| Prot 37397 del 2 7 Giugno 2016 | |
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| AT&r koma | Pagine Allegati: …… |
| OGGETTO: | |
| AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA | DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO
FAMILIARE ART. 12 C. 4 L.R. 12/1999) |
| DETERMINAZIONE DIRETTORIALE | |
| n.124 DEL 2 7 GIUGNO 2016 | |
| IL DIRETTORE GENERALE | |
| VISTI: | RILEVANZA CONTABILE |
| – la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30; | SI NO
? J21 |
| – lo Statuto regionale; | |
| – il decreto del Presidente della Giunta regionale del 2 ottobre 2015, n. T00200, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Azienda, con il conferimento dei poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; | STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE. |
| – la Delibera Commissariale n. 8 del 29/12/2015 di nomina del Direttore Generale,
– lo Statuto aziendale; |
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| Si attestai la regolarità tecnico- amministrativa del presente atto | |
| – il Regolamento aziendale di organizzazione adottato con deliberazione commissariale n. 29 del 7 luglio 2015; | IL DIRIGM^^P^§7SUTTURA ’T^mOPONENTE |
| – la Delibera Commissariale n. 16 del 01/06/2016 di revisione dell’assetto organizzativo dell’azienda; | N |
| – la Determinazione Direttoriale parzialmente attuativa della predetta Delibera, n. 114 del 09/06/2016; | Roma…………………. |
| – la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e l’accesso agli atti; | Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. |
| – il Regolamento aziendale sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti, adottato con deliberazione commissariale n. 30 del 7 luglio 2015; | IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| – l’art. 12 della legge regionale n. 12/1999, t.v., dedicato al “subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”; | Roma…………………… |
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| PREMESSO che : |
| – il Commissario Straordinario con nota prot. n. 32978 dei 01/06/2016, ha chiarito il tenore della norma contenuta all’art. 12 delle l.r. 12/1999;
– di tale chiarimento era già stata concordemente informata la Regione Lazio, con nota prot. n. 29669 del 13/05/2016, – tenuto conto di tali indicazioni, il Direttore Generale con nota prot. n. 33146 del 01/06/2016, ha disposto che le strutture aziendali preposte diano immediata esecutività a quanto indicato nella nota sopra citata stante l’urgenza di renderne immediatamente operativi i contenuti anche al fine di risolvere i casi in essere; – secondo il testo della disposizione richiamata, l’ampliamento non è subordinato a un atto concessorio di Ater, atteso che al comma 5 l’art. 12 cit., si limita a prevedere che l’Ente, ricevuta la comunicazione dell’ingresso di uno dei soggetti di cui al comma 4, effettui una verifica nei tre mesi successivi, destinata all’accertamento della veridicità della comunicazione; – se, in esito a tale verifica, la comunicazione relativa alla sussistenza delle condizioni che consentono l’ampliamento risulta non veritiera, si determina la inefficacia dell’ampliamento “ai fini del subentro”, talché l’ampliamento, qualora ne sussistano i presupposti sostanziali, consistenti in una o più delle situazioni elencate alle lettere da a) ad e) del comma 4 dell’art. 12 della l.r.12/1999, e procedimentali, consistenti nella comunicazione da parte dell’assegnatario dell’alloggio, deve ritenersi efficace anche nel caso di comunicazione non veritiera, ferma la responsabilità penale per false dichiarazioni rese all’Autorità e ferma la conseguenza della inefficacia dell’ampliamento “ai fini del subentro”; – l’Ente gestore, Ater Roma, ricevuta comunicazione dell’ampliamento deve verificare unicamente se sussistano cause di decadenza dall’assegnazione dipendenti dall’ampliamento stesso, come è reso indubitabile dell’inciso “a seguito dell’ampliamento” contenuto nella disposizione del comma 5 dell’art. 12 citato; – in presenza dei presupposti sostanziali e procedimentali dell’ampliamento l’ampliamento non può essere negato a causa di una causa di decadenza non dipendente dalPampliamento stesso ed in particolare l’esistenza di un inadempimento contrattuale, totale o parziale, che in quanto tale non può essere ricondotto aH’ampliamento, non giustifica il diniego deH’ampliamento stesso; CONSIDERATO che: – l’art. 5 del Decreto-Legge 28 anno 2014, n. 47 (cd. “Decreto Lupi”) e la legge di conversione, che lo ha integrato e modificato (limitatamente alla rubrica), non contrasta con quanto sopra, atteso che la disposizione dell’art. 5 si riferisce agli “occupanti abusivi di immobili”, ovvero agli occupanti “senza titolo”, laddove i soggetti richiedenti l’ampliamento ai sensi del c. 4 art. 12 l.r. 12/1999 in quanto titolati da un contratto di locazione o altro valido titolo giuridico non sono assimilabili agli occupanti abusivi; – il richiamo al “regolare” possesso o alla “regolare” detenzione dell’unità immobiliare, contenuto nella seconda frase del comma 1 deH’art. 5 del citato decreto-legge, fa riferimento alla presenza di un valido titolo di possesso o detenzione deH’immobile e non già alla sussistenza di un inadempimento o di cause di risoluzione del contratto, che non interrompono il rapporto; – l’inadempimento dell’obbligo nascente da un contratto non vanifica il titolo del possesso o della |
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| detenzione e non rende “irregolare” tale titolo, conferendo al creditore, nella fattispecie Ater Roma, la facoltà di ottenere coattivamente l’adempimento o risolvere il contratto;
RITENUTO che: – la legge e le norme citate, non subordinano l’ampliamento a una concessione; – il soggetto, utente assegnatario a vario titolo, che vuole avvalersi dell’istituto delPampliamento deve comunicarlo immediatamente alPEnte gestore; – l’Ater Roma ha tre mesi di tempo per la verifica della comunicazione; – se la comunicazione di cui sopra non è veritiera, fatte salve le conseguenze penali della falsa dichiarazione, l’ampliamento è efficace sempreché sussistano una o più delle situazioni di cui al comma 4, dell’art. 12 della l.r. 12/1999, pur non potendo dare luogo al subentro nell’alloggio; – la non veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione impedisce il subentro, ma non impedisce l’ampliamento, se ne sussistono le condizioni sostanziali e procedimentali di cui ai commi 4 e 5, art. cit; Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA: 1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. che nessun ampliamento è possibile nella ipotesi in cui manchi una legittima titolarità dell’alloggio e, quindi, manchi un contratto di locazione o analogo valido titolo giuridico; 3. che l’occupante abusivo (a differenza dell’inquilino moroso) non può in nessun caso ampliare il nucleo familiare, atteso che qualunque ampliamento presuppone necessariamente la sussistenza di un titolo valido; 4. che nei casi previsti dall’art. 12, comma 4, della Legge regionale 12/99, ricevuta la comunicazione relativa all’ampliamento, di cui al successivo comma 5, Ater Roma è tenuta nei tre mesi successivi a dare risposta con un proprio provvedimento; 5. che tale provvedimento consiste nella “presa d’atto della sussistenza di una delle situazioni codificate dall’art. 12, comma 4, della Legge citata” avente natura “certatoria”, ossia di accertamento della presenza elle situazioni condizioni di fatto (filiazione naturale, rientro del figlio) o giuridiche (matrimonio, riconoscimento, adozione, affidamento, ecc.) che “determinano” l’ampliamento dell’originario nucleo dell’assegnatario (cfr. Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 9783, anno 2015), dovendosi escludere che, in presenza delle situazioni previste dalla legge, occorra un provvedimento concessorio; 6. che decorso il termine di legge senza l’emissione della presa d’atto, il fascicolo relativo deve in ogni caso essere trasmesso entro trenta giorni a cura del Responsabile dell’Ufficio competente, con la motivazione del ritardo, al Direttore Generale dell’Azienda, il quale, verificata la presenza delle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 12, rilascerà la “presa d’atto” entro i successivi trenta giorni; 7. che qualora anche successivamente risulti la insussistenza delle condizioni dell’ampliamento, la “presa d’atto” dovrà essere revocata in qualunque tempo, a prescindere dalla segnalazione per false dichiarazioni che verrà prodotta nel caso in cui ne emergano gli estremi e ne siano verificati i presupposti; |
| 8. che in presenza di un titolare della assegnazione inadempiente, la presa d’atto delPampliamento sempreché ne sussistano i presupposti sostanziali e procedimentali di cui all’art. 12 L.R. 12/1999 non può essere negata, con ogni conseguenza anche in ordine alla residenza del soggetto “ampliato”;
9. di dare tempestiva attuazione alla presente determinazione; 10. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web aziendale ai sensi di quanto previsto nel PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016. |
| IL DIRETTORE GENERALE
Arch. FRANCO MAZZETTO |
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HO PUBBLICATO LA DELIBERA AFFINCHE’ TUTTI POSSIATE LEGGERLA.
ANCORA UNA VOLTA LA NOSTRA TENACIA E’ STATA PREMIATA e debbo ringraziare di cio’ il commissario dott. Giovanni Tamburino, come potrete notare leggendo la DD i tempi mentre il Commissario si è subito attivato inviando la nota alla regione già dal 13 maggio 2016 e successivamente il 1 giugno 2016 ha inviato un a nota al direttore chiarendo tale problema e il Direttore si è anche lui subito attivato perché lo stesso giorno ha inviato agli uffici preposti per scrivere l’atto e ci hanno messo ben 26 giorni non c’è che dire.
Tanto il cittadino può aspettare.

Sarebbe interessante leggere la nota inviata alla regione che spiega il tenore della normativa riguardo l’art.5 della legge regionale che parla del subentro dei figli.
io lo letta è stupenda