LE TRUFFE SI FANNO CON FACILITA’ ANCHE LE NORME ANTICOSTITUZIONALI IN QUANTO LE LEGGI REGIONALI NON PASSANO PIU’ COME UNA VOLTA AL VAGLIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CHE QUESTA GLIE L’AVREBBE BOCCIATA IN TOTO!!!
MA CIO CHE MI LASCIA PERPLESSA E’ CHE L’ATTUALE GIUNTA IN PARTICOLARE L’ASSESSORE CIACCIARELLUI STA PORTANTO AVANTI LA POLITICA E LWE DINAMICHE CRIMINALI DEL CENTRO SINISTRA OVVERO DI ZINGARETTI E VALERIANI!
CHE DIO CI AIUTI A FAR ANNULLARE TALE ARTICOLO IL 48 BIS CHE E’ ANCGHE INCOSTITUZIONALE!!!
CARO ROCCA NON ESISTE SOLO LA SANITA’ C’E’ ANCHE IL GRAVE PROBLEMA CASA E L’ASSESSORE CHE TU HAI ASSEGNATO PER LA CASA E’ UN TOTALE INCAPACE E INCOMPETENTE!!!
DIMMI DOVE ABITI E TI DIRO COME STAI (2)
Art. 48 bis
Piani di cessione per alloggi di elevato pregio (38)
- Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per tali alloggi il costo è determinato dal valore OMI minimo riferito al secondo semestre 2015 al quale possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. (39) (QUESTA NORMA E’ INDECENTE IN QUANTO GLI ALLOGGI DI ELEVATO PREGIO DEBBONO AVERE DETERMINATE CARATTERISTICHE: SUPERFICIE E METRATURA SPESSO SUPERANO I 240 mq.PAVIMENTI IN MARMO O PARQUET DETTAGLI ARTIGIANALI E RIFINITURE DI LUSSO DESIGN DESGN ARCHITETTONICO DISTINTIVO,COME AFFRESCHI, MOSAICIO GIARDINI STORICI.SITUATI IN ZONE CENTRALI STORICHE O PANORAMICHECON PORTINETIA ASCENSORI E SISTEMI DI SICUREZZAAVANZATI ED ELEMENTI DI LUSSO COME PISCINE DI GRANDI DIMENSIONI O CAMPI DA TENNIS E DEBBONO AVERE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 A9 QUESTE SAREBBERO QUELLI DI ELEVATO PREGIO, NON MI RISULTA CHE L’ATER E NE IL COMUNE ABBIA TALI ALLOGGI A DISPOSIZIONE COME CASE POPOLARI!!!)
1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età uguale o superiore a settanta anni. (40)
1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficoltà di accesso da parte degli inquilini al sistema bancario, predispongono procedure di alienazione con patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di gestione della locazione con patto di futura vendita. (40)
1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita è determinato dall’ente gestore sulla base del valore OMI minimo previsto per la locazione di analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell’alloggio. Ai fini della determinazione del canone di locazione, per tali alloggi l’ente gestore può apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei patti di futura vendita può essere di 15 e 25 anni ed è scelta dagli inquilini. (40) (40a)
1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all’emergenza abitativa promossi dai Comuni, anche approvati mediante la procedura dell’accordo di programma, è consentito, anche su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che ciò necessiti di una modifica dell’accordo stesso, estendere alle ATER l’acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero l’utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni già previste in sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative, la Regione può concedere appositi contributi, può autorizzare le ATER ad attivare procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. (40)
1 bis.04. I nuclei assegnatari che non intendano procedere all’acquisto dell’immobile ai sensi del comma 1 bis.0. possono aderire a procedure di alienazione con patto di futura vendita ovvero permanere nell’alloggio assegnato purché regolarizzino eventuali morosità, ivi comprese quelle relative al pagamento di quote condominiali nei condomini misti. Nelle gestioni condominiali miste gli enti gestori verificano la sussistenza di morosità da parte degli assegnatari non acquirenti al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri economici nelle suddette gestioni. Qualora, ad eccezione dei casi documentati di morosità incolpevole, si verifichino casi di morosità tali da non consentire il mantenimento dell’equilibrio economico delle suddette gestioni condominiali miste, ferme restando le ipotesi per le quali ai sensi della normativa vigente sia prevista la decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare, gli enti gestori avviano procedure di mobilità verso immobili in locazione permanente nei confronti degli assegnatari morosi, previo recupero delle suddette morosità. (40b)
1bis. Ai fini dell’applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce i parametri relativi ai criteri di cui al comma 1. (41)
1ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta con un anticipo del 30 per cento. (42)
1quater. Gli enti gestori durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento. (43)
1 quinquies. Gli enti gestori adottano appositi piani di cessione per gli immobili di elevato valore immobiliare classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. Per l’alienazione degli immobili inclusi in tali piani si applicano abbattimenti pari all’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile fino ad un massimo del 30 per cento nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori documentabili sostenuti dal conduttore all’interno dell’alloggio. (44)
1 sexies. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente articolo, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita, l’assegnatario o, su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conviventi con l’assegnatario, nonché i parenti e gli affini dell’assegnatario fino al terzo grado. Nel caso di acquisto da parte dei soggetti diversi dall’assegnatario è riconosciuto, a pena di nullità dell’atto di acquisto, il diritto di abitazione vitalizio per l’assegnatario e per il relativo coniuge. (44a)

Salve Sig.ra Addante
Intanto La ringrazio per il servizio offerto sempre con grande passione e competenza sul tema delle case popolari.
Per quanto riguarda l’alienazione delle cosidette case di pregio (che di pregio non hanno nulla), avrei due domande da sottoporle alla Sua attenzione :
1) Il patto di futura vendita viene accettato in tutti i casi oppure soltanto qualora emergesse la difficoltà a poter accedere ad un mutuo ?
2) In caso di mancato acquisto, a suo avviso la mobilità verrà eseguita oppure come si è sempre detto questa opzione del ” trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo “, è soltanto un qualcosa di scrito nella legge per scongiurare tale ipotesi visto che non ci sono case libere nello stesso quartiere ?
Ringraziandola anticipatamente, Le porgo i miei più Cordiali Saluti
IO SINCERAMENTE NON VI CAPISCO PER QUALE MOTIVO QUANDO VI ARRIVA UNA LETTERADI VENDITA DI UN ALLOGGIO DI RLEVATO PREGIO DOVETE SUBITO RIVOLGERVI ALL’AVVOCATO GALEANI CHE VE LA FARA’ VENDERE CON LA GIUYSTA LEGGE. CHIAMETE DI POMERIGGIO LO STUDIO ALLO06 4817341 E CHIEDETE UN APPUNTAMENTO PERCHE’ E’ UNA TRUFFA!!!
IN MERITO ALLA SUA DOMANDA LE RISPONDO IKL PATTO DI FUTURA VENDITA SIGNIFICA CHE GLIELAFANNO PAGARE IN 30 MA CON GLI INTERESSI CI SI COMPRA UNA VILLA
LA SECONDA DOMANDA E’ UNA PRESA PER ILCULO PERCHE’ CASE NON CE NE SONO