
Le deboli difese della Marino e del Commissario, se fosse vero ciò che dicono, che necessità vi era di fare una determina direttoriale, bastava un semplice ordine di servizio di trasferimento da un ufficio all’altro.
Inoltre vi era tutta questa urgenza da farlo il 9 agosto?
E inoltre perché la dicitura sull’atto :” di non pubblicare il presente provvedimento nel sito web aziendale ai sensi di quanto previsto nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
Data una rapida occhiata a tele provvedimento tale atto doveva essere pubblicato.
Inoltre se è un incarico temporaneo (in questo Paese tutto ciò che è temporaneo diventa eterno) per quale motivo non pubblicarlo, perché non si deve sapere?
Ne vogliamo parlare?
Non si tratta affatto di semplice mobilità interna, ma bensì di attribuzione e stratificazione in capo alla Estella Marino di nuove e ulteriori mansioni, di contenuto tra l’altro non molto omogeneo, una vera e propria autocontraddizione, sia logica che giuridica.
Il cumulo delle mansioni che vengono affidate alla Marino sono esorbitanti essendo la Marino un A/3 e sono talmente diversi e vasti che neanche un quadro potrebbe gestirli, ma solamente una figura dirigenziale, inoltre anche a un dirigente tali incarichi così complessi e diversificati si danno solo in caso di emergenza e non mi sembra che ve ne sia.
Per cui che la Marino si arrabbi posso anche capirlo gli abbiamo scoperto l’altarino, ma che il Commissario Straordinario la difenda è veramente assurdo, un altro mito che mi cade rovinosamente nella polvere dell’Ater di Roma.
Dovrò iniziare a preoccuparmi? perché a dicembre 2012 per aver denunciato le illegalità dell’Ater e del Comune mi bruciarono la macchina sotto casa e ora mi dovrò aspettare qualche altra cosa?
A PROPOSITO DI TRASPARENZA E LEGALITA’ QUESTO LO HANNO SCRITTO LORO
5.2 LA DIFFERENZA CON L’ACCESSO LEGGE 241/1990
L’accesso civico non va confuso con l’accesso ai documenti amministrativi regolato dalla legge 241/1990, che ha il diverso scopo di tutelare interessi soggettivi specifici giuridicamente rilevanti. L’accesso civico può essere invece esercitato da chiunque, senza limitazioni, motivazioni e oneri.
Di seguito sono sintetizzate le differenze tra i due diritti:
| SOGGETTO | OGGETTO | COSTI | |||
| DIRITTO ALL’ACCESSO
LEGGE 241/1990 |
soggetti privati con interesse diretto, concreto ed attuale (anche diffuso), corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo richiesto | documento amministrativo | rimborso costi di riproduzione e spese istruttorie | ||
| DIRITTO ALL’ACCESSO CIVICO
decreto legislativo 33/2013 |
chiunque, senza motivazione, né necessità di identificazione (legittimazione soggettiva differenziata) | dati e/o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria | nessun costo | ||
E ALL’ORA PERCHE’ NON PUBBLICARE TALE DELIBERA?
