GLI IMMOBILI DELLE POSTE E DELLE FERROVIE NON DEBBONO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.

RINGRAZIO IL CITTADINO CHE MI HA INVIATO TALE DOCUMENTAZIONE E CHE MI HA DATO RETTA, COSI’ FINALMENTE ORA ABBIAMO ANCHE LA RISPOSTA UFFICIALE DELLE POSTE ITALIANE COSI’ I NOTAI LA FINIRANNO DI RICHIEDRE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONI AI PROPRIETARI DELLE CASE DELLE POSTE E DELLE FERROVIE.

MI CHIEDO, MA PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE APPLICARE CORRETTAMENTE LE LEGGI IN QUESTO BENEDETTO PAESE ITALIA?

PERCHE’ HANNO TUTTI PAURA E NON SI VOGLIONO PRENDERE NESSUNA  RESPONSABILITA?

EBBENE SI CREDO CHE SIA PROPRIO QUESTO IL MOTIVO, AL QUALE NE AGGIUNGO UN’ALTRO : NON GLI VA DI PERDERE TEMPO A DOCUMENTARSI E A STUDIARE E SCARICANO TUTTO SUL POVERO CITTADINO.

CHE PAESE ARRETRATO INCIVILE E DA BASSO MEDIO EVO SIAMO DIVENTATI!

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prt.p-inn.2017.0000605.u – uff inn 29/03/2017

Posteitaliane Risorse Umane, Relazioni Esterne e Servizi Immobiliare/Patrimonio Immobiliare Patrimonio Residenziale

Sig. Antonio *******

Viale ******************

scala * – interno *

00*** Roma

Raccomandata A.R.

Oggetto : Alienazione immobile ex Legge 24 dicembre 1993, n°560 – Diritto di prelazione all’acquisto In riscontro alla Sua richiesta del 23 febbraio 2017, si comunica quanto segue.

In primo luogo, non è intendimento della scrivente Società esercitare il diritto di prelazione all’acquisto di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n°560, articolo unico – comma 20, relativo all’alloggio sito in Roma, Viale Caduti per la Resistenza 768, scala F – interno 8, già oggetto di compravendita in data 28 settembre 2007.

Ciò premesso, si rappresenta che in base alle previsioni di cui alla cennata Legge 560/93 la suindicata unità immobiliare, realizzata quale alloggio di servizio per i dipendenti della scrivente Società, non è soggetta ad alcun vincolo in favore di soggetti o enti difformi dalla stessa e che nessun onere è dovuto in relazione alla rinuncia al diritto di prelazione, tanto a Poste italiane S.p.A., quanto ad altri soggetti o enti.

Distinti saLuti.

RobertO sPAZIANI

Poste Italiane S.p.A. –

Sede Legale 00144 Roma, Viale Europa 190, Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585 Tel. +390659586506 – Fax +390658587770 – desanctisu@posteitaliane.it

82 pensieri su “GLI IMMOBILI DELLE POSTE E DELLE FERROVIE NON DEBBONO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.

  1. Pietro Arleo

    Salve, anch’io mi trovo nella medesima situazione, il mio appartamento acquistato da poste nel dicembre 2006, appartiene al piano di zona n. 12 del comune di roma, oggetto della convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 ricevuta dal Notaio Nicola Raiti di Roma il 5 settembre 2002, rep. n. 30740, racc. 10111, reg. all’uff. delle Entrate di Roma 3 il 24 settembre 2002 n. 13159 trascritta alla consev. Reg. Imm. di Roma 1 ai nn. 68901/2002.
    Mi sono rivolto a un Notaio (non so se posso fare il nome) il quale mi ha assicurato che stipula solo dopo aver soddisfatto la prelazione all’ATER.
    Cosa ne pensa di ciò?
    Pietro Arleo

  2. addante Autore articolo

    CHE QUEL NOTAIO SI DOVREBBE LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE,MA MOLTA ATTENZIONE LA LEGGE 560/93 SE VUOLE DIA IL MIO CELLULARE AL NOTAIO E MI FACCIA TELEFONARE 3394581140

  3. flaminio

    Il mio cruccio è che per vendere il mio appartamento comprato oltre 10 anni fa dalle Ferrovie dello Stato,mi necessita il documento d’estinzione del diritto di prelazione chiestomi dal notaio e che per averlo,l’ALER di Milano mi ha chiesto la somma di €10.400.diecimilaquattrocento .Mi dicono che in base ad una delibera presidenziale ALER del febbraio 2017 ,per avere questo documento devo pagare 10.400 euro .VERGOGNA

  4. addante Autore articolo

    ma tu hai chiesto prima alle Poste e che cosa ti hanno detto le poste
    Perché la legge 560 del 1993 parla di IACP e suoi consorzi le Poste come le Ferrovie non sono consorzi

  5. Flaminio

    Ciao,io so solo che mi hanno chiesto 11.000 euro per avere questo documento altrimenti non posso rogitare.Non solo ma devo farlo entro 15 giorni altrimenti decade. Saluti e grazie ho inserito il mio indirizzo email,non ho un sito web

  6. MARIA VENTRICE

    E’ stato pubblicato il parere dell’Ater?
    Sto per vendere l’appartamento acquistato da mio padre nel 1984 dall’Ente Ferrovie e da noi ereditato.
    L’Agenzia dice che debbo pagare per poter vendere
    Mi può dire cosa esattamente fare?
    grazie

  7. Maria

    Salve,
    anche a me l’ALER mi chiede circa €6.800,00 per poter sbloccare la vendita del mio appartamento acquistato dall’Ente Poste nel 2007, quest’ultimo mi comunica per iscritto che non devo nulla a nessuno, ma come facciamo noi poveri cristi a vendere se nessun notaio vuole approfondire questa benedetta legge 560/93 e prendersi delle responsabilità, come possiamo agire per impedire che l’Aler ottenga in modo indebito questi soldi?

    grazie
    Maria

  8. addante Autore articolo

    LE ALER O ATER O IACP COME SI CHIAMANO SONO TUTTE IN ROSSO E CERCANO DI ARRAFFARE SOLDI DA PER TUTTO LEI CHIEDA PER ISCRITTO CON RACCOMNANDATA IN BASE A QUALE NORMA LORO VOGLIONO TALI SOLDI SE LA CASA è DELLE POSTE PER CUI NON è UNA CASA POPOLARE E ATTENDA E SE NON RISPONDONO ANDATE DAI CARABINIERI E SPORGETE QUERELA PER ABUSO DI POTERE
    FATEVE RISPETTARE!!!!
    ANCHE ALL’ATER DI ROMA CI AVEVANO PROVATO ORA NON PIU’

  9. addante Autore articolo

    L’ATER DI ROMANON PUBBLICA MAI LE COSE IMPORTANTI,MA IO SO CHE C’E’ UN PARERE IN MERITO DELL’AVVOCATURA CHE AFFEERMA CHE L’ATER NON HA NESSUN DIRITTO SULLE CASE DELLEPOSTE E DI CONSEGUENZA DELLE FERROVIE IN QUANTO ERANO CASE PER I DIPENDENTI E NON CASE POPOLARI.
    SICCOME L’ATER DI ROMA E’ PIENA DI BUFFI CERCA DI ACCAPARRARE SEMPRE SOLDI ANCHE SE NON DOVUTI E DI CIò DOBBIAMO RIMGRAZIAREIL FAMOSO MARI CHE OGNI TANTO SE NE INVENTAVA UNA

  10. Sabrina

    Buonasera,
    Anke io nel marzo 2009 ho acquistato un alloggio da Poste Italiane Napoli Scampia. .. Ad oggi sono passati 12 anni…. É ho intenzione di vendere… Letto e riletto l’atto di compravendita… Non risulta da nessuna parte questo diritto di prelazione… Mi dite come muovermi…. Grazie mille

  11. addante Autore articolo

    Lei deve solo inviare alle Poste la lettera dove comunica che vuole vendere l’alloggio e se loro sono interessati per estinguere il diritto di prelazione.
    Le poste le scriveranno che non sono interessati dopodiché mette in vendita l’alloggio e se il notaio della parte acquirente le fa storie gli mostra il rogito e la risposta delle Poste e gli dice inoltre che gli alloggi delle poste non sono case popolari ma sono state costruite dalle Poste esclusivamente per i suoi dipendenti e sono alloggi di servizio

  12. FL

    Buongiorno. Io Ho fatto come consigliato qui, ma il notaio continua a dirmi che debbo pagare l’ATER lostesso, pur avendo ricevuto una lettera dalle poste nella quale viene specificato che “non vogliono esercitare il diritto di prelazione” e che “nessun vincolo è dovuto tanto a Poste quanto ad altri soggetti (cioè l’ATER)”. Il Notaio mi dice che al momento del rogito deve avvisare chi acquista che c’è un vincolo con l’Ater e che questi potrebbero richiedere denaro all’acquirente nel caso volesse, in un secondo momento, rivendere l’alloggio. PS: io ho comprato l’alloggio a suo tempo (13 anni fa) con regolare asta pubblica, non essendo dipendente delle Poste, né ero in affitto con loro. Grazie

  13. addante Autore articolo

    QUESTO NOTAIO E’ UN IMBECILLE MI MANDI IL TELEFONO E IL NOME SULLA MIA E.MAILCHE DOMANI LO CHIAMO IO.

  14. CC

    Buongiorno. Anch’io mi trovo in procinto di vendere un ex alloggio di servizio delle Poste che avevo acquistato 15 anni fa come dipendente.
    E temo di incontrare i medesimi problemi con l’ATER, dato che in questi giorni un mio vicino di casa (condomino ed ex collega) che sta per rogitare un analogo ex alloggio di Poste, si vede costretto dal notaio di Treviso a pagare lo svincolo dal diritto di prelazione nonostante la dichiarazione ricevuta da Poste italiane in questi giorni, che smentisce ogni prelazione da parte di qualsiasi ente o soggetto. Cosa mi consiglia di fare? Grazie

  15. addante Autore articolo

    OGGI HO SCRITTO UN ARTICOLO APPOSTA SU TALE TEMA STAMPATEVELO E DATELO AI NOTAI CHE STUDIASERO E NON ROMPESSERO CON RICHIESTE ASSURDE.

  16. SANDRA ROMITI

    Anche io sto vendendo un alloggio ex Ferrovie, sono passati più di dieci anni dall’acquisto ed oggi il Notaio mi chiede che manca la rinuncia alla prelazione da parte di F.S.
    Dove posso trovare il suo recente articolo come leggo nel suo post del 14/6.
    Grazie

  17. addante Autore articolo

    SIGNORINA IN QUELL’ARTICOLO SE LEI CLICCA DOVE è SCRITTO PARERE NOTAIO GLI ESCE ILPARERE CHE PORTA AL SUO NOTAIO

  18. Sara

    Buongiorno sto vendendo immobile acquistato da Poste italiane e sia il notaio che Aler di competenza vogliono che paghi la prelazione. Come posso fare X fai capire che non è dovuta? Grazie.

  19. Paola

    Buongiorno,
    devo acquistare un immobile da un soggetto che ha acquistato da RFI. Sono ovviamente trascorsi 10 anni (il proprietario ha acquistato nel 2003). Devo comunque richiedere la rinuncia del diritto di prelazione a Ferrovie Italiane e attendere 60 giorni? Il Notaio mi dice, ovviamente, che devo chiedere la rinuncia alla prelazione alla IACP e pagare il 10%. Cosa posso fare?
    Grazie
    Paola

  20. addante Autore articolo

    LO IACP NON HA NESSUN DIRITTO ALLE FERROVIE E LE CONSIGLIO DI CAMBIARE NOTAIO OPPURE LE DICA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL ROGITO DI TALE ALLOGGIO E LA LEGGE 560/93 CHE NEL VOSTRO CASO è SOLO IL COMMA 20 E NON IL COMMA 25. PURTROPPO STI NOTAI SONO UNA DISGRAZIA

  21. Luisa

    Buonasera ,sto vendendo un appartamento delle FS acquistato oltre 10 anni fa, e ora l’agenzia immobiliare mi informa che il notaio dice che devo pagare L’Aler di Milano 8000.00€ per il diritto di prelazione ,ma è possibile come posso fare …mi sembra una truffa! Mi dia un consiglio grazie

  22. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO IL NOTAIO SI SBAGLIA LEGGESSE BENE LA LEGGE 560/93 IN PARTICOLARE IL COMMA 20 PERCHE’ IL COMMA 25 RIGUARDA SOLO E UNICAMENTE GLI ALLOGGI DELLE ATER OVVERO LE CASE POPOLARI QUELLE DELLE FERROVIE O DELLE POSTE NON CENTRANO NULLA ANCHE PERCHE’ NON SONO CONSORZI DELLE ATER O IACP.
    PURTROPPO C’E’ MOLTA IGNORANZA IN MERITO

  23. Maria Concetta Ferraro

    Buongiorno,
    mio padre ha acquistato dalle ferrovie dello stato, nel 1997, l’ immobile di loro proprietà nel quale viveva in affitto.
    Mio padre nel frattempo è morto ed io e i miei due fratelli abbiamo ereditato il bene.
    Adesso i miei fratelli vorrebbero cedere a me le loro quote attraverso un contratto di vendita.
    Il notaio cui ci siamo rivolti ci ha informati che esiste sull’immobile un diritto di prelazione sancito dalla legge 24/12/1993 n. 560 nei confronti dell’IACP per cui ci ha riferito che non possiamo effettuare il rogito se non interpelliamo, pagando, il suddetto ente, e dunque che senza questo atto lui non si prende alcuna responsabilità di effettuare il rogito. E’ davvero così?
    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
    Maria Concetta Ferraro

  24. addante Autore articolo

    SI E’ COSI DOVETE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO VI FARA’ L’ATTO

  25. Stefania Brancatelli

    Gentilissima,
    dobbiamo vendere alloggio poste italiane. Qual è l’iter da seguire?

  26. addante Autore articolo

    INVIARE UNA RACCOMANDATA ALLE POSTE CHIEDENDO LORO SE SONO INTENZIONATI AD ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE

  27. Nicola

    Il notaio non stipulerà se non verrà pagato il diritto di prelazione all’IACP competente pur essendo case delle Poste. Comma 20 legge 93/560, come da comma 2 non fa eccezione.

  28. addante Autore articolo

    IL NOTAIO DIMOSTRA SOLO TANTA IGNORANZA GLI FACCIA LEGGERE COSA DICE TUTTA LA 560/93 E NON SOLO QUELLO CHE GLI PARE A LUI :2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell’art.4 della legge 1-6-1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27-7-1978, n. 392, e successive modificazioni (1).

    LE CASE DELLE POSTE E DELLE FERROVIE NON SONO CASE DI EDILIZIA POPOLARE MA SONO CASE COSTRUITE CON I SOLDI DEI LAVORATORI DELLE POSTE E FERROVIE PER I LAVORATORI DELLE POSTE E FERROVIE.
    IL NOTAIOP DOVREBBE CAPIRE CHE SE E’ STATO FATTO IL COMMA 2 BIS OVVERO DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE E’ STATO FATTO PER CHIARIRE L’EQUIVOCO.

  29. ANNA MARIA FERRARI

    Buona sera,sono disperta poiche’ ho l’atto di compravendita mercoledi’ prossimo…si’ proprio dopodomani!!! dopo ben due anni di…tira e molla….e .. oggi il notaio mi chiede di pagare il diritto di prelazione,essendo io ilprimo venditore dopo averlo comprato nel 2010 da poste italiane con asta….

  30. addante Autore articolo

    gentile sig.ra a parte il fatto che chi ha acquistato una casa dalle Poste non deve pagare nessun diritto di prelazione in quanto non sono case popolari inoltre lei l’ha acquistata all’asta per cui ASSOLUTAMENTE NO!!!
    cambi notaio oppure mi dia il telefono che lo chiamo.
    Mi chiami domani mattina sul cellulare 3394581140

  31. Albano

    Buongiorno,
    i miei genitori hanno acquistato una casa da “Ferrovie dello Stato”, a Milano, nel dicembre 1998 ai sensi della legge 560/93. Mio padre è morto nel 2005 (abbiamo fatto regolare successione) e mia madre a Gennaio 2022. Ora, io e le mie sorelle, in qualità di eredi, abbiamo titolo per tale appartamento che vorremmo mettere in vendita. Nel rogito del 1998 si cita testualmente: “Ai sensi e per gli effetti della legge 560/93 l’immobile non potrà essere alienato, anche parzialmente, nè potrà essere modificata la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del presente contratto”. Mi sembra di aver capito che non esiste alcuna prelazione per Ferrovie dello Stato, tantomano per ALER citato nella legge. Chiedo quindi se possiamo procedere alla vendita o se dobbiamo sottostare a qualche onere relativo alla prelazione. Resto in attesa di cortese riscontro e ringrazio per la disponibilità.

  32. addante Autore articolo

    se nel rogito non c’è nessun riferimento al diritto di prelazione NO faccia attenzione se nel rogito è indicato il comma della legge 560/93 con cui glie lo hanno venduto in quanto se è citato il comma 20 tutto ok non dovete pagare nulla ,ma se è citato il comma 25 dovete pagare il diritto di prelazione.
    Comunque voi dovete sempre inviare una raccomandata alle Ferrovie dicendo che state vendendo l’immobile al prezzo di…..e chiedete se loro voglio esercitare il diritto di prelazione relativo al comma 20 della legge 560/93 e attendete la risposta.se volete ulteriori delucidazioni mi potete chiamare al 3394581140

  33. Giovanni

    Buongiorno,
    Allego link dove dicono che le case ex Poste sono equiparate a quelle di edilizia residenziale pubblica: https://alermipianovendite.it/diritto-di-prelazione/
    Io l’ho comprata all’asta più di 10 anni fa da Poste e ora Poste mi dice che devo inviare raccomandata all’Aler di Milano e il noraio dice che un diritto di prelazione c’è ma non capisce a chi è comunque vuole vedere l’invio della raccomandata.

  34. addante Autore articolo

    GENTILE SIGNORE SE LEI QUESTA CASA L’HA ACQUISTATA ALL’ASTANON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE IN QUANTO LEI NON E’ L’ASSEGNATARIO CHE LA DEVE RIVENDERE MA UN LIBERO CITTADINO CHE HA ACQUISTATOALL’ASTA UN ALLOGGIO.
    SULL’ATTO DI ACQUISTO DELL’ASTA CHE COSA C’E’ SCRITTO?
    COMUNQUE LUNEDI CHIAMERO’ MILANO PERCHE’ QUELLA COSA CHE LEI MI HA APPLCATO E’ MOLTO CONTORTA E DIMOSTRA SOLO TANTA, MA TANTA IGNORNZA IN QUANTO IL COMMA 20 è IL CLASSICO DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CODICE CIVILE MENTRE SOLO IL COMMA 25 PARLA DI PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E INOLTRE LE POSTE E FERROVIE NON SONO CONSORZI DELLO IACI OGGI ALER
    MI FACCIA SAPERE

  35. Paolo

    Buongiorno , mia madre deve vendere un appartamento acquistato a suo tempo dalla
    “Ferrovie Real Estate S.P.A. “, sono passati più di 10 anni, sull’atto nella terza riga vi è un
    riferimento genereale alla legge 560 del 93 che riporto per intero:
    ————————————- (legge 560/93)————————————
    Vi sono altri riferimenti alla suddetta legge in merito ai presuposti per allienare il bene,
    si fa riferimento comma 6 articolo uno in merito all’avere il titolo per l’acquisto,
    se ne fa riferimento per determinare il prezzo, e si fa riferimento al solo articolo 1
    comma 20 in merito ai 10 anni.

    Ho già provato a raggionare con il notaio ma nonostante tutto il notaio mi scrive:

    “Pertanto decorso il termine relativo al divieto di alienazione decennale previsto dalla norma, anche se l’Ente venditore risultava essere “FERROVIE REAL ESTATE S.p.A., spetta all’ATER TERNI il diritto di prelazione previsto dalla Legge suddetta, ciò indipendentemente dal fatto che tale obbligo non sia stato riportato negli atti di acquisto.
    Tale diritto potrà essere estinto, mediante il pagamento di una somma determinata dall’Ente ai sensi di legge, o in alternativa, sarà possibile fare apposita istanza all’ente medesimo al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione: decorsi 60 giorni senza che l’ente abbia esercitato tale diritto, i beni saranno liberamente trasferibili.
    In assenza del rispetto di tali procedimenti non sarà possibile procedere alla stipula degli atti di compravendita a pena di nullità degli stessi.”

    Il mio dubbio maggiore è questo la società “FERROVIE REAL ESTATE S.p.A.” non eiste più da anni, a chi
    compete il diritto di prelazione ora , a chi mi devo rivolgere con l’apposita istanza???

    Grazie , saluti

  36. addante Autore articolo

    CAMBI NOTAIO PERCHE’ E’ UN INCOMPETENTE E LO DENUNCI ALL’ORDINE DEI NOTAI COME SI CHIAMA COSTUI? SE VUOLE CI PARLO IO CON IL NOTAIO
    LEI NON DEVE PAGARE NULLA ASSOLUTAMENTE IN QUANTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COMMA 20 è IL DIRITTO SANCITO DAL CODICE CIVILE LEI DOVREBBE SCRIVERE ALLE FERROVIE DICENDO CHE STA VENDEBNDO L’IMMOBILE A METTIAMO 180MILA EURO FERROVIE LO VUOI ACQUISTARE TU? SE DICE CHE NON E’ INTERESSATA LEI LO VENDE TRANQUILLAMENTE A TERZI, MA SE POI ABBASSA IL PREZZO LO9 DEVE RIFAR SAPERE ALLE FERROVIE, MA SE TALE AZIENDA NON è STATA ASSORBITA DALLE FERROVIE LEI E LIBERO DI VENDERE A CHI GLI PARE
    MI FACCIA SAPERE CHI E’ QUESTIO NOTAIO

  37. Paolo

    Grazie per la risposta ,
    Mi sto muovendo presso la “Ferservizi” di Ancona società che ad oggi si occupa del patrimonio immobiliare delle ferrovie, inoltre per capire se tutti i notai inTerni applicano la stessa interpretazione della legge ho chiesto numi ad un altro profesionista, a seconda della sua risposta chiederò al compratore di cambiare notaio.
    Grazie

  38. addante Autore articolo

    Questo Paese purtroppo è un caos, ma se i cittadini prendessero l’abitudine di denunciare con querela chi non fa il proprio dovere o lo fa male forse il sistema cambierebbe

  39. Paolo

    A Furia di cercare ho trovato questa pronuncia del Tar , Secondo lei può essere risolutiva nel caso degli
    alloggi di servizio venduti della Ferrovie

    Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla compravendita mediante riscatto degli alloggi “ferroviari”

    Tar Molise 7 gennaio 2019, n.11 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti

    Giurisdizione – Alloggi di servizio – Alloggi “ferroviari” – Compravendita mediante riscatto del bene locato – Controversie – Giurisdizione giudice ordinario 

    Gli alloggi “ferroviari”, di proprietà della società Ferrovie dello Stato italiane, sono beni di proprietà privata appartenenti non a una pubblica Amministrazione bensì a un soggetto privato (ancorché società a partecipazione pubblica) ed anche se sottostanno a un regime di riscatto da parte degli assegnatari simile a quello degli alloggi ERP, ciò non implica che debba sussistere una giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle controversie aventi a oggetto la cognizione della fase prenegoziale della cessione dell’alloggio all’assegnatario conduttore, né tampoco che possa ipotizzarsi una giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici. 

     

    (1) Ha chiarito il Tar che sulla materia non è ipotizzabile una giurisdizione esclusiva poiché la cessione in proprietà degli alloggi “ferroviari” (e degli stessi alloggi ERP) è cosa davvero molto diversa dalla concessione di beni pubblici di cui all’art. 133, comma 1, n. 6, lett. b), c.p.a.. Il nucleo tradizionalmente più significativo delle fattispecie ritenute concessorie corrisponde a quelle ipotesi in cui l’Amministrazione attribuisce a terzi, col loro consenso, il godimento di utilità relative a beni pubblici (demaniali o patrimoniali indisponibili), oppure la possibilità di esercitare pubblici servizi o di realizzare opere pubbliche, conservando tuttavia la proprietà del bene in mano pubblica (cfr.: Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2036; id. 2 marzo 2018, n. 1296; Tar Lazio, I quater, 5 settembre 2018, n. 9154). Qui si tratta, viceversa, di una compravendita mediante riscatto del bene locato, nulla a che vedere con la materia della concessione di beni pubblici oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Il Tar ha aggiunto che si deve, peraltro, ritenere che gli immobili abitativi ferroviari, per effetto della legge n. 210 del1985, istitutiva dell’ente Ferrovie dello Stato, non siano neppure patrimonio pubblico, bensì proprietà privata. La legge n. 560/1993 equipara o assimila le due categorie di patrimonio (quello ERP e quello privato “ferroviario”), ma non a tutti gli effetti, limitandosi a stabilire l’estensione agli alloggi “ferroviari” della norma speciale recante “Norme in tema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Ne consegue che, successivamente alla privatizzazione dell’Azienda autonoma F.S., il legislatore si è limitato a prevedere espresse ipotesi di estensione della normativa sull’edilizia residenziale pubblica (ERP) a fattispecie diverse e ulteriori, senza che da ciò consegua necessariamente l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella cognizione della fase pre-negoziale della vendita degli immobili da parte della società Ferrovie dello Stato italiane.

    Pur nella difficoltà di individuare linee interpretative in ragione della non del tutto chiara formulazione normativa, il Tar Molise richiama la sentenza Tar Lazio, sez. III ter, n. 644 del 2013 e ne ritiene l’esito condivisibile nel senso che i beni di proprietà del soggetto esercente il servizio ferroviario, non strumentali all’attività di servizio pubblico o, comunque, non costituenti pertinenze delle infrastrutture ad essa adibite, non si differenziano dai beni suscettibili di formare oggetto dei comuni diritti reali e, benché assimilabili ai beni patrimoniali disponibili degli enti pubblici, non sono beni pubblici. Ne discende l’ulteriore conseguenza, con riguardo al caso concreto, che non rilevano le fonti di finanziamento delle attività volte alla realizzazione del cespite oggetto di controversia. Difatti, pur se si accertasse che lo stesso è stato realizzato con fondi pubblici, ciò non inciderebbe ex se sul regime proprietario.

  40. addante Autore articolo

    certo e ti aggiungo questo parere:dell’avvocato LEONARDO SAGNIBENEtel:0810125779 – 3388014829

    Il diritto di prelazione dello I.A.C.P. sulla vendita degli alloggi
    Diritto amministrativo
    La vendita un alloggio di edilizia residenziale pubblica decorsi 10 anni dall’acquisto a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello I.A.C.P.
    Il diritto di prelazione dello I.A.C.P. sulla vendita degli alloggi
    Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità di vendere un alloggio di edilizia residenziale pubblica decorsi 10 anni dall’acquisto a seguito dell’estinzione del diritto di prelazione da parte dello I.A.C.P.
    In punto di fatto occorre chiarire che l’Istituto Autonomo Case Popolari territorialmente competente, ovvero l’ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, circa vent’anni addietro assegnava alla madre del richiedente parere un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
    Con atto notarile, regolarmente registrato, l’Amministrazione finanziaria dello Stato, Agenzia del demanio, trasferiva, ai sensi della legge 24.12.1993 n. 560, la proprietà del suddetto alloggio all’assegnataria a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto.
    In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al momento della stipula di tale atto, ovvero la legge 560 del 1993, il suddetto atto pubblico prevedeva espressamente all’articolo 8 che: “per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente atto, e comunque finché non sarà pagato l’intero prezzo, l’alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo né potrà essere modificata la destinazione d’uso. Decorso il termine di cui al 1° comma del presente articolo, qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio deve dare comunicazione all’Azienda, che potrà esercitare il diritto di prelazione. Ai fini di cui sopra si applica l’art. 1, comma 20, della legge 24.12.1993 n. 560 da intendersi qui integralmente riportato…”.
    Orbene, trascorso il termine previsto dal citato art. 8 e a seguito del pagamento dell’intero prezzo da parte della madre, il richiedente parere, ereditava l’alloggio dalla stessa medio tempore deceduta.
    Il richiedente parere presentata all’Istituto Autonomo Case Popolari apposita istanza con la quale manifestava la propria volontà di vendere l’alloggio predetto e chiedeva allo stesso Ente se intendeva esercitare il diritto di prelazione relativo a tale alloggio.
    L’Istituto Autonomo Case Popolari territorialmente competente manifestava la propria volontà di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto dell’alloggio e rappresentando, altresì, all’attuale proprietario che, ove lo stesso avesse voluto estinguere tale diritto di prelazione, avrebbe dovuto versare un importo pari al 10% del valore calcolato sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per cento.
    Sul punto va evidenziato che la legge 24.12.1993 n. 560 avente ad oggetto le “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” all’art. 1, comma 20, prevede che: “Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne’ può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione”.
    Pertanto ai sensi della citata norma il proprietario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che volesse venderlo dovrebbe manifestare all’Istituto la propria volontà di vendere l’alloggio ed attendere il decorso del termine di 60 giorni concessi dalla legge all’Ente per l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto dell’alloggio al prezzo di mercato.
    Infatti, il diritto di prelazione previsto dall’art. 1, comma 20, della legge 24.12.1993 n. 560 è diverso da quello richiamato dal successivo comma 25, secondo cui: “Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali”.
    La citata legge 8.8.1977 n. 513 al citato art. 28, comma 9°, prevede che: “l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
    L’art. 1, comma 25 della legge 560/1993 attribuisce all’assegnatario il diritto potestativo di escludere la prelazione a favore dell’Ente edilizio versando a somma di denaro pari al 10% del valore catastale dell’alloggio.
    Pertanto per gli alloggi acquistai ai sensi della legge 8.8.1977 n. 513 attualmente il proprietario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che volesse venderlo avrebbe due soluzioni:
    a. manifestare all’Istituto la propria volontà di vendere l’alloggio ed attendere il decorso del termine di 60 giorni concessi dalla legge all’Ente per l’esercizio del diritto di prelazione relativo a tale alloggio al prezzo di mercato;
    b. corrispondere all’ente il valore del 10% del valore catastale dell’alloggio a titolo di estinzione del diritto di prelazione potendo successivamente alienare liberamente l’immobile, senza correre il rischio che l’ente lo acquisti ad un prezzo imposto.
    Sul punto la giurisprudenza in materia di diritto di prelazione previsto dall’art. 28 della l. 513/1977 ha precisato che: “in materia di alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica poiché il diritto di prelazione a favore dell’Ente assegnante di cui all’art.28 della L. 513/1977 permane fino alla prima cessione inter vivos a titolo particolare gli eredi dell’assegnatario subentrano nella soggezione alla prelazione cui era tenuto il de cuius, e se l’Ente non esercita il proprio diritto, il bene diviene libero, come nell’ipotesi in cui il privato si avvalga della facoltà di liberare l’immobile, pagando la somma di cui all’art. 1, comma 25, della legge 560/1993” Tribunale Civile di Ferrara sentenza del 27.3.2006.
    La legge 24.12.1993 n. 560, quindi, da un lato ha previsto un ordinario diritto di prelazione al prezzo di mercato a favore dell’Ente per gli alloggi acquistati in virtù della legge 560/1993, dall’altro non ha eliminato il diritto di prelazione a favore dello I.A.C.P. previsto dall’art. 28, comma 9°, della legge 513/1977, per gli alloggi acquistati ai sensi della citata normativa ma ha previsto a favore del proprietario che voglia porre in vendita l’immobile sul libero mercato immobiliare, un meccanismo idoneo a limitare il diritto di prelazione a favore dell’Ente.
    Appare, quindi, evidente che i due tipi di prelazione previsti dall’art. 1 ai commi 20 e 25 della legge 560/1993 si applicano in relazione alla normativa in base alla quale gli assegnatari hanno operato il riscatto dell’alloggio provvedendo all’acquisto dello stesso.
    Il proprietario che ha acquistato l’alloggio ai sensi della legge 8.8.1977 n. 513 rimane assoggettato al diritto di prelazione previsto a favore dell’Ente fino alla prima cessione potendo estinguere il diritto di prelazione versando la somma prevista pari all’importo pari al 10% del valore calcolato sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per cento, mentre il proprietario che ha acquistato l’alloggio ai sensi della legge 24.12.1993 n. 560 rimane assoggettato al diritto di prelazione previsto a favore dell’Ente fino alla prima cessione ma l’Ente per l’acquisto deve corrispondere il valore di mercato.
    Orbene tracciato il quadro normativo di riferimento appare evidente che nel caso in esame il proprietario ha seguito l’ordinaria procedura manifestando all’Ente la volontà di allineare l’alloggio e richiedendo, come detto, allo stesso l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dell’alloggio al prezzo di mercato, laddove lo stesso era stato acquistato ai sensi della legge 24.12.1993 n. 560.
    L’istituto Autonomo Case Popolari territorialmente competente non rilevando correttamente la normativa ai sensi della quale l’immobile era stato alienato esprimeva la volontà di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto e richiedeva del tutto illegittimamente il versamento dell’importo “pari al 10% del valore calcolato sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per cento” previsto, tra l’altro, da una norma non applicabile al caso in esame.
    Pertanto, a seguito della dichiarazione dell’Ente di non voler esercitare il diritto di prelazione all’acquisto dell’alloggio il proprietario è libero di alienare a terzi l’alloggio ponendolo in vendita al prezzo di mercato.
    Sul punto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con il Parere N. 266/08 l a seguito dell’Adunanza a Sezioni Riunite del 21.4.2008 nel pronunciarsi in merito ad un caso inerente l’impugnativa dell’atto con cui l’Ente manifestava la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione a suo tempo versato, rivalutato secondo l’indice ISTAT precisava che: “E’ circostanza incontestata che la ricorrente abbia acquistato l’alloggio ai sensi della l. n. 560/93. Orbene ai sensi dell’art. 1, comma 20, della detta l. 560/93, data la prelazione dell’Ente assegnatario nei confronti della vendita degli alloggi ceduti ai sensi della medesima legge, non è contemplata alcuna possibilità per il venditore di eludere tale prelazione, essendo prevista la facoltà di estinguere il diritto di prelazione solo per l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione dell’art. 28 della l. 513/77 (e non dunque per la prelazione da esercitarsi sugli immobili ceduti ai sensi della stessa legge 560/93), come si evince chiaramente dal richiamo del successivo comma 25. La norma a cui occorre fare riferimento torna, dunque, ad essere il menzionato comma 20, il quale, dopo aver precisato che gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della legge (560/93) non possono essere alienati per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e, comunque, fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo, si limita a statuire che in caso di vendita gli IACP e i loro consorzi hanno diritto di prelazione, e quindi il diritto ad essere preferiti rispetto al terzo acquirente nell’acquisto stesso (ove appunto l’acquirente dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della stessa l. 560/93 si determinasse, trascorso il periodo di dieci anni dall’acquisto, a rivenderlo). Null’altro viene specificato dalla suddetta norma, cosicché il diritto di prelazione di cui alla generica disciplina del comma 20 trova normazione differente rispetto a quello disciplinato dall’art. 28, comma 9, l. 513/77. Quest’ultima norma non solo ha riconosciuto allo IACP il diritto di prelazione all’acquisto, ma viene consentito allo IACP di esercitare tale diritto mediante versamento di un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ed è proprio questa diversità tra il diritto di prelazione puro e semplice descritto dal comma 20 dell’art. 1 della l. 560/93 ed il diritto di prelazione riconosciuto agli IACP ai sensi invece dall’art. 28, comma 9, della l. 513/77, ad un prezzo prestabilito ed all’evidenza volutamente più basso rispetto al valore di mercato dell’alloggio, a giustificare – appare chiaro – l’applicazione dell’istituto dell’estinzione della prelazione, limitato per espressa dizione del legislatore al solo diritto di prelazione di cui all’art. 28, comma 9, della l. 513/77. In altri termini, e conclusivamente, il legislatore, nel disciplinare la vendita degli alloggi acquistati alle condizioni stabilite dalla medesima legge 560/93, al comma 20 dell’art. 1, si è limitato a riconoscere in capo agli IACP un puro e semplice diritto di prelazione, da esercitarsi però al prezzo di mercato stabilito dall’alienante”.Il diritto di prelazione dello I.A.C.P. sulla vendita degli alloggi

  41. Gennaro

    Buon giorno,
    Nel 1982, sono stato assegnatario in qualità di dipendente di poste, di un appartamento in un palazzo costruito da Italposte su un terreno dato in concessione dal Comune.Nel 2000 Poste ha messo in vendita gli appartamenti che molti di noi inquilini abbiamo comprato. Ora alcuni di loro dopo anni hanno messo in vendita l’appartamento e il notaio gli ha detto che devono comunicare all’ATC di Torino la vendita dell’appartamento.L’ATC a sua volta con lettera ha chiesto il pagamento del diritto di prelazione pari al 10% del valore del catasto.
    Alla luce di quanto sopra riportato volevo chiedere se tale cifra per la prelazione è dovuta
    Tra l’altro ho una lettera di poste che mi è stata inviata dopo l’acquisto il cui oggetto è : vendita immobiliare di poste italiane di alloggi di servizio.
    Grazie anticipatamente per la risposta.

  42. addante Autore articolo

    GENTILE SIGNORA LEI NON DEVE PAGARE NULLA IN QUANTO GLI ALLOGGI DELLE POSTE NON SONO ALLOGGI POPOLARI,MA ALLOGGI DI SERVIZIO RISERVATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI DIPENDENTI ANCHE PERCHE’ SE SI LEGGONO CON ATTENZIONE IL ROGITO CON CUI HANNO ACQUISTATO NON CREDO CHE CI E’ SCRITTO CHE DEBBONO PAGARE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PREOLAZIONE

  43. Gennaro

    In un suo post ha scritto quanto segue:”A giorni esce un parere dell’Ater in merito e lo pubblicherò”.
    Gentilmente può ripubblicare il parere di Ater.
    Grazie

  44. addante Autore articolo

    spero di ritrovarlo caso mai lo richiedo all’ater, ma comunque sia Poste che Ferrovie non debbono pagare nessun diritto di prelazione se non e’ scritto nel rogito iniziale di acquisto

  45. Adriano

    Buonasera a tutti. Qualcuno può testimoniare qui di essere riuscito a rivendere il proprio alloggio acquistato all’asta dalle Poste, come privato cittadino, senza estinguere sto benedetto diritto di prelazione pagando all’Ater? Grazie a chiunque vorrà rispondermi.

  46. addante Autore articolo

    NON DEVI TROVARE TESTIMONI LE CASE DELLE POSTE NON DEBBONO PAGARE NESSUNDIRITTO DI PRELAZIONE MA SOPRATTUTTO CHI L’HA ACQUISTATA ALL’ASTA CAMBI NOTAIO PERCHE’ E’ UN INCOMPETENTE SE CERCA NEL MIO BLOG TROVERA’ ANCHE UN PARERE NOTARILI IN MERITO A QUANTO DA LEI DETTO

  47. Michele

    Gentilissima signora Presidente Inquilini
    In caso di vendita , quindi, occorre dare solamente diritto di prelazione alle Poste e/o anche all’Aler ?
    Grazie per la sua disponibilita’
    Michele

  48. addante Autore articolo

    il diritto di prelzione di Poste e Ferrovie è quello del codice civile ovvero lei manda una raccomandata alle poste dove dichiara che sta vendendo l’alloggio a,euro…..e chiede loro se sono interessati a comprarlo loro, loro risponderanno di no e se non rispondono entro 60 giorni c’è il silenzio assenso a quel punto puoi vendere a chi ti pare a quel prezzo.
    l’Ater non centra NULLA!
    I notai studiassero!!!

  49. Michele

    La ringrazio per la risposta e per il suo impegno alla difesa dei diritti del cittadino.
    Eventualmente a quale articolo di legge o comma devo fare riferimento per far desistere l’Aler a non chiedere il Diritto di Prelazione?
    La ringrazio

  50. addante Autore articolo

    LO DICE LA LEGGE 560/93 ART.1 COMMA 2, MENTRE IL COMMA 25 PARLA DI DIRITTO DI PRELAZIONE SE TU L’HAI ACQUISTATA CON LA 560 ART.1 COMMA 20 è IL DIRITO DI PRELAZIONE DEL CODICE CIVILE

  51. Giuliana

    Buongiorno, mi accingerei a vendere un immobile da me acquistato nel 2005 da Poste italiane come dipendente ed ex affittuario. Io ho acquistato anche il diritto di superficie (terreno era del comune come ex PEEP) 4 anni fa . E mi avevano detto che acquistando il terreno arei potuto vendere senza problemi. E’ Vero ? O devo comunque chiedere la prelazione a Poste italiane ? Grazie mille per la risposta

  52. addante Autore articolo

    deve solo inviare alle poste il prezzo a cui lo vende e chiedere se loro sono interessati all’acquisto.
    Comunque legga con attenzione cosa c’è scritto nel rogito con cui lei ha acquistato dalle Poste

  53. Giuliana

    Articolo 1 comma 2-a della legge 24 dicembre 1993, n 560 prevede che possono essere alienati gli alloggi di proprietà dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni costruiti od acquistati a sensi dell’articolo 1 n 3, delle norme approvate con decreto del presidente della repubblica 17 gennaio 1959 n 2. come sostituto dell’articolo 1 della legge 15 febbraio 1967 n. 42, della legge 7 giugno n. 227 e della legge 10 febbraio 1982 n 39 3 successive modificazioni non che gli alloggi che ai sensi della legge 29 febbraio 1992 n 58, sono stati trasferiti dall’azienda di stato per i servizi telefonici all’amministrazione delle poste e telecomunicazioni…. Purtroppo sono ignorante , e penso che a questo punto devo rivolgermi ad un avvocato, perchè non è facile districarsi con tutte queste leggi.Grazie

  54. addante Autore articolo

    LE POSTE E LE FERROVIE L’UNICO DIRITTO DI PRELAZIOBNE E’ QUELLO DI COMUNICARE IL PREZZO DI VENDITA PER VEDERE SE LORO SONO INTENZIONATI ALL’ACQUISTO ART.1 COMMA 20 LEGGE 560/93.
    gli articoli da lei riportati non riguardano il diritto di prelazione

  55. Ugo

    Salve , volevo conferma di quanto letto , in quanto si evince che non si debba pagare nulla ad ater per quanto riguarda ex caselli ferroviari , acquistati da ferrovie dello stato, ma solamente metterli al corrente tramite raccomandata della volontà di vendere .Nel mio caso , Mio padre dipendente FS ,ha acquistato un ex casello ferroviario con vendita comma 6 legge 560/93 ovvero dopo essere stato locatario dal 1972 al 2001 anno del rogito , pertanto ad oggi sono passati 23 anni dal acquisto , ora i mie genitori sono venuti a mancare ed io vorrei vendere la casa , ma il notaio dice che debbo pagare ater per la prelazione , ma documentando qui leggo che per le ferrovie si è esenti da questo pagamento, è corretto ? Posso eventualmente avere un recapito così da avere conferma certa soprattutto per il notaio che continua a negare ciò , grazie a tutti !

  56. addante Autore articolo

    LEI DEVE DIRE AL SUO NOTAIO DOVE E’ SCRITTO NEL ROGITO DI ACQUISTO CHE DEVE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
    IN QUANTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESERCITA SOLO ED ECLUSIVAMENTE SUGLI IMMOBILI ACQUISTATI CON LA LEGGE 513 DEL 977 ART.28; CON LA LEGGE REGIONALE 42/91 CHE RIPORTA L’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 513/77.
    E DELLA LEGGE 560/93 ARTICOLO 1 COMMA 25.
    COKLORO CHE ACQUISTANO CON LA 560/93 ANCHE CON IL COMMA 20 LA POSSONO PAGARE SE IL LORO CONTRATTO E’ STATO FATTO DA OTTOBRE 2018 IN POI
    LEI LO HA ACQUISTATO 23 ANNI FA PER CUI NON DEVE PAGARE E SOPRATTUTTO SE NON C’E’ SCRITTO NEL ROGITO ESTINZIONE, IN QUANTO LA 560/93 HA DUE COMMI IL 20 E IL 25 CHE QUI RIPORTO:

    LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560
    NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
    PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 31 DICEMBRE 1993 SERIE GENERALE N. 306
    Art. 1 ………….

    COMMA 20 – Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne’ può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

    COMMA 25. – Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
    SI STAMPI TUTTO E LO FACCIA LEGGERER AL NOTAIO
    CORDIALI SALUTI
    P.S SE LE SONO STATA D’AIUTO E VUOLE DARE UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE GLIE NE SIAMO GRATI

  57. Lucio

    Buongiorno, sono a chiederle un suo parere rispetto ad eventuale diritto di prelazione o altri, riferiti all’immobile, di proprietà di mia madre, da porre in vendita:

    Nel Maggio 1969 con atto in forma pubblica amministrativa, mio nonno stipulava con l’azienda autonoma Poste e Telegrafi atto di “cessione in proprietà di alloggio di tipo popolare economico con pagamento rateale”. La cessione veniva effettuata ai sensi della “Legge 21 Marzo 1958 n.447”, del “Decreto del Presidente della Repubblica 17 Gennaio 1959 n.2 (con specifico riferimento all’articolo 15)”, modificato dalla “Legge 27 Aprile 1962”. Inoltre nell’articolo 5 di tale atto viene specificato che “non potrà per dieci anni dal giorno in cui ne acquista la proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’alloggio acquistato” e nel successivo articolo 6 che “sono nulli i contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo”;

    Nel 1971 veniva a mancare mio nonno;

    Nel 1983 viene sottoscritto un “Atto aggiuntivo al contratto stipulato nel 1969” tra PT e gli eredi (mia nonna, mia madre e mia zia) con il quale si sottoscrive la rettifica del prezzo di cessione (a rialzo rispetto a quanto pattuito nell’atto del 1969) e della relativa rata. Inoltre, nello stesso atto, si prende atto della morte di mio nonno e dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto da parte degli eredi e in ultimo si trasferisce la proprietà agli stessi;

    Nel 1986 viene stipulato un atto notarile di cessione di diritti in cui mia zia e mia nonna cedono le loro quote a mia madre, la quale diventa unica proprietaria dell’immobile.

    Ad oggi, l’ipotetica vendita dell’immobile in oggetto, è secondo lei sottoposta a qualche vincolo/prelazione/affrancazione o altro?

    Grazie mille

  58. addante Autore articolo

    NON ESISTE NESSUN VINCOLO E NESSUNA PRELAZIONE, ALTRIMENTUI SAREBBE STATA SCRITTA NWEL ROGITO

  59. Lilla

    Buongiorno, mio padre ex – ferroviere ha acquistato dalle FS l’appartamento tramite un riscatto a prezzo agevolato , con atto di cessione nel dicembre 1983. Mio padre e mia madre erano in comunione dei beni . Mio padre è deceduto 12 anni fa . Mia madre è al ricovero ed io sto vendendo l’appartamento. Ma ho visto nel rogito che l’Iacp ha diritto di prelazione secondo la legge 513 del 1977. Cosa devo fare ? Posso vendere al prezzo di mercato e se IACP vuole esercitare prelazione , che prezzo deve pagare ? Quello di mercato? Grazie

  60. addante Autore articolo

    SUL ROGITO C’E’ SCRITTO CHE è STATO ACQUISTATO CON LA LEGGE 513/77 ART.28? SE VUOLE MI CHIAMI 3394581140

  61. Giuseppe Di Pietro

    Buongiorno, ho acquistato a Milano, nell’anno 2009 tramite un’asta, un alloggio di Poste Italiane con diritto di superficie. L’intero immobile è stato costruito in edilizia convenzionata e sul rogito vi è scritto che in caso di vendita in base all’art. 1 comma 20 della legge n.560/93 l’Aler ha diritto di prelazione.
    Siccome sono in procinto di vendere il suddetto alloggio per acquistare una nuova prima casa: posso vendere ad un prezzo di mercato oppure vendere ad un prezzo imposto dal Comune di Milano? Secondo l’agente immobiliare dovrei vendere ad un prezzo stimato dal Comune.
    In attesa di un suo riscontro, ka ringrazio e la saluto cordialmente.

  62. addante Autore articolo

    L’IGNORANZA ORMAI PERVADE TALE PAESE, QUELLO CHE LEI MI HA SCRITTO SI TROVA SUL ROGITO CON LA QUALE ERA STATO ACQUISTATO DALLE CASE POPOLARI, LEI LO HA COMPRATO ALL’ASTA?
    SE LA MIA DOMANDA E’ CORRETTA LEI NON DEVE NULLA A NESSUNO E PUO’ VENDERE TRANQUILLAMENTE L’ALLOGGIO A CHI GLI PARE AL PREZZO CHE GLI PARE.
    COMUNQUE QUESTO E’ IL MIO CELL. 3394581140 MI CHIAMI

  63. Giuseppe Di Pietro

    La casa che ho acquistato nel 2009 era all’asta ed era delle Poste con diritto di superficie.
    L’ho acquistata con la legge 560/93 art. 1 comma 20.
    La mia domanda è: posso venderla ad un prezzo di mercato senza vincoli o ad un prezzo imposto dal comune di Milano, inviando solo all’Aler la richiesta del diritto di prelazione?
    La ringrazio e la saluto cordialmente.

  64. addante Autore articolo

    LEI LA PUO’ VENDERE AL PREZZO CHE VUOLE E A CHI VUOLE NON DEVE DIRE NULLA ALL’ALER, MA LE RIMANE SOLO IL DIRITTO DI SUPERFICIE CHE PENSO IL TERRENO SIA DEL COMUNE O VERIFICHI DI CHI E’ DOVE HANNO COSTRUITO TALE ALLOGGI

  65. Giuliana

    Buongiorno,
    mi sto accingendo a vendere casa ex Telecom, ex poste italiane. Sul contratto c’è scritto : Le unità immobiliari di cui al presente atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 non possono essere alienate anche parzialmente per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del presente atto. Adesso il notaio mi chiede se ho mandato lettera alle Poste per la prelazione. Dovrei trovare un indirizzo e fare la raccomandata ? Ho letto che non servirebbe, ma qua mi sa che pochi sanno, forse ignorano tante leggi. Grazie

  66. addante Autore articolo

    SI LEI DEVE CHIEDERE ALLE POSTE INDICANDO IL PREZZO DI VENDITA SE LA VOGLIONO ACQUISTARE LORO

  67. Alex

    Buongiorno,
    grazie per i chiarimenti.
    Siamo in procinto di vendere un appartamento appartenuto a mio nonno acquistato nel 1996 da ferrovie dello stato SPA.
    Il notaio oggi mi dice che dobbiamo estinguere il diritto di prelazione.

    Nell’atto d acquisto die miei nonni, a tal riguardo si dice solo :
    “Premesso che si sono verificati i presupposti di legge per l’alienazione di quanto in oggetto a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla legge 24 dicembre 1993 n.560;
    Premesso altresì ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 la dichiarazione della parte acquirente, da me notaio ammonita ai sensi della medesima legge:
    -di aver titolo all’acquisto dell’immobile in oggetto ai sensi della Legge 560/93 e in particolare del comma 6 dell’art. 1 della medesima legge;”

    Tra l’altro leggendo l’articolo 4 dice
    “Garantisce la parte venditrice la buona e piena proprietà e libera disponibilità di quanto venduto e la sua libertà da pesi, canoni ed oneri di qualsiasi natura, privilegi fiscali, ipoteche e trascrizione pregiudiievoli, diritti O presta di terzi.”

    Mentre nell’Articolo 5 riprende la legge
    “Ai sensi e per gli effetti della legge 560/93 l’immobile non potrà essere alienato, anche parzialmente, nè potra esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di 10 anni dalla data del presente contratto.” (ne sono passati 29..)

    é corretto quello che dice il notaio? dovremmo pagare l’IACP?

  68. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTER NO, IL NOTAIO SI DOCUMENTASSE INOLTRE SE NEL ROGITO NON C’E’ SCRITTO ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE NON DEVI PAGARE NULLA
    LEGGILO BENE TUTTO IL ROGITO.
    INOLTRE GLI ALLOGGI DELLE POSTE E DELLE FERROVIE NON SONO ALLOGGI POPOLARI MA SOLO PER I LORO DIPENDENTI

  69. Marco

    Buonasera,
    Sto trattando un immobile ex poste italiane realizzato in convenzione con il comune di Roma, da quello che ho appreso c’è da chiedere lo svincolo sul diritto di prelazione alle poste e che lo dovrebbero rilasciare senza nulla pretendere.
    Il mio dubbio è se devo chiedere anche l’affrancazione del prezzo massimo di cessione al comune di Roma essendo gli immobili in diritto di superficie.

  70. addante Autore articolo

    L’AFFRANCAZIONE è PER GLI ALLOGGI COSTRUITI IN COOPERATIVA IL DIRITTO DI SUPERFICIE E’ UN’ALTRA COSA OVVERO CHE LE POSTE HANNO COSTRUITO SU UN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE, CHE VOLENDO POTREBBERO BENISSIMO RISOLVERE INSIEME ALLE POSTE UN’OPERAZIONE DEL GENERE LA FECI FARE MOLTI ANNI FA LA FECE IL NOTAIO GIOVANNI UNGARI TRASATTI

  71. Marco

    Si è andata proprio cosi, le poste hanno costruito su terreni comunali e dopo la 560/93 questi immobili sono stati venduti ai dipendenti, comunque è rimasto il diritto del concedente al comune di Roma.
    Ad oggi quindi dovrei chiedere alle poste lo svincolo sul diritto di prelazione e al comune l’affrancazione sul prezzo massimo di cessione in quanto si sta vendendo ad un prezzo superiore.
    O in questo caso specifico l’affrancazione secondo lei non è necessaria?
    Grazie

  72. addante Autore articolo

    ma come glie lo devo dire l’affrancazione riguarda solo le cooperative

  73. Giorgio

    Buongiorno,

    La ringrazio per il prezioso servizio di chiarimento che offre. Mi chiamo Giorgio dovrò perfezionare una compravendita di un immobile ex Ferrovie dello Stato, pervenutomi per successione ereditaria. Ho letto con attenzione i chiarimenti, i pareri e le sentenze da Lei citati in merito alla questione del presunto diritto di prelazione da parte di ALER.

    Tuttavia, mi trovo in una situazione di stallo: ho interpellato cinque notai ( Tra Bergamo e Milano ) , ma tutti richiedono comunque la comunicazione preventiva ad ALER per il presunto esercizio del diritto di prelazione e il relativo riscatto.

    Nel mio titolo di provenienza è richiamata la legge n. 560/1993, ma senza alcuna specificazione del comma applicabile, e senza che vi sia alcun riferimento ma demanda con una frase “Per quanto non previsto da questo atto le parti richiamano tutto quanto disposto dall legge 24 dicembre 1993 n. 560…”

    Le sarei grato se potesse indicarmi, qualora ne avesse conoscenza, un Notaio in Lombardia disponibile a stipulare l’atto di trasferimento nel pieno rispetto della normativa vigente e della corretta interpretazione giurisprudenziale, senza quindi richiedere il pagamento del riscatto della prelazione in favore di ALER, non previsto dalla legge nei casi come il mio.

    La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento o invio di documentazione.

    Cordiali saluti,
    Giorgio

  74. addante Autore articolo

    SE IMPARASTE A METTERE UN TELEFONO SAREBBE PIU’ SEMPLICE.
    NEL SUO ROGITO COSA CI STA SCRITTO IN CASO CHE LEI LO VENDE? CHE L’ALER HA DIRITTO DI PRELAZIONE? O CHE LEI DEVE ESTINGURE IL DIRITTO DI PRELAZIONE MI FACCIA SAPERE E MI DICA ANCHE IN CHE ANNO LO HA FATTO QUEL ROGITO!!!

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