La folgorazione non c’è stata e nonostante le
I responsabili di Zona non possono essere nominati per spartizione politica,ma per competenza e capacità.
Non è più accettabile sopportare l’incompetenza da parte di certi responsabili di Zona.
Come è possibile inviare la decadenza ad una vedova, se tale persona è entrata nell’alloggio a seguito di matrimonio nel 1993 in quanto moglie del figlio dell’assegnatario, ed è rimasta nell’alloggio anche dopo la morte del marito avvenuta nel 1995.
Nell’alloggio vi abitava il suocero e il figlio con la moglie, la moglie dell’assegnatario si era trasferita al Paese già dal 1992.
Il suocero dopo la morte prematura del figlio, rimane con la nuora per non lasciarla sola fino al 2001, si trasferisce quindi per raggiungere la moglie al Paese.
Il suocero muore il 4 luglio 2007 e la responsabile della 4 Zona ritiene occupante senza titolo la nuora.
Mi chiedo come sia possibile che una responsabile di zona faccia questi grossolani errori.
Con nota prot.40050 comunica l’avvio del procedimento di decadenza per mancata stabile occupazione e cessione a terzi al titolare deceduto dal 2007 e sostiene nella stessa lettera che tale decadenza è comunque estesa anche alla moglie dell’assegnatario in quanto trasferita a Foligno nel 1992 in alloggio di proprietà.
Continua la nota…tale azienda ritiene comunque legittima la prosecuzione o meglio l’avvio di un nuovo procedimento di decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera a e b l.r.6 agosto 1999 n.12 nei confronti della moglie dell’assegnatario.
Ora non capisco che tipo di decadenza si possa fare ad una persona che non abita più nell’alloggio dal 1992, forse tale responsabile non sa che la sig.ra ha perso qualsiasi diritto all’alloggio.
Ma non finisce qui perché invia una lettera successiva dove dice testualmente:” la sig.ra….vedova del sig…risulta da accertamenti anagrafici effettivamente domiciliata nell’alloggio dal 17 luglio 1993 (data in cui ha sposato il figlio dell’assegnatario)ma agli atti del fascicolo non risulta nei suoi confronti alcuna formale richiesta di ampliamento del nucleo famigliare da parte dell’assegnatario sig….,condicio sine qua non ,per poter vantare qualsiasi diritto di subentro nell’assegnazione, ma questa si rende conto di ciò che scrive? L’ampliamento è stato fatto d’ufficio dal Comune con il matrimonio.
Pertanto con il verificarsi dell’abbandono del legittimo assegnatario (trasferito a… in data 9/11/2001 si è da tale data configurata nei confronti della sig….(nuora vedova del figlio deceduto) la condizione di occupante abusiva. ecc seguono altre amenità.
Vorrei solo ricordare alla gentile responsabile di zona che nel 1993 vigeva la legge 33/87 che non prevedeva ciò che invece oggi prevede la legge 12/99, per cui un minimo di temporalità è d’obbligo.
Inoltre la sig.ra ha sempre fatto tutti i censimenti per cui l’azienda sapeva benissimo quale era la situazione e non ha mai detto nulla se non oggi dopo ben 6 anni dall’uscita del titolare, vi sembra questo un modo corretto di lavorare di tale azienda?
Pubblichiamo di seguito gli art.3 e 20 della legge 33/87 che se la responsabile avesse letto con attenzione avrebbe evitato tanti patemi d’animo alla sig.ra e a noi un ulteriore perdita di tempo a sottolineare l’incompetenza di tale personaggio.
Ora questa sig.ra ha dovuto mettere un legale e sicuramente vista l’ottusità si dovrà andare in causa a meno di una folgorazione sulla strada di damasco da parte della responsabile.
Mi chiedo ma all’azienda conviene tutto questo dispendio di soldi e di energie?
Tutto questo accade perché nelle Zone vengono nominati responsabili che non sono all’altezza della situazione, perché per poter comprendere la complicata legislazione regionale in merito alla gestione degli alloggi popolari occorre come minimo una competenza giuridica che in questo caso si dimostra di non esserci assolutamente.
Meno male che entro un anno queste Aziende saranno sparite e ciò che verrà dovrà tenere conto che per gestire tali problematiche non si possono far gestire solo e unicamente su spartizione politica, ma soprattutto occorre competenza giuridica.
E comunque riteniamo non accettabile che fatti avvenuti nel 2001 (l’uscita del titolare) vengano gestiti dopo ben 6 anni e solo e unicamente perché adesso tali alloggi sono in vendita.
COMUNICHIAMO AL DIRETTORE CHE HA FIRMATO UN DECRETO DI RILASCIO A NOSTRO AVVISO ILLEGGITTIMO, PUR COMPRENDENDO CHE IL DIRETTORE NON PUO’ VERIFICARE TUTTI I FASCICOLI, COSA CHE AVREBBE DOVUTO FARE LA DOTT.SSA GRASSIA, CI CHIEDIAMO COME HA POTUTO LA DOTT.SSA GRASSIA AVALLARE TALE DECADENZA?
TORNIAMO A RIPETERE CHE LA DOTT.SSA GRASSIA E’ LA PERSONA MENO IDONEA A RICOPRIRE TALE RUOLO, PERCHE’ UN DIRIGENTE NON DEVE SOSTENERE LE SUE IDEE POLITICHE, DEVE SOLO APPLICARE CORRETTAMENTE LA LEGGE E SOPRATUTTO CON SAGGEZZA.
FORSE LA DOTT.SSA GRASSIA HA QUALCHE PROBLEMA CON IL CONCETTO DELLA CASA A LIVELLO PSICOLOGICO?
