L’Ater di Roma prenderà ora le opportune decisioni?

SI RIPORTA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CHE DA TORTO ALL’INTERESSATA E CI AUGURIAMO CHE L’ATER DI ROMA TENGA IN CONSIDERAZIONE TALE SENTENZA E SI RENDA CONTO CHE LA DOTT.SSA IN QUESTIONE NON E’ IL CASO CHE STIA ANCORA A GESTIRE IMMOBILI.

 

TRIBUNALE DI ROMA

I sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell’udienza di discussione del 18 aprile 2016 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 5/15

TRA

Muscatello Fiorella, rappresentata e difeso dall’avv. Marco Straccia, per mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al viale di Valle Aurelia n. 93;

Ricorrente

E

A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Zazzera, per mandato a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Ovidio n. 32;

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 2.1.15 la ricorrente in epigrafe premetteva di essere dipendente dell’ATER dall’1.2.92, con inquadramento nell’Area/livello Q2, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Alienazione Alloggi del Servizio Alienazioni fino al reinquadramento del 3.8.12; che con determinazione direttoriale n. 186 del 3.8.12, di natura sanzionatoria, in quanto seguita ad una segnalazione anonima circa un suo presunto acquisto di un ex alloggio ATER, risalente al 2005, le era stato revocato l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Alienazione Alloggi del Servizio Alienazioni di Roma, e le era stato conferito quello di Responsabile dell’Ufficio Gestione zona 1, del Servizio Gestione Ordinaria; che il 17.8.12 aveva impugnato il provvedimento di revoca, deducendone l’illegittimità; che in data 22.1.13 le era stata inviata dall’ATER comunicazione di avvio di procedimento disciplinare; che, a seguito di audizione della ricorrente, l’ATER le aveva irrogato, con determinazione n. 148 del 13.5.13, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto ex art. 60, comma 4, CCNL Federcasa; che il 27.6.13 la ricorrente aveva impugnato detta sanzione innanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato

Firmato Da: VIDILI MARIA G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb93d – Firmato Da: GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5152e

Sentenza n. 3724/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 5/2015

presso la DTL di Roma, che si era pronunciato con verbale conclusivo del 9.7.14, confermativo della sanzione irrogatale; che il provvedimento sanzionatorio era illegittimo, ed era altresì nulla, annullabile, inefficace e priva di effetti la pronuncia della Commissione di Conciliazione.

Tanto premesso, deducendo sotto vari profili l’irregolarità della procedura arbitrale, e contestando di aver posto in essere le condotte contestatele, chiedeva dichiarare la nullità del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti; dichiarare nullo, annullabile e privo di effetti il provvedimento conclusivo della Commissione di Conciliazione del 9.7.14; rimuovere gli effetti che ne erano derivati alla ricorrente, ricollocandola nelle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Alienazioni Immobiliari di Roma, disponendo il pagamento a favore della ricorrente di tutte le somme nel frattempo dovutele; condannare la ATER, in solido con tutti i nominativi che risulteranno nel corso del procedimento, per grave abuso di potere, violazione di legge, spreco di danaro pubblico; condannare l’ATER al risarcimento dei danni morali provocati alla ricorrente, in misura non inferiore ad € 50.000,00. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l’ATER rilevando l’inammissibilità dell’impugnazione della sanzione disciplinare, in quanto già decisa con lodo arbitrale a seguito di facoltà in tal senso esercitata dalla lavoratrice ex art. 7, comma 6, l. 300/70, e potendo il suddetto lodo essere impugnato solo per motivi di legittimità. Deducendo comunque l’infondatezza del ricorso, e chiedendone il rigetto.

Con atto depositato il 17.4.15 interveniva l’Associazione Inquilini e Proprietari ATER sostenendo le ragioni della resistente.

Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all’odierna udienza la causa passava in decisione come da dispositivo e contestuale motivazione di cui veniva data pubblica lettura in udienza.

La domanda è inammissibile.

E’ infatti pacifico e documentalmente provato che, a seguito della sanzione disciplinare del rimprovero scritto comminata alla ricorrente con provvedimento del 13.5.13 (doc. 16 prod. ATER), sia intervenuto lodo arbitrale in data 9.7.14, che ha confermato la sanzione disciplinare in questione. La stessa Muscatello, infatti, a seguito dell’irrogazione della

Firmato Da: VIDILI MARIA G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb93d – Firmato Da: GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5152e

Sentenza n. 3724/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 5/2015

sanzione disciplinare, aveva azionato la procedura di cui all’art. 7, comma 6, l. 300/70, promuovendo la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la DTL di Roma (doc. 17 prod. ATER). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la procedura di cui all’art. 7, comma 6, l. 300/70 abbia natura di arbitrato irrituale e, conseguentemente, che l’esercizio della facoltà ivi prevista di adire il collegio arbitrale in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, se accettata dalla controparte, determini la rinuncia alla tutela giurisdizionale. Pertanto, una volta intervenuto, come nel caso in esame, il lodo arbitrale, la eventuale richiesta di riesaminare la questione in sede giudiziaria è inammissibile, potendo il lodo essere impugnato solo per motivi di legittimità, quali vizi della volontà o violazione di norme inderogabili di legge. A tal proposito la Suprema Corte ha infatti affermato che: “Le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive – nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato – a decorrere dalla vigenza dell’art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore – salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale; il loro regime di impugnazione è, quindi, quello di cui all’art. 412, comma 2, quater cod. proc. civ. – nella formulazione anteriore all’art.31, comma 8, della l. 4 novembre 2010, n.183 – secondo cui il lodo è impugnabile, solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione arbitrale per alterata o falsa percezione dei fatti o per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi, in unico grado dinanzi al tribunale giudice del lavoro” (Cass. Civ., SS.UU., 1.12.09 n. 25253; Cass. Civ., sez. lav., 10.7.15 n. 14431).

Nel caso in esame la ricorrente, lungi dal far valere vizi della volontà o violazione di norme di legge inderogabili, chiede al giudice un riesame delle circostanze che hanno portato all’adozione della sanzione disciplinare, deducendo l’erroneità della valutazione che ne hanno fatto gli arbitri. Ed infatti le censure mosse in ricorso alla decisione arbitrale attengono al fatto che, nonostante l’eccezione di parte attrice sulla tardività del procedimento disciplinare, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti contestati alla dipendente, risalenti al 2005, la sanzione irrogata alla Muscatello sia stata invece giudicata tempestiva. Ed ancora, la

Firmato Da: VIDILI MARIA G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb93d – Firmato Da: GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5152e

Sentenza n. 3724/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 5/2015

Muscatello insiste sulla mancata valenza disciplinare dei comportamenti che le sono stati contestati, consistenti, secondo la prospettazione dell’ATER, nel aver questa acquistato dall’Ente, nel 2005, un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato. Deduce la ricorrente che l’immobile in questione era stato invece acquistato il 19.7.05 da tale sig.ra Buffa, assegnataria di un appartamento ATER in via Cassia, alle condizioni fissate dall’Amministrazione, e che la Muscatello, cui la Buffa aveva conferito procura a vendere, l’aveva poi a sua volta da questa acquistato il 28.9.05, per l’ammontare di € 141.000,00, avvalendosi, per comodità, dello stesso notaio che si era occupato dell’acquisto della Buffa. La ricorrente sottolinea quindi come alcun acquisto diretto sia intervenuto tra la Muscatello e l’ATER, sicchè quest’ultima doveva ritenersi totalmente estranea ai fatti, non avendo peraltro ricevuto alcun pregiudizio patrimoniale dal comportamento della dipendente. La ricorrente deduce altresì che gli arbitri avevano solo dedotto, non sussistendo prova certa sul punto, che il rogito in questione fosse stato concluso dal notaio Bartolomucci nei medesimi locali dell’Azienda, e che comunque questi erano giunti a conclusioni erronee, laddove avevano ritenuto che la sanzione applicata alla lavoratrice fosse proporzionata ai fatti contestati, e comunque di lievissima entità.

E’ dunque evidente che tutte le suddette contestazioni attengono al merito delle valutazioni svolte dagli arbitri, delle quali si chiede sostanzialmente un inammissibile riesame.

Ne discende il totale rigetto della domanda, tesa ad accertare la nullità del procedimento disciplinare azionato nei confronti della ricorrente, e della sanzione che ne è derivata, nonché del lodo arbitrale del 9.7.14, con rimozione di ogni effetto, compresa la revoca dall’incarico di Responsabile dell’Ufficio Alienazioni Immobiliari di Roma, e condanna al risarcimento dei danni derivati alla lavoratrice.

A tal proposito va poi sottolineato come la revoca dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Alienazioni di Roma risalga al 3.8.12, e sia dunque precedente all’avvio del procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio, risalente al 22.1.13. Pertanto alcun nesso è ravvisabile tra il procedimento disciplinare e la revoca del suddetto incarico. Né la ricorrente ha dedotto autonome ragioni di illegittimità di siffatta revoca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dell’ATER. Nulla per le spese nei confronti dell’Associazione Inquilini e Proprietari ATER, intervenuta volontariamente.

Firmato Da: VIDILI MARIA G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb93d – Firmato Da: GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5152e

Sentenza n. 3724/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 5/2015

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’ATER, che liquida in complessivi € 2.679,00, oltre IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Associazione Inquilini e Proprietari ATER.

Roma, 18 aprile 2016.

Il giudice

dott.ssa Paola Giovene di Girasole

Firmato Da: VIDILI MARIA G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb93d – Firmato Da: GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5152e

Sentenza n. 3724/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 5/2015

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *