Al Commissario Straordinario Dott. G. Tamburino
Al Direttore Generale Arch.F.Mazzetto
Alla Responsabile Ufficio vendite Dott.ssa M. Dedenaro
Alla Dirigente Regionale Lazio Ing. Wanda D’Ercole
E p.c Assessore alla Casa On.le F.Refrigeri
Al Presidente Commissione VI On.le Enrico Panunzi
OGGETTO: Piani Vendita ATER Roma Legge Lupi
Gentili Signori e Signore,
vi avevo chiesto un appuntamento in merito alle mie perplessità sul piano vendita da voi approvato, in quanto considerato che la legge Lupi fa salvi i vecchi piani vendita ancora vigenti e la stessa Regione Lazio nella sua deliberazione n.410 del 4/08/2015 riafferma in più punti tale principio.
Entrando poi nel merito del piano vendite riteniamo che tali principi non siano affatto stati rispettati dall’Ater di Roma che invece di attuare la legge lupi e la stessa delibera della R.L. ha fatto invece solo un minestrone inserendo nell’elenco sia gli alloggi della 560/93 che gli alloggi autofinanziati della legge regionale 42/91.
Contravvenendo, in questo modo, a quanto stabilito dalla legge Lupi e dalla stessa delibera regionale che afferma (pagina 2 penultimo capoverso) anche in deroga alle disposizioni procedurali dalla legge 24 dicembre 1993 n.560).
Inoltre avendo applicato la legge 560/93, non capisco perché tale legge non sia stata applicata correttamente per quanto riguarda il prezzo e le modalità di pagamento, infatti la legge 560/93 prevede:”
- Il prezzo degli alloggi e’ costituito dal valore che
risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle
rendite catastali determinate dalla Direzione generale del
catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle
finanze a seguito della revisione generale disposta con
decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990, e di cui all’art. 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al
prezzo cosi’ determinato si applica la riduzione dell’1 per
cento per ogni anno di anzianita’ di costruzione
dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il
pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni
dal perfezionamento del contratto di alienazione.
10-bis. In caso di necessita’, documentata dall’ente
gestore, di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo
comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di
edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, e’ aumentato dei costi
sostenuti per i suddetti interventi.
- La determinazione del prezzo puo’ essere, in
alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita
dall’Ufficio tecnico erariale su richiesta dell’acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende
definitiva anche se la valutazione dell’Ufficio tecnico
erariale e’ superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta’ di revoca della
domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione della determinazione del prezzo.
- Le alienazioni possono essere effettuate con le
seguenti modalita’:
- a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10 per cento del prezzo di cessione;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30
per cento del prezzo di cessione, con dilazione del
pagamento della parte rimanente in non piu’ di 15 anni, ad
un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione
ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
IL PIANO VENDITE DELL’ATER DI ROMA NON PREVEDE TALE PAGAMENTO, NON PREVEDE LA RATEIZZAZIONE E NON PREVEDE I COSTI DI MANUTENZIONE, INSOMMA NON HA RISPETTATO LE LEGGI VIGENTI E MI MERAVIGLIO CHE LA REGIONE LAZIO ABBIA POTUTO APPROVERA TALE PIANO.
Va sottolineato, inoltre, che la legge Lupi e la delibera regionale ribadiscono che i piani di vendita vigenti debbono essere rispettati e i piani di vendita sia della legge 42/91 che della 560/93 sono attualmente vigenti in quanto la legge 12/99 di fatto non li ha annullati, basta leggere con attenzione la legge 12/99 e soprattutto la legge 30 del2002, infatti l’Ater di Roma e anche le altre ATER hanno continuato a vendere tali alloggi ancor oggi, giustamente.
Art. 19 (Piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)
- Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, sono integrate secondo quanto indicato dai commi successivi al fine di determinare la scadenza temporale dei piani di cessione previsti dalla citata legge. 2.I piani di cessione di cui all’articolo 1, comma 4, della l. 560/1993 perdono efficacia decorso il termine del 30 novembre 2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. (46) 3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l’alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di cessione qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni: a) per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 6 della l. 560/1993 ed abbiano presentato domanda d’acquisto; b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate dai relativi affittuari, che dagli stessi sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 16 della l. 560/1993 ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all’asta di cui all’articolo 1, comma 19 della l. 560/1993. 4. I programmi di cessione previsti dall’articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla comunicazione agli assegnatari interessati della determinazione del prezzo di cessione, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge. Gli IACP perfezionano, anche successivamente alla scadenza del termine di dodici mesi, l’alienazione degli alloggi inseriti nei programmi di cessione, qualora, alla medesima data, gli assegnatari interessati siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della l.r. 42/1991 ed abbiano presentato proposta d’acquisto.
LEGGE REGIONALE N.30 DEL3 SETTEMBRE 2002
- Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, adotta un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo all’eventuale disavanzo finanziario consolidato alla data del 31 dicembre 2001 e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le modalità di risanamento e di verifica della relativa attuazione prevedendo, eventualmente: a) la cessione di parte del patrimonio dell’azienda, non destinato all’assistenza abitativa; b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera b), numero 4); c) il recupero a titolo transattivo delle somme complessive dovute all’azienda da ciascun assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare l’estinzione delle morosità; d) Il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con enti pubblici e soggetti privati.
E TUTTO CIO’ E’ STATO FATTO però come al solito sia per la vendita che per le morosità è stato fatto malissimo basta vedere i risultati a oggi dell’Ater di Roma.
Va detto, che tale piano di vendita crea enormi disparità di trattamento tra soggetti uguali, oltre che violare le leggi vigenti, infatti si verrebbe a creare una diverso pagamento tra alloggi uguali e gestiti da stesse leggi con questo bizzarro e assurdo piano vendite, specialmente nei quartieri periferici , inoltre, va sottolineato che gli alloggi autofinanziati, in particolare gli ex INCIS gli assegnatari se li erano già pagati, ma posso capire che questa storia non tutti la conoscono perché nè un dirigente arrivato da non molto al settore casa e né il direttore dell’Ater, ma che però i vecchi funzionari o dipendenti conoscono bene, per cui andare a ritoccare quei prezzi in alcuni casi in meno e in altri in più è un assurdo giuridico illegale.
INOLTRE, NON SI COMPRENDE PER QUALE MOTIVO L’ATER DI ROMA NON ABBIA INSERITO IN TALE PIANO GLI ALLOGGI ERARIALI (DEMANIALI) MENTRE L’ATER DELLA PROVINCIA LO HA FATTO.
Il DECRETO MINISTERIALE del 24 febbraio 2015 cita la legge 560/93 e parla dell’abbattimento dell’1% per ogni hanno fino a un massimo di 20 anni, orbene la legge 560/93 a seguito dei poteri della Regione in merito al titolo V l’Assessore al Bilancio Augello modifico la legge 560/93 come sopra riportata e a seguito di tale modifica furono fatte le vendite degli alloggi costruiti con il parziale o totale contributo dello Stato.
Ovviamente i Dirigenti del Ministero forse non hanno visto o verificato a fondo tale modifica, in quanto non tutte le Regioni l’hanno apportata, infatti la modifica del titolo V da alle Regioni tali poteri per cui non si possono vendere a caio gli alloggi con un prezzo e a tizio con un prezzo maggiorato o diminuito e soprattutto con un ritardo notevole.
Inoltre va ricordato all’Ater e alla Regione, anche se sulla delibera mi sembra sia citato, che la vendita degli alloggi si ripropone anche a coloro che non avevano risposto positivamente all’acquisto a suo tempo, infatti la legge regionale (l.r.27/06 art.52) così recita :”…… maggiorato dell’indice ISTAT, fino al momento della conclusione della compravendita.
Vale a dire che: se uno non accetta l’acquisto quando gli arriva la lettera e lo fa in un secondo tempo a quel prezzo va aggiunto l’aumento ISTAT dalla proposta al momento dell’acquisto e questo non è scritto da nessuna parte, né sulla delibera regionale e ne sul piano vendite Ater inoltre il conteggio degli anni per lo sconto sul prezzo si è sempre fatto per gli anni di effettiva occupazione dell’alloggio fino a un massimo di 20, con questo piano invece lo fate a tutti, inoltre non fate pagare la quota parte delle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie, mentre ad altri acquirenti sono state fatte pagare, questo a mio modestissimo avviso potrebbe essere ravvisato in un danno erariale.
In tale piano di vendita potevano essere messi in vendita tutti gli alloggi dei condomini misti e tutti gli alloggi dei piani di vendita esistenti ai quali non è mai stata inviata la lettera (e non ne abbiamo mai capito il motivo) specificando che venivano venduti con le leggi vigenti dei loro piani di vendita, perché nemmeno gli alloggi erariali i cosi detti demaniali possono essere venduti in questo modo,per il fatto che come al solito lo Iacp-Ater anche li ha fatto figli e figliastri.
In fine tutti coloro ai quali verrà recapitata la lettera di acquisto in merito a tale piano vendita costoro subiranno una violazione del diritto di uguaglianza che a mio avviso è gravissimo, in quanto i loro stessi condomini avendo gli stessi diritti hanno avuto un trattamento diverso e migliore del loro, solo e unicamente perché all’Ater di Roma non sanno applicare le leggi.
PURTROPPO VA DETTO CHE IL GOVERNO FORSE NON POTEVA SAPERE I CASINI DELLE REGIONI, IN QUANTO DA ROMA IN SU GLI ALLOGGI SONO STATI QUASI TUTTI VENDUTI A ROMA NO E CREDO ALTRETTANDO AL SUD.
INFATTI LA REGIONE LAZIO CON L’AUSILIO DEL TITOLO V HA POTUTO MODIFICARE LA 560/93, PERTANTO A SEGUITO DI CIO’ QUESTO PIANO VENDITA DELL’ATER DI ROMA E’ INACCETTABILE.
INOLTRE VA AGGIUNTO CHE L’ATER DI ROMA NON E’ PROPRIO IN GRADO DI VENDERE RAPIDAMENTE GLI ALLOGGI, BASTI VEDERE QUANTI NE HA VENDUTI FINO AD ORA DELLA LEGGE 42/91 10.600 ERANO E QUANTI NE HANNO BENDUTI DELLA LEGGE 560/93 CHE NE ERANO 18.500 FATE UN RAPIDO RISCONTRO E VI RENDERETE CONTO CHE COS SIA L’ATER DI ROMA.
Spero e mi auguro che tale mia nota vi faccia riflettere e soprattutto ristabilire la LEGALITA’ e TRASPARENZA che all’ATER di Roma ancora deficita.
Cordiali saluti
Annamaria Addante

Non ha senso la sostituzione dei 985 alloggi erp con 985 ex erariali, quando poi andiamo a parlare di alloggi che rientravano nella L. 590/93, perchè anche questi 985 alloggi ERP sosituiti (ma ancora delibera non approvata) rientrano nella L. 560/93, quindi che senso ha dire che gli ex-erariali che fanno parte dell’Ater Pr. sono stati inseriti nei Piani Vendita, la L. è uguali per tutti, quindi il gesto è inspiegabile.
Se stanno vendendo con L. 560/93 perchè non le hanno vendute a suo tempo? A quanto dice l’Ater della Provincia, c’era il problema sul diritto di superficie, allora perchè non l’hanno risolto anche per i 985 alloggi ERP che sono stati sostituiti, la L. non è uguale per tutti? oppure la L. vale solo per alcuni comuni e per altri NO! è naturale che ci sia qualcos’altro sotto, ma la gente mica è stupida come vuole far intendere l’Ater della Pr.
Dimenticavo, per quanto riguarda Fiumicino, non ha senso neanche dire che a suo tempo non furono vendute con L. 560/93 per via del problema che grava sul diritto di superficie, in quanto nel 93 Fiumicino era comune a se, quindi dico, ma che stamo a parlà, della responsabilità della Regione Lazio, del Comune, ma de cheeeeeeeeeee, c’è qualcosa sotto.
L’UNICA COSA CHE C’E’ SOTTO E’ LA TUA POCA CONOSCENZA DEL DIRITTO E DELLE LEGGI X SCRIVI UN SACCO DI FESSERIE
MA NE DICI DE FESSERIE, ALL’ATER DELLA PROVINCIA SONO PIU’ BRAVI EVIDENTEMENTE E QUELLI CHE VI ERANO PRIMA NON LO ERANO EVIDENTEMENTE
E NON CONFONDERE LE ATER DEL LAZIO CON QUELLA DI ROMA CHE E’ UN CASO A PARTE
Io non capisco come sia possibile che ci sia una così chiara disparità di trattamento, perché alcuni hanno comprato a certe condizioni e ad altri ad altre. Perché in certe regioni si vende e qui no. Io sono di Roma e a Via di Donna Olimpia 30 abbiamo una situazione assurda. Metà vendute, metà non vendute e non sono neanche nei nuovi piani di vendita. Mi domando perché? Che interessi ci sono sotto. Si sono vendute tutte le case popolari di Via di Donna Olimpia 5 e del 56, le nostre no. Ci vivo dal 1998 e ho il contratto dal 2004, ma io non posso comprare la mia casa, che tra l’altro ho completamente ristrutturato visto che era invivibile quando ci sono entrato.
Vorrei contattarla per un appuntamento, spero mi risponda all’indirizzo email. Grazie per quello che fa!!
AVETE PERFETTAMENTE RAGIONE,MA SE I CITTADINI DORMONO E NON SI MUOVONO IO PIU’ DI QUELLO CHE FACCIO NON POSSO,PERCHE’ TUTTI COLORO CHE ANCORA DEBBONO ACQUISTARE NON CI RADUNIAMO TUTTI SOTTO L’ATER
Dottoressa Addante non è una situazione facile da organizzare. Nella mia palazzina chi ha comprato è malvisto da chi non ha comprato e non ha la possibilità di farlo. Stiamo parlando di case popolari e ci vive anche gente che o non ha la possibilità di comprarla o proprio non gli interessa. Ci sono casi di persone che non pagano neanche il condominio. Pensi lei che eterogeneità c’è in ogni palazzo del complesso abitativo.
Tra l’altro chi poteva ha comprato sfruttando il vecchio piano vendita (dove io non sono rientrato perché quando hanno mandato le lettere per chiedere chi voleva comprare io ancora non ci abitavo) e quelli che vogliono comprare ma non possono, perché non nel nuovo piano vendite, sono diventati pochi. La maggior parte non può e non vuole comprare per motivi diversi.
Io ho mandato varie raccomandate all’Ater, chiedendo nell’ultima di essere inserito nel piano vendita che Lei ha contestato, ma non ho avuto risposta.
Se può essere utile vederci di persona sono ovviamente disponibile.
Grazie.
POSSIAMO ANCHE VEDERCI IO RICEVO TUTTI I LUNEDI DALLE 17.00 ALLE 18,30 VIA ELISABETTA CANORI MORA N.21