ABUSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA PARTE DELL’ATER DI ROMA E DEL COMUNE DI ROMA

ARTICOLO 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza
abitativa e ampliamento del nucleo familiare)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non
faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui
all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine
stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello
stesso, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa
coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all’assegnatario subentra
nell’assegnazione l’altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare
stabilmente nell’alloggio.
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio dell’assegnatario;
b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente
gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano
cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere,
l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati
all’interessato a cura dell’ente gestore.

Legge regionale n.14 del 2008 art.64

64. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
“e) rientro dei figli,

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Stralcio della lettera dell’avvocatura dell’Ater di Roma

……….In particolare, due sono le sentenze che, affrontando la tematica relativa alla questione che qui interessa, che rappresentano – a parere di chi scrivere – le casistiche maggiormente affrontate a livello gestionale, hanno portato ad un mutamento di opinione orientandosi verso una interpretazione più testuale e, dunque, ampliativa della norma di riferimento.
La prima, emessa dalla Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di subentro nell’assegnazione in favore di una figlia – facente parte dell’originario provvedimento di assegnazione ma non del successivo subentro in favore della madre.
Afferma la Corte che “l’ampliamento possa avvenire ogni qual volta un figlio rientri a far parte del proprio nucleo di origine” indipendentemente “dal fatto se ne fosse uscito già prima del contratto o successivamente”.
La Corte, quindi, ritiene legittimo l’ampliamento, con futuro diritto al subentro, in favore del figlio rientrato a prescindere se lo stesso sia stato presente o meno nell’originario contratto o in quello successivamente stipulato a seguito di un subentro.
L’altra sentenza, invece, emessa dal Tribunale Civile di Roma – sez. VI – chiamato a dirimere una controversia riguardante l’ammissibilità del subentro nell’assegnazione avanzata da un figlio non avente mai fatto parte del nucleo familiare ha statuito che “…perché si determini l’ampliamento ai fini del subentro nell’assegnazione, non occorre affatto che il figlio rientrato (nel nucleo familiare) facesse già parte del nucleo originario all’epoca dell’assegnazione. Il rientro…implica unicamente che si ricrei una situazione di stabile convivenza con il genitore assegnatario…..e sempre che egli sia in possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza…”.

L’errata o per meglio dire l’amplia interpretazione seppur più aderente al dato letterale – a parere di questa Avvocatura – che il Giudice dà della norma apre la strada ad una corsa ad assicurarsi il godimento degli alloggi di ERP, da parte di soggetti “estranei” (figli) al provvedimento di assegnazione ma potenziali destinatari di benefici sociali, per il sol fatto di aver fatto parte di quel nucleo familiare nel senso civilisticamente inteso.
Pertanto, aderire, supinamente, ai precetti sopra enunciati significherebbe equiparare la realtà pubblicistica che contraddistingue le finalità istituzionali di questa azienda – ossia garantire il godimento di un alloggio a coloro i quali hanno partecipato ad procedimento pubblicistico ex lege previsto e, quindi, utilmente collocati in una graduatoria – alle logiche che sottendono la regolamentazione civilistica dei rapporti tra privati.
In altri termini, l’art. 12 legge 12/99 verrebbe a costituire una pedissequa riproduzione dei dettami già previsti dall’art. 6 Legge 398/78 (non abrogato dalla successiva Legge 431/98) che ammette una successione automatica nel rapporto di locazione nei confronti dei familiari per il sol fatto di essere conviventi del titolare del contratto di locazione al momento del decesso e dell’uscita per qualsivoglia ragione.
Chiaramente le pronunce de quibus, uniche sino ad oggi, saranno – salvo diverso avviso – oggetto di gravame.
In particolar modo, per la prima sentenza verrà proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione al fine di ottenere la declaratoria di un principio di diritto per la corretta ed esatta interpretazione della norma da applicare o la modalità con le quali la norma dovrà essere attuata.
Nelle more della richiesta pronuncia alla Suprema Corte, lo scrivente Servizio reputa opportuno – a livello gestionale – applicare la norma di riferimento in maniera meno testuale rispetto agli ultimi orientamenti, aderendo ai criteri enunciati nelle due Determinazioni Direttoriali oggi vigenti.
Ammettere, perciò, l’ampliamento, ai fini del subentro, nei soli confronti dei figli rientrati ma già facenti parte del nucleo assegnatario originario e fermo restando l’eventuale novazione del rapporto (subentro) nel tempo verificatosi (DD 407/2012).
Ammettere, altresì, la c.d. coabitazione in favore del nucleo famigliare richiedente l’ampliamento e/o il subentro (DD 68/2013).

Il Dirigente del Servizio Avvocatura
Avv. Edmonda Rolli

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POSSO SOLO DIRE CHE CONOSCO L’AVV.TO ROLLI ED E’ PERSONA ECCEZIONALE, MA E’ DIPENDENTE DELL’ATER DI ROMA E ALL’ATER DI ROMA NON VINCE MAI O QUASI MAI IL DIRITTO, MA CIO’ CHE STABILISCE IL DOTT.MARI E IL DIRETTORE ROSI (architetto aimè) e sappiamo bene che il dott. Mari sposo’ questa tesi che era della famigerata dirigente dell’epoca per fortuna poi cacciata e purtroppo anche della dott.Grassia che la sostituì. Il direttore generale, ora, ha messo a dirigere di fatto anche se la delega è sua la dott.Sanfelice (che non è dirigente) che finio a ieri si occupava di appalti e a quanto mi dicono amica devota di Mari. Per cui finchè all’Ater di Roma ci saranno certi soggetti il diritto NON E’ DI CASA, il Commissario è solo una figura di rappresentanza e la Regione nonstante più volte aver indicato una strada diversa senza risultati, ha pensato bene di risolvere il problema sciogliendo le ATER e facendone una sola, (e mi sembra anche giusto) così finalmente tutti a casa. MA PERCHE’ L’ARCH. ROSI NON HA PRESO ESEMPIO DAL SUO COLLEGA DI LATINA CHE è UN INGEGNERE E SICURAMENTE CAPISCE DI PIU’ PERCHE’ LE LEGGI LE APPLICA CORRETTAMENTE.Infatti da Latina non abbiamo nessuna lamentela da parte degli assegnatari,basta vedere la loro carta dei Servizi e raffrontarla con quella di Roma per capire l’abisso che c’è tra le due ATER. e non è perchè Latina ha meno immobili,ma perchè Latina ha persone capaci e competenti.

4 pensieri su “ABUSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DA PARTE DELL’ATER DI ROMA E DEL COMUNE DI ROMA

  1. Marco

    ci sono novità sulla sentenza della Cassazione? è arrivata la sentenza o si è ancora in attesa? è stata fissata già una data?
    Grazie e buon lavoro!

  2. stefano

    buona sera,
    potrei conoscere gli estremi delle sentenze della corte di Appello e del Tribunale?
    Grazie ne sarei molto grato.
    Cordiali saluti

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