REDDITO per accesso case ERP

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID. SOCIALE

DETERMINAZIONE

  1. del Proposta n. 14256 del 21/09/2015

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 7, comma 4. Limite di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.

Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 7, comma 4. Limite di reddito per l’accesso

ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE EPOLITICHE ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale;

VISTO lo statuto della Regione Lazio

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 6 maggio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore

della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art.

21 concernente “Modalità per la determinazione del reddito”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le

funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l’accesso ai

benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e l’aggiornamento biennale degli

stessi sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famigliedegli operai e degli impiegati;

VISTO l’art. 7, comma 4 della L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente inmateria di provvedere, ogni due anni, all’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operaie degli impiegati;

VISTO l’art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche

ed integrazioni, ai sensi del quale “il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro”;

VISTA la determinazione del Direttore regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n.A07869 del 2 ottobre 2013, che ha aggiornato ed elevato il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, per il biennio luglio 2013 – luglio 2015 in € 20.344,92;

VISTO il comunicato dell’Istituto Nazionale di Statistica concernente “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell’art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 201 del 31 agosto 2015;

TENUTO CONTO che le risultanze delle rilevazioni ISTAT di cui al comunicato sopra indicato,

evidenziano una percentuale invariata rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente luglio 2013 – luglio 2015;

RITENUTO di dover comunque determinare il limite di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per i bandi emessi e per le domande pervenute successivamente al 31 luglio 2015, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, e, conseguentemente a quanto sopra, di dover determinare il limite di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2015;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2015 – luglio 2017, in € 20.344,92;

2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi e dalle domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, emessi e pervenute dal 1 agosto 2015;

4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con

l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad € 28.482,88, con decorrenza 1 agosto 2015;

5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

(Ing. Mauro Lasagna)

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QUESTO LO HO AGGIUNTO IO PER LA COMPRENSIONE DEI CITTADINI, PERCHE’ I DIRIGENTI SONO SEMPRE POCO CHIARI NELLE STESURE DEGLI ATTI, DANDO TUTTO PER SCONTATO.

Art.21. Modalità per la determinazione del reddito ai sensi della legge 457 del 5 agosto 1978

Ai fini dell’acquisizione dei benefìci previsti dal presente titolo nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento (18).

20 pensieri su “REDDITO per accesso case ERP

  1. ANTONELLA

    BUONGIORNO SIG.ARA ANNA MARIA ,VOLEVO FARLE UNA DOMANDA ,STAVO LEGGENDO LE SUE RISPOSTE SU LA PAGINA E VOLEVO CHIEDEREL:
    NOI ABITIAMO IN UNA CASA ERP CHE PRIMA ERA IN GESTIONE DELLA ROMEO ,MIO SUOCERO CAPO FAMIGLIA è ASSEGNATAIO DA PIU DI 30 ANNI E LUI PRENDE UNA PESIONE SOCIALE DI CIRCA 519 ,00 MENSILI LA QUALE SULL ISEE NON RISULTA COME REDDITTO MENTRE IO E MIO MARIO INSIEME ABBIAMO UN REDDITO DI CIRCA 34,700,00 DA LAVORO DIPENDENTE CON 2 FIGLI MINORI A CARICO E HO UNA GRA PAURA CHE CI TOLGONO LA CASA PER IL REDDITO PERO VEDENDO I SUI CALCOLI CI DOVREI RIENTRARE PERCHE : € 34.700,00 DEFALCANDO 2.000 PER I MINORI A CARICO RIMANGONO € 32.700,00 AVENDO UN ABBATTIMENTO DEL 40€ RIMANGONO 19.620,00 ,GIUSTO’ IN TEORINO NON CI CACCIANO VERO’ LA PREGO MI RISPONDA NON CI DORMO PIU PER QUEST COSA

  2. Emiliano

    Gentile ed agguerrita dott.ssa Addante, voglio aiutare i miei suoceri a fare domanda per un alloggio, in quanto abbondantemente in possesso dei requisiti, e ho trovato il suo blog di notevole interesse, dopo svariati tentativi di comprendere le informazioni utili alla presentazione della domanda in particolare sui limiti di reddito. Volevo sapere in merito se oltre all’unico ufficio del comune da qualche parte si possa reperire una guida per presentare correttamente la domanda in particolare nei calcoli dei redditi. Ho letto nel suo blog di decurtazioni e calcoli da effettuare ma non sono riuscito a capire quali e come, leggendo sia il bando che il modello di domanda scaricati dal sito del Comune.
    Grazie in anticipo per l’impegno costante.

  3. addante Autore articolo

    LA DOMANDA PER AVERE UN ALLOGGIO LA PUO’ CHIEDERE PRESSO IL SUO MUNICIPIO, MA PER AVERE UN ALLOGGIO IPOTETICAMENTE LO DICO DEVE AVERE UN REDDITO CHE NON SUPERI I 18.000 EURO CHE CREDO OGGI SIANO 19.000.
    IL PROBLEMA E’ CHE NON CI SONO ALLOGGI, IN QUANTO IL COMUNE HA DA SISTEMARE TUTTI QUELLI CHE SONO NEI RESIDENCE PERCHE’ OBBLIGATORIAMENTE LI DEVE CHIUDERE.

  4. Claudio

    Gentile dottoressa Addante,
    Quale è la soglia di decadenza da reddito per una famiglia con 2 redditi da lavoro dipendente ed un minore a carico?
    Grazie
    Claudio

  5. Mimi

    Buongiorno il mio fidanzato è assegnatario di una casa popolare del comune gestita da prelios (prima romeo). Lui ha un reddito molto basso (8mila l anno massimo). Se dovessimo sposarci io ho un reddito lordo da commessa di 22mila…dice. quindi si sommerebbero e sarebbe 30? E devo poi abbatterlo del 40%?non capisco… mi scusi sono un po’ preoccupata…io precaria e lui peggio di me…non vorrei che ci cacciano se andiamo a vivere insieme… Grazie ancora.

  6. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO NON VI CACCIA NESSUNO E SE DOVRESTI SUPERARE IL REDDITO LORDO DI 47MILA EURO TI AUMENTEREBBERO SOLO IL CANONE

  7. Paolo

    Gentile Dott.ssa, viviamo in un alloggio gestito da prelios (prima romeo) dove mio padre è assegnatario da 3 anni . Ci viviamo io e lui e mia madre casalinga senza reddito.
    Lui pensionato e invalido al 100% con reddito annuo sui 29000 lordi e io reddito sui 23000 annui lordi. Siamo a rischio di perdere assegnazione? sono molto preoccupato perchè non è una situazione facile e non sapremmo dove andare.grazie

  8. addante Autore articolo

    non c’ènessun rischio di perdere nulla la legge è molto chiara se superate il reddito complessivo di 47.330 euro lordi vi faranno semplicemente un canone aggiuntivo ma non perdete nulla

  9. caterina

    Mi scusi non si devono superare i 47.330 senza calcolare l’abbattimento del 40 per cento per lavoro dipendente?

  10. addante Autore articolo

    può calcolare il lordo o il netto ma il lordo non deve superare quella cifra e la cifra riguarda solo il lavorio dipendente

  11. Angela

    Buongiorno Sig.ra Anna Maria Addante,

    Stiamo per completare l’ampliamento per il nucleo familiare,
    l’assegnataria e mia madre con un reddito di circa 9600 euro di pensione,
    poi ci sono io disoccupata e in fine c’è mio marito con un lavoro autonomo
    che quest’anno ho raggiunto un reddito di circa 22000 euro, volevo sapere se si rischia
    la decadenza dell’ assegnazione o se ci sarà un aumento del canone.
    Mia madre vive qui da circa 35 anni e io facevo gia parte del nucleo familiare insieme a mia sorella,
    ci siamo traferiti qui con mio marito dopo la morte di mio padre circa 6 anni fa (2013) e ci siamo sempre censiti onestamente, ma questo reddito non lo avevamo mai raggiunto

    attendiamo una sua risposta con anzia
    Grazie
    Distinti Saluti
    Angela

  12. addante Autore articolo

    TRANQUILLA NON C’E’ NESSUN RISCHIO

    STATE TRANQUILLI NESSUNA DECADENZA PER DECADERE BISOGNA SUPERARE I 47.400 EURO LORDI COMPLESSIVI E COMUNQUE NON VI CACCEREBBERO, MA VI FAREBBERO UN CANONE CONCORDATO

  13. Fabio

    Buongiorno, mi appresto a presentare domanda per l’assegnazione ma purtroppo il bando è un po’ confusionario…leggevo nel suo post che i redditi sono calcolati nella misura del 60 per cento se derivano da lavoro dipendente (presumo si applichi anche per quelli derivanti da pensione). Volevo capire se questo calcolo dev’essere fatto dal richiedente stesso prima di indicare i redditi nella domanda di assegnazione o se se ne occupa direttamente il comune con l’istruttoria della domanda stessa.

    Grazie infinite.

    Fabio

  14. Fabio

    Buongiorno, il calcolo dei redditi nella misura del 60 per cento è fatta direttamente dal comune in fase di istruttoria della domanda? Grazie

    Fabio

  15. addante Autore articolo

    DIPENDE PER CHE COSA SE PER LA SANATORIA NO DEVI AVERE IL REDDITO LORDO RICHIESTO

  16. addante Autore articolo

    PENSIONE E’ UGUALE A REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE, MA PER L’ASSEGNAZIONE DOVREBBE, MA IL COMUNE FACOMEGLI PAREE’ UN CASINO

  17. FRANCESCO

    Buongiorno Dott.ssa Addante,
    Il nostro nucleo familiare nel biennio 2016-2018 ha prodotto un reddito di euro 80000 euro lordi in quanto mio figlio ha iniziato la sua carriera in modo purtroppo ancora non stabile e quindi ha vissuto con noi per questi 2 anni non avendo una sicurezza futura. Rischiamo di perdere l’assegnazione della casa?
    Grazie in anticipo gentilissima Dott.ssa.

  18. addante Autore articolo

    assolutamente NO almeno con le leggi attuali le possono solo inviare una lettera dove le dicono che decade ma se accetta il canone aggiuntivo non le accade nulla le a7umentano solo il canone

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