APPROVATO DAL CONS DI AMM.NE DELIBERA N 36/DEL 27/LUG.2012
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDEN21ALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
OGGETTO:VENDITA PATRIMONIO DEMANIALE TRASFERITO EX L. 388/2000.
PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE
N. 36 DEL 27 LUGLIO 2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
– L’ATER del Comune di Roma ha acquisito a titolo gratuito gli immobili facenti parte del patrimonio Demaniale ai sensi del combinato disposto di cui ali’art. 2 legge 449/97 e all’art. 46, commi 1 e 3 legge 388/00, sono esclusi dall’e.r.p. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 comma 2 lettera d bis della l.r. 12/99;
– per essi si vuole procedere alla vendila ai legittimi assegnatari, nonché agli attuali detentori ad altro titolo nelle modalità e nei termini di cui al disciplinare allegato alla lettera “A” .
– VISTO l’articolo 10 comma 2 lettera d) bis della L.R. 12/99 che espressamente esclude dall’ E. R. P. i detti immobili;
– VISTA la nota della Direzione Regionale prot. 334274 del 27/07/2011 (all. 1) in risposta alia nota della Direzione Generale prot. 30985 del 12/05/2011 (all. 2) a conferma della fattispecie sopra indicata e, conseguentemente, della legittimità della procedura sottoelencata;
– VISTA pertanto la facoltà dell’Azienda di gestire autonomamente il patrimonio pervenuto dalla cessione a titolo gratuito dal Demanio dello Stato.
VISTO PER CONFORMITA AGLI OBIETTIVI DELL’AREA
P. IL DIRETTORE D’AREA
VISTO
IL DlREfTTORE GENERALE
\ —
Si attesta ia regolarita tecnico- amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO / Dott. Rodolfo Mari
Roma,
Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. A. D’ONOFRIO
Pag. 1 di 3
CONSIDERATA la necessità di cedere gli immobili in questione per rispondere alle legittime aspettative degli occupanti a vedersi trasferire la proprietà degli stessi
RAVVISTATA la convenienza economica derivante dalla cessione degli stabili in oggetto in ordine ad introiti straordinari nonché dal risparmio per conseguente riduzione e/o eliminazione dei costi tutti di gestione ;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale
DELIBERA
– di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– di procedere alla vendita degli immobili nelle seguenti modalità di cui al disciplinare di vendita allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera:
– di autorizzare il Servizio Alienazione all’espletamento di tutti gli adempimenti per I’esecuzione del presente provvedimento
APPROVATO DAL CONS DI AMM.NE DELIBERA N 36/DEL 27/LUG.2012
Prot. n. 42857 del 16/07/2012 Pagine Delibera: 2
Pagine Allegati:
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDEN21ALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
OGGETTO:
VENDITA PATRIMONIO DEMANIALE TRASFERITO EX L. 388/2000.
PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE
N. 36 DEL 27 LUGLIO 2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
– L’ATER del Comune di Roma ha acquisito a titolo gratuito gli immobili facenti parte del patrimonio Demaniale ai sensi del combinato disposto di cui ali’art. 2 legge 449/97 e all’art. 46, commi 1 e 3 legge 388/00, sono esclusi dall’e.r.p. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 comma 2 lettera d bis della l.r. 12/99;
– per essi si vuole procedere alla vendila ai legittimi assegnatari, nonché agli attuali detentori ad altro titolo nelle modalità e nei termini di cui al disciplinare allegato alla lettera “A” .
– VISTO l’articolo 10 comma 2 lettera d) bis della L.R. 12/99 che espressamente esclude dall’ E. R. P. i detti immobili;
– VISTA la nota della Direzione Regionale prot. 334274 del 27/07/2011 (all. 1) in risposta alia nota della Direzione Generale prot. 30985 del 12/05/2011 (all. 2) a conferma della fattispecie sopra indicata e, conseguentemente, della legittimità della procedura sottoelencata;
– VISTA pertanto la facoltà dell’Azienda di gestire autonomamente il patrimonio pervenuto dalla cessione a titolo gratuito dal Demanio dello Stato
VISTO PER CONFORMITA AGLI OBIETTIVI DELL’AREA
P. IL DIRETTORE D’AREA
VISTO
IL DlREfTTORE GENERALE
Si attesta la regolarita tecnico- amministrativa del presente atto
IL DIR1GENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO / Dott. Rodolfo Mari
Roma,
Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. A. D’ONOFRIO
Pag. 1 di 3
CONSIDERATA la necessità di cedere gii immobili in questione per rispondere alle legittime aspettative degli occupanti a vedersi trasferire la proprietà degli stessi
RAVVISTATA la convenienza economica derivante dalla cessione degli stabili in oggetto in ordine ad introiti straordinari nonché dal risparmio per conseguente riduzione e/o eliminazione dei costi tutti di gestione ;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale
DELIBERA
– di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– di procedere alla vendita degli immobili nelle seguenti modalità di cui al disciplinare di vendita allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera:
– di autorizzare il Servizio Alienazione all’espletamento di tutti gli adempimenti per I’esecuzione del presente provvedimento
ASSESSORATO POLITICHE PER LA CASA TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI Dl EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI
AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI IN MATERIA Dl E.R.P.
A.T.S.S. del COMUNE dl ROMA DIREZIONE GENERALE
3 AGO. 2011
A.T.E.R. del Comune di Roma al Direttore Generale dott.ssa Stefania Graziosi
Lungotevere Tor di Nona, I 00186 ROMA
OGGETTO: cessione alloggi di E.R.P. Deliberazione CdA A.T.E.R. n. 3/2 del 6 febbraio 2004 – Riscontro a Vs. nota del 12 maggio 201 I, prot. n. 30985.
In riferimento alia deliberazione A.T.E.R. indicata in oggetto, richiesta con note del 29 marzo 2010, prot. n. 82049 e del 2 novembre 2010, prot. n. 26024 e trasmessa da codesta Azienda con nota del 9 dicembre 2010, prot. n. 76196, si riassume brevemente la problematica emersa, esponendo quanto segue.
I. Dalla documentazione pervenuta a questa struttura ed, in particolare, da quella allegata alia vs. nota del 4 aprile 201 I, prot. n. 21793, risulta che gli alloggi inseriti nel piano di vendita approvato dal CdA con Deliberazione n. 3/2 del 6 febbraio 2004 sono alloggi trasferiti gratuitamente dal Demanio dello Stato all’A.T.E.R. in attuazione di quanto disposto dall’art. 46 della L. n. 388/2000 e dall’art. 2 della L. n. 449/1997.
II. Gli alloggi trasferiti in proprieta ai sensi delle citate leggi, come appunto quelli oggetto del “j piano di cessione in questione, sono stati esclusi dall’edilizia residenziale pubblica / destinata all’assistenza abitativa dalla Lr. n. 12/99. art. 10. comma 2riettera~~dbis)~ –
aggiunta dall’art. 96, comma3TdeT1irLr. n. 2/20037
Il richiamo alia D.G.R.L. n. 571 del 2 Luglio 2004, fatto al punto 3) della nota indicata in oggetto, non risulta pertinente in quanto, a prescindere dalla effettiva – operativita di tale deliberazione, essendo le disposizioni legislative prevalenti rispetto agli atti amministrativi, ‘ quanto contenuto nell’allegato A di detto provvedimento non poteva modificare il disposto normativo vigente. Oltretutto si fa presente che la stessa e stata approvata dalla Giunta successivamente all’approvazione del piano di vendita in argomento da parte dell’Azienda.
IV. Relativamente alia L.r. n. 27/2006, tale normativa non e applicabile al caso di specie perche riguardante alloggi di E.R.P. ed, in tutti i casi, I’art. 52, comma 3bis, non parla di j\ piani non comunicati ma solo di piani non approvati dalla Regione, con cio non U escludendo la necessita di richiederne comunque I’approvazione. Peraltro nel ’ provvedimento in esame il CdA delibera “di richiedere alia Regione Lazio I’approvazione di un nuovo Piano di vendita relativo agli alloggi realizzati ai sensi della Legge n. 5211976 e ubicati nei complessi di Serpentara II e di Valmelaina I e III ”.
VIA CAPITAN BAVASTRO, 108 00154 ROMA TEL. +39.06.S 168S602 www.regione.la2io.it
FAX+39.06.51686055
Aila luce di quanto sopra, si rileva che I’alienazione degli alloggi di che trattasi, non facendo essi piu parte dell’edilizia residenziale pubblica, dall’anno 2003 non necessita di approvazione regionale.
Conseguentemente, si invita I’A.T.E.R. del Comune di Roma ad eliminare dalla deliberazione n. 3/2 del 6 febbraio 200’4 la disposizione che prevede l’approvazione del piano di vendita da parte della Regione Lazio, adeguando in tal m0do il contenuto dell’atto alla normativa regionale”di riferimento.
Nisi contempo, si chiede cortesemente a codesta Azienda che, nel rendicontare le alienazioni (numero di alloggi venduti e ricavi delle vendite), vengano separate quelle in trattazione rispetto a quelle relative agli alloggi di E.R.P.
II Dirigente/dell’Area Avv. Vincenza MORACE DIRETTORE-Agostini
AZIENDA TERRITORIALE EDIUZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELCOMUNEDI ROMA
Direzione Generate
Roma, li ,12. 10 51 <10-1 i
ProL.303.85
All' ASSESSORATO POLITICHE PER la CASA, TERZO SETTORE
E POLITICHE DEI CONSUMATORI
Direzione Piani e Programs di Ediuzia Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori Area Funzione Amministrativa in materia di E.R.P. c.a. Aw. Vincenza Morace
Oaaetto : Cessione alloggi E.R.P; Delibera ATER Roma n.3/2 del 6.2.2004, "Nuovo piano vendita alloggi siti in Roma, loc. Serpentara (lotto 2°) e loc. Valmelaina (lotto 1° e 3°) - primo stralcio". Riscontro nota prot. 56135, in data 8.2.2011, di codesto Assessorato.
Con riferimento a quanto in oggetto, si riscontra la nota di codesto Assessorato prot. 56135, in data 8.2.2011, per precisare quanto segue:
1) - per quanto attiene alia trasmissione della Delibera in oggetto alia Regione Lazio, si ricorda ed evidenzia quanto attualmente disposto dall'art. 53, cm. 3/bis, della L.R. 27/2006 (come modificata dall'art. 5, cm. 4, della L.R. 11/2007) che fa espressamente salvi i piani di cessione riguardanti PEdilizia Residenziale Pubblica destinata ad assistenza abitativa, disponendo in proposito che - ove questi siano stati deliberati dagli enti proprietari (ATER) anteriormente alia data del 30 Dicembre 2006 - mantengono piena validita ed efficacia anche laddove non previamente comunicati e/o approvati dalla Regione, limitatamente al numero di alloggi indicati owero - in ogni caso - nei limiti della percentuale massima di cui all'art. 48 della L.R. 27/2006;
2) - per quanto attiene invece il numero degli alloggi richiamati dalla nota di questa Azienda prot. 76196 del 9.12.2010, inizialmente indicati in 1320 unita, si precisa fin d'ora che si e trattato di un mero refuso materiale e che - pertanto - la corretta indicazione numerica e quella di 956 unita immobiliari, proprio come gia specificato nella Delibera in oggetto, owero;
a] per la loc. Serpentara, gli alloggi in via A. Guasti n. 20-35-36-45-46-55-56-70-75-80, in via G. de Marini n. 21,28,29,31,32,37,40,43, per un totale di 338;
b] per la loc. Valmelaina, gli alloggi in largo P. Germi n. 3,5,9,11,13 - comp. 9R lotto unico, via R. Anselmi 25-27-31-33-43-49-53-55-57 - comp. 13R lotti A/B, via A. Palermi n. 70-74-84-88 - comp. 9R, via R. de Liguoro n. 6-34 - comp. 9R, via Valente n. 6-8-10-14-18-22-26-28 - comp. 9R, viale G. Cervi n. 5-9-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47 - comp, c/14 lotti DA/DB, per un totale di 618;
3) - per quanto attiene poi alia previsione normativa di cui all'art. 19, cm. 2°, L.R. 12/1999 (come modificato dalla L.R. 10/2001), si fa rilevare che la Delibera di Giunta Regionale n. 571/2004 ha fissato i criteri in deroga alle disposizioni di cui al citato art. 19 L.R. 12/1999, con espresso
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
riferimento alia perdita di efficacia dei piani di cessione immobiliare formulati ai sensi delle LL.RR. 42/199L
e 560/1993. Tali criteri davano peraltro attuazione all'art. 17, cm. 3°, cpv. 4, della L.R. 30/2002 (piano di risanamento quinquennale ATER), anch'essa gia abrogativa del citato art. 19 L.R. 12/1999. In particolare, I'allegato {A} della citata Delibera - nella sez. "riepilogo" - include espressamente tra gli alloggi di e.r.p. gli immobili trasferiti alle ATER ai sensi dell'art. 2 L. 449/1997 e dell'art. 46, cm. 1° e 3°, L. 338/2000 (precedentemente esclusi dall'e.r.p. dall'art. 96 L.R. 2/2003), nonche - nella sez. "percentuali alienabili" - fa chiaro cenno alia possibility di ampliare i piani di vendita gia in precedenza elaborati ed approvati;
1) - per quanto attiene, infine, I'awiamento ed il prosieguo d'esecuzione del piano di vendita di cui alia Delibera in oggetto, si precisa che il Servizio Alienazioni/Ufficio Alienazioni Alloggi di questa Azienda ha dato corso alle cessioni immobiliari come di seguito:
a] - per la loc. Serpentara le vendite sono state awiate sin dal 2004, e su 338 alloggi ne sono stati venduti fin'ora 291, mentre 28 istruttorie sono state archiviate ed ulteriori 19 sono in corso di verifica;
b] - per la loc. Valmelaina le vendite sono state awiate all'inizio del 2008, owero:
0 via A. Palermi n. 70-74-84-88 - comp. 9R, via R. de Liguoro n. 6-34 - comp. 9R, via Valente n. 6- 8-10-14-18-22-26-28 - comp. 9R, su un totale di 247 alloggi ne sono stati venduti fin'ora 190, 44 istruttorie sono state archiviate e 13 sono in corso di verifica;
© viale G. Cervi n. 5-9-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47 - comp, c/14 lotti DA/DB, su un totale di 271 alloggi ne sono stati venduti fin'ora 215, 55 istruttorie sono state archiviate e 1 e in corso di verifica;
© via R. Anselmi 25-27-31-33-43-49-53-55-57 - comp. 13R lotti A/B, su un totale di 100 alloggi ne2 e in corso di verifica;
Si porgono distinti saluti.
Il DIRETTORE GENERALE
(Stefania Graziosi)
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Stessa cosa questo articolo pubblicato a gennaio 2013 era saltato per errore e lo ho ripubblicato

Salve sign.ra Addante,
ho letto che è stato approvata la delibera n. 36, ho letto l’intero articolo, se non ho capito male verranno messe in vendita tutti gli alloggi che rientrano nel piano vendita dell’Ater? quando si parla di patrimonio demaniale e alloggi non E.R.P, come facciamo a sapere se si gli alloggi sono E.R.P o non E.R.P , le nostre di Fiumicino per es. erano dell’EX IACP, quindi se non erro sono ex E.R.P? chi ricevette la lettera di acquisto “560/1993” , cosa deve fare?
Come bisogna comportarci, aspettare che l’ater si decida a mandare queste benedette e tanto aspettate lettere?
Grazie mille
Anonim
la delibera (che è quella che lei non trovava) si riferisce alle case del demanio.
Salve sign.ra Addante,
Lei crede che sbloccando le vendite per le case del Demanio, si possano sbloccare anche tutte le altre? mi sembrerebbe corretto nei confronti di tutti quanti.
Grazie
Anonim
Signora Andante, vorrei sapere cortesemente, le abitazioni attualmente ater, già iacp, ma costruite molti anni fa, dal ministero dell’interno per le forze di polizia e successivamente diventate di proprietà dell’ater, sono da considerare demaniali? inoltre vorrei sapere se rientrano nella delibera appena approvata.
grazie
da che lo deduce che sono diventate proprietà dell’Ater? Ha un termine di legge,cerchi di essere più chiaro.
la delibera di cui lei parla ha un allegato con tutti gli aloggi che ne fanno parte,con pazienza li legga e veda se c’è il suo.
io spero che si faccia una volta per tutte un discorso serio sulle vendite tutte.
Salve,
in effetti la domanda che si è posto Antonio me la son fatta anche io, le case Ex IACP passate all’Ater come devono considersi, l’Art 36 è vasto ma non è che sia molto chiaro, cioè sono citate solo le leggi ma non gli alloggi in essere. Sign.ra Addante mi scusi, ma l’allegato da dove lo posso prelevare?
Grazie
Anonim.
Caro sig.re io ho molte cose da fare e rispondere sempre alla stessa domanda lo ritengo stupido.
Fa seguito alla sua risposta del 27 Maggio 2013.
….deduco che siano di proprietà dell’ater, in quanto il relativo affitto lo pago all’ater. Inoltre, nella delibera n.36 è richiamato esplicitamente il mio indirizzo e il lotto, non è specificata la scala. Secondo la delibera sono ancora in fase di di decisione definitiva.
non deve dedurrere, pagare l’affitto all’Ater lo pagano tutti perchè è il gestore degli immobili,la proprietà degli immobili del’Ater è solo quella che il Demanio ha trasferito con una determinata legge.
Che ci sia anche la sua via non vuol dire nulla perchè in una via vi sono anche altri immobili non vi è solo il suo.
Può telefonare all’Ater e chiederlo direttamente.
Carissima Signora se si avesse la possibilità di parlare con l’atere l’avrei già fatto e pensavo che la sua associazione di cui io sono iscritto potesse dare maggiore chiarimenti circa questa delibera anche se in via generale.
Grazie
Mi scusi,ma in merito alla delibera 36del 2012 che mette in vendita gli alloggi demaniali io ho dato tutte le informazioni possibili e ho anche fatto tutto quello che cera da fare.
Siamo solo in attesa che la Regione Lazio voti questo benedetto emendamento che reintroduce tali alloggi nell’ERP.
Tutti coloro che ricevono la lettera di acquuisto la devono impugnare per cautelarsi in atesa che questo benedetto emendamento sia approvato dal consiglio regionale.
buonasera, io abito in provincia di Frosinone in un appartamento di proprietà dell’Ater di Frosinone. Siccome ci sono due alloggi occupati abusivamente da molti anni, da due famiglie che abitano nello stesso palazzo (ognuno ha il proprio appartamento, sempre affittuari e nn proprietari) l’ater stava facendo le pratiche per mettere in vendita all’asta i due alloggi occupati abusivamente. Mi avevano detto che l’asta era aperta a tutti. Ieri un geometra addetto alle vendite, mi ha comunicato che la cosa nn è più fattibile in quanto con la Legge Regionale 12/1999 10 Bis e con le modifiche apportate qualche giorno fa dalla Regione Lazio, non c’è più questa possibilità, e che loro hanno capito che forse gli alloggi vanno consegnati al Comune (quindi resterebbero le cose così come stanno, perchè il comune li lascerebbe agli stessi occupanti abusivi). Ma ho capito che nemmeno i geometri dell’Ater sanno interpretare la legge. Io vorrei essere certa di questa cosa, mi sembra tanto un gioco sporco per tenermi buona nominamdomi leggi ed emendamenti anche a loro poco chiari. Se esiste una legge che sia interpretata nel modo giusto e nn a volontà delle persone. Poi leggendo l’articolo precedente mi è sembrato di capire che si fa cenno al comune di Roma. E’ valido solo per Roma e loro lo stanno facendo valere anche per Frosinone? Non avendoci capito nulla come al solito funziona in Italia? Io nn voglio che siano fatte ingiustizie e che per ignoranza dei cittadini in merito a tutti questi emendamenti e numeri di leggi, i furbi e ammanicati politicamente abbiano la meglio. Se mi fa sapere al più presto qualcosa sulla mia e-mail la ringrazio, così potrò prendere i dovuti provvedimenti del caso. Sono 18 anni che lotto per un diritto. Sono stanca di vedere chi fa finta di niente davanti alle ingiustizie di noi cittadini più onesti. Vivo i 48 mq e mentre gli altri hanno preso possesso di questi alloggi e li usano chi come cantina con la legnaia e chi addirittura come cucina rustica e secondo appartamento, io nn ho dove con la mia famiglia di 3 persone, poggiare un po’ di scorta di cibo o poggiare una valigia o uno scatolone vuoto, ma nemmeno un congelatore anche di piccole dimensioni. La mia è uno sgabuzzino e non una casa e l’Ater di Frosinone sono anni che mi mette delle scuse, pur di nn togliere a queste persone questi alloggi.Sono stanca. Io avevo chiesto il cambio di destinazione d’uso e dividere poi le cantine per 6 famiglie, Ma si sono impuntati per la vendita e adesso mi dicono che nemmeno questo è più fattibile da pochi giorni. Aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la legge che ha approvato la Regione alla fine di giugno l’abbiamo voluta fortemente come Associazione per riparare ad un abuso fatto da Storace che aveva estrapolato dall’ERP le case del Demanio, per cui le ATER le vendevano a libero mercato.
La vendita all’asta poteva avvenire,ma all’Ater di Roma l’avevamo costretti ad annullarla,se l’occupante non acquistava.
Il grave è che l’Ater ha consentito l’occupazione degli alloggi,perchè non li ha fatti sgombrare?
Il suo problema lo deve risolvere l’Ater,ma temo che anche quella di Frosinone si assomiglia a quella di Roma.
Ora però con il nuovo Commissario appena si insedia si faccia ricevere e ponga nuovamente il suo problema-
Ora questi alloggi che sono rientrati nell’ERP possono essere venduti solo agli assegnatari regolari.
La legge 28 giugno 2004, n. 3, con l’art. 21 comma 7, ha di fatto posto rimedio ad un errore che però l’agenzia del demanio non ha eccepito pur avendone tutte le competenze. Il patrimonio dello stato destinato all’assistenza abitativa e costruito negli anni sulla base di leggi e fondi ah hoc, non poteva certamente con un semplice “passaggio di proprietà” mutare la destinazione e ritengo che l’Agenzia del Demanio, in quanto posta alla tutela e valorizzazione del patrimonio statale, sarebbe dovuta entrare nel merito ma non lo ha fatto. Il problema non è di poco conto perchè alcuni comuni, sulla base dell’art. 10 della l.r. 12/1999 in vigore fino a giugno 2013, hanno alienato gli immobili a libero mercato e concluso contratti di locazione a libero mercato con gli assegnatari che ad oggi si prestano a qualche dubbio di legittimità creando un bel danno al patrimonio pubblico destinato a soddisfare una esigenza abitativa. Insomma… un bel pasticcio al quale comunque è necessario rimediare. Ma come? Personalmente proporrei per una delibera da parte del consiglio comunale che, motivando l’accaduto, autorizzi l’acquisizione al patrimonio indisponibile detti alloggi ovviamente salvando gli assegnatari ereditati dall’ater che li gestiva per conto del demanio ma procedendo necessariamente alla verifica dei requisiti di legge per la permanenza dell’alloggio e, nel caso di insussistenza, all’attuazione di tutte le procedure per la garanzia del fine ultimo al quale detta tipologia di alloggi – ovvero di erp pura destinata all’assistenza abitativa come precisato dall’attuale art. 10 della l.r. 12/1999 – è destinata. E’ un grosso pasticcio creato dalla regione che almeno poteva dettare linee guida per superare le criticità che a seguito della novella legislativa del giugno 2013 si sono manifestate. E’ gradito un Suo commento o una Sua posizione sulla problematica.
Chiedo venia… ho erroneamente digitato…la legge regionale indicata all’inizio del commento è la 28 giugno 2013 n. 4.
NON SO DI CHE PARLI SPIEGATI MEGLIO
LA LEGGE DA TE INDICATA NON RIGUARDA AFFATTO LA MATERIA CHE TU DICI,MA LA RIFORMA DELLA POLITICA PER CUI PRIMA DI SCRIVERE FAI UN TANTINO ATTENZIONE,
INOLTRE CIò CHE AFFERMI NON MI RISULTA IL DEMANIO HA TRASFERITO AI COMUNI LE SUE Proprietà PER VENDERLE AI RISPETTIVI ASSEGNATARI ED è STATO FATTO CORRETTAMENTE ANCHE DAI COMUNI. LA MODIFICA APPORTATA DA STORACE E’ STATA FATTA DA STORACE POCO PRIMA DELLE ELEZIONI PER CUI NON NEL 1999, QUANDO STORACE HA FATTO LA MODIFICA SOLO L’ATER DI ROMA DOVEVA VENDERE E LA PROVINCIA GLI ALTRI COMUNI AVEVANO DA TEMPO ADEMPIUTO AI PREZZI GIUSTI DETTATI DALLA LEGGE.
NON SCRIVETE FANTASIE PER FAVORE
quando il demanio ha trasferito gli alloggi ai comuni, la legge regionale 12 1999 con l’articolo 10 non li considerava alloggi popolari ma alloggi che si potevano vendere o locare liberamente. Ho scritto la verità. Solo nel 2013 la regione si è resa conto del pasticcio e ha detto nella legge che gli alloggi trasferiti dal demanio sono alloggi di edilizia residenziale pubblica. Non sono fantasie.
LE è PROPRIO PRESUNTUOSO Perché LA LEGGE 12 DEL 1999 QUANDO è STATA APPROVATA NEL 1999 NON IMPONEVA CIO’ CHE LEI AFFERMA, LA MODIFICA è STATA FATTA DA STORACE PRIMA DELLE ELEZIONI.
LEI E PRESUNTUOSO E BASTA SI DOCUMENTI MEGLIO NEL 2013 LA REGIONE A SEGUITO DI UN MIO INTERVENTO A RIPRISTINATO CIO’ CHE ERA NEL 1999