| QUESTA E’ LA LETTERA CHE L’ATER DI ROMA STA INVIANDO CON NOTEVOLE RITARDO A CHI HA SUPERATO IL REDDITO, TALI LETTERE DOVEVANO ESSERE INVIATE DAL 2012 A SEGUITO DELLA DETERMINA CONCORDATA E FATTA DALL’ALLORA COMMISSARIO MODIGLIANI E IL DIRETTORE ROSI, MA SI SA CHE LA GRASSIA QUANDO LE COSE NON LE PUO’ FARE COME DICE LEI LE RITARDA PESANTEMENTE.
E OGGI INVIANO TALE LETTERA SENZA AVER FATTO UNA BEN MINIMA VERIFICA, LETTERA TRA L’ALTRO ERRATA E NON RISPONDENTE ALLA LEGGE, INVIATE ANCHE AI MORTI, E SI AI MORTI PERCHE’ DAL 2012 AD OGGI BEN 4 ANNI LE PERSONE ANZIANE POSSONO ANCHE MORIRE. E I FIGLI SUPERSTITI CHE NON SUPERANO PIU’ IL REDDITO SI VEDONO APPIOPPIATO UN CANONE CONCORDATO FINO AD OGGI SENZA AVERE LA VOLTURA A LORO NOME E SENZA AVER PIU’ SUPERATO IL REDDITO. IL DIRETTORE INVECE DI ANDARE A FARE LE SCAMPAGNATE IN PERIFERIA CON LA SUA CORTE POTREBBE USARE QUEL TEMPO PER FAR FUNZIONARE MEGLIO I SUOI UFFICI E NON VESSARE PIU’ L’UTENZA. AL COMMISSARIO CHE PURTROPPO IN QUESTI GIORNI NON HA PIU’ POTERE PERCHE’ ANCORA NON RINNOVATI, AVEVAMO GIA’ FATTO LE NOSTRE OSSERVAZIONI E PROTESTE. INSOMMA LA DOTT.SSA GRASSIA HA FATTO RIENTRARE DALLA FINESTRA QUELLO CHE IL COMMISSARIO AVEVA CACCIATO DALLA PORTA LA DECADENZA PER SUPERAMENTO REDDITO. MA E’ POSSIBILE CONTINUARE IN QUESTO MODO? E’ POSSIBILE CHE SIMILI COSE ACCADONO SOLO ALL’ATER DI ROMA? SE L’ASSESSORE DORME IL PD SI SVEGLI! *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Gentile …………….. ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge 241/1990, Le comunichiamo che il reddito complessivo del Suo nucleo familiare ha superato per due anni consecutivi il limite di reddito fissato dalla Regione Lazio per la permanenza nell’assegnazione (art. 13, comma 1, lettera e), della LR 12/1999). In particolare risulta dai controlli effettuati il superamento del limite di reddito complessivo del nucleo familiari degli anni 2012 e 2013. Le è consentito dalla normativa vigente (combinato disposto deirart. 50, comma 3, delle LR 27/2006 e della DGR Lazio n. 897/2009) permanere nell’alloggio assegnato, a fronte del pagamento del canone previsto dalla normativa stessa. Dal prossimo mese di ottobre 2016, Le attribuiremo dunque il nuovo canone mensile di euro 496,4. Il nuovo canone decorre, ai sensi della deliberazione commissariale n. 9 del 3 marzo 2016, dal gennaio 2014. Procederemo dunque al conguaglio degli importi corrispondenti alla differenza tra quanto da Lei versato fino alla bollettazione di settembre 2016 e i canoni effettivamente dovuti in base alla normativa sul canone in deroga. Il conguaglio sarà rateizzato in 30 rate, con addebito sulla bollettazione mensile. Il conguaglio a Suo debito ammonta ad euro 9889,42 e le rate ad euro 329,64 per ciascuna bolletta. La invitiamo pertanto a sottoscrivere e restituirci al’indirizzo dell’ufficio sotto indicato l’allegato modulo per l’accettazione del nuovo canone. Qualora il Suo reddito abbia subito riduzioni negli annui successivi al 2013 tali da comportare il rientro nei limiti normativi di reddito, La invitiamo a comunicarcelo, producendo la relativa documentazione. Il canone applicato sarà, dall’anno successivo alla riduzione, l’importo minimo della fascia minima dell’Accordo Territoriale, come previsto al punto 6 dell’allegato A alla DGR 897/2009. Sàrà anche adeguato il conguaglio di cui sopra. |
| AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA Anche in assenza della restituzione del modulo, il pagamento regolare del nuovo canone costituirà accettazione della nuova condizione contrattuale relativa appunto alla sola modifica del canone, restando immutate tutte le altre condizioni. Ai sensi delle disposizioni sopra citate. La informiamo che. a. responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ufficio Alloggi Zona 1, dott. SALUSTRI ROMANA b. (‘Ufficio incaricato del procedimento è l’ufficio Gestione Alloggi Zona 1, sito in Roma, Viale di Valle Aurelia n. 201 se L- CAP 00167 può prendere visione presso il suddetto Ufficio degli atti del procedimento, previo contatto con CARBONI NORA (tel. 06.68842551), istruttore del procedimento, per fissare un appuntamento nei giorni i ricevimento aziendale (lunedì e venerdì ore 9.30-13.00 – martedì e giovedì ore 15.00-16.00); c. Le è possibile entro 10 giorni dal ricevimento della presente presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento; d. l’assenza di Sue controdeduzioni, unitamente al pagamento regolare del nuovo canone, costituirà accettazione della nuova condizione contrattuale; e. a fronte della presentazione di controdeduzioni a confutazione dell’intervenuto superamento del reddito che risultassero non pertinenti o comunque inaccoglibili, ATER entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso, emanerà ai sensi dell’art. 13, comma 2, LR 12/1999, il provvedimento di conclusione dell’istruttoria con accertamento della causa di decadenza di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), della LR12/1999. Qualora intendesse invece restituire l’alloggio nella disponibilità dell’Azienda, può contattare I Ufficio suddetto per concordare tempi e modalità della riconsegna dell alloggio stesso. Le ricordiamo inoltre che, come espressamente previsto dalla DGR 897/2009, l’assegnatario incorso nel superamento dei limiti di reddito, i cui effettui di legge sono sospesi con l’accettazione del nuovo canone, resta soggetto a tutte le altre cause di decadenza previste dalla LR 12/1999 (art. 13) e dal Regolamento regionale 2/2000 (art. 14) e che, qualora dagli ordinari controlli effettuati dall’Azienda dovesse emergere una ulteriore causa di decadenza che comporti il rilascio dll’alloggio, procederemo ai sensi di legge. La presente comunicazione sostituisce e annulla eventuali comunicazioni precedenti relative al medesimo oggetto. Distinti saluti IL DIRETTORE GENERALE (*) Arch. Franco Mazzetto |

Se il reddito è rientrato nei limiti che si deve fare? Da un lato dicono di comunicarglielo (come?con quali modalità?) Dall’altro affermano che se si inviano controdeduzioni e loro non le accettano fanno oartire il processo di decadenza senza darti la possibilità fi accettare il canone concordato….ma che modo è???
INFATTI è UN ABUSO DI POTERE, CHI è RIENTRATO NEL CANONE ERP LE CONSIGLIO DI ANDARE DAL NOSTRO AVVOCATO GALEANI PER FARGLI INTERROMPERE L’APPLICAZIONE DEL CANONE CONCORDATO
VIENI IN ASSOCIAZIONE LUNEDI PROSSIMO ALLA h17
TI CONVIENE ANDARE DALL’AVVOCATO GALEANI PER FARGLI SCRIVERE CHE DEBBONO INTERROMPRE IL CANONE CONCORDATO
Annamaria a me ancora non è arrivato nulla…dai miei calcoli sono sotto il reddito di decadenza…erano riflessioni che mi sono venute in mente leggendo la lettera…
Approfitto però per chiedertise il valore del reddito viene calcolato solo sugli stipendi e/o pensioni percepite…mia madre ha ricevuto in eredità la quota del 25% di un immobile sito a Nettuno….quindi non ha l’intera proprietà dell’immobile…questo incide sul calcolo del reddito ai fini della decadenza?
Grazie ancora
IL CALCOLO SI FA SOLO SUI REDDITI DI TUTTI COLORO CHE RISIEDONO DELL’IMMOBILE IL REDDITO DA NON SUPERARE LORDO è DI 49.000 EURO
Grazie…
ma dalla tua esperienza il possedere solo una quota di un immobile non dovrebbe costituire causa di decadenza…anche perchè il criterio -a norma di legge- dovrebbe essere quello del possesso di un immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare e il possesso di una quota non soddisfa questa esigenza….è corretto?
NO!
Scusa ancora Annamaria…ma non capisco il significato del “no”…
NO nel senso che non rischiamo decadenza o NO nel senso che la mia interpretazione è sbagliata?
Noi siamo sotto al reddito di decadenza e non credo che il possesso del 25% di una casa ( che dunque appartiene a più persone facenti parte di nuclei diversi) possa essere motivo per avviare il procedimento….faccio presente che nel nucleo sino presenti un minore e una persona disabile….grazie ancora…
NON RISCHI IL CANONE CONCORDATO
Grazie!