MI DISPIACE PER L’ATER DI ROMA, MA L’ADDANTE HA SEMPRE RAGIONE, LO DICE ANCHE LA CASSAZIONE

CON GRANDE SODDISFAZIONE DOPO ANNI E ANNI DI LOTTA NEI CONFRONTI DELL’OTTUSITA’ DEI DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’ATER DI ROMA IN MERITO AL RIENTRO DEI FIGLI E L’INERZIA DELLA REGIONE LAZIO, LA CASSAZIONE HA SANCITO CHE I FIGLI TUTTI HANNO DIRITTO AL SUBENTRO NELL’ALLOGGIO POPOLARE ANCHE SE NON ERANO NEL CONTRATTO ORIGINALE E ANCHE SE L’ALLOGGIO DOPO LA MORTE DEL CONIUGE ERA STATO FATTO UN NUOVO CONTRATTO ALLA VEDOVA SENZA LA PRESENZA DEI FIGLI NEL CONTRATTO.

LA CASSAZIONE HA SMENTITO TUTTE LE FROTTELE E LE PRESUNZIONI MESSE IN ATTO DALL’ALLORA DOTT.SSA GRAZIOSI E DALLA DOTT.SSA GRASSIA E COME SOSTENUTO DALL’AVVOCATO DELL’ATER DI ROMA DI DOMENICO ALFONSINA, IN UNA NOTA  GIA’ CRITICATA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN UN ARTICOLO PUBBLICATO A SUO TEMPO.

OGGI FINALMENTE LA CASSAZIONE CONFERMA (come sotto riportato uno stralcio della sentenza) CHE TUTTO QUELLO CHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE HA SEMPRE SOSTENUTO E’ LA VERA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.

MA QUESTI PERSONAGGI QUANTI DANNI HANNO ARRECATO AGLI INTERESSATI,QUANTI FIGLI SONO STATI CONSIDERATI OCCUPANTI ABUSIVI E QUANTI SE NE SONO DOVUTI ANDARE VIA DALL’ALLOGGIO.

ORA CHI LI RIPAGA DI  TUTTO CIO’!

DI TUTTE LE ANSIE E TUTTE LE FRUSTRAZIONI DI COSTORO CHE SI SONO VISTI BEFFEGGIATI DAI VARI RESPONSABILI DEI LORO PROCEDIMENTI.

SPERO E MI AUGURO CHE TUTTI COLORO CHE SI SONO VISTI OSTEGGIATI IL SUBENTRO SI FACCIANO AVANTI CI CONTATTINO E FINALMENTE GIUSTIZIA VERRA’ FATTA ANCHE PER LORO.

LA DOTT.SSA GRASSIA ORA STA FACENDO DANNI ALCOMUNE DI ROMA PERCHE’ IL MOVIMENTO 5 STELLE L’HA VOLUTA COMANDATA AL COMUNE COME DIRIGENTE DELL’ASSESSORATO AL PATRIMONIO E BASTA LEGGERE LE CRONACHE ODIERNE CE NE STIAMO GIA’ RENDENDO CONTO.

VA INOLTRE PRECISATO CHE TALE CASINO E’ STATO FATTO SOLO ALL’ATER DI ROMA, E PURTROPPO ANCHE ALL’ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA FINO A QUANDO NON E’ STATO FATTO DIRETTORE L’ING.MANNINO.

PERCHE NONOSTANTE LE NOSTRE PRESSIONI ANCHE L’AVVOCATURA DELL’ATER DELLA PROVINCIA HA FATTO ORECCHIE DA MERCANTE SU TALE POSIZIONE FACENDO POLITICA INVECE DI FARE DIRITTO, MENTRE LE ALTRE ATER DEL LAZIO IN PRIMIS L’ATER DI LATINA HANNO SEMPRE APPLICATO CORRETTAMENTE LA LEGGE.

SE CLICCATE SUL NUMERO SOTTO RIPORTATO POTETE LEGGERE INTEGRALMENTE LA SENTENZA.

ORDINANZA dell’assegnazione- Diritto al sul ricorso 16236-2015 proposto da: subentro -Configurabilità AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -DEL COMUNE DI ROMA , in persona del Direttore  Generale pro tempore, Arch.CLAUDIO ROSI, R.G.N. 16236/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20 – E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA    ROLLI, che la rappresenta e difende giusta procura  Ud. 15/03/2017

QUESTO DICE LA CASSAZIONE

La norma prevede dunque espressamente due categorie di legittimati al subentro: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario; b) componenti del nucleo familiare Ai sensi del sopra riportato comma 4, tra le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare è espressamente indicato quella del rientro dei figli, motivato da separazione omologata dal giudice competente. Trattasi di due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, che sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma; b) i componenti del nucleo familiare ampliato, che dello stesso fanno parte al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione. Tale diritto spetta pertanto anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile; per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare(costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all’alloggio,come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui il «rientro» presupporrebbe «necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell’alloggio». Va ulteriormente sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, il rientro nel nucleo familiare ex art. 12, comma 4 lett. e), L.R. ( Lazio ) n. 12 del 1999 e il diritto al subentro nell’assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell’ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, L.R. ( Lazio ) n. 12 del 1999 l’ingresso deve essere infatti immediatamente comunicato a quest’ultimo, cui sono attribuiti poteri di verifica in ordine alla sussistenza di cause, tra cui quella delle “comunicazioni non veritiere”, comportanti la mera inefficacia dell’ampliamento ai fini dell’eventuale subentro.Trattasi pertanto di verifica che ha natura di mero accertamento, avente ad oggetto cause di decadenza dall’assegnazione [ art. 12, comma 5, L.R. (Lazio) n. 12 del 1999 ].

Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

                                                            P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Corte di Cassazione – copia non ufficiale

Roma  15,03,2017

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ORA VORREI DIRE AI VARI LANCIANI DELL’UNIONE INQUILINI CHE HANNO SEMPRE INVECE SOSTENUTO LE POSIZIONI DEI VARI PRESIDENTI – COMMISSARI INVECE DI TUTELARE I PROPRI ISCRITTI OGGI CON CHE FACCIA SI PRESENTANO?

E SOPRATUTTO ALLA DOTT.SSA ACETI DEL COMUNE DI ROMA E ALL’EX VICE SINDACO DEL COMUNE DI ROMA  SIG.LUIGI NIERI CHE HANNO SEMPRE SOSTENUTO IL CONTRARIO E A TUTTE LE ASSOCIAZIONI E COMITATI CASA CHE SI SONO PIEGATI GENUFLESSAMENTE AL VOLERE POLITICO DI CERTI PERSONAGGI, OGGI VI E’ ARRIVATA UN’ALTRA TEGOLA IN TESTA CON QUESTA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, PERCHE’ TRA LA LEGGE LUPI E QUESTA SENTENZA LE OCCUPAZIONI VE LE SOGNATE. ERA ORA!!!

EVVIVA LA CASSAZIONE, EVVIVA IL DIRITTO RICONOSCIUTO E SANCITO DALLA LEGGE .

 

18 pensieri su “MI DISPIACE PER L’ATER DI ROMA, MA L’ADDANTE HA SEMPRE RAGIONE, LO DICE ANCHE LA CASSAZIONE

  1. addante Autore articolo

    HAI PERFETTAMENTE RAGIONE,MA SI SONO INSEDIATI DA POCHI GIORNI E LA SENTENZA L’HANNO AVUTA DA ME DA QUANDO HO PUBBLICATO L’ARTICOLO,DAGLI UN ATTIMO DI TEMPO,COMUNQUE ORA GLIE LO DICO

  2. Daniela Brigida

    a me non è stato concesso il rientro nonostante sia nel contratto originario intestato a mio padre, ancora in vita.
    sono separata dal 2012 e nella sentenza del giudice c’è scritto che io e le mie figlie allora tutte 4 minorenni saremmo andate a vivere dai miei genitori.
    mi è stata negata la possibilità di riportare la residenza in casa lo. come devo muovermi?

  3. addante Autore articolo

    MA STAI SCHERZANDO? CHI TE LO HA IMPEDITO? TU HAI PIENO DIRITTO!CHIAMAMI AL CELLULARE 3394581140

  4. Damiano Carpentieri

    Buongiorno Dott.ssa, mi chiedevo se potessi far rientrare nel mo nucleo familiare mia madre che a breve non avrà un posto dove stare, non avendo le possibilità economiche per essere indipendente, allo sportello della Prelios , che gestisce i nostri immobili ci hanno detto “assolutamente no” mi chiedevo se fosse una risposta corretta. La ringrazio

  5. addante Autore articolo

    LEI INVII UNA BELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO AGLI UFFICI DELL’ASSESSORATO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ROMA ALL’ATTENZIONE DEL DOTT.ALDO BERLETTA
    DOVE COMUNICA:
    IL SOTTOSCRITTO ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO SITO IN …….CON LA PRESENTE COMUNICA CHE LA PROPRIA MADRE RIENTRA A FAR PARTE DEL MIO NUCLEO FAMIGLIARE AI SENSI DELLA LEGGE 12/99
    LA SPEDISCA SI TENGA UNA COPIA E CON QUESTA E LA COPIA DEL CONTRATTO VA IN MUNICIPIO E FA LA RESIDENZA PER SUA MADRE.
    SE GLI FANNO PROBLEMI ME LO FACCIA SAPERE

    LA PARENTELA

    E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
    Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
    • la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
    • la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

    I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

    LEGGE N.12 DEL 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
    Art. 12
    (Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)

    1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.

    2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)

    3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)

    4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
    a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
    b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
    c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
    d) affidamento di minori;
    e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)

    5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)

  6. Arianna Tomada

    Salve, l’Ater io e la mia famiglia abbiamo la residenza in una casa Ater dal 2009,senza contratto ma pagando regolarmente la quota di abusivismo.
    Precedente a noi, in questa casa alloggia mia suocera. Anch’ella senza alcun titolo.
    Nel 2007 viene a mancare.
    L’Ater dal 2009 in poi ci chiede degli arretrati (che secondo loro avrebbe fatto mia scuocera.. Ed io purtroppo non ho riscontro) prima di 10.000 euro, poi 45.000.
    Nell’ultima bolletta ricevuta invece, la nostra posizione risulta con un solo debito di 4000 euro (fatto nel 2014 perché senza lavoro).
    Ora l’Ater ci ha citato in tribunale per i 45.000.
    Io mi sono informata e mi hanno detto che nn c’è questo tipo di eredità.
    Nel 2018 l’Ater ha mandato degli avvisi di pagamento anche agli altri fratelli di mio marito (che vivono in case private).
    Ora citano solo mio marito in tribunale per la somma di 45000.
    Possono farlo?

  7. addante Autore articolo

    Ti consiglio di metterti immediatamente un avvocato si lo possono fare se vuoi puoi andare dal nostro AVVVOCATO GALEANI STEFANO VIA XX SETTEMBRE N.4 TEL.06 4817341 TELEFONA DI POMERIGGIO DOPO LE 15.30 MA NON PERDERE TEMPO

  8. Lorenzo

    buonasera chiedevo se io rientro con la nuova legge, io sono rientrato nell’alloggii di mio padre dopo parecchi anni che è deceduto, io o tolto la residenza quando mi sono sposato però papà era già morto, mi sono separato e essendo rimasto mio fratello nell’alloggii mi a fatto rientrare facendomi rimettere la residenza, poi mio fratello si è comprato casa e dopo qualche anno a tolto la residenza così io dopo un Po o pensato di mandare l’affitto con dei bollettini postali, e l
    l’alternativa mi manda da pagare come occupante abusivo, ma premetto che io ero sul contratto originale aterosclerosi. ringraziando i attendo vostra risposta.

  9. addante Autore articolo

    PURTROPPO SEI OCCUPANTE ABUSIVO IN QUANTO SEI RIENTRATO DOPO LA MORTE DEI GENITORI E LA LEGGE NON PREVEDE IL RIENTRO NELL’ALLOGGIO DEL FRATELLO.
    DOVREBBE USCIRE UNA SANATORIA MA TEMO CHE SE LA FANNO LA FANNO FINO ALLA DATA DEL 2014, PURTROPPO ALLA REGIONE LAZIO CI SONO POLITICI DI 3 CATEGORIA.

  10. martina

    gentile dottoressa, mi può parlare del decreto legge del 2015 fatto da Maurizio LUPI dove c’è scritto che chi ha le residenze anche da prima del 2015 ma non è assegnatario diretto può essere buttato fuori ? saluti

  11. addante Autore articolo

    Legge 23 maggio 2014, n. 80
    Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
    Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
    (G.U. 27 maggio 2014, n. 121)
    Art. 5. Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione
    1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
    A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.
    Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445.
    1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.
    1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  12. Giovanni

    Buonasera,
    se decede l’intestatario del contratto con l’ATER di Roma, può subentrare il figlio maggiorenne inoccupato che ha sempre fatto parte di quel nucleo famigliare, e non ha mai cambiato residenza, fin dall’assegnazione dell’alloggio?

  13. Cristina

    Buonasera a me hanno detto che la pratica per il rientro è stata approvata, io già ero nello stato di famiglia, ma non mi fanno sapere niente dovrebbero mandarmi un verbale ,sono 2 anni che sono in questa situazione e ho una bimba piccola

  14. addante Autore articolo

    MA CHI VI DICE STE CAZZATE L’AMPLIAMENTO SI COMUNICA NON DEBBONO DARE NESSUNA RISPOSTA IN MERITO LEI DEVE SOLO ANDARE IN MUNICIPIO E FARSI FARE LA RESIDENZA MOSTRANDO IL CONTRATTO DI CASA E LA DOMANDA PER L’AMPLIAMENTO E SE GLI FANNO PROBLEMI QUANDO E’ IN MUNICIPIO MI CHIAMI AL CELLULARE 3394581140

  15. Riccardo

    buonasera,
    mia madre rimasta vedova, è subentrata a mio padre nell’alloggio comunale. Essendo anziana posso aggiungere mio figlio ancora minorenne per non perdere il diritto alla casa una volta deceduta mia madre?
    Io facevo parte dello stato di famiglia inziale ma sono uscito in quanto ho acquistato un appartamento e da quello che ho capito io non avrei diritti futuri in caso di mio rientro in quanto possessore di appartamento privato.

    resto in attesa di vostra risposta, grazie

  16. addante Autore articolo

    SE LA CASA DI TUA MADRE E’ NEL LAZIO SI DEVI RIEMPIRE IL MODULO PER AMPLIAMENTO DEL N.F CHE TROVI SUL SITO DELL’ATER DI ROMA SE L’ALLOGGIO E’ A ROMA LO FAI RIEMPIRE DA TUA MADRE TE NE FAI UNA COPIA L’ORIGINALE LO SPEDISCI ALL’ATER E CON LA COPIA E IL CONTRATTO DI CASA VAI IN MUNICIPIO PER FARE LA RESIDENZA A TUO FIGLIO .
    SE TI FANNO STORIE O TI CHIEDONO AUTORIZZAZIONE ATER CHIAMAMI SUBITO AL CELL.3394581140 PERCHE’ LA LEGGE NON PREVEDE NESSUNA AUTORIZZAZIONE MA SOLO COMUNICAZIONE

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