la tasi?!?!?!?! UN Pò DI CHIAREZZA CI VORREBBE

La Legge di Stabilità 2014 al comma 639 stabilisce che:

“É istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:- dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
– di una componente riferita ai servizi, che si articola:- nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
– nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, dei terreni agricoli, siti nel territorio di Roma Capitale.
(Deliberazione dell’Assemblea Capitolina: N 47 del 29 Luglio 2014 – CAPO III – Articolo 19)

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TASI – Roma Capitale

Riepilogo immobili inseriti

# Tipo Rendita Quota Possesso Mesi Possesso Storico Mesi Inagibilità Num. Tit. Detr. AP Tipo Occupante

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Riepilogo importi dovuti

# Tipo Aliquota Dovuto Lordo Detrazioni Dovuto

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TOTALE — — —

NOTE
Per l’anno 2014, il pagamento della prima rata (ACCONTO) della TASI, da corrispondere entro il 16 Ottobre, è effettuato in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni stabilite con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina: N. 48 del 23 Luglio 2014

La prima rata (ACCONTO) TASI 2014 deve essere pagata dalle seguenti categorie di immobili:

– (Aliquota 2,5 per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9;

La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:

– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale N.146 del 22/4/2008);

– Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

– L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

– L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;

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– (Aliquota 1,0 per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9;

– (Aliquota 1,0 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

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– (Aliquota 0,8 per mille) per tutti gli altri immobili;

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6 pensieri su “la tasi?!?!?!?! UN Pò DI CHIAREZZA CI VORREBBE

  1. simo

    L anno scorso a chi abitava in casa popolare hanno inviato direttamente l F24 precompilato a casa.quest anno sara lo stesso?mi riferisco al solo pagamento dei servizi individuali.grazie

  2. nicola

    Buongiorno Signora Addante.
    Per quanto riguarda la TASI i CAF sono nella confusione più totale.
    Gli inquilini Ater affittuari devono pagare lo 0,8 o il 2,5 ?
    Grazie

  3. Francesco

    Gentile Sig.ra Addante,
    la Tasi viene pagata dalle ATER in molti comuni d’Italia (es. Rieti, Treviso) secondo normativa ministeriale. Perchè noi dobbiamo pagare? Grazie

  4. addante Autore articolo

    LA PAGA ANCHE A rOMA,MA SOLO L’80% IL RESTANTE 20% LO PAGA L’INQUILINO.
    vALLO A DIRE A QUELLO SCIENZIATO DI mARINO

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