A seguito di molte domande che mi sono pervenute è utile sapere che il diritto di prelazione riguarda solo ed unicamente gli alloggi venduti con la legge regionale 42/1991 e le leggi nazionali 513/1977 e la 560/1993.
Tutti gli altri non devono nessun diritto di prelazione.
Inoltre all’interno del rogito che sarebbe l’atto stipulato con il notaio al momento dell’acquisto se all’interno dell’atto non è scritto il diritto di prelazione questo non è dovuto.

Gentile Sig.ra Addante,
ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un immobile, acquistato ex art. 15/3 L. 60/1963 in data 2004 da persona risultata assegnataria dello stesso immobile sin dal 1987, tuttavia il notaio rogante mi ha sollevato diverse eccezioni, una relativa al diritto di prelazione ed al pagamento del 10%(anche se nell’atto originario nulla è previsto) e la seconda relativa al divieto di alienazione.
Le sarei grato se potesse darmi dei chiarimenti.
Annamaria Addante risponde
Lei non deve pagare nesuun diritto di prelazione .La prelazione è prevista solo per gli alloggi venduti con la legge 513/77,42/91 e 560/93.
lei se sono trascorsi 10 anni può rivendere l’alloggio.
Abito in una bifamigliare e i nostri vicini di casa stanno vendendo l’immobile e non ci hanno comunicato nulla, volevo solo sapere se abbiamo qualche diritto di priorità sulla vendita visto che mio marito è anche il fratello della venditrice
nell’attesa porgo distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Visto che siete parenti come minimo dovevano comunicarvelo solo per buona educazione, comunque è tutto scritto nel codice civile basta consultarlo.
Gentile Annamaria Addante,
Vorrei, gentilmente, chiederLe un’informazione sul diritto di prelazione.
Sto acquistando una casa Ater di Decima (abbiamo fatto il compromesso che scade il 31 Ottobre 2009) e siamo in attesa del nulla osta dell’Ater alla vendita (per il diritto di prelazione).
Leggendo la legge di riferimento mi sembra di capire che l’Ater ha 60gg per far valere il diritto di prelazione e poi dopo si può vendere.
Al proprietario e venditore dell’Appartamento l’Ater ha detto che ci vogliono 120gg. I 120gg vanno a cadere proprio ad ottobre, quando il nostro compromesso scadrà.
LA mia domanda è: quali sono i tempi di legge?e come possiamo fare per ottenere il nulla osta nei tempi senza rischiare di far scadere il compromesso.
I 60gg scadrebbero ad Agosto e noi abbiamo fretta di entrare a casa, vorrei quindi capire se abbiamo diritto di insistere con L’Ater o i 120gg sono dettati dalla legge.
La rigranzio veramente per un suo aiuto.
Distinti saluti
Sara
Annamaria Addante risponde
Cara Sara,
in merito al diritto di prelazione non è come dici tu,perchè la legge è stata modificata.Per estinguere il diritto di prelazione occorre pagare il 10%della rendita catastale moltiplicato per 100,L’Ater si è dato i 120 giorni come regolamento interno,ma se tu mandi un fax di cortese richiesta di sollecito indirizzata al sig.CORDESCHI facendo presente i tempi del compromesso sicuramente ti risolve il problema prima.
Gentile Annamaria Addante,
innanzitutto grazie per il suo blog, unica fonte di notizie certe sull’Ater.
Vorrei farle una domanda in merito alla sua risposta al quesito di Sara.
Nella risposta lei dice che è cambiata la legge, a quale legge in particolare si riferisce?
In sostanza il mio quesito è questo: la legge 513/77 indica in 60gg il tempo previsto per poter usufruire da parte dell’Ater del diritto di prelazione (ribadito dalla 560/93).
In base a questo, se l’Ater non dovesse rispondere entro tale termine, a mio parere, un proprietario potrebbe alienare l’immobile liberamente e attendere esclusivamente il conto da parte dell’Ente.
La mia convinzione è errata?
Inoltre le vorrei chiedere se sia possibile, passati i 60gg, pagare autonomamente il famoso 10% (sapendo magari in quale forma e a chi), e ritenersi svincolati dal diritto di prelazione per quanto espresso nella legge regionale 27 del 28/12/2006 all’articolo 48 (cito: “salvo che l’acquirente dell’alloggio ceduto abbia versato un importo pari al 10 per cento del valore dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale”).
Grazie dell’attenzione.
Distinti saluti.
Rocco
Annamaria Addante risponde
Mi riferisco alla legge 27/06 che lei stesso cita.
No non può perchè se lei non presenta al notaio la liberatoria non gli fanno il rogito, in quanto con la modifica della 27 i 60 giorni non esistono più.
Se lei ha un problema di tempi mi faccia sapere che mi attivo per sbloccargli la pratica.
Purtroppo siamo in un Paese che non funziona perchè dovrebbe essere automatica la questione,ma purtroppo non è così, alcune persone si sono rivolte a me per risolvere il problema perchè avevano fatto domanda da febbraio 2009 e ancora non avevano ricevuto risposta, sono andata di persona ed ho sbloccato la questione,non dovrebbero succedere queste cose,ma purtroppo siamo in Italia.
Grazie della risposta chiara ed esaustiva.
Comunque sembrebbe il mio problema si sia risolto in quanto, essendo riuscito a contattare un funzionario dell’Ater, ho saputo che non sussisteva il diritto di prelazione in quanto non riportato sul rogito originario.
Con questo le segnalo un’altra anomalia, fra le tante che lei ben conosce. Mi è stato detto che, dato che non c’era il diritto di prelazione, avrei atteso invano una risposta da parte dell’Ente in quanto questi risponde solo se tale diritto sussiste. A me sembra sconcertante dato che quasi esclusivamente loro possono determinare se tale diritto sussiste o meno e che noi proprietari siamo vincolati a questo per vendere.
Magari questa mia esperienza potrà essere utile ad altri.
Grazie dell’attenzione.
Buon lavoro
Annamaria Addante risponde
Magari rispondessero a chi ha diritto il problema è che prima che rispondono ,se rispondono ,passano dei mesi,dico ciò a ragion di causa in quanto tanti cittadini dopo mesi e mesi senza risposta si rivolgono a me per risolvere il loro problema.
Purtroppo l’Ater di roma è così, al suo interno vi sono anche bravi impiegati,ma si contano è l’andazzo generale che non va, perchè c’è una cultura sbagliata che vede il cittadino sempre con un occhio sospetto.
E dato che i proverbi sono la saggezza dei popoli si dice :Il gatto nella credenza quello che fa pensa….
Nello scusarmi per il ritardo della presente,facendo riferimento a quanto da Lei evidenziatomi con la E-mail del 22 luglio u.s. circa il diritto di prelazione della P.A.riguardante la vendita dell’immobile cui alla narrativa,Le preciso che sul Rogito notarile del riscatto casa non e’ riportato alcuna clausola in fattispecie. E’ solo trascritto genericamente quanto segue:”Per quanto non previsto nel presente contratto ci si riporta alle disposizioni della L.9/4/53 n.297 delD.P.R. 17/01/59 n.2 e successive modifiche,Legge 27/4/62 n.231 e Legge 8/8/1977 n.513,nonche’delle norme del C.C. per quanto applicabili”. Inoltre Le vorrei precisare che l’immobile di cui trattasi e’ situato nella citta di Napoli e quindi riflettente altresi’ le leggi regionali della campania che ritengo non opponibile alle Dottrine Giurisprudenziali e normative legislative di carattere nazionale in particolare attinente ad un “difetto” di natura contrattuale e mai espresso direttamente al negozio giuridico in disciplina.
In attesa di Sue conferme.Ringraziandola
Annamaria Addante risponde
Caro signore il diritto di prelazione nel suo atto c’è perchè il riferimento alla legge 513 è quella che stabilisce il diritto di prelazione per cui il suo notaio ha ragione,lei mi aveva detto che nell’atto non vi era scritto nulla invece è scritto perchè si fa riferimento alla legge 513 che lei dovrebbe conoscere bene.
Preg.ma Sig.ra Addante,nello scusarmi ancora una volta del ritardo cui alla mia del 16 c.m. nonche’ per esigenze prioritarie di stipula del contratto di vendita,il Notaio incaricato insiste per il pagamento del diritto di prelazione,nonostante la presa visione del titolo in questione.riscontrante la mancata iscrizione del diritto di prelazione non riportato alla fattispecie. Gradirei nei limiti consentiti una urgente risposta da parte Sua per i provvedimenti in disciplina
Ringraziandola.
Distinti saluti.
annamaria addante risponde
Il suo notaio come le ho già detto ha ragione.
Nel ringraziarLa della Sue risposte a chiarimento di quanto da me richiesto nelle precedenti E-mail cui in riferimento,Le vorrei far notare che nonostante la mia conoscenza del diritto di prelazione, ritenevo, come da Lei espresso, che tale facolta’ contemplata dalla Legge 513/1977′. dovesse essere riportata, ed espressamente richiamata nel Rogito notarile di acquisto-. Infatti,come gia di Sua conoscenza con E-mail del 22/luglio u.s. Le indicavo all’uopo le condizioni testuali riportate nel Rogito notarile “”altresi’con riferimento alla Legge 513/77 nel documento menzionato non e’ riportato alcun riferimento o richiamo eventuale al diritto di prelazione della P.A. in caso di alienazione””
Nel ringraziarla della Sua consulenza/ Distinti saluti.
Annamaria Addante risponde
Caro signore,
lei mi aveva scritto una prima volta dicendomi che nel suo rogito non era previsto il diritto di prelazione,poi una seconda volta mi ha scritto riportando quanto era scritto nel suo rogito e così mi ha scritto:”per quanto non esplicitato nell’atto si fa riferimento alle leggi…513/77.
Caro signore la legge 513/77 all’art.28 parla di diritto di prelazione che con la legge 560 è stato monetizzato.
Purtroppo la legge non ammette ignoranza e lei doveva prima accertarsi cosa dicono le leggi citate nel suo rogito, prima di asserire che non deve pagare nulla.
Mi dispiace,ma il suo notaio che le leggi le conosce bene ha ragione a chiederle di pagare il diritto di prelazione.Spero di essere stata chiara.
Cordiali saluti
Preg.ma Sig.ra nell’esprimerla la mia ammirazione per la sua abnegazione professionale,La vorrei invitare a rileggersi l’intera corispondenza telematica intercorsa, in particolare E-mail dello scrivente datato 22 luglio 2009 ore 13,20 e Sua risposta in riferimento. Sperando di essere stato altrettanto chiaro.
Distinti saluti.
Annamaria Addanre risponde
Caro signore nella e-mail da lei indicata, lei mi ha scritto che ha acquistato un alloggio con la legge 513 e che nel rogito non vi era nessun riferimento al diritto di prelazione
lei mi ha mentito perchè nella sua penultima e-mail avendomi riportato quanto scritto nell’atto il riferimento c’è.
Non possiamo girarci le cose come più ci piacciono, se lei mi avesse scritto sin dalla prima e-mail quanto mi ha detto nella sua penultima e-mail non avrebbe perso tanto tempo.
E le dico questo perchè se nel suo atto riferito all’acquisto della casa con la 513 non ci fosse stato quel riferimento “per tutto quello che non è scritto si fa riferimento alla legge 513…”lei non avrebbe dovuto pagare nulla,ma il riferimento c’è per cui se lei fosse stato più preciso dal primo momento non avrebbe perso tempo.
cordiali saluti annamaria
Salve,vorrei porvi una domanda:
devo vendere un’immobile del comune di napoli riscattato nell’Aprile 1999,essendo trascorsi i 10 anni posso vendere l’immobile ma il quesito è:
volendo estinguere il diritto di prelazione a quale legge devo far riferimento? alla LEGGE del 24 DICEMBRE 1993 n. 560 e nello specifico IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL NONO COMMA DELL’ARTICOLO 28 DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 513, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI ESTINGUE QUALORA
L’ACQUIRENTE DELL’ALLOGGIO CEDUTO IN APPLICAZIONE DEL MEDESIMO ARTICOLO 28
VERSI ALL’ENTE CEDENTE UN IMPORTO PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE CALCOLATO
SULLA BASE DEGLI ESTIMI CATASTALI,
o alla recente modifica all’art.55 della L.R. del 30 gennaio 2008 e L.R. nr7 del 22 luglio 2009 Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente
un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi
catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile
decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza
rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.
Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
E’ proprio vero che il peggio non è mai morto,mi lamento della regione lazio,ma la regione campania è veramente arpia.
Ha aumentato dal 10% previsto dalla legge al 20%,però poi non riesco a comprendere il resto,se cortesemente mi cita la legge e l’articolo lo vado a vedere così gli do una risposta più precisa.
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 LUGLIO 2009
“MODIFICA DELL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1,
CONCERNENTE LA INALIENABILITA’ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA ACQUISTATI DA ASSEGNATARI O DA LORO AVENTI DIRITTO”
resto in attesa Nando Milo
ANNAMARIA ADDANTE RISPONDE
Caro signore mi dispiace,ma la regione campania è stata molto più dura nei confronti dei proprietari a meno che le case popolari siano accatastate con una rendita bassissima.
La percentuale dall’1 fino al 15% si paga se lei vuole vendere prima della scadenza dei 10 anni.
Per cui la prima cosa da verificare è la rendita catastale e se non sono passati i 10 anni farsi due conti e vedere se conviene.
Nel Lazio i 10 anni sono stati ridotti a cinque nei casi di morte dell’assegnatario,grave malattia handicap età superiore ai 65 anni,ma questto perchè noi come associazione ci battiamo continuamente in difesa degli assegnatari.
Sono nelle stesse condizioni del signor Nando Milo, Le sarei grato se risolvesse il quesito da lui posto.
Grazie di cuore, cordialità.
Annamaria Addante risponde
Ho risposto al sig.Milo spero che le sia sufficiente anche per lei.
Cara Sig.ra,il problema è un’altro che il comune non rilascia nessun conteggio in merito,ed io sono iìn procinto di vendere,a me sono trascorsi i famosi 10 anni e il notaio esige la quetanza liberatoria ma nemmeno ella sà i criteri di calcolo x la stessa,io mi domando ma la nuova legge della regione è retroattiva?nel 2009 è stata modificata xchè facevano valere(e pagare)il diritto di prelazione anche x i rogiti effettuati antecedente al 1977,se la legge non è retroattiva e la cessione a riscatto è avvenuta nel ’99 xchè devo pagare in base alla LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 LUGLIO 2009 “MODIFICA DELL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1, e non a quelle vigenti di quando l’immobile è stato compravenduto(513 del ’77 e 560 del’93). sarebbe così cortese se può di farmi una sorta di calcolo?la rendita catastale è €748,86.
La ringrazio sia x le informazioni e x la Sua disponibilità, offre un servizio veramente utile x noi poveri mortali i quali vengono abbandnati dalle istituzioni..
Annamaria Addante risponde
Spero di farvi capire bene un concetto: anche la 513 contiene il diritto di prelazione che è stato modificato con la legge 560/93,la regione campania ha solo aumentato il prezzo portandolo dal 10% al 20% della rendita catastale e questo non so se poteva farlo,perchè ha modificato una legge nazionale,cercherò di dirvi anche questo.
La legge comunque è sovrana ed ha valore sugli atti notarili. Lei mi parla di rogiti prima del 1977 che centrano? la 513 è dell’agosto 1977 per cuoi i rogiti hanno una data successiva. Le faccio presente che il diritto di prelazione è esercitato solamente dalla legge 513/77 e dalla 560/93 e dalla legge regionale del lazio 42/91.
Se la sua rendita è di 748,86 basta moltiblicarla x 100 e poi raddoppia e ha il prezzo da pagare per estinguere il diritto di prelazione al quale deve essere aggiunta l’iva al 20%,poi va al comune e gli fa presente che la legge prevede il pagamento del 20% della rendita catastale, gli fa vedere la rendita e il conteggio fatto e si fa dire dove deve versare tale somma.Fatto il versamento lei può vendere.
Buonasera Signora Addante e innazitutto complimenti per il lavoro che svolge Io avrei una domanda da farLe anche se non so se potrà darmi una risposta. Io abito dalla nascita in una casa dell’Ater ed ho saputo che gli appartamenti vicini Via S.Petronilla e Via Marco Marcelliano sono stati messi in vendita ed ora acquistati dagli inquilini che li stanno rendendo giorno dopo giorno sempre più vivibili. Io abito in VIA FLAVIA TIZIANA proprio ad angolo con Via S. Petronilla e Via Marco e Marcelliano. C’è la possibilità che vengano venduti anche gli appartamenti di Via Flavia Tiziana? E’ in programma? L’eventuale vendita è stabilita dall’Ente oppure si possono anche attivare gli inquilini con una richiesta spontanea visto che sarebbero tutti d’accordo? Ancora grazie per l’impegno con cui svolge il Suo lavoro.
Annamaria Addante risponde
Se mi dice gentilmente qual’è il suo quartiere mi facilita la risposta.
Salve sto acquistando un’appartamento che era dell’ente (1991-2006) da dei proprietari eredi.
La proprietaria aveva iniziato a pagare ne 91 ed ha finito di pagare nel 2006.
Gli eredi hanno richiesto l’estinzione dell’ipoteca a Luglio ma non abbiamo avuto ancora nulla ( come le dicevo la madrea aveva finito di pagare tutto, abbiamo l’ultimo cetolino pagato)…
Telefonando all’Ater hanno detto che serve la richiesta di cancellazione del diritto di prelazione.
Vorrei sapere come possiamo fare , nona accettano visite , non riesco a capire cosa dobbimao fare, ed in tutto questo non posso pagare i proprietari ed acquistare l’appartamento ormai da 5 mesi.
saluti
Andrea
Anna Maria Addante risponde
Mi mandi via fax la richiesta che avete inviato all’ater il fax 0623239827
Le mando tutto entro domani mattina. E’ stata gentilissima
grazie
Andrea
ok.
…il mio quartiere è Tormarancia (zona Piazza Navigatori – Largo Bompiani difronte il palazzo della Regione Lazio) a Roma – ed abito dalla nascita in VIA FLAVIA TIZIANA 4 (30 anni fa era 9!) proprio adiacente alle case che l’Ater ha venduto in Via Marco e Marcelliano e Via S.Petronilla nonché Via delle Sette Chiese..
Il complesso di palazzine dove abito Io ha due entrate, una in Via Flavia Tiziana ed uno in Via Odescalchi 28
Mi potrebbe per favore anche dire se gli inqulini possono fare richiesta spontanea riunendosi in comitato affinché gli si dia la possibilità di riscattarle?..sà gli interventi di miglioria sono ormai necessari anche per la nostra sicurezza..
Incrocio le dita
Grazie della preziosa consulenza
Cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
Purtroppo la sua via non rientra nel piano di vendita,ma per quanto riguarda la sicurezza del palazzo potete inviare una petizione all’ater di roma chiedendo la ristrutturazione del palazzo e la sua messa in sicurezza
Gentile Signora Addante, salve.
C’è una cosa che non mi è chiara: vivo in una casa bifamiliare con giardino in comune, nel caso i miei vicini volessero vendere avrei il diritto di prelazione, in virtù del possesso comune del giardino?
Grazie e buona giornata.
Annamaria Addante risponde
No, non ha il diritto di prelazione
Sig. ra Addante buongiorno.
Le volevo chiedere in base alla legge regione Campania del luglio 2009, con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 55 che recitava: “Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo”; se si stipula un contratto di compravendita dal notaio, anche in mancanza della liberatoria dello IACP, il rogito non dovrebbe essere più nullo, o mi sbaglio? Ribadisco, il comma 5 dell’art. 55 che prevedeva la nullità dell’atto è stato abrogato.
Saluti e grazie anticipatamente per una sua consulenza.
Annamaria Addante risponde
quello che mi dice non è molto chiaro e non sono riuscita a trovare la legge da lei indicata.
Comunque il diritto di prelazione lo stabilisce la legge 560 del 1993 per cui la 560 non è stata modificata.
Se mi da riferimenti precisi per ricercare la legge le sarò più chiara.
Sig. ra Addante buongiorno.
Devo vendere una casa posta in un lotto di terreno di 760 mq attaccato al quale c’è un lotto di terreno agricolo di 560 mq adibito a orto e giardino, il proprietario del confinante terreno agricolo ha il diritto di prelazione su questo ultimo lotto ?.
Annamaria Addante risponde
Non sono certa se sia stato tolto il diritto di prelazione,ma a prescindere dalle regole mi sembra corretto che lei dica al suo confinante che vuole vendere il suo terreno e se lui è interessato,mi sembra un modo corretto e civile di agire.
Gent.ma Sig.ra Addante
chiedo anzitempo scusa per le mie imprecisioni,ma il mio problema sembra semplice eppure..
mio fratello è proprietario di un alloggio ater acquistato nel 1998 in base alla 560/93, vuole donarlo al sottoscritto, l’atto recita:”decorso il termine di dieci anni…l’Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione all’acquisto come per legge.”
Domande:
1) la prelazione vale anche per le donazioni?
2) il diritto di prelazione ” per legge” significa si deve comunque pagare il famoso 10% del valore catastale
oppure, supponendo una vendita a prezzo di mercato,si deve comunicare all’ATER la volontà di alienare l’alloggio indicandone il relativo prezzo ? In questo caso l’ater può acquisirlo a quel prezzo oppure rinunciare ?
In sintesi questo famoso 10% è dovuto per estinguere un diritto di prelazione all’acqisto o è una tassa suppletiva che deve comunque essere pagata?
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione si paga anche in caso di donazione.
La legge 560/93 prevede l’estinzione del diritto di prelazione pagando il 10% della rendita catastale moltiplicata per cento più il 20% d’iva.
La legge regionale 27/06 ha chiarito che pagando il 10%della rendita catastale l’ater non può più rivendicare il diritto di prelazione ricomprando l’alloggio.
sono ferraro non sono sicuro di averti spedito la mia domanda, e per questo la riscrivo: riguardo la sua risposta volevo convermalle che mia mogli invalida al 60° e non al 65° come avevo scritto in precedenza, e io rifomato con la 5° categoria nella Polizia di Stato,la sua risposta rimane invariata? che nel 2100 posso vendere la mia casa, trascorsi 5 anni, e pagare la prelazione? sempre in base al valore catastale? crazie per la sua cortese attenzione aspetto la sua centile risposta distinti saluti.
Annamaria Addante risponde
No non mi è arrivato nulla.
Penso di si,ma per fortuna nel 2010 ci sarà un’altro consiglio regionale al quale presenteremo le nostre proposte per migliorare una serie di questioni compresa questa.
e quindi ci sentiamo prima che scadano i 5 anni’ per avere la conferma se posso vendere pagando la prelazione? la ringrazio distinti saluti francesco n.b.i 5 anni scadono il 21.09.2010
Annamaria addante risponde
Ok a presto
Gent.ma Sig. Addante. Volevo chiederle un consiglio. Devo fare un contratto di affitto su un immobile adibito ad uso laboratorio, sono un rappresentante e quindi farò un contratto di affitto come magazzino. Ho diritto di prelazione qualora il proprietario intenda vendere? O sarebbe bene specificarlo nel contratto? Se si. Il diritto di prelazione ha validità immediata o c’è in termine minimo dalla data del contratto? Grazie.
Annamaria Addante risponde
Solo se viene menzionato nel contratto, va specificato.
Cara Sig.ra Addante le ho inserito il famoso art.55 della regione campania,la mia domanda è questa:
ho stipulato il contratto di cessione con il comune di Napoli il 29.06.1999 ,è giusto che la Romeo tramite comune mi ha mandato un conteggio x estinguere il diritto di prelazione cosi: il 20% sul valore catastale + il 15% di cui al comma 3 del presente art., totale 35% ma sono cose da pazzi???
anche xche nella medesima legge non c’è retroattività ed è mai possibile che una legge regionale prevalga su quella nazionale?
la ringrazio anticipatamente.
Art. 55
Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro
aventi diritto
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o
dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.560, o di leggi precedenti
regolanti il riscatto, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento o di garanzia,
per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a
quando non sia pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche in capo agli eredi.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero gli aventi causa, possono alienare
l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale
può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione
all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3 per cento per ogni
anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del 70 per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa
all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio
calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell’articolo 1
della legge n.560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento all’1 per cento sullo
stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al
comma 1 del presente articolo
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.
5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale
pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo.
Annamaria Addante risponde
Con la modifica fatta alla costituzione oggi le regioni hanno podestà di legiferare su alcune materie in difformità alla legge nazionale.
Ma mi sembra il conto errato,perchè se non sbaglio quella percentuale viene messa se non sono trascorsi i 10 anni e pertanto calcolano dal’1% fino a un massimo di 15% la distanza di tempo che manca per arrivare ai 10 anni.Se sono trascorsi i 10 anni lei deve pagare solo il 20%.
in riferimento alla sua risposta, si i 10 anni sono scaduti a giugno, ma mi hanno applicato anche il 15% che devo fare?
Annamaria Addante risponde
Caro Signore deve andare alla regione e farsi spiegare cosa intendono per:”..e della quota variabile decrescente dal 15% all’1% sullo stesso valore da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo. (appunto i 10 anni) Visto che a lei gli hanno applicato tutto il 15%, secondo me, c’è un vizio di interpretazione, come era successo nel lazio con l’aumento istat che poi l’ater ha dovuto restituire.
cara Anna Maria sono residente in un appartamento ater dal 2004, mio nonno intestatario dell’appartamento è deceduto il 20 dicembre 2006,ho appena saputo di non aver passato la sanatoria chiesta regolarmente nel 2007 perchè in data 20-11-06 l’intestatario era ancora in vita. Cosa posso fare? grazie
Annamaria Addante risponde
Incrocia le dita. Si perchè non hai nesuna possibilità attualmente di restare nell’alloggio,comunque finchè non ti arriva nulla di scritto rimani dove sei.
Ho chiesto al vice capo gruppo del comune di Roma del PD di presentare una mozione per bloccare tutti gli sfratti fino a dopo le elezioni regionali,speriamo che riescano a farlo.Speriamo bene ciao.
Pesaro, 9 Dicembre 2009.
Gentile Signora Anna Maria Addante,
La prego di aiutarmi a risolvere un problema inerente ad una richiesta di estinzione di diritto di prelazione da parte dell’ERAP (case popolari di Pesaro). In base alla Legge del 24 Dicembre 1993 n. 560 punti 25, 26, 27 ho versato il 10% della rendita catastale ma mi hanno rifiutato questo importo, rimborsandomi il versamento effettuato, rispondendomi come segue:
“Si comunica che il diritto di prelazione gravante sull’alloggio di cui trattasi si estingue con le modalità previste dall’art. 7 dell’atto stipulato in data …….. in Suo possesso. Pertanto si restituisce la somma di euro…………… erroneamente versata”
Il punto 7 del mio atto di acquisto dell’immobile cita come segue:
La parte acquirente ai sensi art.1 comma 20 Legge 24 Dicembre 1993 n. 560, non potrà per 10 anni dalla data di registrazione del presente atto e comunque fino a quando non sia stato versato l’intero prezzo di cessione, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’alloggio acquistato nè modificarne la destinazione d’uso.
Verificate le condizioni di cui sopra la parte acquirente, qualora intenda procedere all’alienazione, dovrà darne preventiva comunicazione all’Istituto, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione all’acquisto.
Sono passati 11 anni ho pagato per intero l’importo quindi posso vendere l’immobile.
Oggi mi viene richiesto dal Comune, poichè proprietario del terreno, il NULLA OSTA da parte dell’ERAP al fine di attivare le procedure amministrative in capo all’Amministrazione Comunale. !!!!!
A voce mi è stato detto che l’ERAP ha diritto di prelazione sull’area ma è possibile che l’ERAP abbia il diritto di prelazione sul terreno del Comune anche se non più proprietaria di un alloggio poichè acquistato da me?
Mi è stato chiesto di firmare una richiesta di NULLA OSTA fatta preparare dal mio Notaio, è corretto?
Sperando che mi possa aiutare in qualche modo ed in attesa di un Suo cortese riscontro La ringrazio anticipatamente e La saluto cordialmente.
Mario Franca.
Annamaria Addante risponde
La questione non mi è molto chiara in quanto non mi dice i tempi che l’arep ha per esercitare il suo diritto di prelazione.
Poi quando lei ha comprato come mai non ha verificato la proprietà del terreno?
Certo è un bel pasticcio che dovrebbe risolvergli il suo notaio.
Non sono in grado di dirle di più perchè dovrei conoscere bene la documentazione inerente.
Gentile Signora Annamaria Addante,
per quanto riguarda il diritto di prelazione da parte dell’erap non ci sono tempi, si estingue nel momento in cui vendo la casa ad un altro (il nuovo proprietario non sarà più soggetto al diritto di prelazione da parte dell’erap).
Quando io ho comprato non sapevo che la terra apparteneva al Comune e sul rogito non c’è scritto. L’erap ha predisposto la minuta dell’atto, che ho firmato in presenza del mio Notaio presso la sede dell’Erap.
Nel 2003 mi arriva una lettera da parte del Comune all’interno della quale mi chiedono se potevo essere interessato ad estinguere il diritto di superficie, dietro loro delibera consiliare del Luglio 2003, ai sensi della legge 448/98 art. 31 comma 45 e seguenti.
Oggi, poichè intedo vendere l’immobile, per facilitare la vendita, mi sono recato in comune per attivare la prassi per l’estinzione dei diritti di superficie. Però il comune prima di estinguere il diritto di superficie il Comune mi ha richiesto il “nulla osta” da parte dell’erap.
A me interessava solo sapere se è possibile che l’erap abbia il diritto di prelazione sull’area (di proprietà del Comune) di un appartamento che è già nostro!
Il Notaio mi dice che prima di fare il passaggio di proprietà piena della superficie ha bisogno comunque di questo “nulla osta”. Mi ha preparato la raccomandata con il seguente testo:
Il sottoscritto…………………………… proprietario in diritto di superficie dell’immobile sito in Pesaro, Via ……………………………., intendendo, ai sensi dell’art. 31 comma 45 e segg. della Legge 448/98, riscattare detto diritto divenendo pieno proprietario notifica a Codesto Spett.le Istituto l’offerta di relazione prescritta.
Tutto regolere ?
La ringrazio per la Sua cortese attenzione e sperando di essere stato più “chiaro”, ma mi creda non è facile spiegarsi, La saluto cordialmente.
Mario Franca
Pesaro
Annamaria Addante risponde
Mi scuso per il ritardo,ma le devo dire che il suo notaio ha ragione.
Purtroppo quando si acquista bisogna stare molto attenti.
gent.ma signora addante la prego di aiutarmi mia nonna di 90 anni ha acquistato il suo alloggio in testaccio ad agosto 2007. E’ vero che per rivendere l’immobile deve aspettare 10 anni o visto che ha piu’ di 65 anni gli anni sono 5? Ha in oltre fatto richiesta per l’estinzione del diritto di recesso ma la risposta e’ stata negativa da parte dell’azienda specificando che la regione lazio ha normato con proprie leggi l’esercizio del suddetto diritto,disponendo che questo puo’ essere estinto prima del termine decennale di stipula del contratto di cessione solo se ricorrano le condizioni previste dall’ articolo 48 della L.R.27/06 e successive modifiche. Mi puo’ gentilmente spiegare tali condizioni? La informo in oltre che mia nonna e’ invalida al 100% e nel condominio non esiste ascensore, abita al terzo piano ,ed e’ affetta da cardiopatia degenerativa. La ringrazio di cuore MONICA
Annamaria Addante risponde
Cara Monica la legge regionale prevede che chi ha una invalidità superiore al 66% il divieto per vendere l’alloggio si riduce da 10 anni a 5 anni,tua nonna inoltre ha anche 90 anni per cui hai due requisiti per far ridurre il termine da 10 a 5 anni.
Devi solo aspettare che scadano i 5 anni per fare la richiesta ai sensi della l.r. 27/06 aart.48 comma 8.
GENT.MA signora Addante la ringrazio per la sollecita risposta. Mi scusi ma non esiste nessuna possibilita’ per la quale mia nonna possa essere sciolta dal vincolo dei 5 anni di attesa? O in alternativa che l’ente predisponga un ascensore nel condominio?
CORDIALMENTE MONICA
Annamaria Addante risponde
purtroppo no i cinque anni sono tassativi,però c’è l’altra alternativa della vendita differita.
Gentile signora Addante, le porgo nuovamente i miei ringraziamenti per la risposta. Mi scusi se la disturbo di nuovo ma lei nella sua risposta mi parla di vendita differita, per gentilezza puo’ spiegarmi di cosa si tratta? Le porgo i miei ringraziamenti e le auguro buone faste. cordialmente MONICA
Annamaria Addante risponde
E’ una prassi che fanno in molti,ma se vuoi dettagli precisi o mi telefoni o mi vieni a trovare in associazione dopo le feste e ti spiego come fare. il telefono dell’associazione 0623239827 noi ritorniamo l’11 gennaio dal luned’ al mercoled’ dalle 17.00 alle 19.00 in via E.Canori Mora 15/21
Abito in Campania e ho comprato un alloggio IACP nel giugno 1999, ora sono scaduti i dieci anni per poterlo vendere ma le condizioni non sono più quelle previste dal contratto di compravendita (diritto di prelazione dal 10 al 20% e 15% decrescente, prima inestistente). Pongo questo quesito: può una legge approvata nel 2008 modificare ciò che è stato deciso in un libero contratto di compravendita tra le parti stipulato nel giugno 1999? Grazie per la risposta.
Annamaria Addante risponde
Purtroppo si,ormai questi politici guardano solo i loro interessi e dove possono acchiappare acchiappano,ma mai si riducono le loro prebende, che anzi crescono sempre di più e poi a noi ci tassano perchè abbiamo un debito pubblico enorme che la gran parte di questo è il risultato della spesa per la politica che aumenta sempre più.
Gentma dott.essa A. Addante
E’ prevista la possibilità di vendere immediatamente l’immobile Ater appena acquistato,se il possessore invalido al 100% deve trasferirsi oltre 120 km dal domicilio? Ancora:se il compratore volesse lasciare in eredità l’immobile a chi lo ha assistito, gli eredi nella specifica 3 nipoti (figli diuna sorella) a che quota avrebbero diritto alla morte della parente? Visto che aiuterei consistentemente l’assegnataria ultraottantenne all’acquisto posso far valere questo in sede di eredità?
La ringrazio ancora anticipatamente.
Maria Rosaria
Annamaria Addante risponde
No non è possibile vendere l’alloggio se non passano prima 5 anni dall’acquisto nel suo caso vista l’età dell’acquirente e l’invalidità.
La signora può disporre dei suoi beni lasciando testamento e non avendo figli ne marito può fare ciò che vuole delle sue proprietà nel testamento.
Gentilissima Dott.ssa,
in alcune sue risposte, se ho capito bene, Lei afferma che il prezzo di riacquisto per lo IACP è pari a quello di vendita più l’aumento ISTAT sia che l’alloggio sia stato acquistato con la legge 513/77 che con la legge 560/93 e che il diritto di prelazione va comunque pagato, se si vuole estinguere, in ambedue le fattispecie.
Faccio presente che studi notarili nonchè di Federcasa fanno un metta distinzione tra le due normative in merito sia al prezzo di riacquisto da parte dell’Ente che alla monetizzazione del diritto di prelazione.
Le invio il parere di federcasa riservandomi di farLe pervenire i pareri notarili in merito.
Data di redazione: 11 novembre 2003
GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto
Estinzione diritto di prelazione ex Lege n. 560 del 24 dicembre 1993.
grazie per le notizie che riterrà opportuno fornirmi.
Annamaria Addante risponde
Conosco bene il parere da lei citato,ma è un parere del 2003 che è stato ampiamente superato dalla legge regionale.
Infatti il presidente dell’Ater aveva fatto approvare dal CdA una delibera che consentiva all’Ater in caso di vendita di riacquistare l’alloggio al prezzo che era stato venduto più l’aumento Istat.
L’Associazione da me presieduta ha portato i proprietari alla regione Lazio e abbiamo protesta contro l’Ater per questa delibera, in quanto fino ad oggi chi aveva comprato e rivenduto non aveva corso nessun rischio, perchè lo IACP non ha mai ricomprato un alloggio e inoltre abbiamo dimostrato che era un atto ingiusto in quanto chi aveva comprato un alloggio poi aveva dovuto oltre la spesa per l’acquisto spendere svariati milioni per rendere questi alloggi e i palazzi a norma e ristrutturarli.
La Regione lazio ci ha dato ragione ed hanno inserito un emendamento alla legge finanziaria che ha risolto definitivamente il problema.
La legge è la n.27 del 28 dicembre 2006 art.48 punto 10bis. Che lei puo trovare tranquillamente su internet.
Essendo Presidente dell’Asociazione ho grandi responsabilità e prima di dire le cose mi documento sempre fino in fondo scrupolosamente.
Gentillissima dott.ssa
non era mio intendo e mai mi sarei permesso di dubitare e mettere in discussione ciò da Lei scritto.
Il mio problema era capire perchè nelle sue riga io leggevo che tutti, sul territorio nazionale, dovevamo sottostare a questo ricatto da parte dell’Ente di monetizzare (per fare cassa) il diritto di prelazione se non avrebbe riacquistato l’alloggio al prezzo venduto più l’aggiornamento ISTAt senza tener conto, come da Lei giustamente detto, dei svariati milioni spesi per rendere gli alloggi vivibili.
Allora se ho capito bene, se la mia regione non ha normato diversamente l’estinzione del diritto di prelazione per chi ha acquistato ai sensi della legge 560/93, per vendere l’alloggio, trascorso il periodo di inalienabilità, devo attenermi alla normativa nazionale che prevede l’offerta allo IACP per mettere lo stesso in condizione di esercitare il diritto di prelazione però ad un prezzo stabilito dall’alienante.
Comunque è stato un piacere colloquiare con Lei, la saluto cordialmente rinnovandole le mie scuse.
Annamaria Addante risponde
Mi ripeto il diritto di prelazione si estingue pagando il 10% della rendita catastale, maggiorato del 20% iva.
29 Gennaio 2010 Gentilissima Dott.ssa, insieme a mio fratello abbiamo ereditato da nostra madre un alloggio riscattato dal comune di Napoli. Il contratto di cessione è stato stipulato nel 1984 con l’ IACP, che allora gestiva gli alloggi.
Nel contratto si fa riferimento al D.P.R. 17-1-59 e al 2° comma dell’art. 27 della legge 8-8-77 n.513, ma esplicitamente vieta solo la vendita prima che sia trascorso il periodo di 15 anni. Contrariamente nella nota di trascrizione si fa riferimento esclusivamente al D.P.R. 17-1-1959 n.2 e successive modificazioni, e l’unico vincolo citato è il divieto di cui sopra.Siamo tenuti a pagare al comune di Napoli, quanto previsto?
Inoltre se acquisto la quota di mio fratello, potrò vendere senza alcun vincolo?
Grazie
Annamria Addante risponde
La regione Campania ha modificato con proprie leggi tale disciplina.
Sul mio sito un cittadino di napoli ha trascritto le modifiche fatte dalla regione le guardi attentamente, perchè la riguardano,ma secondo l’ultima modifica fatta nel 2008 tali norme si devono applicare ai contratti futuri.
le trova fra i commenti “CARMELA”pubblicato il 27/1/2010
vorrei sapere un quesito se possibile,abito ad avellino ed ho acquistato alloggio iacp con legge 560/93 in data novembre 2008,con finanziamento in 20 anni.volevo capire se potevo metter ipoteca per chiedere un mutuo,qualcuno dice no,qualche notaio dice si,se puo’ aiutarmi lei la ringrazio
Annamaria Addante risponde
per poter mettere un’altra ipoteca deve essere avallata dallo iacp.
Gentile signora sono interessato all’acquisto di un immobile sito a Roma in ZONA PRATI i cui venditori sono gli eredi di una signora deceduta nel 2009 vedova e ottantacinquenne che aveva acquistato dall’Ater nel 2004 e aveva il vincolo decennale. Loro sostengono di poter vendere l’immobile perchè in questo caso il vincolo si riduce a 5 anni, é vero? e se si in base a quale legge regionale ?
Inoltre la vendita è comunque soggetta a prelazione con il pagamento del 10 % della rendita catastale ?
Annamaria Addante risponde
Si a causa del decesso si riduce a cinque anni, vedi legge regionale N.27 del 2006, dall’art.48 in poi.
Il diritto di prelazione va comunque pagato all’ater ed è il 10% della rendita catastale aggiornata più il 20% iva.
La ringrazio anticipatamente della risposta
Gentilissima Dott.ssa abito a Milano e nel 1996 ho acquistato tramite asta un alloggio aler con legge 513/77 art.28 ora sono passati i 10 anni e vorrei vendere , ora le mie domande sono: dopo 10 anni è ancora valida la prelazione da parte dell’istituto ,se è si, quanto devo versare su un valore
catastale di lire 740.000. Spero tanto che Lei mi possa dare una risposta
a questi miei quesiti.La ringrazio dell’attenzione Le porgo cordiali saluti.
Daniela
Annamaria Addante risponde
Cara signora lei si rechi o scriva all’Aler di Milano dicendo che vuole estinguere il diritto di prelazione e loro gli invieranno a casa la lettera con le coordinate del prezzo e della banca in cui deve versare.
Inoltre il diritto di prelazione lo si può estinguere in qualsiasi momento.
Quando lei riceverà la lettera lo potrà pagare subito o appena avrà i soldi.
Gentilissima Dott.ssa la ringrazio tanto per i consigli cordiali saluti Daniela
La ringrazio,ma non sono dottoressa,con tre figli l’università lo lasciata.
Gentile signora Addante, sono proprietaria al 50% con mio fratello di appartamento ereditato dai nostri genitori. Ora, non trovo un accordo con mio fratello per la vendita dell’appartamento stesso. Ho pensato di vendere la mia quota e, probabilmente ho trovato un acquirente. Credo che mio fratello abbia, comunque, diritto alla prelazione.Mi puo’, cortesemente, dire quanto e’ il tempo di attesa massimo per sapere se mio fratello e’ interessato all’acquisto della mia parte?La ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo cordiali saluti.
Marisa Caccialanza
Annamaria Addante risponde
Lei invii una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a suo fratello dicendogli che vuole vendere la sua parte dell’alloggio e se entro 30 giorni non gli risponde significa che non è interessato e decade il diritto di prelazione.
Gentile Dott.ssa Addante,mia moglie è erede al 50% con suo fratello di un appartamento ex IACP aquistato a Genova nel 1986 e interamente pagato ,noi verremmo aquistare la parte di mio cognato,dobbiamo o chi eventualmente deve pagare il diritto di prelazione?
Ringrazio anticipatamente in attesa di una sua risposta
Walter Corda
Annamaria Addante risponde
Chi vende deve pagare il diritto di prelazione
Gentilissima Sig.ra AnnaMaria Addante,
Come altri inquilini ho anche io qualche dubbio in merito al diritto di prelazione all’acquisto di un immobile da parte dell’ATER.
Sono erede di un immobile dal 1999 e ad oggi sono intenzionato a venderlo.
Nell’atto di vendita c’è chiaramente scritto che trascorsi 10 anni dall’acquisto (1993 dall’Ater, l’immobile può essere venduto dal proprietario liberamente e decade il diritto sopra citato. Ora mi chiedo se, anche io che sono diventato proprietario mio malgrado, e non avendo stipulato contratti direttamente con l’ater, devo attenermi al famoso cambiamento di legge che prevede il pagamento di questa tassa assolutamente anticostituzionale?
Annamaria Addante risponde
Purtroppo si in quanto il diritto di prelazione si estingue solo pagandolo e si eredita.
Anch’io penso che sia incostituzionale,ma per verificarlo occorre fare ricorso alla corte e lo può fare solo la persona interessata.
Buongiorno,vorrei porle una domanda:dopo la morte di un inquilino in affitto presso edilizia residenziale pubblica ater,la casa a chi spetta?Torna di proprietà Ater?io sono la figlia,ma non sono riconosciuta,non ho casa e ho due bimbi piccoli,grazie in anticipo per la risposta
Annamaria Addante risponde
Se lei abitava con suo padre prima che lui morisse la casa spetta a lei.
Mi dovrebbe spiegare meglio perchè lei non è riconosciuta se vuole mi può chiamare al 3394581140.
Buon giorno,
sig.ra Addante da pochi giorni ho inviato una R/R all’ATER per l’estinzione del diritto di prelazione, proprio come mi aveva detto lei in una precedente telefonata.
Non a caso oggi mi ha chiamato il notaio per sapere se avevo ricevuto risposta dall’ATER e alla mia comunicazione che ci vogliono 120gg mi ha detto di sollecitare in quanto l’atto dovrà essere firmato entro il 30 giugno.
Lei conosce un modo per accellerare i tempi? mi sembra assurdo attendere 120gg, visto che poi andiamo anche incontro all’estate e come lei ben sa, l’Italia si ferma!
L’ alloggio in oggetto è sito nel comune di Roma ed è stato acquistato in base alle leggi regionali n. 42/91, 4/94 e 57/94.
Certa di una su risposta porgo Distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Si telefoni alla sig.ra CLARIZIO allo 06/68842582 e le faccia presente l’urgenza.
Gentile Sig.ra Addante, in passato ho già avuto modo di apprezzare le sue indicazioni. Ritorno sull’argomento cessione appartamento acquistato 11 anni fa nell’ambito della legge 560/93 in provincia di Salerno. Vorrei cedere l’appartamento a mia Madre, non ho figli e non sono sposato. l’art. 55 comma 4 della legge regionale 30 gennaio 2008 recita che il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene tra eredi legittimi. Il notaio che ho incaricato della stipula ha dubbi interpretativi e afferma che tale precisazione opererebbe solo in caso di atto mortis causa e non per atto tra vivi. Mi sembra invece che la legge sia molto chiara e che al di là se il trasferimento avviene con atto inter vivos o mortis causa il diritto di prelazione in questa ipotesi è escluso. Chiedo un suo conforto in merito e la ringrazio come sempre. cordiali saluti.
Annamaria Addante risponde
per poterle dare una risposta precisa devo leggere la legge e lei non mi ha dato solo il riferimento dell’art.del comma e della data ,ma non il numero della legge.Se non la leggo non posso darle una risposta precisa.
Con riferimento alla domanda che precede sono a segnalare che la legge 30 gennaio 2008 è la n. 1. La pubblicazione è avvenuta sul BU della Regione Campania n. 5 bis del 4 febbraio 2008.
Grazie e saluti
Annamaria Addante risponde
Forse il notaio potrebbe avere ragione occorre una imnterpretazione autentica.Perchè nel lazio che questa norma non c’è se muore il titolare l’alloggio va diviso fra gli eredi e se uno vuole avere l’alloggio per se lo deve acquistare dagli altri eredi e devono pagare il diritto di prelazione.
Sarebbe opportuno dato che la norma è interpretabile che la regione facesse un interpretazione autentica.
Gentile Sig.ra Addante ho acquistato una casa a Roma quartiere Montesacro, nel 2005 a Settembre, casa dell’Ater con la legge 569/93, ma adesso per gravi motivi di salute vorremmo venderla.
Le chiedo se dobbiamo all’Ater il diritto di prelazione e in che misura.
La ringrazio.
Anna
Annamaria Addante risponde
Si dovete pagare all’ater l’estinzione del diritto di prelazione che è il 10% della rendita catastale moltiplicato per cento più il 20% IVA;
due righe very soft,
cara annamaria,la psicologia è una scienza e chi la usa è un bene per se stesso/a e per chi ascolta;la pazienza, è una virtù individuale per ogni essere vivente;l’ansia è il timore che altri esseri viventi ti vogliono incutere,per non far reagire un’essere che cerca di sapere tutto quello che non sa;inoltre la fiducia,la si ottiene con l’onestà senza forzare l’evento.
morale:io capisco quando rompo….. però le persone si dovrebbero domandare il perchè di questo atteggiamento,pur sapendo lo strazio che si vive ogni giorno per la sopravvivenza.io ad esempio,apro tutti i giorni la finestra e mi affaccio per vedere meglio la parte esterna,quella che non si vede.Cara annamaria è stato un piacere conoscerti,non me ne volere se fino ad oggi ti ho disturbato a casa con le mie telefonate,forse perchè ho molta sete di sapere da che parte si trova l’ignoto.grazie di tutto.
ciao
Annamaria Addante risponde
Caro Gualtiero,non mi scocci il problema è che anch’io vorrei un mondo migliore,ma per il momento abbiamo questo e con questo dobbiamo fare i conti in base alle nostre forze,ma sono sicura che piano piano riusciremo a far tornare questa società una società più umana e civile un caro saluto Annamaria
Gentile Sig.ra Addante ho acquistato una casa a Roma quartiere flaminio, nel 2005 ad Aprile, casa dell’Ater con la legge 42/1991, vorrei sapere quanti anni devo aspettare per vendere casa.
Sul rogito che ho stipulato vi è scritto 5 anni, la legge 42/91 dice 10 anni ?
Grazie e saluti di cuore
Annamaria Addante risponde
Sul rogito vi è scritto 5 anni perchè era stata fatta la delibera 571 dalla giunta Storace che era illeggittima e pertanto per non rendere nulli tutti gli atti fatti in quel periodo la finanziaria 2006 con la legge 27/06 ha corretto la delibera inserendo i motivi per cui si accorciano i tempi, invalidità età,trasferimento per lavoro e morienza.
gentile sig .ra addante. siamo quattro figli, mia madre è in possesso di una casa popolare, insieme a mia madre abita un nipote.vorrei sapere alla sua morte ,entrano i figli o il nipote a diritto ad abitarci? preciso la casa e da riscattare saluti grazie
Annamaria Addante risponde
Caro signore alla morte di sua madre se suo nipote non fa parte del nucleo famigliare non ha nessun diritto.Gli unici che possono entrare nell’alloggio per averne in seguito un diritto sono i figli, ma devono rientrare prima del decesso eventuale.
Cara signora,avendo mia madre comprato casa popolare nel 2008, purtroppo poi deceduta nel 2009, avendo poi fatto a mio nome la successione,se uno vuole dopo quanti anni si può rivendere la casa. La ringrazio
Annamaria Addante risponde
Dopo 5 anni dall’acquisto,ma deve pagare la liberatoria del diritto di prelazione all’Ater.
Gent.ma Sig.ra Addante
spero di non disturbarla, in quanto già precedentemente Le avevo posto la suddetta domanda ma ad oggi non ho ricevuto risposta: vorrei sapere con quale criterio vengono date a riscatto le case dell’Ater, in quanto, per mia conoscenza, sono state passate a riscatto case costruite anni successivi a quelle per la quale chiedo informazione – le case ATER di Pontemammolo.
RingraziandoLa anticipatamente Le porgo cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
Guardi che le ho risposto.
Comunque le ripeto che il criterio è stato quello di vendere una parte delle case senza contributo dello stato e una parte di quelle con contributo parziale o totale dello stato, la scelta l’ha fatta lo IACP a suo tempo.
Gent.ma Sig.ra Addante
A premessa Oggi primo novembre 2010 apprendo dai giornali della vendita (a riscatto)di circa mille abitazioni ater nel quartiere laurentino 38, prevista a partire nel primo trimestre del 2011. Mi chiedevo quali possano essere i criteri per il riscatto di tali abitazioni dato che personalmente la mia famiglia vive in questo genere di residenza da piu’ di 50 anni!!!, Nel lotto probabilmente più datato e forse più degradato quale quello sito in via flavia tiziana 4 angolo via carlo tommaso odescalchi 28 ovvero il lotto nr. 1 (le palazzine arancioni su due piani..), e premetto come lei certamente saprà a poche decine di metri stà per sorgere quel meraviglioso ecomostro composto da 2 costruzioni di circa 10 piani l’uno., di fianco P.zza dei Navigatori che in pratica ci ha tolto un ora di sole al tramonto….ma a prescindere da tutto cio’, mi chiedo come mai su questo lotto ci sia la totale assenza di progetti o iniziative future al fine di una riqualifica del medesimo, (tra l’altro il quartiere sottolineo essere di prestigio dato che intorno sorgono abitazioni dal valore di 4-500.000 euro a salire…quindi l’unico neo nero è proprio il lotto in questione!), riqualifica che data l’età di queste abitazioni si attende ormai da molti anni o con interventi strutturali importanti (peraltro chiesti e mai ottenuti ) o con il riscatto di tale abitazione che dopo 50 anni di residenza avendo contribuito alla nascita del quartiere fin dal 1957 credo sia essere divenuto un diritto sacrosanto.
Ringraziandola anticipatamente, la prego di farci un minimo di luce.
Grazie e Buona giornata
Se gentilmente mi fa sapere su quale giornale ha letto la notizia le sarei grata, comunque a Laurentino 38 avevano già iniziato la vendita,poi sospesa perchè la risposta non era molto alta e spostata la vendita su garbatella.
Il criterio vorrei saperlo anch’io,ma sopratutto come avvengono tali vendite e perchè non vendono un quartiere per volta invece di vendere qualche allogggio da una parte e qualche alloggio da un’altra parte a pioggia dove capita capita.
Purtroppo questo capita perchè la politica è inesistente e all’ater fanno come gli pare.
La ringrazio per l’attenzione, permane il senso di mistero e rassegnazione che aleggia sull’atteso e puntualmente disatteso, riscatto del lotto nr.1 (via flavia tiziana angolo carlo tommaso odescalchi).
Non ci resta che sperare almeno su una riqualifica di riflesso dovuta dalla realizzazione dell’immane costruzione di fronte al lotto in oggetto ormai quasi a termine di realizzazione.
Staremo a vedere.
Se venisse a sapere qualcosa di nuovo le sarei grata se ci informasse.
GRAZIE
coordiali saluti
Annamaria Addante risponde
Senz’altro se saprò qualcosa.
Gentilissima Annamaria Addante, vorrei porle una domanda.
Ho acquistato un appartamento aler all’asta 11 anni fa. Aspetto il 2012 per poter vendere l’appartamento dal momento che la clausula è che non posso venderla prima dei 10 anni.
La mia domanda è: in questi anni è cambiato qualcosa? C’è una legge che da l’opportunità di venderla prima se ci sono delle motivazioni valide? Io vorrei comprarmene una nuova con il mio ragazzo..ma purtroppo non possa fare nulla se prima non vendo la mia. Grazie anticipatamente per la sua attenzione. Spero al più presto di ricevere una sua risposta positiva , intanto le porgo cordiali saluti e buon lavoro per il nuovo anno. Anna Maria
Annamaria Addante risponde
Dovrei sapere in che regione è l’alloggio per darle una risposta più precisa e dovrei capire meglio come ha acquistato l’alloggio perchè se lei lo ha comprato ad un asta non capisco il perchè dei 10 anni,dovrebbe essere più precisa e se vuole può scrivermi in privato sulla mia e-mail am.addante@tin.it.
Salve,
Io ed i miei 3 fratelli abbiamo ereditato da mia madre una casa popolare gia’ riscattata.
Mia sorella vorrebbe comprarla al prezzo del riscatto che e’ decisamente piu’ basso di quello reale del mercato.
Puo’ farlo ? mi posso opporre e obbligarla a pagarla quanto e’ il prezzo reale del mercato.
Oppure ha ragione e puo’ pagarla al prezzo del riscatto ?
Annamaria Addante risponde
Sua sorella sta cercando di fare i suoi interessi voi dovete fare i vostri.
Se la proprietà deve essere divisa tra voi va valutata sul mercato e poi divisa.
Se sua sorella la vule comprare dovrà dare a voi la differenza tolta la parte che le aspetta.
volevo chiedere perchè lo IACP di taranto mi chiede un estinzione onerosa facendo riferimento alla legge 560/93 quando nel rogito effettuato nel 1991 e dunque l’appartamento è stato aquistato prima di tale legge vi è solo riferimento alla legge 513/77 (diritto di prelazione)
Annamaria Addante risponde
Perchè la legge 513/77 è stata cambiata con la legge 560/93
Gentilissima Sig.ra ADDANTE,
Volevo chiederle alcune informazioni, riguardante il mio alloggio acquistato nel 2009 ai sensi della legge 560/1993, dall’IACP di Napoli.
DOMANDE:
1) La legge mette tra i motivi della riduzione del vincolo di inalienabilità dell’alloggio da 10 a 5 anni:
” eventuali altri gravi o soppravvenuti motivi, debitamente documentati, rappresentanti un grave disagio per la famiglia e successivi all’acquisto dell’alloggio”.
volevo chiederLe se tra i gravi disagi per la famiglia, possa considerarsi l’aver adito le vie legali e non (causa civile, verifica ASL, ordinanza Comunale tutto documentabile),nei confronti di un condomino proprietario dell’appartamento al piano sottostante, per una questione di canna fumaria rotta che passa in un vano all’interno del mio appartamento (servitù passiva) arrecandomi non serissimi problemi .
Da come può capire anche quando la situazione sarà risolta, la convivenza è diventata e diventerà impossibile.
2)L’estinzione del diritto di prelazione può essere chiesta prima che siano trascorsi i 5 o 10 anni?
3)E’ possibile locare l’appartamento?
4)Puo la regione Campania con una propria legge, modificare la legge nazionale 560/1993, in merito al diritto di prelazione (LEGGE REGIONE – Campania N. 7 DEL 22 LUGLIO 2009 – 3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente
un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi
catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile
decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza
rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni?
La ringrazio anticipatamente e invio cordiali saluti.
Dr. Dino AMBROSIO
Annamaria Addante risponde
Credo che quello può essere motivo di incompatibilità,se nell’atto d’acquisto non c’è divieto per la’ffitto lei lo può affittare.
Quelle norme sono per gli alloggi che vengono venduti ora se lei lo ha comprato prima vale la vecchia norma.
Salve
Io ho preso in affitto una IACP passata a riscatto i proprietari ancora non finiscono di pagarla possono affitarla?
Annamaria Addante risponde
Se hanno fatto il contratto di acquisto e nel contratto non vi sono limitazioni si.
buongiorno presidente,
poche righe per ringraziarti di tutto,tra poco verrò nella tua Associazione per aggiornarti e rinnovare la tessera.L’avvocato Galeani,è super O.K.
a presto.
gualtiero
Annamaria Addante risponde
Grazie Gualtiero, cerchiamo sempre di dare il meglio
Buongiorno,
Volevo un infomazione , io ho aquistato un immobile da ente poste a Salerno , dove e soggetto a vincolo 10 anni per poterlo vendere, rientrando nei requisiti previsti volevo usufruire della legge regione campania 7 del 22 luglio 2009, solo che l’ente poste mi ha risposto che questa legge regionale non è valida per le poste che essendo un ente nazionale non fanno riferimento a leggi regionali .
Volevo sapere se era vero.
Grazie.
Annamaria Addante risponde
Secondo me ci hanno provato.
Gentile D.ssa,
ho in affitto un locale ( dell’Istituto case popolari di Napoli) adibito a salumeria, con scantinato sottostante adibito a deposito. Ora vorrei cortesemente chiederLe, se questi ha diritto dopo 50 di chiedere lo sfratto dello scantinato e qualora non lo facessi, di non rinnovarmi il contratto di affitto del suddetto locale.
La ringrazio anticipatamente della sua cortese risposta
Annamaria Addante risponde
Sig.ra per darle una risposta dovrei vedere i contratti.
Gentile D.ssa
la prego cortesemente di farmi sapere se l’Istituto case popolari ha il diritto dopo più di 60 anni che sono locatore di un locale adibito a salumeria estinguere il contratto di locazione se non sfratto lo scantinato sottostante il locale da me adibito a deposito, sempre affittato da più di 60 anni con pagamenti sempre puntuali.
La ringrazio anticipatamente e La prego di darmi una risposta al più presto la saluto cordialmente Pina Schettino
Annamaria Addante risponde
Per darle una risposta dovrei vedere i contratti,ma comunque le consiglio di rivolgersi ad un legale, se vuole può andare dal nostro avvocato.
Gentile D:ssa La ringrazio di avermi risposta, vorrei conoscere il nome dell’avvocato che lei mi ha citato e se possibile il numero telefonico di questi. La saluto cordialmente Pina Schettino
Annamaria Addante risponde
L’avvocato è a Roma ed è l’avv.to Galeani Stefano tel.06-4817341 tel. di pomeriggio
Buongiorno Presidente,
Grazie della tua ‘personale partecipazione’nel verificare la mia posizione Ater,ma,visto,sentito e letto i giornali ti chiedo:avendo ragione da vendere,e constatato che i responsabli dell’ufficio alloggi v zona sita in piazza dei Navigatori,15 giocano a nascondarella,non pensi che sarebbe opportuno invitare o farmi invitare da qualche testata giornalistica con tutta la mia documentazione per far si che venga alla luce del sole quello che succede ad un comune mortale sia per quanto riguarda l’affitto ater e il condominio (come viene ripartito).
A secondo della tua risposta, se necessita,chiedo consiglio all’Avv.Galeani.
Ho riportato tuttta la mia situazione ater compresa l’offerta di acquisto dell’alloggio del 1999 legge 560/93 da parte dell’ater notificandogli che sono assistito dall’Avv. S. Galeani e dall’Associazione Inq.ater di cui ne sei la Presidentessa.Penso che tutto il mondo deve essere messo a conoscenza del comportamento di certe persone,e non dimenticare che ho decine e decine di E-mail inviatomi dall’ufficio alloggi della v zona che vanno interpretate per quello che ce scritto nel verso giusto,cio’è, la lingua Italiana con i suoi codici e regolamenti.
Grazie.
p.s. il valore della mia dignità lo stabilisco io e non altri.
Annamaria Addante risponde
Hai ragione,ma ora forse un pò di chiarezza verrà fatta almeno spero ciao.
Buiongiorno Presidente,
ti metto a conoscenza che il mio contratto di locazione è a’TEMPO INDETERMINATO’ed è soggetto a vincoli scritti all’atto della firma.La domanda è la seguente:l’Ater,(ex Iacp)come del resto il firmatario,non si deve attenere alle regole imposte nel periodo del contratto?
Inoltre per qualsiasi cambiamento delle REGOLE,non si dovrebbe aggiornare il contratto,o per lo meno avvisare l’utente del cambiamento di certe REGOLE con approvazione firmata ambo le parti?
Io penso che stanno facendo del tutto di annullare i contratti a tempo indeterminato con la maschera della mancata osservazione delle regole,ma,chi manca di rispetto ad una regola non dovrebbe essere sanzionato con una ammenda senza minaccia di decadenza del contratto di locazione?
certo di un tuo riscontro.ciao
Gualtiero
Annamaria Addante risponde
Hai ragione,purtroppo all’ater la certezza del diritto non alberga.
Speriamo che con il nuovo commissario qualcosa cambi.
mia suocera ha riscattato una casa di IACP con atto notarile, in campania
posso chiederle se vi e’ la riduzione del vincolo dei 10 anni a 5 anni visto che ella e’ invalida civile 100% ed ha un eta’ di 83 anni?
mi puo’ dire quale e’ la legge o il decreto che permette di usufruire della riduzione per la regione campania
Annamaria Addante risponde
Se la regione campania ha fatto una legge in tale senso ,come ha fatto il lazio, basta che telefona all’assessorato casa e gle lo dicono e anche alle stesse case popolari all’ufficio vendite.
Ho letto le varie domande e risposte,sono tante,evidente che,Lei da molta fiducia,è la prima volta che apro queto sito, cosi oh creduto oppotuno di fre questa richiesta:
abito in una casa popolare, in un complsso di 12 appartamenti,di proprietà del Comune, divenuto proprietario dal 2003. nel 1987,ho regolarizata la mia posizione con la l.R.33. Nel 1994 ho effettuata la domanda per riscattare la casa con la l.560/93. Nel 2003 il Comune mi ha notificato una lettera, per confermare,o annulare la richiesta per il riscatto,inserendo il prezzo,ed i relativi modi di pagamento,accettai, e scelsi, il sistema di pagamento per contanti.Nel 2004,altra notifica,con richiesta aumento del prezzo,per lavori effettuati al tetto dello stabile,nel1996, un importo di £ 29.400.000, diviso in modo procapite.
Protestai, invano.Mi risposero che potevano farlo ,in virtù dell’art.10 bis della 560/93.Marzo 2005,altra notifica,aumento del prezzo,per lavori di manutenzione del tetto effettuati con Ordinanzadel 28 novembre2004.
per un importo di €7400,00,ripartiri in modo procapite.Giugno 2005,stipula del conratto preliminare,davanti al notaio che, ha provveduto alla registrazione,ed alla trascrizione dell’atto.Nellatto si precisalo stato dell’immobile,di media conservazione,e 2 riserve da parte del Ministero dei Beni Culturali.Il rogito definitivo deve avvenire entro tre mesi dall’autorizazzione ad alienare da parte del Ministero.Il 5luglio 2006,Ordinanza del Sindaco,rifacimento completo del tetto dello stabile di via del Roseto 9.Settembre 2006, tramite Racc.R.vine notificato il terzo aumento della casa a causa dei lavori da effettuare, per un importo complessivo di €333.300,00,i quali anno triplicato il prezzo iscritto nel preliminare,considerando che il tetto in legno, misura 378mq,ho contestato ma ,nessuna spiegazione, solo il ripetersi della legge che autorizza le spese.Il 9settembre2008 il ministero dei Beni Culturali comunicava,il non interesse culturale dell’immobile.il22 dicembre 2006,sollecitai il Comune ad effetture il rogito definitivo, e al rispetto del preliminare,mi fu risposto che dovevo versare prima la cifra assegnata con l’ultima notifica,poi veniva effettuato il rogito finale.Consultai un legale, che ha provveduto a esplare la pratica necessaria.Il 1 marzo2011,la sentenza,Rigetta la mia richiesta,le spese processuali divise tra me e il Comune,inoltre mi da la facolta di chiedere lo scioglimento del preliminare, dato che, le condizioni dalla firma del preliminare ,sono cambiate, tutto in una pagina e mezzo di protocollo.Ho chiesto al mio legale il motivo della mancata richiesta di un perito, per valutare il lavoro del tetto?
Dice che,non ce stato dibattimento, perciò, non ha potuto richiederlo.
A segueito uno scotro, molto vivace.Le ho chiesto, anche, prima dello scontro,se è il il caso di ricorrere in appello,mia detto NON è il caso, perche non abbiamo nuovi fatti da mostrare.
Secodo Lei,dopo che ha letto questo “messale”,cosa mi consiglia di fare?
Possibile che il preliminare
registrato dal notaio, non ha alcun valore?
Alla firma del preliminare ho versato 85%del prezzo dettato dal Comune,
tutte le decisioni sui lavori,sul prezzo,èstato deciso solo e soltanto dal Comune,io non sono stato mai interpellato.
Mi scuso per averla fatta troppo luga,e mi Perdoni qualche errore,la rabbia è tanta.
Grazie della risposta che mi darà.
Distinti Saluti
Saraceni Andrea
Annamaria Addante risponde
Capisco la sua incazzatura,vorrei sapere se hanno tutti acquistato se si perchè non avete costituito il condominio,perchè se non lo avete fatto l’amministratore è il comune,ma se vi erano già proprietari vi doveva convocare per discutere dei lavori che non è un opportunità ma un obbligo. Mi tolga una curiosità il suo avvocato è locale? perchè se è di galligano temo che non si sia voluto mettere contro il sindaco, purtroppo quando si sceglie un avvocato è come il medico occorre sapere se è esperto nella materia.
Il Comune è Gallicano nel Lazio Rm .
Dimendicanza sul laltro commento.
Scusate
Grazie
Andrea saraceni
ok.
Gentile Annamaria Addante,sono residente in provincia di Roma, e abito in una casa popolare,(case per i senza tetto,costruite nel 1951,a totale carico dello stato),2003,cedute al Comune.Nel 1978,con il mio nucleo famigliare,mi sono trasferioto, a coabitare con mia suocera,per assistenza,dopo la morte di mio suocero,comunicando al Comune il cambiamento della residenza,e il motivo.nel 1987, con ls l.r.33,completai il mio iter.Nel 1995,feci domanda di riscatto ai sensi della l. 560/93,naturalmente intestata a mia moglie,quale erede dell’assegnatario.Nel2003, il Comune ci comunicò se eravamo ancora intenzionati,al riscatto,della casa,il prezzo e le modalità,di pagamento, scelsi il pagamento per contanti. hel 2004 ci fù notificata una lettera del comune il quale aumentava il prezzo,a caura di lavori effettuati al tetto dello stabile nel 1997,per un importo di £ 29.500.00. protestai, mi risposero che con lar.10 bis della 560/93. potevano farlo.Marzo 2005, altra notifica,aumento del prezzo,per lavori efettuati al tetto,nel 2004,importo €7.400,00,sempre ripartito pro capite, cioèdiviso 12,quanti inquilini siamo.Giugno 2005,davanti il notaio,firma di un preliminare,versai prima della firma 85%del valore richiesto.Il contratto preliminare,era condizionato da due vincoli,1) autorizazzione ad alienare da parte del Ministero dei beni Culturali.2) rinunzia alla prelazione da parte del Ministero.dal nulla osta del ministero ,il rogito finale deve essere effettuato entro tre mesi.5 luglio 2006,notifica Ordinanza del Sindaco,lavori urgenti, di rifacimento del tetto dello stabile.9 settembre2006,racc.R.dal Comune , altro aumento della casa,i lavori che verranno effettuati, per un importo di€ 333.400,00, il prezzo veniva triplicato,per un tetto di 374mq,in legno mi sembrava esagerato il prezzo. Protestai, ma invano, la risposta era sempre quella,l’art. 10 bis della 560/93,dava la facoltà di agire in quel modo.Chiesi, il prezzo pagato iscritto nel preliminare,registrato dal notaio,possibile che non ha alcun valore? Per loro è soltanto una promessa di vendita.Il 9 settembre2008,IL ministero comunica il non interesse culturale,dell’immobile.Il 22 dicembre 2008, sollecitai il Comune ad effettuare il rogito finale, risposero che, dovevo pagare prima il prezzo dell’ultima notifica. Andai da un legale,portai copie dei documenti che avevo,dopo alcuni giorni, mi disse,se doveva proseguire, giudizialmente,la cosa si sarebbe sistemata, con un decreto di assegnazione della casa, dal Giudice.Il 1marzo 2011, la sentenza,rigetto della richiesta fatta dal mio legale, posso avanzare richiesta di annullamento del preliminare, dato che, le condizioni attuali sono cambiate rispetto all’atto della firma,rigetto delle richieste del Comune , le spese processuali divise fra i contententi. Speravo di poter fare appello alla sentenza,ma il mio legale mia risposto che, non è il caso. Arrabbiato, sono andato via. Possibile che, non è il caso,cosa significa?Il Comune ha fatto tutto da solo ,a me notificava, e basta,possibile, bisogna per forza sottostare,a queste prepotenze?
Cosa mi consiglia difare?
La RINGRAZIO per la risposta che mi darà, e, scusami qualche errore, sono arrabbiato,non so che pesci prendere:
ANDREA
Annamaria Adante risponde
Per poterle dare una giusta risposta dovrei vedere le carte e il ricorso che ha impostato il suo avvocato.
Perchè dal suo racconto qualche dubbio mi viene,innanzitutto il comune ha venduto a voi in patto di futura vendita? E cosa dice l’atto?Se non leggo le carte non le posso consigliare nulla.
Presidente buongiorno,
ho letto molte mail per trovare un caso simile alla mia situazione ma non ho avuto fortuna.
Mi trovo costretto a disturbarla , visto la sua grande disponibilita’ e pazienza. Arrivo al punto:
mio padre ha ereditato, insieme alle sue sorelle , l’immobile dei miei nonni
acquistato , da loro , nel 1980 dalla allora Gescal .
L’immobile e’ sito in Roma piano di zona 46 (Spinaceto)
Oggi mi sto interessando alla vendita e sono riuscito a trovare un compratore arrivando ad una promessa d’acquisto.
Il notaio dei potenziali acquirenti mi dice che l’immobile non e’ in piena proprieta’ perche’ grava su di esso il DIRITTO DI SUPERFICIE.
Effettivamente compare nel trasferimento di proprieta’, stipulato dai miei nonni, ma lo stesso atto dice pure che, oltre ai 14,53 millesimi di parti comuni del fabbricato , si trasferisce in proprieta’ anche 4,83 millesimi dell’area del settore urbanistico XVII del piano di zona 46.
A riprova sono venuto in possesso di un atto notarile del 1974 di trasferimento di proprieta’ a favore della GESCAL di aree di settore urbanistico facenti parte del piano di zona 46 ( tra le quali la XVII) contro il Comune di Roma .
In piu’ ho reperito una relazione dell’ATER , firmata dal Dr.Rodolfo Mari, che fa’ un cronologico degli avvenimenti e conclude dicendo che secondo l’art. 1478 cc. l’assegnatario che acquista da GESCAL diventa, automaticamente, proprietario del bene aquistato da GESCAL dal Comune di Roma.
Ho fornito questa documentazione al notaio che insiste a dire l’immobile e’ gravato di diritto di superficie.
Sulla visura storica catastale risulta piena proprieta’ , stessa cosa sulla ispezione ipotecaria, e anche sulle due successione fatte a seguito del decesso dei miei nonni.
Come posso risolvere questa situazione?
E’ possibile che L’ATER imponga il diritto di superficie?
Spero di essere stato chiaro nell’esporre i fatti e
La ringrazio in anticipo per una sua eventuale risposta.
Cordiali Saluti
Daniele
Annamaria Addante risponde
Vuole un consiglio cambi notaio,purtroppo non basta essere notai,medici,avvocati,ingegneri,politici,preti per essere bravi ci vuole ben altro.
Se il Dot,Mari le ha scritto così è vero,anche perchè non tenero il dott.Mari,per cui le consiglio di cambiare notaio,le posso suggerire il notaio Ungari trasatti che conosce perfettamente le questioni Ater.
Gent.le Sig.ra Addante,
ho letto con interesse i suoi interventi e le sottopongo la mia problematica.
Mio padre, nel novembre 2004, ha acquistato un immobile ATER ex Iacp assegnatogli oltre 30 anni prima in qualità di militare appartenente alla GdF.
L’immobile è sito in Roma, in Viale Tirreno civico n. 187.
Sul rogito il notaio ha indicato sia la normativa di riferimento relativa al diritto di prelazione dell’ATER che un vincolo di inalienabilità per 5 anni dalla data di registrazione del contratto.
Nel 2009, alla scadenza del termine quinquennale, mio padre aveva intenzione di vendermi l’immobile, tuttavia il notaio incaricato per le formalità ha rappresentato a seguito di contatti intercorsi con l’ATER che un regolamento comunale dell’ente aveva derogato al limite quinquennale e che avrebbe dovuto attendere 10 anni per poter vendere liberamente il bene (fermo restando il diritto di prelazione dell’ATER).
L’ATER, da me stesso contattato, ha confermato la notizia ed abbiamo abbandonato il progetto sino al trascorrere dei 10 anni.
Alcuni condomini della stessa palazzina tuttavia hanno messo in vendita il proprio immobile e, da me contattati, mi hanno spiegato che loro possono vendere l’immobile in quanto ultrasessantacinquenni, mentre mio padre, più giovane, non ha ancora maturato i requisiti.
Le chiedo cortesemente di chiarirmi la situazione dal momento che la normativa da me consultata non mi ha fornito le delucidazioni che speravo.
In particolare vorremmo solamente sapere se è possibile fare questa compravendita, pagando chiaramente quanto dovuto all’ATER per la rinuncia al proprio diritto di prelazione.
Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità che intenderà accordarmi porgo
distinti saluti
Nicolò
Annamaria Addante risponde
Il diritto di prelazione lo potete estinguere in qualsiasi momento.
i 10 anni vengono ridotti a 5 per età superiore ai 65 anni,per invalidità superiore al 66% e per trasferimento per lavoro.
Comunque vi consiglio di estinguere il diritto di prelazione se poi mi telefona le spiego meglio.
Gentilissima Sig.ra Addante,
ho acquistato nel 2005 un appartamento in Roma dall’Ater in base alla legge 560/93. Sull’atto di acquisto è specificata la legge 560/93, così come modificata dalla normativa regionale in materia, e il periodo di 5 anni per l’inalienabilità dell’immobile (invece dei 10 che ho letto in alcuni interventi precedenti) oltre all’intero pagamento del prezzo dell’immobile (acquistato ratealmente in 15 anni)
A questo punto, essendo trascorsi 5 anni, ho deciso di vendere l’immobile per acquistarne privatamente uno più piccolo. Ho inviato a fine Gennaio una A/R all’Ater chiedendo l’estinzione del diritto di prelazione con i relativi conteggi (10% del valore catastale + IVA + il saldo prezzo dell’immobile). A tale raccomandata non ho avuto risposta (60gg. sono passati, quindi devo dedurre che l’Ater non sia interessata ad acquistare l’immobile). Avendo trovato poi l’appartamento che rispondesse alle mie esigenze, mi sono impegnato all’acquisto entro Luglio, certo che l’Ater non impiegasse più dei 120gg più volte menzionati, che scadrebbero a fine Maggio. Gentile Sig.ra, La prego, se può, di tranquillizzarmi sull’intera questione, perché avendo letto le più svariate situazioni sono stato assalito dai dubbi più atroci, primo tra tutti quello del pagamento del saldo prezzo che vorrei effettuare ma che magari non è di competenza dell’Ufficio Alienazione immobili al quale ho inviato la mia A/R a fine Gennaio. Secondo dubbio: se l’Ater ritardasse nello svolgere la mia pratica mi troverei a perdere una caparra che ho già versato per l’acquisto del nuovo appartamento. Possibile che debba essere in balìa di tali incertezze? A chi posso rivolgermi? L’Ater non riceve più da tempo e il call center non può darmi alcun ausilio. Dovrei inviare un fax al Sig. Cordeschi come Lei ha consigliato in passato ad altro utente oppure ad altra persona di Sua conoscenza? Lei può darmi tale numero di fax o altro recapito email?
La ringrazio anticipatamente e Le mando i miei saluti più cari.
Gabriele
Annamaria Addante risponde
pagando il diritto di prelazione l’Ater da la liberatoria per la vendita,che in base alla lege deve avvenire entro 10 o 5 anni.
L’ater ci impiega 120 giorni,oggi forse ridotti a 90,ma ho dei dubbi. una volta che lei ha la liberazione puà vendere,se l’alloggio è stato pagato,se lei ha il mutuo non ci sono problemi,ma se lei paga all’ater le rate le deve estinguere altrimenti non può vendere.
A compendio della mia precedente comunicazione, terzo atroce dubbio: in base a post precedenti apprendo che nel 2005 gli anni di inalienabilità erano stati portati da 10 a 5, ma che la L.R. 27/06 li ha riportati a 10 salvo le tre condizioni di invalidità, successione mortis causa, età superiore ai 65 anni. Se tutto ciò è esatto, io, non rientrando in nessuna delle tre casistiche, perderò la caparra versata per l’acquisto dell’appartamento e sarò costretto ad aspettare la scadenza dei 10 anni prima di poterlo vendere? Al call center dell’Ater mi avevano detto che faceva fede quanto scritto sul contratto d’acquisto, e lì era specificato 5 anni. Possibile che mi abbiano dato un’informazione errata e che adesso io mi trovi nei guai?
Attendo con ansia una Sua cortese risposta. Grazie ancora per il servizio che mi sta rendendo.
Cordiali saluti
Gabriele
Annamaria Addante risponde
lei il diritto di prelazione lo estingui, perchè per quello non ci sono limiti.
Abbiamo acquistato nel 1996 un alloggio in provincia di Venezia con la Legge 560/1993.
Trascorso i dieci anni abbiamo chiesto all’Ater di estinguere il diritto di prelazione, pagando il dovuto.(senza passare per notaio per l’Ater non è necessario) Ci hanno detto di chiedere al Comune la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, sono trascorso 4 anni, il comune non ci da risposte scritte ma verbalmente ci hanno dette che il costo si aggirerebbe sui € 40.000,00.Per noi non è possibile che il costo superi il prezzo del’appartamento.Lei può cortesemente dirmi quale legge si applica per la trasformazione del diritto di superficie ( siamo in Regione Veneto). La ringrazio infinitamente per la risposta che mi vorrà dare. Colgo l’occasione per ringraziarla per il suo lavoro utile a tutti.
Cordialmente
Christiane
Annamaria Addantye risponde
Innanzitutto dovete leggere attentamente il rogito con cui avete comprato,in quanto deve esserci scritto che non avevate il diritto di superficie e secondo come è scritto poi vi regolate di conseguenza, perchè il diritto di superficie potrebbe essere anche a carico dell’ater.
Il diritto di prelazione con il diritto di superficie non cemtra nulla sono due cose ben distinte,per cui chiedete all’ater di estinguere il diritto di prelazione,perchè se il comune non vi obbliga non siete tenuti a pagare il diritto di superficie.Leggete comunque bene l’atto.
Pregevolissima signora Anna, sono un giovane che vorrebbe acquistare un alloggio della IACP della provincia di Napoli, che gli eredi dell’assegnatario originario hanno già riscattato. Quest’ultimi solo ora hanno deciso di stipulare l’atto di trasferimento davanti ad un notaio, di un alloggio oggetto di “PROMESSA DI FUTURA VENDITA DI ALLOGGIO” del lontano 1965.
Ora mi chiedo: 1)= se, una volta riscattato anche formalmente, l’alloggio sia alienabile ad un terzo (e, quindi, acquisibile da parte mia, nonostante non siano trascorsi i 10 anni dall’atto medesimo); 2)= se la IACP vanterebbe ancora un diritto di prelazione sull’immmobile in parola.
In attesa di sollecito risocntro alla presente, porgo distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Da quello che mi dice PFV 1965 non dovrebbe esserci nessun diritto di prelazione,ma per sicurezza se mi sa dire la legge con cui hanno comprato sarò più precisa.
nel 1997 è stata acquistata la proprietà superficiaria di un appartamento ex Ater venduto ai sensi della legge 560/1993. La legge recita che è possibile alienare l’appartamento previa prelazione al Comune essendo ormai trascorsi più di 10 anni dall’acquisto previa prelazione al Comune (cessionario degli appartamenti). Adesso il Comune ci propone la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ai sensidella legge 448/98 proponendo una bozza contrattuale che non richiama la legge 560/1993.
La domanda è questa: dopo aver accettato l’offerta del Comune ed aver ricostituito la proprietà piena è legittimo che venga meno il vincolo della prelazione previsto della legge 560 dopo che siano trascorsi più di 10 anni sull’acquisto? Ovvero dopo l’acquisto del terreno in caso di alinenazione della piena proprietà è necessario offrire comunque tutta la piena proprietà in prelazione al comune? E in caso positivo può essere fatta indipendentemente dalla sottoscrizione di un compromesso.
Grazie e cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
Non posso risponderle se non vedo le carte,la questione non è molto chiara,devo capire bene prima di darle una risposta.
Buon pomeriggio Gentilissima Dottoressa, come posso mettermi in contatto con Lei per la documentazione?
Grazie e saluti
Annamaria Addante riponde
Telefonandomi e prendendo un appuntamento 3394581140
Buongiorno dott.ssa,
ho una domanda molto importante da farle, la ringrazio anticipatamente della sua risposta.
La nonna del mio fidanzato ha riscattato un’appartamento di castel gandolfo dell’ater, che ancora sta pagando, precisamente 2 anni fà. Adesso lei nn vive piu’ li perchè non sta bene e non può più stare da sola, cosi’ noi avevamo pensato di comprarla.
Noi sappiamo che devono trascorrere 5 anni, perchè scritto sull’atto, per poterla rivendere, ma mi hanno detto che se si paga una penale all’ater, la casa puo’ essere venduta tranquillamente, mi hanno detto circa 6 mila euro. Anche perchè noi dobbiamo prendere il mutuo sull’acquisto quindi nn dobbiamo avere vincoli.
Volevo sapere se tutto cio’ era possibile.
Grazie per la sua collaborazione
Annamaria Addante risponde
L’alloggio si può acquistare solo dopo i 5 anni e si deve pagare comunque il diritto di prelazione che è il 10% della rendita catastale aggiornata più il 20% IVA.
L’unica cosa che potreste fare prima è la vendita differita,ma prima di tutto dovete chiedere all’ater l’estinzione del diritto di prelazione.
Se mi telefonate i primi di settembre vi posso dare un appuntamento per spiegarvi meglio la questione.
il mio cell.3394581140
Buonasera,
vorrei vendere la mia casa ma trovo pareri discordanti sulla prelazione.
Sono proprietario di un’appartamento al piano terra di una villa.
Il piano primo, invece è abitato da collaterale di terzo grado, anch’egli proprietario del suo appartamento.
Esiste questo diritto di prelazione da parte sua?
La casa ha una striscia di terra in conproprietà che consente l’accesso dalla strada, ai rispettivi ingressi.
Grazie.
Annamaria Addante risponde
Questo Blog e solo per quanto riguarda le questioni inerenti agli alloggi ERP, credo che lei si rifirisca a una abitazione privata,ma comunque il diritto di prelazione esiste è previsto dal codice civile.
mio marito che è assegnatorio di un alloggio popolare sta per compilare la domanda di proposta acquisto del Comune di Reggio Calabria. Nel bando c’e scritto che possono avanzare istanza di acquisto i familiari conviventi con l’assegnatario da almeno cinque annianteriormente alla data di scadenza del presente avviso e che sono legati all’assegnatario originario dal vincolo di parentela sino al quarto grado. Vi chiedo può mio marito consentire l’acquisto al familiare convivente che è mio figlio 17enne?
Annamaria Addante risponde
Si suo marito può acquistare indicando come proprietario suo figlio.
Sul rogito notarile di acquisto della casa Ater è scritto che l’Ater è proprietario superficiario del terreno noi proprietario superficiario dell’appartamento. Abbiamo estinto il diritto di prelazione all’Ater pagando il dovuto per legge senza fare atto notorio(non necessario secondo l’Ater) . Il comune risulta proprietario del terreno (siamo in diritto di superficie – scritto nel rogito -)
Avendo estinto il diritto di prelazione dobbiamo ancora passare per il Comune per vendere la casa? Il comune dice che non è loro che devono fare il prezzo ma che dobbiamo andare da un tecnico abilitato che deve valutare la case sulla base della convenzione. Dobbiamo acquistare il diritto di superficie se il comune ce lo offre?
grazie
Annamaria Addante risponde
per poter dare una risposta esatta occorre leggere le carte,perchè quello che lei mi dice è un pò strano,mi occorre di sapere varie cose per potrle rispondere,se vuole venga in associazione.
La ringrazio per la cortese risposta, ma mi sarebbe difficile venire a Roma, almeno che lei possa indicarmi dove mi posso rivolgere in provincia di Venezia. Grazie infinite
Annamaria Addante risponde
Purtroppo non conosco in provincia di Venezia
Gentilissima Signora Addante sottopongo alla sua cortese attenzione la seguente domanda:
nel 2005, in virtù di una Legge della regione campania ho ricevuto un contributo dal comune di ercolano per acquisto prima casa al di fuori della zona rossa rischio vesuvio,con l’obbligo di sottoporre l’immobile a vincolo di inalienabilità per un periodo di 10 anni dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Premesso ciò, per motivi di trasferimento in altra regione ho intenzione di vendere l’immobile prima della scadenza del vincolo, chiaramente restituendo il contributo al comune di ercolano.
Quest’ultimo che tipo di documento dovrà rilasciarmi affinchè il notaio può procedere a cancellare detto vincolo?
ringrazio sentitamento e porgo distinti saluti.
Vincenzo
Annamaria Addante risponde
Una semplice liberatoria
gent.ma Sig.ra Addante sottopongo alla sua cortese attenzione la seguwnte domanda:
Sto per acquisare un immobile IACP Regione Puglia.
Nell’atto di vendita tra l’Ente e il signore – ora defunto – si legge “.. per quanto non esperessamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 14-2-1963 n.60 e al DPR 11-10-1963 nr.1471.
La mia domanda è se l’Ente deve esrcitare il cd diritto di prelazione che nella legge non è menzionato.
Grazie
Annamaria Addante risponde
NO lei non deve pagare nessun diritto di prelazione.
buna seara scuze ca scriu asa tarziu as dori sa ma ajutati cu un raspuns lucrez ca badanta de 17 luni angajatorul refuza sa imi faca rezidenta si carte de identitate in italia pe motiv ca APARTAMENTUL unde domicilaza si locuiesc 24 ore din 24 ore ca asintent domicilar este de la comune pe numele sotului decedat acum 9 ani.mentionez ca am fost la municipio in acilia si nu a m rezolvat nimic intrucat angajatorul refuza categoric spunandu-mi sa astept ca asa e in italia apartamentul fiind pe numele sotului decedat trebuie trecut pe numele angatorului ? am solicitat on line sa imi fac rezidenta dar din moment ce angajatorul refuza sa imi completeze si sa semneze ca locuiesc impreuna cu ea in casa si pe contractul de munca mi-a scris convivente partiale ce pot sa fac multumesc pentru raspuns
Annamaria Addante risponde
Mi spiace,ma non conosco la sua lingua e non ho capito cosa vuole si faccia aiutare da qualcuno.
gentile sig.ra Addante,
ho acquistato un immobile IACP sito in Napoli nel dicembre 2007….ai sensi della legge 560/1993.
Mi sono giunte voci che il voncolo di inalienabilità sia passato per questi immobioli da dieci a cinque anni.
Può confermarmi questo dato??e se così fosse..si applicherebbe retroattivamente anche agli acquisti perfezionati prima??
grazie mille
Annamaria Addante risponde
sono ridotti a cinque solo se la regione campania ha legiferato in tale modo,il lazio lo ha fatto la campania non lo so lo può verificare lei stesso.
Gentile Sig.ra Addante,
ho il diritto di prelazione su un alloggio comunale in cui sono in affitto, ora il Comune ha deciso di alienare l’immobile mediante vendita con trattativa privata.
Vorrei sapere se anche io devo presentare la mia offerta oppure avendo il diritto di prelazione devo aspettare l’esito della gara ed entro 60 giorni decidere se acquistare l’immobile?
Grazie mille
Annamaria Addante risponde
il comune deve aver fatto l’offerta prima a lei e lei deve risondere se accetta.
Gentilissima Collega,
il caso è il seguente:
alloggio assegnato con patto di futura vendita , ai sensi dell’articolo 36 della l.n. 60 del 63, stipulato il 01.01.1965. l’assegnatario deceduto il 08.04.1984,devoluta l’eredita per legge all’unico erede. In data 14.01.2012 l’assegnatario erede stipula apposito rogito. Dalla documentazione prodottami dal mio assistito non si evince nessun riferimento alla legge 513/77 nè alla 560/93. Il notatio mi riferisce che esiste il vincolo di inalienabilita a partire dalla data del 2012, e non dalla assegnazione che risale al 1965. L’ATERP di Crotone è molto vaga. Ritengo, per la ricerca che ho fatto e dalle Sue consulenze in rete , che il vincolo decennale decorra dall’assegnazione. Vorrei il Suo parere. grazie
Annamaria Addante risponde
La ringrazio per il collega,ma non sono avvocato,ma le posso rispondere alle sue domande.
La legge con cui il suo cliente ha acquistato non prevede nessun diritto di prelazione e il termine temporale per poter rivendere è riportato nell’atto.
Il notaio che le dice questo a mio avviso dice una corbelleria eppure grossa.
In quanto il tempo per poter rivendere decorre dal patto di futura vendita e non dal rogito e questo lo dico con sicurezza perchè noi a Roma ne abbiamo avuti tanti,inoltre è talmente logico perchè l’acquisto è quello del Patto il rogito è solo una trscrizione della vendita ai fini catastali.
Per smascherarlo si faccia indicare qual’è la norma che asserisce che il divieto di alienabilità decorre dal 2012, a meno che lui non l’abbia trascritta nel rogito,ma se avesse fatto una cosa simile le dovrebbe dire perchè e in base a quale norma.
La prego me lo faccia sapere qualunque sia la risposta.
Cordiali saluti Annamaria addante
gentilissima dottoressa mia madre nel 2002 aquistato un appartamento comunale con la legge 560 del 24 dicembre 1993 siccome e deceduta da sei anni volevo sapere se per vedere l’appartamento devo pagare il diritto di prelazione sul contratto notarile non e specificato la ringrazio
Annamaria Addante risponde
Guardi bene, se fa riferimento al comma 20 e 25 della legge 560, se non lo cita non lo deve pagare.
Gent.le Dott.ssa
avrei un quesito importante da sottoporle, mio suocero assegnatario fin dal 1964 di un appartamento a napoli che avevano lo scopo di alloggi di servizio per i militari si è separato nel 2002 e per decisione del giudice ha dovuto lasciare in uso la casa alla moglie, la quale ha provveduto subito a togliergli la residenza e a volturare il contratto di fitto, successivamente c’è stata una prima parte di sentenza di divorzio che faceva cessare i diritti del matrimonio ma nella quale si specificava che il giudizio sarebbe continuato per la parte economica, assegnazione casa, assegno divorzile ecc, l’IACP però ha provveduto a far riscattare alla moglie l’appartamento senza attendere che il giudizio terminasse ma solo in base alla prima parte quella della cessazione del matrimonio; c’è da dire infatti che la sentenza definitiva poi di fatto non ha assegnato la casa alla moglie pertanto vorrei sapere come pensa dovrei agire per riavere l’appartamento. la ringrazio e la saluto
Annamaria Addante risponde
Dovete far scrivere immediatamente dall’avv.to all’ater e diffiddarli chiedendo l’annullamento del contratto di vendita.
cara dott.ssa se possibile darmi una spiegazione nell’1999 ho comprato appartamento edilizia agevolata iacp benevento ,2006 ho fatto il rogito.
03.02.2012 mi è arrivata una raccomandata iacp che per errore del prezzo di vendita del 1999 .
oggi devo dare ancora 22.000 euro è possibile questo, cosa devo fare.
distinti saluti
Annamaria Addante risponde
Ma dopo 13 anni gli vengono a chiedere dei soldi perchè all’epoca si sono sbagliati? Ma non esiste, inoltre il diritto se lo avevano si è ormai prescritto.
Le consiglio di fargli rispondere da un avvocato.
Salve dott.ssa.. sono in procinto di comprare una ex casa popolare riscattata dal proprietario nel 2003, adesso l’erede del proprietario deceduto mi ha detto che non può vendere per 10 anni (ma da ricerche da me effettuate la scadenza è stata ridotta a 5 anni, è vero?) perchè se è così potrei fare direttamente il rogito. inoltre vorrei sapere se il proprietario deve obbligatoriamente pagare il diritto di prelazione per ottenere una liberatoria o come mi dice lei deve solo aspettare i 60 giorni??
Grazie mille e scusi per i mille dubbi ma per me è un’argomento del tutto nuovo.
Lorena
Annamaria Addante risponde
Gli ha detto un sacco di fesserie, ha ragione lei sono 5 gli anni essendo morto l’acquirente.Deve pagare il diritto di prelazione che è il 10%della rendita catastale più iva. Io non ho detto che deve aspettare 60 giorni,quella era una regola della legge 513/77 cambiata con la 560/93.
Gentile dott.ssa le scrivo perchè io ed altri inquilini di un plesso di 78 alloggi popolari di proprietà della regione sicilia dopo varie lotte, promesse e peripezie durate 40 anni, siamo riusciti a ricevere in riscatto i nostri appartementi.
Dopo l’accettazione del prezzo, l’accettazione della modalità di pagamento ed il versamento in contanti presso la cassa regionale, siamo in attesa del rogito notarile.
La cosa che mi rende perplessa e che penso esser poco corretta legalmente, è che tutti gli acquirenti non hanno avuto rilasciato dalla regione o dallo IACP che gestisce gli alloggi un compromesso o un preliminare di vendita in attesa che avvenga il rogito notarile.
Gli uffici ci tranquillizzano sul fatto che essendo case sottoposte a leggi regionali la ricevuta del versamento alla cassa regionale, ci rende beneficiari dei diritti di proprietari.
Non reputando questa riposta molto plausibile mi chiedo se dovremmo chiedere un certificato nero su bianco in attesa del rogito per cui, da quanto ci hanno lasciato intendere, potrebbero passare svariati mesi.
Saluti Francesca
Annamaria Addante risponde
Certo dopo una lotta durata 40 anni è difficile fidarsi,lei ha ragione,purtroppo la pubblica amministrazione in questo nostro Paese funziona così a senso unico,il cittadino è nulla.Comunque voi avete fatto un versamento e avete scritto la causuale di quel versamento, questo vi garantisce,ma l’unica cosa che posso dirvi è di stargli appresso per farvi fare subito i rogiti che non capisco perchè non li fanno subito.Stategli con il fiato sul collo solo così si sbrigano.
Salve,
grazie innanzitutto per il suo blog che è indiscutibilmente un punto di riferimento per tematiche come quella che le sto per esporre.
Mi è stato proposto l’acquisto di una casa ATER e vorrei maggiori
ragguagli per tutelarmi da eventuali rischi e problemi cui potrei
andare incontro.
Il proprietario non può formalmente concludere la vendita
dell’immobile a fronte del vincolo imposto dall’ente.
Sono in attesa di sapere quando scadrà il vincolo e di conseguenza poter procedere con il rogito; intanto, vorrei approfondire
l’argomento e magari richiedere all’agenzia immobiliare proponente altre
informazioni che Lei gentilmente mi vorrà indicare.
In sostanza, mi è stato proposto:
– stipula presso un notaio di un compromesso con versamento di una
somma pari al 50% dell’importo totale
– possibilità di trasferirmi nell’immobile una volta concluso il compromesso
– rogito fissato al termine del vincolo che, per quanto scritto sopra,
sono in attesa di sapere.
Una domanda che mi balza subito alla mente è se questa pratica è del
tutto legale o sussistano contravvenzioni di qualsiasi natura.
In secondo luogo, quali sono i rischi cui vado incontro e che
accertamenti devo e posso condurre per evitare problemi?
Resto in attesa di un suo gentile riscontro porgendole sin da adesso i
miei più cordiali saluti.
Alessandro
Annamaria Addante risponde
non c’è nulla di illegale la sua unica preoccupazione è quella che il proprietario estingua il diritto di prelazione altrimenti l’atto è nullo e lo può estinguere in qualsiasi momento.
Il divieto per la vendita va dai 5 ai 10 anni a seconda delle condizioni del proprietario età,invalidità,decesso,trasferimento per lavoro.
Gentilissima Signora Addante, ho letto con interesse tutti i quesiti sopra riportati e le sue esaustive risposte.
Desidero sottoporle due domande che non ho riscontrato:
premesso che mia madre ultra ottantenne ha riscattato dall’Ater di Roma una unità imm.re soggetta alla L. 560/93, nel momento che quest’ultima ricadrà in eredità a me e mio fratello e l’uno volesse cedere all’altro la sua quota del 50% è ragionevole ipotizzare di attivare il diritto di prelazione con la riserva mentale che l’Ater rinunci ad acquisire un solo 50% e quindi con risparmio del noto 10% del valore catastale peraltro ora in rivalutazione + Iva.
Ed invece nel caso che ci si volesse svincolare dalla prelazione con il pagamento del 10% + Iva, sempre contemplando che solo un 50% del cespite sarebbe oggetto di passaggio di proprietà , la quota del 10% verrebbe pretesa per intero o pro-quota? ed in quest’ultimo caso la prelazione rimarrebbe cmq in essere per il residuale 50% dell’erede che mantiene il cespite?
Sperando di aver reso chiari i due quesiti, la saluto e ringrazio anticipatamente
per l’attenzione che potrà riservarmi. 21.3.2012
Annamaria Addante risponde
speriamo fra cento anni,ma quando dovesse accadere se uno dei due fratelli è interessato all’alloggio per viverci l’altro basta che rinuncia all’ererdità e così non pagate nulla è chiaro che all’altro fratello dovrà dare un corrispettivo in denaro che vi accorderete.
Il diritto di prelazione è sempre pagato al 100% non esiste solo per la metà e comunque un domani se dovesse vendere anche l’altro fratello l’alloggio dovrà pagare il diritto di prelazione,in quanto si estingue solamente pagandolo,ma se uno l’alloggio non lo vuole vendere per il momento non lo paga.
Gent.ma Presidentessa, ho letto con interesse tutti i quesiti del forum e le sue esaustive risposte.
Gradirei, tuttavia, un suo commento ai seguenti interrogativi:
premesso che mia madre (ultraottantenne) ha recentemente riscattato un app.to dall’Ater di Roma in ambito alla legge 560/93; nel momento che il cespite ricadrà in eredità a me e mio fratello ed uno dei due intendesse cedere la sua quota all’altro, è ragionevole ipotizzare di attivare la prelazione con la riserva mentale che l’Ater non la eserciti trattandosi di quota evitando così di versare il noto 10% del valore catastale (peraltro in corso di rivalutazione) + iva?
In alternativa, se invece si attiva la procedura di estinzione della prelazione, sempre nella descritta ipotesi di cessione di una quota pari al
50% , il dovuto 10% deve intendersi solo per la quota ceduta o sull’intero valore catastale del cespite? In ogni caso per svincolarsi dalla prelazione nel caso descritto di parziale cessione quale sarebbe la soluzione?
Cordialmente la saluto e ringrazio anticipatamente per la disponibilità che potrà riservarmi.
Le ho già risposto
La ringrazio vivamente per le precisazioni.
Ok,saluti
AVREI BISOGNO DI SAPERE SE HO IL DIRITTO DI PRELAZIONE UN IMMOBILE INGRESSO UNICO APPARTAMENTO PIANO TERRA MIA PROPRIETA L’ALTRO AL PIANO PRIMO DI MIO FRATELLO IN COMUNE CANTINA E SOTTOTETTO IN PIU GIARDINO IN COMUNE CONDATORE n°1 ACQUA N°1 LUCE intestati a nome mio ho qualche diritto di prelazione visto che sta provvedendo a giorni alla vendità cosa posso fare
Annamaria Addante risponde
Se è un alloggio privato e lei è in affitto ha il diritto di prelazione, il proprietario deve informarla e lei può dire lo compro io.
Gentilissima Dott.ssa, mia nonna nel 2005 ha acquistato una casa popolare dall’azienda ATER, regione Veneto in provincia di Padova, purtroppo è deceduta il mese scorso e nell’atto notarile c’era chiaramente indicato che l’ATER ha il diritto di prelazione per 10 anni.
Ora mia madre ha ereditato questa casa, se volesse vendere, l’ATER ha ancora il diritto di prelazione o in caso di eredità questo diritto decade?
La ringrazio sin d’ora per la risposta che mi fornirà.
Alessia
Annamaria Addante risponde
il diritto di prelazione non cessa con il decesso,ma si eredita anche quello.Sua madre deve aspettare che passano i 10 anni e poi chiede all’azienda l’estinzione del diritto di prelazione.
Buonasera Signora Addante,
Volevo sapere se la richiesta della cancellazione al diritto di prelazione da parte dell’ater deve essere richiesta comunque allo scadere dei 10 anni dall’acquisto della casa oppure solo e unicamente in caso di vendita da parte del proprietario. Avendo una rendita catastale di € 1177,52 quanto dovrei versare?
La ringrazio e buona giornata.
Paola
Annamaria Addante risponde
E’ obbligato a pagarla solo in caso di vendita,altrimenti può benissimo non richiederla, la rendita la deve moltiplicare per cento e il 10% del totale più iva
Gentilissima Dott.ssa,
i miei genitori hanno acquistato dall’ATERP un appartemento nell’ottobre del 2005, con legge 560/93. Vorrebbero ora darlo a me, che risiedo nello stesso appartamento, in donazione. Volevo sapere se anche in questo caso, non trattandosi di vendita, ma appunto di donazione, bisogna sempre aspettare il termine dei 10 anni per stipulare l’atto e se va senpre pagato all’ATERP il dirittto di prelazione.
Grazie e buona giornata
Annamaria Addante risponde
Si,ma non le conviene farsi fare la donazione,perchè la donazione comporta che dopo 10 anni dalla morte dei donandi se ci sono altri eredi possono impugnare la donazione,inoltre non può accendere nessuna ipoteca, non può chiederci nessun mutuo e non può venderla per 10 anni dalla morte dei donatori.Ci pensi bene non conviene mai farsi fare la donazione.
Buonasera Sig.ra Addante,
Le volevo chiedere se un immobile, acquistato in contanti a Febbraio 2001 dall’ ATER ai sensi della L.R. n. 42/91, venisse oggi venduto, vige l’obbligo del versamento del 10% della Rend. Cat.le moltiplicata per 100 + IVA? Le chiedo questo in quanto, secondo alcuni, essendo trascorsi 10 anni ed avendo all’epoca saldato il prezzo in contanti sembrerebbe non dovuto nulla.
La ringrazio della disponibilità.
Fabio
Annamaria Addante risponde
Non so più come dirlo IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE SOLO E UNICAMENTE PAGANDOLO e in nessun altro modo.
Gent.ma dott.ssa Addante,
le chiedo gentilmente di chiarirmi la seguente questione:
io sono proprietario in quota di un appartamento dell’ATER di Testaccio avuto in successione per la morte di un parente che lo aveva comprato più di dieci anni fà.
Dovendo comprare la quota di un altro erede, pari al 25% del totale, vorrei sapere se il pagamento del 10% per la prelazione si calcola sulla rendita totale dell’immobile oppure solamente sulla quota ceduta.
La ringrazio per la cortesia.
Cordiali saluti.
Stefano
Annamaria Addante risponde
Sulla rendita totale
Gentilissima signora Addante, buongiorno.
Sono proprietario di un appartamento acquistato dal Comune di RC da 5 anni.
Per il mio trasferimento per lavoro dallo scorso anno, vorrei venderlo per acquistarne uno presso il luogo in cui sono, al momento, domiciliato.
Sull’immobile vige un vincolo decennale per la legge 560/93 ed un diritto di prelazione del Comune di RC. Almeno questo è riposrtato nel contratto di vendita.
Le chiedo se esiste un modo per annullare il vincolo e il diritto di prelazione o per abbreviarne i tempi, anche pagando una quota svincolante, in modo da poter vendere al più presto.
Ringraziandola anticipatamente per il supporto, le auguro buona giornata e la saluto cordialmente.
Annamaria Addante risponde
Innanzitutto devi estinguere il diritto di prelazione che è il pagamento del 10% della r.c. moltplicata x 100 più iva.
Una volta che estinto il dirito di prelazione puoi tentare una vendita differita, ovvero con la stesura del rogito allo scadere dei 10 anni.
Buongiorno,
avendo estinto il diritto di prelazione con l’Ater pagando il dovuto all’Ater; e volendo acquistare il diritto di superficie dal comune, posso chiede a quest’ultimo di scalare il prezzo della prelazione pagato all’Ater o no?
Grazie per la risposta
Annamaria Addante risponde
NO!
buongiorno avendo un appartamento che ho comprato dello iacp e sono passati 5 anni volevo donarla a mia nipote e mi sono rivolto a un notaio e mi diceva che avendo io 4 figli tutti sposati nn potevo fare nessun atto privato perche un domani i miei figli si potrebbero appellare e vero sign annamaria.grazie
Annamaria Addante risponde
Il notaio ha perfettamente ragione,inoltre la donazione è sempre sconsigliata perchè fino a 10 anni dalla morte del donante l’atto può essere impugnato,non può essere venduto e non è possibile neanche accendere ipotecha per un prestito.
buongiorno signora annamaria grazie per avermi risposto ma datesi che io cn i miei figli nn ho un buon rapporto quale sarebbe meglio fare per nn dargli l’appartamento c’e qualcosa che io posso fare?posso andare direttamente all’iacp e mi faccio mettere mia nipote nello stato di famiglia si puo’ fare? grazie
Annamaria Addante risponde
No suo nipote non può avere nessun diritto alla casa.
BUONGIORNO.
VOLEVO FARLE SAPERE CHE ABBIAMO ACQUISTATO IL DIRITTO DI SUPERFICIE(CON ENORME SACRIFICIO FINANZIARIO) PER NON AVERE Più PROBLEMI.GRAZIE PER LA PAZIENZA CHE HA AVUTO
Annamaria Addante risponde
Avete fatto bene AUGURI!
Buongiorno Sig.ra Addante, Le scrivo per sottoscriverle una questione spinosa con l’ATER. Mio padre e mia madre si sono separati e per ovviare agli alimenti mio padre ha deciso di cedere il suo 50% di casa a mia madre. Il notaio ci ha contattato per notificarci che l’ATER ha chiesto di non procedere con la pratica in quanto si avvale di un diritto di prelazione di 120giorni. In alternativa ha proposto di versare a loro favore una somma che si aggira intorno ai 10.000€. Come dobbiamo procedere?
Annamaria Addante risponde
ALT! non è possibile telefonatemi immediatamente al 3394581140.
L’Ater non ha nessun diritto il diritto di prelazione lo avete voi e non l’Ater.
Fatemi chiamare dal notaio.
Salve Dott.ssa, ho acquistato nel 2006 un immobile ATER in separazione dei beni con mia moglie.
A novembre del 2011 abbiamo fatto la separazione consensuale, debitamente omologata con sentenza del tribunale. In fase di separazione è stato stabilito che il mio 50% dell’immobile venisse trasferito a mia moglie, che attualmente vive nell’immobile con i due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti. L’avvenuta separazione, costituisce eccezione per l’abbattimento da 10 a 5 anni per il diritto di prelazione ATER? Ringrazio anticipatamente, Cordiali saluti.
Annamaria Addante risponde
Purtroppo no.
Gentile Dott.ssa le vorrei porre una domanda circa una questione spinosa che mi sto trovando ad affrontare. Devo acquistare un’ex casa dell’ATER dal figlio (unico erede) di una proprietaria deceduta l’anno scorso. Ad affare concluso il notaio ci fa presente che prima dell’acquisto dobbiamo attendere il diritto di prelazione che può esercitare l’ATER sull’immobile, l’erede-proprietario mi comunica che suddetta azienda gli chiede 5800,00 euro e che la spesa va equamente divisa fra lui e me. Ignorando la materia le sarei grata se mi desse qualche delucidazione.
Anticipatamente ringrazio
Annamaria Addante risponde
Lei non deve pagare nulla di questa spesa,perchè è una spesa che l’Ater carica sul proprietario quando questo rivende perchè ci specula avendo lui comprato questo alloggio per una somma modesta,molto modesta,meno di 50mila euro, pertanto la deve pagare lui e solamente lui.
Gentile D.ssa, volevo chiederle, mio padre assegnatario alloggio comunale. aveva fatto richiesta di acquisto al comune di Avellino utlizzando Legge Reg. 560/93. Purtroppo è deceduto prima di fare il preliminare, posso fare richiesta io (figlia) anche se non ero sua convivente.
La ringrazio anticipatamente.
Annamaria Addante risponde
Se suo padre ha ricevuto la lettera di acquisto e ha risposto di si,lei può fare richiesta come erede perchè è come se ci fosse stato il preliminare,tant’è vero che la regione lazio nella legge 27/06 art.52 comma 2 ritiene in questi casi che il contratto sia considerato concluso,come prevede tra l’altro il codice civile.
Gentile D.ssa Addante vorrei chiederLe un consiglio. Sto acquistando una casa ex ATER a Livorno con diritto di prelazione che non è stato ancora pagato dal venditore. L’agente immobiliare spinge per fare il compromesso dicendomi che al rogito il diritto deve essere estinto altrimenti non possono vendere. Sarebbe meglio invece rimandare il compromesso e attendere l’effettiva estinzione del diritto di prelazione o posso comunque andare avanti con la compravendita senza incorrere in spiacevoli inconvenienti? Sa mica a chi posso rivolgermi per ulteriori chiarimenti nella mia zona? Grazie in anticipo, è molto disponibile.
Annamaria Addante risponde
Se lei fa il compromesso e al momento del rogito lei non può rogitare perchè non è stato istinto il D.P lei ha diritto ad avere quando ha versato raddoppiato.Per tutte le informazioni si deve rivolgere all’ater.
salve D.ssa Addante, un mio amico mi chiedeva se fosse possibile,dopo aver acquistato in contanti e rogitato nel 2006 presso ente poste un appartamento a roma, rivenderlo entro questo anno. L’atto cita” premesso che,con decreto del ministero dei lavori pubblici in data 1964 è stato approvato il piano per l’edilizia economica e popolare dal comune di roma per l’attuazione della legge 18/04/1962 n.167 che con la legge 10/02/1982 n. 39 il ministero delle poste e telecomunicazioni è stato autorizzato all’attuazione di un programma di interventi straordinari finalizzati alla realizzazione di alloggi di servizio sulla base della legge 167/1962 da assegnare in locazione ai propri dipendenti,con riferimento all’artic.40 della legge 28/02/1985 n.47, il sig. ta lde tali (rappresentante dell’ente) dichiara che la costruzione è oggetto di regolare concessione ed. La parte acquirente viene immessa nel godimento e nel possesso “uti dominus” di quanto alienato.Ai sensi dell’art.1 comma 20 della citata legge 24/12/1993 n.560, le unità immobiliari di cui al presente atto, non possono essere alienate per un periodo di 10 anni dalla data dell’atto.”
Le chiedo dunque se i proprietari avendo rispettivamente ben oltre i 65 anni, a seguito dell’avanzata età possono godere della vendita del suddetto immobile?
…è necessario che vi sia anche una disabilità fisica ?
Possono dunque venderlo in base solo all”età considerando che si dovranno anche trasferire oltre i 50km da li? (ammesso che sia anche questo uno dei requisiti), è valida la vendita a 5 anni dall’acquisto o ne occorrono 10 come da atto.Grazie anticipatamente.
Annamaria Addante risponde
La regione Lazio con la legge 27/06 ha modificato i 10 anni a 5 anni non so se le Poste accettino tale modifica ci provi.
Salve,D.ssa Addante, grazie per la risposta, mi perdoni se ribatto….(vendita appartamento da ente poste,veda precedente post).
Quello che mi interessava in particolar modo sapere non è tanto la durata degli anni per vendita se 5 o 10, quanto alla fattibilità di vendita in riferimento ad una di queste motivazioni ovverosia:
1)disabilità del proprietario
2) o per dovuto spostamento oltre i 50km
3) o ancora per gli oltre 65 anni di età dello stesso, dall’appartamento in oggetto. Insomma mi occorrerebbe sapere se con ente poste (ripeto pagato per intero gia 6 anni fa in contanti) oggi questo proprietario può vendere appellandosi in modo certo ad uno di questi requisiti sopracitati.
P.s. Subentra percaso anche una percentuale da dare alla vendita all’ente stesso?
Grazie per l’att.ne.
Saluti
Samuel
Annamaria Addante risponde
Lei non vuole capire le ho già detto che le Poste non sono l’Ater e pertanto rispondono solo alla legge nazionale che parla di 10 anni,per cui tutte le ipotesi che lei mi fa non hanno senso.
Le ho detto ci provi,nel senso di andare alle poste spiegare la situazione,se si commuovono lo potrà fare altrimenti no.
Non deve pagare nessun diritto di prelazione perchè anche quello riguarda solo l’Ater.
Salve D.ssa, mi scusi se insito ma le chiedo se da questo url si evince la fattibilità di quanto chiesto anche per ente poste,da quello che posso comprendere includono anche queste tipologie di cespiti e fanno menzione dell’eccezione all’alienabilità di tali immobili per cause particolari sotto il decennio, come l’età o il trasferimento oltre i 50km.Mi può gentilmente darmene conferma?
Il sito è http://www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/record.asp?idrecord=111&cat=9
Grazie.
Annamaria Addante risponde
Per l’ultima volta le dico che le Poste fanno riferimento solo alla legge nazionale 560/93 ha capito! e non devono pagare nessun diritto di prelazione per rivendere l’alloggio dopo 10 anni.
Se lei ha urgenza trovi un acquirente disposto alla vendita differita.
SALVE D.SSA ADDANTE,
LE VOLEVO CHIEDERE CHE ABITO SU UN PALAZZO DI SOLI DUE APPARTAMENTI; IL MIO E L’ALTRO CHE DOPO ANNI DI AFFITTO E’ IN VENDITA HO QUALCHE DIRITTO DI PRELAZIONE?
GRAZIE
aLBERTO
Annamaria Addante risponde
se lei abita sull’alloggio che il proprietario ha messo in vendita lei ha il diritto di prelazione, se ha il contratto regolare di affitto,
Salve,presidente Addante
Sono invalido al 100% e handicappato grave,solo, disperato.mi hanno proposto l’ acquisto di una casa popolare al tufello per 15 mila euro.8.000 in contanti il resto a rate.la conduttrice si trasferirebbe in campagna e ,al municipio firmerebbe,se,ho,capito bene,una dichiarazione in cui io risulterei suo parente o comunque facente parte lo stato di fAmiglia.lo so che sarebbe illegale,ma io i soldi per vivere in Affitto non li ho.Ho chiesto un prestito.quale sarebbe la procedura che mi garantirebbe di più?
se la sua etica glie lo permette,gradirei un consiglio sul come gestire la cosa.L’alternativa,per me,sarebbe la strada.distinti saluti.p
.s pur avendo pieno diritto non spero certo nell’assegnazione di una casa popolare.figurati….
Annamaria Addante risponde
capisco la sua situazione e disperazione,ma lei non deve dare nulla a questa sig.ra,ma denunciarla ai carabinieri, perchè se lei accetta, oltre ai soldi che darà alla sig.ra poi dovrà pagare 21mila euro di multa e inoltre pagare il canone sanzionatorio che se gli va bene se la casa è di vecchia costruzione pagherà dalle 250 alle 350 euro al mese con il rischio che se la costruzione è più nuova può arrivare fino a pagare 900 euro di canone sanzionatorio.
Con il rischio che lo possono sgombrare.
Buongiorno dott. Addante,
devo acquistare un appartamento a Cagliari costruito ante 1 settembre 1967 a totale carico dello Stato come dichiarato nell’atto di cessione all’attuale proprietario e probabilmente assegnato negli anni ’50. La vendita/cessione (1997) è stata fatta in base al DPR del 17 gennaio 1959 n 2. Nel rogito vi è specificato il divieto di alienazione nei 10 anni successivi, null’altro è specificato in ordine alla prelazione. Ora il notaio presso il quale mi sono rivolto ritiene che sussista il diritto di prelazione in base al DPR n 560 24/12/93 e a una altra norma degli anni 2000.
La domanda è: sussiste il diritto di prelazione? Se negativo, da quale norma esattamente si evince?
La ringrazio per la cortese attenzione, buona giornata
Sergio
Annamaria Addante risponde
Questi notai vogliono quasi tutti la pappa fatta, se nel rogito non è menzionato il diritto di prelazione lei non lo deve pagare e il suo notaio se si leggesse le norme che lei mi ha menzionato lo capirebbe subito.
Gentilissima signora Abbante,
forse non capisco bene, ma mi sembra che quel che lei dice rispondendo a Samuele (19 gugno e 21 giugno 2012), non torni. La legge cui si rifanno le Poste per la vendita di immobili (la 560/1993, credo, e non la 569/1993 come è scritto all’inizio del blog, o sbaglio?), prevede esplicitamente il diritto di prelazione (art 1 comma 20), e ciò mi sembra in contrtasto con ciò che Lei sostiene nelle risposte.
Mi chiarisca se e dove sbaglio. La ringrazio della dedizione e competenza che dedica a questo blog.
Annamaria Addante risponde
si la legge è la 560 del 1993 è stato un errore di battitura,la ringrazio per avermelo detto,in merito al diritto di prelazione, le leggi vanno lette nel loro complesso e non solo un articolo,perchè nella legge si parla in merito al diritto di prelazione allo IACP e suoi consorzi e non credo che le poste italiane siano un consorzio dello IACP.
la ringrazio della sollecita e chiara risposta. Non conoscendo la sigla IACP, avevo ignorato la restrizione del comma 20 che lei mi ha chiarito: mea culpa.
Annamaria Addante risponde
è sbagliando che s’impara,ciao.
salve scrivo in quanto i miei zii anno ereditato per causa morte dei genitori un appartamento dello iacp di messina pagato totalmente nel 1992 e venduto nel 2008, ora secondo la clausula sul diritto di prelazione dello iacp se non prima trascorsi i 10 anni non poteva essere venduto in qesto caso i 10 anni sono trascosi, ma anno dovuto pagare lo stesso perchè: loro erano diventati propietari nel 2007 tramite successione. grazie
Annamaria Addante risponde
le clausole sono due una è il diritto di prelazione,che quello se vuoi vendere lo devi pagare,perchè non si estingue mai,solo pagandolo e l’altro è il divieto di venderlo non prima di 10 anni x evitare la speculazione.
grazie per la risposta
Annamaria Addante risponde
Molto gentile
gentilissima Dott. Addante, mio suocero vuole vendere casa aquistata dallo iacp, ma sul contratto ce una clausula di diritto di prelazione che non puo essere venduta non prima di 10 anni ,ma i 10 anni sono gia passati deve esercitare lo stesso il diritto verso lo iacp ? se si, deve versare anche un contributo economico allo stesso istituto ? quale cifra? grazie anticipatamente
Annamaria Addante risponde
Si lo deve pagare è il 10 x per 100 della rendita catastale x per 100 più iva
Annamaria Addante sono propietario di un appartamento dello iacp di messina ora vorrei venderlo ma sul contratto ce una clausula sul diritto di prelazione dello iacp che se non sono trascorsi 10 anni non posso vendere l’immobile ma dalla data della stipula del mio contratto i 10 anni sono già passati, vale ancora la clausula sul diritto di prelazione allo iacp? e se si devo versare una somma allo stesso istituto
Annamaria Addante risponde
Si il diritto di prelazione si estingue solo pagandolo, si lo deve pagare allo IACP
gent. dott.ssa
nel mese di luglio ho acquistato la nuda proprietà della quota del 50% di mio fratello di una casa ex IACP ereditata nel 1972 per la scomparsa del mio caro papà. Egli l’aveva riscattata nel gennaio 1970 ai sensi del DPR 17-1-1959 n.2.
io, poi ho donato a mio fratello l’usufrutto della mia quota in modo che possa abitarvi serenamente. Non ho comunicato nulla all ‘ Ente. Sono a posto o dovevo fare qualcosa? La ringrazio per sua even tuale risposta
Annamaria Addante risponde
Non devi fare nulla e non devi pagare nulla.
Buongiorno, Abbiamo estinto il diritto di superficie della ex casa Ater.
nell’atto di acquisto del terreno c’è scritto CESSIONE DI DIRITTO REALI A TITOLO ONEROSO e non estinzione diritto di superficie.
Volevo chiederle se giuridicamente è la stessa cosa.
Grazie
Christiane
Annamaria addante risponde
Si è la stessa cosa significa che lo avete pagato.
salve, se il contratto di vendita stipulato ai sensi delle leggi 513/77 e 457/78 e non viene indicata la clausola del diritto di prelazione, pare che questa non sia dovuta, come specificato dal seguente link:
http://www.federcasa.it/pareri/2002/gestione/2003_02_1.htm
secondo lei e’ corretto?
Annamaria Addante risponde
il parere è giusto e fa riferimento agli alloggi venduti con la legge 513 art.27 e 457 solo in questi casi
grazie
Paolo
nel contratto e’ scritto così: “ai sensi e per gli effetti del dpr 17/01/1959 n.2, della legge 27/04/1962 n.231, della legge 8/8/1977 n.513 e della legge 5/8/78 n.457″…nessun’altra clausola oltre quella di inalienabilita’ per 15 anni…
mi conferma quindi che non ce’ nessuna clausaola di prelazione?
Annamaria Addante risponde
Si non deve pagare nulla.
Salve, Egr. Dottoressa solo adesso ho avuto la possibilita’di leggere le sue interessantissime risposte, le sarei grato se volesse illuminarmi su alcuni dubbi, ho acquistato un’immobile a Napoli nel mese di luglio 2011(con osservanza Legge 560/93) di proprieta’ del comune di Napoli pagamento in contanti tramite la ERP, nel rogito leggo “non potra’ essere modificata la destinazione d’uso dell’immobile per dieci anni dalla registrazione del contratto di acquisto…)
Domando,posso affittarla e inoltre in merito alla LR 7/2009 campania quanti anni devono trascorrere per una eventuale vendita.
Cordialmente Vincenzo.
Annamaria Addante risponde
Non modificare la destinazione d’uso significa cambiare catastalmente l’uso da abitazione ad altro.
Se la legge da lei indicata non modifica la 560/93 gli anni sono sempre 10.
Gent.ma Dott.ssa A.Addante, grazie per la risposta alla mia precedente domanda,saro’ ripetitivo ma reputo molto utile il suo blog e colgo l’occasione per chiederLe lumi sulla procedura per poter vendere l’immobile.
Acquisto un’immobile (Legge 560/93) in dismissione dall’ente Comune di Napoli con pagamento per contanti luglio 2011, per poterlo rivenderlo occorrono che trascorrono 10 (dieci) anni, oppure, 5 (cinque) anni in presenza di un determinato requisito; la mia domanda e’ che punteggio minimo di invalidita’civile occorre? e presumo che ha valenza anche in Campania(Napoli).
Cordiali saluti Rag. Vincenzo
aNNAMARIA aDDANTE RISPONDE
no caro signore ogni regione legifera per proprio conto per cui lei dovrà leggersi bene la legge della sua regione,lo farei io per lei,ma questo è un periodo di fuoco e non ho proprio tempo.
Carissima Annamaria, grazie delle risposte finora concessomi e piu’mi aggiorno e piu’ aumenta la mia delusione vivendo in campania regione “ricca” mi auguro di aver letto e capito male! Le invio uno stralcio aggionato sulla prelazione da corrispondere al Comune di Napoli per aver acquistato un “suo” immobile in dismissione.
Le chiedo un suo parere, per quanto mi riguarda autorevolissimo di prestare attenzione al punto 3 in merito alla quota variabile decrescente(questa cosa e’ veramenta grandiosa) dal 15% all’ 1% ma, allora debbo pagare il 20%+15% della R.C.(537.12) + iva?
Invece, posso (fregarli) con il punto 4 (Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi leggittimi) vendendo casa a mio figlio, il quale
acquistando con rogito regolare, poi e’ libero o non ne usciamo piu’.
In attesa di risposta La saluto con affetto e grazie x tutto quello che fa.
Vincenzo.
Comma 33
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24
Art.55
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o
dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto
1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un
periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando
non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti
dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono
alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario,
il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di
prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per
cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per
cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa
all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio
calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della
legge n. 560/1993 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo
stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al
comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi .
Annamaria Addante risponde
Bella domanda, il diritto di prelazione normalmente si eredita,ma quì la regione dice che tra eredi non si effettua, io sinceramente proverei a vendere al figlio, l’importante è che sul rogito il notaio non trascrivi più il diritto di prelazione o altro vincolo.
Una volta fatto il rogito chi potrebbe impedirglielo? A meno che nelle pieghe di questa benedetta legge non ci sia scritto qualche altra cosa.Bisognerebbe chiedere un parere all’ufficio legislativo della Regione campania.Però forse vale la pena di rischiare,senta anche il suo notaio.
Buongiorno Annamaria, per favore mi puo’citare la legge della Regione Lazio (per confrontarla con quella della Regione Campania) a riguardo la riduzione da 10 anni a 5 anni x poter vendere del punteggio minimo di invalidita’ civile? in quanto, il sottoscritto e’ portatore di handicap del 67%.
Sempre Grato Rag. Vincenzo
Annamaria Addante risponde
La legge reg.le 27/06
Grazie
Ho letto l’art.48 della L.R. 27/06 i requisiti sono diversi,volendo essere ottimisti occorre un buon avvocato, a proposito di avvocato in materia allogggi popolari e quantaltro, ma, a Napoli c’e’ qualche ANNAMARIA ADDANTE? e con questa mia ultima speranza La saluto e la seguiro’ sul suo blog. Caramente Rag. Vincenzo
Annamaria Addante risponde
Me lo auguro per lei, ma non lo so.
Buongiorno,
ho acquistato una casa all’asta nel 2002 di proprietà ATER, tramite la legge 560.
Il vincolo, presente nel contratto di acquisto, prevede di non poterla vendere per 10 anni e sulla stessa vige il diritto di prelazione di Ater.
I 10 anni sono passati.
Per la prelazione, avendo acquistato all’asta ad un prezzo poco sotto il “normale”, e dovendo pagare ad Ater (se chiedo che rinuncino alla prelazione) circa 10.000 euro, non ho intenzione di chiedere che rinuncino alla prelazione, ma bensì che la utilizzino (al prezzo da me pagato più rivalutazioni ISTAT).
Domanda:
1. Ater è obbligato a ricomprare?
2. Se non è obbligato può chiedere lo stesso i soldi per togliere la prelazione, malgrado io non glielo chiedo (anzi la mia richiesta sarà che lo esercitino il diritto), ma sono loro che rinunciano (scelta che già mi hanno comunicato informalmente di non riacquistare) a tale diritto?
grazie
Quali sono i riferimenti di legge visto che la 560 e successive leggi regionali non sono chiare, o io non colto, nel normare questa fattispecie?
molte grazie
Annamaria Addante risponde
Ma se lei l’ha acquistata dall’ater all’asta nel suo rogito deve essere scritto che oltre i 1o anni deve pagare il dirito di prelazione.
Inoltre a che prezzo l’ha acquistata?
E perchè l’Ater l’ha messa in vendita? Era di un proprietario che non ha potuto più pagare?
Mi risponda a queste domande e le darò una risposta ,se vuole può chiamarmi al cell.3394581140
Salve,
seguo da tempo i suoi forum.
Ho una situazione un po’ problematica in merito ad una vendita di un immobile ex IACP sito a Roma in zona San Giovanni.
Premettendo che il vincolo dei 10 anni è trascorso nel 2011 e che la prelazione è comunque dovuta all’ATER come da atto di compravendita.
Ho trovato un acquirente che ha espresso la sua volontà di acquistare l’immobile tramite una proposta d’acquisto.
Nello stesso tempo preparo per il proprietario dell’appartamento una lettera nel quale si chiede all’ATER : “Richiesta conteggi per estinzione del diritto di prelazione immobile Via …………”.
Tale raccomandata a.r. indirizzata all’ Ufficio Alienazione Alloggi Viale di Valle Aurelia, 286 / H, veniva spedita dal proprietario dell’immobile il giorno 04 Giugno 2012.
Stando ai 120 giorni previsti, la risposta dell’ATER dovrebbe pervenire verso il 05 Ottobre.
Ora stiamo al 01 Ottobre e la comunicazione non è ancora arrivata.
L’unica persona che mi ha saputo dare qualche delucidazione è la Sig.ra Clarizio, la quale, solo telefonicamente (in quanto mi è stato detto che non riceve al pubblico!!) mi ha garantito che entro 120 giorni l’ATER risponderà alla raccomandata (anche se poi si è ripresa dicendo che sono in carenza di personale e le richieste di vendita sono tante…!!).
Mi ha anche garantito che questo è l’unico Iter da seguire.
Quindi l’unica soluzione è aspettare.
Il problema è che entro il 15 Ottobre devo dare una risposta agli acquirenti, altrimenti, sebbene il proprietario dell’immobile non abbia colpa, ritireranno la loro proposta.
Ora, Sig.ra Addante, come posso fare per far andare tutto per il meglio??
Grazie della cortese risposta e mi scuso se sono stato troppo prolisso.
Cordiali saluti.
Paolo Mattei
Annamaria Addante risponde
Glie la sollecito.
Salve,
grazie della Sua collaborazione.
I dettagli della vendita sono :
Proprietario immobile = Sig. D’Acunto;
Indirizzo immobile = Via Solunto;
Matricola 164864.
Per qualsiasi chiarimento il mio recapito è 328/7945007.
Grazie ancora e cordiali saluti.
Annamaria Addante risponde
Domani cercherò di sapere come stanno le cose e le telefono.
Gentile signora Addante,
ho ereditato da mio padre, insieme a mio fratello, due immobili, une dei quali assegnato a mio padre dall’Ater. Volendo io e mio fratello addivenire ad una divisione per assegnarci in proprietà esclusiva gli immobili ereditati (a me toccherebbe l’immobile Ater) chiedo alla sua esperienza se anche in caso di divisione si debba chiedere il diritto di prelazione all’Ater e versare il famoso 10%. Grazie. Cordialità.
Annamaria Addante risponde
Lei il 10% della rendita catastale x per cento lo dovrà pagare solo quando vorrà vendere l’immobile.
Grazie per la veloce e cortese risposta.
OK!
Gentile Dott.ssa Addante,
Io e i miei tre fratelli abbiamo ereditato un immobile a seguito della scomparsa di nostro padre in Via A.Cassioli (Torrespaccata). L’immobile prima I.N.C.I.S. e poi ATER è stato acquistato da mio padre (assegnatario ex incis) nel 1989.
Nel contratto di acquisto nelle premesse si scrive testualmente:…”ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina degli artt. 28 e 29 della legge 8.8.1977 n.513, modificati dall’art. 52 della legge 5.8.1978 n.547, ………….trasferisce in proprietà al sig. ecc. ecc.”. Ora la mia domanda è: dobbiamo pagare il diritto di prelazione? E se si, cosa dobbiamo fare?
La ringrazio per un’eventuale risposta
Cordiali saluti
Roberto Pugliani
Annamaria Addante risponde
Si dovete pagare il diritto di prelazione che consiste nel pagare il 10% della rendita catastale moltiplicata x cento più il 21% IVA.
Guardate bene nel rogito o se vostro padre negli anni 2003 ha fatto fare la riduzione della rendita catastale.Comunque guardate sul rogito se è accatastato A/3 classe 3 dovete andare al catasto e fare la richiesta per il declassamento dalla 3 alla 2 classe,come abbiamo fatto tutti così pagate di meno.
Poi dovete fare la richiesta all’Ater, sul mio blog trovate anche il modulo sotto la voce articoli.
Se volete altrwe informazioni io sono in associazione a Torre spaccata i giorni dispari dalle 17 alle 19 in via Elisabetta Canori Mora 21
Gentilissima Dott.ssa Addante,
La ringrazio per la tempestiva e cortese risposta. Ho controllato nel rogito (come da Lei suggerito) ed effettivamente l’immobile è accatastato in A/3. Nei prossimi giorni mi recherò al catasto a modificare la classe.
Grazie
Cordiali saluti
Roberto Pugliani
Annamaria Addante risponde
Quando va al catasto faccia presente che Torre spaccata era stata tutta modificata e chi nonaveva fatto la domanda lo avrebbero dovuto fare d’ufficio.
SONO IL SIGNOR SANTUCCI UMBERTO MIA MOGLIE HA RICEVUTO LA LETTERA RACCOMANDATA DA PARTE DELL’ATER,NELLA QUALE E’ SPECIFICATO L’IMPORTO DA PAGARE COMPRENSIVO DI IVA (GIUSTAMENTE COME LEI GIA HA CONFERMATO IN RISPOSTA AL SIGNOR NANDO)LA MIA DOMANDA E: E’ LEGALE LA RICHIESTA DELL’ATER DARE 15 GIORNI DI TEMPO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO?) GRAZIE
Annamaria Addante risponde
NO non è legale è una delle tante prepotenze del dott.Mari, che il Presidente Prestagiovanni consente ancora a questo signore di fare il bello e cattivo tempo dentro l’Ater è una situazione veramente vergognosa.
Carissima dott. Addante spero mi possa aiutare per un mio piccolo problema .
Sono proprietaria alloggio ATER decima, sono trascorsi i 10 anni e più, ora deciso di vendere, quindi mandata raccomandata all’ater per diritto prelazione . Il problema … ho già trovato aquirenti e fermato nuova casa,e i probabili acqurenti vorrebbero fare compromesso a gennaio , ma come possiamo fare se non arriva risposta di pagamento dall’ater mi può far sapere se possibile accelerare tempi mandando un fax o altro a qualcuno che si occupa della prelazione. Altrimenti anche io perdo acconto per nuova casa. La ringrazio anticipatamente
Annamaria Addante risponde
La cosa vergognosa è che l’Ater di Roma che piange perchè non ha soldi poi impiega 120 giorni per farsi pagare il diritto di prelazione,queste sono le assurdità dell’Ater.
Comunque lei faccia immediatamente la raccomandata con tutti i documenti necessari e poi speriamo di fargliela dare prima entro gennaio,ma comunque ci potevate pensare anche prima o non lo sapevate?
carissima dott.sa abbiamo mandato raccomandata con tutta documentezione il 18/10 .
NON SAPEVAMO che c’era diritto prelazione e che questo comportava il fermo del rogito ecc…
Quindi noi siamo andati avanti, dopo tramite il suo blog abbiamo scoperto tutto, quindi nel frattempo abbiamo trovato gli acquirenti e fermato ns nuovo appartamento, ma i presunti acquirenti non fanno compromesso se prima non arriva la quietanza di pagamento all’ATER ma io nel frattempo potrei perdere acquirenti e caparra della nuova casa.
Ecco perchè chiedo se possibile accelerare pratica scrivendo a qualcuno che si occupa della prelazione o mandare fax. AIUTATEMI
Annamaria Addante risponde
Ho girato la tua e-mail al Presidente dell’Ater,speriamo che riesca a far accorciare i tempi.
Io ti ringrazio infinitamente e ti farò sapere saluti
OK.
Buongiorno, continuo a leggere la sua rubrica anche se non le devo chiedere niente. Le auguro Buone Feste !
Christiane
Annamaria Addante risponde
Grazie, le contracambio gli auguri e le auguro tanta fortuna.
Buon Natale.
Rag. Vincenzo da Napoli.
Annamaria Addante risponde
Grazie anche a lei e ai suoi cari.
Gentile dott.sa Addante,
in ottobre 2012 ho stipulato un compromesso di vendita per l’acquisto di un alloggio ex-ATER decima. Il proprietario, che ha acquistato nel 2005 dall’ATER, (Legge 42/1991 citata nell rogito) ha inviato l’8 ottobre (timbro della ricevuta il 16) una raccomandata all’Ater per l’esercizio del diritto di prelazione.
Ancora non ha ricevuto nulla, ma nel compromesso abbiamo fissato una data limite del 31 gennaio. Io , oltretutto, avendo ottenuto il mutuo a buone condizioni, ho fretta di andare a rogito. Come possiamo fare per sollecitare? Se passa ancora tempo lui va in difficoltà con un nuovo acquisto che ha in corso, io non mantengo la concessione del mutuo che, di questi tempi, non si ottiene facilmente.
Le chiedo, se può, un importante intervento urgente.
Se vuole le mando in privato i riferimenti?
Grazie, veramente grazie, per quanto potrà fare.
Annamaria Addante risponde
me li mandi o mi telefoni 3394581140
Dopo aver inviato il commento ho compreso meglio la faccenda dei 5 o 10 anni. Preciso che nel rogito c’è il vincolo di 5 anni e che i proprietari sono ampiamente oltre i 65 anni, quindi non ci dovrebbe essere problema, manca solo di ricevere l’importo da pagare, se ho capito bene.
Grazie ancora.
P.S. ho visto dopo, che non vuole essere chiamata dott.sa, me ne scuso, ma penso che lei meriterebbe una laurea ad honorem per quello che fa.
Annamaria Addante risponde
non lo voglio perchè non lo sono e a me piace dire la verita, la ringrazio per la sua stima.
Sul mio blog se va agli articoli trova il modulo per l’estinzione.
Gentile sig.ra Addante,
le volevo proporre il mio quesito: per circa 20 anni io mio marito e le due figlie abbiamo convissuto con i miei genitori in un alloggio in affitto dello iacp di Salerno;dopo vari problemi di incompatibilità caratteriali con mia madre, io e mio marito abbiamo deciso di comprare casa accollandoci un mutuo trentennale da suicidio.Una delle mie figlie è rimasta ad abitare con i nonni, facendo parte del loro nucleo famigliare.Avrà diritto un domani a questa casa?Se io subentrerò nel loro nucleo fra cinque anni (adesso sono vincolata ad avere la residenza dove ho acquistato casa) ne avrò diritto anche io,pur avendo una casa di proprietà al 50% ?
La ringrazio in anticipo
Annamaria Addante risponde
Purtroppo no.Ma sua figlia se è nata li si.
Gentile dott.sa Addante
Le volevo sottoporre un problema che sta affrontando in questi giorni un mio parente. Mio zio ha comprato nel 2005 un appartamento che il suo venditore aveva aveva comparto nel 1996 dallo IERP di Perugia. Dovendo a sua volta vendere in questi giorni l’appartamento, il notaio si è reso conto che il precedente notaio aveva del tutto trascurato i vincoli derivanti dalla provenienza e non aveva chiesto allo IERP la rinuncia alla prelazione che quindi chiede sia prodotta ora. Prescindendo da ogni considerazine sul comportamento del precedente notaio, è legittima questa richiesta considerando che già c’è stato un trasferimento a titolo particolare? Spero di essere stato chiaro. Grazi per l’attenzione che vorrà dedicarmi.
Annamaria Addante risponde
La richiesta è leggittima in quanto quell’atto è nullo, dovete rintracciare il vecchio proprietario,ma sopratutto farvi rimborsare il danno subito dal notaio.
Gentile sig.ra Addante,
le volevo proporre il mio quesito:io sono tra separazione e divorzio sono dieci anni, e per motivi economici mi sono trasferito nella casa natale con mio padre, vecchio e lo accudito fino alla sua morte, adesso mi chiedo se io ho il diritto di fare la voltura di una casa del aterp essendo proprietario al 50% di un appartamento che il giudice in sede di divorzio ha assegnato l’appartamento a mia ex moglie e hai tre miei figli, posso rimanere in affitto nella casa di mio padre essendo un alloggio popolare aterp mi dica cosa devo fare io non ho soldi per pagarmi un’affitto in quento do alimenti ai figli mi risponderebbe e urgente grazie
Annamaria Addante risponde
Mi dispiace in questo momento non ho tempo per approfondire la questione essendo candidata alla regione Lazio sono impegnatissima.Occorre verificare le leggi della sua regione ,se non ha fretta dopo le elezioni se mi riscrive provvederò a leggerle e darle una giusta risposta.
Ad ormai quasi quattro mesi dalla domanda di estizione del diritto di prelazione, forse l’ATER (informazioni telefoniche) sta per inviare la raccomandata per il pagamento.
Ma dopo il pagamento, che avverrà prestissimo perchè abbiamo una urgenza del diavolo, come si fa ad avere la lettera di liberatoria? passerà altro tempo? Lo chiedo perchè vorrei cominciare a fissare la data del rogito. Intorno al 15 febbraio può dandare bene o c’è qualche altro girone infernale da passare?
Grazie.
Annamaria Addante risponde
A parte che con la lettera e il bonifico effettuato il notaio potrebbe anche rogitare,ma la liberatoria in genere arriva subito.
Signora Addante buon giorno, sono un assegnatario di torre spaccata, in merito alla vendita della casa mi,e’ arrivata la lettera a cui ho dato riscontro con il bonifico e l’invio dei dati. Volevo sapere dato per scontato la prelazione per il riacquisto da parte Dell Ater, visto,che faccio parte della legge 560/1993, se questo riacquisto e’ subordinato ad un prezzo fissato da loro al momento del rogito? Grazie la saluto cordialmente.
Annamaria Addante risponde
No ma dal 10 x cento della R.C x per cento più iva.
grazie molto gentile ma speriamo che non mi cacciano prima
Annamaria Addante risponde
Non disperi
Gentilissima Annamaria,
i miei genitori stanno vendendo una casa ex incis poi passata all’IACP.
Il rogito è dell’aprile del 1990, quindi i 10 anni sono abbondantemente trascorsi. Nell’atto c’è però il riferimento alla legge 513/77 quindi immagino che lo IACP, ora ATER, debba esercitare il diritto di prelazione.
Al riguardo ho due quesiti:
– l’ente ha concesso sempre il nulla osta o ha esercitato tale diritto? ed in questo caso il prezzo come è stato calcolato?
– nel caso si scegliesse di pagare il 10% del valore catastale quest’ultimo come viene calcolato: moltiplicando x 110 o x 120 viste le recenti disposizioni legislative?
La ringrazio molto per la risposta che vorrà fornirmi.
Paola
Annamaria addante risponde
La legge 513/77 è stata moddificata dalla legge 560/93, per cui il diritto di prelazione non è più in capo all’Ater,ma in capo al proprietario che dovrà pagare il 10 x cento della R.C moltiplicata x cento più iva al 21%
Gentile sig.ra Annamaria,
Le scrivo per avere da lei delle delucidazioni in merito alla mia situazione ho acquistato 6 anni fa un appartamento delliacp di napoli ,con la legge 513/77 il contratto recita : l’acquirente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del citato art 28 della legge n.513/77
1) per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione l’alloggio acquistato non puo essere alienato a nesun titolo ne su di esso puo costituirsi alcun diritto reale di godimento;
2) l’alloggio potrà essere alienato solo quando ricorreranno le onizioni indicate nello stesso art 28 legge 513/77 ; il diritto di prelazione ,di cui al nono comma del suddetto articolo ,si estingue ai sensi della legge 560/93 art 1 comma 25 qualora l’acquirente versi all’istituto un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base dell’estimo catastale dell’alloggio stesso.
Ad per motivi di lavoro mi sono dovuta trasferire in emilia romagna , per vendere il mio appartamento a napoli devo aspettare altri 4 anni o anche in campania esiste il vincolo che se i si deve postare per lavoro è possibile vendere l’appartamento?
La ringrazio anticipatamente
Antonella
Annamaria Addante risponde
purtroppo no,ma lei può pagare l’estinzione del diritto di prelazione,perchè quella si può pagare in qualsiasi momento e poi potrebbe fare la vendita differita,ovvero con la sottoscrizione del rogito allo scadere dei 4 anni.
Prova
?
Gentile Signora,
Sto acquistando un appartamento soggetto alla legge 560/1993 situato a Roma da una persona che l’ha comprato dall’ente poste, sono passati 7 anni dall’acquisto dall’ente e la signora venditrice a 73 anni. Vorrei sapere se l’ente rilascia la liberatoria pagando il diritto di prelazione ed entro quanto lo deve fare?
la sig.ra non deve pagare nessuna liberatoria se l’alloggio era delle Poste la liberatoria era solo per lo IACP-ATER.
Gentilissima Annamaria,
come da Lei indicato ho inviato la raccomandata per l’estinzione del diritto di prelazione e l’Ater di Roma l’ha ricevuta il 7 febbraio, quindi i 120 gg scadrebbero il 7 giugno. Ora però abbiamo trovato degli acquirenti che vorrebbero concludere prima di tale data, è possibile sollecitare in qualche modo la pratica?
La ringrazio per la risposta.
Paola
Per anticiparla dovete trovare chi vi raccomanda al Dott.Mari, vi consiglio di inviare una lettera raccomandata al facente funzioni da Presidente sig.Mauro De Bosi e al direttore Avv.to Renato Panella chiedendo di sollecitare altrimenti rischiate di perdere il compratore.
La ringrazio per la risposta.
Ho provato anche a chiamare il call center ma mi hanno risposto che tassativamente devono passare 120 gg allo scadere dei quali automaticamente arriva la risposta. In un momento come questo dove avere liquidità è importante è assurdo che l’Ater si faccia pregare per incassare denaro sonante subito! Proverò con la raccomandata, ma volevo sapere se devo sempre indirizzarla all’ufficio alienazione immobili dove ho inviato la prima o è un altro ufficio quindi indirizzo.
Grazie per l’attenzione.
Paola
Cara signora le hanno detto una fesseria,perchè quando il dott.Mari vuole i 120 giorni non esistono e lo da subito il N.O.
E lo dico con certezza avendone avuto delle prove in merito.Per cui si rivolga come le ho detto e no al Call-center che non contano nulla, a meno che lei non conosca la responsabile del call-center che potrebbe aiutarla molto.
Grazie per la risposta immediata!
Un’ultima cortesia, l’indirizzo a cui inviare la lettera è sempre Viale di Valle Aurelia 286/h?
Grazie ancora!
si è quello l’indirizzo,ma io la manderei anche al direttore generale lungotevere tor di nona 1
Ho fatto come mi ha suggerito e le raccomandate sono state ricevute. Speriamo si sblocchi la situazione. E’ un vero peccato non essere riusciti ad eleggerla alla regione. Grazie per il suo impegno. Paola
Sopratutto per voi, visto come vanno le cose,ma speriamo di risolverle lostesso
Gentile sig.ra Addante,
il mio fidanzato ed io stiamo acquistando la nostra prima casa, per cui capirà la mia inesperienza a riguardo. Abbiamo fatto un’offerta per una casa riscattata dall’ater in data 1992. A seguito di una eredità del 2002, gli attuali proprietari hanno ricomprato l’immobile agli altri aventi diritto all’eredità con un normale rogito datato 2007. Attualmente non abbiamo tutte le carte ufficiali, ma alla nostra domanda sul pagamento della prelazione ci è stato risposto che non era stata pagata, poichè non era necessario, dandoci come conferma il fatto che nel rogito del 2007 nessun problema era stato riscontrato dal notaio. Noi sappiamo per certo che mia cognata, che ha acquistato nello stesso palazzo ha dovuto fare i conti con la prelazione, per cui mi chiedo, è possibile che all’interno dello stesso edificio, case riscattate nello stesso anno, in alcune ci sia il diritto di prelazione ed in altre no?
assolutamente no se loro hanno acquistato senza pagare il diritto di prelazione l’atto che è stato fatto è nullo.
Si informi meglio,perchè anche tra eredi se si vende una parte dell’alloggio il diritto di prelazione va estinto tutto ugualmente prima di fare la vendita e il relativo rogito.
Mi faccia sapere se è accaduto veramente e il nome del notaio, perchè se è accaduta una cosa simile quel notaio va segnalato all’ordine dei notai.
Gentile D.ssa Addante le pongo 1 quesito: ho acquistato 1 alloggio delle Poste Italiane nel 2005 e ai sensi della L.560/93 ho il vincolo dei 10 anni x poterlo rivendere.
1 – ci sono eccezioni a questa regola dei 10 anni?
2 – siccome io e mia moglie siamo in 1 cooperativa edile di 1 altro comune ma x l’assegnazione in cooperativa bisogna NON essere proprietari di altro immobile, l’unica possibilità x ottenere l’alloggio in cooperativa è che io e mia moglie ci separiamo e non facciamo + nucleo familiare assieme?
3 – ho letto che a 1 certo Samuel lei ha consigliato di trovare 1 acquirente interesato alla vendita differita…..di che cosa si tratta? e eventualmente la potrei fare ad esempio anche domani vendendo l’alloggio a 1 mio familiare?
La ringrazio in anticipo, buona serata!
la vendita differita non gli risolve il problema,perchè il rogito si fa alla scadenza del termine previsto.
Solo la separazione legale forse le può risolvere il problema,perchè deve vedere se la mancanza di titolarità di immobili deve essere al momento della domanda di accesso alla cooperativa o solo al momento dell’acquisto.
gentile d.ssa addante volevo sapere cosa potrei fare x quanto riguarda un acquisto di una casa popolare da parte di mia nonna nel 2007 adesso mia nonna e arrivata a mancare dopo 15 giorni che aveva acquistato la casa era gia andata dal notaio.. io adesso abito qui nella casa di mia nonna essendo anche residente2007 a 2013 il notaio ci dice che bisogna fare l’atto ma visto che siamo 7 figli siamo tutti eredi pero 3 figli vogliono vendere la casa ma gli altri figli voglio dare la casa a me.. volevo sapere cosa posso fare x sistemare la situazione….io pensavo che dopo 6 anni che la casa estata acquistata e ancora nn sia fatto l’atto l’istituto ritornava titolare pero riassegnandola a il residente della casa sempre io il figlio della signora che aveva acquistato la casa.. la ringrazio tantissimo d.ssa addante
se sua nonna era già proprietaria dell’alloggio e in assenza di testamento la proprietà della casa fa divisa tra gli eredi ovvero i figli.
Se tre dei figli la vogliono lasciare a lei lo possono fare benissimo tramite un notaio, per gli altri deve trovare un accordo con loro. Se la casa è stata acquistata nel 2007 che vuol dire che non è stato fatto l’atto?
l’atto ancora nn e stato fatto e cosa succede?
Quello che succede lo saprai il 7 maggio all’assemblea che si terrà con gli assegnatari di via dei Corsi.
capito potresti farmi sapere qualcosa grazie mille
il risultato verrà pubblicato sul blog e martedì 7 alle 18.30 abbiamo l’assemblea
Gentilissima sig.ra Addante, a seguito di quanto scritto in precedenza, abbiamo richiesto alla parte venditrice i documenti da far vedere al notaio, in modo che eventuali problemi vengano riscontrati ed eventualmente risolti, PRIMA di fare il compromesso. A questo proposito le vorrei chiedere: di quali documenti abbiamo bisogno nello specifico per questa prima fase della vendita? La ringrazio anticipatamente, anche per la disponibilità dimostrata nel rispondere sempre prontamente.
Daniela
Solo e unicamente del Rogito che va letto attentamente
Gentilissima D.ssa Addante,
ho acquistato nel 2003 un alloggio Aler di Milano.
L’Aler ha inviato una lettera con i conteggi per l’estinzione del diritto di prelazione pari al 10% degli estimi catastali+iva oppure dovrei sottoporre in caso di vendita a loro una proposta di acquisto di un terzo per il mio appartamento.
Nel 2006 era stata recapitata una circolare dove si precisava che l’Aler qualora volesse esercitare il diritto di prelazione pagherà la stessa cifra alla quale è stato ceduto l’immobile+adeguamenti istat.
Questa dicitura non è presente nella lettera appena arrivata che, in aggiunta a “sottoponendo ad Aler una proposta di acquisto di un terzo per il mio appartamento al fine di esprimere giudizio.”mi fa pensare che l’Aler ha solo PRECEDENZA nel caso in cui la somma da me richiesta è reputata interessante altrimenti l’istituto potrà decidere di non esercitarlo e lasciarmi libera di vendere al valore di mercato, corretto?
Spero di essermi espressa in una maniera comprensibile e la ringrazio anticipatamente per la risposta
Saluti
L.
non molto chiaramente,ma le dico che il diritto di prelazione che si esercitava con la legge 513/77 è stato modificato dalla legge 560/93,la quale ha spostato il diritto di prelazione che era assoluto dell’Aler all’assegnatario-proprietario per cui la legge dice che il diritto di prelazione è del proprietario che lo estingue ovvero può vendere a libero mercato il suo alloggio pagando il 1o x cento della rendita catastale moltiplicata per cento più iva.
Buongiorno,
3 anni fa mio cugino ha venduto un appartamento senza il relativo box riconoscendo all’acquirente una prelazione su una possibile vendita futura del box. Questa prelazione è scritta solamente sul compromesso e non è stata trascritta sul rogito.
Vorrei cortesemente sapere, visto i pareri discordi che fino ad oggi ho ottenuto, se la prelazione rilasciata solo sul compromesso è ancora valida, se eventualmente ha una scadenza.
Segnalo inoltre che mio cugino è mancato il mese scorso quindi il box è oggetto di successione.
La ringrazio per la gentile risposta che mi vorrà fornire e la ringrazio sentitamente.
Cordiali saluti.
Claudio Gaudioso
l’atto definitivo che di fatto annulla il compromesso è il rogito se nel rogito non è stato riportato lo potete vendere a chi vi pare. A meno che nella piantina catastale il box ne faccia parte integrante, se fosse così potrebbe rivendicare la prelazione, ma se lo dovete vendere qual è il problema?
Salve,
vorrei sapere cortesemente , se io proprietario di un appartamento Ater da poco piu’ di 5 anni, estinguendo il diritto di prelazione potrei vendere l’immobile anche se non rientro in nussen caso il quale è previsto la vendita prima dei 10 anni , a cosa vado in contro..
Grazie Cordiali saluti
Luca j
puoi estinguere il diritto di prelazione,ma non puoi venderlo prima dei 10 anni.Nessun notaio ti fa l’atto.
Buonasera signora Addante
mio padre ha un magazzino uso privato in affitto con l’Ater da oltre 40 anni, ha sempre pagato regolarmente l’affitto, i primi di luglio ci è arrivata la lettera di disdetta per il contratto di affitto scadente il 1-7-2015.
Poiché nella lettera c’era un indirizzo mail ho scritto chiedendo spiegazioni, mi è stato risposto che non s’ intende rinnovare ai sensi della legge 392/78, ma non mi hanno spiegato perchè.
Quali potrebbero essere i motivi? potrebbe essere la vendita? in tal caso non abbiamo noi x primi diritto all’acquisto?
Ringrazio e saluto
Art. 27
Durata della locazione
modificato dall’art. 7 della legge 9/2007
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:1.industriali, commerciali e artigianali;
2.di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. é in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
QUESTA è la legge a cui fanno riferimento, ma non mi sembra che vi sia qualcosa in merito, forse le conviene far scrivere da un avvocato.
egregia dott.ssa le sottopongo un problema che ha messo in difficoltà il notaio. voglio donare a mia figlia un appartamento che ho acquistato nel 2006 dall’ATER ( via I. persico a garbatella). tale donazione si configura nell’atto notarile come anticipo di atto ereditario ( in contemporanea ad un altro simile atto nei confronti dell’altro mio figlio). Ho fatto presente che tale atto non inficiava il diritto di prelazione dell’ATER che continua a sussistere nei confronti di mia figlia e che pertanto non era necessario per il Notaio avere tale rinuncia. il notaio mi ha fatto presente che le mie osservazioni sono leggittime se si legge l’atto di donazione come anticipo della successione, giacché per quest’ultima è da escludere ogni possibilità che possa operare la prelazione. Tuttavia, mi fa presente che le A.T.E.R. potrebbero ragionare in modo diverso e dire: la prelazione si applica a tutti i trasferimenti volontari mentre sono esclusi i trasferimenti mortis causa, appunto perché non volontari. tutto ciò premesso le rivolgo la seguente domanda: debbo chiedere all’ATER la sua interpretazione ed attenermi oppure il notaio può procedere seguendo la sua interpretazione? esistono precedenti di sua conoscenza? grazie e saluti
Il notaio ha ragiobe e inoltre le dico che la donazione non conviene farla,perchè è impugnabile fino a 10 anni dalla morte del donante e sul bene non si possono mettere ipoteche o venderla se non passano 10 anni dalla morte del donante
Se vuole tutelare sua figlia deve scegliere altri metodi.
egregia dottoressa approfitto ancora della sua competenza. nel caso di cessione del diritto di abitazione da parte mia nei confronti di mia figlia è sempre necessario richiedere la rinuncia al diritto di prelazione all’ATER?. grazie
mi scusi, ma cerchi di essere più chiaro se vuole una risposta giusta.
la cessione del diritto di abitazione non capisco cosa voglia dire
Abbiamo ereditato una casa acquistata da nostro padre dall’ater con la legge 513/77 nel 1982.
Interessati alla vendita abbiamo trovato una coppia interessata all’acquisto.
Il notato ci ha detto che per andare al rogito basta fare una comunicazione di intenzione alla vendita con dati prezzo di vendita e dati di chi acquista all’ater e trascorsi i 60 gg senza alcuna risposta da parte dell’ater si può stipulare il rogito, estinguendo il diritto di prelazione.
E’ corretto?
Grazie.
il suo notaio si sta sbagliando e non è aggiornato se la casa è stata acquistata con la legge 513/77 dovete estinguere il diritto di prelazione pagando il 10 x cento della rendita catastale moltiplicata x cento dite al notaio che si andasse a leggere la legge 560/93 che ha modificato l’art.28 della legge 513/77
Buona sera,
le chiedo, se può, alcuni chiarimenti:
– mia nonna ha acquistato il diritto di piena proprietà di un bene immobile dall’ater, con regolare rogito notarile, regolarmente trascritto in data 1986;
– mio padre e mio zio, per successione mortis causa (regolata dalla legge) di mia nonna, sono divenuti pieni proprietari dell’immobile, per la quota di 1/2 ciascuno;
– con regolare rogito notarile, regolarmente trascritto nel 1999, mio padre ha acquistato, da mio zio, il diritto di piena proprietà di 1/2 del detto bene immobile, divenendone, dunque, pieno ed esclusivo proprietario per l’intero;
– mio padre è defunto; attualmente siamo proprietari in quote diverse, io, mia madre ed i miei 2 fratelli;
– se intendessi acquistare io la piena proprietà dell’immobile cosa devo fare? Il rogito del 1999 sopra citato menziona il vincolo di prelazione a favore dell’ater ex art. 28 l. 513/1977…
Io ho capito che posso scegliere:
— o chiedo all’ater se vuole esercitare la prelazione, che in tal caso potrebbe esercitarlo, quindi a mio rischio e pericolo;
— o pago direttamente il 10 per cento della R.C. moltiplicata x 100, più iva del 21 per cento;
E’ giusto cosi?
Il fatto che nel 1999 non sia stato pagato niente dipende dal fatto che vigeva la vecchia legge?
L’immobile è in comune di Firenze
Grazie molte delle informazioni!
strano perché nel 1999 la legge 560 era già in vigore.Lei deve chiedere l’estinzione ai sensi della legge 560/93 e pagare il 10% ecc.
Buongiorno un quesito.
Il 10 % del valore catastale, rendita x 100, da pagare all’Ater per estinguere il diritto di prelazione, opera anche in caso di donazione da fratello a sorella?
Ci sono novità in merito, modifiche, o previsioni di cancellazione di questo iniquo prelievo?
Ringrazio per l’attenzione.
Buongiorno altro quesito.
Acquisto Ater anno 2003, regione Veneto delibera nell’anno 2006 l’applicazione del 10 % per estinguere il diritto di prelazione, quindi 3 anni dopo l’acquisto, è dovuto o no il 10 %, la delibera non indica che ha effetto retroattivo.
Ringrazio per l’attenzione.
che vuol dire effetto retroattivo,devi leggere quello che c’è scritto nel rogito
se sul rogito c’è scritto da pagare il diritto di prelazione va pagato sempre,ma dovete prima leggere bene cosa c’è scritto nel rogito x ogni regione ha i suoi specifici ordinamenti.
C’è scritto solo il diritto di prelazione.
Effetto retroattivo, la regione Veneto nel 2006 ha deliberato di applicare il 10% per estinguere il diritto di prelazione, ma non c’è nessun riferimento che venga applicato anche prima della entrata in vigore, L’ ATER può pretendere il pagamento su un acquisto fatto nel 2003, 3 anni prima della delidera del 2006?
Ringrazio per l’attenzione.
Questa la dicitura in atto ” In caso di cessione degli stessi, L’ATER ha diritto di prelazione”. Anno 2003.
Non c’è scritto altro.
Nel 2006 la Regione delibera il 10 % da pagare, 3 anni dopo.
e ringrazia Iddio che lo ha fatto altrimenti l’Ater si ricomprava l’alloggio allo steso prezzo che te lo aveva venduto
detta così è difficile dare una risposta occorre vedere il rogito con cui ha acquistato con quale legge ha acquistato la delibera non può essere retroattiva
La legge di riferimento in atto di acquisto, è la 560/93.
Come le dicevo è solo indicato il diritto di prelazione, offerto l’alloggio all’ATER dopo i 10 anni, lo rifiuta a qualsiasi prezzo e dice:
l’art. 16 della Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, ha modificato la facoltà della scrivente Azienza di avvalersi del diritto di prelazione dettata dall’art. 1, comma 20 della legge 560/93 ect.
Possono applicare tale modifica su atti fatti in precedenza e nel nostro caso del 2003?
Ringrazio per l’attenzione.
Un diritto di prelazione riportato nell’atto notarile del 1924 e nel regolamento di condominio ad esso accluso, sussiste anche per coloro che in successione ricevono la proprietà dell’immobile?
Grazie
Mi scuso forse è poco chiaro e non completo:
” l’art. 16 della Legge Regionale Veneto 10 agosto 2006 n. 18, ha modificato la facoltà della scrivente Azienza Ater di avvalersi del diritto di prelazione dettata dall’art. 1, comma 20 della legge 560/93 ect.
e si estingue qualora l’acquirente paghi il 10 % del valore rendita catastale x100 “
Si lo letta purtroppo vi hanno fregato dovete pagare.Ormai si stanno inventando di tutto per accaparrare soldi.
In successione no se lo vendete si
Secondo me no,perchè non può essere retroattiva la legge, vale da quella data in poi se sono già passati i 10 anni.
I 10 anni sono scaduti il 9 aprile 2013, acquisto 2003 con indicato il solo diritto di prelazione, legge regionale 2006 per il 10 %, l’ATER pretende il 10 % dicendo che gli atti di cessione in violazione di tale norma regionale saranno nulli.
Come posso risolvere il problema?
L’appartamento dovrebbe essere trasferito ad una sorella, si potrebbe fare una donazione senza il 10% ?
Ringrazio per l’attenzione.
purtroppo no, il diritto di prelazione si eredita,per toglierlo va pagato il 10% più IVA,anche con la donazione,ma se non avete fatto ancora la successione potete rinunciare all’eredità,mettendovi d’accordo prima, così la sorella lo eredita lei e non deve pagarenulla.Ma se un domani lo vuole vendere dovrà pagare l’estinzione.
Riassumendo : posso contestare il fatto che la legge regionale ha valore dalla data di adozione e non per l’atto d’acquisto fatto 3 anni prima senza nessuna indicazione del 10% ?
Ringrazio per l’attenzione.
Le leggi non sono retroattive.
Buonasera,mia madre nel 1993 acquistò l’alloggio dove viveva ,da l’istituto case popolari della provincia di milano,dopo la sua morte io sono diventata proprietaria (unica erede).Vorrei sapere se decidessi di vendere l’appartamento,devo dare comunicazione all’ente che ha venduto a mia madre l’alloggio?Cordiali saluti
Buonasera Sign.Addante avrei bisogno di un’informazione: avendo il mio bisnonno acquistato un alloggio dalla gescal nel 1971 ed essendo le leggi di riferimento la legge n 60/1963 e la il d.p.r 1471/1963, volevo sapere se alienandola i suoi eredi a me devo pagare il diritto di prelazione alla stessa gescal e nel caso di esito positivo sapere a quanto ammonta tale diritto e la normativa di riferimento.
Nel ringraziarla anticipatamente le porgo i miei saluti .
P.s: tale alloggio è situato in Campania e nell’atto di compravendita non si fa alcun riferimento a tale diritto .
NO NON DOVETE PAGARE NULLA,nessun diritto di prelazione era previsto all’epoca.
deve leggere quello che è scritto nel ROGITO.
Carissima sig Abbante vorrei chiederle cortesemente se potesse guardare la trasmissione di mi manda rai 3 del 22 10 13 il caso zarattini / iacp , se potesse inviarmi tramite e mail un suo commento ed eventualmente rispondermi a questa domanda: ha l’obbligo l’ente alla trascrizione per atto pubbligo agli eredi avendo emesso i documenti come da trasmissione? oppure NON HANNO ALCUN VALORE SE NON PRIMA AVER STIPULATO DAVANTI AL NOTAIO? sarebbe utile per me aver un maggior rafforzamento e conferma a quanto detto in trasmissione . Se potesse rispondermi Le sarei infinitamente grata
Gentile sig.ra ho seguito ora la trasmissione, lei ha subito una vera e propria truffa,perchè anche se non è stato fatto il rogito voi siete proprietari a tutti gli effetti e non siete assolutamente occupanti abusivi perché suo fratello non aveva la residenza, in quanto sua madre al momento del versamento del prezzo, richiesto dalle case popolari era ormai proprietaria a tutti gli effetti, in quanto lo stesso codice civile stabilisce che quando uno viene a conoscenza del prezzo e lo accetta il contratto è considerato concluso,sua madre aveva addirittura pagato.Lei ha perso le cause perché forse i suoi avvocati non conoscevano a fondo le tematiche dell’Ater.Se vuole telefonarmi per maggiori delucidazioni mi chiami al 3394581140.E’ UNA VERGOGNA QUELLO CHE VI HANNO FATTO, dovete denunciare voi l’ACER per danni morali e materiali per tutto ciò che avete subito in questi anni, siete stati truffati.
Carissima sig sono di nuovo in causa con ACER dove questa volta abbiamo chiesto ai giudici di riconoscere la proprieta di mia nonna ed inoltre abbiamo ulteriormente chiesto di annullare le sentenze a carico di mio padre i giudici hanno posto sentenza di rifiuto per gli sfratti sono in attesa di sentenza definitiva al 28 novembre ma tra le righe sembra non vogliano capire la situazione la storia e complicata so di aver ragione tutto cio che il mio avvocato ha presentato in nostra difesa non e stato letto o tenuto in considerazione e prima della sentenza vorrei sapere cosa altro posso fare per farli ragionare sembra quasi che i giudici di ferrara non vogliano dar contro alla pubblica amministrazione la chiamo domani in giornata e nel caso le invio ultimi doc giudiziari grazie a sentirci .
sig.ra deve fare rumore sulla stampa solo così qualcuno si degnerà di studiare a fondo il problema, si incateni davanti al tribunale
per il momento mi attivo sulla stampa ma in caso nulla mi fermera dal non farlo
grazie in tutti i casi ho scoperto anche che non ve alcuna legge specifica del diritto che acquisisce l’assegnatario sulla /domanda, accettazione,pagamento , ed emissione fattura da parte dell’ente) Vi e l’obbligo da parte dell’ente alla trascrizione di atti? come fare perche il legislatore specifichi questo?e quale diritto acquisiscono gli eredi ? in modo che anche i giudici non diano libero arbitrio di interpretazione soggettiva ad un problema cosi delicato che coinvolge molte famiglie . Lei essendo piu esperta di me in queste cose mi puo indicare la via per porre questa domanda ed a chi? Lo chiedo perche ho visualizzato molte sentenze ho notato che ogni giudice da la sua interpretazione spesso creando molta confusione spesso in difesa dell’ente come ad esempio trattasi di connotazioni pubblicistiche case erp per cui l’ente viene esonerato da qualsiasi responsabilita , e percio nascono le truffe COSA SI PUO FARE? Un Abbraccio Albertina
C’è il CODICE CIVILE che stabilisce queste norme
Carissima sig.a addante il mio avvocato e proprio al codice civile che si appella ma i giudici a mio avviso fanno tanta confusione alle richiesta di bloccare gli sratti ed annullare le sentenze a carico di mio padre perche se prima chiedevamo il subentro del babbo alla morte ( e qui gli allora avvocati non hanno capito nulla) ora chiediamo di riconoscere il diritto della nonnama i giudici non leggono e rispondono cosi: le invio e mail dell’ordinanza del giudice porreca e del ricorso al collegio dei giudici tramite e mail poi se ritiene gradirei suo commento ora siamo in attesa di sentenza definitiva del 28 novembre
in allegato e mail , a mio avviso occorre e spero che il mio avvocato riesca in questo intento avere dal legislatore la reale definizione di ( domanda, accettazione, pagamento, e conferma vendita tramite emissione fattura ) a questo proposito non ve nessuna sentenza specifica e tanto meno riportata nei diritti dei cittadini . Lei sa qualche cosa in merito? SEGUE E MAIL
NB ho visto trasmissione ieri e mi dispiace moltissimo di quanto le accaduto
con suo marito e orribile non poter onorare la morte dei propri cari in tutti i casi se cio le puo essere di conforto si ricordi che ce un DIO lassu che ed e a lui che dobbiamo rivolgerci sapendo comunque che le persone a noi care sono lassu con lui che ci osservano un abbraccio albertina
Grazie, vedrò se trovo qualcosa
Vista la confusione esistente in materia,prego confermarmi che non esiste diritto di prelazione e non c’è da pagare il 10% della rendita catastale vigente all’Ater del Comune di Roma in caso di vendita di alloggio, regolarmente pervenuto, mediante acquisto in contanti, dalle Ferrovie dello Stato con atto notarile in data 2 luglio 1996, ai sensi della Legge 560/1993.
Preciso di aver acquistato, a suo tempo, la proprietà superficiaria di tale alloggio facente parte di un fabbricato costruito, a proprie cure e spese, da una Cooperativa costruttrice su terreno di proprietà del Comune di Roma che concedeva il diritto di superficie sul terreno per anni novantanove, rinnovabili, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971.
Con Convenzione integrativa, il Comune di Roma autorizzava la cessione a favore delle Ferrovie dello Stato e con successiva delibera della Giunta del Comune di Roma del 21.5.1996 venivano rimossi i relativi vincoli di rivendita.
Il rogito di compravendita non prevede il diritto di prelazione, ma solo il divieto di alienazione per dieci anni dalla registrazione del contratto.
Per quanto non previsto dal contratto, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 560/1993, ove applicabile alle vendite effettuate dalle Ferrovie dello Stato.
no lei non deve pagare nulla,l’unica cosa che può fare comunicare alle ferrovie che lei mette in vendita l’alloggio a euro….e fissa la cifra e chiedere se loro sono interessati a ricompralo a quella cifra.e basta
Grazie. Mi conforta apprendere che non esiste un diritto di prelazione da parte dell’Ater , come mi ha confermato anche l’U.O. edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma. La richiesta erronea mi perveniva da parte del notaio che dovrebbe stipulare il rogito per la vendita ad un terzo acquirente.
Per esattezza le comunico che, nel caso di specie, le Ferrovie dello Stato, come da contratto a lei non inviato, all’atto della dismissione dell’appartamento nel 1996, hanno garantito la piena diponibilità della proprietà superficiaria e la sua libertà da pesi, canoni ed oneri di qualsiasi natura (art. 4 del contratto) .
Con viva cordialità
io prima di dare una risposta mi sono più che documentata,altrimenti farei danni.
L’ Ater di Viale Valle Aurelia pur di …fare cassa rivendica il diritto di prelazione e mi invita a chiedere l’estinzione del diritto di prelazione previo pagamento del 10% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali in base alla L.R. 27/2006 dichiarandosi disposta all’acquisto se non chiedo l’estinzione del diritto di prelazione. Il D.G. da me interessato per segnalare che non esiste tale diritto intanto … non risponde!
Cordiali saluti
in base a che cosa afferma che tale richiesta dell’Ater non è giusta? Gli alloggi venduti con la legge 513,42 e per tutti gli alloggi della 513 venduti con la 560 il dirtto di prelazione va pagato.
gentilissima e informatissima signora Addante
sono un inquilino ACER dell’emilia romagna che ha regolarmente acquistato casa da più di 10 anni con rogito che fà riferimento alla legge nazionali 560/1993. adesso dovo vendere.
leggo in testata che la prelazione è dovuta solo per le leggi nazionali 513/1977 e la 560/1993 e qui ci siamo. la domanda è come si estingue?
mi sembra di capire da altre sezioni del suo sito (AVVISO IMPORTANTISSIMO con i pareri di FEDERCASA ) che mentre per la legge del 1977 è previsto la monetizzazione per estinguere la prelazione, per la legge 560/1993 è sufficiente informare l’ACER del prezzo di vendita e aspettare il parere entro 60 giorni.
ora la mia ACER dice di avere un protocollo che rende obbligatoria il compenso in denaro mentre il mio avvocato e altri acer della stessa regione mi dicono che è solo un’opzione e non è obbligatorio.
mi dice cosa ne pensa e come posso farlo valere nei confronti dellacer
grazie mille
DEVE DIRE AL’acer CHE I PROTOCOLI NON HANNO POTERE DI LEGGE E DATO CHE LA LEGGE 560 PREVEDE UN DIRITTO DI PRELAZIONE,MA NON LA MONETIZZAZIONE,HANNO RAGIONE I SUOI AVVOCATI, GLI FACCIA VEDERE IL PARERE CHE HO PUBBLICATO DELLA FEDERVASA CHE è IL LORO SINDACATO DI RIFERIMENTO
gentile sig.Addante ho stipulato un contratto con la Tecnocasa per l’acquisto di una casa e sono finiti i termini che avevamo stipulato nel compromesso.siccome devo stare in affitto perché ho venduto e lasciato casa ho diritto di far pagare le spese di affitto e deposito mobili ai venditori fin che’ non si stipula il rogito?grazie
SE AVEVATE FISSATO I TERMINI BEN PRECISI SI
grazie sig. addante è stata molto gentile
grazie
Gentile signora addante,
ho ereditato un immobile acquistato a riscatto con atto del 1978 da mio padre dalle Ferrovie dello Stato. Quando mio padre è morto mia madre ha pagato le ultime rate di riscatto e nel 1996 le Ferrovie con altro atto di estinzione del debito gli hanno definitivamente trasferito la proprietà.
Ora venuta a mancare mia madre ho ereditato l’immobile e devo venderlo.
Il notaio afferma che c’è da parte dell’Ater di Roma il diritto di prelazione e questo sta scoraggiando gli acquirenti.
Le uniche leggi riportate sia nell’atto stipulato da mio padre nel 1978 che in quello di mia madre nel 1996 sono: la 21 del marzo 1958 n. 447, DPR 17 gennaio 1959 n. 2 e 27 aprile 1962 n. 231. Non c’è traccia della legge n. 513 del 8/8/1977.
Come devo comportarmi con il notaio visto che sta mettendo a rischio la vendita?
Le chiedo la grande cortesia di rispondermi con urgenza, grazie.
Cambi notaio x è un incapace lei non deve pagare nessun diritto di prelazione
salve, sto vendendo un appartamento IACP, acquistato in data 12 Luglio 1977, bisogna pagare l’estinzione del diritto di prelazione? grazie Luigi Verde
NO NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE
Salve sig.ra Addante, ho bisogno di avere qualche delucidazione in merito ad un immobile dello IACP della provincia di Bari, acquistato nel gennaio del 2008 dai miei genitori, con la LEGGE NR. 560/1993. Essendo venuta a mancare mia madre circa 2 anni fa, per successione, anche io e i miei fratelli, oltre a mio padre già proprietario al 50%, abbiamo ereditato una parte dell’immobile. Avremmo intenzione di alienare l’immobile ma non sono trascorsi i 10 anni, posso sapere quali sono i vincoli attuali e quelli dopo che sono trascorsi i 10 anni.
Inoltre vorrei sapere se vi è attualmente qualche vincolo relativo all’obbligo di residenza da parte di mio padre.
Spero di essere stato chiaro nell’esporre la problematica.
Grazie mille.
Ho ricevuto la liberatoria dell’ Ater ( appartamento Roma – zona Pietralata) dell’ estinzione della prelazione avendo pagato il famoso 10 %. Posso vendere o devo comunque attendere i 10 anni.
Grazie per l’ eventuale risposta
la residenza non è un obbligo essendo proprietari, inoltre potete affittarla e venderla dopo i 10 anni.
Ma dovete estinguere il diritto di prelazione,se la Regione Puglia non ha modificato la legge, voi dovete proporre allo IACP l’acquisto indicandone il prezzo se lo IACP non l’acquista lo vendete a terzi,ma sempre a quel prezzo x se è inferiore dovete rifare la proposta allo IACP.
salve signora Addante , io sto acquistando un appartamento,di cui l’IACP DETIENE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, COME DEVO RISOLVERE LA QUESTIONE,PER POTERLO ACQUISIRE SENZA ALCUN VINCOLO DA PARTE DELLA SOCIETà IACP.
e in che modo devo comunicare con IACP.
Per poterlo acquistare dovete pagare il diritto di prelazione non c’è nessun altro sistema.
Gent.ma Sig.ra Addante, la contatto per un dubbio sollevatomi dalla strana rapidità di risposta da parte dell’ATER. Mi spiego meglio: in funzione di mediatore da circa 7 anni ho avviato diverse pratiche per la cancellazione del diritto di prelazione per dei miei clienti e l’ATER ha sempre risposto dopo circa 90gg abbondanti. Oggi mi arriva una risposta a tempo di record in meno di 30gg con il conteggio per l’estinzione della prelazione. Il dubbio che avevo premesso è il seguente: l’attuale proprietario ha ricevuto questo immobile per testamento alla morte di colui che acquistò l’alloggio dall’allora IACP. Non si tratta di una classica successione ai figli che in questo caso non esistono. C’è forse la possibilità che il diritto di prelazione non sussista? L’ATER ha qualche motivazione per accelerare i tempi? La ringrazio per l’attenzione.
il diritto di prelazione si estingue solo con il pagamento e si eredita,a forza di denunciare che era assurdo ora si muovoo anche perché hanno capito che fare cassa è conveniente
Gentile Signora,
Ho visto sul Suo blog alcuni commenti su un caso simile al mio.
Mia moglie ha ereditato dalla madre un appartamento riscattato – che vorremmo vendere per acquistare altro immobile – nel 1997 dal Comune di Napoli che aveva revocato la precedente convenzione con le IACP e avocato a se i poteri d’istruttoria e di riscatto.
l’atto fu perfezionato ai sensi del D.P.R. 17.01.1959 n. 2 e successive modifiche nonché dell’art. 27 della legge 08.08.1977 n. 513.Nel contratto vi è divieto di alienazione dell’immobile ai sensi del D.P.R. 17.01.1959 per anni 10 ma non vi è alcun riferimento a un diritto di prelazione. Tuttavia all’art. 11 vi è un generico richiamo alla legge 513/77 che all’art. 28 prevede un diritto di prelazione a favore dell’Istituto Autonomo case popolari. Non vi sono riferimenti alla legge
24.12.1993 n. 560, all’epoca già in vigore, che al comma 24 prevede l’estinzione del diritto di prelazione con il versamento del 10% all’ente cedente sulla base degli estimi catastali.
La legge della Regione Campania 1/2008 che prevede un’aumento al 20% dell’importo da versare, con modifica intervenuta con la legge regionale 2/2010, prevede che l’articolo 55 si applichi solo ai contratti con le IACP successivi all’entrata in vigore della legge, quindi varrebbe – eventualmente – la legge 560/1993.
Ciò che fa sorgere il dubbio sull’obbligo a versare il diritto di prelazione è che il contratto sembra essere disciplinato ai sensi del D.P.R. 17.01.1959 n. 2 e successive modifiche nonché dell’art. 27 della legge 08.08.1977 n. 513 e che l’articolo 28 della legge 513/77 prevede si un diritto di prelazione ma a favore dell’Istituto case popolari in questo caso incompetenti, (come hanno confermato per le vie brevi), in quanto è il comune di Napoli l’ente cedente.
Ho mandato una PEC al comune di Napoli per sapere se dobbiamo pagare o meno, ed è evidente che se si deve pagare lo si deve sulla base della legge 560/93 però non si comprende perché, nonostante questa legge fosse in vigore, l’ente cedente all’epoca stipulò un contratto facendo riferimento ad una legge del 59 e ignorando la legge – già in vigore – quale la 560/93.
Lei scrive che se non è indicato nel contratto la prelazione non è dovuta, ma successivamente scrive che se c’è il richiamo alla legge 513/77 questa è dovuta. Ma nel mentre fu scritto nel contratto del divieto di alienazione per 10 anni previsto già dalla legge del 59, nulla fu scritto circa la prelazione e con la legge 513/77 si prevedeva un diritto di prelazione in favore delle IACP che però nel caso di specie non sono competenti.
La domanda è : Il preliminare si può stipulare sulla scorta della domanda via PEC posta al Comune di Napoli? Dove sarebbero eventualmente i profili di nullità dell’eventuale rogito successivo avendo noi informato l’ente e richiesto di fornirci risposta e eventualmente indicarci dove e come effettuare il pagamento?
La ringrazio anticipatamente del Suo parere.
Io capisco che pagare da fastidio, ma purtroppo se lei vuole vendere l’alloggio il diritto di prelazione lo deve estinguere in quanto lei ha acquistato con la legge 513/77 che prevede un diritto di prelazione a favore dello IACP ovvero se vogliono si ricomprono l’alloggio al prezzo che lo hanno venduto aumentandolo solo dell’incremento ISTAT.La legge 560/93 ha sostituito la 513/77 facendo diventare il diritto di prelazione un diritto podestativo in capo all’acquirente e tale diritto si può estinguere in qualsiasi momento.
Lei purtroppo se vuole vendere lo deve pagare,ma al 10% e non al 20% perché lei ha rogitato prima del 2010.
Qualsiasi atto che le fa x vendere è nullo se non estingue il diritto di prelazione,anche se il Comune ha evocato a se la procedura di vendita.
La ringrazio della risposta, ma ho trovato la soluzione. In realtà quell’appartamento fu acquistato ai sensi del D.P.R. 17.01.1959 n. 2 in applicazione della norma transitoria prevista all’art. 27 della legge 513/77.
Ciò sta a significare che l’acquirente aveva presentato molti anni prima la domanda all’ente assegnatario il quale aveva accettato tale domanda e aveva anche comunicato il prezzo. Per cui anche in sopravvenienza delle leggi successive, il rapporto controverso era già nato e si applicava il regime precedente.
Ciò trova conferma in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che intervennero precedentemente quel contratto e in special modo la Suprema Corte stabilì che ” l’art. 27 della legge 8.8.1977 n. 513, nell’abrogare tutte le disposizioni che disciplinavano il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi e.r.p. assegnati in locazione semplice ha dettato una specifica procedura transitoria relativa alle domande presentate anteriormente e non ancora definite. Le domande accettate in precedenza, per le quali fosse stato altresì comunicato il prezzo della cessione, continuano ad essere regolate sotto ogni profilo dalle leggi abrogate ” (Cfr. Cass. Cass. Sez. I 9.5.1981 n. 3062)
Successivamente sempre la Suprema Corte ribadì tale interpretazione e stabilì che ” l’art. 27 L. 8 agosto 1977 n. 513, autenticamente interpretato dall’art. 52 L. 5 agosto 1978, n. 457, nell’abrogare tutte le precedenti disposizioni in materia, ha dettato una speciale disciplina transitoria relativamente alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 513 del 1977, e non ancora definite, le quali vengono assoggettate ad un diverso regime a seconda se siano state accettate o meno da parte degli enti proprietari o gestori prima della data suddetta, nel senso che le domande accettate in precedenza, e per le quali fosse stato, altresì, comunicato all’assegnatario il prezzo della cessione, continuano ad essere regolate, sotto ogni profilo, dalle leggi abrogate” (Cfr. Cass., Sez. I, 1.4.1982 n. 2011).
In senso conforme si segnalano Cass. Sez. I, 23.11.1982 n. 6326; Cass. Sez. I, 19.4.1983 n. 2679; Cass. Sez. I, 9.3.1995 n. 1903; Cass. Sez, Un. 8.10.1985 n. 4860; Cass. Sez. I, 26.6.1987 n. 5628; Cass. Sez. I, 26.1.1988 n. 4876; Cass. Sez., 29.4.1988 n. 3239; Cass. 4.5.1990 n. 3730.
Infine le Sezioni Unite definivamente stabilirono che “la pretesa di cessione in proprietà, che l’assegnatario e locatario di alloggio abbia proposto a norma e nel vigore del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e L. 14 febbraio 1963 n. 60, trova fondamento in un rapporto di natura contrattuale sottratto alla discrezionalità della amministrazione assegnante (anche con riguardo alla determinazione del prezzo di cessione), e si ricollega, pertanto, ad una posizione di diritto soggettivo, come tale azionabile davanti al giudice ordinario, indipendentemente dall’eventuale sopravvenienza della L. 8 agosto 1977, n. 513 (modificata alla L. 5 agosto 1978, n. 457), la quale abroga la previgente normativa senza effetto retroattivo sui rapporti controversi sorti nel vigore di essa” (Cfr. SS.UU. 8.10.1985 n. 4860).
Quindi non sussistono dubbi in merito. Anche la legge regionale 1/2008 prevede all’art. 55 comma 1 „gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513……” ciò esclude alla radice gli alloggi assegnati ai sensi delle leggi precedenti come nel caso di specie.
Può essere che altre persone abbiano lo stesso problema, come ho già visto, e che non sanno al pari dei funzionari della pubblica amministrazione questi particolari e forse la Sua associazione può diffondere la notizia.
Cordialità.
Gentilissima Signora buona sera,ho un quesito da porLe.
Mio padre nel febbraio 2004 ha acquistato un appartamento dell’ATER in provincia di Pescara.Purtroppo nel marzo successivo è venuto a mancare.
Negli anni successivi la casa è stata abitata da nostra madre,fortemente handicapata e interdetta per la malattia di Alzhaimer,venuta a mancare nel mese di Aprile 2014.
Nel rogito fatto il 6 novembre del 2007 noi quattro figli abbiamo avuto i 2/6 mentre nostra madre,che era in comunione di beni ha avuto i 4/6.Ho capito che bisogna pagare il 10%della rendita catastale x 100 + 22% iva per eliminare il diritto di prelazione dell’Ater,espressamente
riportato sul rogito,ma la domanda che Le pongo:dobbiamo necessariamente aspettare che passino i dieci anni dal rogito o c’è la possibilità di vedersi accorciare questo termine,per una eventuale alienazione? l’Ater abruzzese e/o la regione Abruzzo hanno cambiato qualcosa o no? Grazie per la cortese risposta.
Carmine
se avete acquistato nel 2004 i dieci ai sono passati, non capisco cosa dovete aspettare e comunque il diritto di prelazione si può chiedere in qualsiasi momento essendo un diritto PODESTATIVO
grazie
Gentile Signora è vero che l’acquisto è stato fatto nel 2004 ma il rogito è stato fatto a novembre del 2007.
La domanda è: dobbiamo aspettare fino al 2017 (data del rogito)? Ovvero i dieci anni decorrono dall’esborso della somma(2004) a favore dell’Ater?
Grazie per la risposta.
Carmine
Gentile Signora
ripeto in maniera più chiara la domanda: visto che sul rogito c’è espressamente riportato”Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto (3-12-2007),e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo,l’alloggio in questione non potrà essere alienato,neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo……” da quando decorre il termine a quando abbiamo pagato 2004 o dalla registrazione del rogito?
In attesa di una risposta La saluto cordialmente.
Carmine
dal momento del pagamento sull’atto hanno fatto una forzatura
le ho già risposto x telefono
Salve,
volevo fare una domanda, ma un immobile con ancora il vincolo dei 10 anni acquistato nel 2008 con legge 27/06 e successive modifiche, è possibile affittarlo?
cordiali saluti
SI, tranquillamente
grazie per la risposta.
volevo chiedere anche se è menzionato anche questa parte:
la parte acquirente prende atto che per un periodo di 10 anni dalla data di stipula del contratto di cessione, e comunque fino a quando non sia stato pagato l’intero prezzo, l’immobile acquistato non potrà essere alienato a nessun titolo, “nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.”
si può affittare lo stesso?
grazie in anticipo
Le avevo scritto letto la risposta poi sono andata per rileggerla ma non l ‘ho più trovata, ripeto se il mio ex marito ha comprato appartamento a.t.e.r .il 31 /03 2010 ed il 22/06/2014 compie 65 anni estinguendo il diritto di prelazione può vendere dopo 5 anni.? Inoltre facccio presente che pra vive a Marina di Cerveteri per problemi di asma bronchiale spetando in una sua sollecita risposta la ringrazio anticipatamente
GLI HO DETTO DI SI, MA DEVONO ESSERE PASSATI ALMENO 5 ANNI DALL’ACQUISTO
si affittare si
Buonasera, arei bisogno di un aiuto circa il rilascio del nulla osta dell’Ater alla vendita. Mio padre deve vendere casa e noi figli stiamo aiutando a seguire la compravendita. Ci era sfuggito il famoso nulla osta e per il rilascio pare ci vogliano 120 giorni(lavorativi quindi anche fino a 4 mesi), giusto nel periodo del rogito. Abbiamo mandato una raccomandata all’Ente la scorsa settimana. Se questa certificazione non dovesse arrivare prima ci ritroveremmo a non poter concludere e a pagare una penale “assurda” per le nostre tasche. quindi rischiamo di mandare a monte la vendita per questa cosa. Esiste una “via di fuga” o un modo di essere certi di quando verrà “evasa” la richiesta?
Ringrazio in anticipo.
inviate una e-mail alla responsabile chiedendo cortesemente l’accelerazione del N.O r.campobasso@aterroma.it
Gentile signora Addante ho acquistato un immobile ater a frosinone nel febbraio 2010. Ho gia’ estinto il diritto di prelazione pagando all’ ater quando dovuto. nel rogito e’ scritto che ai sensi della legge 560 del 24/12/1993 la casa non puo’ essere venduta prima dei 10 anni, fatta eccezione per le norme previste dall’ art.48 comma 8 della legge regionale 27/2006. Essendo da poco venuto ad abitare con me mio zio invalido al 100/100, ed abitando in un palazzo al terzo piano senza ascensore posso vendere l’ appartamento allo scadere dei 5 ann?. E se si, devo chiedere l’ autorizzazione all’ ater?
Secondo me non è necessario basta portare al notaio la documentazione attenstate che fa parte del suo N.F ed ha una invalidità superiore al 66×100
buongiorno signora vorrei sapere per cortesia avendo acquistato un appartamento ater nel luglio 2011 e passati i 5 anni pagando il diritto di prelazione posso comunque venderlo e trasferirmi oltre i 50 km anche se non lavorando. la ringrazio
se lei ha più di 65 anni si
Gent.ma d.ssa Addante,
credo di avere un serio problema con la casa di largo veratti.
Mio padre, assegnatario, è deceduto nel 2007 e mio figlio dal 2004 vive in quella casa ha fatto anche una domanda di sanatoria ma il Comune l’avrebbe rigettata precisando che all’epoca il nonno era in vita e residente nell’alloggio in argomento. Il comune di Roma nel 1987, a seguito di nostre richieste volte a divenire proprietari degli immobili e di altri abitanti di diverse palazzine nello stesso luogo, ci invio’ una lettera (a mio padre quale 1° firmatario) dichiarando nche stava formalizzando gli atti per cedere in proprietà gli alloggi – preciso che parte degli alloggi di largo veratti fin dal 1980 vennero ceduti in proprietà -.
In considerazione che il Comune/ATER oggi ci considera abusivi e non ci ha permesso di poter acquistare l’immobile (cosa che ha consentito a quasi tutti i conduttori degli immobili Le chiedo, con molta cortesia, di poterLa incontare ed esporLe da vicino la ituazione (corredata di materiale esaustivo alla nostra causa).
mi permetto di indicare il mio n° telefonico:
Antonio G. 3346316389.
Ci vediamo lunedi 27 ottobre alle ore 17.00 in via Elisabetta Canori Mora n.21
Buongiorno non sono un esperto vorrei chiedo se il diritto di prelazione che riguarda solo ed unicamente gli alloggi venduti con la legge regionale 42/1991 e le leggi nazionali 513/1977 e la 569/1993. a una scadenza e se e si di quanti anni?
mille grazie per la sua risposta e complimenti per il sito
giuseppe
Buongiorno dopo quanti anni scade il diritto di prelazione che riguarda gli alloggi venduti con la legge regionale 42/1991 e le leggi nazionali 513/1977 e la 569/1993. Mille grazie per la sua risposta e cari saluti Claudia
Buongiorno, arei bisogno di un aiuto sul contratto di compro vendita ce scritto:
L’acquirente ai sensi di quanto disposto da1 comma 20
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 nan potrà alienare‚ anche parzialmente, ne potrà modificare 1a destinazione d”uso dell’alloggio acquistato, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di registrazione del
contratto d’acquisto.
Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo Qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio‚ deve darne comunicazione all’lstituto, che poträ esercitare il diritto di prelazione. Ai fini di cui sopra si applicano, gli artt. 38 e 39 della legge E7 luglio 1978 n.392.
non capisco se devo pagare questo 10% per avere il certificato liberatorio,
per favore avrei bisogno di una risposta al più presto.
la ringrazio infinitamente e cari saluti Giuseppe
Secondo la legge da lei indicata lei deve informare chi gli ha venduto l’alloggio che lo vuole vendere e indicare il prezzo a cui lo vende,in modo tale che loro se vogliono possono esercitare il diritto di prelazione.
Gentile Dott.ssa Addante,
Ho acquistato un C/2 di 35 mq all’ultimo piano di un palazzo, a Roma. A seguito del piano casa Lazio (che ha ampliato la legge sul recupero dei sottotetti del 2009), ho chiesto e ottenuto il cambio di destinazione d’uso in A/2. Sebbene l’intenzione iniziale fosse quella di abitare l’immobile, ho deciso di rivenderlo poiché, da quando mi sono trasferito, sono stato oggetto di minacce di morte e danneggiamenti da parte dei condomini; per tali fatti ho sporto regolare denuncia.
Ora, il recupero sottotetti presuppone che l’unità immobiliare non si possa alienare prima di 5 anni.
Chiedo:
I limiti temporali per il divieto di vendita decorrono dal giorno in cui è stata protocollata la richiesta di cambio destinazione d’uso o dal giorno in cui è stata protocollata la richiesta di cambio di residenza o dal giorno in cui si dichiara la fine lavori?
Cosa accade se l’immobile viene venduto prima dei 5 anni? Il rogito viene annullato oppure c’è anche la revoca dell’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso accordato?
Dati i gravi, sopravvenuti e documentati motivi, c’è un modo di ottenere una deroga e rivendere prima dei 5 anni? Nel caso, a chi va inoltrata la richiesta ?
La ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi
Scusa,ma tu hai acquistato un C/2 non un alloggio per cui nel rogito di acquisto non credo che hanno scritto che per 5 anni non puoi vendere,che poi sono 10 i 5 solo in casi particolari. e se lo hai acquistato da solo non credo che ti hanno fatto un prezzo di favore.
leggi bene il rogito e poi chiamami 3394581140
Buongiorno,
circa 4 anni fa mia mamma è stata sfrattata dalla telecom nella casa ex alloggio di servizio che abitava da 30 anni e sul quale era presente anche contenzioso tra telecom e regione sardegna sulla proprietà (era costruita su demanio regionale). Nel frattempo, la regione sardegna ha a sua volta vinto causa con telecom ed è tornata in possesso degli alloggi che intende mettere sul mercato. Gli ex inquilini hanno una qualche forma di prelazione?
penso di si si dovrebbe informare alla Telecom,ma prelazione sul prezzo di mercato
Buongiorno dott.ssa Addante , ho ereditato con i miei due fratelli un appartamento ater, uno di loro ci abita. È possibile donargli le nostre due quote affinché divenga unico proprietario senza pagare il diritto di prelazione? Le quote verrebbero donate a titolo gratuito quindi ad uno dei tre proprietari che ja acquisito la proprietà come erede legittimo e anche gli altri due sono eredi legittimi. I 10 anni sono trascorsi. La ringrazio fin da ora per la sua cortese risposta.
Roberta
no non è possibile,ma se non avete fatto ancora la successione potete rinunciare all’eredità cosi lui diventa unico erede e non pagate nulla altrimenti dovete pagare l’estinzione del diritto di prelazione anche con la donazione e inoltre la donazione se avesse bisogno non potrebbe fare nessun prestito bancario ipotecando l’alloggio
Grazie è stata molto cortese. Purtroppo noi non abbiamo soldi per pagare tutta la prelazione. .. quindi non essendoci scappatoie continueremo a pagare tasse per una casa che non usiamo!
Cari saluti Roberta
scusa tanto,ma se non la usate perché non ve l’affttate e con il ricavato ci estinguete i diritto di prelazione?
Ci abita mio fratello disonesto. …..purtroppo! !!
Gent.ma Signora, dopo tante vicissitudini giudiziarie, sono divenuto proprietario di un alloggio nel complesso di un palazzo. Lo stesso, non l’ho mai abitato, ma ne ho la disponibilità e il possesso da più di 25 anni. Tra qualche mese la banca procederà alla vendita all’asta, perché grava sull’intero immobile una ipoteca, in quanto la ditta costruttrice, non ha mai corrisposto alcuna rata del mutuo. Eccomi ora che pongo i due quesiti: A) Considerato quanto appena scritto, ho il diritto di prelazione nella vendita all’asta? B) Visto che sono trascorsi più di 25 anni, ed ho il possesso dell’appartamento e la disponibilità e, non per ultimo, la banca non ha mai esercitato alcuna sorta di procedura, posso considerarmi che ho già usucapito? Spero bene: Grazie se mi fa un cenno di riscontro. Auguri …. Vincenzo
Mi scusi la banca come fa a vendere all’asta alloggi di altri per i debiti della ditta costruttrice? E solo lei proprietario?
Si documenti meglio o si rivolga ad un avvocato perché da ciò che mi dice c’è qualcosa che non mi convince.
Salve signora Addante,
Vorrei domandarle come viene stabilito il prezzo di vendita degli immobili ater di Roma, sono relazionati con il prezzo di mercato?
In caso l’appartamento non venga comperato dai locatari, esiste una possibilità da parte ater di terminare il contratto di locazione o di apportarne modifiche?
Grazie.
Saluti
non sono prezzi di mercato e se non superi il reddito x la decadenza puoi rimanere in affitto,ma se puoi acquista x conviene soprattutto x il prezzo
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Non capisco la domanda
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grazie ho corretto 560/93 che erroneamente avevo scritto 569/93 grazie
Buongiorno dott.ssa Addante.
Risiedo in un alloggio IACP a Napoli e ho ricevuto per posta una lettera con riferimenti catastali dell’alloggio da me occupato (rend catastale 787,597)
dice sarà a suo carico assolvere ad eventuali obblighi impositivi che il comune,nel quale alloggio è ubicato ,ha disposto o disporrà a carico di occupanti di alloggi locati. Mi può dare una risp in merito non avendo capito bene cosa dovrò fare?
ringrazio anticipatamente
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Che devi pagare l’IMU
cerco informazioni avendo stipulato compromesso per acquisto appartamento con scadenza 10 marzo 2015 a natale 2014 il proprietario muore gli eredi a tutt’oggi non sono riusciti a fare la successione cosa posso fare? o devo attendere che espletano le relative pratiche essendo le stesse ingarbugliate o posso chiedere l’annullamento del compromesso e la restituzione della caparra o pretendere il doppio?
pretendere il doppio
Gentilissima dott.ssa Addante, ho ereditato un alloggio, acquistato dai miei genitori nel gennaio del 2008 dallo IACP di Bari con il paino di vendita predisposto in attuazione della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (quindi con il vincolo dei 10 anni e del diritto di prelazione). Quindi, se non erro, potrei vendere l’immobile dopo il gennaio 2018, giusto? Ma se io trovassi un acquirente che fosse disposto ad acquistarlo prima della scadenza dei 10 anni, un atto di compromesso regolarmente registrato, che poi verrebbe perfezionato con il rogito alla scadenza dei 10 anni ed alla estinzione del diritto di prelazione, sarebbe valido e legale?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta. Saluti.
si chiama vendita differita, se lo trovi ok
La ringrazio prima di tutto per la risposta, poi vorrei approfittare della sua competenza per chiederle alcune cose in modo che possa fugare ogni mio dubbio in merito:
– il diritto di prelazione lo devo estinguere prima di fare l’atto preliminare per la vendita differita o posso farlo successivamente e comunque prima del rogito?
– l’eventuale acquirente a quale titolo potrebbe detenere l’alloggio dal compromesso fino al momento del rogito finale?
– per quanto riguarda le varie tasse sull’immobile (IMU, IRPEF, ecc.) sarebbero comunque a mio carico fino al rogito finale?
Mi scusi se magari faccio delle domande scontate, ma non vorrei fare qualche errore per superficialità.
La ringrazio nuovamente. Saluti.
desidero porre questa domanda…
dalla firma del rogito per un acquisto di un immobile, quanto tempo occorre attendere prima di poter procedere alla donazione dello stesso?
per donare devi prima estinguere il diritto di prelazione
il diritto di prelazione lo devi estinguere prima, ti conviene x l’Ater ci impiega 120 giorni
Ti consiglio di andare da un avvocato se vuoi fare la vendita differita
Approfitto ancora della sua pazienza. Dalla lettura dei vari commenti mi è parso di capire che se l’immobile è ereditato ed i nuovi proprietari sono residenti in altra provincia, il divieto di alienazione si riduce a 5 anni. Ma è così? Nel mio caso, l’immobile fu acquistato dallo IACP di Bari dai miei genitori ultraottantenni (deceduti entrambi) nel febbraio del 2008. Il predetto immobile è stato ereditato da me e mio fratello, entrambi residenti in altra regione a circa 600 km. di distanza. Quindi, se così fosse, essendo trascorsi 7 anni dall’acquisto, non saremmo nemmeno costretti a fare una vendita differita, ma una vendita normale.
Grazie mille.
Gent.le sig.ra Addante,
ho ereditato un immobile acquistato originariamente dallo iacp di Bari con la legge nr. 560/93. Ho chiamato l’ufficio addetto dello IACP di Bari per sapere se era possibile estinguere il diritto di prelazione prima della scadenza del vincolo di alienazione dei 10 anni, che nel mio caso avverrà tra 3 anni. La mia interlocutrice telefonica mi ha riferito che non è possibile poiché l’estinzione del diritto di prelazione fa decadere automaticamente il vincolo dell’alienazione. A me era parso di capire, leggendo i vari post, che era possibile, senza che ciò facesse decadere il vincolo della vendita. Lei cosa ne dice?
Grazie mille.
Le dico che l’impiegata è una ignorante e dovrebbe sapere che il diritto di prelazione è un DIRITTO PODESTATIVO che nulla a vedere con il vincolo dei 10 anni.
Se vuole mi dia il telefono e il nome della persona con cui ha parlato che glie lo spiego.
Ho inviato una e-mail allo IACP di Bari x spiegare loro che cosa è il diritto PODESTATIVO
Mi conforta ciò che mi dice, anche io sono convinto che il diritto di prelazione non ha nulla a che vedere con il vincolo dei 10 anni. Ho il nome ed il telefono della persona con cui ho parlato, ma forse è meglio che glielo dia per telefono, se posso, solo per una questione di privacy della persona. Quindi se fosse possibile avere un suo recapito telefonico, mi farebbe veramente piacere farle avere i dati e recapiti di questa persona, che al telefono, oltretutto, è stata anche un pochino arrogante e presuntuosa (del tipo so tutto io e tu non sai niente).
La ringrazio.
le do la mia e-mail privata am.addante@tin.it 3394581140
se me lo manda x e-mail è meglio
Gentile Signora,
siamo quattro eredi proprietari di una casa ATER acquistata dalla nonna di due di noi, mamma degli altri due: in breve, la signora acquirente IACP è morta lasciando tre figli, di cui uno è morto lasciando a sua volta due figli.
Ora tre degli eredi vorrebbero donare le loro quote al quarto.
L’acquisto dell’ATER risale al 1985, il pagamento del prezzo è stato completato diversi anni fa e nell’atto si parlava della prelazione ai sensi della legge del 1977.
Mi chiedo: dopo tutti questi anni, e trattandosi di donazione solo di una quota fra comproprietari, dobbiamo pagare per la prelazione?
Grazie in anticipo
Purtroppo si, la prelazione si estingue solo pagando
Grazie della risposta.
MI dicono che posso anche notificare l’intenzione di donare e vedere se l’ATER vuole acquistare.
Mi chiedo, però:
chi deve fare la notifica, tutti o basta anche uno dei donanti o il donatario?
Come va fatta, va bene una raccomandata o la consegna a mano di un foglio?
E quale prezzo dovrebbe pagare l’ATER per acquistare le quote che si vogliono donare, visto che il prezzo non c’è?
In questo caso, se l’ATER non risponde si può fare la donazione tranquillamente?
MA STATE DANDO I NUMERI?
NO Solo per il LAZIO vale ciò
MAI decade solo se lo si estingue pagandolo
Buongiorno,
Avrei bisogno del suo aiuto per capire bene la situazione.
Io e mio marito stiamo comprando un immobile della proprieta’ aler. l’atto del rogito risale al 1988, quindi sono passati dieci anni ma sempre nell’atto e’stato precisato ne momento in cui il proprietario decide di vendere l’immobile ha l’obbligo di comunicarlo all’aler.
I signori venditori si sono gia’ recati negli uffici aler e hanno fatto la richiesta di visionare lo stato dell’immobile e eventuali ostacoli nella sua compra vendita’. gi e’ stato detto che viene spedito a casa un documento che certifica la nulla osta sulla vendita’. stiamo aspettando e abbiamo fissato il rogito per il 30 luglio. ma mi chiedo e’ corretto questa procedura? e se non arriva nessuna risposta? come dobbiamo muoverci?
L ringrazio e aspetto i suoi commenti
Devono prima estinguere il diritto di prelazione pagandolo
le ho già risposto x telefono
Buongiorno, Avrei bisogno di una delucidazione:
Ho un magazzino in affitto da più di 30 anni, ho più volte chiesto al proprietario se fosse intenzionato a venderlo, avendo sempre risposta negativa. Sono venuto a conoscenza per via verbale che questo magazzino è stato venduto e che il nuovo proprietario non mi rinnoverà il contratto.
Le mia domanda è questa :
Il vecchio proprietario prima di vendere, doveva chiedere a me se ero interessato all’acquisto del magazzino?
mi chiamo Daniela e abito a Forlì .Nel 2001 ho comprato un appartamento dello IACP pagandolo in contanti. Nell’atto di vendita è scritto il vincolo dei 10 anni e ,n caso di rivendita, lo IACP ed i suoi consorzi comunque denominati, hanno diritto di prelazione.
Sono passati 14 anni e ora è mia intenzione liberarmi di quel vincolo per essere libera di vendere la casa. Mi sono recata presso gli uffici di Forlì e mi hanno detto che devo pagare il 10% del valore catastale più l’iva del 22%.
Ma poichè l’iva è pagata dal compratore (che sono io) e per me quella è la prima casa, non dovrevrei pagare solo il 4% di iva? Anche l’impiegata ha lo stesso dubbio ma la cosa non è chiara perciò se riesco a trovare la legge o una motivazione valida mi rimborseranno l’iva in più ma nel frattempo devo pagare il 22%. Per loro non esiste il problema ma per me sono oltre 1000 euro di differenza in più da pagare. nell’atto di vendita è scritto:_ la presente compravendita non è soggetta a iva e la sig.ra chiede di usufruire del trattamento tributario previsto per l’acquirente I casa… ecc-
chiedo perciò aiuto. devo pagare per forza una aliquota così alta ? potete darmi una motivazione valida da portare all’acer per pagare meno iva?
DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE E L’IVA AL 22% Perché L’IVA NON è SULLA CASA MA SUL DIRITTO DI PRELAZIONE
SI IL COSIDETTO DIRITTO DI PRELAZIONE
Mi chiamo Stefania sono regolarmente coniugata ed in più sono proprietaria di un appartamento. Mi trovo nella condizione che dovrò mettere la residenza a casa dei miei che sono inquilini di una casa iacp. Possono acquistare l’appartamento anche se io sono proprietaria ad una distanza di 600 km?
SE L’ALLOGGIO NON è NELLA STESSA Città DEI TUOI E LA RENDITA CATASTALE NON SUPERA I MILLE EURO SI
Buona sera Signora,
Mi rivolgo a Lei poiché non so proprio più a che Santo votarmi… Cercherò di essere breve:
mia nonna (madre di mio padre), deceduta nel 2012, proprietaria di immobile ACER o IACP (Bologna), ha lasciato, tramite testamento olografo, parti della casa ad una mia zia (figlia, precisando diritto di prelazione), ad una nipote e a me, in percentuali diverse (rispettivamente 50%, 25% e 25%). Ovviamente, mio padre si è opposto alla cosa e tramite i rispettivi Avv. siamo finalmente arrivati ad un accordo (nel lontano marzo 2015), in cui le mie zie (sorelle di mio padre) avrebbero acquistato la parte di mio padre e la mia (io sono residente all’estero).
Ad oggi, il Notaio delle mie zie, comunica che ci sono pareri discordanti per via della prelazione ACER o IACP, successivamente parlando con ACER o IACP non ci sono problemi, ma adesso sembra che questi problemi siano tornati fuori.
Siccome ho un documento in mano (inviatomi dall’Avv. delle mie zie) “parere sulla cessione delle quote per immobile IACP o ACER”, dove non sono presenti problemi, non riesco a capire come mai ci si possa mettere più di 6 mesi alla stipula degli atti finali.
Inoltre, mi potrebbe indicare quale sia la migliore strada da percorrere? Poiché sembra che nessun Avvocato e nessun Notaio sappia come sia meglio procedere in un caso così comune, ma anche così complicato.
La ringrazio per l’aiuto che mi vorrà comunicare.
la cosa migliore è chieder un parere all’ordine dei notai
Salve Dott.ssa Addante
Abbiamo ereditato un immobile ex iacp acquistato da mio padre nel 1982. In base all’ex art. 28 legge 513/1977. Per estinguere immediatamente il relativo diritto di prelazione, occorre versare all’ente il 10% dell’attuale valore catastale, onde poter vendere il bene a terzi a prezzo libero.
Dubbio: alla comunicazione di vendita del bene all’ente, con successivo possibile interessamento del medesimo, sopravverrebbe l’obbligo di vendita o si potrebbe recedere tornando alla prima opzione ?
Contrariamente, se l’ente non esercitasse tale diritto di prelazione entro i 60 giorni previsti, o desse parere negativo, ciò libererebbe i proprietari dal vincolo della prelazione senza versare la quota del 10%, rendendo l’immobile di libera vendita ed a libero prezzo ?
In tal caso a termine di legge, basterebbe la data della raccomandata inviata all’ente con la notizia dell’intenzione di vendere od occorre altro tipo di certificazione da parte del medesimo ?
Grazie dell’attenzione
Sergio Tampelloni
Lei ha fatto solo una grande confusione tra leggi non più in vigore e quelle in vigore, in sintesi lei deve chiedere l’estinzione del diritto di prelazione all’Ater e pagare il 10% della R.C x per cento più iva .
sul mio blog trova il modulo
Gent.le D.ssa
le chiedo un parere.
Il mio assistito è assegnatario dal 1988 di un appartamento in una casa popolare in prov. PA dal 1988, di proprietà del Comune.
Quest’anno il Comune decide di alienare il bene indicendo un’Asta pubblica relativa all’intero immobile (il prezzo d’asta riguarda l’intero immobile), immobile che è stato acquistato interamente da una società.
Mi chiedo, il Comune non avrebbe dovuto invitare l’assegnatario ad esercitare il diritto di prelazione o il fatto che il bando sia pubblico permette all’assegnatario di potere esercitare il diritto di prelazione presentando l’offerta?
Tuttavia, come avrebbe potuto presentare l’offerta l’assegnatario se il prezzo d’asta riguardava l’intero immobile e non i singoli appartamenti?
Ringraziandola anticipatamente la saluto
Il Comune avrebbe dovuto chiedere prima agli assegnatari se volevano acquistare l’immobile e come ha potuto vendere all’asta un immobile destinato a edilizia residenziale pubblica?
Inoltre chi lo ha acquistato ora che fa? Mantiene gli stessi canoni?
C’è qualcosa che non mi convince
Gentilissima Dottoressa, ho acquistato dall’ATER Roma nel 2008 un appartamento che era assegnato a mia madre deceduta nel 2006. Per motivi familiari vorrei vendere l’appartamento che non utilizzo e mi costa tantissimo. Ma alcuni mi dicono che devo aspettare i dieci anni dal rogito, altri mi dicono che come erede rientrerei nella riduzione a cinque anni. Ho consultato la legge 27 del 2007 ma non sono in grado di interpretarla ed allora chiedo a lei un parere in merito. In attesa di una sua risposta la ringrazio e la saluto.
5 anni ma prima deve estinguere il diritto di prelazione.
Gentilissima dott.ssa Addante, desidererei porLe un quesito inerente la vendita di un alloggio IACP (situato a Benevento) che ho ereditato assieme alle mie tre sorelle. Mio padre visse con i suoi genitori in questo appartamento e alla morte di suo padre subentrò come nuovo acquirente nell’anno 1964, finendo di riscattarlo nel 1979. Mio padre è deceduto l’anno scorso e noi figlie abbiamo deciso di comune accordo di vendere l’appartamento, ma il notaio scelto dalla parte acquirente ha sollevato il dubbio che ci possa essere, da parte dell’ IACP di Benevento, il diritto di prelazione e si è riservato di verificare al riguardo. Faccio presente che sia nell’atto del 1964 (per ovvi motivi di carattere temporale) che nel rogito del 1979 non era citata in alcun modo la legge n. 513/1977 e il diritto di prelazione degli IACP. In questo quadro Lei ritiene che possa sussistere il diritto di prelazione dal parte dell’IACP sul suddetto alloggio?
Grazie infinte dell’attenzione e cordiali saluti.
(non disponendo di una casella email personale Le ho indicato quella di mio marito)
assolutamente NO non deve pagare nessun diritto di prelazione lo dica al notaio il diritto di prelazione si paga solo sulla legge 513/77 e 560/93
La ringrazio infinitamente per la Sua risposta, agirò come da Lei indicato.
Cordialmente
Gent. Presidente le scrivo per un dubbio a cui non posso rivolgermi ALLA IACP del mio paese perchè avendo fatto causa all’ente per farmi assegnare la casa dopo diversi anni che abbiamo finito di pagarlo loro non volevano, pertanto con una sentenza del giudice abbiamo vinto la causa e abbiamo avuto l’assegnazione della casa tramite sentenza, ora volevo sapere, se la posso vendere o ci sono dei vincoli ostativi o di prelazione da parte dell’ente, in più l’avvocato ha dimenticato di menzione il box di pertinenza, ed in questo caso non so se far eccepire al giudice la sentenza per fa aggiungere il box, o sono costretto a rivolgermi alla IACP per fare l’atto di assegnazione della pertinenza, cosa che mi spetta di diritto come evince dai documenti di assegnazione, nell’attesa di una vs. gradita risposta porgo cordiali saluti.
Buongiorno stavo per acquistare una casa ma il proprietario a deciso di venderla al vicino perché a detto che esiste questa legge dove si dice che i vicini hanno diritto di prelazione allo stesso prezzo! E’ giusto e legale ?Grazie !
Ti ha detto una cazzata, aveva diritto se era affittuario
i vincoli se ci sono devono essere scritti nel rogito
Ti conviene provare con lo IACP se fanno storie li denunci
Salve sono Roberto . mia nipote viveva in un alloggio popolare poi la madre la comperato pero lei aveva il diritto di prelazione.adesso la madre e morta deve dividerla con la sorella o ritorna a mia nipote …
se l’alloggio la nuda proprietà è stata intestata a lei alla sorella non tocca nulla se invece l’alloggio era intestato alla madre va in eredità a entrambe
Gentile signora Addante,
devo acquistare un garage che il proprietario si è aggiudicato in un’asta pubblica indetta dallo IACP nel 1989.
L’atto notarile di cessione in esecuzione dell’aggiudicazione non riporta nessun divieto espresso e non richiama nessuna legge.
Per la rivendita si deve comunicare o pagare qualcosa, o c’è un prezzo massimo, o altri limiti?
Grazie
No se sul rogito notarile non c’è scritto nulla è libera vendita
ok
per vendere deve comunque aspettare i 10 o i 5 anni secondo le sue condizioni
Grazie, quindi non c’è bisogno che vada all’ATER a chiedere copia del bando o delle condizioni dell’asta fatta nell’89, mi faccio bastare la copia dell’atto notarile che mi ha dato il venditore, che non ha altro, mi dice
CERTO è LA COPIA NOTARILE CHE FA FEDE COMUNQUE SE HA QUALCHE DUBBIO MI TELEFONI 3394581140
Gent.le Dott.ssa Addante,
Ho intenzione di acquistare un immobile Peep acquistato dagli attuali proprietari oltre 10 anni fa e che ora stanno riscattando anche il diritto di superficie.
Per effettuare la vendita hanno inoltre pagato la prelazione all’Aler; dovrò pagarla anch’io se decidessi di rivendere un domani? Dipende forse dalle condizioni imposte nella convenzione?
La ringrazio anticipatamente,
Cordiali saluti
NO!
Grazie mille e complimenti per il suo interessante sito. Un saluto ed auguri di buon Natale!
Grazie!
Salve signora ..dovrei acquistare un alloggio riscattato dai proprietari all’ater.vorrei sapere quale sarebbe il prezzo equo per una non speculazione a cui i proprietari potrebbero vendere o comunque come si calcola
i venditori possono vendere l’alloggio al prezzo che intendono stabilire poi è il mercato che decide,non esiste un prezzo equo
Con riferimento alla precisazione sul diritto di prelazione, vorrei sapere se, pur non sussistendo il diritto di prelazione, sia comunque necessario dare comunicazione all’ATER dell’intenzione di vendere.
Grazie, cordiali saluti e buon 2016!
Ferdinando Longoni
se non esiste la richiesta nel rogito NO
Attenzione le uniche leggi che prevedono per l’ATER e lo IACP il diritto di prelazione sono la legge 513/77 – la 560/93 e la legge regionale del lazio la 42/91 e sue successive modifiche e integrazioni
vorrei vendere l’appartamento acquistato 25 anni ormai passati .Avendo l’aler la prelazione quanto gli è dovuto?l’appartamento è di 57 mq Ringraziando cordiali saluti
IL 10% DELLA RENDITA CATASTALE X PER CENTO Più IVA
Buongiorno dott.ssa Addante sono proprietario del 70% di un immobile venduto con legg 513/1977 voglio vendere tale quota a terze persone.
Ho avvisato l’Istituto e della mia volontà di volere vendere questa quota.
Loro mi rispondono che possono acquistare il 100% e non il 70%.
Ma io detengo solo questa quota ed ho trovato anche l’acquirente posso venderlo visto che L’istituto si e’ rifiutato di acquistare solo la quota suddetta
La ringrazio per risposta
ma l’alloggio dove è a Roma?
Salve Presidente,
vorrei acquistare un appartamento che è stato acquistato dall’ATER dalla figlia di una assegnataria che ha esercitato il diritto sulla base di una autorizzazione del tribunale considerando che l’avente diritto era incapace di intendere e volere.
L’assegnataria è deceduta e chiederei la conferma che tutti gli eredi dell’assegnataria abbiano il diritto di vendere con termine ridotto a 5 anni ex art. 48 L.R. n.27 del 28.12.2006.
Ringraziandola per la disponibilità.
Cordiali saluti.
SI LA POSSONO VENDERE
Salve presidente, noi abbiamo acquistato una casa ex incis andata in successione ai venditori alla morte del padre che l aveva riscattata a rate iniziate nel 1970 e terminate nel 1990.come facciamo a verificare che non ci fosse un diritto di prelazione dell’incis?non vorremmo che il notaio non l avesse verificato a priori e che l atto fosse nullo.in occasione infatti dell’ acquisto di un appartamento con la stessa storia da parte di un nostro amico, abbiamo saputo che il notaio avrebbe richiesto questa verifica poiché, pur essendo iniziato il riscatto prima del 1977, l effettiva proprietà avveniva nel 90 dopo il pagamento delle ultima rata.grazie per tutte le indicazioni che vorrà e potrà darci.
I NOTAI DOVREBBERO SAPERE CHE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO SULLE SEGUENTI LEGGI LEGGE 513/77 LEGGE REGIONALE 42/91 E LEGGE 560/93
S’INFORMASSERO PRIMA DI CHIEDERE COSE CHE NON SERVONO.
Buon giorno, mi chiamo Nicola, vorrei porle una domanda sul diritto di prelazione dell’ ater, se io mando solo la lettera con l’intento di vendere, quali sono i rischi e gli obblighi derivanti?
La ringrazio anticipatamente per la risposta.
LEI DEVE INVIARE LA LETTERA CHIEDENDO DI ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE NESSUN RISCHIO COSI
Buongiorno e complimenti per la Sua competenza. Ho provveduto al pagamento per l’estinzione del diritto di prelazione da oltre 60 giorni ma nonostante i ripetuti solleciti non riesco a farmi rilasciare la liberatoria da parte dell’Ater, cosa devo fare? Grazie!
INNANZI TUTTO FACCIA IMMEDIATAMENTE UNA DENUNCIA IN QUANTO LESO DA UN SUO DIRITTO
IL DIRIGENTE TANTO CHIACCHIERATO DOTT.MARI DOPO IL PAGAMENTO MASSIMO UNA SETTIMANA AVEVANO LA LIBERATORIA
HO INVIATO LA SUA E.MAIL AL DIRETTORE E AL COMMISSARIO E ALL’ASSESSORE
Buongiorno D.ssa Addante,
avrei necessità di sapere se posso vendere liberamente un alloggio ALER di Milano, avuto in successione insieme a mia madre e mia sorella che mio padre aveva avuto nel 1971 in locazione con patto di futura vendita e successivamente in proprietà con atto di cessione del 1997. Purtroppo non troviamo l’atto del 1971 per verificare quanto eventualmente riportato come patti e condizioni.
Grazie per l’attenzione.
I più cordiali saluti.
si lo può rivendere ma dovete verificare se è stato definito il passaggio non avete nulla in mano di tale alloggio?
Buongiorno D.ssa Addante,
avrei necessità di sapere se posso vendere liberamente un alloggio ALER di Milano, avuto in successione insieme a mia madre e mia sorella che mio padre aveva avuto nel 1971 in locazione con patto di futura vendita e successivamente in proprietà con atto di cessione del 1997. Purtroppo non troviamo l’atto del 1971 per verificare quanto eventualmente riportato come patti e condizioni.
Grazie per l’attenzione.
I più cordiali saluti.
– si lo può rivendere ma dovete verificare se è stato definito il passaggio non avete nulla in mano di tale alloggio?
Tra i documenti abbiamo la successione del 2009 e l’ATTO DI CESSIONE del 1997 (dove riporta: “ATTO DI CESSIONE in proprietà di alloggio e annessi, già in locazione con patto di futura vendita”); abbiamo anche chiamato l’Aler ma loro non hanno saputo dirci se la prelazione è dovuta.
grazie ancora per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Michele
NO NON è DOVUTA Perché è STATO DATO IN PATTO DI FUTURA VENDITA DAL 1971
Buongiorno D.ssa Addante,
ho ereditato una casa popolare acquistata dall’ IACP, precisamente di Foggia; sull’atto di vendita c’è il riferimento alla 560/93.
Ho letto pareri discordanti riguardo il diritto di prelazione, effettivamente leggi che si intersecano ponendo solo confusione.
Le mie domande sono tre:
-semmai dovessi notiziare l’Ente dell’intento di vendita, provocandone il possibile esercizio del diritto di prelazione al prezzo determinato per legge; significa in poche parole che l’ ente “spenderebbe” il valore dell’alloggio determinato, ai tempi, in base ai sensi del comma 10 dell’art 1 della legge 560/1993 + l’aggiornamento ISTAT ?! o solo il valore dell’alloggio determinato, ai tempi, in base ai sensi del comma 10 dell’art 1 della legge 560/1993 !?
La cifra da corrispondere all’Ente (ovvero 10% del valore catastale…..) la devo sempre corrispondere prima di vendere l’immobile, anche se notizio loro la vendita dell’immobile e se loro rispondono che non sono interessati all’acquisto dell’immobile!?
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.
Rimanendo in fiduciosa attesa di una sua risposta porgo cordiali saluti
Quello che dovrà fare in caso di vendita lo trova scritto nel suo rogito e se per lei è difficile capirlo me lo invia scannarizzandolo alla mia e.mail privata am.addante@tin.it
e semmai è il 10 x cento della rendita catastale e non del valore dell’alloggio
BUON GIORNO DOTTORESSA, HO ACQUISTATO UN APPARTAMENTO IL 28/09/2007 DI PRPPRIETA’ DELLE POSTE DI ROMA, DOVENDO, PER MOTIVI DI SALUTE , RIVENDERE TALE APPARTAMENTO, AL MOMENTO DEL PRELIMINARE IL NOTAIO DELLA PARTE ACQUIRENTE (DOTTOR ALFONSO COLUCCI),NONOSTANTE LA LIBERATORIA DELLE POSTE CHE NON INTENDE ESERCITARE ALCUN DIRITTO DI PRELAZIONE, PER PROCEDRE AL ROGITO MI HA FATTO FARE DOMANDA ALL’ATER,CHE SECONDO LUI ALLA BASE DELLA L. 560 DEL ’93 E ALLA LEGGE L.R. 27/06, TALE DIRITTO SPETTA ALL’ATER. L’ATER MI HA RICHIESTO LA SOMMA DEL 10% +IVA DELL’APPARTAMENTO. SCADENDOMI LA DATA DEL ROGITO A FINE SETTEMBRE PROSSIMO MI CHIEDO COSA DEVO FARE ? NESSUNO MI SA DARE ESAURIENTE RISPOSTA! SPERO IN UNA SUA RISPOSTA. GRAZIE
SE L’ALLOGGIO ERA DI Proprietà DELLE POSTE LEI NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE E AL NOTAIO BASTA LA LETTERA DELLE POSTE
Gentilissima Sig.ra addante:
Vorrei vendere il mio appartamento regolarmente acquistato dall’Ater ma mancano ancora due anni dei cinque previsti per stipulare il rogito.
Posso prometterlo in vendita con un compromesso specificando la data per il rogito a due anni?
Grazie mille.
Roberto
Prima di tutto deve estinguere il diritto di prelazione e poi potrà fare una vendita differita
Lei è l’unica che fa chiarezza sulla incomprensibile materia e risponde in Italiano Sig.ra Addante, complimenti!
Dovrei acquistare un appartamento ALER, ex IACP di Milano,senza alcun discorso riguardo al diritto di superficie.
Situazione:
A) La figlia, unica etede, ha ereditato con regolare successione dalla madre defunta l’appartamento nel 1998,riscattato dalla madre stessa anni prima.
B) Rogito originario in base alla legge 513/1977.
C) Estinguerà il diritto di prelazione ALER solo una volta accordati sul prezzo di vendita con me pagando il 10% + IVA ed io ho ovviamente preteso lo faccia prima del compromesso, presentandomi la liberatoria ALER ed il relativo pagamento.
Quesiti:
1) Bisogna attendere 60 giorni dopo che ALER ha rilasciato la liberatoria con la rinuncia al diritto di prelazione, oppure si può effettuare il Rogito anche il giorno dopo?
2) Una volta che la proprietaria ha estinto il diritto di prelazione ALER pagando il 10% + IVA può vendere l’appartamento a prezzi di mercato, oppure vige qualche obbligo di venderlo a prezzi di legge?
Mi può cortesemente chiarire i due quesiti che Le ho posto?
Non vorrei andare incontro ad esborsi verso la proprietaria, difficilmente poi recuperabili, trovandomi poi il Rogito nullo per i soliti cavilli Italiani totalmente incomprensibili a qualunque essere umano!
Attendo Sua cortese risposta, grazie!
NESSSUN PERICOLO PAGATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE L’ALER LE FA SUBITO LA LIBERATORIA
Buonasera,
Stiamo per vendere casa, un appartamento ex-aler, di cui descrivo brevemente la “storia”:
1990: inquilina ALER e marito acquistano la casa in cui risiedono.
2004: divorziano, e lui intesta a lei la sua metà.
2005: vendono ad una coppia XY
2010: noi acquistiamo dalla coppia XY.
Ora: il notaio dei nostri futuri acquirenti ha scoperto che in nessuno degli atti di cui sopra è stata allegata la liberatoria dalla prelazione che la prima proprietaria avrebbe dovuto richiedere all’Aler, previo versamento.
Mi fa sapere che, se questo non è stato fatto nel 2004, tutti gli atti successivi sono nulli, mutui e ipoteche compresi.
Domani andrò all’Aler a sentire di persona, ma vorrei chiedere innanzitutto come sia stato possibile eventualmente redigere un atto di rogito senza questo documento, e poi, nel caso in cui non sia stato davvero fatto e non sia sanabile, cosa comporta per noi il fatto che tutti gli atti siano nulli.
Grazie mille
PER POTERLE RISPONDERE DOVREI VEDERE IL PRIMO ATTO DI ACQUISTO,VEDERE CON CHE LEGGE è STATO ACQUISTATO
SE HANNO ACQUISTATO CON LA LEGGE 513/77 DOVEVANO ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SE NON E’ STATO FATTO GLI ATTI SONO NULI A MENO CHE L’ALER SI ACONTENTI CHE LO PAGHIATE ORA E VI DA LA LIBERATORIA,MI FACIA SAPERE
QUESTO ACCADE PERCHE’ NON TUTTI I NOTAI SANNO FARE VERAMENTE BENE IL LORO MESTIERE
Salve, i miei genitori sono stati in affitto in una casa dell Aler per 30 anni, sono deceduti entrambi a settembre, volevo chiederle se c’è qualche modo per poterla ottenere io in affitto ( che vivo sola ) anche per questione di valore affettivo
se tu risiedevi con loro e avevi la residenza in quell’alloggio si altrimenti no
Carissima sig.ra Addante,
ereditata una casa ater di Roma in qualità di erede universale , ho già pagato la successione e accatastato a mio nome l’immobile ora che debbo fare per far cambiare l’intestazione sulla bolletta mensile ater di condominio ? Manca 1 1/2 circa alla data dei 5 anni per estinguere la prelazione e mi domando se la durata è sempre la stessa e se posso vendere. Nel ringraziare anticipatamente , attendendo sua eventuale risposta porgo
Distinti saluti
Rosa
LA PRELAZIONE LA PUO’ ESTINGUERE IN QUALSIASI MOMENTO PER RIVENDERE L’ALLOGGIO DEVE ASPETTARE I 5 ANNI
MA NELLO STABILE NON AVETE NOMINATO UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?
Perché PAGARE ALL’ATER E’ SBAGLIATO DOVETE FARE IL CONDOMINIO AUTONOMO
Gentile signora Addante, ho fatto una proposta su un immobile Ater, solo che dopo ho scoperto che i proprietari non avevano ancora pagato il diritto di superficie al Comune. Così adesso sono in attesa che facciano l’atto col Comune per il pagamento del diritto di superficie. Inoltre mi hanno detto che la richiesta all’Ater è stata fatta tempo fa, e che devono pagare solo il bollettino. Il mio problema è che io ho il mutuo già accettato, e il tempo passa e il mutuo non sarà lì per sempre. Dato che non vorrei perdere tempo inutilmente, vorrei sapere da lei, tra la determina comunale, la pubblicazione e l’atto per il diritto di superficie, e il pagamento all’ater e relativa liberatoria, quanti mesi passeranno? Grazie mille per la sua riposta.
Se vuole avere una risposta precisa in merito mi deve dire l’alloggio in che zona si trova, inoltre i tempi non sono brevi e dovrà anche pagare il diritto di prelazione altrimenti non può vendere ha fatto la richiesta all’Ater ?
Gentilissima Sig.ra addante,
vorrei una delucidazione, i miei genitori sono separati c’è la comunione dei beni, in casa attualmente ci abita mia madre il giudice ha stabilito la vendita . Stiamo in trattativa abbiamo scoperto che l’agenzia ARCA ci ha bloccato la vendita perchè dice che c’è un somma che dobbiamo versare all’agenzia in questione.
Arca ha il diritto di prelazione? Visto che a suo tempo la casa fù riscattata dal vecchio propretario?
Attendo riscontro
Buona giornata
Se lei l’ha acquistata dal proprietario che l’aveva comprata dall’ARCA e lui non ha estinto il diritto di prelazione se era dovuto il contratto è nullo
Ma lei deve verificare il rogito del vecchio proprietario per vedere con che legge l’aveva acquistata se era la legge 513/77 avrebbe dovuto estinguere il diritto di prelazione
Buonasera Sig.ra Addante,
trascorsi i 5 anni dal riscatto dell’ immobile ATER, sto cercando di espletare le pratiche per il diritto di prelazione per fare poi regolare rogito. Nel frattempo l’ immobile potrebbe essere oggetto di locazione? O devo necessariamente attendere i tempi del rogito?
Grazie, cordiali saluti
NO LO Può LOCARE
buongiorno gentilmente mi può aiutare a capire se possibile vendere la mia prima casa regolarmente acquistata 8 anni fa dall Ater di roma, per acquistare una altra casa che diverrebbe quindi sempre I casa ma sul atto ho il vincolo a 10 anni più diritto di prelazione ater e sovraintenza essendo un immobile tutelato. altrimenti dovrò acquistare la nuova casa come II casa tante tasse grazie mille in anticipo
SE LEI HA 65 ANNI PUO’ CHIEDERE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E POI VENDERE
OPPURE SE HA UNA INVALIDITA’ SUPERIORE AL 66%
OPPURE SE DEVE CAMBIARE SEDE DI LAVORO PER CUI SI DEVE SPOSTARE DA ROMA
Buongiorno, dopo essere caduto nella confusione della prelazione Aler e dopo aver consultato avvocati e notai ecco qui quello che nessuno vi spiega.
Chi rientra nella legge del 1977 deve per forza pagare la prelazione.
Chi rientra in quella del 1993 ha due possibilità:
La prima é pagare la prelazione chiedendo un calcolo all’Aler, così da togliersi qualsiasi vincolo.
La seconda è mettere in vendita appartamento,trovare acquirente,firmare proposta e inviare ad Aler una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure recarsi alla sede e far protocollare la missiva con scritto che volete vedere appartamento e la cifra di vendita e allegare fotocopia della proposta, in questo caso l’è te vi risponderà che non è interessata all’acquisto e vi rilascia la delibera.
QUESTO DICE LA LEGGE 560/93 SE LA REGIONE NON HA FATTO MODIFICHE, COME AVVENUTO NEL LAZIO
Buonasera signora Addante, i miei genitori non ci sono più e hanno lasciato a noi eredi la casa riscattata nel 2002 dall’ex IACP oggi AREA. ( legge 513/77 ). Oggi per poter vendere la casa ci chiedono di versare il 10% del val. Cat. Più Iva 22%. È possibile un Iva così alta? C’è anche da dire che sull’atto tutto questo non è chiaro,grazie
SI MI DISPIACE,MA E’ COSI
Buonpomeriggio, mi trovo in questi giorni a vendere un appartamento di mio padre, acquistato da Lui con la legge 513/1977. Interessata l’azienda delle case popolari della provincia di Lucca, ATER, questi ci chiedono per forza il pagamento del 10 % con el dovute rivalutazioni e aggiungendo pure l’iva, e dicono che è obbligatorio e l’unica strada da percorrere.
Io avendo letto le leggi ho inteso che le strade sono due,
la prima: pagare quanto dovuto per eliminare il diritto di prelazione da parte dell’ATER e venderla liberamente,
la seconda comunicare l’intenzione della vendita specificando il prezzo dell’immobile con una offerta, ed attendere i fatidici 60 giorni nei quali l’ente intende agire.
E’ giusto quello che ho capito?
LA LEGGE 560/93 HA MODIFICATO LA LEGGE 513/77 PER CUI DEVE PAGARE IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE Più IVA NON ESISTE ALTRA SOLUZIONE
Buon giorno. Mi trovo in veste di professionista delegato alla vendita. L’immobile, oggetto di procedura esecutiva, era stato acquistato dall’esecutato dalla cedente ATER e nell’atto viene indicato “L’acquirente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.1 comma 20 della legge 560/1993, l’immobile non potrà essere alienato, anche parzialmente, per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione dell’atto. In caso di cessione dello stesso l’ATER ha diritto di prelazione”. L’Ater chiede il 10% per l’estinzione del diritto di prelazione, mentre l’aggiudicatario non vuole versarli perchè ritiene che non ci sia l’obbligo di estinzione. Ha ragione l’aggiudicatario? qual è il termine per esercitare la prelazione da parte dell’ATER? Grazie
HA TORTO MARCIO LI DEVE PAGARE ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO GLI FARA’ L’ATTO
mi scusi dottoressa, ma la prelazione delle aler non dovrebbe limitarsi al voler esercitare il diritto di acquisto previsto dalla norma (costo originale + istat) entro 60 gg?
il discorso del 10% dovrebbe essere solo una facoltà alla quale può ricorrere il venditore, alla quale l’aler non può opporsi, per poter poi vendere liberamente.
ho capito male?
non è sufficiente quindi per il venditore semplicemente informare l’aler ed aspettare i fatidici 60 giorni, decorsi i quali decade il diritto di prelazione e quindi anche il discorso del 10%?
grazie e saluti
Una domanda
Per rivendere una casa per la seconda volta bisogna pagare lo stesso la prelazione del 10%
Grazie
NO SE LA SI è PAGATA PRIMA ALTRIMENTI SI.MA DOVETE LEGGERE CON QUALE LEGGE LA PRIMA VOLTA E’ STATA ACQUISTATA LA CASA
NO! IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO QUELLO CHE DICE LEI ERA PREVISTO DALLA LEGGE 513/77 CHE ERA INCOSTITUZIONALE ED è STATO MODIFICATO DALLA LEGGE 560/93
A fine anni 90 Aler Milano ha reso accessibili le aste immobiliari con cui dismetteva gli alloggi, anche a persone singole, mentre fino ad allora solamente le coppie sposate potevano fare partecipare alle aste. Cambiando questa regola, Aler ha contemporaneamente alzato i prezzi di base d’asta portandoli a livelli non di mercato ma di poco più bassi.
Nel caso mio, nel 1999 ho acquistato una casa che dall’anno di costruzione , il 1931, non aveva mai subito alcun miglioramento, ad esempio in bagno esisteva solo un piccolo lavabo e water, e non vi era scaldabagno/rubinetti dell’acqua calda. Eppure il prezzo base era sì inferiore dl prezzo di mercato ma assolutamente non come vorrebbe Aler quando afferma che, attualmente
“Il prezzo dell’immobile calcolato da apposita perizia viene scontato del 44%, rispetto al valore di mercato, come previsto dalla Legge Regionale del 5 agosto 2014 n. 24 all’art.14.”
Dubito fortemente che il prezzo degli immobili in quegli anni fosse così calcolato e trovo abbastanza grottesco il dover pagare ora, alla vendita, questo riscatto, non avendo goduto di alcun sostegno / protezione destinati agli assegnatari.
Domando questo: è possibile a suo avviso accedere alle stime / perizie su cui Aler ai tempi ha calcolato il prezzo base d’asta per accertare che almeno quale abbassamento di prezzo hanno applicato all’epoca?
grazie
E’ UN SUO DIRITTO,MA NON CAPISCO COSA LEI DEBBA PAGARE ANCORA PUO’ ESSERE PIU’ CARO GRAZIE
buongiorno, grazie per la risposta. Non capisco però, quando le dice: “NON CAPISCO COSA LEI DEBBA PAGARE ANCORA PUO’ ESSERE PIU’ CARO GRAZIE” cosa intende? se questo messaggio non lo valuta di pubblico interesse, per favore, se crede, mi risponda in pv via mail.
Io semplicemente ritengo che, se l’Aler in quel periodo storico ha dismesso le case ad un prezzo che di poco si discostava da quello di mercato, rendendole sì più convenienti ma di fatto facendo venir meno la ragione di un diritto di prelazione, tale diritto in quel periodo storico esercitato tra l’altro nei confronti di semplici acquirenti che nemmeno avevano goduto delle tutele degli assegnatari… di fatto potrebbe rivelarsi un abuso, un diritto illegittimo.
Questo il mio pensiero.
quando lei accenna al fatto che “NON CAPISCO COSA LEI DEBBA PAGARE ANCORA PUO’ ESSERE PIU’ CARO” non capisco a cosa allude, cosa mi sta dicendo?
grazie ancora
cordiali saluti
INTENDEVO DIRE PIU’ CHIARO MA X NON MI TELEFONA?
NO! IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO QUELLO CHE DICE LEI ERA PREVISTO DALLA LEGGE 513/77 CHE ERA INCOSTITUZIONALE ED è STATO MODIFICATO DALLA LEGGE 560/93
Gentile Dottoressa,
con che sentenza la legge 513/77 è stata dichiarata incostituzionale?
A me pare che la 560/93 non modifica affatto la 513/77 ma offre, con il comma 25, una possibilità in più all’assegnatario proprietario. Tutto ciò è confermato da diversi pareri espressi da Federcasa (www.federcasa.it/pareri/gestione). Essa, più volte si è espressa in tal modo: se l’Ente (l’Arca) decidesse di non riacquistare l’alloggio, l’assegnatario sarebbe libero di procedere alla vendita senza nulla pagare. È chiaro che l’assegnatario venditore che comunica solo l’intenzione di alienare l’appartamento e aspetta i 60 giorni corre un rischio, ma se l’Arca comunicherà di non essere interessata, potrà vendere senza aggravio di spesa. Perché lei insiste nel dire che è necessario pagare? Grazie!
(Mi aspetto una cortese risposta motivata).
Buonasera,
sto acquistando un appartamento (libero) all’asta di ALER milano.
Gentilmente può indicare se mi sarà possibile rivenderlo e/o l’Aler può richiedere il diritto di prelazione ?
Grazie
Gil
nel momento che lei lo acquista all’asta non credo che rientra nelle norme dell’Aler, per cui poi ne può fare quello che vuole
IO POSSO CAPIRE CHE QUANDO UNO DEVE PAGARE CERCA TUTTE LE SCUSE PER NON FARLO,MA MI DISPIACE PER LEI MA IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI DEVE PAGARE PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE L’ART.28 DELLA LEGGE 513/77 E’ STATO MODIFICATO DALL’ART.25 DELLA LEGGE 560/93
LA INVITO A RAGIONARE SUL VECCHIO ART.28 DELLA 513 LEI ACQUISTA UN ALLOGGIO E LO PAGA 30MILIONI DOPO 10 ANNI SE LEI LO VUOLE VENDERE L’ENTE GLIE LO RIACQUISTA ALLO STESSO PREZZO CHE GLIE LO HA VENDUTO Più AUMENTO ISTAT.
OVVERO LEI HA PARTICAMENTE FATTO UN PRESTITO ALL’ENTE E DOPO 10 ANNI GLIE LO RESTITUISCE
ORA DECIDA LEI COSA POSSA ESSERE CIO’ IN QUANTO A LEI CHE MI STA ANTIPATICO MI RICOMPRO L’ALLOGGIO AD UN’ALTRO CHE MI STA SIMPATICO GLI CONSENTO DI VENDERLO SENZA PAGARE NULLA LE SEMBRA COSTITUZIONALE CIO?
Buon giorno, io sto acquistando un immobile commerciale a Milano, che ha la seguente storia:
– Preso in affitto presso l’IACPM, dal sig.X nel 1969 con patto di futura vendita (a norma del TU 28 apr 1938)
– Acquistato nel maggio 1979 dal suddetto sig X, (con atto di cessione di immobile già in locazione con patto di futura vendita)
– ereditato dagli attuali proprietari nel 1997
Domanda: è presente o non è presente un diritto di prelazione da parte dell’aler? Essendo la vendita avvenuta dopo l’ottobre 1978.
Grazie
ASSOLUTAMENTE NO PERCHE’ TALE IMMOBILE E’ STATO ACQUISTATO IN PATTO DI FUTURA VENDITA NEL 1969 ED E’ QUESTA QUELLA CHE CONTA
Grazie mille. Anche se l’acquisto è diventato effettivo nel 1979 quindi?
SI LE RIBADISCO CHE IL DIRITTO DI PRELAZUIONE SI PAGA SOLO SUGLI ALLOGI ACQUISTATI CON LA LEGGE 513/77 CON LA LEGGE 560/93 E CON LA LEGGE REGIONALE 42/91 TUTTE LE ALTRE SONO ESENTI DAL DIRITTO DI PRELAZIONE
Grazie
Gentilissima Dottoressa,
Ho ereditato un alloggio IACP in provincia di Salerno. Sono a conoscenza di dover pagare il diritto di prelazione sull’alloggio per poter vendere l’appartamento a terzi. Ho saputo, inoltre, che siccome non sono passati 10 anni dalla successione di morte di mio padre e mia madre, dovrò pagare 800 euro al notaio per poterla vendere. Ciò è vero?
NO DEVE ASPETTARE SOLO CHE PASSINO I 10 ANNI DALLACQUISTO NO DALLA SUCCESSIONE
Gentilissima Dottoressa Addante, sto cercando di vendere la casa ereditata dalla mia defunta madre. La casa è stata a suo tempo ceduta in proprietà dallo IACP di Agrigento, ai sensi delle LL.RR. 22/3/1963 n. 26, 12/5/1975 n.21 e 19/6/1982. il Rogito è stato formalizzato in data 22/11/1989. Vorrei sapere se è dovuto il pagamento del Diritto di Prelazione, poiché lo IACP di Agrigento è convinto che sia dovuto. La ringrazio anticipatamente.
ASSOLUTAMENTE NO!
LE LEGGI CON CUI SONO STATI VENDUTI GLI ALLOGGI POPOLARI CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DI TALE DIRITTO SONO LA LEGGE 513/77 E LA LEGGE 56/93 E LA NOSTRA LEGGE REGIONALE LAZIO 42/91
SE INSISTONO FATEVI DIRE IN BASE A QUALE LEGGE E FATEMELO SAPERE
Gentilissima Dottoressa,
Dopo diverso peregrinare, sono riuscito a capire(forse) qualcosa in più. Sembra che IACP e Notaio, abbiano deciso di interpretare le leggi 513/1977 e 560/1993 in modo più espansivo, intendendo cioè far ricadere sotto le suddette leggi, non la cessione delle abitazioni, bensì il momento, all’atto della prima alienazione.
Purtroppo però, l’acquirente, per una questione di tempo legata al mutuo, ha molta fretta e non posso tergiversare, quindi temo di dovermi rassegnare a pagare il balzello. A tal proposito, volevo chiederle se successivamente, una volta stabilita la verità sul modo di applicare queste leggi, era possibile richiedere gli importi ingiustamente versati ed eventualmente come.
La ringrazio anticipatamente e la saluto con molta stima
UNA VOLTA PAGATO NON GLI RESTITUIRANNO NULLA.
MA E’ UN ABUSO LA STANNO FREGANDO
LEI PUO’ FARE UNA COSA METTA NEL VERBALE CHE LEIE’ COSTRETTO A PAGARE TALE SOMMA E CHE SI RIFARA’ IN SEGUITO PER ACCERTARE SE GLI SPETTA VERAMENTE
La ringrazio del consiglio.
La saluto sempre con tanta stima.
Buona sera,
sto acquistando un immobile in cui il proprietario l’aveva ricevuto per donazione del padre e successiva successione. il padre l’aveva acquistato nel 1965 da parte della Gestione Case per i Lavoratori con Legge 14/2/1963 n.60 ed al D.P.R. 11/10/1963 n.1471.
La domanda è ma occorre la prelazione da parte del suddetto ente???
Grazie
NO ASSOLUTAMENTE NO!
LA RINGRAZIO!
Salve dottoressa Addante, mi chiamo Francesco.
Ho comprato una casa popolare 5 anni fa, il venditore il comune, e nell’atto e stato messo il diritto di prelazione. vorrei sapere se questo diritto di prelazione da parte del comune ha una scadenza. Sono in un paese della Sicilia, dell’agrigentino.
Buongiorno, quale è la procedura per poter vendere una casa ex incis sottoposta a vincoli della!. 513/77? Bisogna scrivere ad ater o passare direttamente in cassa? In che misura si paga l estinzione del diritto di prelazione?
Attendo Suo gentile riscontro.
Grazie
SI DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER POTER VENDERE CHE CONSISTE NEL 10 X CENTO DELLA R.C X PER CENTO PIU’ IVA 22%
NO SCADE SOLO PAGANDOLO
Buon Pomeriggio, io ho un immobile acquisito con la legge 1676 del 30 dicembre 1960, perchè allora IACP mi chiede soldi se voglio rivenderlo?
Grazie
Serena
LEI NON DEVE DARE NULLA IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO X GLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513/77 LA LEGGE 42/91 E LA 560/93
SE GLIE LO SCRVONO MI MANDI LA LETTERA
Gentilissimo presidente, non avendone trovato notizia nel sito dell’ ATER, volevo chiederle se in caso di donazione andava comunque noviziato, l’ATER di Roma e le eventuali modalità di questa comunicazione.
Grazie
Ho trovato su Internet questa citazione per quanto riguarda la successione di immobili acquistati da edilizia popolare.
“E’ assoggettata a prelazione la cessione del primo assegnatario, non quella di soggetti che siano successivamente subentrati alla titolarità di alloggio. ”
L’immobile è stato acquistato da mio padre nel 1996 ed al suo decesso avvenuto nel 2011 siamo subentrati per successione due figli 1/6 e 1/6 e nostra madre per 4/6.
La mamma è morta nel 2017 e nella seconda successione io e mia sorella siamo divenute proprietarie per 1/2 ciascuna.
Vorrei sapere se, essendo la seconda successione, siamo vincolati dal diritto di prelazione da parte dell’IACP.
il diritto di prelazione cessa solo pagandolo e si eredita
anche per la donazione va estinto il diritto di prelazione
Gen.le Avv.ADDANTE,
dovrei acquistare casa ma temo che ci sia una problema:
-nel 1989 una signora ha acquistato un alloggio dal comune di Torino (casa dell’ATC, ex IACP) e nel rogito era scritto che, in sede di successiva rivendita, si sarebbe dovuta rispettare la prelazione (pena nullità) di cui all’art.28 legge 8/8/1977 n.513 e che ogni pattuizione stipulata in violazione sarebbe stata nulla;
-la signora è poi deceduta nel 1998 ed i figli, con atto del 2000 hanno venduto l’alloggio (al signore dal quale dovrei acquistare io adesso) ma in tale atto non si dice nulla circa l’intervenuto rispetto della prelazione. Tale atto dovrebbe essere nullo ma nel frattempo dovrebbe essere maturata l’usucapione abbreviata..Posso acquistare? Il mio venditore deve prima versare il 10% al Comune?
La ringrazio per la sua cortesia e disponibilità, buon lavoro
INNANZITUTTO LA RINGRAZIO DI CHIAMARMI AVVOCATO, MA NON LO SONO E NON ESISTE L’USOCAPIONE SULLA CASA BISOGNA SOLO VERIFICARE UNA COSA Perché IL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA LEGGE 513/77 ERA DIVERSO DA QUELLO DELLA 560/93 LEI DEVE VERIFICARE SE IL SIGNORE HA COMUNICATO A SUO TEMPO CHE VOLEVA VENDERE ALL’ATC PERCHE LA 513 PRIMA DELLA MODIFICA NON SI DOVEVA PAGARE NULLA E LE AZIENDE NON TUTTE HANNO APPLICATO CORRETTAMENTE LA 560/93 IMMEDIATAMENTE COMUNQUE LE CONVIENE ANDARE A VERIFICARE ALL’ATAC E SEMMAI LO PAGATE ORA PER ALLORA PERCHE’ TEMO CHE I NOTAI OGGI VI POTREBBERO FARE OBIEZIONI
Gentile Annamaria Addante,
Vorrei, gentilmente, chiederLe un’informazione :
Appena verranno messe in vendita le case ATER in Calabria di cui mia madre è assegnataria di una vorremmo acquistarla ma causa eredità poco tempo fa gli è stata attribuita una quota di 6/18 di altra casa, per tale motivo potrebbe perdere il diritto di acquisto anche se la rendita totale è di 500 euro e lei possiede solo 6/18.
Ringrazio anticipatamente, saluti.
LEI NON DOVREBBE PERDERE NULLA PERCHE’ NON HA LA PIENA PROPRIETA’
ho casa in affitto da 30 anni, e solo da otto la proprietaria ha fatto il contratto. siamo venuti a conoscenza che lei e diventata proprietaria tutti gli effetti poco prima della stipula del contratto pagando un riscatto al comune. quindi volevo chiederle se la suddetta proprietaria aveva diritto a percepire fitto dell immobile? e in caso contrario se posso denunciarla per richiederle soldi non dovuti, dal momento in cui ci vuole mandare via solo ora
denunciatela perché se era una casa popolare non la poteva affittare e avendola affittata non poteva acquistarla e di fatto voi eravate occupanti abusivi e comunque il contratto di acquisto potrebbe essere nullo
Buon giorno.
Se il diritto di prelazione non è riportato nell’atto di vendita tra Ente ed ex assegnatario questo non è dovuto? Leggo bene? Non è sufficiente il fatto che vi sia una norma di Legge?
Grazie
Massimo
Gent.le sig.ra Addante, abbiamo ereditato nel 2014 con mia sorella un alloggio, acquistato dai miei genitori nel maggio del 2009 dallo IACP di Agrigento con il piano di vendita predisposto in attuazione della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (quindi con il vincolo dei 10 anni e del diritto di prelazione). nel rogito di acquisto dei miei genitori si specificava che l’immobile non poteva essere alienato per i primi cinque anni. Nel 2015 ho acquistato la quota di mia sorella avendo lei estinto il diritto di prelazione per il 50% dell’immobile. Posso estinguere il diritto di prelazione del 50 % e vendere l’immobile prima del maggio 2019. oppure no?
Devo attenermi al periodo dei dieci anni della legge 650/1993 o considerare quello che è stato scritto nell’atto di vendita (5 anni).
CONSIDERARE QUELLO CHE è STATO SCRITTO NELL’ATTO DI VENDITA
IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA ESTINTO TUTTO ALTRIMENTI L’ATTO E’ NULLO
VALE LA NORMA DI LEGGE
E’ SUFFICIENTE ECCOME SE VI è SCRITTA LA NORMA DI LEGGE CHE SI RIFERISCE AL DIRITTO DI PRELAZIONE DEVE SOLO FARE ATTENZIONE SE FA RIFERIMENTO AL COMMA 29 O 25 DELLA LEGGE 560 VERIFICHI CHE COSI LE SPIEGO
Egregia DSSA ADDANTE, gradirei sapere se, in caso di vendita, il ns alloggio, acquistato con ATER ROMA il 18 giugno 2013 con Legge 24 dicembre 1993 n. 560, è subordinato al “Prezzo Massimo Cessione” (Art 35 legge 865/1971 e Cassazione 16 settembre 2015 – n. 18135), potrà essere venduto al prezzo di libero mercato. In caso negativo, come si deve calcolare il prezzo ?
NO SOLO AL PAGAMEYO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
Buongiono.
All’art.2 dell’atto di compravendita stipulato tra il Comune di Catania e mia nonna si recita:
“ART.2: l ‘immobile viene venduto ai sensi della legge 560/93 e legge regionale 43/94 e s.m.i.”
In nessun altro punto è menzionato il diritto di prelazione da parte del Comune.
IL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ DOVUTO? Devo pagare la somma che mi ha calcolato il comune ovvero € 9’538,75 (la rendita dell’immobile è pari a 464,81 €)? Grazie mille
Gentile dottoressa, la mia domanda è la seguente: sono proprietaria di un immobile ATER (riscattato a suo tempo dalla nonna di mio marito, ereditato da mia suocera e infine comprato da me e mio marito). Nel mio palazzo ci sono vari proprietari, ma la maggioranza sono ancora in affitto. Mi chiedo, come è possibile che io che sono proprietaria devo continuare a pagare l’affitto all’ATER? Tra l’altro è una somma consistente di 215 euro al mese. Dove sta dunque la convenienza di riscattare una casa ATER se poi devi comunque continuare a pagare l’affitto? Io capisco le spese di condominio, ma come si giustificano 215 euro al mese?
Secondo lei è possibile avere dall’ATER una richiesta di revisione della mia quota? Ad oggi io pago l’affitto come tutti quelli che non sono proprietari e sinceramente non lo trovo giusto.
La ringrazio in anticipo per la sua risposta
LEI PAGA ALL’ATER LE SPESE DI CONDOMINIO PER SERVIZI CHE L’ATER NON EFFETTUA.
VI CONVIENE METTERE UN AMMINISTRATORE CHE GESTISCA LUI ANZICHE’ L’ATER COSI SPENDERETE MOLTO,MOLTO MENO E ARETE I SERVIZI
INOLTRE POTETE RIVOLGERVI AD UN AVVOCATO E CHIEDERE IL RIMBORSO DI CIò CHE AVETE PAGATO PER MANCATO SERVIZIO DATO
SE VOLETE POTETE RIVOLGERVI AL NOSTRO AVOCATO
SE LEI SI LEGGE LA LEGGE 560/93 LO TROVA SCRITTO COME LO TROVA SCRITTO NELLA LEGGE 43/94
SI DEVE PAGARE
SI LO DEVE PAGARE BASTA CHE LEGGE LE DUE LEGGI LO DICONO CHIARAMENTE
Salve, vorrei sapere se per un alloggio iacp riscattato e saldato nel 1992, e nel cui rogito è riportato il diritto di prelazione ex legge 513/77 art. 28,tale prelazione vale anche in caso di donazione. Grazie.
PURTROPPO SI E LE COMUNICO CHE L’ART.28 DELLA LEGGE 513/77 E’ STATO MODIFICATO CON LA LEGGE 560/93 ARTICOLO 25 PER CUI SI ESTINGUE SOLO PAGANDOLO
Buongiorno, nell’anno 2000 ho acquistato ai sensi della L.560 un alloggio di erp dal Comune di Milano, che ne era proprietario. Aler Milano figurava in quel momento quale gestore.
Per alcuni anni, in caso di rivendita degli alloggi ceduti dal Comune di Milano, la stessa Aler non ha mai esercitato il previsto diritto di prelazione, giustificando la cosa con il fatto di non essere stata proprietaria dell’immobile. Recentemente, al contrario, con evidente disparità di trattamento, Aler ha invece cambiato radicalmente orientamento, chiedendo, per concedere il nulla osta alla vendita, il pagamento del 10% del valore calcolato in base agli estimi catastali + iva 22%, pur non essendo mai stata in precedenza proprietaria dell’immobile. E’ corretto secondo Lei? E’ una richiesta che ha fondamento o mi consiglia di rivolgermi ad un legale? Grazia anticipatamente. Alessandro
Mi scusi, vorrei integrare il mio commento precedente con due cose che credo siano importanti.
Vorrei infatti segnalarLe che all’interno dell’atto di rogito con il quale ho acquistato l’immobile non è menzionato il diritto di prelazione, ma viene solo genericamente richiamata la L. 560.
Inoltre, leggendo l’art. 25 della stessa legge, ho notato che il legislatore prevede che l’eventuale versamento economico avvenga nei confronti dell’ente ‘cedente’, che nel mio caso è il Comune di Milano, non l’ALer. Alla luce di queste cose, cosa dovrei fare secondo Lei con la richiesta di pagamento da parte di ALer? Grazie ancora
SE SUL SUO ROGITO E’ CITATO IL COMMA 25 DELLA LEGGE 560/93 LEI LO DEVE PAGARE, SE VIENE GENERICAMENTE INDICATA LA LEGGE 560/93,LEGGA BENE PERò, IL COMMA 20 DELLA 560/93 PARLA DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE DIVERSO DA QUELLO DEL PAGAMENTO, MA LEI DOVREBBE PERO’ ACCERTARSI CHE LA REGIONE LOMBARDIA NON ABBIA FATTO COME LA REGIONE LAZIO FACENDO PAGARE A TUTTI IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
RIBADISCO QUANTO GIà RISPOSTO E LE AGGIUNGO CHE LEI IL DIRITTO DI PRELAZIONE SE LO DEVE PAGARE LO DEVE PAGARE AL GESTORE, SI FACCIA DIRE PERO’ DAL GESTORE GLI ESTREMI DELLA LEGGE E L’ARTICOLO CHE AFFERMANO CIO’
Buongiorno sul contratto di vendita stipulato dai miei genitori con l’Aler di Milano nel 1981 c’è questa dicitura: “..decorso il termine di dieci anni suddetto,qualora l’acquirente intenda alienare l’alloggio dovrà darne comunicazione all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano,il quale potrà esercitare diritto di prelazione all’acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall’art 28 Legge 8/8/1977 n 513…”
devo quindi pagare il 10% del valore catastale dell’immobile o basta aspettare che siano decorsi i 60 gg dalla comunicazione all’Aler?
NO DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE
Gentilissima Sig.ra Addante abito da 30 anni in una casa comunale acquistata dallo stesso comune interamente con fondi dello stato (C.E.R. Ministero dei LL.PP) adesso il comune tramite cartolarizzazione) ha venduto ad una societa’ escludendomi dal diritto di prelazione in quanto ha ritenuto l’alloggio di pregio e non solo tramite raccomandata essendo in scadenza di contratto 4 anni mi ha ultimato di lasciare l’alloggio entro fine anno. Tenga presente che il palazzo di cui abito è oltre centenario fatiscente 3 piano senza ascensore e da perizia giurata fatta a mie spese risulta catastalmente sin dall’origine Cat. A/2 e quindi per la legge non di pregio. Attendo un chiarimento. Ringrazio anticipatamente.
riallacciandomi alla precedente richiesta da me effettuata vorrei precisare che per l’acquisto dell’alloggio da me occupato e di tanti altri il finanziamento fu di 10 miliardi di vecchie lire e furono destinati dal Ministero dei LL.PP. C.E.R. Comitato di Edilizia Residenziale con una legge del 1985 appunto per acquistare alloggi per sfrattati ed altro.
MA PERCHE’ NON AVETE FATTO OPPOSIZIONE AGLI ATTI FATTI DAL COMUNE? PRIMA DI TUTTO Perché NONLO POTEVA VENDERE AD ALTRI E Perché AVEVATE IL DITRITTO DI PRELAZIONE VOI
Signora Addante voglio precisare che gran parte degli alloggi compreso quello in cui ci abito sono stati ceduti dal Comune ad una Società tramite cartolarizzazione.
Se volesse dei chiarimenti più precisi la potrei anche contattare telefonicamente o viceversa al numero 3420503397 in quanto in possesso di atti retroattivi. Grazie
Mi può contattare quando vuole e mi scusi per il ritardo della risposta ma ho avuto il compiuter rotto
ma ne è sicuro?
Perché mi sembra una cosa molto strana mi faccia sapere se ha l’atto o estremi di esso
dovrebbe fare ricorso prenda un appuntamento con il nostro avvocato perché mi sembra una cosa assurda le do il telefono chiami di pomeriggio dopo le 15.30 avv.to GALEANI Stefano tel.06 4817341 via XX settembre n.4
Buona sera, ho provato a cercare una risposta utile, non ho trovato nulla. Il mio quesito è il seguente:
13 anni fa vendemmo la casa ereditata dai nostri genitori, che l’avevano riscattata dall’ente a suo tempo. Per poterla vendere, versammo una somma per eliminare il vincolo di prelazione. Credo sia stata chiesta, con questo atto, la liberatoria per poterla vendere a prezzo di mercato, ma oggi, né io né gli altri eredi troviamo questo documento. Gli attuali proprietari hanno deciso di vendere a loro volta, chiedendoci conto di questa liberatoria. Sono stati anche da AREA e presso l’agenzia immobiliare che curò la compravendita, senza successo. Ci dicono che, se non si trova questa liberatoria, si può supporre che la compravendita sia nulla. Mi potete aiutare? Grazie infinite.
DOVETE CERCARE L’ATTO NOTARILE CON CUI L’AVETE VENDUTO LI SOPRA DEVE ESSERCI SCRITTO CHE AVETE ESTINTO PAGANDO IL 10 X CENTO X PR CENTO DELLA R.C. X CENTO.E DEVE ESSERCI ALLEGATO IL BONIFICO. PERCHE’ SE NON ESISTE L’ATTO E’ NULLO
Buongiorno sig.ra Addante.
vorrei porle il seguente quesito:
-nel maggio 2000 ho comprato casa dal Comune di Salerno Nell’atto stipulato col notaio l’art. 6 recita che ai sensi del comma 20, art. 1 della legge 560/93, la parte acquirente prende atto che per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione dell’atto l’alloggio non potrà essere alienato nemmeno parzialmente, ne modificata la destinazione d’uso, nella salvezza, inoltre, trascorso tale periodo, del diritto di prelazione da tale comma previsto.
PURTROPPO NEL 2004 SONO STATO COLPITO DA UNA GRAVE MALATTIA CHE MI HA RESO DIVERSAMENTE ABILE. L’ALLOGGIO DA ME COMPRATO E’ UBICATO AL 4 PIANO ED E’ PRIVO DI ASCENSORE. HO QUINDI DECISO DI VENDERLO MA IL COMUNE ESERCITA IL DIRITTO DI PRELAZIONE E DA CONTEGGI EFFETTUATI DOVREI PAGARE UNA CIFRA DI CIRCA € 10000,00.
NEMMENO IN QUESTI CASI SI PUO AVERE UN AGEVOLAZIONE.
Anticipatamente ringrazio
purtroppo no ma lei chieda l’estinzione del diritto di prelazione metta in vendita l’alloggio se trova l’acquirente si fa dare un anticipo x pagare la prescrizione e metta come condizione che il rogito verrà effettuato appena pagata l’estinzione del diritto di prelazione
Spero che ci siano sempre persone come lei e che godano di ottima salute, proverò a contattarla telefonicamente
La saluto dalla sardegna.
LA RINGRAZIO E APPENA IL COMUNE DI CAGLIARI MI RISPONDERA’LE INVIERO’ LA RISPOSTA
Buongiorno
È possibile vendere appartamento acquistato dall’Ater prima dei 10 anni e trascorsi i 5 avendo residenza fuori provincia?
Grazie
SE IL TRASFERIMENTO è DOVUTO PER LAVORO SI
SI SE CI SI E’ TRASFERITI PER MOTIVI DI LAVORO DOCUMENTABILI
Autonomo!!! Ho acquistato una casa dell Iacp nel 2005 con la legge 560 del 1993, adesso dovrei venderla e mi chiedono soldi per il diritto di prelazione… ma leggendo tempo fa si diceva che non si doveva pagare nulla acquistando con la legge 560 ed essendo trascorsi 15 anni…. pleeeeaseeee rispondetemi
E’ VERO, MA POI L’ATER DI ROMA HA FATTO MODIFICARE LA LEGGE (LEGGE 27/06)E IL DIRITTO DI PRELAZIONE LO DEVONO PAGARE TUTTI PURTROPPO!
Gentile signora, il vincolo dei 10 anni vale anche per i militari e forze dell’ordine soggetti spesso a trasferimento? Grazie per la risposta
SE SUL ROGITO C’E’ IL VINCOLO DEI 10 ANNI SI, MA SE VOI ESTINGUETE IL DIRITTO DI PRELAZIONE POTETE EFFETTUARE ANCHE UNA VENDITA DIFFERITA
Buongiorno Dott.sa,
Abbiamo appena firmato un compromesso per la vendita di un appartamento che ho riscattato più di 10 anni fa dalle IACP di Frosinone. La vendita con la presenza del notaio è fissata al 1 Giugno. Non abbiamo ancora pagato l’importo per rilasciare il diritto di prelazione, che, a quanto ho capito, è dieci volte il valore della rendita catastale.
L’agenzia ci ha consigliato di rivolgerci ad un geometra per sbrigare la pratica, per un costo di circa 500 euro. È davvero così complicato, da richiedere un servizio di 500 euro? Non c’è una modulistica semplice e un iter lineare?
ASSOLUTAMENTE NO VOI DOVETE ANDARE SUL SITO DELL’ATER DI FROSINONE PRENDERE IL MODELLO ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE LO RIEMPITE ALLEGATE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LO INVIATE CON RACCOMANDATA A/R E LORO CI METTERANNO UN PO DI TEMPO PERCHE’ DEVONO VERIFICARE TUTTO E VI INVIERANNO DA PAGARE IL BONIFICO CHE è LA RENDIRTA CATASTALE X PER CENTO DI CUI NE PRENDETE IL VALORE DEL 105 CENTO PIù IVA
NON VI SERVE NESSUN GEOMETRA NON BUTTATE SOLDI
buongiorno Gentile Notaio
le vorrei chiedere una conferma, leggendo i post non sono riuscita a trovarla e spero di non essere ridondante. Abbiamo fatto una proposta di acquisto ad un’agenzia immobiliare per un appartamento in via Codroipo a Roma, appartamenti Ater. L’agente ci ha fatto fissare il preliminare con versamento di 50.000 tra 10 giorni. Nella proposta c’è scritto che i proprietari devono richiedere la rinuncia del diritto di prelazione Ater, ponendo questa, come unica clausola di scioglimento del contratto in caso di esito negativo.
Facciamo bene a fare il preliminare, versando la somma di 50.000 euro anche se formalmente c’è ancora il vincolo di prelazione per la vendita?
Grazie per il suo tempo
IL DIRITTO DI PRELAZIONE LO DEVE PAGARE CHI VUOLE VENDERE L’ALLOGGIO, IO FAREI METTERE COME CONDIZIONE CHE SE DOVESSE FALLIRE IL TUTTO LA CAPARRA, MA CON GLI INTERESSI
Buongiorno Notaio, mio padre nel 2016 ha acquistato un ex casello ferroviario, all’epoca aveva già 92 anni, nel contratto c’è la clausola che non può vendere per 10 anni, quindi fino al 2026,data l’età e una invalidità del 100%,deve comunque rispettare tale clausola? L’abilitazione si trova in Campania. La ringrazio anticipatamente se mi risponderà
PURTROPPO SI, QUELLA E’ UNA CLAUSOLA PER EVITARE SPECULAZIONI, MA SE TROVA LA PERSONA INTERESSATA PUO’ FARE LA VENDITA DIFFERITA CHE E’ UNA COSA LEGALE E GLI SERVE UN AVVOCATO E UN NOTAIO, CONSISTE CHE SI FA UN CONTRATTO DI ACQUISTO CON LA REGOLARIZZAZIONE DEL ROGITO ALLA SCADENZA, POI L’AVVOCATO E IL NOTAIO LE DIRANNO BENE COME FARE.
MI SCUSO PER IL RITARDO DELLA RISPOSTA MA NON SO PIU’ DOVE METTERE LE MANI PER IL CASINO DI QUESTE LETTERE DI MOROSITA’ CHE HANNO INVASO TUTTI COLORO CHE AVEVANO ACQUISTATO LA CASA A ROMA.
Alloggio realizzato con la Legge 1676/60 con contratto di consegna provvisorio del 7/12/1966 da parte degli I.A.C.P. e trasferito in seguito al Comune. Il 10/10/2007 viene redatto il rogito da parte del Comune all’assegnatario citando la Legge 1676/60 e la Legge 311/2004. Alla data odierna il proprietario dell’alloggio vuole vendere a terzi e il Notaio chiede al Comune un certificato di eventuale prelazione dell’immobile. Il Comune risponde dicendo che si deve adeguare alla Legge 311/2004, cioè integrare il 10% più interessi sul valore catastale. Si precisa che nell’assegnazione del 1966 si parla di immobile per lavoratori agricoli. Il Comune nel trasferire l’immobile come intestazione cita le due leggi, cioè 1676/60 e Legge 311/2004, mentre nel resto del rogito si parla solo della Legge 1676/60. Tant’è che in un articolo viene specificato che per il presente contratto valgono le norme contenute nella Legge 1676/60. Tutto ciò premesso vi è diritto di prelazione da parte del Comune?
NO! ASSOLUTAMENTE NO!!!! SE INSISTONO SI FACCIA DIRE IN BASE A QUALE LEGGE E A QUALE ARTICOLO DELLA LEGGE LA SUA CASA E’ ACCATASTATA?
SE VUOLE MI PUO’ CHIAMARE AL 3394581140
Buonasera Gentile Notaio.
Sono Francesca.
Vorrei porgerle,gentilmente una domanda.
Nel novembre del 2012 ,mio marito ha acquistato ,dopo la morte della mamma,una casa dell’ATER in zona Garbatella (Roma).
All’epoca gli fu imposto ,dal notaio dell’ATER e dalla banca,di intestare casa anche ai due fratelli,in quanto eredi.
La rata del mutuo di casa si trova internamente sul c/c di mio marito.
Ad oggi,solo il fratello sta usufruendo del bene,mentre la sorella,vive in condizioni agiate con il compagno.
Mio marito(il quale ha dato anche l’acconto di casa)sta pagando da 8 anni un affitto in un’altra abitazione.
Ad oggi,finalmente ,i fratelli si trovano concordi a far diventare unico proprietario mio marito.
Il quale ,vuole acquistare le quote dei fratelli.
Tutto questo e’ possibile ,oppure dobbiamo prima pagare la famosa prelazione in quanto non sono passati 10 anni?
Alcune fonti , hanno detto, che “ non” e’ una vendita a terze persone.
Noi,non vogliamo assolutamente avere una donazione.
Sono anni che stiamo combattendo per far valere i nostri diritti,e non vogliamo rischiare,in futuro,che qualche erede,venga a bussare alla nostra porta.
La situazione ,e’ da risolvere “urgentemente”,in quanto abbiamo un bambino piccolo ,e la casa,dove adesso viviamo in affitto e’ stata venduta.
La ringrazio per la diponibilita’
Nell attesa di una sua cordiale riposta le porgo distinti saluti
Francesca
Gentile Sig.ra, purtroppo deve estinguere il diritto di prelazione lo stesso, chi gli ha detto NO ha detto una stupidaggine , in quanto anche con la donazione si paga il diritto di prelazione.
Sarei curiosa di sapere chui gli ha detto quella fesseria
C’è’ stato detto questo da un notaio.
Il quale ha contattato l’ATER e quest’ultima,ha detto,che se c’è una donazione,allora la prelazione non si deve pagare.
Noi,siamo contrari alla “donazione”,e mio marito voleva comprare le quote dai fratelli,per non avere problemi futuri.
Anche se non dovrebbe essere così perché,sono anni ,che sta pagando un mutuo e un affitto e non sta godendo del suo bene.
Come possiamo metterci in contatto con l’ATER in maniera urgente?
Non si riesce a prendere neanche un appuntamento di persona!!!
Al telefono rispondo gli interni,i quali dicono di mandare le pec…
Grazie per l’attenzione
Francesca
GENTILE SIGNORA ALL’ATER DI ROMA GLI HANNO DETTO UNA GRANDE CAZZATA, MI SA DIRE CON CHI HA PARLATO?
INOLTRE LA DONAZIONE PUO’ ESSERE IMPUGNATA FINO A 10 ANNI DOPO LA MORTE DEL DONANTE.
LE CHIEDO CORTESEMENTE DI DIRMI CON CHI HA PARLATO O MI FACCIA SAPRE CHI E’ IL NOTAIO CHE GLIE LO SPEIGO IO PERCHE’ VA COMUNQUE PAGATA
Buonasera.
Ci siamo messi in contatto con un avvocato,che si occupa di affrancazioni,perché in un primo momento,un notaio ,che poi abbiamo liquidato,ci aveva detto,che l’appartamento in questione era posto sotto affrancazione.
Non sapevamo dove sbattere la testa.
Così mi sono rivolta ad un’avvocato esperta su settore,il quale mi ha preso contatti con un notaio.
L’avvocato ,mi ha detto che l’ATER ,le ha risposto che in caso di donazione non dobbiamo pagare la prelazione.
Il notaio idem….in caso di donazione niente prelazione.
Inoltre ,c’è stato detto,che se vogliamo acquistare i 2/3 dagli alti proprietari ,dobbiamo rispettare i 10 anni di vincolo e pagare la prelazione.
Ora la mia domanda e’ la seguente:
Sono già tutti e tre proprietari di casa,bisogna fare solo un aumento di quota.
Mi sembra strano,in quanto non si vende a terzi,aspettare 10 anni.
Per noi va bene pagare la prelazione,anche perché ,estinguendola,ci togliamo l’ATER dalle scatole.
Ripeto,dobbiamo sistemare la questione nel più breve tempo possibile.
Ma stiamo riscontrando,una marea di problemi,e informazioni errate.
Per la prelazione,dobbiamo aspettare i conteggi dall’ATER e poi pagare ed effettuare il rogito.
Oppure possiamo procedere intanto alla stipula e pagare come arriva risposta?
Per il nome del notaio ,posso scriverlo in privato?
Grazie infinite per l’attenzione e l’aiuto.
Francesca
abbiamo chiarito tutto per telefono
Buona sera sono il Sig.Frau,le scrivo da Cagliari ho venduto l’appartamento che avevo acquistato insieme a mia moglie dai fratelli e sorelle nel 1999 ora il notaio mi chiede una liberatoria da parte di area devo richiederla io ho il notaio? La ringrazio per l’attenzione.
MA QUALE LIBERATORIA? LEI DEVE SOLO VERIFICARE SE SUL ROGITO DI ACQUISTO ORIGINARIO DI TALE ALLOGGIO ERA PREVISTA TALE RICHIESTA O IL PAGAMENTO DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE E SOPRATTUTTO CON QUALE LEGGE HA ACQUISTATO TALE ALLOGGIO.
MI FACCIA SAPERE
Buongiorno, sono un dipendente della Regione Campania che lavora al Settore Patrimonio; l’ACER di Caserta gestisce per conto nostro degli alloggi provenienti dal disciolto Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi, trasferiti ai sensi del D.p.r. 616/1977 alla Regione e che da anni vede gli inquilini chiedere il riscatto degli stessi ai sensi del comma 24 della legge 560/1993. Tuttavia gli alloggi non sono accatastati e vorremmo sapere se fosse possibile proporre agli aventi diritto il sostenimento del costo dell’accatastamento decurtandoli poi dal prezzo di riscatto, visto le limitate risorse di bilancio di cui dispone la Dirigenza. Già per altri beni posseduti dalla Regione e alienati si è attuata in passato tale opzione. Vorrei sapere se fosse possibile anche in questo caso. Grazie
SI CHE LO POTETE FARE E FATE PURE BENE A FARLO
Sig. buongiorno approfitto della vostra gentilezza per chiedervi un quesito. Avrei intenzioni di partecipare all’asta di un appartamento dell’Ater leggendo il disciplinare dell’ater mi sono soffermato sulla seguente frase: Al momento della stipula del contratto di compravendita con l’ATER Roma l’Aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo di acquisto, maggiorato dell’IVA di Legge, OK ho capito il prezzo di acquisto non capisco, dove applicare l’iva di legge sul prezzo di acquisto o sulla rendita catastale? Chiedo per favore un esempio . Se può essere utile, l’appartamento è prima casa.
Con Stima
Luigi
PREZZO DI ACQUISTO PRIMA CASA DSE NON ERRO IL 4%
Buongiorno,
gentilissima Sig.ra Addante,
le scrivo per sapere dato che non trovo informazioni a riguardo, se dovendo vendere la mia attuale abitazione riscattata da ALER milano con la legge 27/2009 , nel 2012, trascorsi i 10 anni di vincolo ad oggi ,
le chiedo se oltre a comuniicare ad ALER la vendita per loro facolta’ di esercitare diritto di prelazione come riportato da rogito debba anche pagare qualche somma di denaro. D a quello che ho inteso l’ultima legge la 560 che prevedeva il apgamento del 10% non dovrebbe avere valenza con la 27/2009?
grazie per eventuali chiarimenti
Saluti.
NO IN BASE ALLA LEGGE CON CUI L’HA ACQUISTATA NON DEVE PAGARE NULLA MA DEVE INFORMARE L’ALER CHE LA VUOLE VENDERE INDICANDO IL PREZZO E CHIEDERE SE LA VOGLIONO ACQUISTARE LORO
Salve, sto per acquistare in appartamento nella regione Campania, tale appartamento è stato acquistato dagli attuali proprietari(in realtà gli eredi) con la legge d.p.r 17-1-1959 n 2 modificata con la legge 27-4-1962 n231, da come leggo nelle varie discussioni , se applicata tale legge al contratto di compravendita non c’è diritto di prelazione da parte dell’iacp giusto?
NON C’E’ NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE, IL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ PREVISTO SOLO PER LA LEGGE 513/77 E LA 560/93 MA SOLO SE VENDUTI CON IL COMMA 25 E POI PER UNA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO LA 42/91
TUTTO IL RESTO NON C’E’ NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE
Buonasera,
mio nonno nel 1953 ha sottoscritto un preliminare con l’IACP di Lucca, Toscana, per l’assegnazione in locazione con patto futura vendita di un appartamento (secondo le norme del DL 8/5/1947 n. 399, integrato con D. Lgs. n. 1600 del 1947 e n. 1029 del 1948, Legge n. 408 del 1949 e n. 113 del 1952).
Successivamente, nel 1969 mio nonno acquista dall’IACP il detto appartamento.
Il nonno è poi deceduto nel 2007 e il bene è passato per successione a mia nonna e a mio papà, 50% ciascuno.
In caso di vendita, il diritto di prelazione di cui alla Legge 513/77 o alla Legge n. 560/93, si applica anche agli acquisti da IACP fatti prima di tali leggi? ed in caso positivo quale delle due leggi si applicherebbe?
Inoltre, con l’acquisto del 1969 l’alloggio è libero da ogni vincolo oppure rimane un diritto di superficie del Comune o IACP sul terreno dove si trova il condominio?
Grazie per l’attenzione
ASSOLUTAMENTE NO NON DOVETE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE PERCHE’ LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE E LA LEGGE 513 DEL 1977 E LA LEGGE 560 DEL 1993 SONO SUCCESSIVE ALLA LEGGE CON CUI SUO NONNO HA ACQUISTATO!!!
IN MERITO AL DIRITTO DI SUPERFICIE SE NON C’E’ SCRITTO NEL ROGITO DI ACQUISTO DEFINITIVO FATTO DA SUO NONNO CHE C’E’ IL DIRITTO DI SUPERFICIE, NON C’E’ NESSUN VINCOLO!!!
IL ROGITO E’ ATTO FATTO DAVANTI AL NOTAIO PER CUI E’ INTOCCABILE E VALE CIO’ CHE C’E’ SCRITTO!!!
Grazie molte per il chiarimento e la rapida risposta! Cordiali saluti
Gent.ma dott.ssa Adante,
mio padre nel 1999 ha acquistato un appartamento dalla IACP di Catania. Mio padre è deceduto nel 2014 e noi figli eredi abbiamo deciso di vendere. La IACP ci chiede di pagare il diritto di prelazione calcolato sulla base degli estimi catastali “rivalutati”. Tuttavia nel rogito di acquisto è riportato che” in base al comma 25 della legge 560 del 24/12/1993 il diritto di prelazione si estingue qualora la parte acquirente dell’alloggio ceduto versi all’IACP un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali”. Non vengono menzionati estimi catastali “rivalutati”. Dobbiamo pagare la” rivalutazione” degli estimi catastali?
La ringrazio anticipatamente.
dovete pagare quello che e’ scritto nel rogito e se la regione ha modificato la legge dopo che voi avete acquistato a voi non si aPPLICA IN QUANTO LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE
SE VI FANNO9 STORIE DATEMI IL NUMERO CHE CI PARLO IO
Gentilissima Sig.ra Addante buonasera,
un appartamento in Roma in proprietà superficiaria in zona Laurentino 38 il quale ha questi atti di provenienza:
– era di proprietà ATER (Comune di Roma area – Convenzione stipulata nel 1993 notaio Di Ciommo),
– nel 2009 l’assegnatario lo ha acquistato dall’Ater in base alla legge 560/1993 (nell’atto era previsto che in caso di vendita successiva l’Ater aveva facoltà di prelazione ai sensi del comma 20 L.560/93 e legge regionale 27/06 e 11/07)
– nel 2019 è stato rivenduto dagli eredi (del primo acquirente deceduto nel 2018)
e acquistato da un terzo a prezzo di mercato, ma dalla lettura del rogito non si evince nulla sulla estinzione del diritto di prelazione.
Ora siccome il notaio ha chiesto all’agenzia che segue la compravendita (purtroppo già pagata), la prevista estinzione della prelazione, vorremmo sapere se tale estinzione non sia stata fatta come possiamo fare per tutelarci visto che con mio figlio abbiamo già firmato un compromesso per l’acquisto di questo appartamento a prezzo di mercato, e dato ovviamente anche una caparra?
Ci sono altre incombenze/vincoli ecc. che dobbiamo aspettarci di incontrare?
Spero di avere scritto in modo comprensibile e La ringrazio in anticipo per la sua attenzione.
GENTILE SIG.RA PURTROPPO QUESTI NOTAI HANNO COLLABORATORI INCAPACI E IGNORANTI E SPERO CHER NON LO SIA ANCHE IL NOTAIO VOI NON DOVETE PAGARE NULLA IN QUANTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE UNA VOLTA PER TUTTE ALLA PRIMA RIVENDITA!!!
STUDIASSERO E SI DOCUMENTASSERO SE MI DICE CHI E’ IL NOTAIO GLI SCRIVO IO
Gentile Signora Addante.
Vorrei chiederLe un parere circa il diritto di prelazione di ARCA Puglia per l’immobile ex case Gescal acquistato- riscattato dai nostri genitori negli anni ’80 ex Legge 513/77 ed appena ereditato da me, mio fratello e mia sorella.
A seguito del decesso di mio padre avvenuto nel 2012, noi figli eravamo già comproprietari di 1/9 dell’immobile con i restanti 6/9 e diritto di abitazione a mia madre.
Ora è deceduta anche mia madre e per decisione familiare io e mia sorella, ora proprietari di 1/3 ciascuno, abbiamo deciso di vendere le nostre quote a mio fratello che, quindi, acquisterebbe i 2/3 essendo già titolare del restante.
Secondo Lei, per eliminare il diritto di prelazione di ARCA Puglia (che purtroppo contrariamente ad altre regioni e mi corregga se sbaglio, prevederebbe il versamento anche in caso di vendita tra coeredi) dovremmo pagare l’intero (10% del valore catastale aggiornato) o i 2/3 essendo mio fratello già proprietario del restante e quindi l’atto notarile prevederà solo quelle quota in vendita?
La ringrazio e la saluto Cordialmente
QUESTO E’ IL MIO CELLULARE MI CHIAMI CHE LE SPIEGO COSA FARE PERCHE’ DEVO PRIMA FARLE DELLE DOMANDE PER DARLE LA GIUSTA SOLUZIONE 3394581140
Gentile Signora Addante mio padre è scomparso 2 mesi fa e ha lasciato in eredita una casa dell’ Aler di Milano a me e mia sorella. Ora io vorrei sapere questo, io vorrei vendere la mia quota esattamente la metà della casa a mia sorella e voglio sapere se devo pagare all ‘Aler il 10 % della prelazione ? o invece non devo per via del fatto che la sto vendendo a mia sorella e quindi l immobile resta all’ interno della famiglia ? Se invece dovessi pagarlo dovrei pagare solo la meta essendo che l altra parte dell immobile è già di proprietà di mia sorella ?
La ringrazio anticipatamente e la saluto.
VA PAGATA TUTTA, SE SCRITTA NEL ROGITO
NO LA DEVE PAGARE E PER INTERO
Buonasera
stavo cercando informazioni sul diritto di prelazione e mi sono imbattuta in questo sito.
Vorrei avere alcune delucidazioni in merito. Ho ereditato un’appartamento ex Erap che era stato riscattato da mia zia mi sembra nel 1982 . Leggo dall’atto originale “ai sensi dell’art. 28, 7à comma della legge 8/8/1977 nr 513la parte acquirente non potrà per dieci anni alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’alloggio acquistato. Trascorsi dieci anni in caso di vendita dell’alloggio acquistato, l’Istituto potrà esercitare su di esso il diritto di prelazione di cui all’art. 28,9° comma della Legge n. 513 richiamata.”
Ora sto vendendo l’appartamento e tramite agenzia immobiliare abbiamo avvisato l’Erap che mi ha risposto che per estinguere il diritto di prelazione devo versare un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. Ora vorrei sapere questo importo va versato? e cosa succede se non lo verso? Ma se passano i 60 giorni dalla comunicazione fatta all’Erap e l’Erap non esercita questo diritto, il diritto in questione non decade automaticamente?
Grazie
CARO SIGNORE PURTROPPO TUTTI COLORO CHE HANNO ACQUISTATO L’ALLOGGIO CON LA LEGGE 513 DEL 1977 DEBBONOESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER CENTO PIU’ IL 22 X CENTO IVA.SE NON LO PAGA NON LO PUO’ VENDERE PERCHE’ NESSUN NOTAIO GLI FARA’ L’ATTO, INOLTRE L’ART.28 DELLA 513 CHE ERA VERGOGNOSO E INCOSTITUZIONALE E’ STATO MODIFICATO DAL COMMA 25 DELLA LEGGE 560 DEL 1993.PER CUI DEVE SOLO ESTINGUERLO PAGANDOLO.