E NON C’E’ VONNO STA’ Nonostante le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato

TAR Lazio, sez. II, 20/5/2013 n. 5037

Il diritto al subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è riconosciuto esclusivamente ai componenti del nucleo familiare.

Ai sensi del c.1 dell’art. 12 della l. r. Lazio n. 12 del 1999, rubricato “Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, “…in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, c. 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del c. 4, secondo l’ordine stabilito nel citato art. 11, c. 5”. Il richiamato c. 5 dell’art. 11, dispone che “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì , parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. …. “. Il c. 5 del già citato art. 12, stabilisce, infine, che “L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel c. 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore”. Dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 richiamati consegue che il diritto al subentro è riconosciuto esclusivamente ai componenti del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui al c. 5 dell’art. 11, ma “originariamente assegnatario” nonché a coloro che hanno diritto ad ottenere l’ampliamento del nucleo originario nelle sole fattispecie puntualmente indicate nel c. 4 dell’art. 12. Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente ha diritto al subentro di cui al c. 1 dell’art.12 in quanto può pacificamente considerarsi componente del nucleo familiare “originariamente assegnatario”, ossia del nucleo familiare dell’originario assegnatario dell’immobile.

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N. 05037/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6851 del 2012, proposto da:

Stefania Ricci, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Tetti, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Tetti in Roma, Circ.Ne Clodia, 19;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall’avv. Guglielmo Frigenti, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc. Romeo Gestioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Cavallaro, con domicilio eletto presso l’avv. Stefania Cavallaro in Roma, via Pietro Rovetti, 170;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n. 343 in data 11.05.2012 di Roma Capitale, avente ad oggetto: diniego di voltura del contratto di locazione relativo ad alloggio di E.R.P. sito in Roma, Via Vaiano n. 33, ed. D, sc. A, p.5, int. 20;

– di ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Soc. Romeo Gestioni S.p.a;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la odierna ricorrente di aver presentato nel 1998 istanza per la voltura a proprio nome del contratto di locazione dell’alloggio gestito a titolo di edilizia residenziale pubblica in Roma, via Vaiano 33, ed.D, sc.A, p. 5, int. 20, a seguito della rinuncia del padre, regolare assegnatario. Rappresenta, inoltre, che già l’originario contratto di locazione riportava la ricorrente medesima tra i componenti il nucleo familiare.

Orbene, con l’avversata determinazione dirigenziale n. 343 dell’11 maggio 2012 non è stata accolta, a distanza peraltro di 14 anni, l’istanza di voltura presentata dalla ricorrente e questo in ragione della circostanza che vede risultare, per la ricorrente medesima, un cambio di residenza non autorizzato dal 2001 al 2004, ciò determinando per l’amministrazione il mancato mantenimento dei requisiti previsti per l’esercizio del diritto di subentro.

Avverso il detto diniego è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa interpretazione degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12 del 1999, in quanto l’amministrazione, dato ingresso di fatto al subentro, ove avesse accertato non la mancanza bensì la perdita dei requisiti da parte della ricorrente avrebbe dovuto comminarle non il diniego di voltura ma la decadenza dall’assegnazione. E’ inoltre dedotta violazione dell’art. 11 della citata legge regionale per aver la ricorrente comunque continuato a svolgere la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, nel Comune di Roma, pur avendo dovuto spostare la residenza presso gli anziani genitori per il periodo sopra indicato.

Si sono costituti in giudizio Romeo Gestioni s.p.a., preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il Comune di Roma, entrambi affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

In via preliminare il Collegio ritiene che si debba disporre l’estromissione della Romeo Gestioni Spa dal presente giudizio perché dagli atti di causa risulta che effettivamente essa è rimasta del tutto estranea al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.

Ciò detto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale innanzi citata, rubricato “Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, “…in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”.

Il richiamato comma 5 dell’articolo 11, rubricato “Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa”, dispone che “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì , parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. …. “.

Il comma 5 del già citato art. 12, stabilisce, infine, che “L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore”.

Dal combinato disposto degli articoli 11 e 12 richiamati consegue che il diritto al subentro è riconosciuto esclusivamente ai componenti del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui al comma 5 dell’articolo 11, ma “originariamente assegnatario” nonché a coloro che hanno diritto ad ottenere l’ampliamento del nucleo originario nelle sole fattispecie puntualmente indicate nel comma 4 dell’articolo 12.

Da questo punto di vista, la ricorrente ha diritto al subentro di cui al comma 1 dell’articolo 12 in quanto può pacificamente considerarsi componente del nucleo familiare “originariamente assegnatario”, ossia del nucleo familiare dell’originario assegnatario dell’immobile.

Va poi osservato che ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale in questione, tra gli altri requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, è contemplata la “residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune”. Orbene, se è incontestato che la ricorrente ha spostato per un determinato lasso di tempo la residenza, invero presso i genitori originari assegnatari dell’immobile e che allo stesso avevano rinunciato, è del pari pacifico che ha svolto senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa nel Comune di Roma. Ed è del pari pacifico che la lettera della norma richiamata pone il possesso del requisito della attività lavorativa nel comune come alternativo, all’interno della medesima riportata lettera b), a quello della residenza anagrafica. Il che è anche logico, atteso che la continuità dell’attività lavorativa nel medesimo Comune è, appunto al pari della residenza anagrafica, elemento che sul piano logico dà la prova della presenza del soggetto interessato su di un determinato ambito territoriale.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è fondato dovendosi condividere la censura di violazione della legge regionale n. 12 del 1999 e, per l’effetto, va annullata la avversata determinazione dirigenziale.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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LA SENTENZA PER CUI HANNO CHIESTO IL PARERE ALLA CASSAZIONE NON è QUESTA PER ERRORE ABBIAMO PUBBLICATO UN’ALTRA SENTENZA.
QUESTA E’ STATA POI ANNULLATA DAL CONSIGLIO DI STATO IN QUANTO IL FIGLIO NON CI ABITAVA E ABITARCI E’ INDISPENSABILE PER AVERNE DIRITTO.
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MA LA DOTT.SSA SAN FELICE NONOSTANTE LE SENTENZE FAVOREVOLI NON CI STA’ E CHIEDE ALL’AVVOCATURA DI PROCEDERE IN CASSAZIONE.
COSA FARA’ LA DOTT.SSA SANFELICE QUANDO LA CASSAZIONE DARA’ RAGIONE AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO?
NOI LE CONSIGLIAMO DI ANDARE IN PENSIONE PERCHE’ TALE ACCANIMENTO CONTRO I CITTADINI NON E’ DA PERSONE RESPONSABILI E NORMALI.

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In primo grado il T.A.R. del Lazio accoglieva l’impugnativa avverso il diniego del Comune.
Con sentenza n. 5579/2013 il Consiglio di Stato riforma la decisione di primo grado stabilendo la legittimità del diniego alla voltura opposto dall’Ente.

Il C.S. procede anzitutto a una ricognizione della normativa in merito ai requisiti per l’esercizio del diritto di subentro, cui sono ammessi i componenti del nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. Lazio n. 12/1999. Tra le ipotesi di ampliamento espressamente previste è contemplato il “rientro dei figli”, purché in possesso di tutti i requisiti per l’assegnazione . L’art. 13 della stessa legge prevede tra le cause di decadenza il “non abitare stabilmente l’alloggio assegnato, salvo il caso in cui l’ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi” (lett. b).

Il C.S. rileva l’errore interpretativo in cui è incorso il T.A.R. che avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti avendo riguardo anche all’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 13 sopra citato e non solo a quelli per l’accesso all’alloggio popolare di cui all’art. 11 della stessa legge. Nel caso de quo la ricorrente aveva lasciato l’abitazione del padre nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004 per recarsi presso la dimora della madre separata omettendo di informare l’ente gestore.

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MA IN MERITO AL DIRITTO DEL RIENTRO DEI FIGLI IL TAR CONFERMA TALE DIRITTO,OVVIAMENTE SE VE NE SONO I REQUISITI,PURTROPPO IN QUESTO CASO LA FIGLIA SI ERA TRASFERITA PER ALCUNI ANNI A CASA DELLA MADRE SEPARATA PER ASSISTERLA,SE LO AVESSE COMUNICATO ALL’ATER NON AVREBBE PERSO L’ALLOGGIO.

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