IMMOBILE IACP, IL PREGRESSO POSSESSO (LECITO) LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE

Reati contro il patrimonio
IMMOBILE IACP, IL PREGRESSO POSSESSO (LECITO) LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE
Giuseppe Amato – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 28/08/anno 2012
Tutte le volte in cui colui che occupa sia gia’ ”in possesso” del bene deve escludersi la sussistenza del reato. La Cassazione partendo da questo ineccepibile assunto, nella specie, ha escluso potesse ravvisarsi il reato nella condotta di chi aveva continuato ad abitare in un immobile di proprieta’ dell’IACP, dopo la morte del legittimo assegnatario, con il quale conviveva, rinviando al giudice di merito per gli opportuni accertamenti di fatto.

Il continuare ad abitare nell’immobile del convivente, dopo la sua morte, non integra il reato di cui all’articolo 633 c.p

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione.

La norma di cui all’articolo 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato.

In altri termini, tutte le volte in cui colui che occupa sia già “in possesso” del bene deve escludersi la sussistenza del reato

La Cassazione partendo da questo ineccepibile assunto, nella specie, ha escluso potesse ravvisarsi il reato nella condotta di chi aveva continuato ad abitare in un immobile di proprietà dell’IACP, dopo la morte del legittimo assegnatario, con il quale conviveva, rinviando al giudice di merito per gli opportuni accertamenti di fatto.

E’ conclusione esatta: infatti, tutte le volte in cui il soggetto risulti essere entrato legittimamente in possesso dell’immobile deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà contraria dell’avente diritto (cfr., di recente, Cassazione, Sezione II, 10 novembre 2011, X).

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Riferimenti normativi:
Sentenza Cassazione penale 09/07/2012, n. 26624
28/08/2012

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Nella speranza che chi gestisce l’Ater di Roma capisca finamente che zse una persona abita con il titolare dell’alloggio anche se non ha diritto alla voltura non può essere denunciato penalmente.
Abbiamo riportato tali sentenze per far capire all’Ater che non si può imporre ai vigili urbani di elevare la sanzione penale a coloro che abitano in un alloggio popolare dopo il decesso del titolare, se questo già abitava con l’assegnatario anche non avendo titolo al subentro.

Abbiamo riportato tale sentenza perchè quanto accaduto all’Ater di Roma è veramente assurdo i vigili non elevano sanzione penale,forse perchè conoscono il diritto molto meglio di quanto lo possa conoscere l’Ater di roma, ma l’Ater imperterrita ha obbligato i vigili urbani a sollevare la sanzione penale alla convivente nonostante atto notorio con testimoni che affermavano che la convivente abitasse nell’alloggio dal 2000 e la presenza anagrafica della figlia nata dall’unione dei due.

Nella speranza che l’Assessore Refrigeri e il Presidente della Commisione Panunzi facciano finalmente cessare tutte queste angherie nei confronti dell’utenza.
Anche perchè abbiamo riscontrato nel corso di tutti questi anni che nei confronti dei veri mascalzoni l’Ater di Roma è impotente,mentre si accanisce nei confronti dei più onesti e più deboli.Infatti vorremmo sapere perchè non si è sgombrato l’alloggio di via Ferretti venduti a dei nomadi dall’occupante abusivo che continua a vivere nella cantina trasformata in alloggio e con bombola del gas nello stesso stabile nonostante tutte le denunce effettuate dai condomini e dalla nostra Associazione, che fa l’ATER di Roma dorme?

8 pensieri su “IMMOBILE IACP, IL PREGRESSO POSSESSO (LECITO) LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE

  1. Marco

    perdi sta sperazanza Annamari’, per capirlo ci devono essere altri dirigenti. San Nicola dacci una mano tu.

  2. addante Autore articolo

    Ma intanto abbiamo altri politici e già qualcosa e ci saranno anche altri dirigenti, vedrai

  3. simo

    aggiungo io soprattutto se la persona che rimane nell’alloggio ha i requisiti per avere una casa popolare, in regione dovrebbero sedersi prendere la vecchia legge e riscrivere tutto facendo tutte queste considerazioni.è chiaro che ci deve essere differenza tra chi sfonda una porta e chi rimane nella casa dopo aver convissuto 10, 15 anni con un parente malato.Ma al momento la multa di 21.000 euro è uguale per tutti.Ho speranza nella giunta Zingaretti confidando che qulcuno sottoponga alla nuova giunta questa contraddizione sollevata dalla cassazione.

  4. addante Autore articolo

    Caro sig.re questi metodi assurdi e polizieschi sono stati introdotti dalla dott-ssa Graziosi appena diventata Commissario e poi licenziata da commissario è diventata direttore generale e poi licenziata anche da questo ruolo.
    La dott.ssa ha gestito l’Ater non come una cosa sociale, ma come un’azienda per trarne solo profitti,evidentemente la sig.ra aveva sbagliato azienda l’Ater di Roma non è una S.p.A

  5. addante Autore articolo

    Chi occupa abusivamente deve essere cacciato, ma tutti e non solo i poveri disgraziati come accade, mentre gli amici degli amici non si toccano mai.
    Poi ci sono occupazioni e occupazioni, alcune sono dettate dalla disperazione e quelle sinceramente non mi sento di condannarle, perchè chi dovrebbe risolvere i problemi fino ad oggi se ne è fregato.

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