BASTA !!! QUESTI SONO METODI ILLEGALI PER NON DIRE ALTRO!

2017-08-02 19-162017-08-05 18-14

QUESTA VERGOGNOSA MISSIVA DI LETTERE DEVE CESSARE.

BASTA CON QUESTI METODI CHE CREANO PANICO TRA GLI UTENTI.

L’ATER DI ROMA CI DOVREBBE SPIEGARE COSA FA QUESTO FANTOMATICO UFFICIO REGOLARIZZATI, O CHI NE E’ A CAPO E’ UN INCOMPETENTE PERCHE’ NON SI GIUSTIFICANO TALI MISSIVE CHE ARRIVANO ALL’UTENTE INSIEME ALLA BOLLETTA DEL CANONE DI AGOSTO.

E’ UNA VERA VERGOGNA, QUESTO DIRETTORE NON HA LA MINIMA CONOSCENZA DI COSA SIA UNA GESTIONE DI UN’AZIENDA COME L’ATER, DOVE PER ANNI E ANNI SE NE SONO GREGATI E SI E’ VISTO QUANDO HA ISTITUITO TALE UFFICIO .

ORA SOLO PERCHE’ E’ ARRIVATA LA CORTE DEI CONTI PENSANO DI PARARSI IL CULO MANDANDO TALI MISSIVE PRIVE DI OGNI LEGALITA’.

LA RESPONSABILE DI TALE UFFICIO DOVREBBE ANDARE A VERIFICARE FASCICOLO PER FASCICOLO LA SITUAZIONE REALE ANDANDO ANCHE A VERIFICARE I VERSAMENTI FATTI  E SOPRATUTTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALGLI ALLOGGI EX INCIS, INOLTRE DOVREBBE VERIFICARE SE TALI DEBITI SONO ORMAI PRESCRITTI E AVERE IL CORAGGIO DI ASSUMERSI LE RESPONSABILITA’ SIA LEI, CHE IL DIRETTORE CHE LA STESSA REGIONE LAZIO,PERCHE’ BASTA CON QUESTE TRUFFE CHE POI A PAGARE SONO SEMPRE I PIU’ DEBOLI E ONESTI.

QUESTA DELLE MOROSITA’ E’ UNA STORIA INFINITA, POICHE’ VI E’ STATA LA LEGGE 36/96 CHE LE REGOLARIZZAVA, MA NON HANNO MAI APLICATO A TUTTI TALE LEGGE.

INOLTRE LA DELIBERA DI PETRUCCI ANCHE QUESTA NON APPLICATA A TUTTI E OGGI QUEST’ALTRO METODO VERGOGNOSO, DOVE PRIMA SI INVIANO RACCOMANDATE CON LA MINACCIA DI RECESSIONE DEL CONTRATTO DI PROPRIETA’ SE NON PAGANO QUANTO RICHIESTO, MA QUESTO ECCELSO DIRETTORE DOVREBBE SAPERE CHE SE UNO HA ACQUISTATO PRIMA HA DOVUTO PAGARE TUTTO.

POI QUESTO DIRETTORE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE REGIONALE HA CAMBIATO TIPO DI LETTERA,MA SEMPRE A CASACCIO CHIEDENDO CONTI FALSI E SOPRATUTTO NON PIU’ ESIGIBILI.

ED ORA CON LA BOLLETTA DEL CANONE MISSIVI  MAFIOSE, SI ME ASSUMO TUTTA LA RESPONSABILITA’ POICHE’ UN AZIENDA SERIA DEVE INVIARE IL DETTAGLIO ANALITICO DI CIO’ CHE VANTA COME CREDITO E NON SOLO LA SOMMA.

PURTROPPO ALL’ATER DI ROMA SALVA QUALCHE RARISSIMA ECCEZIONE SONO UNA MASSA DI CIALTRONI CHE NON HANNO NESSUNA SPECIALIZZAZIONE DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE.

SPERIAMO A SETTEMBRE DI CAMBIARE GUIDA CON LA NOMINA DEI C.D.A E COME ASSOCIAZIONE VIGILEREMO AFFINCHE’ LA REGIONE LAZIO QUESTA VOLTA  NOMINI PERSONE  ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE E NON LA SOLITA SISTEMAZIONE DI SPARTIZIONE PARTITICA.

7 pensieri su “BASTA !!! QUESTI SONO METODI ILLEGALI PER NON DIRE ALTRO!

  1. inquilinoater

    che si deve fare? anche a me sono arrivate le stesse comunicazioni.
    premetto che nel 2013 ho diffidato io l’azienda a stupularmi il contratto risalente alla sanatoria 1998/2003. e a verificare le somme prescritte.
    vorrei chiederle un informazione aggiuntiva,
    ma lo Iacp / Ater aveva un tempo per richiedere l’indennita di occupazione dal momento del entrata nell alloggio alla publicazione della sanatoria?
    Grazie

  2. inquilinoater

    a, poi ho riscontrato una cosa , mi hanno cambiato in quei giorni ( suppongo da quando hanno ricevuto la raccomandata) che il mio RG e cambiato.! cosa vuol dire?

  3. addante Autore articolo

    quella del 2000 che hanno riaperto i termini nel 2003,si legga con attenzione l0art.2 della legge 18 del 2000

  4. addante Autore articolo

    REGIONE LAZIO
    LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2000, N. 18
    Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale
    pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o
    sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di
    alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea
    SO n. 7 del 14 aprile 2000 al BUR 10 aprile 2000, n. 10
    Art. 1
    (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata
    all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento
    comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o
    temporanea)
    1. In deroga all’articolo 11, comma 1, lettera f) ed all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n.
    12, nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1999 occupano senza titolo ovvero sulla base di
    apposito provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o
    temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, il comune
    dispone, in presenza dei requisiti prescritti dall’articolo 11 della l.r. 12/1999 e delle condizioni di cui al
    comma 2 del presente articolo, l’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio.
    2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
    a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal
    30 settembre 1999 fino al momento dell’assegnazione;
    b) all’accertamento del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti per l’accesso dall’articolo
    11 della l.r. 12/1999, limitatamente a quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), alla data di
    presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione;
    c) al recupero da parte dell’ente gestore dell’alloggio dell’indennità di occupazione, calcolata ai sensi
    dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso
    legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione,
    anche in forma dilazionata. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato:
    1) in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni;
    2) in un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a
    quattro milioni;
    3) in un numero massimo di sessanta rate mensili per importi superiori a lire quattro milioni;
    d) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio, già scelto, ad un
    soggetto legittimo assegnatario e che l’alloggio occupato non sia destinato a specifiche e predeterminate
    categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
    e) alla presentazione di apposita domanda ai sensi del comma 4.
    3. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo
    familiare non deve essere superiore a quello fissato, alla data di presentazione della domanda, per la
    decadenza dell’assegnazione.
    4. I soggetti interessati presentano la domanda di assegnazione in regolarizzazione al comune e, per
    conoscenza, all’ente gestore dell’alloggio. La domanda è redatta su apposito modello predisposto
    dall’Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa in distribuzione presso i comuni e
    gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge.
    5. L’accertamento dei requisiti per l’accesso di cui al comma 2, lettera b) è effettuato entro il termine di
    dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e di sei mesi per i comuni con
    popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
    previsto dal comma 4, da una apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti
    pubblici esperti in materia. Il Comune di Roma ha facoltà di istituire una commissione di nove componenti
    al fine dell’articolazione in tre sottocommissioni. La commissione procede all’esame della
    documentazione verificandone la completezza, la regolarità e la veridicità anche attraverso l’ausilio di
    certificati storico-anagrafici di residenza e di stato di famiglia acquisiti autonomamente dalla commissione
    stessa.
    6. Gli enti gestori sono tenuti a verificare l’effettiva e regolare occupazione degli alloggi, anche mediante
    l’incrocio dei dati anagrafici con quelli delle utenze dei pubblici servizi.
    7. I comuni che non abbiano ancora provveduto alle assegnazioni in regolarizzazione previste dall’articolo
    46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dalla legge regionale 30 novembre
    1987, n. 54 e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 30, prima di procedere alle assegnazioni di cui al
    presente articolo, perfezionano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, i procedimenti di assegnazione validamente avviati sulla base del richiamato articolo 46, a favore
    di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, abbiano presentato regolare
    domanda nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 46 della l.r. 33/1987 e successive
    modificazioni. Per l’assegnazione i comuni possono avvalersi della commissione di cui al comma 5.
    8. Nei confronti degli occupanti degli alloggi indicati dal comma 2, lettera d), il comune dispone lo
    sgombero inserendo le relative domande in un apposito elenco. Per coloro che risultano inclusi
    nell’elenco il comune dispone una riserva ai sensi del regolamento di cui all’articolo 17 della l.r. 12/1999. Il
    comune, tuttavia, può disporre l’assegnazione di tali alloggi nei confronti degli occupanti, qualora il
    soggetto a favore del quale l’alloggio medesimo è assegnato i riservato vi acconsenta espressamente ed
    opti per l’inserimento nel citato elenco. Prima di disporre l’assegnazione dell’alloggio in regolarizzazione, il
    comune richiede comunque, all’ente gestore dell’alloggio, di accertare se il legittimo assegnatario non sia
    decaduto dall’assegnazione per aver ceduto l’alloggio a terzi ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/1999.

    Art. 2
    (Estinzione agevolata delle morosità)
    1. Gli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà del Comune di Roma che alla data di entrata in vigore
    della presente legge non abbia adempiuto, in tutto od in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni
    ed ogni altro eventuale onere accessorio relativi al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della
    presente legge, possono regolarizzare la propria posizione versando in un’unica soluzione, entro
    sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte degli enti gestori, le somme dovute per il periodo
    dal 1° gennaio 1996 al periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, non gravati
    da interessi legali e/o di mora.
    2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto dal comma 1,
    domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui al comma
    1. Il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi
    inferiori a lire due milioni ed un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due
    milioni e fino a lire quattro milioni. Per importi superiori a lire quattro milioni il pagamento deve essere
    effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili.
    3. Le somme di cui al comma 1, sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli enti gestori alla
    data di entrata in vigore della presente legge, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a
    cura degli assegnatari interessati.
    4. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le somme complessive dovute
    da ciascun assegnatario possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono
    presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsti al comma 1, domanda per il pagamento
    dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di
    cui al comma 2.
    5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori
    applicano le procedure previste dall’articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
    6. L’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che
    abbiano ad oggetto le unità immobiliari indicate nell’articolo 10 della l.r. 12/1999.
    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
    chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *