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QUESTA MI MANCAVA, MA OGGI E’ MAI POSSIBILE CHE SONO TUTTI COSI’ IGNORANTI??????

IO VORREI SAPERE COME SIA POSSIBILE  CHE ALL’ATER DEL COMUNE DI CONEGLIANO CI SIANO SIMILI DIRIGENTI!!!

IO TORNO A RIPETERE CHE GLI ARCHITETTI DEBBONOFARE GLI ARCHITETTI E NO I GIURISTI, RENDETEVI CONTO DELLA CAZZATA CHE HA SCRITTO COSTEI!!!

 

DICHIARAZIONE ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE
U.I. 702103010103 – 17136 Comune di Conegliano*****

La sottoscritta Marini dott.ssa Rita, Direttore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER)
della Provincia di Treviso, con sede in Treviso, via G. D’Annunzio n. 6, giusta deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022;
                                         PREMESSO

che la signora *********** in data 19 aprile 2001, con contratto Repertorio n. 77.023 a rogito del notaio dott. Giuseppe Ferretto, ha acquistato da ATER di Treviso, già IACP, un immobile sito nel Comune di Conegliano in via ********* ai sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1993 n. 560;

che l’immobile è gravato da diritto di prelazione a favore dell’ATER di Treviso;

che la signora *******, con nota prot. n. 20035 del 15 dicembre 2025, in qualità di proprietaria, ha richiesto a questa Azienda di esprimersi in merito alla volontà di esercitare il diritto di prelazione, per il prezzo quantificato in euro 92.000,00 come comunicato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

che il Consiglio di amministrazione si è espresso in data 15 gennaio 2026, delibera n. 9;
                                                    DICHIARA
Che il Consiglio di amministrazione ha espresso la volontà di NON PROCEDERE con l’esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di cessione pari ad € 92.000,00

(E FINO A QUI TUTTO IN REGOLA RISPOSTA PERFETTA !!!

PERO’ POI VIENE AGGIUNTO E NON SI CAPISCE BENE DA CHI CHE:

Il diritto di prelazione in favore dell’ATER, se non estinto, continuerà a gravare sull’immobile anche successivamente al perfezionamento della compravendita, restando a carico del nuovo acquirente.

(MA SI RENDONO COBNTO DELL’ENORME CAZZATA CHE HANNO SCRITTO??? )

La presenza di tale diritto dovrà essere espressamente menzionata nell’atto di compravendita, al fine di garantirne la piena conoscibilità.

(ALTRA ENORME BOIATA, MA STA DIRETTRICE STUDIASSE UN MINIMO DI DIRITTO EVITEREBBE FIGURE COSI’ MESCHINE!!!)

La presente dichiarazione viene prodotta a richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla legge.

                                                                  Il Direttore
                                                           Dott.ssa Rita Marini
                                  Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL COMUNE DI ROMA SPENDE MILIONI PER ACQUISIRE ALLOGGI, MA CONTINUA A PAGARE MILIONI AI RESIDENCE

CE NE FOSSE MAI UNO INTELLIGENTE DI POLITICO AL COMUNE DI ROMA!|!|!

HANNO ACQUISTATO IMMOBILI DA INPS ED ENASARCO, MA INVECE DI ASSEGNARE QUESTE CASE ALLE FAMIGLIE CHE VIVONO NEI RESIDENCE, CHE TRA L’ALTRO NON NE POSSONO PIU’, RISPARMIANDO COSI 1.700 EURO A FAMIGLIA OVVERO24 MILIONI L’ANNO!!!

PENSANO  DI METTERCI I MENO AMBIENTI DEL CETO MEDIO MEDIO OVVERO COLORO CHE IN BASE AL REDDITO NON AVREBBERO DIRITTO A UNA CASA POPOLARE, VI SEMBRA NORMALE E CORRETTO  TUTTO CIO’???

E COME DICEVA UN FAMOSO POLITICO A PENSAR MALE SI FA PECCATO , MA SPESSO CI SI AZZECCA!!!

STO COMUNE DI ROMA  S’INVENTA UNA IDIOZIA AL GIORNO 30 KM.ORARI, ANZICHE’METTERE I DOSSI!

LA BOCCETTA DELL’ACQUA PER LA PIPI’ DEL CANE, CHE NON SERVE UN BENEAMATO C….!!! PERCHE’ ESPANDE SOLO LA PIPI’ E L’ODORE!!!

MA EVIDENTEMENTE IL POPOLO ITALIANO E ROMANO E’ ORMAI RINCOGLIONITO E VOTA SOLO IDIOTI!!!

 

AVVISO URGENTE A TUTTI I PROPRIETARI

GENTILI SIGNORI SE VI ARRIVA UNA RACCOMANDATA ATER DOVE VI CHIEDONO DI PAGARE CERTE MOROSITA’!!!

CONTATTATEMI SUBITO CHE VI DIRO’ COSA FARE PER NON PAGARE NULLA!!!

SALUTI A TUTTI  E STATE TRANQUILLI

ANNAMARIA ADDANTE

SEMPLICEMENTE ALLUCINANTE, MA CHE FINE FAREMO?

HO RIPORTATO IL REGOLAMENTO GENERALE EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA E SE APRITE IL LINK VI PRENDE LO SGOMENTO, MA NON E’ TUTTO PERCHE’ QUELLOE’ AGGIORNATO FINO AL 1997 POI SOTTO VI HO ALLEGATO ALTRI AGGIORNAMENTI!

VI CHIEDERETE PERCHE’ LO FATTO VE LO DICO PERCHE’ IL COMUNE DI ROMA IMPONE CHE NEI PALAZZI IN COSTRUZIONE CASE POPOLARI COMPRESE VENGANO REALIZZATI I LAVATOI!!!!

MA CHI CAZZO CI VA PIU’ A LAVARE I PANNI IN FONTANA OGGI MANCO SI STENDONOPIU’ PERCHE’ CI STA L’ASCIUGATRICE,PERO’ IL REGOLAMENTO LO IMPONE, PERCHE’ AL COMUNE DI ROMA CI STA UNA MASSA DI IDIOTI, INFATTI L’ULTIMO AGGIORNAMENTO E’ DEL 2019 DI 7 ANNI FA!!!

IN SINTESI SPERPERO DI TEMPO E DI DENARO PER COSTRUIRE UNA COSA INUTILE,ANZI PERICOLOSA PERCHE’ DOVE ESISTONO SONO RICETTACOLO DI DROGATI E SPACCIATORI!!!

E L’ATER DICE CHE NON LI PUO’ VENDERE PER EVITARE TALI TRAFFICI PERCHE’ IL REGOLAMENTO LO VIETA!!!

MA IL GRANDE RODOLFO MARI GRANDE DIRIGENTE PREPARATO E COMPETENTE LI VENDEVA, MA LA FUSCO NON LI VENDE ….

GUALTIERI PRENDI ESEMPOI DA MASELLI ED ELIMINA TUTTO CIO’ CHE E’ INUTILE E NCHE DISPENDIOSO E PERICOLOSO!!!

IL MONDO VA AVANTI MA IPOLITICI ITALIANI STANNO ANCORA AL MEIOEVO NON TUTTI MA IBRAVI SI CONTANO SULLA PUNTA DELLE DITA DI UNA MANO !!!

POVERA ITALIA E POVERI NOI IN MANO A STI INCAPACI IDIOTI!!!

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OLTRE A QUESTE REGOLE DEL 1934 CHE SE CLICCATE LE VEDETE E SE IL REGOLAMENTO E’ STATO AGGIORNATO DOVREBBE COMPRENDERE ANCHE QUESTE

Circolare esplicativa: gli interventi edilizi e i relativi titoli abilitativi.
[31.12.2025 | Circolari e Ordini di Servizio]

L.R. Lazio n. 7/2017. Art.6 comma 1 sexies. Interventi di demolizione e ricostruzione in Zona Omogenea A. Indirizzi.
[10.11.2025 | Circolari e Ordini di Servizio]

L.R. Lazio n. 7/2017. Art. 6 e art. 1. Finalità e modalità di attuazione. Indirizzi.
[28.06.2025 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Circolare applicativa inerente l’art. 3 commi 25, 26 e 27 della L.R. n. 17 del 31.12.2016, afferenti le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività di manifestazioni culturali e sportive.
[12.02.2020 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Deliberazione A.C. n. 44 del 2011 Determinazione sanzioni
Legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” – Criteri per la determinazione delle sanzioni.
[04.07.2011 | Deliberazioni]

– Circolare esplicativa: gli interventi edilizi e i relativi titoli abilitativi. La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011.
[09.03.2012 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ed il Comune di Roma – Dipartimento IX – U.O. Ufficio Permessi di Costruire
La definizione delle modalità di collaborazione relative all’acquisizione del parere consultivo di cui all’art. 24 comma 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del NPRG di Roma.
[16.10.2009 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Carta della Qualità dei Servizi Municipali – Anno 2012 – Modalità di acquisizione del D.U.R.C.
Rif. nota prot. 18053 del 07/11/2012 del Segretariato – Direzione generale Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amministrativo.
[21.11.2012 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Circolare attuativa. Semplificazione procedure edilizie. Procedura per la realizzazione dell’edificazione privata nell’ambito delle convenzioni ante delibera CC 84/2009.
[12.12.2012 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Circolare applicativa art. 1 bis L.R. 36/1987 e ss.mm.ii.
Disposizioni applicative inerenti la procedimentalizzazione amministrativa relativa all’approvazione delle modifiche agli Strumenti Urbanistici Attuativi di cui all’art. 1 bis commi 2 e 3 della L.R. n. 36/1987 e ss.mm.ii..
[08.02.2013 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Modalità di attuazione delle categorie di intervento RC e RE1
[10.05.2011 | Pareri]

– Ordine di Servizio n. 36/2014
Azioni volte ad un migliore utilizzo e risparmio delle risorse idriche nonché accorgimenti e dispositivi da realizzare per il recupero delle acque meteoriche
[16.12.2014 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Ordine di Servizio Interdipartimentale
Chiarimenti inerenti la presentazione delle istanze relative al Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 ss.mm.ii – Sportelli Unici: SUAP/SUE
[18.11.2015 | Circolari e Ordini di Servizio]

– Disposizione relativa alle infrastrutture elettriche inerenti la previsione di spazi per la ricarica di veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.
[31.05.2016 | Disposizioni]

– Circolare: Criteri e indirizzi per l’attuazione di interventi in Carta per la Qualità – Articolo 16 NTA del Piano Regolatore Generale
[14.06.2016 | Circolari e Ordini di Servizio]

– “Vincoli idrogeologici – Decreto Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 58 del 22/12/2016”
[22.12.2016 | Pareri]

– Deliberazione G.C. n.100 del 2016 Tracciabilità dei rifiuti da costruzione e demolizione
Attuazione della DGR Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 – Adempimenti in
materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie –
adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti.
[15.02.2018 | Deliberazioni]

– Deliberazione A.C. n. 8 del 2018
Modifiche della deliberazione 18.8.1934 n. 5261 e s.m.i., “Regolamento generale edilizio del Comune di Roma” – Introduzione dell’art. 37-bis.
[25.03.2016 | Deliberazioni]

– Circolare atti d’obbligo non più necessari
Semplificazione  adempimenti  amministrativi. Atti d’Obbligo non più necessari nei Procedimenti Edilizi.

[19.09.2018 | Circolari]

– Indirizzi operativi canone concordato convenzioni
Indirizzi operativi per la definizione delle domande di Permesso di Costruire, inerenti le Convenzioni Urbanistiche che prevedono la riserva di alloggi da destinare a Canone Concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.n. 431/1998
[17.10.2018 | Indirizzi]

 

– Circolare termini di efficacia temporale Permessi di Costruire
Chiarimenti relativi alla conclusione dei procedimenti inerenti i Permessi di Costruire e dei correlati termini di efficacia temporale.
[21.11.2018 | Indirizzi]

 

– Circolare convenzioni urbanistiche correlate allo stato di avanzamento lavori prot 206382 del 13_12_2018
Definizione domande di Permesso di Costruire, di immobili ricadenti all’interno delle Convenzioni Urbanistiche, correlate alla procedura sottesa allo stato di avanzamento delle Opere Pubbliche.
[13.12.2018 | Circolare]

 

– Circolare Inderogabilità art. 7 “Limiti di densità edilizia”
Indirizzi operativi per la conclusione dei procedimenti edilizi dei cui alla L.R. 21/2009 c.d. Piano Casa
[24.01.2019 | Circolare]

 

– Circolare esplicativa inerente le modalità applicative dell’art. 47 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
[26.04.2019 | Circolare]

 

– Deliberazione Assemblea Capitolina n. 40-2019 Procedura semplificazione condono
[16.05.2019 | Delibera]

 

– D.D. prot. 108773 del 20/06/19
Soddisfacimento degli standard urbanistici mediante l’utilizzazione delle aree extra-standard all’interno dei Piani di Zona in relazione agli incrementi di volume e/o S.U.L. derivanti dall’applicazione della L.R. n. 21/2009 ss.mm.ii. “c.d. Piano Casa”.
[20.06.2019 | Circolari]

 

– Delibera di Assemblea Capitolina n. 76-2019
Linee di indirizzo per le attività di gestione e controllo in materia di housing sociale
[8.10.2019 | Delibera]

 

 


Data ultimo aggiornamento: 20/06/2019

GRANDE POLITICO IL CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO MASSIMILIANO MASELLI

IL MESSAGGERO (ROMA) – Servizi sociali, la Regione: «Adesso meno burocrazia»

QUESTO E’ UN VERO POLITICO CHE CERCA DI ELIMINARE TUTTI GLI INUTILI ATTI BUROCRATICI CHE SERVONO SOLOAVRALLENTARE I DIRITTI DI PERSONE CHE NE HANNO ESTREMO BISOGNO!

BRAVO MASELLUI COMOLIMENTI UNO COME TE DOVEVA STARE ALLA CASA, E SPERIAMO CHE ROCCA APRA GLIOCCHI SU UN GRAVE PROBLEMA COME LA CASA!!!

RINGRAZIAMO IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO TORRE SPACCATA ALLAGATA

QUESTA E’ L’AREA CANI E IL PARCO CHE FECI REALIZZARE IO QUNDO ERO STATA ELETATA IN MUNICIPIO 8 ALLORA SI CHIAMAVA 8 OGGI E’ SESTO!

MA NOI GRAZIE AGLI IDIOTI DEL PD  E DEL COMITATO DI QUARTIERE CHE HANNO FATTO DI TUTTO PER USCIRE DALL’8 MUNICIPIO PER FINIRE  NEL MUNICIPIO 7 PERCHE’ A LORO GLI FACEVA SCHIFO L’OTTAVO, OGGI SESTO, MUNICIPIO PERCHE’ SI VERGOGNAVANO DI TOR BELLA MONACA!!!

UNA GROSSA STRONZATA E OGGI SE NE STANNO ACCORGENDO I CITTADINI DI TORRESPACCATA, PERCHE’ ANDARE A FINIRE IN UN MUNICIPIO GIA’ TROPPO GROSSO DEL SUO E INOLTRE CON GLI UFFICI SPARPAGLIATI SU TUTTO IL TERRITORIO , MENTRE AL 6 MUNICIPIO STA TUTTO LI IN QUEL PALAZZO DI TOR BELLA MONACA E SOPRATTUTTO QUELLI DEL 7  MUNICIPIO NON CE SE FILANO PER NIENTE!

FINCHE’ NEL MUNICIPIO ABBIAMO GOVERNATO IO PEPPE CELLI  E SMEDILE E FRANCO ALL’OPPOSIZIONE FILAVA TUTTO LISCIO, ORA STIAMO NELLA M…. E CI STIAMO ANCHE AFFOGANDO!

COMUNQUE LA SOTTOSCRITTA STA ROMPENDO SIA AL DIRETTORE DEL MUNICIPIO L’UNICO CHE OGNI TANTO RIESCE A FAR FARE QUALCOSA SU MIA RICHIESTA  E A QUEL GENIO DEL PRESIDENTE E SPERIAMO BENE!!!

QUESTO ARTICOLO DI LEGGE FATTO DA ZINGARETTI E’ UNA TRUFFA ED E’ ANCHE INCOSTITUZIONALE!!!

LE TRUFFE SI FANNO CON FACILITA’ ANCHE LE NORME ANTICOSTITUZIONALI IN QUANTO LE LEGGI REGIONALI NON PASSANO PIU’ COME UNA VOLTA AL VAGLIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CHE QUESTA GLIE L’AVREBBE BOCCIATA IN TOTO!!!

MA CIO CHE MI LASCIA PERPLESSA E’ CHE L’ATTUALE GIUNTA IN PARTICOLARE L’ASSESSORE CIACCIARELLUI STA PORTANTO AVANTI LA POLITICA E LWE DINAMICHE CRIMINALI DEL CENTRO SINISTRA OVVERO DI ZINGARETTI E VALERIANI!

CHE DIO CI AIUTI A FAR ANNULLARE TALE ARTICOLO IL 48 BIS CHE E’ ANCGHE INCOSTITUZIONALE!!!

CARO ROCCA NON ESISTE SOLO LA SANITA’ C’E’ ANCHE IL GRAVE PROBLEMA CASA E L’ASSESSORE CHE TU HAI ASSEGNATO PER LA CASA E’ UN TOTALE INCAPACE E INCOMPETENTE!!!

DIMMI DOVE ABITI E TI DIRO COME STAI (2)

Art. 48 bis
Piani di cessione per alloggi di elevato pregio (38)

  1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per tali alloggi il costo è determinato dal valore OMI minimo riferito al secondo semestre 2015 al quale possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. (39) (QUESTA NORMA E’ INDECENTE IN QUANTO  GLI ALLOGGI DI ELEVATO PREGIO DEBBONO AVERE DETERMINATE CARATTERISTICHE:   SUPERFICIE E METRATURA SPESSO SUPERANO I 240 mq.PAVIMENTI IN MARMO O PARQUET DETTAGLI ARTIGIANALI E RIFINITURE DI LUSSO DESIGN DESGN ARCHITETTONICO DISTINTIVO,COME AFFRESCHI, MOSAICIO GIARDINI STORICI.SITUATI IN ZONE CENTRALI STORICHE O PANORAMICHECON PORTINETIA ASCENSORI E SISTEMI DI SICUREZZAAVANZATI ED ELEMENTI DI LUSSO COME PISCINE DI GRANDI DIMENSIONI O CAMPI DA TENNIS E DEBBONO AVERE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 A9 QUESTE SAREBBERO QUELLI DI ELEVATO PREGIO, NON MI RISULTA CHE L’ATER E NE IL COMUNE ABBIA TALI ALLOGGI A DISPOSIZIONE  COME CASE POPOLARI!!!)

1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età uguale o superiore a settanta anni. (40)

1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficoltà di accesso da parte degli inquilini al sistema bancario, predispongono procedure di alienazione con patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di gestione della locazione con patto di futura vendita. (40)

1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita è determinato dall’ente gestore sulla base del valore OMI minimo previsto per la locazione di analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell’alloggio. Ai fini della determinazione del canone di locazione, per tali alloggi l’ente gestore può apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei patti di futura vendita può essere di 15 e 25 anni ed è scelta dagli inquilini. (40) (40a)

1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all’emergenza abitativa promossi dai Comuni, anche approvati mediante la procedura dell’accordo di programma, è consentito, anche su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che ciò necessiti di una modifica dell’accordo stesso, estendere alle ATER l’acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero l’utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni già previste in sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative, la Regione può concedere appositi contributi, può autorizzare le ATER ad attivare procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. (40)

bis.04. I nuclei assegnatari che non intendano procedere all’acquisto dell’immobile ai sensi del comma 1 bis.0. possono aderire a procedure di alienazione con patto di futura vendita ovvero permanere nell’alloggio assegnato purché regolarizzino eventuali morosità, ivi comprese quelle relative al pagamento di quote condominiali nei condomini misti. Nelle gestioni condominiali miste gli enti gestori verificano la sussistenza di morosità da parte degli assegnatari non acquirenti al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri economici nelle suddette gestioni. Qualora, ad eccezione dei casi documentati di morosità incolpevole, si verifichino casi di morosità tali da non consentire il mantenimento dell’equilibrio economico delle suddette gestioni condominiali miste, ferme restando le ipotesi per le quali ai sensi della normativa vigente sia prevista la decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare, gli enti gestori avviano procedure di mobilità verso immobili in locazione permanente nei confronti degli assegnatari morosi, previo recupero delle suddette morosità. (40b)

1bis. Ai fini dell’applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce i parametri relativi ai criteri di cui al comma 1. (41)

1ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta con un anticipo del 30 per cento. (42)

1quater. Gli enti gestori durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento. (43)

quinquies. Gli enti gestori adottano appositi piani di cessione per gli immobili di elevato valore immobiliare classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. Per l’alienazione degli immobili inclusi in tali piani si applicano abbattimenti pari all’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile fino ad un massimo del 30 per cento nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori documentabili sostenuti dal conduttore all’interno dell’alloggio. (44)

1 sexies. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente articolo, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita, l’assegnatario o, su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conviventi con l’assegnatario, nonché i parenti e gli affini dell’assegnatario fino al terzo grado. Nel caso di acquisto da parte dei soggetti diversi dall’assegnatario è riconosciuto, a pena di nullità dell’atto di acquisto, il diritto di abitazione vitalizio per l’assegnatario e per il relativo coniuge. (44a)

 

IL CONSIGLIO DI STATO D’ACCORDO CON CHI VENDE ESPLOSIVI LETALI E INQUINANTI

Firmata nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre 2025, l’ordinanza con la quale nel comune di Roma sono vietati i botti di Capodanno. A firmare l’ordinanza, come ogni anno, è stato lo stesso sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Una misura che, come negli anni scorsi, si rende necessaria per tentare di contenere i fuochi d’artificio all’interno della città.(LA SOLITA PRESA IN GIRO PERCHE’ I BOTTI CI SONO STATI ECCOME PEGGIO DEGLI ALTRI ANNI!!!)

Petardi, botti ed esplosioni per Capodanno, infatti, possono essere pericolose per il benessere degli animali, delle persone e di tutto il “patrimonio storico e archeologico di Roma”. Scegliere, anche in questo 2025, di tutelare il benessere di animali e persone fragili in questi giorni di festa, ma anche di evitare l’aumento degli “agenti inquinanti nell’aria, come biossido di azoto e il Pm10, per i quali si assiste ancora a situazioni di criticità”, a Roma, come si legge nel documento.(MA IL CONSIGLIO DI STATO  INVECE DI TUTELARE I CITTADINI HA TUTELATO I VENDIDORI DI MORTE E INQUINAMENTO E CHE DIO VEDA E PROVVEDA ANCHE PERCHE’ QUESTO CAPODANNO ABBIAMO AVUTI MOLTI PIU’ FERITI E ANCHE UN MORTO A ROMA! IN TUTTA ITALIA 309 FERITI SI TRATTA DEL DATO PIU’ALTO DEGLI ULTIMI 10 ANNI)  

Niente botti di Capodanno a Roma: l’ordinanza firmata da Gualtieri (UNA PRESA PER IL CULO,NESSUN CONTROLLO E IBOTTI SONOSTATI TANTI E PER TANTO TEMPO SIA PRIMA DELLA MEZZANOTTE CHE DOPO FINO ALLE 13.00)
Lo scorso luglio è stata bocciata dai giudici del Consiglio di Stato avevano bocciato  la modifica del regolamento di polizia urbana approvata a luglio dall’Assemblea Capitolina,(SE L’AVESSERO SCRITTA MEGLIO NON L’AVREBBERO BOCCIATA,SAREI CURIOSA DI SAPERE CHI L’HA SCRITTA) trovandosi in accordo invece con le istanze presentate da produttori e fuochi d’artificio.

In caso contrario la misura sarebbe stata inglobata nel regolamento. Diversamente, invece, si continua, almeno per quest’anno, a ricorrere all’annuale ordinanza. Esclusi dal provvedimento, naturalmente, gli spettacoli di professionisti autorizzati.(LA SOLITA ORDINANZA INUTILE IN QUANTO NON CONTROLLATA)

A Roma 28 feriti per i botti di Capodanno: 500 chiamate alla polizia, un morto a Malafede
Quali botti sono vietati secondo l’ordinanza e quando
Così anche oggi, a un giorno da San Silvestro, è arrivata puntuale l’ordinanza antibotti con cui vengono vietati dal minuto successivo alla mezzanotte, 00.01, del 31 dicembre fino alle ore 24 del 6 gennaio 2026. Il divieto, però, è attivo già da questa notte, fra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025, sia su suolo pubblico che privato.La misura, da stasera fino al 6 gennaio, in particolare riguarda i “fuori artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici”, ma anche i “tubi di lancio e candele romane”. Ammessi soltanto petardini da ballo, fontane pirotecniche, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, trottole, girandole, palline luminose. E ovviamente le bacchette scintillanti, meglio note come le “stelline”.(MA SI RENDONO C0NTO DEL RIDICOLO DI TALI ORDINANZE TEMO DI NO PURTROPPO LE FANNO SOLOPER PARARSI IL CULO!!!)

Cosa rischia chi fa esplodere botti a Capodanno
Per chi non seguirà l’ordinanza, il rischio è quello di incappare in gravi sanzioni amministrative. Come previsto dall’ordinanza stessa, l’inosservanza del divieto comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro a cui si aggiunge il sequestro del materiale esplodente.(MA PER FAVORE SIETE RIDICOLI) Qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, è possibile pagare una sanzione ridotta, ma non sono esclude sanzioni più gravi, in base a quanto previsto dalla legge.(E’ MAI POSSIBILE CHE CHI CI GOPVERNA E’ COSI’ IDIOTA? PURTROPPO SI, MA ANCHE LE FORZE DELL’ORDINE)

fanpage.it/roma/botti-di-capodanno-a-roma-il-sindaco-gualtieri-firma-lordinanza-per-vietarli-data-orari-e-sanzioni/
QUESTO ARTICOLO E’ DI FANPAGE DOVE IO IN ROSSO YHO SCRITTO LE MIE OSSERVAZIONI NON HO PAROLE DI FRONTE A TANTA STUPIDITA’)

LA SOLITA PRESA PER IL CULO DEL SINDACO DI ROMA E DELLA PRESTIPINO!!!

TU SEI MORTO PER UN LURIDO INDIVIDUO CHE HA LANCIATO UN PETARDO CHE TI E’ SCOPPIATO NON MOLTO LONTANO DA TE!!!

E DOPO IL CASINO CHE HO FATTO IL SINDACO E LA PRESTIPINO, LA QUALE CI POTEVA PENSARE ANNI PRIMA!!!!

HANNO FATTO QUESTO REGOLAMENTO CHE E’ UNA PRESA IN GIRO I BOTTI LI STANNO FACENDO E I VIGILI E I CARABINIERI SE NE FREGANO!!!

CARO SCLAVI, CARO GUALTIERI E CARA PRESTIPINO CHE DIRETTIVE AVETE DATO???

NESSUNA!!!

NON C’E’ STATO UN MANIFESTO LA TV NON NE HA PARLATO E NON VEDO NESSUNA VOLANTE IN GIRO PER TORRESPACCATA, DICO TORRESPACCATA PERCHE’ LA CONOSCO!!!

IL CARO SINDACO SI E’ SOLO PREOCCUPATO DI RADDOPPIARSI LO STIPENDIO LUI E TUTTA LA GIUNTA!!!

FATE SCHIFO!!!

Assemblea capitolina modifica regolamento e vieta i botti

Tematica: Benessere animali

17 luglio 2025

L’Assemblea capitolina ha approvato la modifica al regolamento della Polizia municipale di Roma Capitale, che vieta i botti dal 1° dicembre al 31 gennaio.

“Si tratta di una misura che va nel segno della civiltà, del rispetto dell’ambiente e degli animali, che mette al centro la salute e la sicurezza pubblica e che va incontro a una sensibilità sempre più diffusa nei cittadini, come dimostra il sondaggio condotto dalla LAV e dalla DOXA lo scorso dicembre, secondo il quale il 94% degli italiani è contrario all’uso dei botti per i festeggiamenti di Capodanno”, ha dichiarato Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali.

Finalmente non sarà più necessario ricorrere alle ordinanze adottate nei giorni a ridosso di Capodanno, per forza di cose difficilmente applicabili, e si va invece nella direzione di un cambio di mentalità e di cultura, con una modifica strutturale che impegnerà anche il corpo della Polizia municipale a dotarsi delle risorse necessarie ai controlli e ai sequestri”,

Dopo l’approvazione della mozione per il superamento dell’uso degli animali nei circhi, questo atto approvato dall’Assemblea Capitolina,