Il diritto d’accesso diventa un po’ più democratico, ecco l’accesso civico
Il decreto legislativo n. 33/2013 ha riconosciuto un diritto di accesso più ampio sull’attività amministrativa
In un mio precedente post, nel commentare una sentenza del Consiglio di Stato sul diritto d’accesso, mi ero domandato se un controllo generalizzato dell’attività amministrativa fosse un obiettivo apprezzabile, nel quadro della democrazia e della partecipazione, ma fino ad allora l’ordinamento rispondeva di no.
Pochi giorni dopo è stato pubblicato il decreto legislativo n. 33/2013, il cui articolo 5 ha riconosciuto un diritto di accesso più ampio sull’attività amministrativa.
Ha introdotto il diritto di “accesso civico”.
Per la verità, tale diritto non è propriamente generalizzato, perché non riguarda tutti i documenti ed i dati relativi all’attività amministrativa, ma solo quelli per i quali sia previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione.
Non siamo ancora giunti alla trasparenza totale: questa normativa, in pratica, attribuisce ai cittadini il ruolo di “guardiano” sull’effettiva pubblicazione dei dati, se prevista dall’ordinamento.
Rispetto al diritto d’accesso, come lo abbiamo conosciuto sinora, le novità sono due.
La prima è che tale diritto spetta a chiunque, cioè qualsiasi cittadino può chiedere ed ottenere le informazioni, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse personale su di esse.
Finora, invece, il diritto d’accesso era stato riconosciuto dall’art. 22 della legge 241/1990 solo a chi avesse “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” – oltre che a chi partecipa ad un procedimento.
In coerenza, la norma non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.
La seconda novità è che questo nuovo diritto di accesso non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati.
Il senso della novità si coglie, ricordando che – secondo la giurisprudenza – il diritto d’accesso “tradizionale” si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l’elaborazione di dati.
Il diritto d’accesso civico, invece, si estende su informazioni e dati: anche se non sono stati ancora elaborati, quindi, l’amministrazione sarà tenuta ad elaborarli – sempre che, come detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
Se l’accesso è negato, anche solo evitando una risposta per trenta giorni, l’interessato ha due possibilità di tutela.
La prima è di rivolgersi al funzionario superiore, che ha il potere di sostituirsi a quello che non provvede.
Tale funzionario dovrebbe essere previsto in generale in ogni amministrazione, perché ciò è prescritto dall’art. 9, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.
La seconda possibilità di tutela è un apposito ricorso al Giudice amministrativo.
Si tratta del ricorso, che è già previsto per il diritto d’accesso ordinario dal codice del processo amministrativo.
A questo scopo, l’art. 52 dello stesso decreto legislativo 33/2013 ha opportunamente modificato le norme sul processo amministrativo, in modo da estenderle al diritto d’accesso civico.
Il dubbio finale è che tale normativa non possa operare, finché non sia individuato il responsabile di ciascuna amministrazione.
Infatti il comma 2 dell’art. 5 del decreto 33 prevede che la richiesta di accesso civico sia rivolta appunto al responsabile della trasparenza.
Questa figura deve essere prevista per ogni amministrazione dall’art. 43 dello stesso decreto legislativo 33/2013, e coincide di norma con il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1 legge n. 190/2012.
Il comma 4 dell’art. 43 rimette a tale responsabile il controllo e l’assicurazione sulla regolare attuazione del diritto d’accesso civico.
Che ne sarà del diritto d’accesso civico, se il responsabile non sia stato ancora nominato?
Forse c’è una via d’uscita.
Il diritto d’accesso civico è un rimedio alla mancata pubblicazione di documenti, dati e informazioni, prevista dalla legge.
I primi e diretti responsabili della pubblicazione (cioè a prescindere da richieste dei cittadini) sono i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione (art. 43, comma 3).
Se il responsabile della trasparenza riceve una richiesta d’accesso civico, rileva quindi una mancanza dell’obbligo di pubblicazione, e lo segnala all’ufficio di disciplina (art. 43, comma 5).
Si può sostenere, allora, che la richiesta d’accesso vada rivolta al dirigente competente, se manca il responsabile della trasparenza: infatti serve a “svegliare” il primo, che avrebbe omesso di pubblicare quanto richiesto.
In conclusione, il diritto d’accesso civico non è una novità rivoluzionaria, ma comunque utile, perché la maggiore trasparenza giova sempre al controllo democratico sul potere, che invece cerca la riservatezza.
Pubblicato da Dario Sammartino il 15 maggio 2013 alle 16:05 in Amministrativo

Dottoressa Andante salve, la mia domanda è questa.
Mio padre era l’assegnatario di un appartamento i.a.c.p. ,pochi giorni fà purtroppo è deceduto,io che sono il figlio risulto da circa 6 mesi ospite a casa della mia compagna, posso ora rifare il cambio di residenza?
“Nel contratto iniziale ero presente”
La ringrazio anticipatamente per l’aiuto.
Ma perchè siete così fessi?
Ora se fai il cambio di residenza sei occupante abusivo,ma perchè hai tolto la residenza,potevi vivere con la tua ragazza e lasciare la residenza da tuo padre
Il cambio di residenza era stato fatto per un eventuale avvicinamento al posto di lavoro, nn tanto per fare!
Comunque cosa si può fare anche perchè mia madre vive in quell’appartamento ma nn è residente.
quando metteranno in vendita l’appartamento ci sarà qualche tipo di prelazione per me che sono il figlio?Grazie
Le allego parte del secondo comma dei diritti degli assegnatari.
” . Subentro nel contratto per i familiari conviventi
Il coniuge, i figli, i parenti e i conviventi dell’assegnatario, che facciano parte del nucleo familiare originario fin dalla data di assegnazione, hanno diritto di subentrare nel contratto di locazione qualora l’assegnatario non ci sia più purché siano in regola con i requisiti previsti dalla legge regionale.”
Dott.ssa Addante potrei avere un incontro con lei se è possibile in associazione?
La ringrazio cordiali saluti.
Ma non devono essere usciti e devono essere presenti prima del decesso del titolare,per N.F originario intendono al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
Non capisco cosa vuol dire,sua madre ci abita,ma non è residente e allora non ha nessun titolo, lei abita in quell’appartamento? se non ci abita non ha nessun titolo neanche lei.
Ma chi ci risiede in quell’alloggio?
Si mi chiami al 3394581140 per un appuntamento per venerdì prossimo,mi chiami o giovedì o venerdì mattina per conferma al 3394581140