Gentili tutti,
vi giro tale parere della Federcasa in merito al vostro enorme errore di aumentare del 5% la rendita catastale al fine della decadenza dall’alloggio.
In modo tale che possiate ricorrere ai ripari nei confronti di tutte quelle famiglie che a causa del vostro errato calcolo sono incappate nella decadenza.
Sinceramente non comprendo come abbiate potuto fare questo madornale errore interpretativo di una gravità unica,poiché il regolamento regionale n.2 del 2000 art.21 è chiarissimo.
Purtroppo più volte ho scritto e riscritto all’Ater di Roma denunciando tale abuso, ma evidentemente si continua a perpretare l’errore.
Ora considerato che vi è anche un illuminante PARERE della Federcasa e non solo e spero così che si metta fine a tale abuso interpretativo.
Distinti saluti
Annamaria Addante
Pareri Federcasa
Data di redazione: 26/07/2012
Gestione patrimonio
Oggetto Determinazione prezzo di vendita ex L. 560/93
Quesito Se, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell’alloggio, debba ritenersi applicabile il 48° comma dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), ai sensi del quale «Fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta».
Parere L’ATERP ha chiesto di conoscere parere sui riflessi dell’art. 3,comma 48, l. 23..12.1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sulla determinazione del prezzo di vendita degli alloggi di e.r.p. di cui all’art.1, comma 10, l. 24.12.1993, n. 560. Ai sensi di quest’ultimo, il prezzo è determinato «applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione Generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle Finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle Finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2. 1990, e di cui all’ articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni».
Il comma 48 dell’art. 3, l. 662/96 dispone che «fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta». La lettera del citato comma 48 comporta che esso trovi applicazione ed esplichi i suoi effetti soltanto sull’ ICI e su ogni altra imposta, così come testualmente indicato. La interpretazione letterale della norma trova conferma anche nella lettura dei successivi commi dal 49 al 53. Dal complesso normativo si desume, infatti, che tutte tali disposizioni sono norme c.d. “di chiusura”, nel senso che trovano applicazione soltanto nei casi espressamente previsti, mentre altro e più generico sarebbe stato il tenore letterale delle disposizioni, se il legislatore avesse voluto dare una applicazione più ampia di esse, comprendendo, cioè, tutti i casi in cui varie disposizioni di legge facciano riferimento alle tariffe d’estimo e relative rendite.
Né appare possibile una interpretazione estensiva, che superi la interpretazione letterale, rectius primo criterio legale di interpretazione ex art. 12 disposizioni preliminari al codice civile (ai sensi del quale non si può attribuire al legge «altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse») e la interpretazione sistematica («intenzione del legislatore», sempre tiene ai sensi del citato art. 12), che conto delle connessioni esistenti all’interno del corpo normativo e che mira alla armonizzazione della singola disposizione nel complesso normativo della legge, commi 49 a 53 nella specie, fra l’altro.
In proposito, potrebbe obiettarsi, ad esempio, che la determinazione del prezzo degli alloggi ex legge 560, legge chiaramente non di carattere tributario, si ancora, convenzionalmente, ad un parametro di carattere generale, rappresentato nella fattispecie dal d.m. 20.1.1990 («Revisione generale degli estimi del catasto urbano») che, in quanto tale, prescinde dalle sue applicazioni concrete, siano esse tributarie o meno. Ciò può apparire più evidente se si tiene conto del successivo quadro legislativo che individua il campo di applicazione delle modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi ed ulteriori correttivi delle stesse ai fini tributari: così, ad es., per la determinazione redditi dei fabbricati ed imposte indirette (art.4 l. 29.12.1990, n.405); per le imposte dirette ed ICI (art. 2, 1° e 5° c., d.l. 23.1.1993, n. 16 conv., con modificazioni, nella l. 24. 3.1993, n. 75); per, si ritiene di aggiungere, l’ICI ed ogni altra imposta (art. 3, 48° c., l. 662/93). Il comma 48 l. 662/96 appare, quindi, inserito più nell’ottica di una deroga, ovvero di una previsione applicativa particolare, al sistema generale, determinato precipuamente dal continuo slittamento dei termini di cui alla l. n.75/93, che nell’ottica di una norma generale, la quale comporterebbe una applicazione generalizzata, in particolare alla l. 560/93.
E ciò viene confermato, appunto, dal riferimento sia alla transitorietà della rivalutazione che alla espressa finalizzazione della rivalutazione come prevista, e cioè all’ ICI e ad ogni altra imposta, sia diretta che indiretta quindi .
In questo senso, sarebbe seriamente problematico ritenere che la norma sia applicabile, oltre il campo tributario suo proprio, in via generalizzata sino a ricomprendere ogni norma che si limiti a fare riferimento o a prendere come parametro di riferimento il d.m. 20.1.1990. Se, cioè, appare agevole poter sostenere che il comma 48 abbia inasprito il regime fiscale, appare problematico poter sostenere che esso si rifletta nella attribuzione di un maggiore valore dell’alloggio ai fini della sua vendita, e cioè ai fini della l. 560/93.
Per completezza, si rileva che lo stesso Ministero delle Finanze – Dipartimento del territorio – Direzione centrale del demanio – Divisione XI – Servizio IV – con nota n. 70230/99 del 27.5.1999, “Aumento del 5% delle rendite catastali – Applicabilità al prezzo di cessione degli alloggi ai sensi della legge 560/93”, ritiene che «la summenzionata disposizione limita esplicitamente la rivalutazione delle rendite catastali ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e d’ogni altra imposta.
Poiché, invece, il prezzo di riscatto degli alloggi e.r.p., pur essendo fissato dalla legge nell’ambito di un rapporto pubblicistico, non ha natura tributaria, non sembra possa essere influenzato dalla suddetta rivalutazione». In tal senso si è espresso anche il Ministero dei lavori pubblici – Segretariato generale del CER – Divisione I – con nota del 03.10.1997, n. 1851, indirizzata alla Regione Emilia Romagna, per il quale «a giudizio di questo Segretariato generale, il richiamato disposto della legge n. 662/96 prevede la rivalutazione del 5% delle vigenti rendite catastali urbane solamente «ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta».
Tale interpretazione è suffragata anche dalla collocazione della norma tra quelle di natura tributaria. Di conseguenza, si ritiene che tale disposizione non dovrebbe trovare applicazione relativamente ai prezzi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica venduti ai sensi della legge n. 560/93». La tesi è stata condivisa anche da Federcasa, sia in sede di risposta a quesiti specifici sia in sede di trattazione generale dell’argomento.
Più in particolare: «la maggiorazione introdotta dall’art. 3 comma 48 della L. 23/12/1996 n.662 è prevista espressamente “ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta”; non può quindi che essere confermata l’indicazione per l’esclusione di ogni rilevanza della suddetta normativa nella determinazione del prezzo di vendita ex l. 560/93, già data in Quaderno Federcasa n. 1 “Alloggi ERP vendite e investimenti” – Cap.5, pag. 72» (Parere 23.10.2001).
In quest’ultimo, si evidenzia: «Il testo della disposizione porta ad escludere che la rivalutazione di cui si tratta vada ad incidere sui pressi di vendita della legge 560/1993, che varieranno, quindi, solo con “le nuove tariffe d’estimo”» (Quaderno Federcasa n. 1, 72).
Riferimenti normativi art.1, comma 10, l. 24.12.1993, n. 560; art. 3 l. 23.12.1996, n. 662
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ho inviato il parere della Federcasa sia all’Ater di Roma che all’Ater della Provincia di Roma che si e’ trascinato dietro tutte le cattive abitudini dell’Ater di Roma.
PURTROPPO TALE MALIGNA INTERPRETAZIONE,PERCHE’ NON SI PUO’ PENSARE ALTRO AVRA’ CAUSATO LA DECADENZA PER PROPRIETA’ A PARECCHIE FAMIGLIE E SPERO CHE SIANO ANCORA IN TEMPO PER RECUPERARE.

Cara Annamaria,
ho ricevuto la lettera di decadenza, ora dovrò dimostrare che hanno torto ,per dimostrarlo
dovrò portare dei documenti che devo fare al municipio, dove dovrò andare due volte, una per prendere
l’appuntamento e una per fare il documento. Ho mio marito invalido al 100% , io sono stata appena dimessa dall’ospedale puoi immagginare le mie difficoltà a reperire i documenti e prendere appuntamento
in soli 10gg. Spero che la direzioni ATER si ravveda e cambi metodi.
L’ATER DI ROMA E’ UN’AZIENDA NON PER I CITTADINI,MA PER FARE SOLO I LORO INTERESSI
Mi scusi Annamaria ho letto la lettera ma non ho capito il succo, chiedo perchè anche le nostre case rientravano nel 96 nel Piano di vendita grazie alla L. 560/93, non ho capito un granchè da questa lettera se può spiegarmi in due parole che cosa vuol dire, che si intende per decadenza e perchè tutto questo?