Ad esempio: “vivere (o convivere) more uxorio” cioè “vivere (o convivere) come sposi”.
Come brocardo è entrata nel linguaggio del diritto per identificare una famiglia di fatto. “Con l’espressione famiglia di fatto si intende: l’unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate.”[1] A questo proposito, nel 2012 la Corte d’Appello di Milano ha sancito che nella nozione legale di ‘conviventi more uxorio‘ rientrano anche le coppie omosessuali, per le quali vale “il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”. Recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto al convivente more uxorio una tutela possessoria sull’abitazione dove si svolge la vita familiare comune. Il convivente, infatti, non può essere estromesso dalla casa familiare del partner (anche se proprietario dell’immobile) senza un congruo termine di preavviso (Cassazione civile n. 7214 del 21.03.2013).
Ma oltre a ciò c’è anche la legge regionale n.12 del 1999 che così recita:
Art.12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio.
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio dell’assegnatario;
b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (12b)
5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore.
MA NONOSTANTE QUESTO LA 4 ZONA CONTINUA A FARE DANNI Perché HA NEGATO L’INSERIMENTO DELLA PROPRIA COMPAGNA AD UN ASSEGNATARIO NEL CONTRATTO DI AFFITTO NONOSTANTE AVESSE PORTATO TUTTA LA CERTIFICAZIONE E CHE CONVIVEVANO DA OLTRE 2 ANNI (BENSì 4) ED HANNO RISPOSTO ALL’INTERESSATO CHE VOLEVA INSERIRE ANCHE LA SUA COMPAGNA : QUANDO VI SPOSATE LA INSERIAMO.
MA è POSIBILE ANDARE AVANTI IN QUESTO MODO NELLA 4 ZONA?
LA RESPONSABILITA’ DI TUTTO CIO’ DI CHI E’?
DEL DOTT.MARI CHE NON ISTRUISCE A DOVERE LE ZONE?
O DELLA RESPONSABILE DELLA ZONA CHE NON CONOSCE LA MATERIA?
MA SI PUO’ ANDARE AVANTI COSI’ COME E’ POSSIBILE CHE QUESTA ZONA LAVORI DIFFERENTEMENTE DALLE ALTRE ZONE?
FORSE PERCHE’ I RESPONSABILI DELLE ALTRE ZONE SONO LAUREATI E ALCUNT SONO ANCHE AVVOCATI? SICURAMENTE SI.
mi chiedo come sia possibile dare la gestione di una zona a persone che non ne hanno il titolo e soprattutto a persone che nelle zone non dovrebbero lavorarci per una questione di opportunità, ma all’Ater vengono promosse.

Gentilissima sig.ra Anna Maria Addante,
la presente per comunicarle di avere perfettamente ragione in merito alla sopraindicata problematica, in quanto capitato in precedenza al sottoscritto, che dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria per l’inserimento della propria compagna come convivente all’interno del nucleo familiare, questi veniva ignorata, ma conteggiata ai fini del bollettino mensile affittuario. E inoltre quando richiesto, si è provveduto a consegnare la documentazione del Censimento registrando la presenza fisica delle persone abitanti nell’alloggio che di conseguenza viene inviato all’attenzione dell’ A.T.E.R.
Saluti.