Caro Nicola,
ti ho allegato il regolamento regionale ,gli articoli che disciplinano i cambi e come tu stesso puoi vedere il cambio consensuale di quella sig.ra è possibile farlo, ti allego la lettera del figlio: Buongiorno Dott.ssa Addante, sono ……, il figlio della sig………. che dovrebbe effettuare il cambio consensuale tra………….. Come da accordi telefonici intercorsi, cercherò di illustrarle la situazione:……… è inquilina dell’immobile sito ad , in………….. amministrato dalla Romeo Gestioni, volturato a suo nome dopo il decesso del marito, avvenuto circa due anni fa, ed io sono stato iscritto come ospite, nonostante sia residente nell’abitazione dal 2005. Segnalo che l’immobile era stato posto nel piano vendita, gestito da Risorse per Roma, offerta a cui avevamo aderito, depositando anche il relativo acconto di € 2.000. Purtroppo ………, da molto tempo soffre di patologie ………………….
Tali patologie sono talmente serie, da essere riconosciute con una invalidità al 100%, ed assegnazione dei benefici ex legge 104. Nel tempo, la situazione ………………
Come tu stesso potrai vedere caro Nicola(te l’ho sottolineato in verde si può fare eccezione ai mq.) Per cui questo è un altro valido motivo per effettuare immediatamente tale cambio.
E prima che qualche zelante funzionario ti dica di no perché l’alloggio della sig.ra è nei piani di vendita rispondigli che leggesse bene la norma non si possono mettere nei bandi di mobilità del comune, ma per i cambi consensuali non è vietato.
Spero di essere stata esaustiva e che facciate immediatamente tale cambio, altrimenti mi vedrò costretta ad agire nei vostri confronti.
Saluti
Annamaria Addante
P.S La stessa Ater vi ha detto che potete farlo come ne avete fatto già un altro, forse questa sig.ra non ha la raccomandazione giusta?
Art. 12
(Standard dell’alloggio di erp)
1. Possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della normativa
vigente, rapportata al nucleo familiare, sia:
a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di un componente o due componenti;
b) superiore a quarantacinque metri quadrati e fino a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare di due o tre componenti;
c) superiore a sessanta metri quadrati e fino a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di quattro componenti;
d) non inferiore a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti. (1)
2. Gli alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari al cui interno esistano persone
ultrasessantacinquenni o non deambulanti.
3. In deroga al comma 1, sono ammesse assegnazioni di alloggi rientranti nello standard immediatamente superiore a quello
idoneo al nucleo familiare ai sensi del citato comma 1, qualora le caratteristiche del nucleo familiare dell’assegnatario non
consentano soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di
domande con pari o più grave connotazione di bisogno.
MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI ERP
Art. 22
(Programma di mobilità)
1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di erp, nonché dei disagi
abitativi, l’ente gestore, d’intesa con il comune, predispone almeno biennalmente un programma di mobilità dell’utenza sia
attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione di una aliquota, fino ad un massimo del dieci per cento
di quelli di nuova assegnazione sulla base del bando generale. Non possono costituire oggetto del programma di mobilità
alloggi inseriti in piani di cessione.
2. Per la formazione del programma di mobilità gli enti gestori verificano, anche sulla base di dati dell’inventario del patrimonio
di erp, lo stato d’uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento
secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.
Art. 23
(Bandi per la mobilità)
1. Per l’attuazione del programma di mobilità l’ente gestore indice un apposito bando di concorso riguardante tutti gli alloggi di
erp, dandone adeguata pubblicità.
2. Il bando indica fra l’altro:
a) termini, condizioni e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione;
b) i punteggi da attribuire ai richiedenti tenendo conto delle seguenti condizioni:
sovraffollamento o sottoaffollamento;
gravi necessità dell’assegnatario e del suo nucleo familiare;
nuclei familiari disposti al trasferimento in alloggi inferiori;
lontananza dal posto di lavoro.
3. Al concorso possono partecipare gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio sia motivata da:
a) situazione di affollamento;
b) gravi necessità;
c) situazioni di sovradimensionamento dell’alloggio;
d) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.
4. Non possono partecipare al concorso assegnatari per i quali siano state avviate procedure per la decadenza
dall’assegnazione.
5. La domanda può essere presentata soltanto dopo cinque anni di permanenza nell’alloggio assegnato, salvi i casi previsti al
comma 2, lettera b).
Art.24
(Graduatoria per la mobilità)
1. Alla raccolta e istruttoria delle domande provvede l’ente gestore che ha indetto il bando.
2. La graduatoria è formata da una commissione tecnica composta da tre membri esperti in materia e nominata dall’ente
gestore, sulla base dei punteggi indicati dal bando di mobilità.
3. In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, la commissione tecnica adotta i criteri di seguito riportati secondo l’ordine di
priorità fissato nell’elencazione stessa:
a) presenza di gravi motivi di salute o anzianità oltre i sessantacinque anni;
b) adeguatezza dell’alloggio rispetto al nucleo familiare;
c) anzianità di permanenza nell’alloggio di cui si richiede il cambio.
4. Sono esclusi dalla graduatoria gli assegnatari per i quali siano state avviate procedure per la decadenza dall’assegnazione.
5. Della graduatoria è data pubblicità a cura dell’ente gestore. Essa è efficace dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art.25
(Gestione della mobilità)
1. L’ente gestore, sulla base della graduatoria, provvede all’effettuazione delle assegnazioni degli alloggi, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) favorire il cambio consensuale degli alloggi;
b) favorire la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere;
rispetto degli standard abitativi indicati dall’articolo 12.
2. Appena l’ente gestore disponga di alloggi che possono soddisfare le esigenze degli assegnatari inseriti nella graduatoria, ne
dà comunicazione agli interessati.
3. L’interessato deve trasmettere il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il termine
decorra inutilmente l’assegnatario è escluso dall’assegnazione.
4. Gli alloggi destinati alla mobilità rientranti nell’aliquota del dieci per cento di cui all’arti-colo 22, comma 1, se non utilizzati
entro novanta giorni dalla data di efficacia della graduatoria ai sensi dell’articolo 24, comma 5, tornano ad essere assegnati
nell’ambito del bando generale.
QUESTI DIRIGENTI INCAPACI E INSENSIBILI ANDREBBERO CACCIATI IMMEDIATAMENTE!!!!
