La Legge di Stabilità 2014 al comma 639 stabilisce che:
“É istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:- dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
– di una componente riferita ai servizi, che si articola:- nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
– nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, dei terreni agricoli, siti nel territorio di Roma Capitale.
(Deliberazione dell’Assemblea Capitolina: N 47 del 29 Luglio 2014 – CAPO III – Articolo 19)
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TASI – Roma Capitale
Riepilogo immobili inseriti
# Tipo Rendita Quota Possesso Mesi Possesso Storico Mesi Inagibilità Num. Tit. Detr. AP Tipo Occupante
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Riepilogo importi dovuti
# Tipo Aliquota Dovuto Lordo Detrazioni Dovuto
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TOTALE — — —
NOTE
Per l’anno 2014, il pagamento della prima rata (ACCONTO) della TASI, da corrispondere entro il 16 Ottobre, è effettuato in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni stabilite con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina: N. 48 del 23 Luglio 2014
La prima rata (ACCONTO) TASI 2014 deve essere pagata dalle seguenti categorie di immobili:
– (Aliquota 2,5 per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9;
La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:
– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale N.146 del 22/4/2008);
– Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
– L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;
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– (Aliquota 1,0 per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9;
– (Aliquota 1,0 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
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– (Aliquota 0,8 per mille) per tutti gli altri immobili;
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SUL SITO COMUNE DI ROMA E SUL SITO DELL’ATER TROVERETE LE INFORMAZIONI

L anno scorso a chi abitava in casa popolare hanno inviato direttamente l F24 precompilato a casa.quest anno sara lo stesso?mi riferisco al solo pagamento dei servizi individuali.grazie
Buongiorno Signora Addante.
Per quanto riguarda la TASI i CAF sono nella confusione più totale.
Gli inquilini Ater affittuari devono pagare lo 0,8 o il 2,5 ?
Grazie
Gentile Sig.ra Addante,
la Tasi viene pagata dalle ATER in molti comuni d’Italia (es. Rieti, Treviso) secondo normativa ministeriale. Perchè noi dobbiamo pagare? Grazie
LA PAGA ANCHE A rOMA,MA SOLO L’80% IL RESTANTE 20% LO PAGA L’INQUILINO.
vALLO A DIRE A QUELLO SCIENZIATO DI mARINO
credo LO 0,8
NON CREDO