CONFERENZA UNIFICATA
Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture Cod. sito: 4.13/2014/25
Presidenza del Consiglio dei llinistri
CSR 0004122 P-4.23.2.13 del 15/10/2014
10210193
Dipartimento affari regionali . – Gabinetto capoqab.affariregionali@pec.qoverno.it Ufficio Legislativo legislativo. affarireqionalieautonomie@preconsiqliO-qov.it
Al Ministero dell’economia e delle finanze
– Gabinetto
confqabmef@pec.mef.gov.it ufficiodiqabinetto@pec.mef. qov.it
– Ufficio legislativo
legislativo, economia@pec.mef.qov.it
– Dipartimento RGS
rqs.ragioniereqenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
ROMA
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it
ROMA
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano LORO SEDI (CSR pec lista 3)
Alla Regione Basilicata Capofila per materia POTENZA
ufficio.rappresentanza.roma@cert.reqione.basilicata.it
Alla Regione Lombardia Capofila per materia
delegazione roma@pec.reqione.lombardia.it MILANO
Al Presidente dell’ANCI mariaqrazia.fusìello@pec. anci.it
ROMA
Al Presidente dell’UPI upi@messaggipec.it
ROMA
CONFERCNÌA UNIFICATA
E, p.c. Alla Conferenza Stato-Città
(Per interoperabilità)
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Gabinetto ufficio.qabinetto@pec.mit.qov.it Ufficio legislativo ufficio.leqislativo@pec.mit.qov.it
Direzione generale per le politiche abitative polabit@pec.mit.qov.it ROMA
Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie relativo alle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80.
Il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di un approfondimento sul testo di decreto indicato in oggetto, ha trasmesso in data 15 ottobre 2014 la versione finale dello schema, da sottoporre all’intesa della Conferenza, che apporta una integrazione al preambolo e una modifica all’articolo 1, comma 1 (All. 1 ).
Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito www.unificata, it.
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 25 maggio 2014, n. 80″.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto ¡1 decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015″,
Visto in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
Visto altresì l’art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2 bis, del medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto da parte dei conduttori degli alloggi,
Ravvisata la necessità di individuare procedure e criteri di alienazione al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo comunque i diritti degli assegnatari,
Visto l’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457 che ha disposto la formazione e la gestione, in ciascuna regione, delr’anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale”,
Visto l’art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che ha costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa,
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del
DECRETANO Art. 1
Procedure di alienazione
1 I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, al cui patrimonio di edilizia residenziale pubblica sia associata una aggiornata anagrafe degli assegnatari di cui all’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457, nel rispetto dei commi 3 e 4 del successivo articolo 2, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all’alienazione di unità immobiliari per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U., specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell’ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di
quarantacinque giorni, l’assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente.
Sono fatti comunque salvi, i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U., in virtù di provvedimenti regionali.
– I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/l, A/8 A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma. Per gli immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/l, A/8 A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le condizioni di cui al successivo comma 3.
– Dovrà essere favorita, altresì, la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall’ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente.
– I programmi di cui al comma 1, attuabili anche in più esercizi gestionali, saranno attivati mediante bandi di vendita ad asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con i necessari dettagli e per comune, in apposita sezione del sito dell’ente proprietario dei beni e della pertinente regione.
– Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla G.U. del presente decreto, restano nella disponibilità degli enti venditori e sono destinate, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all’attuazione:
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi.
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell’ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l’assenso della regione si intende reso.
– L’attuazione dei programmi di alienazione è tempestivamente comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dell’anagrafe dei relativi assegnatari nonché della mutua cooperazione sui programmi di verifica del possesso dei requisiti e degli accertamenti conseguenti.
Art. 2
Criteri per l’alienazione
1. Il prezzo base da assumere nei bandi di vendita è determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’art. 1, comma 307, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia delle Entrate – Osservatorio del mercato immobiliare.
– Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi nei programmi di alienazione adottati ai sensi del presente decreto-in possesso dei requisiti di permanenza del sistema dell’edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto a seguito dell’espletamento delle procedure d’asta. La prelazione deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’esito dell’asta pubblica.
I programmi di cui all’art. 1, comma 1, devono comunque prevedere scadenze temporali compatibili con la concessione ai conduttori dei contributi in conto interessi di cui aH’art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
– Ciascun Ente proprietario, nell’ambito della predisposizione del programma, individua, qualora non disciplinata dalle normative regionali, le opportune misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto e può prevedere una quota di alloggi all’uopo riservati, nonché attivare qualunque altra misura finalizzata al raggiungimento della suddetta finalità.
– Nel caso di immobili fatiscenti e negli altri casi previsti dalla normativa regionale, gli enti proprietari possono procedere alla dismissione in blocco dell’edificio, purché sia assicurato un alloggio idoneo agli assegnatari in possesso dei requisiti.
– Ai fini del trasferimento della proprietà dell’immobile, l’ente proprietario, qualora soggetto di diritto pubblico, individua, mediante apposito provvedimento, un funzionario che assume le funzioni di ufficiale rogante.
– Le spese inerenti e conseguenti le procedure di alienazione e gli oneri relativi alla stipulazione del trasferimento della proprietà sono a carico degli acquirenti.
– Le somme dovute a titolo di prezzo della vendita dovranno essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla stipulazione del rogito di trasferimento della proprietà.
– Gli effetti attivi e passivi delle compravendite avranno decorrenza dalla data di stipulazione dell’atto di trasferimento.
– Ciascun ente proprietario garantirà la piena proprietà e la legittima provenienza dei beni immobili ceduti.
– Nella compravendita sarà compresa la comproprietà, pro-quota millesimale, delle parti comuni del fabbricato e l’area di sedime del fabbricato, tali per destinazione e per legge.
– L’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile soggiace all’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
– Gli esiti delle aste con i relativi importi di aggiudicazione sono pubblicati entro 30 giorni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
– I soggetti di cui al punto 1 dell’art. 1 informano, entro il trenta maggio di ciascun anno, le rispettive regioni sulle attività poste in essere e sul relativo stato di attuazione secondo l’allegato schema A. Le regioni, entro il 30 luglio di ciascun anno, riferiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione, sui proventi derivanti dalle vendite e sul loro reimpiego nonché sulle criticità emerse secondo l’allegato schema B.
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QUESTO E’ LO SCHEMA DI DECRETO NON ANCORA APPROVATO CHE COME ASSOCIAZIONE CHIEDIAMO CHE SIA MODIFICATO A GARANZIA DI CHI NON PUO’ ACQUISTARE A PERMANERE NELL’ALLOGGIO.

Quindi se ho capito bene supponiamo che 2 case identiche, nello stesso palazzo, in base alle offerte dell’asta potrebbero costare una il doppio dell’altra??? Se l’assegnatario mal capitato becca il partecipante ricco che vuole fare l’investimento è fottuto??? E se magari il povero assegnatario ha speso tutti i suoi risparmi per ristrutturare l’alloggio con regolari permessi (per cui verrebbe reso noto nell’asta che la sua casa è ristrutturata) si è praticamente suicidato…il prezzo del suo alloggio lievita proprio a causa della ristrutturazione da lui pagata???…e così non potrà mai acquistarlo anche perchè i risparmi li ha investiti per sistemare quell’alloggio che oggi se fosse decrepito varrebbe decisamente meno??????????
Questa è pazzia pura!!!
Ma forse tutto ciò è uno scherzo cara Annamaria?
Ti volevo chiedere se chi non è del tutto in regola con i pagamenti gli sarà data la possibilità di sanare il debito, aggiungendolo al costo della immobile, e poter comunque acquistare. ? Grazie
Una domanda…e per le migliaia di persone occupanti senza titolo?non potranno mai esercitare la prelazione?come si fa?la loro casa automaticamente all asta??
ma perché non ragionate con la testa?
le migliaia di persone senza titolo se non vengono sanate non hanno diritto a nulla
non è un problema basta pagare
Il problema è che chi deve fare le cose non conosce il problema,ma ripeto questo solo se non verrà modificato vale solo e unicamente per le nuove assegnazioni i piani di vendita già esistenti rimangono tutti validi e in piedi
Appunto…visto che di sanatoria non ne parla lupi(ok e materia regionale ma si dovrebbero mettere tutte d accordo e farla al volo prima del decreto).voglio dire…se attualmente tutta la gente occupante e difficile anzi impossibile cacciare in massa come pensano di farlo dopo?c e di piu…poi dovranno cacciare e trovare sistemazione a chi non ha comperato!non so sebmi sono spiegata.ma si rendono conto di cosa stanno facendo??
Ma forse siete voi che non vi rendete conto che quel decreto prima di essere applicato se verrà applicato ci vorranno anni e anni,se voi vi imparaste a legge re con attenzione le cose ve ne rendereste conto.
Sia la legge che il decreto parlano di anagrafe vi risulta che esiste? Io la sto chiedendo dal 1992 l’anagrafe dei residenti delle case popolari ovvero di ogni nucleo famigliare,me viè da ride
chi non la può comprare come la sottoscritta che fine fa, sono una assegnataria, che faccio la domanda per le case popolari? siamo nel asssurdo.
Questa è la giusta domanda alla quale hanno dato una risposta assurda vi trasferiscono in altra casa e a questo io mi oppongo con tutte le mie forze perché non consentirò le deportazioni.Questo è il vero problema no le altre cose
http://www.tusciaweb.eu/2014/12/case-ex-enel-in-vendita-prezzi-popolari/
PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140