CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
INTERROGAZIONE SCRITTA
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: profili di criticità emergenti dall’esame della Determinazione Direttoriale 161 del 9 Agosto 2016, recante ad oggetto: Ingegner ESTELLA MARINO, mobilità interna per lo svolgimento di determinate attività in materia tecnica presso il Servizio Amministrazione e Finanza”.
I sottoscritti Consiglieri Regionali, Fabrizio Santori e Giancarlo Righini:
Con Determinazione Direttoriale n. 161 del 9 agosto 2016, IATER di Roma disponeva il trasferimento in via temporanea dalla Direzione generale al Servizio amministrazione e finanza alle dirette dipendenze del Dirigente della struttura, il dipendente Ing. Estella Marino e contemporaneamente alla stessa viene altresì, in maniera del tutto contraddittoriamente confermata, l’assegnazione presso l’Ufficio Progetti del Servizio Progettazione e valorizzazione Patrimonio, per il prosieguo delle attività di competenza.
| si rileva l’esorbitanza e l’atipicità della forma utilizzata per il mero trasferimento interno di un lavoratore, laddove per finalità analoghe di riassegnazione o modifica di competenze del personale dipendente è notoriamente usuale strumento, in quanto contrattualmente previsto, il più semplice ed immediato ordine di servizio di parte datoriale:
dalla puntuale lettura del provvedimento in esame, e contrariamente a quanto espressamente indicato al suo oggetto, emerge con tutta evidenza che non si tratterebbe affatto di semplice mobilità interna di personale, bensi della più elaborata attribuzione e stratificazione di nuove ed ulteriori mansioni in capo ad una sola lavoratrice, di contenuto ed oggetto poco coerente ed omogeneo, peraltro in significativa ed intrinseca auto contraddizione, tanto logica che giuridica. Infatti, alla dipendente Ing. Marino – premesso il riconoscimento altrettanto formale, emerso tuttavia anch’esso del tutto occasionalmente, di pregressi incarichi assunti presso la Direzione Generale, afferenti “… un lavoro di verifica raccordo e coordinamento tra i diversi Uffici della complessa tematica di corretta imputazione degli oneri accessori dell’utenza …” e conseguenti ad altra precedente dislocazione operativa della stessa, peraltro adottata a seguito di semplice nota direttoriale (prot. 5909 del 9 Febbraio 2016) – viene con il provvedimento in discorso comandato l’ulteriore trasferimento (seppure in via temporanea ma del tutto generica, ovvero senza alcuna predeterminazione e precisazione degli ambiti temporali, in evidente violazione delle corrispondenti norme del CCNL e della contrattazione aziendale decentrata) presso il Servizio Amministrazione e Finanza, per l’asserito coordinamento delle attività a supporto di determinate incombenze aziendali in coerenza agli indirizzi ed alle politiche finanziarie della Regione Lazio, statali e comunitarie: |
alla stessa Ing. Marino viene confermato un ruolo generico (e anch’esso non meglio delimitato e precisato) di coordinamento delle attività di realizzazione del sistema aziendale di consultazione dell’archivio storico iconografico digitalizzato (altra mansione per la quale non sussiste, almeno nell’ambito del provvedimento direttoriale in esame, alcun dato certo o tracciabile inerente alle circostanze, modalità e termini temporali di affidamento);
l’utilizzo di un apposito provvedimento direttoriale – concepito ed emanato esclusivamente ai fini del mero trasferimento di competenze e mansioni in capo ad un dipendente – costituisce senz’altro prassi del tutto inconsueta e senza verificabili precedenti storici, per di più decisamente ed incomprensibilmente esorbitante le finalità tipiche del trasferimento e gestione del personale così come attualmente previste e disciplinate dalla vigente contrattazione collettiva, venendosi piuttosto a sostituire alla strumento tipico dell’ordine di servizio datoriale e lumeggiando, per ciò stesso, la scelta di una diversa e specifica formalità giustificata esclusivamente intuiti/ personae,
una parte almeno del dispositivo della Determinazione Direttoriale in discorso risulta quantomeno intrinsecamente contraddittorio, in senso sia logico/formale sia giuridico, laddove la scelta datoriale di trasferire un dipendente da una struttura Aziendale (Servizio/Ufficio) ad un’altra è intrinsecamente ed inevitabilmente esclusiva, nel senso che reca per conseguenza la necessaria fuoriuscita del lavoratore da un determinato ambito organizzativo e funzionale di partenza in favore di quello di destinazione, secondo scelte di valore ed opportunità di ovvia prerogativa datoriale. Ma non è possibile statuire la contemporanea assegnazione o attribuzione (anche di mero fatto, come nel caso di specie) di uno stesso dipendente a più d’una articolazione funzionale e operativa, poiché ciò viola evidentemente la disciplina generale del vigente CCNL. che notoriamente prevede a differenti livelli, sia collettivi sia individuali/specifici, la tipizzazione delle mansioni e delle competenze dei dipendenti, secondo schemi di natura convenzionale che risultano, per ciò stesso, definitivamente sottratti alla disponibilità esclusiva, o meramente potestativa, di una sola delle parti contraenti, nello specifico il datore;
la natura stessa e la quantità – ovvero il cumulo evidente – delle mansioni che si vorrebbero affidare contemporaneamente all’lng. Marino risultano del tutto esorbitanti il livello professionale di inquadramento alla stessa attualmente riconosciuto, pari ad A/3, ma sono talmente vasti, diversificati ed eterogenei che in effetti sarebbero ampiamente ingiustificabili anche per un singolo funzionario di livello Quadro (notoriamente impossibilitato, in forza del vigente CCNL, a ricoprire ruoli di responsabilità tanto eterogenei, ovvero la titolarità contemporanea di più di un Ufficio per volta, se non in circostanze del tutto straordinarie e a condizioni assolutamente predeterminate e temporalmente delimitate) e coerenti, o accettabili, forse solo con riferimento ad una pluralità di deleghe differenziate attribuibili però congiuntamente solo ad un dipendente di livello dirigenziale;
Rilevato inoltre che
l’attuale assetto e disciplina della contrattazione collettiva prevedono che – al mutamento di mansioni o funzioni professionali richieste dal datore, in quanto esclusivamente in suo favore prestate da parte del lavoratore – debba di norma preventivamente corrispondere una riqualificazione del dipendente interessato mediante idoneo re-inquadramento in una delle differenti, e/o superiori, qualifiche professionali all’uopo appunto convenzionalmente tipizzate, proprio a principale tutela e nell’interesse dei dipendenti; del resto, diversamente argomentando o interpretando, si autorizzerebbe una disponibilità dei ruoli e delle mansioni pressoché assoluta, univoca ed in pratica illimitata, ovvero priva di ogni logico contrappeso, da parte del datore, il che è palesemente contrario tanto allo spirito quanto alla lettera di qualsiasi riflessione o interpretazione di argomento lavoristico. Ancor peggio, con ciò si autorizzerebbe il datore, nei fatti, ad arricchirsi indebitamente (ossia senza causa o adeguato corrispettivo) di ogni incremento esperienziale e competenziale perseguito dai dipendenti, senza alcun obbligo cioè di riconoscere ed adeguatamente valorizzare i frutti ed i concreti risultati operativi di tale crescita professionale, il che sarebbe ancor più inammissibile in prospettiva civilistica. Ma. almeno nel caso dell’lng. Marino e del provvedimento direttoriale in discorso, non è purtroppo dato rinvenire alcuna traccia di re-inquadramento funzionale, neppure quale logica ed immediata conseguenza della diversificazione ed evidente estensione delle mansioni affidate ed
attribuzioni, ovvero quale obiettivo riconoscimento delle maggiori responsabilità attribuite univocamente al lavoratore dipendente;
di una certa gravità appare altresì l’affermazione datoriale conclusiva per cui “… gli incarichi conferiti col presente provvedimento non comportano alcun impegno di spesa in quanto: o il mancato reinquadramento della dipendente in modalità conformi al cumulo delle mansioni affidate integra indebito arricchimento del datore, e con ciò violazione del vigente CCNL, o l’affermazione datoriale è intrinsecamente falsa sul piano fattuale, con ogni maggiore conseguenza giuridica di profilo anche penale, per i reati di cui all’art. 479 cod, pen., e contabile per conseguente danno erariale;
Non meno grave è la determinazione finale di parte datoriale che stabilisce “… di non pubblicare il presente provvedimento nel sito web aziendale, ai sensi di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014 – 2016 …”. Orbene, tale decisione del datore si appalesa del tutto unilaterale, arbitraria e pretestuosa proprio alla stregua di un esame critico della citata fonte aziendale, laddove in nessuna parte del citato Programma Triennale è dato rinvenire la giustificazione – neppure in via di mero principio – di una bad practice quale l’omissione ingiustificata della dovuta pubblicità (limitata, peraltro, ad ambiti rigorosamente interni all’Azienda) relativa ad ogni e qualsiasi atto inerente la gestione e l’impiego del Personale dipendente (con gli ovvi e notori profili di eccezione per ciò che attiene la tutela della riservatezza personale nei casi di procedimento disciplinare), comportamento recante invece notoriamente i presupposti di opacità ed incertezza intenzionale tipici della maladministration, in quanto intrinsecamente antitetico al principio di piena disponibilità e circolazione di certe informazioni proprio a scopo di dissuasione e prevenzione esogena, cioè di “controllo diffuso’’, di provvedimenti adottati altrimenti iure singulari [paragrafo 4.4, in particolare cpv. 2°, lett. B) e d)]. Stupisce vieppiù negativamente, e pertanto spiace, che proprio il Servizio Risorse Umane appaia quale struttura proponente del discutibile provvedimento direttoriale de quo, specialmente considerando l’esperienza personale e professionale dell’attuale Responsabile pro-tempore notoriamente gravato, per di più, degli oneri formali ed istituzionali di Responsabile aziendale per la tutela della Trasparenza.
Considerato che
L’Ufficio Stampa dell’ATER pubblicava in data 14 settembre un comunicato nel quale si affermava che “E’ priva di ogni fondamento la notizia apparsa oggi sul quotidiano ‘Il Tempo’ in merito alla presunta ‘carriera fulminea’ che la dirigenza dell’ATER del comune di Roma avrebbe riservato all’ing. Estella Marino in virtù – così lascia intendere l’articolo – dei suoi precedenti incarichi quale assessore all’Ambiente della precedente Giunta capitolina. In base alla determinazione firmata dal Direttore generale di ATER, Franco Mazzetto, l’ing. Marino viene temporaneamente assegnata alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio amministrativo a supporto degli Uffici di bilancio per la redazione del Piano triennale aziendale dei lavori pubblici, pur rimanendo inquadrata nei Servizi tecnici di appartenenza. Tale temporaneo incarico – è bene chiarirlo – è stato deciso sulla base di comprovate competenze professionali, non comporta alcun avanzamento di inquadramento aziendale rimanendo, perciò, l’ing. Marino, nel suo ruolo di funzionario tecnico né, tantomeno, aumenti dei livelli retributivi.
la richiamata Determina, suscita forti perplessità sulla volontà di creare i presupposti logici e giuridici per un percorso carrieristico ad personam, attraverso un atto ibrido, di fatto si nasconde dietro uno spostamento di ufficio il riconoscimento di mansioni superiori svolte da anni da parte dell’lng. Estella Marino;
a tal riguardo preme evidenziare come circa 300 dipendenti dell’Ater dal 2012 cercano invano la revisione della loro posizione facendo valere anni di servizio e esperienze incredibilmente non riconosciuti;
le contestazioni rilevate sia formali che giuridiche, potrebbero avere conseguenze anche penali e per danno erariale.
Premesso, rilevato e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti e l’Assessore alle Politiche Abitative, On. Fabio Refrigeri al fine di sapere
se intende intervenire attraverso il Commissario Straordinario nei confronti del Direttore Generale, affinchè venga immediatamente ritirata la Determinazione Direttoriale per i motivi riportati nelle considerazioni e procedere con un conseguente ordine di servizio per ring. Estella Marino;
quali altri atti e determinazioni si è deciso di non rendere pubbliche all’interno del sito web aziendale e le puntuali singole motivazioni a riguardo;
i motivi per cui si adottano atti ad personam di questo tipo quando circa 300 dipendenti dell’Ater dal 2012 cercano invano la revisione della loro posizione facendo valere anni di servizio e esperienze incredibilmente non riconosciuti.
CHE COSA RISPONDERANNO AGLI INTERROGANTI?
LA COSA MOLTO, MOLTO STRANA E’ CHE TALE DETERMINA IL DIRETTORE GENERALE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI REVOCARLA, CHISSA’ FORSE ALLE FERROVIE SI USAVA FARE COSI’
ATTENDIAMO CON SERENITA’ LA RISPOSTA SCRITTA ALL’INTERROGAZIONE, MA SPERIAMO DI NON DOVER ASPETTARE L’ANNO PROSSIMO.
