LA REGIONE LAZIO NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2017 HA INSERITO ALCUNE MODIFICHE ALLA LEGGE 12/99 E ALLALEGGE 27/06.
MODIFICA ALL’ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE N°12 DEL 1999
- All’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole “enti pubblici” è aggiunto infine il seguente periodo: “ sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo famigliare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.” c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell’alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti.” QUESTE L’AVEVAMO VOLUTA FORTEMENTE COME ASSOCIAZIONE IN QUANTO LA PRECEDENTE MODIFICA CHE ERA STATA FATTA AD AGOSTO AVEVA ANNULLATO COMPLETAMENTE ALL’ART.11 IL COMMA a). MODIFICA LEGGE REGIONALE N° 27 DEL 2006 AGGIUNTO ART.48 BIS DOPO L’ART.48 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006 N°27, RELATIVO ALL’ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE: “Art. 48bis. (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio)
- Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale; per tali alloggi il costo è determinato dai valori OMI aggiornati.” L’ART.48 BIS E’ VERAMENTE OSCENO L’ATER DI ROMA VUOLE FARE CASSA SFRUTTANDO GLI ASSEGNATARI DI SAN SABA, PERCHE’ SOLO DI QUEL COMPLESSO POTRANNO FARE UNA SIMILE PROPOSTA ,PERCHE’ NEGLI ALTRI IMMOBILI DEL CENTRO DI ROMA ALCUNI APPARTAMENTI SONO STATI GIA’ VENDUTI PER CUI NON POTRANNO ASSOLUTAMENTE FARE UNA PORCATA SIMILE, PERCHE’ CI SARANNO UN CASINO DI DENUNCE E DI CAUSE. NON CONOSCO L’AUTORE DI TALE PROPOSTA, MA HO IL DUBBIO CHE SIA STATO IL COMMISSARIO TAMBURINO E IL DIRETTORE MAZZETTO. MI CHIEDO, MA ALLA REGIONE NON SI VERGOGNA NESSUNO? CONSIDERARE CASE DI PREGIO SAN SABA SOLO PERCHE’ OGGI E’ IL CENTRO DI ROMA,DIMENTICANDO CHE QUEGLI ALLOGGI SONO STATI TUTTI RISTRUTTURATI A SPESE DEGLI ASSEGNATARI, CHE SONO STATE REALIZZATE COME CASE POPOLARI E LORO OGGI LE VOGLIONO VENDERE COME ALLOGGI DI PREGIO PER FARE CASSA PERCHE’ L’ATER NON HA PIU’ SOLDI E DEVE SFRUTTARE I CITTADINI. COMPLIMENTI QUESTI SONO I POLITICI DELLA REGIONE LAZIO, MA QUANTO SIETE BRAVI CON IL CULO DEGLI ALTRI. INVITO TUTTI I CITTADINI A MOBILITARSI AFFINCHE’ TALE SCEMPIO NON AVVENGA, PERCHE’ QUESTI PSEUDO POLITICI SARANNO CAPACI DI ESTRAPOLARE DALL’ERP TALI ALLOGGI E TUTTI QUELLI INVENDUTI CHE SI TROVANO A GARBATELLA, TESTACCIO,PIAZZA PERIN DEL VAGA, VIA OSLAVIA, VIA SABOTINO ECC.ECC. OVVERO TUTTI QUELLI CHE IL DIRETTORE E IL COMMISSARIO CONSIDERANNO DI PREGIO.
VI DOVETE SOLO VERGOGNARE.
IN 70 ANNI DI VITA NON AVEVO MAI VISTO UNO SCHIFO SIMILE!!!!!!!!!!!
“Art. 49bis
{Quote di amministrazione e manutenzione)
- Gli assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote di amministrazione e manutenzione. L’ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria.
- Le norne di cui al comma 1 si applicano, altresì, agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.” Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. n. 27/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E’ fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati.”.

Se ho capito bene fanno la multa pure a chi cede l alloggio e toglie la residenza invece di riconsegnare le chiavi, e all occupante multa e non gli sara piu possibile fare una sanatoria.A questo punto mi sarei aspettata qualcosa per regolarizzare chi e’ occupante ma parente dell assegnatario con cui e’ stato fino alla morte pero’, fratello, nipote, perche’ e’ palese che non c e stata compravendita.Almeno una riduzione della sanzione amministrativa e un canone sanzionatorio intermedio, ogni legge e’ proporzionale al reato commesso, se rubo una caramella credo sia diverso se assalto con pistola un ufficio postale, pago una multa per eccesso di velocita’ diversa se supero di 6 km la velocita o se vado il doppio del consentito!!!
hai ragione,ma questo emendamento se non mi sbaglio è stato voluto fortemente dal M5S
della promessa fatta di rendere retroattiva la legge per l’ingresso dei figli se ne sono fregati, che bugiardi, e dire che li ho sentiti di persona, non ci sono parole, condivido in pieno quanto detto da Rosy.
Anno nuovo e si ricomincia ….. peggio
questa è la legge per cui è anche retroattiva, cambia avvocato dammi retta
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (12e)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio.(12f)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (12g)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (12h)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (12i)
5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (12l)