di lire…. circa…. e più del doppio a che titolo’?????
Premetto che sino a fine anno abbiamo pagato regolarmente i conti corrente prestampati dell’ATER (per noi era SCONTATO che fossero comprensivi della quota capitale e degli interessi).
Mi domando… se mio padre fosse stato in vita fino alla fine del mutuo si sarebbe trovato tra 10 anni con 100000,00 euro di interessi da pagare??
Ora, vorrei contattare un legale e capire se è lecita la richiesta. Ho 15 gg di tempo per pagare (loro se ne sono presi 120!!!!!!) che devo fare? Oltre al fatto che io 36000,00 euro non li trovo sotto una pianta di fiori! Ovvio!
La ringrazio per l’attenzione e i consigli che potrà dare.
Patrizia Maccarelli
La ringrazio per i consigli che potrà darmi.
Annamaria Addante risponde
c’è qualcosa di poco chiaro,le consiglio anch’io di rivolgersi un avvocato, le posso consigliare di prendere un appuntamento con l’Avv.to Galeani allo 06-4817341 (telefonare per appuntamento il pomeriggio)e non si preoccupi i 15 giorni non sono tassativi,anche perchè loro se ne sono presi 120. se vuole mi telefoni 3394581140
Buonasera Annamaria,
mi unisco ai ringraziamenti di tutti per il suo prezioso aiuto nonchè per la cortesia e puntualità nelle risposte!
Effettuato il versamento della cifra per l’ estinzione/cancellazione del diritto di prelazione, devo chiedere:
1) la LIBERATORIA? (…mi sembra di aver letto così, e che passerà più di 1 mese di tempo…);
2) l’ IPOTECA sull’appartamento (poichè pagato a rate) come si toglie? E’ un automatismo o devo fare apposita richiesta e se si a chi?
Grazie.
Annamaria Addante risponde
Dopo aver pagato la liberatoria arriva subito,per l’ipoteca dovete chiederlo e stargli un pò appresso.
Gentile d.ssa Addante, ecco il mio quesito:
In quali casi si puo’ rivendere prima del decorso di 10 anni un alloggio ater?
L’atto di acquisto e’ del 17 novembre 2005 ed il notaio scrive che il vincolo di inalienabilita’ e’ di 5 anni “ai sensi della legge 560/93 come modificata dalla normativa regionale in materia e della delibera della giunta regionale del lazio n.571/2004”.
Il diritto di prelazione dell’ater e’ gia’ stato estinto nel mese di gennaio 2002.
Il mio dubbio e’ che, nonostante quello che c’e’ scritto nel rogito e nonostante la avvenuta estinzione della prelazione, il vincolo di invendibilita’ permanga per 10 anni.
La ringrazio molto per la sua preziosa opera di consulenza, davvero assai qualificata.
Andrea Pulino
Annamaria Addante risponde
Lei è stato fortunato,perchè ha acquistato nel periodo che la delibera 571 era in attivo, in seguito è stata annullata,ma visto che il suo rogito fa riferimento alla 571 e l’Ater non le ha comunicato nulla avendo inoltre estinto il diritto di prelazione, lei può tranquillamente vendere,anche perchè la legge 27/06 ha in parte recepito alcune indicazioni della delibera 571 altrimenti tutti i rogiti sarebbero stati nulli.
Buongiorno, volevo porre un quesito. Io e i miei fratelli (siamo in 9) abbiamo ereditato un appartamento ATER alla morte di nostra madre. Premetto che i nostri genitori avevano riscattato l’appartamento pagando, ma non avevano mai regolarizzato la cosa con un contratto di cessione. Percui il contratto è tato fatto direttamente da noi nel 2012. Nel contratto è chiaramente scritto che devono decorrere 10 anni x vendere. Ho letto però tra le sue risposte che possono diventare 5 in caso di: trasf. x lavoro, 66% di invalidità e superamento del 65° anno di età. Questi requisiti devono averli tutti i 9 fratelli o solo 1? inoltre volevo sapere se invece volessimo affittare, ci sono dei vincoli. Mi hanno detto che anche l’affitto ha dei vincoli, ma per una durata minore, tipo 5 anni. La ringrazio in anticipo
Annamaria Addante risponde
Io temo che vi abbiano fatto il biscotto,perchè se i vostri genitori avevano avuto l’alloggio in patto di futura vendita la decorrenza degli anni decorre dal patto di futura vendita e non del rogito.
Se invece avevano acquistato con altra legge fatemelo sapere perchè temo che non sia così.
Comunque lo potete affittare.
Buon giorno Dott.ssa,
siamo 4 intestatari di un alloggio con diritto di prelazione da parte dell’ATER trascorsi tral’altro i dieci anni, si domanda:
se è possibile richiedere individualmente la cifra da versare, per avere la liberatoria relativa alla quota di 1/4 di competenza.
Qualora possibile come e a chi inoltrare domanda.
Grazie.
dovete inviare una lettera all’Ater chiedendo di voler estinguere il diritto di prelazione,la può fare uno per tutti e poi vi dividete la somma tra di voi l’Ater la vuole intera.
Gentile AnnaMaria,
Sono interessata all’acquisto di un appartamento ex Ater a Roma. I proprietari lo hanno da poco ereditato da un parente che lo ha acquistato nel 2009 e i cinque anni previsti dall’acquisto scadono nell’autunno 2014. Gli eredi richiederanno al più presto l’estinzione del diritto di prelazione all’Ater. Dato che non vorrei correre rischi, esiste un modo per formalizzare il nostro accordo in vista del rogito del 2014 che mi dia sufficienti garanzie? In altre risposte consigliava la vendita differita con a garanzia la procura speciale a vendere. A chi mi posso rivolgere con fiducia?
La ringrazio e apprezzo molto la sua disponibilità nel condividere le sue conoscenze!
la garanzia per l’acquisto alla scadenza dei 5 anni può essere anche il preliminare di acquisto, versando una caparra che se la sig.ra poi non mantiene la promessa le dovrà dare il doppio della caparra.
Gentile Anna Maria Addante, le ho scritto anche una mail all’indirizzo che ho trovato in questo blog, ma sono così preoccupata che temo non mi risponda.
Il mio problema è questo e lo ripeto qui:
Io e mia sorella abbiamo ereditato da nostra madre un appartamento ex case popolari ora ATER in Via Fonte Buono (Zona Montagnola), acquistato da mia madre nel lontano 1989 e quindi ha ampiamente superato i dieci anni in cui non si poteva vendere.
Ora mia madre è morta ed abbiamo deciso di vendere questa casa per cui abbiamo chiesto a marzo 2013 alla ATER la manleva per il diritto di prelazione inviando tutti i documenti necessari con raccomandata A.R.
Al dilà delle nostre aspettative a giugno siamo riusciti a vendere questo appartamento ma io sono preoccupata che, con agosto di mezzo, la ATER non risponda in tempo con i calcoli di quanto dovremo pagare per avere la manleva.
Il rogito è stato fissato per ottobre con una penale da parte dell’acquirente se non si riesce a fare per quella data. Quindi se non si facesse in tempo tra la cifra da dare all’ATER per la manleva e la penale che eventualmente dovremmo pagare io sarei praticamente rovinata.
Io non riesco più a dormire la notte.
Le mie domande sono queste: ma quanto ci vuole all’ATER per fare i calcoli? E quando arriveranno cosa dovremo fare? Non c’è un altro sistema più veloce per poter fare i calcoli e pagare?Possibile che non ci sia nessuno a cui rivolgersi per sollecitare?
Ed è possibile che non ci sia un ufficio che riceve gli utenti?
Vede quante domande a cui non so dare risposta.
Ogni tanto chiamiamo l’ATER e con i riferimenti che abbiamo della pratica troviamo dall’altra parte qualcuno che ci dice che sicuramente prima o poi ci risponderanno.
Se avessi più tempo e certezze sarei sicuramente più tranquilla , ma io ho bisogno di dormire la notte.
Quindi secondo lei cosa posso fare?
C’è qualcuno responsabile a cui io mi possa rivolgere? Ho letto più indietro che lei consigliava di mandare un cortese fax al Rag Tonino Cordeschi, è ancora valido questo consiglio? e se sì a quale numero?
La prego mi aiuti.
No deve inviare una richiesta al dott.Mari e non è detto che lui l’ascolti. telef. alla sua segreteria 0668842692
buonasera signora Anna Maria,
il quinquennio scade a maggio 2015, vorrei vendere il mio appartamento, per ottenere il conteggio per il pagamento del diritto di prelazione devo aspettare che scadano i 5 anni o potrei già inviare la domanda?
grazie
il diritto di prelazione si può estinguere in qualsiasi momento
Buongiorno Dott.ssa Addante
una casa riscattata nel luglio 2008 dalla ATER con la legge 560/93 di una signora del 1934 ancora in vita, si puo vendere ora (meno di 10 anni) pagando il famoso diritto di prelazione alla ATER??
Cordialmente attendo risposta
Grazie
Altra domanda se possibile: su quale legge si evince il fatto che si può ridurre il vincolo dai 10 ai 5 anni nei casi che lei ha già ampiamente esposto?
Grazie ancora
Legge regionale 27/06
Certamente!
buongiorno dottoressa,
sono in trattativa per l’acquisto di un appartamento ex ATER (piazza donna olimpia 5).
il precedente proprietario ha stipulato il contratto di acquisto il 9 settembre 2010 ed è deceduto a maggio del 2014.
vorrei avere conferma che i 5 anni decorrono dalla data di stipula del contratto – 2010 – e non dalla data di morte del proprietario.
grazie mille stefania
dalla data di stipula x è deceduto ma devono estinguere il diritto di prelazione