LEGGE 30 del 2002 CHE SE NE E’ FATTO?

L.R. 03 Settembre 2002, n. 30
Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica (1)
………………

Art. 17
(Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi.
2. L’organo di amministrazione di ciascuno IACP trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla Giunta regionale per la relativa approvazione. L’organo di amministrazione dello IACP di Roma trasmette, altresì, unitamente alla ricognizione, una proposta di ripartizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi tra l’azienda del Comune di Roma, l’azienda del comprensorio di Civitavecchia e l’azienda della Provincia di Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa localizzazione negli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda.
3. Dopo l’approvazione della ricognizione di cui al comma 2:
a) il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) la Giunta regionale provvede:
1) alla nomina dei membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 7;
2) all’adozione della deliberazione prevista dall’articolo 8, comma 2;
3) all’adozione, sulla base degli atti di cui al comma 2, della deliberazione di ripartizione e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende del Comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della Provincia di Roma, con effetto dalla data prevista dal comma 4;
4) all’adozione di una deliberazione per la fissazione di criteri, per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, ai fini della redazione del piano di cui al comma 5.
4. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, cessano dalle proprie funzioni, rispettivamente, l’organo di amministrazione ed il collegio sindacale di ciascuno IACP. Dalla stessa data l’azienda subentra nella titolarità di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti IACP, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2.
5. Il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 2007, adotta un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo all’eventuale disavanzo finanziario consolidato alla data del 31 dicembre 2005 e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le modalità di risanamento e di verifica della relativa attuazione prevedendo, eventualmente: (6)
a) la cessione di parte del patrimonio dell’azienda, non destinato all’assistenza abitativa;
b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera b), numero 4);
c) il recupero a titolo transattivo delle somme complessive dovute all’azienda da ciascun assegnatario alla data del 31 dicembre 2005, al fine di agevolare l’estinzione delle morosità; (7)
d) Il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con enti pubblici e soggetti privati.
6. Il consiglio di amministrazione provvede, altresì:
a) all’adozione, entro centoventi giorni dal suo insediamento, dello statuto, dei regolamenti previsti dall’articolo 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica;
b) alla costituzione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, del comitato tecnico ai sensi dell’articolo 9, a decorrere dalla quale cessa dalle proprie funzioni la commissione tecnica prevista dall’articolo 9 della l.r. 14/1986 e successive modifiche;
c) alla costituzione, entro trenta giorni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini ai sensi dell’articolo 10.
6 bis. Per agevolare l’estinzione delle morosità, le aziende, anche nelle more dell’approvazione del piano di risanamento di cui al comma 5, possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in tutto o in parte, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni e oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto anche della capacità reddituale dell’assegnatario e dell’entità della somma richiesta. Le predette somme sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dall’azienda, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati, e i relativi pagamenti possono essere dilazionati in un numero di rate mensili non superiore a centoventi, con applicazione del tasso di interesse legale. (8) (9)
6 ter. Le modalità di riscossione dei debiti di cui al comma 6 bis si applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. (8)

………………………………

QUESTE DISPOSIZIONI STAVANO DELLA LEGGE 30 DEL 2002 CHE NE è STATO?
PERCHE’ NON SI SONO ATTUATE QUESTE COSE?
A CHI GIOVA DISATTENDERLE?
IL NOSTRO CARO DIRETTORE E IL NOSTRO CARO COMMISARIO COME FARANNO A FARE LE COSE CHE SERVONO ALL’AZIENDA SE LA REGIONE LAZIO SI E’ DIMENTICATA CHE ESISTE L’ATER?
IL CARO ZINGARETTI CHE IN CAMPAGNA ELETTORALE DECLAMAVA CHE LE ATER DOVEVA SPARIRE CHE SI DOVEVA FARE UN’AGENZIA UNICA E POI SIAMO PASSATI A TRE (ALTRIMENTI COME SI CALMANO GLI APPETITI?) MA POI NULLA E’ ACCADUTO, CHE ASPETTA LA RAGIONE PER FARE CIO’ CHE HA DETTO?
E SOPRATUTTO CHE COSA FA LA REGIONE AFFINCHE’ LE SUE LEGGI VENGANO APPLICATE?

3 pensieri su “LEGGE 30 del 2002 CHE SE NE E’ FATTO?

  1. anonim

    Aspetto il 30 giugno e se l’Ater continua a dirmi che dipende dalla regione, vado alla regione Lazio è stacco la testa a Zingaretti, non mi faccio più prendere per il culo dalla regione.

  2. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *