Procedure di alienazione e emergenza abitativa

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure
urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l’Expo 2015″;
Visto in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) del citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure
di alienazione degli immobili di proprieta’ dei comuni, degli enti
pubblici anche territoriali nonche’ degli istituti autonomi per le
case popolari comunque denominati anche in deroga alle disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
Visto altresi’ l’art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, del
medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo
destinato alla concessione di contributi in conto interessi su
finanziamenti per l’acquisto da parte dei conduttori degli alloggi;
Ravvisata la necessita’ di individuare procedure e criteri di
alienazione al fine di conseguire una razionalizzazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una riduzione degli
oneri a carico della finanza locale, garantendo comunque i diritti
degli assegnatari;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457, che ha disposto la formazione e la gestione, in ciascuna
regione, dell'”anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia
residenziale comunque fruenti di contributo statale”;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante “Norme in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Ritenuto, a seguito di approfondimenti, di apportare modifiche
integrative al testo del decreto interministeriale oggetto
dell’intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 16
ottobre 2014 al fine di renderlo maggiormente rispondente alle
esigenze degli assegnatari in possesso dei requisiti di permanenza
nel sistema dell’edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti
normative regionali;
Vista l’intesa, condizionata all’accoglimento di alcune proposte
emendative presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome e dall’Anci, espressa dalla Conferenza unificata nella
seduta del 18 dicembre 2014.

Decretano:

Art. 1

Procedure di alienazione

1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i
programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo,
procedono all’alienazione di unita’ immobiliari per esigenze connesse
ad una piu’ razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal
fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale,
specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal
competente organo dell’ente proprietario, previo formale assenso
della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque
giorni, l’assenso della regione si intende reso. I programmi sono
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla
regione competente.
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi
avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale, in virtu’ di provvedimenti regionali.
2. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la
dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la
proprieta’ pubblica e’ inferiore al 50% e di quelli inseriti in
situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree
prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei
programmi anche immobili classificabili nell’ambito della revisione
catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche’ locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali,
artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili e’ funzionale
alle finalita’ complessive del programma. Per gli immobili
classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come
A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le
condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le
modalita’ di cui all’art. 2, comma 2.
3. Dovra’ essere favorita, altresi’, la dismissione di quegli
alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano
dichiarati insostenibili dall’ente proprietario sulla base di una
stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione
competente.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi,
approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, restano nella disponibilita’ degli
enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all’attuazione:
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del
patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato,
di realizzazione di nuovi alloggi.
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo
dell’ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l’assenso della
regione si intende reso.
5. L’attuazione dei programmi di alienazione e’ tempestivamente
comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell’aggiornamento
dell’anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e
dell’anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all’art. 4, comma 1,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche’ della mutua
cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e
degli accertamenti conseguenti.

21 pensieri su “Procedure di alienazione e emergenza abitativa

  1. anonim

    SI, non è cambiato nulla rispetto a quello di Lupi, vendono solo condomini misti e pur rientrando nei PianiVendita dell’Ater, avente proposta L. 560/93, non essendo condominio misto rimane sempre ad aspettare, quindi non è cambiato assolutamente nulla.

  2. simo

    Buongiorno, desideravo chiederle se quest anno la prima rata della tasi per gli inquilini delle case popolari va pagata entro il 16 giugno 2015 come tutti gli altri inquilini e proprietari privati.grazie.

  3. anonim

    Ma la TASI da pagare devono mandartela a casa? E’ arrivata un informativa su come pagare, solo che non si capisce un granchè, appunto chiedo, la devono mandare a casa?

  4. marzia

    Veramente il decreto dice che devono dare “priorità” ai condomini misti…ma che possono vendere anche gli altri..o sbaglio?!?
    Quando finiranno di fare 2 pesi e 2 misure??? io sono 20 anni che aspetto che mi vendano casa!!!

  5. addante Autore articolo

    no la devi pagare vai al caf e te lo dicono, ma l’altr’anno non l’hai pagata?

  6. anonim

    Certo che l’altr’anno l’ho pagato, ma quest’anno l’informativa dice che devi andare sul sito tributi, scaricare il modulo F24 e compilarlo, inserendo come totale la metà di quanto pagato l’anno 2014, quello che mi domandavo è: ma neanche più i bollettini mandano?

  7. addante Autore articolo

    tu fai sempre un enorme confusione perché non chiami l’Ater della provincia e lo chiedi a loro?

  8. Giorgia

    Ciao Annamaria,
    ma è stato pubblicato il 20 maggio del 2015 o 2014 questa modificazione della legge 23 maggio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale?
    Sicuramente nel 2015, ma volevo una conferma
    Grazie

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