CASE POPOLARI ATER DI VELLETRI UNA MADRE LEGITTIMA ASSEGNATARIA VUOLE FAR RIENTRARE LA PROPRIA FIGLIA NEL SUO ALLOGGIO, MA QUESTA VOLTA NON CENTRA AFFATTO L’ATER, ANCHE PERCHE’ ALLATER DELLA PROVINCIA CI SONO PERSONE INTELLIGENTI E HANNO FORTUNA LORO ANCHE UN DIRETTORE VERAMENTE IN GAMBA, TUTTO L’OPPOSTO DELL’ATER DI ROMA.
LE DIFFICOLTA’ E L’OSTRUZIONISMO QUESTA VOLTA A FARLO E’ IL COMUNE DI VELLETRI, DOVE DIRIGENTI INCOMPETENTI SONO SEI MESI CHE STANNO FACENDO TRIBOLARE QUESTA MADRE.
STAMANE MI CHIAMA DISPERATA TALE FIGLIA AFFINCHE’ LA POSSA AIUTARE, IO MI ATTIVO IMMEDIATAMENTE E CHIAMO IL COMUNE DI VELLETRI, PARLO CON LA DOTT.SSA NIGRO ALLA QUALE CERCO DI ESPORRE IL PROBLEMA E LEI DI RIMANDO MI RISPONDE CHE OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE DELL’ATER, IO LE RISPONDO CHE FORSE NON CONOSCE BENE LA LEGGE PERCHE’ NON OCCORRE NESSUNA AUTORIZZAZIONE.
NON GLIE LO AVESSI MAI DETTO SUA MAESTA’ OFFESA, NON MI FA PARLARE E ALL’ORA RENDENDOMI CONTO CON CHI STO A PARLARE TAGLIO CORTO E PER VIA E.MAIL LE INVIO LA LEGGE:
Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it] Inviato: giovedì 9 novembre 2017 09:54 A: ‘monica.nigro@comune.velletri.rm.it’
Cc: m.serafini@aterprovinciadiroma.it Oggetto: Addante
Gentile Dott.ssa Nigro,
mi permetto di inviarle la legge che disciplina gli alloggi popolari e come lei potrà verificare i figli hanno titolo al rientro, pertanto il vostro diniego alla sig. ra D’Amato non è giustificabile.
Credo che voi abbiate fatto confusione con l’art.5 della legge Lupi.
Cordiali saluti
Annamaria Addante
| L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 |
| Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica (1) |
Art. 12 (Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. 2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32) 3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33) 4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34) b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35) c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36) 5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)
DATO CHE LA SIG.RA DOVEVA TORNARE NEL POMERIGGIO PERCHE’ IL COMUNE DI VELLETRI LA MATTINA NON LE FA LE RESIDENZE ,OTTIMISTICAMENTE AVEVO PENSATO ORA SI LEGGE LA LEGGE E IL PROBLEMA E’ RISOLTO, INVECE NO PERCHE’ LA SCIENZIATA DICE ALLA MIA ASSISTITA CHE DEBBONO PASSARE TRE MESI DALLA SUA DOMANDA PRESENTATA ALL’ATER DELLA PROVINCIA AFFINCHE’ LEI GLI POSSA FARE LA RESIDENZA. MA DOVE LO HA LETTO?
I TRE MESI C’E’ L’HA L’ATER PER VERIFICARE SE HA EVENTUALI TITOLI PER UNA EVENTUALE VOLTURA UN DOMANI,MA NON SANNO NEANCHE LEGGERE A VELLETRI?
A TALE COMUNICAZIONE MI SONO INCAZZATA COME UN TORO E HO CHIAMATO L’UFFICIO AVVOCATURA DEL COMUNE DI VELLETRI,MA SENZA NESSUNA RISPOSTA ALLA FINE HO CHIAMATO LA SEGRETERIA DEL SINDACO CHE GENTILMENTE MI HA DATO IL NUMERO DI UNA DIRIGENTE LA DOTT.SSA NANNI COSTA,LA CHIAMO E PER FORTUNA MI RISPONDE UNA SIGNORA CORTESE GENTILE E INTELLIGENTE, ALLA QUALE APPENA ESPONO IL PROBLEMA MI DICE IMMEDIATAMENTE MA NON E’ POSSIBILE GLIE LA DEVONO FARE IMMEDIATAMENTE, PREGO CORTESEMENTE QUESTA PERSONA DI COMUNICARE CON LASCIENZIATA DOTT.SSA NIGRO AFFINCHE’ QUESTA POVERA MADRE RIESCA A FARE IL CAMBIO DI RESIDENZA ALLA PROPRIA FIGLIA.
PREMETTO CHE AVEVO TELEFONATO ANCHE ALL’ATER DELLA PROVINCIA PER CHIEDERE LORO DI INTERVENIRE SUL COMUNE DI VELLETRI E NONOSTANTE FOSSE FUORI UFFICIO IL SIG.SERAFINI MAURO HA TENTATO DISPERATAMENTE DI CHIAMARE QUESTA DOTT.SSA NIGRO,MA SENZA OTTENERE RISPOSTA PERCHE’ EVIDENTEMENTE NON RISPONDONO AL TELEFONO.
QUESTA E’ LITALIA CARI SIGNORI, CHI LA ROVINA E’ LA BUROCRAZIA OTTUSA E INEFFICIENTE, SE NON SI METTE MANO AI BUROCRATI QUESTO PAESE NON SI SALVERA’ MAI E DEBBO RICONOSCERE CHE HA RAGIONE RENZI.
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QUESTA E’ LA RISPOSTA DELLA DOTT.SSA NIGRO ALLA MIA E.MAIL
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!
Da: Monica Nigro – Comune di Velletri [mailto:monica.nigro@comune.velletri.rm.it] Inviato: giovedì 9 novembre 2017 11:22 A: Annamaria Addante Oggetto: Re: Addante
La ringrazio per la premura ma questa è proprio la Legge che noi intendiamo seguire e, come da comma 5 dell’art.12, occorre che l’Ente gestore, dopo opportuna comunicazione da parte del soggetto rientrante, entro 3 mesi, verifichi che ci siano le condizioni per il subentro e comunichi le risultanze all’interessato;
Premesso che ho già verificato direttamente presso l’ATER se era stata fatta questa comunicazione, rimaniamo in attesa di dette risultanze, anche sollecitate verbalmente, al fine di dare il miglior servizio al cittadino.
Tanto si doveva
Dott.ssa Monica Nigro
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RICOVERATELA E DI CORSA MA COME PUO’ UN DIRIGENTE DIRE SIMILI CORBELLERIA,MA IN MANO A CHI STIAMO?

Che brutto mondo e che mondo di ignoranti, mi schiero dalla sua parte Sig.ra Addante perchè diventa sempre più difficile nella vita far rispettare un diritto difronte agli onnipotenti burocrati ignoranti.
Sarebbe cosi bello nella vita ogni tanto sentirsi dire…..si signora ho sbagliato le chiedo scusa….
ma quando mai!!!
Basta una triennale all’università, una piccola spinta politica e si fanno chiamare Dottori, ci sono più Dottori in Ater, nel Comune o alla regione che negli ospedali, ma che tristezza.
La Saluto cordialmente
Grazie per la sua solidarietà